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Decisione

52.2018.314

Decisione sull'effetto sospensivo di un ricorso interposto contro un ordine di divieto d'uso

14 settembre 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con risoluzione

del 22 giugno 2004 (n. 2715) il Consiglio di Stato ha approvato la variante del

piano regolatore del Comune di Locarno concernente il comparto formato dagli attuali

mapp. 19 e 6056 (quest'ultimo scorporato dal mapp. 19 e costituito in proprietà

per piani il 31 maggio 2011), di complessivi 66'114 m2 e ospitante

il Park Hotel D__________. Il comparto, attribuito alla zona

turistico-alberghiera, è disciplinato dall'art. 19 delle norme di attuazione

del piano regolatore, settore 4 (NAPR), che lo riserva ad impianti e strutture

per attività turistico alberghiere, sottoponendolo all'allestimento di un piano

di quartiere obbligatorio.

B. Il 7 dicembre

2007 __________ A__________, proprietaria del mapp. 19 e, attualmente, di 41

quote di PPP del fondo base 6056, ha inoltrato presso il Municipio di Locarno

per approvazione un piano di quartiere per la realizzazione di quattro stabili

abitativi per un totale di 52 appartamenti. Alla domanda erano allegate delle "norme

di PQ", secondo cui gli appartamenti sarebbero stati venduti con la

formula dell'apparthotel e avrebbero dovuto rispettare il regolamento per

l'amministrazione e l'uso della PPP della nuova residenza D__________ (art. 7

delle norme di PQ), e una bozza del medesimo, che elencava i servizi che l'albergo

avrebbe fornito. Il 26 ottobre 2009 il Municipio ha rilasciato la relativa autorizzazione.

C. a. Il 1° ottobre

2010 è stata inoltrata una domanda di costruzione per l'edificazione di quattro

nuove "palazzine con alloggi (appart-hotel)" al mapp. 6056 e

per l'ampliamento della struttura fitness al mapp. 19. Il 1° febbraio 2011 il Municipio

ha rilasciato la licenza edilizia, subordinando il provvedimento alla

condizione che la connessione funzionale degli appartamenti con la struttura

alberghiera dovrà essere garantita attraverso una chiara definizione, nel

regolamento delle future PPP, dei servizi che l'albergo dovrà garantire.

b. Sollecitato in merito alla problematica delle residenze secondarie, con

scritto del 26 aprile 2012 il Municipio di Locarno ha risposto all'allora

legale di __________ A__________, avv. __________, che il problema non si

poneva in relazione alla struttura, essendo la residenza pura e semplice

esclusa dalla destinazione pianificatoria di tipo alberghiero.

c. Di nuovo

interpellato dall'avv. __________, con scritto del 12 marzo 2014 il Municipio

ha ribadito di aver rilasciato, conformemente alla destinazione di zona, una

licenza per un nuovo complesso edilizio di tipo apparthotel, escludendo quindi,

non trattandosi di un contenuto residenziale, l'applicabilità dell'art.

30bis delle NAPR, settore urbano, che disciplina la destinazione e l'utilizzazione

delle costruzioni residenziali.

d. Il 3 maggio 2013 la

licenza è stata rinnovata per altri due anni e il 3 febbraio 2014 è stata

autorizzata una variante per la formazione di un nuovo appartamento. Nella

primavera del 2014 sono iniziati i lavori di costruzione e la messa in vendita

degli appartamenti.

D. a. A partire dal

mese di ottobre 2014 è ripreso uno scambio di corrispondenza fra __________ A__________,

rispettivamente fra il legale che già l'assisteva, e le autorità comunali in

merito ai contenuti del regolamento delle PPP e in particolare in merito all'obbligo,

contestato dalla proprietaria, di locazione a terzi degli appartamenti da parte

dei proprietari delle PPP. In tale contesto, agli inizi di gennaio 2015 il Municipio

ha chiesto un parere alla Società svizzera per il Credito Alberghiero (SCA)

sulla conformità di zona del Condominio D__________, del quale si dirà, per

quanto necessario, nei considerandi di diritto.

b. Il 27 marzo 2015, l'Esecutivo comunale ha ribadito all'avv. __________ di

non poter avallare la sua tesi secondo cui non sussiste un obbligo di affitto

degli appartamenti a terzi, in quanto contraria alla destinazione di zona

che stabilisce un'utilizzazione turistico alberghiera dei fondi. In tal senso,

ha chiesto di emendare il regolamento d'uso della PPP, in particolare laddove

riservava ai singoli comproprietari l'uso esclusivo degli appartamenti

acquistati.

c. Con decisione del 22

aprile 2015 il Municipio ha poi imposto a __________ A__________ un adeguamento

del regolamento delle PPP, al fine di introdurre l'obbligo per i singoli

comproprietari di mettere periodicamente a disposizione dell'amministrazione

dell'albergo i loro appartamenti, in modo da assicurarne un'effettiva utilizzazione

turistico alberghiera.

d. Con risoluzione 20

gennaio 2016 (n. 200) il Consiglio di Stato ha dichiarato nulla la predetta

decisione, come pure la condizione, contenuta all'art. 7 delle norme PQ,

relativa al regolamento condominiale, e la condizione, sempre relativa a detto

regolamento, contenuta nella licenza del 1° febbraio 2011. In sostanza, l'Esecutivo

cantonale, pur ritenendo tale clausola corretta nel merito, ha considerato che

il Municipio non avesse la competenza di imporre nelle sue decisioni condizioni

fondate su norme di diritto privato. Avrebbe invece dovuto far capo agli

strumenti del diritto amministrativo per assicurarsi il rispetto delle norme di

piano regolatore.

e. Il 20 giugno 2016 il

Municipio ha commissionato all'avv. dott. __________ un parere sulla conformità

di zona del complesso, di cui si riferirà, ove necessario, in seguito.

f. Con scritto del 21 aprile

2017 indirizzato al nuovo legale di __________ A__________, avv. __________, il

Municipio ha ribadito che la messa a disposizione di terzi degli appartamenti

costituisce il criterio fondamentale per ritenerli conformi alla destinazione turistico-alberghiera

della zona di situazione, che esclude la residenza primaria e secondaria.

E. a. Il 13 dicembre 2017 CO 1 e CO 2

hanno notificato all'Ufficio controllo abitanti il loro arrivo a Locarno, con

residenza nell'appartamento di cui alla PPP 20915. Con decisione del 10 gennaio

2018 l'Esecutivo comunale ha negato loro l'autorizzazione di residenza o

domicilio in quanto la proprietà è posta in una zona turistico-alberghiera dove

la residenza non è ammessa e poiché il piano di quartiere e la domanda di costruzione

prevedevano la realizzazione di un apparthotel con l'obbligo di messa a disposizione

di terzi della struttura. Il ricorso degli interessati contro questa decisione

è tuttora pendente davanti al Consiglio di Stato.

b. Il 22 dicembre 2017 CO

1 e CO 2 sono divenuti proprietari della PPP 20915 del fondo base 6056 e di

1/61 della PPP 20923 del medesimo fondo base.

c. Con risoluzione del 3 maggio 2018 (n. 5424) il Municipio ha vietato l'uso

quale residenza dell'appartamento in questione e, in particolare, ha fatto

divieto a CO 1 e a CO 2 di risiedervi, imponendo una serie di condizioni

sull'utilizzo del medesimo (limitazione temporale di occupazione, oneri di

notifica ecc.). L'ordine, impartito sotto comminatoria dell'art. 292 del codice

penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), è stato dichiarato

esecutivo a partire dal 18 giugno 2018. A un eventuale ricorso è stato tolto

l'effetto sospensivo.

F. a. Contro il predetto

provvedimento CO 1 e CO 2 sono insorti il 7 giugno 2018 davanti al Consiglio di

Stato, chiedendone l'annullamento. Hanno inoltre postulato che all'impugnativa

fosse concesso l'effetto sospensivo, ritenendo che non fosse dato né addotto alcun

interesse pubblico prevalente, atto a giustificare l'immediata esecutività del

divieto d'uso.

b. Con giudizio del 18 giugno

2018 (n. 43) il presidente del Consiglio di Stato ha accolto la domanda

provvisionale, ritenendo che non sussistessero interessi di natura pubblica

manifestamente prevalenti rispetto a quelli dei ricorrenti.

G. Contro la predetta risoluzione presidenziale

il Comune di Locarno si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

postulandone l'annullamento già solo per il fatto che la decisione, emanata

senza tener conto della sua risposta del 18 giugno 2018 sarebbe lesiva del

diritto di essere sentito. Rimprovera poi al presidente del Governo d'aver

oltrepassato i limiti del potere d'esame e d'aver leso l'autonomia comunale. La

decisione ometterebbe inoltre di considerare la mala fede dei resistenti che,

al momento dell'acquisto, sono stati resi edotti sul fatto che la residenza in

quel comparto fosse esclusa. Il ricorrente censura poi l'assenza di

un'effettiva ponderazione degli interessi e la motivazione carente, comunque

arbitraria, a fronte di una decisione puramente esecutiva, tendente a garantire

il rispetto dell'ordinamento giuridico. Sostiene inoltre che la risoluzione non

terrebbe conto del probabile esito della lite e sottolinea che il ripristino della

legalità a distanza di anni diventerà più difficile. Rileva infine come gli

oneri a cui è stato assortito l'ordine di ripristino garantiscano il rispetto

del principio della proporzionalità e si dichiara disposto sotto questo profilo

a concedere ai resistenti, in caso di accoglimento del gravame, un ulteriore

termine di 30 giorni per adeguarsi all'ordine.

H. a. All'accoglimento del ricorso si

oppone il presidente del Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni,

mentre l'Ufficio domande di costruzione si rimette al giudizio del Tribunale. I

resistenti postulano invece il rigetto del gravame. Ripercorrendo diffusamente

gli antefatti e sottolineando il carattere vessatorio del provvedimento

adottato nei loro confronti dal Municipio, contestano in particolare che allo

stesso pervenga la qualità di decisione esecutiva e ribadiscono la loro buona

fede.

b. Il ricorrente ha comunicato di non voler replicare. Ha fatto seguito una

breve presa di posizione da parte dei resistenti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 45 della legge edilizia cantonale del

13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è inoltre la legittimazione attiva del Comune

(art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv.

Considerandi

2.

LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm),

integrati dall'incarto prodotto dal presidente del Governo. Nell'ambito di

ricorsi interposti contro decisioni di natura provvisionale, quali sono quelle

riguardanti il conferimento o il ripristino dell'effetto sospensivo, il

Tribunale non procede di regola all'assunzione di prove.

2.

Il ricorrente invoca anzitutto una

lesione del suo diritto di essere sentito per il fatto che la decisione del 18

giugno 2018 non considererebbe i contenuti della sua risposta di medesima data.

Infatti tale allegato sarebbe stato anticipato via fax lo stesso giorno alle

ore 16.03 al presidente del Consiglio di Stato, il quale solo un'ora dopo gli ha

trasmesso, per il tramite del Servizio dei ricorsi, la decisione qui impugnata,

che non menziona né tratta le argomentazioni del Comune. Ora, visto che il

ricorso deve essere accolto nel merito per altri motivi, il quesito di sapere

se effettivamente vi sia stata una violazione del diritto di essere sentito da

parte dell'autorità inferiore non merita approfondimento.

3.

3.1. Un divieto d'uso può essere

concepito come misura di natura cautelare, fondato sull'ordinamento edilizio e

simile all'ordine di sospensione dei lavori secondo l'art. 42 LE, che mira essenzialmente

a tutelare l'interesse pubblico o quello dei vicini dagli inconvenienti

derivanti dall'uso di opere edilizie realizzate o trasformate senza la necessaria

licenza fintanto che non venga accertato, nell'ambito di un procedimento di

rilascio del permesso in sanatoria, se gli interventi attuati siano conformi al

diritto materialmente applicabile (cfr. RDAT II-2000 n. 40 con rinvii, II-1992

n. 28; STA 52.2011.331 del 2 dicembre 2011 consid. 4.2, 52.2004.233 del 10

settembre 2004 consid. 2.1). In considerazione della sua natura cautelare, tale

ordine è immediatamente esecutivo (art. 37 cpv. 4 LPAmm). Il ricorso contro di

esso non esplica dunque effetto sospensivo (art. 71 LPAmm). Al fine d'impedire

che un'opera edilizia venga utilizzata in modo abusivo dal profilo non soltanto

formale (mancanza del permesso), ma anche sostanziale, segnatamente poiché

destinata a un uso contrario alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione,

l'autorità deve per principio emanare un divieto, ovvero un provvedimento

d'imperio, che ingiunga al proprietario di astenersi dall'utilizzarla in quel

modo. A differenza dell'ordine di sospendere un'utilizzazione formalmente abusiva,

un divieto d'uso, di natura analoga a un ordine di rettifica o di demolizione,

si fonda sull'art. 43 LE e presuppone una verifica preventiva (da esperire di

regola nell'ambito di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria)

della conformità dell'utilizzazione instaurata senza permesso con il diritto

materiale concretamente applicabile, a meno che il contrasto con quest'ultimo sia

già stato accertato o risulti evidente e incontestabile (cfr. RtiD I-2017 n. 15

consid. 4.1, II-2009 n. 23 consid. 2). L'esecutività di un divieto d'uso

concepito quale misura di ripristino subentra con il passaggio in giudicato del

provvedimento. A meno che l'autorità revochi preventivamente l'effetto

sospensivo a un eventuale ricorso, in caso d'impugnazione l'esecutività dell'ordine

è dunque inibita dal gravame.

3.2

Nel caso concreto, preso atto dell'acquisto della PPP n. 20915 e di una

quota di 1/61 della PPP n. 20923 da parte dei resistenti, nonché della notifica

inoltrata da questi ultimi all'Ufficio controllo abitanti, il 3 maggio 2018 il

Municipio, ravvisando implicitamente in tale utilizzazione gli estremi di un

cambiamento di destinazione abusivo in quanto in contrasto con la destinazione

turistico-alberghiera autorizzata, ha vietato in generale l'uso dell'appartamento

in questione quale residenza, e in particolare ai proprietari, imponendo una serie

di condizioni sull'utilizzo del medesimo (limitazione temporale di occupazione,

oneri di notifica ecc.). Ora, ancorché l'autorità comunale si sia richiamata

(tra l'altro) agli art. 42 segg. LE, è evidente che l'Esecutivo comunale ha

concepito il controverso ordine alla stregua di una misura retta dall'art. 43

LE, che ha dichiarato immediatamente esecutiva. Lo si deduce dal fatto che esso

tende al ripristino di una situazione ritenuta contraria alla funzione di zona,

destinata esclusivamente ad attività turistiche di tipo alberghiero, dalla circostanza

che non è stata richiesta la presentazione di una domanda di costruzione in

sanatoria, dal termine di impugnazione indicato in 30 giorni e, non da ultimo,

proprio dall'inibizione preventiva dell'effetto sospensivo di un'eventuale impugnativa.

In questa sede, controversa non è tuttavia la legittimità della decisione

municipale in quanto tale, su cui dovrà esprimersi (in prima battuta) il

Governo, bensì quella della decisione con cui il presidente del Consiglio di

Stato ha accolto la domanda provvisionale di ripristinare l'effetto sospensivo

al ricorso inoltrato. Provvedimento, quest'ultimo, che configura una misura

cautelare.

4.

4.1. L'esclusione o la revoca

preventive dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso da parte

dell'autorità decidente, rispettivamente la concessione di tale effetto a un

ricorso proposto contro una decisione dichiarata immediatamente esecutiva, dipendono

dal confronto degli interessi contrapposti: l'esecutività immediata si

giustifica quando l'interesse pubblico a una sollecita attuazione delle

decisioni prevale su quello dell'amministrato a che le decisioni non esplichino

effetti prima del loro passaggio in giudicato formale (cfr. STA 52.2011.180 del

20.

maggio 2011, 52.2009.277 del 7 settembre 2009 consid. 2.1, 52.2008.277

citata consid. 2.1; Marco Borghi/Guido

Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, n. 2 ad art.

47; inoltre Hansjörg Seiler in: Bernhard Waldmann/Philip­pe

Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, II ed., Zurigo 2016, n. 150 ad

art. 55 e relativo rinvio a n. 92 segg.; Benoît

Bovay, Procédure administrative, II ed., Berna 2015, pag. 582 segg.). Al

pari del giudizio sulla revoca dell'effetto sospensivo, quello sulla

concessione di un tal effetto all'impugnativa interposta contro una decisione

dichiarata immediatamente esecutiva è un giudizio d'apparenza, frutto

dell'esercizio del potere d'apprezzamento dell'autorità decidente, tenuta a

soppesare nel concreto caso i contrapposti interessi pubblici e privati (cfr.

DTF 129 II 286 consid. 3). Nell'ambito dell'adozione di misure

provvisionali, la ponderazione degli interessi contrapposti va effettuata sulla

base di una valutazione prima facie degli elementi di giudizio noti (DTF

124.

V 82 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b, 110 V 45

consid. 5b, 106 Ib 116 consid. 2a; GAAC 61.77 consid. 3a; Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen

im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: RDS 1997 II 332 e seg.). In

questa valutazione l'autorità deve evitare di anticipare il giudizio di merito,

permettendo l'instaurazione di situazioni di fatto irreversibili o comunque

difficilmente modificabili; per questo stesso motivo essa può tener conto del

probabile esito della lite solo quando non sussistono dubbi circa lo stesso

(cfr. DTF 139 III 86 consid. 4.2, 130 II 149 consid. 2.2, 129 II 286 consid. 3,

127.

II 132 consid. 3, 99 Ib 215 consid. 5 con riferimenti; STF 2C_630/2016 del

6.

settembre 2016 consid. 3; Bovay,

op. cit. pag. 583; Blaise Knapp,

Précis de droit administratif, IV ed., Basilea 1991, n. 2079; André Grisel, Traité de droit administratif,

vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 924). In tale ambito,

l'autorità dispone di un certo margine discrezionale, sindacabile da parte del

Tribunale cantonale amministrativo unicamente sotto il profilo della violazione

del diritto, segnatamente dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 69 cpv. 1

lett. a LPAmm). L'istanza di ricorso deve quindi evitare di sostituire il suo

apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, limitandosi a controllare che

la decisione impugnata sia sorretta da motivi pertinenti e non disattenda i

principi generali del diritto, segnatamente quello di proporzionalità (cfr. STA

52.2011.180

citata, 52.2009.277 citata consid. 2.2; cfr. pure, per tutto

quanto precede, STA 52.2013.539 del 15 gennaio 2014).

4.2

In concreto, il presidente del Governo ha deciso di privare d'efficacia il

provvedimento adottato dal Municipio, sospendendone l'esecutività grazie al

conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa inoltrata. Egli ha

ritenuto che l'immediata esecuzione del ripristino non rispetterebbe il

principio della proporzionalità. A suo avviso, l'interesse privato dei ricorrenti

prevale, rispetto a quello pubblico, nell'ambito della sopportazione dell'abuso

edilizio formale accertato dall'Autorità comunale. Inoltre, non sussisterebbe

de facto alcun pericolo di sicurezza pubblica, suscettibile di far pendere

l'ago verso l'interesse pubblico. La deduzione, lesiva del diritto, non può

essere confermata. Contrariamente a quanto sembra assumere il presidente dell'Esecutivo

cantonale, alla base della decisione impugnata non vi è l'accer-tamento di una

violazione (edilizia) formale, ossia della mancanza di un permesso, ma di una

violazione materiale del diritto, ovvero di una difformità - l'uso dell'appartamento

a scopo residenziale - insuscettibile di conseguire un permesso in sanatoria,

perché in contrasto con la destinazione di zona. Ferma questa premessa,

decidendo di sospendere - nelle more del giudizio che il Governo deve ancora

rendere - l'esecutività dell'ordine censurato, il presidente del Consiglio di

Stato ha abusato del potere d'apprezzamento che la legge gli riserva in tema di

conferimento dell'effetto sospensivo ad un ricorso interposto contro un

provvedimento che per le finalità perseguite è stato dichiarato immediatamente

esecutivo dal Municipio. In effetti, l'interesse generale all'immediata

esecutività dell'ordine prevale sull'interes-se privato dei resistenti di

continuare un'utilizzazione - quella residenziale pura e semplice - che prima

facie, e impregiudicato l'esame di merito che il Governo sarà tenuto a

fare, non risulta essere stata autorizzata e che è comunque manifestamente contraria

alla funzione turistico-alberghiera assegnata dall'art. 19 cpv. 1 NAPR al

comparto in questione. In altri termini, un'attenta ponderazione degli

interessi in gioco avrebbe dovuto spingere il presidente del Governo a dare

maggior peso all'interesse pubblico ad assicurare una gestione della zona in

parola conforme alla sua destinazione rispetto a quello privato dei resistenti,

perlomeno fintanto che non verrà accertato, nell'ambito della decisione di

merito, se questi ultimi - seguendo le loro tesi - possano o meno prevalersi, e

semmai entro quali limiti, dei permessi rilasciati in passato per giustificare

il preteso uso difforme. Considerato che l'utilizzazione ritenuta in contrasto

con la zona di situazione è nel caso concreto recente e che il Municipio è

intervenuto tempestivamente, preminente a questo stadio appare anche l'interesse

pubblico a evitare situazioni di dubbia legalità, scongiurando l'instaurarsi e il

consolidarsi di relazioni giuridiche difficilmente reversibili. L'immediata

esecutività dell'ordine in discussione non disattende d'altronde il principio

di proporzionalità. Sia perché inibisce soltanto un'utilizzazione prima facie

non autorizzata e comunque palesemente estranea alla destinazione di zona, sia

perché il rigore insito nel divieto d'uso è temperato nel caso concreto dai

termini fissati per adeguarvisi, che in questa sede il Co-mune ricorrente ha

chiesto di fissare in 30 giorni dall'intimazione della presente decisione.

5.

5.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso è accolto. Di conseguenza, la

decisione presidenziale impugnata è annullata e l'istanza provvisionale volta

ad ottenere il ripristino dell'effetto sospensivo al ricorso 7 giugno 2018 è

respinta. Resta impregiudicata la decisione di merito. Dato che i termini

indicati nel dispositivo della decisione del 3 maggio 2018 sono perlopiù

scaduti nelle more processuali, gli stessi vengono fissati in 60 giorni dalla

notificazione del presente giudizio, ad eccezione della comunicazione imposta

al punto 4.1. del dispositivo della decisione municipale 3 maggio 2018, che

dovrà avvenire nei termini stabiliti dall'Esecutivo comunale.

5.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a

carico dei resistenti, in solido, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Vista

la particolare complessità della fattispecie, al Comune, che si è avvalso del

patrocinio di un legale, è riconosciuta un'indenni-tà per ripetibili malgrado

disponga di un proprio servizio giuridico (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la decisione del 18 giugno 2018

(n. 43) del presidente del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

l'istanza provvisionale volta ad

ottenere il ripristino dell'effetto sospensivo al ricorso del 7 giugno 2018 è respinta;

1.3

i termini di cui al dispositivo

della decisione del 3 maggio 2018 del Municipio di Locarno vengono adeguati ai

sensi del consid. 5.1. del presente giudizio.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico di CO 1 e CO 2, in solido. Essi

rifonderanno al Comune di Locarno l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

;

e

;

;

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera