Lexipedia

Decisione

52.2018.318

Diniego di registrare il colloquio d'audizione - ricorso per ritardata giustizia con richiesta superprovvisionale

3 luglio 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2018.318

Lugano

3 luglio 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Matteo

Cassina, vicepresidente

assistito

dalla

segretaria:

Jennifer Moresi

statuendo

sul ricorso per denegata giustizia del 3 luglio 2018 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

l’operato

della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio

della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel

settore principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL

705.500) per la mancata emanazione di una decisione formale in merito alla

richiesta dell’insorgente di poter registrare l’audio del colloquio di

verifica che l’ing. __________ è stato chiamato a sostenere per poter essere

accreditato quale suo responsabile tecnico;

ritenuto, in

fatto

che

la ditta RI 1 di __________ (in seguito: RI

1), già iscritta all'albo cantonale delle imprese di costruzione, è

attualmente priva di un responsabile tecnico;

che la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio

della professione di impresario costruttore e di operatore specialista (di

seguito: CV-LEPICOSC) le ha dunque ordinato di porre rimedio a tale situazione;

che dopo vicissitudini che non occorre qui riassumere, il 2 maggio 2018 la RI 1

ha indicato alla CV-LEPICOSC di voler designare quale suo nuovo responsabile tecnico l'ing. __________;

che con messaggio di posta elettronica del 25 maggio 2018 la CV-LEPICOSC ha comunicato

alla RI 1 che l’ing. __________ sarebbe stato convocato in data da stabilire per una verifica tecnica delle conoscenze e delle competenze

professionali quale dirigente di cantiere in un'impresa di costruzione (art. 5

cpv. 2 del regolamento della legge sull'esercizio della professione di

impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della

costruzione del 3 dicembre 2014; RLEPICOSC; RL 750.510);

che

con e-mail dello stesso giorno la RI 1, per il tramite del proprio legale, ha

chiesto alla CV-LEPICOSC di poter effettuare una registrazione audio del

predetto colloquio di verifica;

che con scritto del 18 giugno 2018 il presidente della CV-LEPICOSC ha tra le

altre cose comunicato alla RI 1 che una simile eventualità non poteva entrare

in linea di considerazione, fermo restando il suo diritto di prendere nota

delle domande poste;

che

con e-mail del 20 giugno 2018 la segretaria della CV-LEPICOSC ha comunicato

alla RI 1 che l’audizione dell’ing. __________ si sarebbe tenuta martedì 3

luglio 2018 alle ore 15.00;

che con scritto del 22 giugno 2018 la RI 1 ha chiesto alla CV-LEPICOSC

l’emanazione di una decisione formale in merito al suo rifiuto di permettere la

registrazione audio del colloquio di verifica dell’ing. __________;

che mediante lettera del 28 giugno 2018, anticipata via fax, la CV-LEPICOSC ha

illustrato alla RI 1 la procedura che sarebbe stata seguita durante l’audizione

dell’ing. __________, ribadendo nel contempo il suo rifiuto di permettere la

registrazione audio del colloquio;

che il 3 luglio 2018 la RI 1 ha inoltrato davanti al Tribunale cantonale

amministrativo un ricorso per denegata giustizia, lamentandosi del fatto che,

malgrado i suoi solleciti, la CV-LEPICOSC non si sarebbe formalmente

pronunciata sulla sua domanda di registrazione del colloquio di verifica

dell’ing. __________;

che in via superprovvisionale essa postula di essere autorizzata, per il

tramite dell’ing. __________, a registrare l’audio del colloquio di verifica a

cui quest’ultimo deve sottoporsi il 3 luglio 2018;

che il gravame non è stato intimato per la risposta (art. 72 legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

considerato, in

diritto

che,

secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10

maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il Tribunale cantonale amministrativo può

decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni

di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si realizza

in concreto;

che l'art. 67 LPAmm dispone che può essere interposto ricorso se l'autorità

adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile;

in tal caso è dato il medesimo mezzo di ricorso previsto per impugnare la decisione

che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa,

Lugano 1997, n. 3 ad art. 45);

che in concreto, visto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire nel merito delle decisioni della CV-LEPICOSC è retta dall'art. dall'art.

17a LEPICOSC, la medesima dovrebbe di principio essere data per censurare un

diniego di giustizia da parte di detta autorità;

che tuttavia a questo proposito occorre rilevare che la decisione che la

ricorrente ha chiesto alla CV-LEPICOSC di emanare non porrebbe termine alla

procedura di designazione del suo nuovo responsabile tecnico, avviata mediante

istanza del 2 maggio 2018;

che la stessa, nella misura in cui sarebbe volta a regolare lo svolgimento del

colloquio di verifica dell’ing. __________, avrebbe infatti unicamente

carattere incidentale;

che in effetti una decisione è finale quando pone fine alla procedura, mentre è

incidentale quando è resa nel corso della procedura e assume una funzione preparatoria

e strumentale verso la decisione finale, come sarebbe nel caso di specie la

decisione di acconsentire o di negare la registrazione audio del colloquio di

verifica dell’ing. __________ (Borghi/Corti,

op. cit., ad art. 44 n. 2b);

che fatta eccezione per le

decisioni concernenti la competenza e le domande di ricusa, le quali sono

suscettibili di ricorso immediato e non possono più essere impugnate ulteriormente,

le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente sono

impugnabili a titolo indipendente soltanto se: a) possono provocare al

ricorrente un pregiudizio irreparabile o b) l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante e dispendiosa (cfr. art. 66 cpv. 2 LPAmm);

che nel caso di specie nessuna di queste condizioni è data;

che, esclusa di primo acchito la seconda ipotesi menzionata dalla predetta

norma, la decisione che la ricorrente ha chiesto alla CV-LEPICOSC di emanare

non sarebbe suscettibile di arrecarle alcun danno irreparabile ai sensi

dell’art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm, potendo sempre la RI 1 contestare dal profilo

procedurale lo svolgimento del colloquio in caso di suo esito negati-

vo, impugnando la decisione di merito con cui le verrebbe negata l’iscrizione

del nuovo responsabile tecnico;

che, non dovendo la CV-LEPICOSC emanare una decisione incidentale suscettibile

di essere impugnata a titolo indipendente davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, non risultano dati i presupposti ex art. 67 LPAmm per poter inoltrare

un ricorso per denegata giustizia;

che il presente gravame dovrebbe dunque essere dichiarato inammissibile;

che, quand’anche ciò non dovesse essere il caso, il medesimo sarebbe in ogni

caso da respingere nel merito;

che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la CV-LEPICOSC si è

infatti pronunciata sulla domanda di registrazione audio del colloquio a suo

tempo formulata dalla RI 1 perlomeno nel suo scritto del 28 giugno 2018, che su

questo punto riprende quanto già espresso dal suo presidente con lettera del 18

giugno precedente;

che tale documento costituisce a tutti gli effetti una decisione, seppur (come

sopra esposto) incidentale, mediante la quale quest’ultima autorità ha

chiaramente risolto di respingere la suddetta richiesta dell’insorgente;

che alla ricorrente, anche perché rappresentata da un avvocato, non poteva

sfuggire il carattere decisionale di detto scritto, laddove a chiare lettere

esso recita in modo unilaterale, perentorio e vincolante che “non possiamo

che confermare il nostro preavviso del 18 giugno u.s. e respingere la sua

richiesta di procedere alla registrazione del colloquio”;

che non permette di giungere ad una diversa conclusione il solo fatto che tale

lettera non contiene alcuna indicazione in merito ai rimedi di diritto

esperibili;

che in simili circostanze si dovrebbe dunque in ogni caso escludere che

l’autorità di prime cure possa essere incorsa nel caso concreto in un diniego

di giustizia;

che, stante tutto quanto precede, il gravame, in quanto ricevibile, deve

pertanto essere respinto;

che con l’emanazione del presente giudizio la domanda di adozione di misure

supercautelari diventa priva d’oggetto;

che, visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese seguono l’integrale

soccombenza della ricorrente (art. 47 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.- sono poste a carico della

ricorrente.

3.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale

federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

;

.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

La segretaria