52.2018.319
Procedura ad invito. Delibera per fornitura di corpi illuminanti LED. Prezzi unitari non esposti. L'esclusione dalla gara non è lesiva del diritto
17 settembre 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
52.2018.319
Lugano
17 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Paola
Passucci
statuendo
sul ricorso del 2 luglio 2018 della
RI
1
patrocinata
da:
contro
la
decisione del 14 giugno 2018 del Municipio di CO 2, che in esito al concorso
ad invito indetto per aggiudicare la fornitura di corpi illuminanti LED
occorrenti ai campi di atletica delle scuole elementari ha escluso
l'insorgente e aggiudicato la commessa alla CO 1 di __________;
ritenuto, in
fatto
che il 4 maggio 2018 il
Municipio di CO 2 ha invitato cinque ditte specializzate a presentare
un'offerta per la fornitura di corpi illuminanti LED occorrenti ai campi di
atletica delle scuole elementari;
che la lettera di
invito indicava che il concorso era sottoposto alla legge sulle commesse
pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100); il capitolato trasmesso
agli invitati precisava che la commessa sarebbe stata attribuita al miglior
offerente tenuto conto dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
1. Prezzo 60%
Considerandi
2.
Risparmio energetico 20%
3.
Referenze per forniture analoghe 15%
4.
Formazione apprendisti
5%
che la prima pagina del capitolato e modulo d'offerta
indicava che i prezzi devono essere scritti su questo formulario che è
quello ufficiale ed il solo valido; mediante il modulo "correzioni
dell'elenco prezzi" annesso al capitolato (pag. 2) i concorrenti venivano
resi attenti sul fatto che correzioni o cancellature dei prezzi, come pure
l'omissione dei prezzi unitari avrebbero comportato l'esclusione dell'offerta
dalla procedura di aggiudicazione;
che nel termine
stabilito tutte le ditte interpellate hanno risposto all'invito, inoltrando
offerte comprese tra fr. 20'775.35 e fr. 56'593.52;
che, fondandosi sulla
proposta di delibera del 1° giugno 2018 allestita dal progettista, il 14 giugno
2018.
il Municipio di CO 2 ha risolto di escludere dalla gara tre offerte, tra
cui quella della RI 1 (RI 1) per mancata compilazione di pugno dei prezzi
unitari e dei quantitativi nelle posizioni 6.1 pagina 19; 6.2 pagina 19; 6.3 pagina
20; 6.4 pagina 20; 6.5 pagina 20 e 6.6 pagina 21; esposta la graduatoria
conseguita dalle due concorrenti restanti in gioco ha quindi deliberato la commessa
alla CO 1 (CO 1), prima classificata con 95.00 punti;
che la RI 1 ha
impugnato la risoluzione comunale davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullata e gli atti rinviati al committente per nuova
decisione subordinatamente che sia dichiarata illecita, previa concessione
dell'effetto sospensivo al gravame;
che la ricorrente ha
contestato in sostanza l'esclusione, giudicandola lesiva del divieto di
formalismo eccessivo;
che l'insorgente ha ricordato innanzi tutto che non era ammesso aggiungere
un numero maggiore di fari di quelli [già] attualmente installati (16
pz.) e che l'offerente avrebbe potuto proporre il quantitativo di fari
necessario, ammesso che venissero rispettati tutti i requisiti illuminotecnici
richiesti (cfr. punto 3 del modulo d'offerta);
che per ovviare ad una
carenza del capitolato, che in concreto prevedeva una sola riga dove
inserire i prezzi unitari e le quantità per ogni palo (cfr. posizioni
6.
-6.6 dell'elenco prezzi), la ricorrente ha scelto la soluzione di mettere
un asterisco ai posti per il prezzo unitario, menzionando il tipo di faro e
rinviando espressamente ad una lista prezzi allegata, v. DOC. D; il problema "tecnico"
di riempimento del modulo d'offerta, ha precisato la RI 1, era stato
quindi risolto riportando il prezzo totale per ogni palo, in modo da garantire
la compilazione a mano dei prezzi, rimandando con un asterisco ad un apposito
allegato (no. 4) per i dettagli delle singole lampade con le relative quantità
e prezzi;
che la stazione
appaltante si è opposta all'accoglimento dell'impugnativa, annotando che le
condizioni di gara erano chiare e nessuno le ha contestate; la mancata
indicazione dei prezzi unitari esatti alle posizioni 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e
6.6
dell'elenco prezzi, ha precisato il Municipio, non può che comportare
l'esclusione della ricorrente, sanzione peraltro prevista dall'art. 42 cpv. 1
lett. d del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e
del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/CIAP; RL 730.110);
che la deliberataria si
è limitata a confermare di aver preso atto del provvedimento
superprovvisionale emesso dal Tribunale cantonale amministrativo e che
l'esecuzione di quanto in questione, tramite la scrivente, non è avvenuta, senza
formulare proposte di giudizio;
che l'Ufficio di
vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente;
che, con decreto del 28
agosto 2018, è stato estromesso dall'incarto l'allegato di replica del 24
agosto 2018 presentato dalla RI 1, dichiarato irricevibile poiché tardivo;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 36
cpv. 1 LCPubb);
che in quanto partecipante
al concorso oggetto del contendere, la ricorrente è senz'altro legittimata a
contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65
cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm,
RL 165.100); la potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della
commessa alla CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta
solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di
esclusione (STA 52.2010.11 del 15 marzo 2010);
che, preliminarmente, ci si potrebbe chiedere se il ricorso non sia da
dichiarare irricevile poiché l'insorgente non ha formalmente e correttamente
impugnato la decisione di delibera alla CO 1, limitandosi a chiedere
l'annullamento della medesima;
che il quesito non
merita tuttavia approfondimento, ritenuto che quand'anche fosse ricevibile il
gravame - che può essere evaso sulla scorta delle tavole processuali, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm) - andrebbe comunque respinto per i motivi
che seguono;
che giusta l'art. 26
cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in
modo completo e tempestivo; il committente, soggiunge il capoverso seguente,
esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali
rilevanti;
che l'offerta, dispone
poi l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilata dal concorrente in
ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali
analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta;
che le offerte mancanti
di prezzi unitari o di prezzi a corpo devono essere escluse dall'aggiudicazione
(art. 42 cpv. 1 lett. d RLCPubb/CIAP); solo i meri errori di calcolo possono
essere rettificati (art. 42 cpv. 2 RLCPubb/CIAP);
che, notoriamente, il
bando di concorso ed il capitolato d'appalto stabiliscono le regole della gara,
vincolando tanto il committente, quanto i concorrenti; decisioni di
aggiudicazione rese in contrasto con le regole della gara violano il diritto, segnatamente
sotto il profilo della parità di trattamento dei concorrenti e vanno di
conseguenza annullate;
che nel caso in esame
la ricorrente ha incontestabilmente tralasciato sia i prezzi unitari che i
quantitativi (pz dei corpi illuminanti) richiesti dal capitolato (pos.
6.
-6.6 dell'elenco prezzi, pagg. 17-21), indicando solo i prezzi totali (dei
fari LED utilizzati per ognuno dei 6 pali esistenti) ripresi dal foglio RICAPITOLAZIONE
FINALE dell'elenco prezzi (pag. 22) e rimandando con un asterisco (*) ad un
apposito allegato (allegato 4) per i dettagli delle singole lampade con le
relative quantità e prezzi;
che invano essa sostiene di aver ovviato ad una carenza del capitolato mettendo
un asterisco ai posti per il prezzo unitario, menzionando il tipo di faro e
rinviando espressamente ad una lista prezzi allegata e che questo modo di
agire (ovvero la facoltà di allegare un descrittivo e relative schede
tecniche al servizio delle verifiche del committente) sarebbe legittimato
dall'art. 40 [cpv. 4] RLCPubb;
che dalle prescrizioni
concorsuali emerge infatti in modo chiaro che i concorrenti avrebbero dovuto
indicare i prezzi unitari dei corpi illuminanti LED offerti compilando solo gli
spazi prestabiliti a tal fine dall'ente banditore e che non era dunque
possibile allegare una lista o un descrittivo contenente tali informazioni; lo
dimostra il fatto che i prezzi dovevano essere scritti su questo formulario
che è quello ufficiale ed il solo valido;
che il capitolato e
modulo d'offerta stabiliva inderogabilmente che l'omessa indicazione dei prezzi
unitari avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara;
che questa clausola
vincolava il committente, precludendogli qualsiasi possibilità di considerare
irrilevante la mancanza in cui è incorsa l'insorgente e di mantenerla in gara;
che l'applicazione
rigorosa della sanzione, esplicitamente comminata dal capitolato di appalto,
non configura un eccesso di formalismo (cfr. STA 52.2017.541 del 1° febbraio
2018); partecipando senza riserve alla gara, la ricorrente ne ha invero accettato
tutte le regole (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP);
che, tollerando
l'omissione e rinunciando ad escludere la ricorrente dalla gara, il Municipio
di CO 2 avrebbe disatteso una chiara ed inequivocabile regola di procedura; non
solo, avrebbe violato un principio oggi chiaramente ancorato nella legge (art.
42.
cpv. 1 lett. d RLCPubb/CIAP);
che confermata
l'esclusione dell'insorgente, il ricorso va dunque respinto nella misura in cui
è ricevibile;
che l'emanazione della
presente decisione rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere
effetto sospensivo all'impugnativa;
che la tassa di
giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1
LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Nella misura
in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a
suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera