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Decisione

52.2018.319

Procedura ad invito. Delibera per fornitura di corpi illuminanti LED. Prezzi unitari non esposti. L'esclusione dalla gara non è lesiva del diritto

17 settembre 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

52.2018.319

Lugano

17 settembre 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia

Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Paola

Passucci

statuendo

sul ricorso del 2 luglio 2018 della

RI

1

patrocinata

da:

contro

la

decisione del 14 giugno 2018 del Municipio di CO 2, che in esito al concorso

ad invito indetto per aggiudicare la fornitura di corpi illuminanti LED

occorrenti ai campi di atletica delle scuole elementari ha escluso

l'insorgente e aggiudicato la commessa alla CO 1 di __________;

ritenuto, in

fatto

che il 4 maggio 2018 il

Municipio di CO 2 ha invitato cinque ditte specializzate a presentare

un'offerta per la fornitura di corpi illuminanti LED occorrenti ai campi di

atletica delle scuole elementari;

che la lettera di

invito indicava che il concorso era sottoposto alla legge sulle commesse

pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100); il capitolato trasmesso

agli invitati precisava che la commessa sarebbe stata attribuita al miglior

offerente tenuto conto dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

1. Prezzo 60%

Considerandi

2.

Risparmio energetico 20%

3.

Referenze per forniture analoghe 15%

4.

Formazione apprendisti

5%

che la prima pagina del capitolato e modulo d'offerta

indicava che i prezzi devono essere scritti su questo formulario che è

quello ufficiale ed il solo valido; mediante il modulo "correzioni

dell'elenco prezzi" annesso al capitolato (pag. 2) i concorrenti venivano

resi attenti sul fatto che correzioni o cancellature dei prezzi, come pure

l'omissione dei prezzi unitari avrebbero comportato l'esclusione dell'offerta

dalla procedura di aggiudicazione;

che nel termine

stabilito tutte le ditte interpellate hanno risposto all'invito, inoltrando

offerte comprese tra fr. 20'775.35 e fr. 56'593.52;

che, fondandosi sulla

proposta di delibera del 1° giugno 2018 allestita dal progettista, il 14 giugno

2018.

il Municipio di CO 2 ha risolto di escludere dalla gara tre offerte, tra

cui quella della RI 1 (RI 1) per mancata compilazione di pugno dei prezzi

unitari e dei quantitativi nelle posizioni 6.1 pagina 19; 6.2 pagina 19; 6.3 pagina

20; 6.4 pagina 20; 6.5 pagina 20 e 6.6 pagina 21; esposta la graduatoria

conseguita dalle due concorrenti restanti in gioco ha quindi deliberato la commessa

alla CO 1 (CO 1), prima classificata con 95.00 punti;

che la RI 1 ha

impugnato la risoluzione comunale davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullata e gli atti rinviati al committente per nuova

decisione subordinatamente che sia dichiarata illecita, previa concessione

dell'effetto sospensivo al gravame;

che la ricorrente ha

contestato in sostanza l'esclusione, giudicandola lesiva del divieto di

formalismo eccessivo;

che l'insorgente ha ricordato innanzi tutto che non era ammesso aggiungere

un numero maggiore di fari di quelli [già] attualmente installati (16

pz.) e che l'offerente avrebbe potuto proporre il quantitativo di fari

necessario, ammesso che venissero rispettati tutti i requisiti illuminotecnici

richiesti (cfr. punto 3 del modulo d'offerta);

che per ovviare ad una

carenza del capitolato, che in concreto prevedeva una sola riga dove

inserire i prezzi unitari e le quantità per ogni palo (cfr. posizioni

6.

-6.6 dell'elenco prezzi), la ricorrente ha scelto la soluzione di mettere

un asterisco ai posti per il prezzo unitario, menzionando il tipo di faro e

rinviando espressamente ad una lista prezzi allegata, v. DOC. D; il problema "tecnico"

di riempimento del modulo d'offerta, ha precisato la RI 1, era stato

quindi risolto riportando il prezzo totale per ogni palo, in modo da garantire

la compilazione a mano dei prezzi, rimandando con un asterisco ad un apposito

allegato (no. 4) per i dettagli delle singole lampade con le relative quantità

e prezzi;

che la stazione

appaltante si è opposta all'accoglimento dell'impugnativa, annotando che le

condizioni di gara erano chiare e nessuno le ha contestate; la mancata

indicazione dei prezzi unitari esatti alle posizioni 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e

6.6

dell'elenco prezzi, ha precisato il Municipio, non può che comportare

l'esclusione della ricorrente, sanzione peraltro prevista dall'art. 42 cpv. 1

lett. d del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e

del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006

(RLCPubb/CIAP; RL 730.110);

che la deliberataria si

è limitata a confermare di aver preso atto del provvedimento

superprovvisionale emesso dal Tribunale cantonale amministrativo e che

l'esecuzione di quanto in questione, tramite la scrivente, non è avvenuta, senza

formulare proposte di giudizio;

che l'Ufficio di

vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente;

che, con decreto del 28

agosto 2018, è stato estromesso dall'incarto l'allegato di replica del 24

agosto 2018 presentato dalla RI 1, dichiarato irricevibile poiché tardivo;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 36

cpv. 1 LCPubb);

che in quanto partecipante

al concorso oggetto del contendere, la ricorrente è senz'altro legittimata a

contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm,

RL 165.100); la potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della

commessa alla CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta

solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di

esclusione (STA 52.2010.11 del 15 marzo 2010);

che, preliminarmente, ci si potrebbe chiedere se il ricorso non sia da

dichiarare irricevile poiché l'insorgente non ha formalmente e correttamente

impugnato la decisione di delibera alla CO 1, limitandosi a chiedere

l'annullamento della medesima;

che il quesito non

merita tuttavia approfondimento, ritenuto che quand'anche fosse ricevibile il

gravame - che può essere evaso sulla scorta delle tavole processuali, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm) - andrebbe comunque respinto per i motivi

che seguono;

che giusta l'art. 26

cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in

modo completo e tempestivo; il committente, soggiunge il capoverso seguente,

esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali

rilevanti;

che l'offerta, dispone

poi l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilata dal concorrente in

ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali

analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta;

che le offerte mancanti

di prezzi unitari o di prezzi a corpo devono essere escluse dall'aggiudicazione

(art. 42 cpv. 1 lett. d RLCPubb/CIAP); solo i meri errori di calcolo possono

essere rettificati (art. 42 cpv. 2 RLCPubb/CIAP);

che, notoriamente, il

bando di concorso ed il capitolato d'appalto stabiliscono le regole della gara,

vincolando tanto il committente, quanto i concorrenti; decisioni di

aggiudicazione rese in contrasto con le regole della gara violano il diritto, segnatamente

sotto il profilo della parità di trattamento dei concorrenti e vanno di

conseguenza annullate;

che nel caso in esame

la ricorrente ha incontestabilmente tralasciato sia i prezzi unitari che i

quantitativi (pz dei corpi illuminanti) richiesti dal capitolato (pos.

6.

-6.6 dell'elenco prezzi, pagg. 17-21), indicando solo i prezzi totali (dei

fari LED utilizzati per ognuno dei 6 pali esistenti) ripresi dal foglio RICAPITOLAZIONE

FINALE dell'elenco prezzi (pag. 22) e rimandando con un asterisco (*) ad un

apposito allegato (allegato 4) per i dettagli delle singole lampade con le

relative quantità e prezzi;

che invano essa sostiene di aver ovviato ad una carenza del capitolato mettendo

un asterisco ai posti per il prezzo unitario, menzionando il tipo di faro e

rinviando espressamente ad una lista prezzi allegata e che questo modo di

agire (ovvero la facoltà di allegare un descrittivo e relative schede

tecniche al servizio delle verifiche del committente) sarebbe legittimato

dall'art. 40 [cpv. 4] RLCPubb;

che dalle prescrizioni

concorsuali emerge infatti in modo chiaro che i concorrenti avrebbero dovuto

indicare i prezzi unitari dei corpi illuminanti LED offerti compilando solo gli

spazi prestabiliti a tal fine dall'ente banditore e che non era dunque

possibile allegare una lista o un descrittivo contenente tali informazioni; lo

dimostra il fatto che i prezzi dovevano essere scritti su questo formulario

che è quello ufficiale ed il solo valido;

che il capitolato e

modulo d'offerta stabiliva inderogabilmente che l'omessa indicazione dei prezzi

unitari avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara;

che questa clausola

vincolava il committente, precludendogli qualsiasi possibilità di considerare

irrilevante la mancanza in cui è incorsa l'insorgente e di mantenerla in gara;

che l'applicazione

rigorosa della sanzione, esplicitamente comminata dal capitolato di appalto,

non configura un eccesso di formalismo (cfr. STA 52.2017.541 del 1° febbraio

2018); partecipando senza riserve alla gara, la ricorrente ne ha invero accettato

tutte le regole (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP);

che, tollerando

l'omissione e rinunciando ad escludere la ricorrente dalla gara, il Municipio

di CO 2 avrebbe disatteso una chiara ed inequivocabile regola di procedura; non

solo, avrebbe violato un principio oggi chiaramente ancorato nella legge (art.

42.

cpv. 1 lett. d RLCPubb/CIAP);

che confermata

l'esclusione dell'insorgente, il ricorso va dunque respinto nella misura in cui

è ricevibile;

che l'emanazione della

presente decisione rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere

effetto sospensivo all'impugnativa;

che la tassa di

giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera