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Decisione

52.2018.320

Licenza edilizia per un nuovo complesso residenziale

4 dicembre 2019Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i blocchi A e C, né tanto meno il terrazzo (sorretto da un pilastro) che

collega due logge sulla corte (cfr. prospetti est-ovest e pianta 2P), sono evidentemente

in grado di colmare tale vuoto. Ma non solo.

Omettendo di sostituire questa parte di costruzione, il progetto si pone pure

in netto contrasto con la linea di costruzione tracciata lungo via __________,

che comporta invece l'obbligo di (ri)costruire sulla stessa (cfr. art. 4.2

NAPPNT). Il PPNT - conformemente ai suoi obbiettivi (consid. 3.1 e 3.2) - non

ammette insomma la formazione di un vero e proprio spacco del fronte edificato

lungo via __________.

Motivi particolari che impongano in concreto di scostarsi dalle prescrizioni in

questione non se ne intravedono. Insostenibile risulta invece l'opposta

deduzione del Governo, che - senza ancora una volta confrontarsi con i chiari

vincoli pianificatori, né tanto meno avallando una deroga (che nessuno ha

invero sollecitato, né concesso) - ha tutelato il progetto, limitandosi

sommariamente ad affermare che il vuoto creato al piano terreno, primo e

secondo dell'ala est (..) evidenzierebbe il percorso pedonale pubblico

indicato nel piano del traffico (ed iscritto pure a registro fondiario).

5.3.3. Non conforme agli art. 10.1 e 10.2 NAPPNT risulta infine il taglio di

due parti (2 x 9 mq) dell'edificio esistente sulla part. __________, che verrà

sostituito dalla galleria (alta e stretta, m 3 x 3), che collega i blocchi A e

B ai livelli superiori (1P e 2P). Anche in questo caso, non è francamente dato

di vedere quale particolare ragione imponga di scostarsi dagli ingombri

definiti dal PPNT; oltretutto per realizzare un corpo vetrato, che risulta

avulso dall'architettura tradizionale del nucleo. Nessuno del resto lo spiega.

5.4. Ne discende che, già solo per tutti i diversi contrasti di cui si è detto,

la licenza edilizia e il giudizio impugnato cha la tutela non possono essere

confermati.

5.5. Considerato che tali difetti richiedono all'evidenza una nuova

progettazione, non mette conto di esaminare se il nuovo complesso - così come

disegnato - disattenda pure le modalità d'intervento prescritte dall'art. 10.4 NAPPNT

e la clausola dell'art. 10.3 NAPPNT. Per quanto attiene alle aperture - la cui tipologia,

deve essere adeguata all'architettura

tradizionale (art. 10.4 lett. c

NAPPNT) - giova nondimeno osservare come la tradizione richieda notoriamente la

prevalenza dello sviluppo verticale (oltre che del pieno sul vuoto; cfr. citate

Linee Guida cantonali, pag. 16; cfr. pure Commento alle NAPR del febbraio 1992,

pag. 4). Non è quindi dato di comprendere come possano rispondere a questa

regola basilare le finestre (m 0.60 x 0.60) delle cantine al pian terreno,

lungo via __________ (che non trovano peraltro alcuna relazione di proporzione

con le aperture e i muri pieni ai livelli superiori; cfr. facciata est).

Analoga conclusione vale a ben vedere per buona parte delle aperture sulle

corti: molte finestre dei locali che collegano le logge sono infatti

manifestamente più larghe che alte. In alcuni casi - sebbene i prospetti non ne

diano atto - la larghezza (> 6 m) raggiunge addirittura più del doppio dell'altezza

(m 2.70-2.75; cfr. facciata ovest e sezione D-D con le piante 1P e 2P). Già

solo per tale motivo, non è quindi possibile ritenerle adeguate all'architettura

tradizionale, come richiede l'art. 10.4 NAPPNT. Insostenibile risulta l'opposta

valutazione del Municipio. Poco conta che l'Ufficio della natura e del

paesaggio non abbia dal canto suo censurato questi aspetti, limitandosi a

definire il disegno del PT uno degli aspetti più delicati del progetto

(cfr. risposta al Governo del 12 luglio 2017). Da ricordare è semmai come

nemmeno l'autorità cantonale - nell'ambito della verifica del rispetto del

principio d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio (art. 104 cpv. 2

LST) - può di principio fare astrazione dai criteri di giudizio posti dalle

norme comunali (cfr. al riguardo: STA 52.2012.259 del 14 febbraio 2014, in:

RtiD II-2014 n. 13 consid. 4.2).

6. Rampa d'accesso

e autorimessa

6.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla pianificazione

del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), ripreso dall'art. 65 cpv. 2

lett. b LST, l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e

gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione.

Ciò significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto

insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione

assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto

con la funzione di zona, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle

finalità pianificatorie perseguite dalla zona. Per essere autorizzate, le nuove

costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione della

zona in cui si collocano (cfr. RDAT II-2002

n. 77 consid. 3.1, I-2002 n. 59 consid. 2.1, II-1994 n. 56 consid. 4.1; Alexander Ruch, Kommentar zum

Raumplanungsgesetz, Zurigo 1999, n. 70 seg. ad art. 22; Scolari, op. cit., n. 472 ad art. 67 LALPT).

6.2. Il fondo part. __________ sul quale è prevista la rampa d'accesso all'autorimessa

è assegnato alla zona AP-EP, retta dall'art. 17 NAPPNT. La norma precisa che

tale zona è destinata alle attrezzature ed edifici d'interesse pubblico (cfr.

art. 17.1 NAPPNT). In particolare, l'art. 17.2 NAPPNT annovera tra gli edifici

pubblici (EP), la casa comunale, la sala per il CC e la sala multiuso al

mapp. __________ (n. 01). Tra le attrezzature pubbliche (AP), il verde

pubblico (parco giochi) annesso alla casa comunale al mapp. __________ (n.

01); il piano delle utilizzazioni del PPNT raffigura in verde quest'area, che

corrisponde alla superficie della part. __________ libera da costruzioni.

6.3. L'art. 22 NAPPNT, che disciplina i posteggi privati (cfr. titolo a

margine), prevede dal canto suo quanto segue:

22.1 Nel comprensorio del piano particolareggiato

(..) la formazione di nuovi posteggi privati è ammessa solo se è garantito un

adeguato accesso da una strada di servizio, se non viene modificata la

struttura edilizia esistente (con portoni, passaggi o altro) e se i posteggi

con più di 5 posti-auto sono raggruppati in posizione discosta o sotterranea

(..).

22.2 La formazione di eventuali rampe d'accesso ai

nuovi posteggi sotterranei deve avvenire all'interno del limite del piano, ma

fuori dalle corti e dalle linee d'arretramento.

22.3 L'accesso ai mapp. __________, __________ e __________

deve avvenire tramite il posteggio al mapp. __________.

22.4 L'accesso ai mappali __________ e __________

deve avvenire da Via __________ tramite il mapp. __________. Il Municipio e i

proprietari interessati ne concorderanno la realizzazione tramite apposita

convenzione.

22.5 Gli accessi ai mapp. __________ e __________

devono avvenire da Via __________.

In generale, la

realizzazione di nuovi posteggi è dunque consentita solo se è assicurato un

adeguato accesso da una strada di servizio (art. 22.1 NAPPNT). Per alcuni

fondi, valgono nondimeno determinate regole: in particolare, in base all'art.

22.4 NAPPNT, l'accesso alle part. __________ e __________ deve aver luogo da

via __________, mediante la part. __________. Tale norma è stata introdotta con

la citata variante del PPNT del 2010, che - contestualmente alla ridefinizione

dell'assetto pianificatorio della part. __________ - ha inteso permettere di

realizzare dal retro l'accesso alla part. __________ e all'attigua part.

__________, e cioè in modo indipendente da via __________ e dai portici-cortili,

usufruendo dell'accesso previsto sul mapp. __________ per servire l'essiccatoio-sala

multiuso (cfr. rapporto di pianificazione del dicembre 2009, pag. 5). Da

notare che tale modifica, nelle previsioni del piano, era stata accompagnata

anche da una riapertura dello sbocco sulla strada cantonale del tratto nord di

via __________, che il Governo non ha tuttavia approvato (cfr. citata decisione

del 13 luglio 2010, pag. 14 seg. e 16).

6.4. Per quanto qui interessa, da una lettura combinata degli art. 17 e 22.4

NAPPNT si evince quindi che la superficie (libera da costruzioni) della part. __________

non può essere interamente destinata a verde pubblico (parco giochi, AP n. 01).

Nella misura del necessario, conformemente allo scopo dell'art. 22.4 NAPPNT,

una parte del terreno deve essere ritagliata per dare un accesso ai fondi part.

__________ e __________ - evidentemente comune (come indica anche l'uso del

singolare l'accesso) -, che va concordato con il Municipio (anche

in vista delle esigenze del futuro edificio pubblico, sala multiuso).

6.5. In concreto, il progetto prevede di realizzare sulla porzione nord della

part. __________ una rampa d'accesso, che dopo un ampio slargo di ca. 16 m su

via __________ (per dividere il traffico in entrata e uscita), s'interra

progressivamente nel terreno. Il manufatto, delimitato da scale e muri,

presenta un tratto a cielo aperto di circa una ventina di metri, con una sorta

di "pianerottolo" a metà percorso (cfr. planimetria generale, sezione

E-E, piani fognatura: pianta PT e piano interrato). La rampa è stata concepita

per dare accesso alla nuova autorimessa sulle part. __________ e __________, ma

pure per servire un futuro autosilo interrato sul mapp. __________ (di ca. 30

posti). Quest'ultima circostanza - oltre a emergere dalle tavole di progetto

(cfr. planimetria e piani citati) - è stata espressamente confermata dall'Esecutivo

comunale (cfr. ad es. risposta, pag. 12). Risulta inoltre dal messaggio

municipale del 21 marzo 2017, approvato dal Consiglio comunale, concernente la "Sottoscrizione

di un contratto di costituzione di un diritto di superficie a favore del mapp. __________"

e dalla relativa convenzione (da cui affiora, tra l'altro, la rinuncia dell'autorità

comunale a riscuotere un canone anche per la garanzia che, qualora fosse

edificato un autosilo comunale, come negli attuali intenti del proprietario del

fondo, sarà garantita la possibilità di utilizzare la rampa [..], cfr.

punti 6 e 7).

6.6. Ora, contrariamente a quanto concluso dalle precedenti istanze, appare

piuttosto chiaro che già solo la rampa d'accesso si pone - da più punti di vista - in conflitto con le norme del

PPNT, e in particolare con gli art. 17 e 22.4 NAPPNT.

6.6.1. Tale manufatto risulta anzitutto problematico poiché - come appena visto

- è strutturato in funzione di un autosilo pubblico, che è ancora da

pianificare (vedi ad es. l'ampio slargo dell'accesso, la direzione d'uscita

verso lo sbocco [chiuso] della strada cantonale, la pendenza della rampa con il

pianerottolo, le scale, ecc.). In tal senso, configura quindi un'inammissibile

anticipazione di una pianificazione futura della zona AP-EP, di cui nulla è

dato di sapere (modalità, tempistiche, ecc.), tanto meno se potrà essere

approvata (ad es. dal profilo del traffico indotto e della rete stradale). Da

questo profilo la rampa, sovradimensionata, non risulta pertanto conforme alla

zona di situazione.

Se a una diversa conclusione si possa giungere per l'ipotesi di variante

prodotta in questa sede dal resistente CO 1 (doc. I e piani del 26 settembre

2018) - che ha essenzialmente rivisto l'imbocco

da via __________, il "pianerottolo" e la pendenza della rampa

(lasciando invero aperto un altro collegamento per un autosilo pubblico) - è

questione che può rimanere indecisa. Già perché il manufatto è collocato in un'ubicazione

diversa - in particolare, la sua parte fuori terra si trova in una posizione

ben più centrale (a ca. 10 m dal confine con la part. __________, anziché 3 m),

che frammenta peraltro maggiormente l'area di verde pubblico -, tale modifica

non può in ogni caso essere ricondotta a una variante d'importanza minima, che

potrebbe essere approvata da questo Tribunale senza particolari formalità (cfr.

STF 1C_207/2010 del 21 aprile 2011, in: RtiD II-2011 n. 13 consid. 4.4; STA

52.2012.137-142-161 del 13 novembre 2012 consid. 2.3; Scolari, op. cit, n. 684 ad art. 2 LE).

6.6.2. Ma non solo. La rampa d'accesso non risulta nemmeno conforme all'art.

22.4 NAPPNT poiché, stando agli atti, non tiene conto della part. __________.

In prossimità di questo fondo la rampa è interrata e distante almeno 6 m dal

confine (ca. 10 m, nella citata ipotesi di

variante). Non è quindi dato di comprendere come possa risultare compatibile

con la regola secondo cui (anche) l'accesso alla part. __________

deve avvenire dal mapp. __________. Il progetto è del tutto silente su tale

aspetto; così pure la convenzione stipulata con l'autorità comunale. Non conforme

al testo e alle finalità degli art. 17 e 22 cpv. 4 NAPPNT risulterebbe in ogni

caso l'eventualità che per la part. ________ debba essere realizzato un secondo

accesso - separato - che vada a sottrarre ulteriore superficie da destinare a

verde pubblico (parco giochi).

6.6.3. Se il predetto fondo è stato trascurato, non si può invece ignorare come

la rampa d'accesso - oltre alla part. __________ - sia destinata a servire

anche la part. __________. L'autorimessa progettata (con 37 P) insisterà

infatti su entrambi i fondi, coprendo pure il fabbisogno di stalli della part. __________

(= blocco B + parte del blocco A, con circa metà degli appartamenti e l'atelier,

cfr. piante agli atti). Tale circostanza, contrariamente a quanto assunto dal

Governo, non è affatto trascurabile. In particolare, a fronte del chiaro testo

dell'art. 22.4 NAPPNT, non è semplicemente possibile affermare che sarebbe privo

di giustificazioni e/o sproporzionato esigere un altro accesso. La

mancata menzione del mapp. __________ nella norma non è in particolare riconducibile

a una lacuna da colmare (cfr. STF 1C_4/2015 del 13 giugno 2018 consid. 4.3 e

rinvii). Tale fondo dispone in effetti già di uno sbocco su via __________,

dalla corte interna. È ben vero che un tale accesso non consentirebbe alla

part. __________ di soddisfare integralmente il suo fabbisogno di posteggi (dal

momento che parcheggi con più di 5 posti-auto devono essere raggruppati in

posizione discosta o sotterranea e che all'interno delle corti non sono ammesse

rampe d'accesso, cfr. art. 22.1 e 22.2 NAPPNT). Il legislatore comunale non ha

tuttavia omesso di considerare tale aspetto: il fabbisogno teorico di questo

fondo (stimato in 13-18 posti) è infatti stato valutato in sede di

pianificazione dei posteggi pubblici, con la citata variante del 2010. Variante

che - oltre alle modifiche di cui si è già detto - ha pure inteso favorire, da

un lato, l'allontanamento delle automobili dai cortili e dagli edifici, dall'altro,

la creazione di nuovi posteggi pubblici (in particolare nella zona a sud-ovest,

verso via __________, part. __________), e ciò anche per i fondi privati che -

come la part. __________ - non sono in grado di soddisfare integralmente il

proprio fabbisogno (cfr. rapporto di pianificazione del dicembre 2009, pag.

6-8).

In queste circostanze occorre quindi concludere che, di principio, l'accesso al

mapp. __________ attraverso la part. __________ non possa essere autorizzato in

base all'art. 22 cpv. 4 NAPPNT, poiché questa norma non estende anche a tale

fondo l'accesso da via __________, attraverso il fondo (part. __________)

assegnato a zona AP-EP. Neppure entro questi termini, appare data la conformità

di zona.

Se e in che misura possa semmai essere concessa una deroga relativamente a

questo aspetto (art. 26 NAPPNT) è questione che può rimanere aperta. Va da sé

che, quand'anche si potesse intravedere una situazione particolare nella

possibilità (altrimenti preclusa) di realizzare un'autorimessa interrata comune

(con la part. __________), nella ponderazione degli interessi andrebbero in

ogni caso soppesate anche le conseguenze derivanti da una simile opera in

termini di traffico indotto, non solo per il parco giochi (part. __________),

ma soprattutto per via __________ (tenuto in particolare conto che la realizzazione

di tutti i 37 posteggi determinerebbe un incremento di traffico su questa via

pari al 126%: da 200 a 452 veicoli/giorno, cfr. studio fonico agli atti, pag.

10). In particolare, andrebbe considerato che via __________ - a seguito della

mancata approvazione dello sbocco sulla strada cantonale (supra, consid.

6.3 in fine) - permette (attualmente) di dare accesso ai fondi confinanti solo

dal suo tratto a sud, e meglio da quello antistante la chiesa, classificato

quale strada pedonale con funzione di servizio, che il

legislatore ha tuttavia inteso riqualificare, valorizzandone il carattere di

piazza-sagrato (cfr. rapporto citato, pag. 4; cfr. anche risoluzione del 13

luglio 2010 del Consiglio di Stato, pag. 14 seg.).

6.7. Visto quanto precede - e senza che si renda necessario chinarsi anche

sulle ulteriori censure riferite alla rampa e all'autorimessa (pendenza,

sporgenze nella corte, ecc.) - è dunque certo che, anche da questo profilo, il

progetto non risulta conforme al diritto.

7. Posto che la

controversa licenza edilizia e il giudizio che la tutela non possono essere

confermati per i difetti sin qui illustrati,

non occorre nemmeno soffermarsi sulle altre obiezioni sollevate dalle

ricorrenti, relative segnatamente al principio d'inserimento ordinato e armonioso

nel paesaggio (art. 104 cpv. 2 LST). Al riguardo - e con particolare

riferimento all'ISOS da esse più volte richiamato - giova nondimeno precisare

che Novazzano, come a ragione indicato dal Governo, non è inserito in questo

inventario. Esso figura infatti unicamente come villaggio d'importanza

regionale nell'elenco delle località visitate, in calce alla pubblicazione dell'ISOS

(volume 1, Mendrisiotto). Propriamente parlando, non è quindi un oggetto dell'inventario

ISOS (STA 90.2014.39/40 del 25 ottobre 2017 consid. 6.4; cfr. anche STF 1C_381/2017

del 9 aprile 2018 consid. 6.4; Jörg

Leimbacher, in: Keller/Zufferey/Fahrländer, Kommentar NHG, Zurigo 2018,

n. 19 ad art. 5 e rimandi). La relativa scheda a cui esse si richiamano non ha

dunque una portata paragonabile alle raccomandazioni fornite dall'ISOS in

relazione agli insediamenti d'importanza nazionale (cfr. STA 90.2014.39/40

citata consid. 6.4; STF 1C_381/2017 citata consid. 6.4).

8. 8.1. Sulla base di

tutte le considerazioni che precedono, l'impugnativa va dunque accolta,

annullando la contestata licenza edilizia e la decisione governativa che la conferma,

siccome lesive del diritto.

8.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dell'istante in licenza, secondo soccombenza. Quest'ultimo rifonderà

inoltre alle ricorrenti, assistite da un legale, adeguate ripetibili per

entrambe le istanze. Il Comune non deve contribuire al pagamento degli oneri

processuali, essendo comparso in lite per esigenze di funzione e non per

tutelare suoi interessi pecuniari (cfr. art. 47 cpv. 6 LPAmm), rispettivamente

non quale unico antagonista (cfr. Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 2b ad art. 31).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

accolto.

§. Di

conseguenza, sono annullate:

1.1. la decisione del 30 maggio 2018

(n. 2553) del Consiglio di Stato;

1.2. la licenza edilizia del 9 maggio

2017 rilasciata dal Municipio di Novazzano a CO 1.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a

carico di CO 1, il quale è inoltre tenuto a rifondere alle ricorrenti,

complessivamente, un identico importo a titolo di ripetibili per entrambe le

sedi. Alle insorgenti va restituito l'importo (fr. 1'800.-) versato a titolo di

anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera