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Decisione

52.2018.326

Revoca del permesso di domicilio UE/AELS per motivi di ordine pubblico

19 dicembre 2018Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i titoli di reato di vie di fatto e minacce.

Con sentenza del 10 marzo 2016, la Corte

delle assise criminali lo ha dal canto suo condannato alla pena detentiva di 4

anni e 3 mesi per infrazione aggravata legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121), in correità con il padre __________, riciclaggio di

denaro e ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

del 20 giugno 1997 (LArm; RS 514.54), in

parte tentate (reati commessi tra il gennaio 2012 e il 18 settembre 2014).

b. Il 27 luglio 2016, la Sezione della

popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha comunicato ad RI 1 di voler rivalutare la continuazione del suo soggiorno

nel nostro Paese, e - dopo avere raccolto le sue osservazioni - con

decisione del 27 ottobre 2016 gli ha revocato il permesso di domicilio UE/AELS per

motivi di ordine pubblico, fissandogli un termine coincidente con la sua

scarcerazione per lasciare il territorio

svizzero. La decisione è stata resa sulla base degli art. 62, 63, 64 e 64d della

legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20),

nonché 80 dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa

del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

C. Con giudizio del 20 agosto

2013, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi

fossero gli estremi per revocargli il permesso di domicilio UE/AELS in virtù

dei motivi addotti dal Dipartimento, considerando la decisione impugnata

con-

forme al principio della proporzionalità ed esigibile il suo rientro nel Paese

d'origine.

D. Contro la predetta pronunzia

governativa, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo postulandone l'annullamento, previa concessione dell'effetto

sospensivo al gravame. Pur ammettendo le proprie responsabilità di

natura penale, contesta di essere una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico

elvetico. Lo dimostrerebbe il comportamento tenuto nel corso dell'inchiesta,

durante il periodo di espiazione della pena, nonché dopo il suo rilascio. Inoltre

ritiene che la decisione impugnata sia in ogni caso lesiva del principio di proporzionalità,

tenuto conto del fatto che egli vive in Svizzera sin dalla sua primissima

infanzia; Paese nel quale risiede anche il resto della sua famiglia e più in

particolare la madre e la sorella.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato,

senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

Il ricorrente ha rinunciato a presentare un allegato di replica.

Considerato, in diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv.

2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone

straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100).

Il gravame, tempestivo giusta l'art.

68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro

legittimata a ricorrere (art. 65 cpv.

1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità

europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone

del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), si rivolge ai cittadini elvetici e

a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro

diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire

la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme

che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

Tale trattato non contiene tuttavia disposizioni relative alle autorizzazioni

di domicilio. L'art. 5 dell'ordinanza sull'introduzione della libera

circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203) dispone

infatti che ai cittadini dell'UE e dell'AELS e ai loro familiari è rilasciato

un permesso di domicilio UE/AELS illimitato,

in virtù degli art. 34 LStr e 60 a 63 OASA nonché in conformità degli

accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera. In questo senso, l'art. 23 cpv. 2

OLCP sancisce che tale genere di autorizzazione è disciplinata dall'art. 63

LStr. Benché sia silente in merito al

rilascio del permesso di domicilio UE/AELS - così come ad una revoca del

medesimo, che come visto è pure regolata dalla LStr -, l'ALC non può tuttavia

essere trascurato, considerato il tenore dell'art. 5 del suo Allegato I.

Quest'ultima disposizione prevede infatti, quale regola generale, che i diritti

conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto

da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di

pubblica sanità. Anche i delitti patrimoniali possono giustificare una simile limitazione

(DTF 134 II 25 consid. 4.3.1; STF 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.1,

2C_680/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.3).

RI 1, in quanto cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, può prevalersi in linea di

principio del menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività

lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza

attività lucrativa (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 dell'Allegato I all'ALC; DTF

131 II 339 consid. 2). Sennonché, il campo di applicazione personale e temporale

dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in

Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno garantito

dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando il diritto litigioso

viene esercitato (DTF 134 II 10 consid. 2, 130 II 1 consid. 3.4). Ora,

dall'inserto di causa risulta che il ricorrente, ormai ventottenne, non ha

praticamente mai svolto un'attività lucrativa,

motivo per cui egli non può essere

considerato "lavoratore" ai sensi dell'ALC (cfr. STF 2C_698/2009

dell'11 febbraio 2010 consid. 3.2; sentenze CGCE del 12 maggio 1998 nella causa Martinez Sala/Freistaat Bayern,

C-85/96 Racc. 1998 I-2691, punto 32; 3 luglio 1986 Lawrie-Blum/Land

Baden-Württemberg, 66/85, Racc. 1986 2121, punto 17). In simili

circostanze, egli non può prevalersi dell'ALC

neanche per la ricerca di un impiego (cfr. sentenza CGCE del 26 maggio 1993

Tsiotras/Landeshauptstadt Stuttgart, C-171/91, Racc. 1993 I-2925, punto 14).

Oltre a ciò, l'insorgente non può risiedere in Svizzera nemmeno quale persona

non esercitante un'attività lucrativa, ritenuto che non è redditiere, pensionato,

persona in formazione o necessitante di cure

(vedi art. 6 ALC, 24 Allegato I ALC e 16 OLCP; istruzioni OLCP, emanate dalla

Segreteria di Stato della migrazione, stato al luglio 2018, n. 8.2.1).

Ne discende che, nel caso concreto, RI 1 non può prevalersi di un

diritto sgorgante dall'ALC per poter risiedere in Svizzera (STF 2C_148/2010 dell'11

ottobre 2010 consid. 3). La sua posizione deve pertanto essere esaminata

unicamente dal profilo del diritto interno.

3. Giusta l'art. 63 cpv. 2 LStr, il permesso di domicilio

di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15

anni in Svizzera - come nel caso del qui ricorrente -, può essere revocato

unicamente se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera b di questa norma e

all'articolo 62 capoverso 1 lettera b

LStr, cioè se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga

durata oppure se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza

pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza

interna o esterna della Svizzera. Per

giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno,

a prescindere dal fatto che sia stata

sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata effettivamente

espiata (DTF 135 II 377 consid. 4.2;

STF 2C_845/2012 del 13 febbraio 2013

consid. 3.1). Una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici è

per contro data in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di

decisioni delle autorità (art. 80 cpv. 1 lett. a OASA). Vi è esposizione della

sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che

il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità

a una loro violazione (art. 80 cpv. 2 OASA).

4. 4.1. Come esposto in

narrativa il 16 dicembre 2013 il ricorrente è stato condannato dalla Pretura

penale del Cantone Ticino alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da

fr. 30.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni,

per il reato di aggressione, commesso reiteratamente. Con decreto d'accusa del 4

giugno 2014 del Ministero pubblico del Cantone Ticino è inoltre stato

condannato alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna

per i titoli di reato di vie di fatto e minacce. Infine con sentenza del 10

marzo 2016, la Corte delle assise criminali lo ha condannato alla pena

detentiva di 4 anni e 3 mesi per infrazione aggravata alla legge federale sugli

stupefacenti, riciclaggio di denaro e per ripetuta infrazione alla legge

federale sulle armi e sulle munizioni, in parte tentate.

Esaminando nel dettaglio i fatti che hanno portato a quest'ultima condanna, va

rilevato che agendo tra Z__________, L__________ (ZH), B__________, A__________,

C__________, L__________, il __________ e altre imprecisate località, nel

periodo tra il gennaio 2012 e il 18 settembre 2014, data in cui è stato tratto

in arresto, RI 1 ha acquistato, detenuto, trasportato, alienato e procurato in

altro modo, senza essere autorizzato, complessivi 3'476.36 grammi di eroina e

15 grammi di cocaina. In particolare egli ha:

- nel corso dell'anno 2012, in correità con

tale "__________", acquistato e trasportato da __________ (ZH) nel __________

480 grammi di eroina, di cui 105 grammi personalmente alienati a consumatori

della regione;

- nel periodo compreso tra gennaio 2013 e il 18 settembre 2014, a B__________,

A__________, C__________, L__________ e in altre imprecisate località, in

correità con il padre __________, alienato e procurato in altro modo a

consumatori locali 2'042.40 grammi di eroina, sostanza previamente acquistata

in Svizzera interna;

- nel periodo compreso tra gennaio 2013 e il 18 settembre 2014, a B__________,

A__________, C__________, L__________ e in altre imprecisate località, alienato

a consumatori locali 15 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata in

Svizzera interna;

- il 18 settembre 2014, ad A__________, detenuto 53.96 grammi di eroina, sostanza

destinata alla vendita;

- nel periodo compreso tra gennaio 2013 e il 18 settembre 2014, a Z__________,

L__________ (ZH), B__________, A__________, C__________, L__________ e in altre

imprecisate località, procurato in altro modo al padre __________ 900 grammi di

eroina, in parte quale compenso per l'aiuto fornitogli, sostanza previamente

acquistata in Svizzera interna;

- il 3 luglio 2014, a __________, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento

dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che

gli stessi provenivano da un crimine, ovvero dall'infrazione aggravata alla

LStup da lui commessa, e meglio per avere consegnato alla sorella __________

fr. 5'500.- in contanti, chiedendole di depositarli sul suo conto risparmio

presso la Banca __________;

- nel periodo compreso tra giugno 2014, a T__________, __________ e in altre

località del Cantone Ticino, posseduto e detenuto presso il proprio domicilio

una pistola ad aria compressa, acquistata da __________, che per il suo aspetto

poteva essere scambiata per un'arma vera;

- nel periodo compreso tra agosto 2014 e il 18 settembre 2014, a __________, __________

e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, in correità con __________,

con lo scopo di consegnarle poi a terza persona al fine di ottenere un compenso

di fr. 200.-, tentato di acquistare delle munizioni calibro 9 mm presso l'armeria

__________ di __________, non riuscendo però nel suo intento.

4.2. Con una condanna a 4 anni e 3 mesi da espiare per infrazione aggravata alla

LStup, riciclaggio di denaro e infrazione alla legge federale sulle armi bisogna

quindi ammettere che l'interessato si è reso colpevole di una serie di azioni

delittuose estremamente gravi. Giova ricordare che in particolare i reati in materia

di stupefacenti non vanno assolutamente sottovalutati, dal momento che toccano

un settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano

infatti un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della

società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo,

nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. La protezione

della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce

quindi un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio

l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici, i

quali devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521

consid. 4a/aa, 122 II 433 consid. 2c; STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004 consid.

5.1). Ciò che è il caso nella presente fattispecie, dal momento che il

ricorrente è stato punito per avere trafficato e spacciato un ingente quantitativo

di eroina e di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in

pericolo la salute di parecchie persone. Tanto più che egli non è consumatore e

che è soltanto a seguito del suo arresto da parte degli inquirenti, che ha

cessato la sua riprovevole attività criminosa.

Tutt'altro che trascurabili, per la pericolosità sociale che denota chi se ne è

reso autore, sono pure gli altri reati di cui l'insorgente è stato reputato

colpevole, ossia quello di riciclaggio di denaro e quello di infrazione alla

legge federale sulle armi.

La sua colpa è inoltre di estrema gravità,

come è stato evidenziato in sede penale. Nell'ambito della commisurazione della

pena detentiva di 4 anni e 3 mesi da espiare, la Corte delle assise criminali ha

segnatamente considerato quanto segue riferendosi anche al padre dell'insorgente

(consid. 55, pag. 77):

"Nel caso concreto la colpa degli

imputati è oggettivamente e soggettivamente grave.

Lo è dal profilo oggettivo in ragione dell'importante quantitativo di eroina

trattata e immessa sulla piazza ticinese, ricordato che l'eroina rappresenta

una sostanza particolarmente pericolosa per la salute pubblica.

Dal profilo soggettivo, la Corte ha valutato singolarmente le posizioni degli

imputati.

RI 1 ha agito con mero fine di lucro, per guadagnare denaro con il minimo

sforzo. Egli lo ha fatto per finanziare i propri vizi - il gioco d'azzardo, il

fumo, le automobili - denotando in ciò un chiaro egoismo.

Non può non stupire la sua propensione a delinquere: appreso da "__________"

il modo in cui procurarsi l'eroina, non ha esitato a buttarsi in tale attività,

alienando in meno di 2 anni un importante quantitativo di stupefacenti e

mostrando quindi un'incredibile intensità nel suo agire".

Come detto dinanzi, in

passato l'insorgente aveva già subito altre due condanne penali. La prima,

risalente al 4 giugno 2014, riguarda la condanna ad una pena pecuniaria di 20

aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, sospesa condizionalmente per un

periodo di due anni, e una multa di fr. 600.- per essere incorso il 9 settembre

2013 a B__________ nel reato di vie di fatto contro __________ e per minaccia,

avendo a fine settembre 2013, a __________, agendo in correità con il padre __________,

incusso spavento e timore alla medesima persona. La seconda condanna,

consistente in una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 60.-

cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di due anni, e in una multa di

fr. 360.- è invece stata pronunciata il 16 dicembre 2016 per il reato di ripetuta

aggressione avendo il 25 maggio 2012 a B__________, agendo in correità con due

persone, partecipato all'aggressione di __________ al quale erano stati

sferrati pugni e calci su diverse parti del corpo, e l'11 luglio 2012, sempre a

B__________, agendo ancora in correità con le medesime persone, partecipato all'aggressione

di __________ con pugni, sberle e calci su diverse parti del corpo. Si tratta

quindi di reati violenti, commessi in gruppo contro singole persone, che a loro

volta denotano un'attitudine a delinquere da parte del ricorrente, che non può

non destare serie preoccupazioni.

4.3. Orbene, tenuto conto del carattere e della molteplicità dei reati

descritti, nonché del fatto che le precedenti condanne non lo hanno distolto

dal continuare a delinquere in maniera sempre più grave, con il suo modus

vivendi l'insorgente ha quindi chiaramente dimostrato di non volere o di non

essere in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita e

di essere attualmente un serio pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Non essendo inoltre incensurato e ritenuto che i reati più gravi da lui

commessi sono vicini nel tempo, non si può nemmeno escludere una sua ulteriore

recidiva. Questo dipende infatti dalla

gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, come

nella presente fattispecie, quanto

minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (cfr. DTF 130

Considerandi

II 176 consid. 4.3; 122 II 433 consid. 2 e 3).

Il fatto poi che a partire dall'espiazione dell'ultima pena abbia tenuto un

comportamento corretto, non impedisce la revoca del permesso. Secondo la prassi

costante del Tribunale federale, l'atteggiamento tenuto durante la detenzione,

come del resto il fatto che una persona venga rilasciata condizionalmente, non

permette ancora di concludere che il soggetto in questione non costituisca più

un pericolo per la società (DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; STF 2C_542/2009 del

15.

dicembre 2009 consid. 3.3 con rinvii). Il giudice penale considera in

effetti primariamente la situazione personale del condannato e le sue

possibilità di risocializzazione, mentre l'autorità amministrativa si prefigge

di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblici (DTF 129 II 215 consid. 3.2; STF

2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.2 e 2A.582/2006 del 26 febbraio

2007.

consid. 3.6). Va peraltro ribadito come le sue azioni delittuose sfociate

nella sentenza penale del 10 marzo 2016 siano cessate soltanto a seguito del

suo arresto.

4.4

Alla luce di quanto precede, si deve pertanto concludere senza alcuna ombra

di dubbio che l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e

sufficientemente grave per la società, tale da legittimare un provvedimento di revoca

del permesso di domicilio sulla base dei combinati art. 63 cpv. 1 lett. b e 63

cpv. 2 LStr. Ritenuto inoltre che egli è stato condannato a una pena privativa

della libertà ampiamente superiore a un anno, ovvero di lunga durata ai sensi

della menzionata giurisprudenza, adempie pure i requisiti per la revoca sulla

base dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStr.

Va peraltro osservato, per completezza, che l'infrazione aggravata commessa

dall'insorgente in materia di LStup rientra nel lungo elenco di reati che danno

luogo all'espulsione penale obbligatoria giusta l'art. 66a del codice penale

svizzero del 12 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), entrato in vigore posteriormente

alla sua condanna.

5.

A questo punto occorre

verificare la proporzionalità della misura di revoca pronunciata dalla Sezione

della popolazione.

5.1

Sotto questo aspetto occorre tener conto della gravità della colpa, del

tempo trascorso dal compimento di eventuali reati, della durata del soggiorno

in Svizzera e degli svantaggi incombenti sullo straniero e sulla sua famiglia

in caso di allontanamento (DTF 129 II 215 consid. 3.3; STF 2C_825/2008 del 7

maggio 2009 consid. 2). Se un permesso di domicilio è revocato perché è stato

commesso un reato, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per

procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna

inflitta in sede penale. Conformemente alla giurisprudenza sviluppata in base

al diritto previgente, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio

devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto

in Svizzera (DTF 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b).

Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla

persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di

tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr).

Nel caso in cui la decisione di revoca abbia ripercussioni sulla vita privata e

familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, occorre inoltre procedere ad un esame della proporzionalità anche nell'ottica

di questa norma. In questo senso, va tenuto conto della gravità del

reato commesso, del comportamento tenuto nel frattempo, del luogo d'origine

dello straniero nonché della sua situazione familiare. Vanno inoltre

considerati la durata del rapporto matrimoniale come pure altri elementi (nascita

ed età di eventuali figli, conoscenza da parte del coniuge della possibilità

che, a causa dei delitti commessi, la coppia non avrebbe eventualmente potuto vivere in Svizzera).

5.2

RI 1 è entrato in Svizzera nel febbraio del 1990, allorquando aveva

solo pochi mesi di vita. Egli soggiorna pertanto in Svizzera da oltre 28 anni,

ritenuto comunque che dal 27 ottobre 2016, giorno in cui il Dipartimento gli ha revocato l'autorizzazione di domicilio, la sua

presenza dal profilo della polizia degli stranieri è soltanto tollerata in

attesa di una decisione definitiva

riguardo al suo permesso.

Ora, se tale circostanza, unitamente a quella secondo cui in Svizzera vivono

i suoi più stretti famigliari (la madre, la sorella e il padre, quest'ultimo

comunque anch'egli colpito da un analogo provvedimento di revoca del permesso

di domicilio per motivi di ordine pubblico), ha un certo rilievo nell'ambito

della ponderazione degli interessi in gioco, dall'altra bisogna tenere conto

che durante il suo soggiorno nel nostro Paese egli ha commesso numerosi reati,

violando gravemente l'ordine pubblico, e si è dimostrato incurante dei

provvedimenti di natura penale disposti nei suoi confronti, tanto da rendersi

una persona indesiderata. Ritenuto che,

durante tutti questi anni, l'insorgente ha ampiamente dimostrato la sua incapacità

di adattarsi alle nostre leggi, non si può certo ritenere nemmeno che egli si

sia integrato con successo, considerato pure che egli è attualmente a carico

della pubblica assistenza. Del resto, neppure la presenza dei suoi famigliari

gli ha impedito di commettere le diverse azioni delittuose per cui di recente è

stato pesantemente condannato. Anzi, semmai è proprio vero il contrario, visto

che i più gravi reati in materia di LStup li ha commessi proprio in correità

con il padre __________.

A questo proposito occorre comunque rilevare che oltre ai genitori e alla

sorella egli non dispone di altri legami famigliari, essendo celibe e senza

prole.

Dal profilo formativo e professionale, l'insorgente ha frequentato in Svizzera

le scuole elementari e le scuole medie speciali, ottenendo il relativo diploma.

Dopodiché ha iniziato un apprendistato di pittore che però ha interrotto dopo

soli 6 mesi a causa dei pessimi risultati scolastici ottenuti. Privo di

qualsiasi diploma professionale, non ha praticamente mai svolto un'attività

lucrativa stabile, limitandosi ad effettuare saltuariamente un qualche lavoretto

da pittore "in nero".

Dagli atti risulta poi che RI 1 ha sempre vissuto in casa dei genitori, senza

mai contribuire al proprio vitto e alloggio. Per anni è stato dedito al gioco d'azzardo

che ha praticato recandosi con una certa frequenza al Casinò di __________ dove

spendeva gran parte del denaro accumulato con i suoi traffici illeciti.

È vero che l'insorgente ha praticamente sempre vissuto in Svizzera e che, sotto

questo profilo, il suo allontanamento non appare privo di problemi. A questo proposito

occorre comunque considerare che, qualora dovesse decidere di rientrare nella

sua Patria d'origine, egli potrebbe istallarsi nella fascia di confine, dove le

condizioni di vita sono simili a quelle vigenti in Ticino, ciò che gli

consentirebbe pure di mantenere intatti i legami con i propri familiari. In

questo senso non si troverà quindi confrontato ad insormontabili

problemi di risocializzazione. Del

resto, le difficoltà di adattamento che dovrà affrontare una volta giunto in

patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei

cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo un

prolungato soggiorno all'estero. Visto inoltre che è ancora relativamente

giovane e che è pure intenzionato a reinserirsi professionalmente, un suo rientro

in Italia appare tutto sommato esigibile.

Di conseguenza, considerata la gravità dei reati commessi e il pericolo che egli rappresenta attualmente per

l'ordine pubblico, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in

gioco permette di ritenere proporzionata la decisione adottata dall'autorità

inferiore.

6.

Va poi osservato che

l'insorgente non può invocare la protezione dell'art. 8 CEDU, che come detto dinanzi

garantisce il rispetto della vita privata e famigliare, in quanto è maggiorenne

e non risulta che si trovi in un rapporto di dipendenza verso i famigliari che

vivono in Svizzera. Condizioni, queste, che devono essere necessariamente

adempiute per poter applicare tale disposizione. Ma anche se potesse

richiamarsi a questa norma, non ne potrebbe trarre

alcun giovamento, poiché ha violato gravemente l'ordine pubblico del nostro

Paese e rappresenta attualmente una concreta minaccia per la nostra

società. Ritenuto che la ponderazione degli interessi richiesta nell'ambito

dell'applicazione dell'art. 8 n. 2 CEDU è analoga a quella prevista dall'art.

96.

LStr (DTF 135 I 143 consid. 2.1; STF 2C_323/2012 del 6 settembre 2012

consid. 6.2), può quindi essere qui integralmente richiamato quanto già esposto

sopra.

7.

Revocando il permesso di domicilio

ad RI 1, l'autorità dipartimentale non ha pertanto disatteso le disposizioni

legali applicabili. Inoltre la decisione

censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di

apprezzamento che la legge riserva

all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione

dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima, dev'essere

confermata.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia e le spese di f. 1'500.-, già anticipate dal ricorrente, restano a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il

vicecancelliere