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Decisione

52.2018.329

Esame di capacità di notariato

3 marzo 2020Italiano22 min

dell'esame. La precedente istanza respinge una dopo l'altra le obiezioni sollevate dall'insorgente, confermando le lacune e

Source ti.ch

Incarto n.

52.2018.329

Lugano

3 marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia

Verzasconi, presidente,

Matea

Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara

Maspoli

statuendo

sul ricorso del 6 luglio 2018 dell'

RI

1

contro

la

decisione del 7 giugno 2018 della Commissione per il notariato del Tribunale

d'appello (n. 18.2018.76) che ha giudicato insufficiente la prova scritta

dell'esame di notariato;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. RI 1 è stata

ammessa per la seconda volta all'esame per il conseguimento del certificato di

capacità per l'esercizio del notariato (sessione primaverile 2018), sostenendo

il 14 aprile 2018 la prova scritta.

b. Il 16 maggio 2018, la Commissione per il notariato ha informato l'insorgente

che l'esito della valutazione del suo esame era insufficiente. Il 22 di quel

mese si è quindi tenuto un incontro con una delegazione della Commissione

esaminatrice, durante il quale le sono state spiegate oralmente le ragioni

dell'insuccesso della prova, unitamente al punteggio insufficiente conseguito

(secondo la scheda di valutazione).

c. Dando seguito alla richiesta tempestivamente formulata

dall'insorgente, con decisione del 7 giugno 2018 la Commissione per il

notariato (Commissione) ha motivato il giudizio di non promozione indicando le

principali carenze riscontrate.

B. Avverso tale decisione

RI 1si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l'annullamento. In via principale, postula che sia riformata nel senso che il

suo esame scritto sia valutato positivamente; in via subordinata, che gli atti

siano retrocessi alla Commissione per nuova decisione.

In sintesi, l'insorgente rimprovera alla precedente istanza un accertamento

errato dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui ha ravvisato

nella sua prova errori che a suo dire non sussisterebbero. Come si vedrà in

seguito, contesta puntualmente le pecche addebitatele, affermando la bontà del

suo esame, che sarebbe conforme alle diverse norme di legge e al testo d'esame

(considerato pure che non sono stati messi a disposizione dei candidati

determinati documenti, quali lo statuto della società).

C. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone la Commissione, confermando la valutazione negativa

dell'esame. La precedente istanza respinge una dopo l'altra le obiezioni sollevate dall'insorgente, confermando le lacune e

manchevolezze riscontrate nella sua prova d'esame, che la renderebbero

globalmente insufficiente. Dei suoi argomenti si riferirà, per quel che

occorre, in appresso.

D. a. In sede di replica

la ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni e domande di giudizio,

puntualizzando in parte le proprie tesi.

b. Con scritto del 29 agosto 2018, la

Commissione si è limitata a riconfermarsi nella propria domanda di reiezione

del ricorso.

E. Il giudice delegato ha

richiamato dalla Commissione, dandone comunicazione alla ricorrente, la scheda

di valutazione dell'esame stabilita dalla Commissione esaminatrice ai fini

della valutazione dell'esame scritto.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). La

legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dalla

decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è certa.

Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il

giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dal carteggio

prodotto dalla Commissione, completato con la scheda di valutazione dell'esame

scritto di cui si è detto in narrativa. Neppure l'insorgente sollecita l'assunzione

di ulteriori mezzi di prova.

Considerandi

2.

Nell'ambito

del controllo di decisioni in materia di valutazioni scolastiche e professionali, specie quando si tratta di pronunciarsi su

giudizi che richiedono e presuppongono la conoscenza della personalità del

candidato o dell'allievo oppure conoscenze scientifiche o tecniche,

l'autorità di ricorso, sebbene abbia piena cognizione del fatto e del diritto,

dà prova di un certo riserbo nel controllo dell'apprezzamento riservato

all'esaminatore. In materia di correzione di lavori scientifici esiste infatti

generalmente un certo margine discrezionale, che fa sì che il medesimo lavoro

possa essere valutato in maniera diversa anche da esperti. Un controllo

giudiziario più completo si giustifica invece per i vizi di procedura o per le valutazioni manifestamente sbagliate della prova fornita dal candidato o ancora quando

risulta che l'autorità esaminatrice si è lasciata influenzare nel proprio

giudizio da motivi che non presentano

alcuna relazione con l'esame (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.4.1; STA 52.2014.247 del 23 marzo 2015 consid. 2

e rimandi, confermata da STF 2D_23/2015 del 14 settembre 2015). Non basta pertanto che una valutazione sia opinabile o criticabile

per condurre a un risultato diverso; al contrario, il metro di giudizio

adottato dalla commissione non può essere rimesso in discussione alla leggera,

poiché altrimenti verrebbero messe a repentaglio l'uniformità di giudizio e la

parità di trattamento dell'intera sessione d'esame (cfr. decisione Commissione

di ricorso sulla magistratura del 24 giugno 2015 confermata da STF 2D_48/2015

del 1° agosto 2016 in: RtiD I-2017 n. 7; STA 52.2017.445 dell'8 agosto 2018

consid. 2).

3.

3.1.

In concreto, la prova scritta oggetto del contendere si basava su un caso

pratico, che in sintesi verteva sulla volontà di due soci di una società a

garanzia limitata (R__________ Sagl di __________) - avente un capitale sociale di fr. 20'000.-, suddiviso

in 20 quote da nominali fr. 1'000.- ciascuna - di acquisire da una società

italiana (B__________ Srl, __________) il 70% delle azioni di un'altra società

(F__________ SpA di __________) da lei detenute, in cambio di una

partecipazione nella Sagl, da realizzarsi mediante un aumento del capitale. La

partecipazione al capitale sociale della Sagl della nuova socia non doveva però

superare nominali fr. 10'800.- (futura quota sociale).

Ai fini dell'esame, i candidati erano

chiamati a redigere gli atti pubblici necessari per l'iscrizione dell'intera operazione

nei pubblici registri (indicando in modo preciso gli eventuali inserti,

senza allestirli), stilando anche l'istanza/e

da inoltrare al registro di commercio cantonale. Eventuali dati mancanti

necessari per lo svolgimento della prova potevano essere scelti liberamente.

3.2

La ricorrente ha preparato due atti

pubblici (accompagnati da inserti), in sintesi: uno (1) relativo al verbale

dell'assemblea generale straordinaria dei soci della R__________ Sagl, sedente

per deliberare (a) l'inclusione nello scopo sociale della possibilità di

partecipare in società svizzere ed estere e (b) l'aumento del capitale sociale

da fr. 20'000.- a 30'800.- (mediante l'emissione di 108 quote sociali di

nominali fr. 100.-), con soppressione del diritto d'opzione dei soci. L'altro

rogito (2) riguarda invece il verbale della gerenza della Sagl, sedente per

constatare l'aumento di capitale deciso dall'assemblea dei soci e modificare di

conseguenza lo statuto. La candidata ha inoltre stilato un'istanza

indirizzata all'Ufficio del registro di commercio, con cui ha notificato la

modifica dello statuto (nuovo scopo sociale) e l'aumento del capitale sociale.

4.

4.1. Dalla

decisione impugnata, unitamente alle spiegazioni fornite dalla Commissione in

questa sede, risulta anzitutto che gli esaminatori hanno valutato molto

negativamente il fatto che la candidata, a differenza di tutti gli altri, non

abbia stilato un atto pubblico per la "modifica del taglio" delle

quote sociali, senza darne ragione nel proprio atto e senza valutare le possibili

gravi ripercussioni sul diritto di voto (dovute alla coesistenza di quote dal

valore nominale diverso e al fatto che lo statuto preveda che il diritto di

voto si determini in base al valore nominale oppure in base al numero di

quote). Stando alla scheda (griglia) di valutazione agli atti (doc. 4), per

questa omissione l'insorgente è stata penalizzata con 10 punti,

a cui se ne sono

aggiunti altrettanti per la conseguente mancata modifica dello statuto e pure per

la relativa istanza a registro di commercio.

4.2

La ricorrente contesta che in tale omissione possa essere ravvisato un

errore. Rileva come a differenza della società anonima, nella società a

garanzia limitata possano coesistere quote sociali di taglio diverso.

Considerato che il testo d'esame era silente su una volontà delle parti di

avere quote sociali dello stesso taglio e che richiedeva unicamente di redigere

gli atti necessari, nulla le avrebbe impedito di procedere all'aumento del

capitale mediante emissione di quote di taglio diverso (da fr. 100.-).

Afferma

che nessuna modifica dello statuto si sarebbe di conseguenza imposta: per

legge, la regola generale sarebbe la determinazione del diritto di voto in base

al valore nominale delle quote (art. 806 cpv. 1 del codice delle obbligazioni

del 30 marzo 1911; CO; RS 220). Non avendo la Commissione esaminatrice allegato

lo statuto della Sagl, ben poteva ritenere che contenesse una regolamentazione standard

del diritto di voto (basata sul valore nominale e non sul numero di quote).

4.3

Ora, è ben vero che in una società a garanzia limitata possono coesistere

quote con valore nominale diverso e che, in base all'art. 806 cpv. 1 CO, il

diritto di voto di ciascun socio si determina in base al valore nominale delle

rispettive quote sociali. Secondo il cpv. 2 dell'art. 806 CO, tuttavia, lo

statuto può determinare il diritto di voto senza riguardo al valore nominale,

in modo che ogni quota sociale dia diritto a un voto (fermo restando che,

in questo caso, le quote sociali con il valore nominale più basso devono avere

un valore nominale almeno pari a un decimo di quello delle altre quote

sociali). Confrontato con un aumento di capitale sociale che comporta l'emissione

di nuove quote sociali con differente valore nominale, un notaio diligente - cui

corre tra l'altro l'obbligo di vegliare affinché nessuna parte venga indotta a

stipulare diversamente da quanto realmente voluto (art. 5 cpv. 2 LN) e di

informare le parti sul contenuto e la portata di un atto pubblico (cfr. art. 6

cpv. 1 LN) - non può quindi oggettivamente ignorare questo aspetto. A maggior

ragione un candidato che si presta ad assumere il pubblico ministero. Il

diritto di voto costituisce infatti uno dei diritti più importanti di

partecipazione di un socio, con il quale esercita i propri diritti di nomina e deliberazione

e concorre quindi alla formazione della volontà della società. Proprio perché non

le era noto l'istoriato della società e non disponeva dello statuto, l'insorgente

non poteva pertanto "speculare" su questo aspetto, dando per assodata

una regolamentazione standard. Al contrario, come valutato dalla

Commissione, non appare insostenibile ritenere che avrebbe prudenzialmente e diligentemente

dovuto procedere a un taglio delle quote (così come fatto da tutti gli altri

candidati, cfr. risposta, pag. 2). Senza peraltro contare l'innegabile

vantaggio di maggior immediatezza e chiarezza nei rapporti di forza in seno

alla società che ne può derivare. In ogni caso, la ricorrente non poteva

semplicemente ignorare tale aspetto, senza nemmeno curarsi di fornire una

qualsiasi spiegazione nel proprio atto.

In queste circostanze, con la Commissione occorre inevitabilmente concludere

che l'importante omissione in cui è incorsa la ricorrente è data e non poteva

pertanto che determinare un'apprezzabile penalizzazione. Certo, considerate le

ripercussioni che tale errore ha comportato anche per gli atti successivi

(conseguente modifica statutaria e istanza d'iscrizione), ci si potrebbe

chiedere se la penalizzazione complessiva (30 punti) non appaia eccessivamente

severa, avuto pure riguardo alla soglia fissata dall'autorità esaminatrice per

la sufficienza (60/90). In concreto - al di là del fatto che l'insorgente non

spende parola in merito - vi è nondimeno da considerare che la candidata non è

incappata solo in questo grave errore ma, come si vedrà in appresso, ha

commesso tutta una serie di altri sbagli, affatto irrilevanti: anche se l'autorità

esaminatrice l'avesse penalizzata con un terzo dei punti in meno (20), l'esito

della sua prova d'esame non sarebbe quindi comunque stato diverso, nemmeno a

una valutazione globale.

5.

5.1. La

Commissione ha anzitutto riscontrato diversi difetti nell'atto pubblico

relativo alla delibera dell'assemblea generale di aumento del capitale sociale

(rogito n. 1). Oltre ad alcune imprecisioni sulle formalità dei comparenti

(stato civile e documento d'identità), ha segnatamente rilevato le seguenti

pecche:

a) l'accertamento della presenza dei soci (è

presente il 90% del capitale sociale) non sarebbe conforme agli art. 805 cpv.

5.

e 702 cpv. 2 cifra 1 CO;

b) la preventiva modifica dello scopo sociale

non sarebbe stata necessaria, alla luce della giurisprudenza del Tribunale

federale (che permette a una società di compiere tutti gli atti non prettamente

esclusi dal suo scopo);

c) la delibera non indicherebbe come avverrà la

liberazione delle quote di nuova emissione, limitandosi a specificare il

prezzo complessivo e non il prezzo per quota. Non menzionando in questo

punto (ma solo successivamente, in relazione al diritto di opzione) come

avverrà la liberazione (ossia mediante conferimento in natura) non sarebbe neanche

indicato che le quote di nuova emissione andranno assegnate alla società

conferente;

d) la proposta di aumento sarebbe silente su come l'apporto

verrà imputato, dichiarando inoltre che le nuove quote avranno diritto "immediatamente"

(ancora prima di essere emesse?) al dividendo;

e) il diritto di opzione è soppresso affinché le

nuove quote siano liberate dal nuovo socio, recte siano "sottoscritte"

(e poi liberate in ossequio all'impegno assunto con la sottoscrizione);

f) mancherebbe la clausola di cui all'art. 75 cpv.

1.

lett. l ORC relativa alle prestazioni accessorie.

5.2

La ricorrente riconosce in questa sede l'errore riferito all'accertamento della

presenza dei soci (a), come pure quello (b) inerente alla modifica dello scopo

sociale. Contesta per contro tutti gli altri punti, ritenendo il suo rogito

sufficientemente chiaro e completo.

5.3

Il rogito in questione, per quanto attiene ai controversi punti (c-f),

riporta in particolare le seguenti clausole:

"Il Presidente propone pertanto quanto

segue:

(...)

2.

Di aumentare il capitale sociale di nominali CHF 10'800 (...) portandolo da

nominali CHF 20'000 (...) a nominali CHF 30'800 (...), mediante l'emissione di

108.

(…) quote sociali di nominali CHF 100 (...) l'una, da emettersi ad un

prezzo complessivo di CHF 330'075.00 (...).

3.

Di sopprimere il diritto d'opzione dei soci affinché tutte le nuove quote

sociali siano liberate mediante conferimento di 70 (…) azioni della F__________

SpA, __________, Italia, pari al 70% (...) del capitale azionario per un valore

riconosciuto di CHF 330'075.00 (...), da parte della società italiana B__________

Srl, con sede a __________, Italia.

4.

Di riconoscere al sottoscrittore delle nuove quote sociali un diritto

immediato a partecipare agli utili della società."

5.4

Ora, basta un colpo d'occhio a queste disposizioni per rendersi conto che

l'atto pubblico dell'insorgente risulta effettivamente carente e impreciso,

senza peraltro essere strutturato in modo chiaro e tale da facilitarne la

comprensione (cfr. Michel Mooser,

Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, pag. 127, n. 208), seguendo i

disposti di legge.

Se è indicato l'ammontare nominale totale dell'aumento, nonché il numero e il

valore nominale delle nuove quote (cfr. art. 650 cpv. 2 cifra 1 e 2 CO per

rinvio dell'art. 781 cpv. 5 cifra 1 CO e art. 75 cpv. 1 lett. a e b dell'ordinanza

sul registro di commercio del 17 ottobre 2007; ORC; RS 221.411), difetta per

contro totalmente - come rilevato dalla Commissione (c) - il prezzo d'emissione

per quota (fr. 3'056.25, composto da valore nominale e aggio; art. 650 cpv. 2

cifra 3 CO e 75 cpv. 1 lett. c ORC; cfr. pure

Harald Maag/Florian S. Jörg, in:

Handbuch Schweizer GmbH-Recht, Basilea 2019, pag. 1037 e 1041 n. 88.48).

L'atto è inoltre manchevole sul momento a partire dal quale le nuove quote

diano diritto al dividendo (art. 650 cpv. 2 cifra 3 CO, 75 cpv. 1 lett. d ORC),

aspetto cui è accennato solo al punto 4 con una formulazione che, come

essenzialmente osserva la precedente istanza (d), è errata e ambigua (diritto

immediato a partecipare agli utili), non indicando una data precisa (quale

la data d'iscrizione dell'aumento di capitale a registro di commercio, cfr.

pure Maag/Jörg, op. cit., pag.

1037.

e 1041 n. 88.52). Invano la ricorrente propone una sua

interpretazione per la formulazione adottata: compito di un notaio non è infatti

quello di preparare atti che possano in qualche modo dar luogo a un'iscrizione

a registro di commercio e debbano se del caso essere interpretati, ma quello di

sviscerare e rendere comprensibile e chiara la matassa del diritto in relazione

e in funzione dei rapporti giuridici importanti, redigendo documenti precisi,

chiari e completi.

In tal senso è evidente come non sia neppure ben ordinata e risolta la specie

dei conferimenti, e meglio il conferimento in natura (azioni F__________ SpA),

che è inopinatamente mescolato (al punto 3) con la soppressione del diritto d'opzione

(cfr. art. 650 cpv. 2 cifra 8 CO, 75 cpv. 1 lett. m ORC), senza che sia poi

specificata la controprestazione al conferente (ossia il numero di nuove quote

che spettano alla B__________ Srl a tale scopo; cfr. art. 650 cpv. 2 cifra 4 CO

e 75 cpv. 1 lett. f ORC; cfr. pure Maag/Jörg,

op. cit., pag. 1069 e 1070 n. 89.11 e rinvii). Anche su questo punto, le annotazioni

della Commissione (c-d) resistono quindi alle sommarie critiche della

candidata.

Già solo a fronte di queste lacune - tutt'altro che trascurabili - appare più

che giustificata la mancata assegnazione del punteggio pieno (18/25). A maggior

ragione se si tiene conto anche della puntualizzazione dell'autorità esaminatrice

- del tutto corretta - secondo cui le nuove quote devono essere sottoscritte

e poi liberate (e). Inoltre, innegabilmente più completo - soprattutto nel

contesto di un esame scritto (in cui il candidato deve dar prova di particolare

attenzione ai diversi problemi che si possono porre) - sarebbe stato l'atto che

avesse contenuto anche un riferimento all'obbligo di fornire prestazioni

accessorie (f), inclusi i diritti di cui all'art. 75 cpv. 1 lett. l ORC (anche

solo per escludere espressamente tale eventualità). A ciò si aggiungano le

imprecisioni sull'accertamento della presenza dei soci (a) e la modifica dello

scopo sociale (b) - affatto necessaria - che nemmeno la ricorrente contesta.

Avuto riguardo alla diligenza e al rigore imposti a un notaio, non esenti da

critiche vanno infine le sbavature formali, seppur lievi, rimproveratele in

punto all'identificazione dei comparenti: considerato che l'identità delle

persone non note deve essere certificata mediante la presentazione di un

documento ufficiale, di cui viene fatta menzione nell'atto (art. 35 cpv. 2 LN),

contrariamente a quanto pretende l'insorgente, appare del tutto logico che

debbano essere riportate nel rogito anche le indicazioni in merito alla

validità del documento (date di rilascio e scadenza).

Anche volendo prescindere da quest'ultima puntualizzazione (ma anche da quella

più trascurabile inerente lo stato civile), la valutazione della Commissione

sul rogito concernente la delibera dell'assemblea generale di aumento del

capitale sociale, come detto, merita senz'altro conferma.

6.

6.1. La precedente

istanza ha pure riscontrato diverse mancanze nell'atto pubblico di

constatazione della gerenza dell'aumento del capitale sociale e relativa modifica

dello statuto. Oltre a un accenno alle medesime imprecisioni formali di cui si

è detto poc'anzi (stato civile e documento d'identità), ha in particolare

riscontrato i seguenti errori:

a) nelle chiuse manca l'indicazione dell'avvenuta

pubblicazione degli inserti;

b) l'atto di constatazione dell'aumento di capitale

sociale non è corretto laddove fa riferimento al diritto immediato al dividendo

delle nuove quote;

c) impreciso è inoltre il riferimento al contratto

di conferimento, laddove la candidata scrive che l'apportante "si è

impegnata a conferire" anziché "ha conferito".

6.2

A torto l'insorgente contesta tale valutazione, rilevando anzitutto di aver

soddisfatto le prescrizioni del codice delle obbligazioni in merito all'esibizione

dei giustificativi al notaio e ai comparenti, agendo invece conformemente alla

prassi per quanto attiene alla formula finale di pubblicazione dell'atto,

priva di riferimento agli inserti. Premesso che la critica (a) della

Commissione si rivolge evidentemente solo a quest'ultimo aspetto, è innegabile

che l'enunciazione finale del suo atto, nella misura in cui passa sotto

silenzio gli inserti, non sia conforme all'art. 34 cpv. 2 LN: secondo tale

norma, la pubblicazione concerne infatti l'intero testo dell'atto e degli inserti

- ciò di cui va evidentemente dato atto nel rogito (a prescindere dall'esistenza

di un diverso modello nella pubblicazione consultata dalla ricorrente).

Da respingere, per le medesime ragioni di cui già si è detto (consid. 5.4),

sono invece le identiche critiche riproposte contro l'errata formulazione del "diritto

immediato al dividendo" (b).

Analoga conclusione vale per le imprecisioni riferite al conferimento (c).

L'impegno (incondizionato) a effettuare il conferimento corrispondente al

prezzo totale d'emissione delle quote avviene contestualmente alla firma della

scheda di sottoscrizione (cfr. pure Maag/Jörg,

op. cit., pag. 1046 e 1047 n. 88.81). Con il contratto di conferimento, invece

(che è peraltro presupposto necessario per iscrivere a registro di commercio l'aumento

di capitale, cfr. art. 46 cpv. 3 lett. a ORC per rinvio dell'art. 74 cpv. 3

ORC), tale impegno - come indicato dalla Commissione (risposta pag. 4) - viene

proprio eseguito, nel senso che la proprietà dei beni in natura viene

trasferita alla società (cfr. pure Maag/Jörg,

op. cit., pag. 1072 e 1073 n. 89.24). Errato risulta dunque il punto a pag. 2

del rogito della ricorrente, laddove indica che "(...)

le

suddette 108 (...) quote sociali sono liberate mediante conferimento in natura,

come risulta dal contratto di conferimento (...) secondo il quale,

in contropartita delle 108 (...) nuove quote sociali, la B__________ Srl (...) si

è impegnata a conferire 70 (...) azioni (…)". In tal senso,

nulla muta il fatto che a pag. 3 dell'atto - nonostante quanto precede - la

candidata abbia comunque constatato che (...)

il gerente unico

accerta che (...) i conferimenti sono stati effettuati (…). Al contrario,

la censura dell'insorgente induce piuttosto a dubitare che neppure in questa

sede la stessa abbia realmente colto la portata della sua imprecisione (cfr.

ricorso a pag. 6).

A fronte di quanto precede, neanche il punteggio che le è stato attribuito per

l'atto in questione (13/15) - che è oltretutto solo lievemente inferiore a

quello pieno - presta il fianco a critiche.

7.

7.1. La

Commissione ha infine rimproverato all'insorgente, a livello d'istanza d'iscrizione

a registro di commercio dell'aumento di capitale, di non aver formulato il

nuovo articolo sul capitale sociale, che deve comprendere l'apporto.

Dal canto suo, la ricorrente obietta che il testo dello statuto non è elencato

all'art. 76 ORC quale il contenuto dell'iscrizione in caso di aumento di

capitale di una Sagl e lo statuto modificato è stato allegato e menzionato

singolarmente nell'istanza.

7.2

L'iscrizione nel registro di commercio si fonda su una notificazione (art.

15.

cpv. 1 ORC), che deve indicare i fatti da iscrivere o rinviare ai documenti

giustificativi (art. 16 cpv. 1 ORC). Il contenuto dell'iscrizione è determinato

dall'art. 76 ORC. Considerato che il cpv. 1 lett. a si limita a indicare la

data della modifica dello statuto,

non è invero del tutto chiaro per

quale motivo nell'istanza avrebbe dovuto essere riprodotto il nuovo articolo

dello statuto. In realtà, visto il riferimento all'apporto vi è da

ritenere che l'autorità esaminatrice abbia piuttosto censurato l'assenza di uno

specifico punto relativo al conferimento in natura (art. 45 cpv. 2 ORC per

invio dell'art. 76 cpv. 2 ORC; cfr. anche risposta, pag. 4). In ogni caso, è

manifesto che da questo profilo la notificazione dell'insorgente risulti

lacunosa, poiché il conferimento in natura non viene debitamente

distinto, ma è solo parzialmente trattato, mescolandolo con l'Aumento di

capitale (cfr. istanza). Così facendo, l'istanza - oltre a mancare

della necessaria chiarezza d'esposizione - non riporta nemmeno tutti gli

aspetti salienti di questo fatto particolare, quali le quote sociali emesse a

tale scopo (cfr. pure Maag/Jörg,

op. cit., pag. 1081). Tale aspetto non emerge del resto nemmeno dall'articolo 3

dello statuto modificato (cfr. pag. 3 del rogito n. 2) allegato all'istanza, a

cui si richiama la candidata, il quale non risulta a sua volta conforme alle

prescrizioni di legge (cfr. art. 628 cpv. 1 con l'art. 777c cpv. 2 cifra

1.

CO e art. 652g cpv. 1 con l'art. 781 cpv. 5 cifra 5 CO; Maag/Jörg, op. cit., pag. 1078 e 1079

seg. n. 89.30 seg.). L'articolo in questione (che a rigore avrebbe peraltro

richiesto un numero separato da quello sul capitale sociale e sul numero e

valore delle quote sociali), al di là dell'oggetto del conferimento, non

riporta infatti né la sua stima, né le quote attribuite al conferente (cfr.

art. 628 cpv. 1 CO). In tal senso, a ben vedere, nemmeno l'atto di

constatazione della gerenza (rogito n. 2) va quindi esente da critiche. Al di

là di quest'ultima puntualizzazione, a fronte delle rilevanti sbavature di cui

si è detto, non appare per nulla insostenibile la valutazione della Commissione

e di riflesso nemmeno il punteggio che è stato attribuito all'insorgente per l'istanza

d'iscrizione a registro di commercio dell'aumento del capitale sociale (8/10).

8.

In conclusione,

il Tribunale ritiene che la valutazione dell'autorità esaminatrice (con un

punteggio di 49/90), seppur severa, non proceda ancora da un esercizio

scorretto e insostenibile del potere d'apprezzamento che la legge le riserva in

questa materia. Come a ragione osserva la precedente istanza, le diverse lacune

e manchevolezze riscontrate impongono comunque di ritenere la prova scritta

della ricorrente globalmente insufficiente. Come visto, la candidata non è

infatti stata in grado di confermare la propria idoneità ad assumere la

funzione di notaio, non solo perché non ha allestito tutti gli atti richiesti

ma anche perché ha preparato documenti lacunosi e incompleti e che mancano in

più punti della necessaria chiarezza e pertinenza di formulazione. Il mancato

superamento della prova non può pertanto che essere confermato.

9.

Alla luce di

quanto sopra esposto, il ricorso deve dunque essere respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza

(art. 47 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, dedotto l'importo già versato a titolo di anticipo

delle presumibili spese processuali (fr. 1'200.-), è posto a carico della

ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera