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Decisione

52.2018.332

Ordine di presentare una domanda di costruzione a posteriori e di divieto d'uso di un poligono di tiro

23 aprile 2019Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori e per l'intensificazione dell'uso del poligono e ha, dall'altro,

riformato l'ingiunzione dell'Esecutivo comunale di cessare ogni attività dell'impianto,

che ha limitato all'esercizio eccedente le tre mezze giornate praticate in passato.

L'insorgente contesta anzitutto che l'Esecutivo comunale fosse legittimato a

emanare un simile provvedimento, trattandosi di un impianto il cui "esercizio"

sarebbe di esclusiva competenza federale.

4.2. La censura va chiaramente disattesa. Di principio, il Municipio può

sollecitare l'avvio di una procedura di rilascio della licenza edilizia per

lavori di trasformazione (incluso un cambiamento di destinazione) che sono stati effettuati a un poligono di tiro

senza autorizzazione, sospendendone se del caso l'attività nelle more del

procedimento. Nemmeno gli impianti di tiro necessari per gli esercizi di tiro

militare fuori del servizio sfuggono in effetti a una valutazione preventiva della

loro conformità con il diritto pianificatorio e ambientale, che va accertata

nel quadro di tale procedura. L'art. 14 cpv. 1 dell'ordinanza sugli impianti

per il tiro fuori del servizio del 15 novembre 2004 (ordinanza sugli impianti

di tiro; RS 510.512) - che il Dipartimento federale della difesa, della

protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ha emanato in virtù della

delega conferitagli dall'art. 133 cpv. 3 della legge federale sull'esercito e

sull'amministrazione militare del 3 febbraio 1995 (legge militare, LM; RS

510.10) stabilisce espressamente che per i lavori di costruzione, di

trasformazione e di ampliamento di impianti di tiro a 300 m, 25 m e 50 m è

necessario un permesso di costruzione dell'autorità competente secondo il

diritto cantonale (cfr. anche l'art. 17 della previgente ordinanza sugli

impianti di tiro del 27 marzo 1991; RU 1991, 1292). In sintonia con l'art. 133

cpv. 3 LM, l'art. 5 di tale ordinanza ben ricorda inoltre come tali impianti

debbano inserirsi nella pianificazione del territorio esistente e tener conto

delle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente (cfr. anche art. 5 della

previgente ordinanza). Contrariamente a quanto pretende l'insorgente, il

permesso di costruzione non riguarda solo gli aspetti "costruttivi"

della struttura, ma all'evidenza anche il suo "esercizio", che è del

resto proprio ciò che rende questo genere d'impianti particolarmente rilevante

dal profilo della pianificazione e dell'impatto sull'ambiente circostante. Ne è

perfettamente cosciente la stessa ricorrente, che ha del resto presentato una

domanda di costruzione per un'ulteriore

trasformazione del poligono (allegando tra l'altro una perizia fonica

relativa alle ripercussioni foniche derivanti dalla sua attività, doc. S). Non

portano invece ad altra conclusione le competenze che l'ordinanza sugli

impianti di tiro riserva agli ufficiali e periti federali: come ha già avuto

modo di stabilire il Tribunale federale, esse riguardano infatti solo l'adeguatezza,

la sicurezza e le esigenze tecniche dei poligoni disponibili per il tiro fuori

del servizio (cfr. art. 12 seg. e 16; cfr. inoltre l'art. 21 che permette all'ufficiale

di tiro di ordinare la chiusura dell'impianto di tiro per motivi tecnici di

sicurezza); non la loro conformità con il diritto ambientale, pianificatorio ed

edilizio, che resta demandata alle autorità competenti in base al diritto

cantonale (cfr. DTF 131 II 743 consid. 4.4 e rimandi; STF 1A.183/2001 del 18

settembre 2002 consid. 4.5.5; cfr. anche

STF 1C_165/2009 del 3 novembre 2009).

5. Ciò detto,

tornando all'impianto concreto, dagli atti risulta che il poligono di __________ ha un'origine che risale

agli inizi del 1900. A metà degli anni '50 è stato realizzato il

manufatto dei bersagli (butte), con le attuali linee di tiro (cfr.

dichiarazioni doc. 11 e 12; cfr. inoltre doc. 5, scheda catasto siti

inquinati). Dai documenti dell'Ufficiale federale di tiro di circondario (UFT

17) si evince che nel 1998-1999 sono stati

effettuati dei lavori ritenuti necessari per omologare la struttura (definita "semplice";

cfr. suo scritto del 30 maggio 1997). Si trattava verosimilmente d'interventi

di risanamento (pulizia, allontanamento di cespugli, tronchi e sassi,

sistemazione del terreno in corrispondenza del manufatto dei bersagli,

ristrutturazione del parapalle, ecc.), che hanno comportato per il Comune una

spesa di fr. 36'905.- (parzialmente sussidiata; cfr. plico doc. P). A quel

periodo, come indicato dal Governo (e non smentito dall'insorgente), parrebbe

anche risalire l'edificazione della "casa del tiratore", invero non

citata negli scritti dell'UFT 17 (cfr. doc. T e plico doc. P, con la citata

lettera del 1997 che menziona solo un "pianerottolo di tiro" per le

posizioni di tiro in campagna; cfr. pure dichiarazioni doc. 11 e 12).

Dagli atti risulta poi che - dopo una chiusura temporanea nel corso del 2011

(cfr. rapporto del 13 dicembre 2016 dell'UFT 17, doc. E) - il poligono è stato

oggetto di ulteriori modifiche quando è stato riaperto nel 2014, dopo un

rimpasto in seno alla società di tiro. La RI 1 ha in particolare effettuato

determinati interventi alle strutture e ai fondi, quali lavori di pulizia

(tagli alberi, potature, ecc.), la posa di un parapalle in legno e l'isolamento

del sottotetto della casa del tiratore, che è stata pure parzialmente chiusa

sui lati (cfr. anche foto doc. 4). A partire da quel momento, l'attività

annuale del poligono è inoltre mutata sia per intensità, sia per tipologia. In

passato (sino al 2011), la struttura veniva apparentemente utilizzata solo per

svolgere due tiri obbligatori e un tiro in campagna,

così come risulta dalla dichiarazione "giurata" di __________ del 26

giugno 2017 (per oltre vent'anni segretario comunale e capo sezione

militare, dal 1975 al 2002, dell'ex Comune

di __________: "si è sempre sparato unicamente 3 mezze giornate di 3

ore l'una (dalle 9.00 alle 12.00) per anno civile", doc. 11).

Di questa circostanza, confermata anche dall'ex segretario della RI 1 (dal 1979

al 2013) __________ - che ha dichiarato che nell'ultimo decennio le ore di tiro

erano addirittura diminuite a circa 6/7 ore (cfr. brevetto notarile dell'8

settembre 2017, doc. 15) -, non vi è alcun serio motivo di dubitare allo stadio

attuale. Non portano in particolare ad altra conclusione le sommarie critiche

dell'insorgente, che - al di là di un confronto tra il numero di cartucce

ordinate nel 1965 e nel 2017 (cfr. verbale di cui al doc. N, che nulla dice in

punto alle giornate in cui si sparava) - nemmeno in questa sede apporta dei riscontri oggettivi atti a dimostrare qualcosa di diverso (quali ad es. i calendari o

rapporti delle passate stagioni di

tiro). Innegabile è invece come a partire dal 2015, quantomeno in termini

di scadenze, la pratica di tiro annuale sia aumentata in modo considerevole,

almeno di quattro-cinque volte: dai calendari e rapporti di tiro del 2015 e

2016 risulta infatti che la RI 1 ha pianificato ben 15 giornate e che i tiratori

hanno poi effettivamente sparato in circa 10-12 occasioni (almeno per un paio d'ore

al mattino, se non anche al pomeriggio, come da programma; per il 2017 erano

addirittura pianificate 17 giornate). L'impianto non è inoltre più stato

utilizzato solo per svolgere gli esercizi federali (art. 4 cpv. 1 lett. a

ordinanza sul tiro), ma anche per esercizi facoltativi con armi d'ordinanza (cfr.

art. 4 cpv. 1 lett. b ordinanza sul tiro), come pure per l'impiego di fucili ad

avancarica e da collezione che esulano dall'ordinanza sul tiro. La circostanza,

a ragione evidenziata dal Governo, emerge inequivocabilmente dalle

dichiarazioni rese dall'UFT 17 colonnello ______ (cfr. periodico Tiro Ticino n.

38 del novembre 2014, doc. 3), come pure dall'attuale presidente della RI 1 __________

(cfr. periodico Tiro Ticino n. 40 del marzo 2015, pag. 27: [..] In Ticino lo

stand di tiro di __________ è stato recentemente omologato tecnicamente per

sparare a 300m con varie armi lunghe (fucili e carabine, con o senza ottiche):

è pure possibile svolgere la normale attività come i tiri obbligatori e di

campagna. Questo stand, dove prima si svolgevano solo tiri militari, dal 2014 è

stato omologato per poter sparare con

diverse armi, incluse quelle ad avancarica [..]). Pur minimizzando le sue intenzioni, nemmeno la ricorrente

lo contesta.

6. 6.1. Ferme

queste premesse, è anzitutto certo che, valutate nel loro complesso, le

suddette trasformazioni effettuate all'impianto dal 1998-1999 richiedono l'esperimento

di una procedura di rilascio del permesso, nell'ambito della quale sia

verificata la loro conformità con il diritto

materiale concretamente applicabile, e in particolare con il diritto

pianificatorio (art. 24 segg. LPT) e ambientale (LFo, LPAmb, LPAc). E ciò non

solo in considerazione dei diversi interventi costruttivi effettuati nel tempo

alla sua struttura (costruzione e/o trasformazione della "casa del

tiratore", risanamento del manufatto dei bersagli, ecc.), ma pure per l'intervenuta

modifica della sua utilizzazione. È infatti evidente che un maggior uso

temporale dell'impianto per svolgere anche degli esercizi di tiro supplementari

(facoltativi) con armi d'ordinanza e per sparare, anche solo alcuni giorni, con

fucili ad avancarica e da collezione (ovvero per una nuova disciplina "[..]

che finora alle nostre latitudini era praticamente sconosciuta [..]",

cfr. articolo citato di __________, doc. 3),

è suscettibile di determinare un'intensificazione o comunque un'alterazione

apprezzabile delle ripercussioni

ambientali (quali rumori, maggior numero di proiettili e schegge nel

terreno, ecc.). Dal profilo dell'esigenza di un'autorizzazione a costruire,

poco conta invero che la pratica di tiro sia o meno contemplata dall'ordinanza

sul tiro. Tutte le nuove attività di un poligono - siano esse nell'interesse

della difesa nazionale o meno - richiedono infatti per principio un permesso di

costruzione, a maggior ragione determinando maggiori percettibili

ripercussioni. Inconsistenti sono invece le considerazioni sviluppate dall'insorgente

sul numero totale di ore di tiro rispettivamente

sulle mezze semigiornate (≤ 2

ore) e semigiornate (> 2 ore)

previste dall'OIF (allegato 7): esse nulla mutano al fatto che in passato si

sparava al massimo in tre occasioni all'anno (per complessive 9 ore circa, se

non meno), mentre a partire dal 2015 l'attività è aumentata a una trentina d'ore

all'anno, ripartite su più giorni (cfr. anche comunicato stampa del marzo 2017

della RI 1, sub www.ftst.ch/content/__________). Ne discende che l'ordine di

presentare una domanda di costruzione, come rettamente concluso dal Governo,

deve senz'altro essere confermato. Tanto più se si considera che, persino nei

casi dubbi, l'autorità è tenuta a sollecitare l'avvio di una procedura di

rilascio del permesso, poiché solo nell'ambito della relativa procedura (art. 4

segg. LE) potrà in effetti chiarire ed

esaminare le concrete modalità d'uso, cogliendone tutte le implicazioni

giuridiche (cfr. supra, consid. 2.3). Infine, non è invece dato

di vedere come la procedura edilizia avviata dalla RI 1 per un'ulteriore

trasformazione e ampliamento dello stand dei tiratori (tuttora pendente) possa

rendere inutile quella in sanatoria finalizzata ad accertare la conformità degli

interventi già posti in essere senza licenza edilizia.

6.2. Analoga conclusione s'impone per l'ordine di astenersi da ogni attività di

tiro del poligono, che il Governo ha comunque limitato a quella eccedente le

tre mezze giornate all'anno (per due tiri obbligatori e un tiro in campagna), così

come si è sempre svolta in passato. Dato per acquisito che il poligono è di

fatto diventato una struttura non più solo destinata a permettere lo svolgimento

degli esercizi federali ma anche altre pratiche di tiro, e che tale trasformazione

costituisce un cambiamento di destinazione soggetto a licenza, l'ordine di

sospendere l'utilizzazione instaurata appare giustificato già per il fatto che

la modifica non è mai stata autorizzata. La violazione formale, ossia la

mancanza del permesso che autorizzi la nuova destinazione rispettivamente il suo uso accresciuto, basta a

legittimare un divieto d'uso adottato sotto forma di provvedimento cautelare.

L'interesse pubblico alla cessazione di un'attività abusiva, da cui

scaturiscono pure maggiori immissioni per i fondi situati nelle

vicinanze (cfr. anche filmato doc. 17), risulta prevalente sugli interessi

fatti valere dalla ricorrente. Per quanto riguarda quello alla difesa nazionale

va in particolare rilevato che, in base al giudizio del Consiglio di Stato, l'impianto

potrà comunque continuare a essere utilizzato, frattanto, per due tiri

obbligatori e un tiro in campagna (come essenzialmente avvenuto negli ultimi

decenni e in linea con le disposizioni della SMPP, cfr. FU 40/2014 del 20

maggio 2014; inoltre FU 56/2017 del 14 luglio 2017 e scritto dell'8 giugno 2017

del Dipartimento delle istituzioni, doc. L). Non lo sarà invece per tutti gli

altri esercizi facoltativi e/o tiri sportivi, ma ciò non appare per nulla

straordinario, ove solo si consideri che siffatte pratiche non si svolgevano

nemmeno in passato, come peraltro non hanno luogo in molti altri poligoni

vetusti e/o di media/piccola dimensione

presenti nel nostro Cantone (in cui l'attività è sovente limitata al tiro

obbligatorio e al tiro in campagna, cfr. anche risoluzione n. 1536 del 10

aprile 2018 del Consiglio di Stato, Rapporto del gruppo di lavoro "Tiro

Ticino", pianificazione cantonale dei poligoni di tiro della SMPP del 3

aprile 2018, pag. 15, sub www.cft17.ch/images/DOCUMENTI/Foglioufficiale/Risoluzione_

governativa_TI_1536.pdf). Un prevalente interesse a effettuare anche il tiro

sportivo (allenamenti, esercitazioni, ecc.) nel poligono (privo di licenza

edilizia) di __________ - che ha una struttura apparentemente modesta e

attempata ([..] concepita nel secolo scorso ed inserita nel

territorio con gli occhi di allora e che oggigiorno mostra tutti i suoi limiti [..], cfr. rapporto UFT del 13 dicembre 2016, doc. E), gestita da una società di

tiro che conta solo 25 membri (cfr. www.ftst.ch/content/__________)

- allo stadio attuale non risulta in ogni

caso dimostrato (cfr. pure l'art. 4 cpv. 1 lett. b ordinanza sul tiro,

da cui si evince che tale attività è

soggetta a limiti e dipende tra l'altro dalla grandezza dell'impianto, del

numero di tiratori che l'utilizzano, del numero dei membri della società

che vi si allenano e del livello di emissioni foniche). Tanto più che, come annotano

il Municipio e i vicini resistenti, nulla impedisce ai militi fuori dal

servizio, se del caso, di esercitarsi presso altri poligoni. Ne discende che,

anche su questo punto, il giudizio del Governo resiste alle censure della

ricorrente, tutte da respingere.

6.3. In questa sede non vi è invece ragione

di rimettere in discussione il giudizio del Consiglio di Stato, nella misura in

cui ha ammesso in via provvisoria la possibilità di continuare a

utilizzare l'impianto, così come tollerato in passato (per due tiri obbligatori

e un tiro in campagna, tre mezze giornate), che i resistenti non hanno

impugnato. Per quanto concerne le loro affermazioni in punto alla sicurezza del poligono, giova nondimeno ricordare che

il provvedimento alla base della presente vertenza non è stato adottato (dall'UFT)

per motivi tecnici di sicurezza, ma dal Municipio, in virtù delle competenze

che gli derivano dalla legislazione edilizia. Da questo profilo, a questo stadio,

non vi è quindi ragione di disquisire e di scostarsi dai rapporti delle

competenti autorità in materia, che come indicato dal Governo hanno accertato

la sicurezza dell'impianto (cfr. scritti 4 aprile 2017 dell'UFT 17 e 12 aprile

2017 della SMPP). Va da sé che spetterà a queste ultime chinarsi nuovamente su

tali aspetti nel contesto della procedura di rilascio del permesso (cfr. art.

14 cpv. 2 e 16 dell'ordinanza sugli impianti di tiro), sorvegliando frattanto

il corretto svolgimento degli esercizi federali nel poligono (dispositivi di

avvertimento e di sbarramento, ecc.). Incomberà invece al Municipio verificare

l'osservanza dei limiti del divieto d'uso in via cautelare, così come riformato

dal Governo.

7. 7.1. Sulla base

di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dell'insorgente, la quale rifonderà inoltre al Comune, assistito da un

avvocato, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Ai vicini resistenti non

ne sono per contro dovute, non essendosi avvalsi dell'assistenza di un legale,

né avendo di riflesso sopportato oneri a questo titolo. La LPAmm non prevede

per contro alcuna "indennità d'inconvenienza".

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dall'insorgente, resta interamente a

suo carico. La ricorrente rifonderà inoltre al Comune di Capriasca un identico

importo a titolo di ripetibili per questa sede.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera