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Decisione

52.2018.333

Trasferimento di una docente cantonale da una sede di servizio a un'altra

17 aprile 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con la

replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi, affinandole con

argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995

(LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva della ricorrente è certa

(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie risulta in maniera sufficientemente

chiara dalla documentazione prodotta dalle parti.

Considerandi

2.

2.1. Secondo

l'art. 18a cpv. 1 LORD, se le esigenze di servizio lo richiedono, l'autorità di

nomina può trasferire i dipendenti da una sede di servizio a un'altra,

nell'ambito della stessa funzione, o da una funzione a un'altra funzione

adeguata nella medesima sede di servizio o

in altra sede. La decisione di trasferimento dev'essere motivata e comunicata

tempestivamente all'interessato (cpv. 4). Le esigenze del dipendente

trasferito, nella misura del possibile, devono essere tenute in considerazione

(cpv. 5).

2.2

Il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente le

questioni di fatto e di diritto (art. 69 cpv. 1 LPAmm). La censura di inadeguatezza

è invece ammissibile soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 69 cpv. 2

LPAmm). Contrariamente a quanto sancito in caso di provvedimenti disciplinari e

scioglimento del rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato (art. 90

LPAmm), in materia di trasferimento dei

dipendenti pubblici la legge non estende il potere di cognizione del Tribunale

all'adeguatezza. Censurabili

sono quindi soltanto le decisioni che integrano gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere,

ovvero quelle che appaiono insostenibili, prive di ragioni oggettive o fondate

su considerazioni estranee alla materia o altrimenti lesive dei principi fondamentali del diritto, in quanto riferiti alla parità di trattamento,

al divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61).

3.

3.1. Occorre

innanzitutto premettere che il trasferimento disposto dall'autorità di nomina

non ha carattere disciplinare né altrimenti punitivo. Lo stesso non consiste

che in una misura organizzativa destinata, nella fattispecie, a migliorare il

funzionamento della sede scolastica di B__________. L'esame della legittimità

della misura non deve pertanto tradursi in un processo sulle responsabilità e

le eventuali mancanze della ricorrente. Né sono del resto state messe in dubbio

le sue competenze professionali.

Nel caso di specie non è contestata l'esistenza, già da diversi anni, di un

cattivo ambiente di lavoro all'interno dell'istituto e di una situazione complessivamente

ingestibile. Pure la ricorrente ha riconosciuto di avere rapporti conflittuali

con la docente R__________. Danno inoltre atto di questa problematica i

rapporti del 1° febbraio, rispettivamente del 30 aprile 2018 redatti dal direttore

A__________ all'attenzione di S__________, capo della Sezione della Divisione

della formazione professionale, nonché lo scritto del 25 gennaio 2018 della ricorrente.

Non vi sono dubbi che, visti i dissapori in essere, separare le due docenti non

può che giovare al clima dell'istituto. Avuto riguardo della premessa di cui

sopra circa la valenza non disciplinare del provvedimento, che l'autorità di

nomina abbia deciso di trasferire nella sede di V__________ la ricorrente

piuttosto che R__________ __________ non appare insostenibile; rientra

nell'ampio margine di apprezzamento riservato al Governo intervenire

allontanando (soltanto) la ricorrente per adottare semmai altri provvedimenti,

qui non in discussione, destinati a gestire la permanenza in sede della docente

R__________ __________. Depone inoltre a favore della misura adottata il fatto che, oltre ad aver riscontrato problemi con la

collega docente, la ricorrente è in aperto conflitto con l'attuale direttore

dell'istituto A__________. L'insorgente stessa ammette che il loro rapporto si è

deteriorato, parlando addirittura di incompatibilità caratteriale (cfr.

allegato di replica pag. 6 ad 5-7, e pag. 11 ad 13-16). Dissidio la cui

conciliazione appare difficile da prevedere, tanto che la ricorrente, ferma

nella sua posizione, si è addirittura insubordinatamente rifiutata di

presentarsi a un incontro a cui era stata convocata dal direttore, sostenendo

che conformemente alle direttive della direzione stessa, le questioni

relative ai rapporti tra docenti andavano chiarite dapprima assieme a tutti i colleghi per individuare dove

risiedeva realmente il problema e poi, in un secondo momento, si sarebbe

provveduto a risolverli con i diretti interessati (cfr. allegato di replica

ad 17-24, pag. 11).

3.2

Indipendentemente dai torti e dalle ragioni che possono aver condotto all'odierna situazione, occorre

senz'altro ritenere che l'allontanamento della docente appare una misura

sostenibile nell'ottica di ristabilire un certo ordine all'interno

dell'istituto. Il provvedimento permette infatti di separare la

ricorrente dalla collega e dal direttore evitando l'insorgere di nuove

discussioni e ulteriori conflitti. Irragionevole apparirebbe infatti il trasferimento

del direttore, figura di responsabilità e la cui esperienza maturata in seno

alla conduzione dell'istituto è sicuramente più difficile da sostituire rispetto

a un membro del corpo insegnanti. Non emergono del resto elementi concreti che

permettano di intravedere un immotivato accanimento del direttore nei confronti

dell'insorgente. Non si può quindi concludere che l'adozione del provvedimento

sia stata influenzata da considerazioni soggettive e parziali del direttore.

Nemmeno l'espressione di solidarietà di alcuni colleghi e allieve lascia

supporre che l'allontanamento dell'insorgente creerà nuove tensioni. Né

tantomeno che le allieve, il cui percorso formativo non subisce mutamenti,

possano risentire della sua partenza.

3.3

Per quanto la misura possa essere avvertita come severa dalla ricorrente,

in particolare perché, per la prima volta nella carriera, le impone una

trasferta, occorre d'altra parte rilevare che il CPT di V__________ è l'unico

del Cantone, oltre a quello B__________, a proporre un percorso formativo per

creatori d'abbigliamento. Pure dal profilo

della proporzionalità, la decisione, che permette comunque

all'insorgente di esercitare la sua funzione nell'ambito didattico di sua

competenza lasciando invariate le condizioni salariali,

regge quindi alla critica malgrado l'inconveniente, tutto sommato

sopportabile, legato al tragitto.

4.

Visto quanto

precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico

dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'300.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

) nei limiti di cui all'art. 83 lett. g LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera