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Decisione

52.2018.34

Dipendenti pubblici cantonali. Passaggio al nuovo modello retributivo. La domanda di rivalutazione della funzione va inoltrata in prima istanza al Consiglio di Stato

30 aprile 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di stipendio 5; da questo ristretto punto di vista la decisione di aggancio qui

impugnata è quindi conforme alle norme menzionate; il ricorrente non sembra del

resto nemmeno mettere in discussione in generale tale nuova classificazione;

che egli si oppone piuttosto alla sua personale classificazione in

considerazione dei compiti effettivamente svolti e delle responsabilità

concrete che egli si assume, a suo dire divenuti sempre più importanti nel

tempo; la classe 5 non terrebbe correttamente in considerazione l'evoluzione della

sua professione e non reggerebbe nemmeno ad un confronto con le mansioni

attribuite ad altri funzionari che ricoprono la sua stessa funzione e che beneficiano

della stessa classe di trattamento (ad esempio Responsabile amministrativo

del Servizio degli affari militari e del comando di circondario del

Dipartimento delle istituzioni);

che si osserva tuttavia che solo in questa sede egli ha avanzato una precisa

domanda e ha spiegato nel dettaglio, anche all'appoggio di svariata

documentazione, i motivi per i quali ritiene di meritare una classificazione

superiore; in effetti, usufruendo della possibilità di presentare osservazioni

all'aggancio previsto, con scritto del 24 ottobre 2017 egli aveva formulato solo

una generica quanto immotivata opposizione, avvertendo nel contempo della sua intenzione

di chiedere una riclassificazione della funzione per spuntare una promozione;

che dagli atti di causa non risulta che il

ricorrente abbia messo in atto quanto preannunciato, né del resto egli lo

sostiene, prima che l'autorità di nomina decidesse la sua posizione nel nuovo sistema

retributivo;

che pertanto al Consiglio di Stato non può esser mossa alcuna critica per aver

inserito il ricorrente in classe 5 sulla base del RClass e degli elementi in

suo possesso a quel momento;

che ciò non significa che al ricorrente debba essere preclusa la possibilità di

far rivalutare la sua funzione (art. 15 LStip e art. 54 del regolamento dei

dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017; RDSt; RL 173.110);

che pertanto, il Consiglio di Stato, che su questi aspetti non si è espresso né

con la risposta né con la duplica, è tenuto a esaminare la domanda presentata

dal ricorrente per la prima volta (impropriamente) al Tribunale, emanando una

decisione formale;

che il rinvio degli atti all'autorità

competente (art. 6 cpv. 1 LPAmm) si rivela nondimeno del tutto inutile dal

momento che l'Esecutivo cantonale ne è già venuto in possesso a seguito

della presente procedura ricorsuale;

che visto quanto precede il ricorso deve essere respinto ai sensi dei

considerandi;

che le spese sono poste a

carico del ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il

ricorso è respinto ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente, al quale è restituito

l'importo di fr. 600.- versato in eccesso a titolo di anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera