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Decisione

52.2018.340

Valutazione di un esame di qualificazione nella professione di installatore di riscaldamenti. Problemi di salute addotti posteriormente alla prova. Confermata da STF 2D_44/2019

29 agosto 2019Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I difetti elencati

sono in effetti ben visibili sulle fotografie. La valutazione insufficiente,

suffragata da evidenti riscontri, è pertanto sostenibile.

Per quanto attiene al consiglio del perito che lo avrebbe tratto in inganno, il

capo periti nel suo rapporto ha precisato di aver chiaramente informato

i candidati all'inizio degli esami che, una volta consegnati, i pezzi non

sarebbero più stati restituiti. L'indicazione ricevuta da uno dei periti, ha

soggiunto il medesimo, si riferiva al fatto che il ricorrente stava pulendo il

pezzo prima di averlo terminato (doc. 10 del fascicolo versato agli atti dalla

Divisione con le osservazioni al Consiglio di Stato). Le dichiarazioni del capo

periti appaiono attendibili; non vi sono seri motivi di credere che al

candidato sia stato realmente consigliato di consegnare un pezzo prima di aver

eseguito tutte le lavorazioni, in particolare la pulizia. D'altra parte, il

ricorrente, nel suo reclamo del 7 settembre 2019, ha sostenuto che il perito

avrebbe detto testuali parole "aspetta alla fine per pulirlo".

Non è plausibile che con questa frase l'esaminatore abbia inteso suggerire al

ricorrente di consegnare il pezzo così come era.

5.3.2. Il ricorrente ha contestato pure la nota 3.5 assegnatagli in relazione

alla piegatura tubazioni della parte rame del pezzo 2, sostenendo di essere stato penalizzato poiché i periti non

avrebbero provveduto a sostituire un pezzo difettoso consegnatogli

contrariamente a quanto concesso a un altro candidato. A questo proposito la

Divisione ha spiegato quanto segue.

Inizialmente ai candidati viene consegnato un pezzo di

tubo diritto. L'esame porta a dimostrare le capacità di lavorazione tecnica. Il

ricorrente ha sbagliato l'esecuzione, dunque il tubo a sua disposizione

risultava corto. Il capoperiti ha fatto notare che con la creazione di un

manicotto la parte rame poteva essere completata senza la necessità di sostituzione

del tubo. Si precisa che all'altro candidato è stato effettivamente consegnato

un pezzo di tubo di rame supplementare, siccome non avrebbe potuto completare

la prova. Si fa anche notare che comunque nella valutazione dell'altro

candidato è stata applicata una congrua penalizzazione. Si tratta quindi di

due situazioni non comparabili e quindi non esiste una disparità di

trattamento.

Tale motivazione appare convincente e dà atto che i periti hanno valutato

l'operato del ricorrente nel suo insieme senza lasciarsi guidare da circostanze

estranee o non pertinenti. Non vi è quindi alcun motivo di ritoccare la nota

assegnata.

5.3.3. L'insorgente ha proseguito contestando la nota 3.5 assegnatagli per il

montaggio dei filetti del pezzo 2, sostenendo che il capo periti aveva

specificato che tale lavorazione non sarebbe stata oggetto di valutazione. Il

capo periti ha in effetti spiegato di aver avvisato all'inizio dell'esame di

essere a conoscenza di possibili difetti dei pezzi speciali +GF+ che potevano

risultare non in mezzaria. Ha di conseguenza indicato che un eventuale

avvitamento eccessivo del tubo nero dei pezzi speciali dovuto a questo

difetto non sarebbe stato tenuto in considerazione. Va tuttavia tutelata la

spiegazione della Divisione, secondo cui è stata valutata l'esecuzione del

montaggio di tutti gli altri filetti. La censura appare quindi destituita di

fondamento.

5.3.4. Per quanto attiene alla nota 3 assegnata al punto 1.3 tecniche di

raccordo l'insorgente ha contestato la critica del perito secondo cui il

pezzo era sprovvisto di grasso. Tuttavia, l'assenza di grasso è stata

adeguatamente protocollata con una nota sul disegno del pezzo 2, per cui non vi

sono motivi di dubitare della valutazione degli esaminatori.

5.3.5. Pure da respingere è la critica dell'insorgente secondo cui non sarebbe

stata adeguatamente verificata la corretta brasatura mediante un taglio che

avrebbe permesso di osservare l'interno del pezzo. Le valutazioni degli

esaminatori che hanno constatato a colpo d'occhio, e fotografato, la fusione dei

pezzi dal troppo calore, è senz'altro sufficiente a giustificare le note 2.5 e

2 attribuite per questa competenza.

5.4. Il ricorrente ha quindi contestato la valutazione dell'esecuzione del

pezzo 3.

5.4.1. Egli ha sostenuto innanzitutto che la nota 2 assegnata per le misure di

costruzione sarebbe eccessivamente severa, soprattutto alla luce della sua

complessa situazione. La censura va respinta, avendo i periti riscontrato un

errore considerevole nelle misure, protocollato sul disegno: la nota non appare

insostenibile.

5.4.2. La nota 3 assegnata per la lavorazione della piastrina (punto

1.2), pure contestata dal ricorrente, è stata giustificata dalla Divisione con

l'errato montaggio, non conforme al disegno. L'errore è in effetti adeguatamente

protocollato sul piano ("piastrina storta") per cui la

valutazione appare sostenibile. La censura va pertanto disattesa.

5.5. L'insorgente ha infine contestato la valutazione espressa dagli

esaminatori in relazione alle competenze autonomia/ lavorazione/metodologia (nota

Considerandi

2.

, punto 1.1.2). In particolare ha sostenuto di essere stato penalizzato per

aver usato un attrezzo taglia-tubi, malgrado le rassicurazioni ricevute. In

realtà, i periti hanno sempre rimproverato al ricorrente di aver usato tale attrezzo,

inidoneo al tipo di lavorazione, già durante l'incontro del 23 agosto 2017. Il

ricorrente non ha invece mai sostenuto che l'impiego di tale utensile fosse

corretto né che gli era stato suggerito durante l'esame.

5.6

Nemmeno merita di trovare accoglimento la critica del ricorrente alla nota

4.8

che a mente sua non rispecchierebbe la valutazione espressa "buono usa

sempre la giacca per saldare". Ben superiore alla sufficienza, la nota non

appare incongruente.

5.7

Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, la valutazione della

risposta alla domanda come sono costruite le due bombole (struttura) non

appare incoerente. È stata infatti segnalata una risposta parziale con

l'assegnazione di 2 punti su 4. Con l'apposizione di un visto accanto al primo

aspetto che i candidati avrebbero dovuto citare (Ossigeno O2 - bombola vuota in

acciaio) i periti hanno annotato che lo stesso era stato citato, mentre la

risposta non appare corretta in relazione al secondo aspetto (Acetilene C2 -

bombola in acciaio con massa porosa in silicato di calcio imbevuta di acetone):

l'assegnazione della metà dei punti è pertanto pienamente sostenibile.

5.8

L'insorgente ha

pure sostenuto di essere stato vittima di mobbing da parte di un perito. Tale

censura non è tuttavia suffragata da alcun elemento concreto. Non vi sono

indizi per ritenere che uno degli esaminatori abbia tenuto un comportamento

scorretto nei confronti dell'insorgente, tantomeno che l'abbia preso

di mira rivolgendosi a lui con atteggiamenti volti a denigrarlo o

perseguitarlo, attribuendogli votazioni negative ingiustificate. Le accuse

risultano infondate già alla luce dei torti che il ricorrente ha asserito di

aver subito. Infatti, il medesimo ha riportato di atteggiamenti che potrebbero

tuttalpiù denotare una certa severità, come ci si può del resto attendere in un

esame di capacità finale, ma che certamente non dimostrerebbero l'intento di

umiliare o perseguitare un candidato. Inoltre, la valutazione è da ricondurre a

un collegio di periti, concorde sul risultato insufficiente del lavoro pratico.

Ciò permette di escludere che la valutazione negativa derivi da un atto di

accanimento di un esaminatore.

5.9

Dando prova del dovuto riserbo nel controllo di simili valutazioni che

richiedono conoscenze specialistiche e ritenuto che non vi sono indizi che i

periti si siano lasciati guidare da motivi estranei alla materia o abbiano

manifestato parzialità nel giudizio, il Tribunale giunge alla conclusione che,

alla luce delle debolezze segnalate nell'esecuzione dei lavori, la valutazione

insufficiente della prova pratica sostenuta dal ricorrente è sostenibile. La

valutazione dell'esame, eseguita da un collegio di esaminatori cogniti della

materia tramite osservazione diretta, e protocollata, dello svolgimento pratico

dei compiti affidati al ricorrente in relazione a molteplici parametri

prestabiliti, non presta il fianco alla critica. Il giudizio, nel complesso ben

motivato, non appare insomma derivare da un uso scorretto del potere di

apprezzamento degli esaminatori e va pertanto tutelato.

6.

Non merita

particolare disamina, giacché il ricorrente non rivendica alcun diritto da essa

derivante, la censura riferita alla violazione del principio di celerità da

parte del Consiglio di Stato. La stessa è in ogni caso manifestamente infondata

dato che dall'ultimo allegato di causa, introdotto dal ricorrente il 13 aprile

2018, alla decisione Governativa sono trascorsi soltanto due mesi e mezzo.

7.

Non è destinata

a miglior sorte nemmeno la censura riferita alla pretesa violazione del

principio di proporzionalità, che il ricorrente non ha motivato se non

riproponendo tutte le critiche precedentemente formulate e adducendo il fatto

che non avrebbe alcuna intenzione di svolgere la professione di installatore di

impianti sanitari, ma desidererebbe dedicarsi a quella di pompiere. Circostanza,

quest'ultima, evidentemente inidonea a dimostrare una violazione del predetto

principio costituzionale. Il solo fatto che al ricorrente serva il titolo di

studio per accedere a un'altra professione non permette in nessun caso di

rilasciargli, a titolo eccezionale, un attestato di capacità pur non avendo

dimostrato di possedere le necessarie competenze pratiche per il suo

ottenimento.

8.

Del tutto

infondato, infine, il richiamo al principio che privilegia la soluzione più

favorevole secondo cui in presenza di norme che si prestano a diversa

lettura, non è arbitrario prendere in considerazione - in ossequio alla

corretta applicazione estesa del principio unanimemente riconosciuto detto "in

dubio pro reo" - la situazione più favorevole alla persona oggetto di un

provvedimento amministrativo qualora una diversa soluzione possa creare le

premesse per una disparità di trattamento. La censura, avanzata a

sproposito e senza sufficiente motivazione, non merita approfondimento.

9.

Visto quanto

precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a

carico del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art.

49.

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 83 lett. t e 113 segg. della legge sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera