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Decisione

52.2018.342

Commessa pubblica. Criteri di idoneità. Conformità dell'offerta alle prescrizioni di gara. Confermata dalla STF 2D_53/2018 del 1 maggio 2019

12 novembre 2018Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i meccanismi di fissaggio) di 50 mm o rispettivamente 85 mm secondo i piani

allegati (documento 04.02 - 04.06). Il meccanismo di fissaggio deve rimanere

nascosto e la superficie esterna a vista deve risultare omogenea e senza

presentare interruzioni tra lo spigolo di un pannello e l'altro. Nel

documento "01.07 Documentazione fotografica" sono riportate due

immagini render che illustrano il risultato ottico ricercato della copertura

interna delle pensiline.

(…).

Evadendo il quesito

postogli in relazione a quest'ultima posizione dell'elenco prezzi, l'ente

banditore ha comunicato a tutti i concorrenti che era necessario allegare

una verifica statica che comprovi la funzionalità statica proposta secondo le

vigenti normative SIA (cfr. lettera del 12 aprile 2018, risposta alla

domanda 4).

5.2. Nell'evenienza concreta, la ricorrente sostiene per cominciare che il Consorzio

aggiudicatario, disattendendo la chiara ed esplicita condizione sancita dalla

posizione R872.104 del capitolato CPN 102 (pag. 56), non ha rispettato la

sequenza di montaggio per la messa in opera delle pensiline, descritta in modo vincolante

dall'ente banditore. A giusta ragione.

Alla sua offerta il consorzio CO 1 e CO 2 ha allegato la relazione tecnica

nella quale ha descritto le modalità di montaggio delle pensiline come segue:

(…) Verrà eseguito un rilievo globale con la

posa dei punti fissi per permettere la tracciatura e posa delle colonne con

bloccaggi provvisori alla base. Abbiamo previsto i trasporti speciali e la posa

delle strutture principali di notte, mentre di giorno le squadre si occuperanno

del montaggio delle mensole con relativi canali perimetrali. Stabilizzate le

strutture portanti, si interverrà con la fornitura e posa dell'intradosso a cui

seguirà la posa dei travetti e copertura in legno per permettere al lattoniere

di intervenire con la copertura dell'estradosso. Sennonché, dopo

aver previsto le prime tre fasi nella giusta successione, il Consorzio

resistente ha modificato la sequenza, anteponendo la fase 6 (messa in opera del

rivestimento all'intradosso) alla fase 4 (messa in opera della copertura,

travetti in legno e pannelli). La sua offerta, con ogni evidenza, non era pertanto

conforme alle esigenze di gara ed a nulla giovano le argomentazioni addotte con

la risposta e la duplica per eludere questa incontrovertibile conclusione.

Inutilmente l'aggiudicatario ed il committente, richiamandosi allo scopo

perseguito dal progettista ([…] prospetto inferiore della pensilina, che

doveva risultare "a specchio" senza che si vedessero i fissaggi dei

pannelli; cfr. le pos. 261.200 CPN 102 e R191.002 dell'elenco prezzi) ed al

fatto che la scelta del sistema della copertura all'intradosso spetta

all'assuntore, si avventurano nell'affermare che la sequenza di montaggio non

può essere così perentoria e che una certa modifica delle fasi esposte è senz'altro

consentita purché sia raggiunto il risultato estetico richiesto (cfr.

risposta del consorzio a pag. 7 e risposta del committente a pag. 9 e duplica a

pag. 4), nel vano tentativo di ridimensionare l'importanza del termine "vincolante"

contenuto negli atti di gara. Checché ne dicano i resistenti, la

sequenza di montaggio definita alla pos. R872.104 CPN 102 era inderogabile e doveva

essere rispettata al fine di raggiungere l'effetto ottico ricercato. Nulla muta

al riguardo il fatto che i concorrenti avessero libera scelta del sistema della

copertura all'intradosso; trattasi infatti unicamente di una precisazione della

fase 6 (messa in opera del rivestimento all'intradosso), ossia della parte

inferiore della pensilina che si vuole abbia un effetto a specchio. La stazione

appaltante ha quindi deliberato la commessa sulla scorta di un'offerta difforme

alle prescrizioni di gara, che in quanto tale andava scartata. Questa

conclusione permette di lasciare aperto il quesito di sapere se l'offerta del Consorzio

doveva essere estromessa anche a cagione delle altre censure sollevate nel

gravame.

5.3. Come rettamente sostenuto dal committente e dall'aggiudicatario, nemmeno

l'insorgente segue del tutto alla lettera le fasi di montaggio descritte nella

documentazione del concorso. Nella sua relazione tecnica la ricorrente afferma

che:

"(…) le fasi di montaggio previste

prevedono il tracciamento e posa dei pilastri a cominciare dalla pensilina A

predisposta a Sud, la posa del graticcio infilata tra i pilastri, il montaggio

delle mensole, la copertura, il serraggio e la regolazione delle mensole, ed il

montaggio delle lamiere sandwich. Verranno lasciate indietro le aperture

attorno ai pilastri e completate dopo il sollevamento e posa delle pensiline.

Con interventi puntuali ed inferiori alla giornata, verranno ripristinati la

copertura e montati i pannelli sandwich in corrispondenza dei pilastri".

Da cui una (almeno parziale) inversione delle fasi 4 e 5 in corrispondenza dei

pilastri dopo il sollevamento del corpo orizzontale. Invano l'insorgente sostiene

di avere rispettato fedelmente le fasi di montaggio imposte dal progettista e di

aver semplicemente [è stato] precisato che l'ultima zona delle

pensiline sulle quali s'interverrà sarà quella attorno ai pilastri, che deve

per forza di cose essere lasciata scoperta affinché sia possibile la posa del

graticcio infilata nei pilastri. Nella misura in cui ha previsto di posare

il graticcio dopo il montaggio, l'insorgente ha inoltrato un'offerta irrimediabilmente

viziata (cfr. supra, consid. 5.1). A fronte di questa carenza la

stazione appaltante avrebbe dovuto escludere anche l'offerta della ricorrente.

6. Sulla scorta

delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza accolto

parzialmente e la controversa delibera deve essere annullata siccome lesiva del

diritto (art. 16 cpv. 1 lett. a CIAP).

7. L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere

effetto sospensivo all'impugnativa.

8. La tassa di

giustizia è suddivisa in parti uguali tra la ricorrente, il Consorzio

resistente e il committente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Le ripetibili tra

deliberatario e ricorrente sono compensate. Lo Stato verserà invece alla

ricorrente e al deliberatario ripetibili commisurate in funzione dell'esito

della causa (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

Di conseguenza, la

decisione dell'11 luglio 2018 (n. 3332) del Consiglio di Stato, che in esito al

concorso relativo alle opere da metalcostruttore occorrenti nell'ambito della

sistemazione del nuovo nodo intermodale della stazione FFS di __________ ha aggiudicato

la commessa al Consorzio CO 1 e CO 2, è annullata.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico dell'insorgente, del deliberatario e

dello Stato in ragione di 1/3 ciascuno. Alla ricorrente va restituita la somma

di fr. 4'000.- versata in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese

processuali.

3.

A titolo di

ripetibili lo Stato verserà fr. 1'500.- sia alla ricorrente che al Consorzio

deliberatario.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera