52.2018.357
Dipendente cantonale. Attribuzione di una classe di stipendio lesiva del principio della parità di trattamento
4 agosto 2020Italiano20 min
I contenuti della descrizione del 2018 sono i seguenti.
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.357
Lugano
4
agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo
sul ricorso del 6 agosto 2018 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 4 luglio 2018 (n. 3153) del
Consiglio di Stato che lo ha promosso nella funzione di capo cuochi/e e lo ha
iscritto nella classe 4 dell'organico con 12 aumenti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è stato nominato
nella funzione di cuoco con obbligo d'insegnamento a contare dal 1° dicembre
2004 presso il centro per la formazione professionale e sociale (CPS, dal 2017
inglobato nell'Ufficio invalidi) di __________, dopo aver svolto un periodo
quale ausiliario nella medesima funzione. Dopo un anno è stato nominato cuoco
responsabile, presso la medesima unità e iscritto nella classe 20 dell'organico
secondo il sistema salariale a quel momento in vigore (legge sugli stipendi
degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954; vLStip; BU 1954,
255).
La descrizione della funzione, sottoscritta nel 2012 da RI 1 e dal suo
funzionario dirigente e vistata dalla Sezione delle risorse umane del
Dipartimento delle finanze e dell'economia, riporta il seguente scopo:
Realizzare le attività educative, formative e di
osservazione per gli utenti assegnati al Centro professionale e sociale (CPS)
nell'ambito di misure dell'Ufficio Assicurazione invalidità nel settore
professionale della ristorazione e provvedere per lo stesso settore al suo
funzionamento e all'organizzazione.
(Formatore)
e le responsabilità principali
di seguito elencate:
1.
Assicura l'organizzazione del e la
qualità del servizio per il settore della ristorazione.
2.
Organizza e promuove, in
collaborazione con i colleghi, l'attività lavorativa delle persone occupate nel
settore della ristorazione.
3.
Collabora all'elaborazione, in
un'ottica integrativa, di un progetto individuale di apprendimento di capacità
per ogni persona a lui assegnata.
4.
Realizza le attività di
osservazione, formazione e riallineamento dei giovani e degli adulti a lui
assegnati applicando le direttive previste nell'ambito della Legge federale per
la formazione professionale (LFFPr).
5.
Assicura lo svolgimento
dell'attività educativa da parte degli utenti assegnati al suo settore.
6.
Garantisce, all'interno degli
spazi di sua competenza, il rispetto delle regole di sicurezza e d'igiene.
7.
Cura la funzionalità delle
attrezzature in dotazione.
B. a. Invitato a
presentare le proprie osservazioni sul prospettato inserimento nella nuova
scala salariale che sarebbe stata adottata con l'entrata in vigore, il 1°
gennaio 2018, della nuova legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e
dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip; RL 173.300), con scritto del 24 ottobre
2017 RI 1 ha chiesto l'assegnazione della funzione di maestro di lavoro con
attestato di fine tirocinio (per cui la vecchia scala accordava le classi di
stipendio 25-27) anziché quella di cuoco responsabile. Posizione, quella
rivendicata, che terrebbe meglio conto delle sue mansioni e responsabilità,
dedicate alla formazione e all'osservazione degli utenti al beneficio di una
misura dell'assicurazione invalidità.
b. Con comunicazione del 29 novembre 2017, la Sezione delle risorse umane ha
informato RI 1 che il Consiglio di Stato, con decisione del 22 novembre 2017
gli aveva attribuito la funzione di capo cuochi/e e lo aveva iscritto nella
classe 3 dell'organico con 18 aumenti.
c. RI 1 ha criticato la predetta decisione con scritto del 20 dicembre 2017
alla Sezione delle risorse umane, rilevando in particolare una differenza
ingiustificata tra la sua posizione e quella di altri collaboratori del CPS a
cui è riconosciuta la funzione di operatore sociale I (che ha sostituito quella
di maestro di lavoro con attestato di fine tirocinio). La Sezione delle risorse
umane ha risposto confermando la correttezza della trasposizione della funzione
dal vecchio al nuovo modello salariale.
C. Con scritto del 29
maggio 2018, il capoufficio e il capostruttura del CPS si sono rivolti alla
Sezione delle risorse umane, portando alla sua attenzione il tema della classificazione
di RI 1. I funzionari hanno sostanzialmente esposto i compiti svolti da RI 1, dopo
aver ricordato che la questione era già stata sollevata dalla precedente
direzione, che aveva chiesto di parificare tale posizione a quella degli
operatori degli altri settori di formazione, ciò che da gennaio 2012 aveva
condotto al riconoscimento di un'indennità annua di fr. 1'000.- per compiti
formativi.
D. a. Con modifica del 13
giugno 2018 il Consiglio di Stato ha rivisto il regolamento concernente le
funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017
(RClass; RL 173.310) assegnando, per quanto qui interessa, la classe di
stipendio 4, anziché la 3, alla funzione di capo cuochi/e presso l'Ufficio
degli invalidi (BU 27/2018 pag. 221).
b. Con decisione del 4 luglio 2018 e a contare dal 1° gennaio 2019, l'autorità
di nomina ha quindi promosso - tra gli altri - RI 1, assegnandogli la classe 4
con 12 aumenti e mantenendo invariata la sua funzione di capo cuochi/e.
E. Contro la predetta
decisione RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento, nonché l'accertamento che la funzione da lui svolta
corrisponde a quella di operatore sociale I e il conseguente inserimento
nella classe 6 dell'organico con 12 aumenti. A sostegno delle sue domande, il
ricorrente ha sostenuto che le mansioni a lui affidate non sono unicamente
legate alla preparazione dei pasti, ma implicano importanti responsabilità in
ambito formativo per l'utenza del CPS, ossia i beneficiari di un provvedimento
professionale dell'AI. Il medesimo accompagna infatti gli utenti nel loro
percorso formativo, avendo cura di redigere i relativi rapporti di formazione e
di valutazione. Compiti per l'ottimale svolgimento dei quali l'insorgente ha
frequentato un corso di formazione per operatori socio-professionali e uno per
formatori d'adulti. Il riconoscimento della funzione di operatore sociale I si
imporrebbe pure per ragioni deducibili dal principio della parità di
trattamento, siccome almeno due colleghi con identiche descrizioni della
funzione sono collocati in tale posizione.
F. All'accoglimento
del gravame si è opposta la Sezione delle risorse umane. Premesso che le
rivendicazioni dell'insorgente esulerebbero dal contesto della decisione
impugnata, ha confermato la posizione attribuitagli, che terrebbe adeguatamente
conto delle responsabilità affidategli. Il compito principale dell'insorgente
rimarrebbe quello di gestire la mensa, assicurando la preparazione di un
centinaio di pasti ogni giorno, mentre la collaborazione ai progetti formativi
delle persone a lui assegnate sarebbe soltanto collaterale. Analogo compito è
quello di formare apprendisti a cui sono tenuti i capi cuochi attivi presso
l'Ufficio della refezione dei trasporti scolastici, collocati anch'essi in
classe 4. Le mansioni del ricorrente non sarebbero per contro paragonabili a
quelle di un operatore sociale, che necessita una formazione specifica
attestata da un titolo rilasciato da una scuola universitaria professionale.
G. Concluso lo scambio
degli allegati stante la mancata presentazione di una replica da parte del
ricorrente, il Tribunale ha richiamato dalla Sezione delle risorse umane le
descrizioni delle funzioni di tutti gli operatori sociali attivi presso il CPS,
chiedendo di indicare per ognuno di essi la denominazione della funzione prima
dell'aggancio al nuovo modello retributivo e la relativa classe salariale,
nonché la classe di stipendio attuale e il titolo di studio. Delle risultanze e
delle relative prese di posizione delle parti si dirà, per quanto necessario,
in appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione
con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e
dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del
ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv.
1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalla
documentazione acquisita dal Tribunale (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Occorre innanzitutto premettere che, contrariamente a quanto sostenuto
dalla Sezione delle risorse umane, le contestazioni del ricorrente sono
ricevibili e non esulano dall'oggetto della risoluzione impugnata. Infatti, con
la sua decisione, il Consiglio di Stato ha assegnato al ricorrente la classe di
stipendio 4, stabilita dal RClass per la funzione di capo cuochi. Al ricorrente
è senz'altro data facoltà di insorgere contro questa risoluzione contestando
l'attribuzione di una classe di stipendio a suo dire non consona alle sue
mansioni e responsabilità e lesiva del principio della parità di trattamento. Tanto
più che prima dell'emanazione della medesima il ricorrente aveva già
sollecitato il riconoscimento della posizione rivendicata con il ricorso.
3. 3.1. Per prassi
costante, il principio della parità di trattamento, garantito in termini
generali dall'art. 8 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101), non permette di fare, tra casi simili, distinzioni che nessun
fatto importante giustifica o di sottoporre a un regime identico situazioni che
presentano tra loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario
un trattamento diverso. Le situazioni paragonate non devono necessariamente
essere identiche sotto ogni aspetto, la loro similitudine va stabilita per quel
che riguarda i fatti pertinenti per la decisione da prendere (DTF 140 I 201
consid. 6.5.1, 129 I 113 consid. 5.1, 125 II 345 consid. 10b, 124 II 193
consid. 8d/aa, 121 I 104 consid. 4a; RDAT I-1997 n. 10 consid.
3a; Jörg Paul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen
Bundesverfassung, Berna 1991, 2. ed., pag. 239; Beatrice
Weber-Dürler, Zum Anspruch auf Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung,
ZBl 2004, pag. 1 seg.).
3.2. Nei rapporti di pubblico impiego, l'art. 8 cpv. 1 Cost. esige che i
dipendenti che svolgono lo stesso lavoro percepiscano la stessa retribuzione.
Agli enti pubblici è per principio riconosciuto un ampio margine discrezionale
nell'allestimento degli ordinamenti retributivi. L'autorità di ricorso deve
allora imporsi un certo riserbo quando si tratta non soltanto di paragonare due
categorie d'aventi diritto ma di giudicare un intero sistema di rimunerazione
per evitare il rischio di creare nuove disuguaglianze (DTF 129 I 161 consid.
3.2, 123 I 1 consid. 6b; STF 8C_158/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 5.2). Nel
rispetto del divieto d'arbitrio e del principio di uguaglianza, fra i molti
fattori che caratterizzano l'attività del singolo funzionario gli enti pubblici
possono scegliere gli aspetti che ritengono maggiormente qualificanti per
definirne la retribuzione (DTF 141 II 411 consid. 6.1.1, 131 I 105 consid. 3.1
con riferimenti, 129 I 162 consid. 3.2, 125 I 71 consid. 2c/aa; STA
52.2016.541/543-545 del 18 settembre 2017 consid. 2). Censurabili sono soltanto
le distinzioni che, non fondandosi su motivi oggettivi e pertinenti, non
appaiono ragionevolmente sostenibili (STA 52.2012.184 del 28 novembre 2013
consid. 4.1; Vincent Martenet, L'égalité de
rémunération dans la fonction publique, AJP/PJA 1997, pag. 825 seg.). Per costante giurisprudenza, l'art. 8 Cost. non
risulta violato quando differenze di stipendio dipendono da motivi oggettivi
quali l'età, l'anzianità di servizio, l'esperienza, gli oneri familiari, le
qualifiche, il tipo e la durata della formazione, il tempo di lavoro, le
prestazioni, il tipo di mansioni oppure il grado di responsabilità del
dipendente (DTF 141 II 411 consid. 6.1.1, 139 I161 consid. 5.3.1, 138 I 321
consid. 3.3, 131 I 105 consid. 3.1, 123 I 1 consid. 6c). Altre
circostanze, che non attengono alla persona o all'attività del dipendente,
possono ugualmente giustificare, perlomeno temporaneamente, delle differenze di
salario, ad esempio una situazione congiunturale che rende più arduo il
reclutamento del personale (2P.10/2003 del 7 luglio 2003, consid. 3.3.), oppure
delle ristrettezze finanziarie della collettività pubblica (DTF 143 II 65
consid. 5.2; STF 8C_969/2012 del 2 aprile 2013 consid. 2.2, 2P.70/2004 del 17
aprile 2005 consid. 2 e 3; Martenet,
op. cit., pag. 836 e segg.).
4. 4.1. Il CPS è
una struttura dell'Ufficio degli invalidi che può accogliere da 60 a 70 persone
di età compresa fra i 14 e i 60 anni che, in seguito a un danno alla salute,
beneficiano di provvedimenti professionali stabiliti da una decisione da parte
dell'Assicurazione invalidità. Questi provvedimenti sono messi in atto dagli
operatori del centro e possono assumere forme diverse; segnatamente lo stage, l'osservazione
mirata con lo scopo di valutare qualità e attitudini professionali
(accertamento), il reinserimento professionale, come anche un percorso di
apprendistato (cfr. art. 5 della legge sull'integrazione sociale e
professionale degli invalidi del 14 marzo 1979; LISPI; RL 875.100). I settori
nei quali il centro offre una formazione interna sono i seguenti: commercio,
cucina, informatica, meccanica, orologeria, manutenzione, economia domestica e
giardinaggio.
La pianta organica dell'Ufficio degli invalidi prevede, tra le altre posizioni,
quella di capo cuochi/e, inserito in classe 4, e quella di operatore/trice
sociale I, in classe 6 (cfr. RClass).
4.2. Il ricorrente ha prodotto in questa sede una descrizione della sua funzione
aggiornata all'8 febbraio 2018, sottoscritta da lui e dal suo funzionario
dirigente. La medesima non è tuttavia stata vistata dalla Sezione delle risorse
umane. L'attendibilità del documento in relazione ai compiti assegnati emerge
sia dall'elenco delle mansioni stilato dai funzionari dirigenti con lo scritto
del 28 maggio 2018 alla Sezione delle risorse umane, sia dall'ultima
descrizione della funzione disponibile, del 2012, di poco diversa (cfr supra,
consid. A).
Fatti
I contenuti della descrizione del 2018 sono i seguenti.
Scopo della funzione
Realizzare le attività educative, formative e di
osservazione per gli utenti assegnati al Centro professionale e sociale (CPS)
nell'ambito di misure dell'Ufficio Assicurazione e Invalidità (UAI) nel settore
professionale di riferimento e provvedere alla sua organizzazione e al suo
funzionamento.
Responsabilità principali
1.
Assicura il buon funzionamento e
la qualità del servizio offerto dal proprio settore
Considerandi
2.
Collabora all'elaborazione di un
progetto individuale per gli utenti inseriti nel settore assegnato e applica le
decisioni prese in seno alle riunioni di rete
3.
Organizza e promuove delle
attività di osservazione, formazione e riallineamento applicando le direttive
previste dalla Legge federale per la formazione professionale (LFPr) e
dall'ordinanza relativa al settore formativo di riferimento, assicurando un
accompagnamento individualizzato orientato agli obiettivi prefissati
4.
Redige sia i rapporto richiesti
dal mandato dell'UAI sia i documenti interni
5.
Garantisce, negli ambiti di sua
competenza, l'applicazione del Regolamento del CPS, assicurando il rispetto
delle regole di sicurezza e igiene
6.
Utilizza con cura le attrezzature,
gli utensili e il materiale messo a disposizione
7.
Offre flessibilità operativa in
caso di necessità di servizio.
4.3
Le descrizioni
delle funzioni degli operatori sociali attivi presso il CPS sono state
suddivise dalla Sezione delle risorse umane in quattro tipologie, secondo
quanto di seguito riportato.
Tipo 1
Comprende tre
collaboratori: uno con maturità rilasciata dalla scuola cantonale di commercio,
uno con diploma di educatore specializzato e uno con bachelor di operatore
sociale.
Scopo della funzione
Coordina l'esecuzione dei provvedimenti professionali
richiesti dall'Assicurazione invalidità.
Responsabilità principali
1.
Pianifica i percorsi formativi e
di stage in collaborazione con gli operatori del CPS.
2.
Verifica regolarmente l'andamento
della formazione degli utenti.
3.
Coordina il percorso e accompagna
individualmente le persone nello svolgimento dei provvedimenti AI.
4.
Gestisce le problematiche che
possono insorgere durante i provvedimenti (conflitti sul posto di lavoro, a
scuola).
5.
Ricerca posti di stage.
6.
Mantiene contatti regolari con la
rete esterna, i datori di lavoro e i settori del CPS.
7.
Redige i rapporti previsti dai
vari provvedimenti.
8.
Offre flessibilità operativa in
caso di necessità di servizio.
Tipo 2
Comprende due
collaboratori in possesso di un bachelor, uno come assistente sociale, l'altro
come educatore sociale SUPSI.
Responsabilità principali
Accompagnare l'utente nel percorso educativo per
raggiungere il risultato indicato nel mandato definito dall'Ufficio
assicurazione invalidità (AI).
Responsabilità principali
1.
Collabora all'elaborazione di un
progetto individuale per gli assicurati inseriti al servizio educativo e
abitativo (SEA) e applica le decisioni prese in seno alle riunioni di rete.
2.
Segue i percorsi per il
conseguimento degli obiettivi educativi e formativi tramite riunioni interne al
CPS.
3.
Garantisce agli assicurati di
riferimento del proprio servizio un accompagnamento educativo e un piano di
sviluppo individualizzato.
4.
Organizza in collaborazione con i
colleghi, il proprio settore lavorativo per assicurare il raggiungimento degli
obiettivi del servizio.
5.
Redige i rapporti richiesti dall'ufficio
dell'Assicurazione Invalidità.
6.
Garantisce, negli ambiti di sua
competenza, l'applicazione del Regolamento del CPS, assicurando il rispetto
delle regole di sicurezze e igiene.
7.
Offre flessibilità operativa in
caso di necessità di servizio.
Tipo 3
Comprende cinque
collaboratori: quattro hanno un diploma di operatore sociale, mentre uno ha una
licenza come educatore.
Scopo della funzione
Realizzare le attività educative, formative e di
osservazione per gli utenti assegnati al Centro professionale e sociale (CPS)
nell'ambito di misure dell'Ufficio Assicurazione e Invalidità (UAI) nel settore
di riferimento e provvedere alla sua organizzazione al suo funzionamento.
Responsabilità principali
1.
Assicura il buon funzionamento e
la qualità del servizio offerto dal proprio settore
2.
Collabora all'elaborazione di un
progetto individuale per gli utenti inseriti nel settore assegnato e applica le
decisioni prese in seno alle riunioni di rete
3.
Assicura un accompagnamento
individualizzato identificando le competenze degli assicurati tramite
l'organizzazione di un percorso orientativo che preveda attività adatte agli
obiettivi prefissati
4.
Redige sia i rapporti richiesti
dal mandato dell'UAI sia i documenti interni
5.
Garantisce, negli ambiti di sua
competenza, l'applicazione del Regolamento del CPS, assicurando il rispetto
delle regole di sicurezza e igiene
6.
Utilizza con cura le attrezzature,
gli utensili e il materiale messo a disposizione
7.
Offre flessibilità operativa in
caso di necessità di servizio
Tipo 4
Comprende otto
collaboratori: uno in possesso di un diploma quale operatore sociale, due di un
diploma di informatico di gestione, due di un attestato di meccanico, uno di un
attestato di orologiaio riparatore, un altro di attestato di
orologiaio-microelettronico, mentre l'ultimo di un bachelor in scienze
economiche.
Scopo della funzione
Realizzare le attività educative, formative e di
osservazione per gli utenti assegnati al Centro professionale e sociale (CPS)
nell'ambito di misure dell'Ufficio Assicurazione e Invalidità (UAI) nel settore
professionale di riferimento e provvedere per lo stesso settore alla sua
organizzazione e funzionamento.
Responsabilità principali
1.
Assicura il buon funzionamento e
la qualità del servizio offerto dal proprio settore
2.
Collabora all'elaborazione di un
progetto individuale per gli utenti inseriti nel settore assegnato e applica le
decisioni prese in seno alle riunioni di rete
3.
Organizza e promuove delle
attività di osservazione, formazione e riallenamento applicando le direttive
previste dalla Legge federale per la formazione professionale (LFPr) e
dall'ordinanza relativa al settore formativo di riferimento, assicurando un
accompagnamento individualizzato orientato agli obiettivi prefissati
4.
Redige sia i rapporti richiesti
dal mandato dell'UAI sia i documenti interni
5.
Garantisce, negli ambiti di sua
competenza, l'applicazione del Regolamento del CPS, assicurando il rispetto
delle regole di sicurezza e igiene
6.
Utilizza con cura le attrezzature,
gli utensili e il materiale messo a disposizione
7.
Offre flessibilità operativa in
caso di necessità di servizio
Tipo 5
Comprende un solo
collaboratore con patente magistrale.
Scopo della funzione
Dare sostegno scolastico personalizzato agli utenti
del CPS fornendo loro le competenze di base e il necessario supporto per poter
seguire le attività didattiche nell'ambito di un apprendistato
Responsabilità principali
1.
Verifica e valuta il livello di
competenze scolastiche degli utenti nella fase di osservazione e/o accertamento
2.
Prepara gli utenti per gli aspetti
scolastici necessari a iniziare un apprendistato
3.
Segue e fornisce sostegno
scolastico agli utenti nel corso dell'apprendistato
4.
Sostiene e prepara gli utenti agli
esami per l'ottenimento dell'attestato federale di capacità o per altre certificazioni
5.
Redige sia i rapporti richiesti
dal mandato dell'UAI sia i documenti interni al CPS
6.
Collabora con i colleghi del CPS
per fornire il necessario supporto
7.
Offre flessibilità operativa in
caso di necessità di servizio
4.4
Dalle descrizioni
della funzione del 2012 e del 2018 e dalle dichiarazioni dei funzionari
dirigenti emerge che il compito principale dell'insorgente è quello di
occuparsi di mettere in atto i provvedimenti stabiliti dall'assicurazione
invalidità per gli utenti assegnati al settore della cucina. Le sue mansioni e
responsabilità appaiono del tutto analoghe, per non dire identiche, a quelle
attribuite agli operatori sociali del tipo 4 nei rispettivi settori di
competenza. Per l'esercizio di questa funzione non occorre inoltre possedere un
titolo di studio specifico nel campo del sociale. Infatti, solo uno degli otto dipendenti
del gruppo 4 è formato quale assistente sociale, mentre gli altri dispongono di
titoli di studio in campi diversi (informatica, meccanica, orologeria ed
economia) che evidentemente mettono al servizio della formazione e
dell'accompagnamento degli utenti a loro assegnati. Non si intravede dunque
alcun valido motivo per cui il ricorrente, che esercita le medesime mansioni,
ma nel settore della cucina, dovrebbe meritare un trattamento salariale diverso.
Il fatto che la sua attività implichi anche la gestione della mensa nulla muta
a questa circostanza. La sua funzione si avvicina senz'altro di più, in termini
di responsabilità e competenze, a quella dei predetti operatori sociali
rispetto a quella dei capo cuochi attivi presso l'Ufficio della refezione e dei
trasporti scolastici del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello
sport, inseriti in classe 4. Il fatto che questi ultimi annoverino tra le loro mansioni
la formazione degli apprendisti cuochi e degli aiuto cucina non basta per equiparare
i loro compiti a quelli dell'insorgente, svolti nello specifico contesto del
CPS in cui l'attenzione agli utenti assume una valenza del tutto particolare. La
decisione impugnata si dimostra pertanto lesiva del principio della parità di
trattamento.
5.
Visto quanto
precede, il ricorso va parzialmente accolto e la decisone impugnata annullata.
Gli atti sono rinviati al Governo affinché rilasci una nuova decisione conforme
al principio della parità di trattamento, assegnando al ricorrente la classe di
stipendio 6. Sulla denominazione della funzione e il numero esatto di aumenti
spetta all'autorità di nomina pronunciarsi.
6.
Dato l'esito, la
tassa di giustizia va posta a carico dello Stato, intervenuto a tutela dei
propri interessi pecuniari (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Esso verserà inoltre al
ricorrente congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm; cfr. STF 2C_1185/2016 del
7.
giugno 2018 consid. 6.2 con riferimenti).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1
la
decisione del 4 luglio 2018 (n. 3153) del Consiglio di Stato è annullata nella
misura in cui ha promosso RI 1 nella funzione di capo cuochi/e e lo ha iscritto
nella classe 4 dell'organico con 12 aumenti;
1.2
gli atti
sono rinviati al Governo per nuova decisione ai sensi del consid. 5.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello Stato. Al ricorrente è
restituito l'anticipo versato. Lo Stato rifonderà inoltre al ricorrente fr.
1'000.- a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;
RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1
lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
vicecancelliera