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Decisione

52.2018.357

Dipendente cantonale. Attribuzione di una classe di stipendio lesiva del principio della parità di trattamento

4 agosto 2020Italiano20 min

I contenuti della descrizione del 2018 sono i seguenti.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2018.357

Lugano

4

agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso del 6 agosto 2018 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 4 luglio 2018 (n. 3153) del

Consiglio di Stato che lo ha promosso nella funzione di capo cuochi/e e lo ha

iscritto nella classe 4 dell'organico con 12 aumenti;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 è stato nominato

nella funzione di cuoco con obbligo d'insegnamento a contare dal 1° dicembre

2004 presso il centro per la formazione professionale e sociale (CPS, dal 2017

inglobato nell'Ufficio invalidi) di __________, dopo aver svolto un periodo

quale ausiliario nella medesima funzione. Dopo un anno è stato nominato cuoco

responsabile, presso la medesima unità e iscritto nella classe 20 dell'organico

secondo il sistema salariale a quel momento in vigore (legge sugli stipendi

degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954; vLStip; BU 1954,

255).

La descrizione della funzione, sottoscritta nel 2012 da RI 1 e dal suo

funzionario dirigente e vistata dalla Sezione delle risorse umane del

Dipartimento delle finanze e dell'economia, riporta il seguente scopo:

Realizzare le attività educative, formative e di

osservazione per gli utenti assegnati al Centro professionale e sociale (CPS)

nell'ambito di misure dell'Ufficio Assicurazione invalidità nel settore

professionale della ristorazione e provvedere per lo stesso settore al suo

funzionamento e all'organizzazione.

(Formatore)

e le responsabilità principali

di seguito elencate:

1.

Assicura l'organizzazione del e la

qualità del servizio per il settore della ristorazione.

2.

Organizza e promuove, in

collaborazione con i colleghi, l'attività lavorativa delle persone occupate nel

settore della ristorazione.

3.

Collabora all'elaborazione, in

un'ottica integrativa, di un progetto individuale di apprendimento di capacità

per ogni persona a lui assegnata.

4.

Realizza le attività di

osservazione, formazione e riallineamento dei giovani e degli adulti a lui

assegnati applicando le direttive previste nell'ambito della Legge federale per

la formazione professionale (LFFPr).

5.

Assicura lo svolgimento

dell'attività educativa da parte degli utenti assegnati al suo settore.

6.

Garantisce, all'interno degli

spazi di sua competenza, il rispetto delle regole di sicurezza e d'igiene.

7.

Cura la funzionalità delle

attrezzature in dotazione.

B. a. Invitato a

presentare le proprie osservazioni sul prospettato inserimento nella nuova

scala salariale che sarebbe stata adottata con l'entrata in vigore, il 1°

gennaio 2018, della nuova legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e

dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip; RL 173.300), con scritto del 24 ottobre

2017 RI 1 ha chiesto l'assegnazione della funzione di maestro di lavoro con

attestato di fine tirocinio (per cui la vecchia scala accordava le classi di

stipendio 25-27) anziché quella di cuoco responsabile. Posizione, quella

rivendicata, che terrebbe meglio conto delle sue mansioni e responsabilità,

dedicate alla formazione e all'osservazione degli utenti al beneficio di una

misura dell'assicurazione invalidità.

b. Con comunicazione del 29 novembre 2017, la Sezione delle risorse umane ha

informato RI 1 che il Consiglio di Stato, con decisione del 22 novembre 2017

gli aveva attribuito la funzione di capo cuochi/e e lo aveva iscritto nella

classe 3 dell'organico con 18 aumenti.

c. RI 1 ha criticato la predetta decisione con scritto del 20 dicembre 2017

alla Sezione delle risorse umane, rilevando in particolare una differenza

ingiustificata tra la sua posizione e quella di altri collaboratori del CPS a

cui è riconosciuta la funzione di operatore sociale I (che ha sostituito quella

di maestro di lavoro con attestato di fine tirocinio). La Sezione delle risorse

umane ha risposto confermando la correttezza della trasposizione della funzione

dal vecchio al nuovo modello salariale.

C. Con scritto del 29

maggio 2018, il capoufficio e il capostruttura del CPS si sono rivolti alla

Sezione delle risorse umane, portando alla sua attenzione il tema della classificazione

di RI 1. I funzionari hanno sostanzialmente esposto i compiti svolti da RI 1, dopo

aver ricordato che la questione era già stata sollevata dalla precedente

direzione, che aveva chiesto di parificare tale posizione a quella degli

operatori degli altri settori di formazione, ciò che da gennaio 2012 aveva

condotto al riconoscimento di un'indennità annua di fr. 1'000.- per compiti

formativi.

D. a. Con modifica del 13

giugno 2018 il Consiglio di Stato ha rivisto il regolamento concernente le

funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017

(RClass; RL 173.310) assegnando, per quanto qui interessa, la classe di

stipendio 4, anziché la 3, alla funzione di capo cuochi/e presso l'Ufficio

degli invalidi (BU 27/2018 pag. 221).

b. Con decisione del 4 luglio 2018 e a contare dal 1° gennaio 2019, l'autorità

di nomina ha quindi promosso - tra gli altri - RI 1, assegnandogli la classe 4

con 12 aumenti e mantenendo invariata la sua funzione di capo cuochi/e.

E. Contro la predetta

decisione RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento, nonché l'accertamento che la funzione da lui svolta

corrisponde a quella di operatore sociale I e il conseguente inserimento

nella classe 6 dell'organico con 12 aumenti. A sostegno delle sue domande, il

ricorrente ha sostenuto che le mansioni a lui affidate non sono unicamente

legate alla preparazione dei pasti, ma implicano importanti responsabilità in

ambito formativo per l'utenza del CPS, ossia i beneficiari di un provvedimento

professionale dell'AI. Il medesimo accompagna infatti gli utenti nel loro

percorso formativo, avendo cura di redigere i relativi rapporti di formazione e

di valutazione. Compiti per l'ottimale svolgimento dei quali l'insorgente ha

frequentato un corso di formazione per operatori socio-professionali e uno per

formatori d'adulti. Il riconoscimento della funzione di operatore sociale I si

imporrebbe pure per ragioni deducibili dal principio della parità di

trattamento, siccome almeno due colleghi con identiche descrizioni della

funzione sono collocati in tale posizione.

F. All'accoglimento

del gravame si è opposta la Sezione delle risorse umane. Premesso che le

rivendicazioni dell'insorgente esulerebbero dal contesto della decisione

impugnata, ha confermato la posizione attribuitagli, che terrebbe adeguatamente

conto delle responsabilità affidategli. Il compito principale dell'insorgente

rimarrebbe quello di gestire la mensa, assicurando la preparazione di un

centinaio di pasti ogni giorno, mentre la collaborazione ai progetti formativi

delle persone a lui assegnate sarebbe soltanto collaterale. Analogo compito è

quello di formare apprendisti a cui sono tenuti i capi cuochi attivi presso

l'Ufficio della refezione dei trasporti scolastici, collocati anch'essi in

classe 4. Le mansioni del ricorrente non sarebbero per contro paragonabili a

quelle di un operatore sociale, che necessita una formazione specifica

attestata da un titolo rilasciato da una scuola universitaria professionale.

G. Concluso lo scambio

degli allegati stante la mancata presentazione di una replica da parte del

ricorrente, il Tribunale ha richiamato dalla Sezione delle risorse umane le

descrizioni delle funzioni di tutti gli operatori sociali attivi presso il CPS,

chiedendo di indicare per ognuno di essi la denominazione della funzione prima

dell'aggancio al nuovo modello retributivo e la relativa classe salariale,

nonché la classe di stipendio attuale e il titolo di studio. Delle risultanze e

delle relative prese di posizione delle parti si dirà, per quanto necessario,

in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione

con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e

dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del

ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv.

1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalla

documentazione acquisita dal Tribunale (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. Occorre innanzitutto premettere che, contrariamente a quanto sostenuto

dalla Sezione delle risorse umane, le contestazioni del ricorrente sono

ricevibili e non esulano dall'oggetto della risoluzione impugnata. Infatti, con

la sua decisione, il Consiglio di Stato ha assegnato al ricorrente la classe di

stipendio 4, stabilita dal RClass per la funzione di capo cuochi. Al ricorrente

è senz'altro data facoltà di insorgere contro questa risoluzione contestando

l'attribuzione di una classe di stipendio a suo dire non consona alle sue

mansioni e responsabilità e lesiva del principio della parità di trattamento. Tanto

più che prima dell'emanazione della medesima il ricorrente aveva già

sollecitato il riconoscimento della posizione rivendicata con il ricorso.

3. 3.1. Per prassi

costante, il principio della parità di trattamento, garantito in termini

generali dall'art. 8 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101), non permette di fare, tra casi simili, distinzioni che nessun

fatto importante giustifica o di sottoporre a un regime identico situazioni che

presentano tra loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario

un trattamento diverso. Le situazioni paragonate non devono necessariamente

essere identiche sotto ogni aspetto, la loro similitudine va stabilita per quel

che riguarda i fatti pertinenti per la decisione da prendere (DTF 140 I 201

consid. 6.5.1, 129 I 113 consid. 5.1, 125 II 345 consid. 10b, 124 II 193

consid. 8d/aa, 121 I 104 consid. 4a; RDAT I-1997 n. 10 consid.

3a; Jörg Paul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen

Bundesverfassung, Berna 1991, 2. ed., pag. 239; Beatrice

Weber-Dürler, Zum Anspruch auf Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung,

ZBl 2004, pag. 1 seg.).

3.2. Nei rapporti di pubblico impiego, l'art. 8 cpv. 1 Cost. esige che i

dipendenti che svolgono lo stesso lavoro percepiscano la stessa retribuzione.

Agli enti pubblici è per principio riconosciuto un ampio margine discrezionale

nell'allestimento degli ordinamenti retributivi. L'autorità di ricorso deve

allora imporsi un certo riserbo quando si tratta non soltanto di paragonare due

categorie d'aventi diritto ma di giudicare un intero sistema di rimunerazione

per evitare il rischio di creare nuove disuguaglianze (DTF 129 I 161 consid.

3.2, 123 I 1 consid. 6b; STF 8C_158/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 5.2). Nel

rispetto del divieto d'arbitrio e del principio di uguaglianza, fra i molti

fattori che caratterizzano l'attività del singolo funzionario gli enti pubblici

possono scegliere gli aspetti che ritengono maggiormente qualificanti per

definirne la retribuzione (DTF 141 II 411 consid. 6.1.1, 131 I 105 consid. 3.1

con riferimenti, 129 I 162 consid. 3.2, 125 I 71 consid. 2c/aa; STA

52.2016.541/543-545 del 18 settembre 2017 consid. 2). Censurabili sono soltanto

le distinzioni che, non fondandosi su motivi oggettivi e pertinenti, non

appaiono ragionevolmente sostenibili (STA 52.2012.184 del 28 novembre 2013

consid. 4.1; Vincent Martenet, L'égalité de

rémunération dans la fonction publique, AJP/PJA 1997, pag. 825 seg.). Per costante giurisprudenza, l'art. 8 Cost. non

risulta violato quando differenze di stipendio dipendono da motivi oggettivi

quali l'età, l'anzianità di servizio, l'esperienza, gli oneri familiari, le

qualifiche, il tipo e la durata della formazione, il tempo di lavoro, le

prestazioni, il tipo di mansioni oppure il grado di responsabilità del

dipendente (DTF 141 II 411 consid. 6.1.1, 139 I161 consid. 5.3.1, 138 I 321

consid. 3.3, 131 I 105 consid. 3.1, 123 I 1 consid. 6c). Altre

circostanze, che non attengono alla persona o all'attività del dipendente,

possono ugualmente giustificare, perlomeno temporaneamente, delle differenze di

salario, ad esempio una situazione congiunturale che rende più arduo il

reclutamento del personale (2P.10/2003 del 7 luglio 2003, consid. 3.3.), oppure

delle ristrettezze finanziarie della collettività pubblica (DTF 143 II 65

consid. 5.2; STF 8C_969/2012 del 2 aprile 2013 consid. 2.2, 2P.70/2004 del 17

aprile 2005 consid. 2 e 3; Martenet,

op. cit., pag. 836 e segg.).

4. 4.1. Il CPS è

una struttura dell'Ufficio degli invalidi che può accogliere da 60 a 70 persone

di età compresa fra i 14 e i 60 anni che, in seguito a un danno alla salute,

beneficiano di provvedimenti professionali stabiliti da una decisione da parte

dell'Assicurazione invalidità. Questi provvedimenti sono messi in atto dagli

operatori del centro e possono assumere forme diverse; segnatamente lo stage, l'osservazione

mirata con lo scopo di valutare qualità e attitudini professionali

(accertamento), il reinserimento professionale, come anche un percorso di

apprendistato (cfr. art. 5 della legge sull'integrazione sociale e

professionale degli invalidi del 14 marzo 1979; LISPI; RL 875.100). I settori

nei quali il centro offre una formazione interna sono i seguenti: commercio,

cucina, informatica, meccanica, orologeria, manutenzione, economia domestica e

giardinaggio.

La pianta organica dell'Ufficio degli invalidi prevede, tra le altre posizioni,

quella di capo cuochi/e, inserito in classe 4, e quella di operatore/trice

sociale I, in classe 6 (cfr. RClass).

4.2. Il ricorrente ha prodotto in questa sede una descrizione della sua funzione

aggiornata all'8 febbraio 2018, sottoscritta da lui e dal suo funzionario

dirigente. La medesima non è tuttavia stata vistata dalla Sezione delle risorse

umane. L'attendibilità del documento in relazione ai compiti assegnati emerge

sia dall'elenco delle mansioni stilato dai funzionari dirigenti con lo scritto

del 28 maggio 2018 alla Sezione delle risorse umane, sia dall'ultima

descrizione della funzione disponibile, del 2012, di poco diversa (cfr supra,

consid. A).

Fatti

I contenuti della descrizione del 2018 sono i seguenti.

Scopo della funzione

Realizzare le attività educative, formative e di

osservazione per gli utenti assegnati al Centro professionale e sociale (CPS)

nell'ambito di misure dell'Ufficio Assicurazione e Invalidità (UAI) nel settore

professionale di riferimento e provvedere alla sua organizzazione e al suo

funzionamento.

Responsabilità principali

1.

Assicura il buon funzionamento e

la qualità del servizio offerto dal proprio settore

Considerandi

2.

Collabora all'elaborazione di un

progetto individuale per gli utenti inseriti nel settore assegnato e applica le

decisioni prese in seno alle riunioni di rete

3.

Organizza e promuove delle

attività di osservazione, formazione e riallineamento applicando le direttive

previste dalla Legge federale per la formazione professionale (LFPr) e

dall'ordinanza relativa al settore formativo di riferimento, assicurando un

accompagnamento individualizzato orientato agli obiettivi prefissati

4.

Redige sia i rapporto richiesti

dal mandato dell'UAI sia i documenti interni

5.

Garantisce, negli ambiti di sua

competenza, l'applicazione del Regolamento del CPS, assicurando il rispetto

delle regole di sicurezza e igiene

6.

Utilizza con cura le attrezzature,

gli utensili e il materiale messo a disposizione

7.

Offre flessibilità operativa in

caso di necessità di servizio.

4.3

Le descrizioni

delle funzioni degli operatori sociali attivi presso il CPS sono state

suddivise dalla Sezione delle risorse umane in quattro tipologie, secondo

quanto di seguito riportato.

Tipo 1

Comprende tre

collaboratori: uno con maturità rilasciata dalla scuola cantonale di commercio,

uno con diploma di educatore specializzato e uno con bachelor di operatore

sociale.

Scopo della funzione

Coordina l'esecuzione dei provvedimenti professionali

richiesti dall'Assicurazione invalidità.

Responsabilità principali

1.

Pianifica i percorsi formativi e

di stage in collaborazione con gli operatori del CPS.

2.

Verifica regolarmente l'andamento

della formazione degli utenti.

3.

Coordina il percorso e accompagna

individualmente le persone nello svolgimento dei provvedimenti AI.

4.

Gestisce le problematiche che

possono insorgere durante i provvedimenti (conflitti sul posto di lavoro, a

scuola).

5.

Ricerca posti di stage.

6.

Mantiene contatti regolari con la

rete esterna, i datori di lavoro e i settori del CPS.

7.

Redige i rapporti previsti dai

vari provvedimenti.

8.

Offre flessibilità operativa in

caso di necessità di servizio.

Tipo 2

Comprende due

collaboratori in possesso di un bachelor, uno come assistente sociale, l'altro

come educatore sociale SUPSI.

Responsabilità principali

Accompagnare l'utente nel percorso educativo per

raggiungere il risultato indicato nel mandato definito dall'Ufficio

assicurazione invalidità (AI).

Responsabilità principali

1.

Collabora all'elaborazione di un

progetto individuale per gli assicurati inseriti al servizio educativo e

abitativo (SEA) e applica le decisioni prese in seno alle riunioni di rete.

2.

Segue i percorsi per il

conseguimento degli obiettivi educativi e formativi tramite riunioni interne al

CPS.

3.

Garantisce agli assicurati di

riferimento del proprio servizio un accompagnamento educativo e un piano di

sviluppo individualizzato.

4.

Organizza in collaborazione con i

colleghi, il proprio settore lavorativo per assicurare il raggiungimento degli

obiettivi del servizio.

5.

Redige i rapporti richiesti dall'ufficio

dell'Assicurazione Invalidità.

6.

Garantisce, negli ambiti di sua

competenza, l'applicazione del Regolamento del CPS, assicurando il rispetto

delle regole di sicurezze e igiene.

7.

Offre flessibilità operativa in

caso di necessità di servizio.

Tipo 3

Comprende cinque

collaboratori: quattro hanno un diploma di operatore sociale, mentre uno ha una

licenza come educatore.

Scopo della funzione

Realizzare le attività educative, formative e di

osservazione per gli utenti assegnati al Centro professionale e sociale (CPS)

nell'ambito di misure dell'Ufficio Assicurazione e Invalidità (UAI) nel settore

di riferimento e provvedere alla sua organizzazione al suo funzionamento.

Responsabilità principali

1.

Assicura il buon funzionamento e

la qualità del servizio offerto dal proprio settore

2.

Collabora all'elaborazione di un

progetto individuale per gli utenti inseriti nel settore assegnato e applica le

decisioni prese in seno alle riunioni di rete

3.

Assicura un accompagnamento

individualizzato identificando le competenze degli assicurati tramite

l'organizzazione di un percorso orientativo che preveda attività adatte agli

obiettivi prefissati

4.

Redige sia i rapporti richiesti

dal mandato dell'UAI sia i documenti interni

5.

Garantisce, negli ambiti di sua

competenza, l'applicazione del Regolamento del CPS, assicurando il rispetto

delle regole di sicurezza e igiene

6.

Utilizza con cura le attrezzature,

gli utensili e il materiale messo a disposizione

7.

Offre flessibilità operativa in

caso di necessità di servizio

Tipo 4

Comprende otto

collaboratori: uno in possesso di un diploma quale operatore sociale, due di un

diploma di informatico di gestione, due di un attestato di meccanico, uno di un

attestato di orologiaio riparatore, un altro di attestato di

orologiaio-microelettronico, mentre l'ultimo di un bachelor in scienze

economiche.

Scopo della funzione

Realizzare le attività educative, formative e di

osservazione per gli utenti assegnati al Centro professionale e sociale (CPS)

nell'ambito di misure dell'Ufficio Assicurazione e Invalidità (UAI) nel settore

professionale di riferimento e provvedere per lo stesso settore alla sua

organizzazione e funzionamento.

Responsabilità principali

1.

Assicura il buon funzionamento e

la qualità del servizio offerto dal proprio settore

2.

Collabora all'elaborazione di un

progetto individuale per gli utenti inseriti nel settore assegnato e applica le

decisioni prese in seno alle riunioni di rete

3.

Organizza e promuove delle

attività di osservazione, formazione e riallenamento applicando le direttive

previste dalla Legge federale per la formazione professionale (LFPr) e

dall'ordinanza relativa al settore formativo di riferimento, assicurando un

accompagnamento individualizzato orientato agli obiettivi prefissati

4.

Redige sia i rapporti richiesti

dal mandato dell'UAI sia i documenti interni

5.

Garantisce, negli ambiti di sua

competenza, l'applicazione del Regolamento del CPS, assicurando il rispetto

delle regole di sicurezza e igiene

6.

Utilizza con cura le attrezzature,

gli utensili e il materiale messo a disposizione

7.

Offre flessibilità operativa in

caso di necessità di servizio

Tipo 5

Comprende un solo

collaboratore con patente magistrale.

Scopo della funzione

Dare sostegno scolastico personalizzato agli utenti

del CPS fornendo loro le competenze di base e il necessario supporto per poter

seguire le attività didattiche nell'ambito di un apprendistato

Responsabilità principali

1.

Verifica e valuta il livello di

competenze scolastiche degli utenti nella fase di osservazione e/o accertamento

2.

Prepara gli utenti per gli aspetti

scolastici necessari a iniziare un apprendistato

3.

Segue e fornisce sostegno

scolastico agli utenti nel corso dell'apprendistato

4.

Sostiene e prepara gli utenti agli

esami per l'ottenimento dell'attestato federale di capacità o per altre certificazioni

5.

Redige sia i rapporti richiesti

dal mandato dell'UAI sia i documenti interni al CPS

6.

Collabora con i colleghi del CPS

per fornire il necessario supporto

7.

Offre flessibilità operativa in

caso di necessità di servizio

4.4

Dalle descrizioni

della funzione del 2012 e del 2018 e dalle dichiarazioni dei funzionari

dirigenti emerge che il compito principale dell'insorgente è quello di

occuparsi di mettere in atto i provvedimenti stabiliti dall'assicurazione

invalidità per gli utenti assegnati al settore della cucina. Le sue mansioni e

responsabilità appaiono del tutto analoghe, per non dire identiche, a quelle

attribuite agli operatori sociali del tipo 4 nei rispettivi settori di

competenza. Per l'esercizio di questa funzione non occorre inoltre possedere un

titolo di studio specifico nel campo del sociale. Infatti, solo uno degli otto dipendenti

del gruppo 4 è formato quale assistente sociale, mentre gli altri dispongono di

titoli di studio in campi diversi (informatica, meccanica, orologeria ed

economia) che evidentemente mettono al servizio della formazione e

dell'accompagnamento degli utenti a loro assegnati. Non si intravede dunque

alcun valido motivo per cui il ricorrente, che esercita le medesime mansioni,

ma nel settore della cucina, dovrebbe meritare un trattamento salariale diverso.

Il fatto che la sua attività implichi anche la gestione della mensa nulla muta

a questa circostanza. La sua funzione si avvicina senz'altro di più, in termini

di responsabilità e competenze, a quella dei predetti operatori sociali

rispetto a quella dei capo cuochi attivi presso l'Ufficio della refezione e dei

trasporti scolastici del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello

sport, inseriti in classe 4. Il fatto che questi ultimi annoverino tra le loro mansioni

la formazione degli apprendisti cuochi e degli aiuto cucina non basta per equiparare

i loro compiti a quelli dell'insorgente, svolti nello specifico contesto del

CPS in cui l'attenzione agli utenti assume una valenza del tutto particolare. La

decisione impugnata si dimostra pertanto lesiva del principio della parità di

trattamento.

5.

Visto quanto

precede, il ricorso va parzialmente accolto e la decisone impugnata annullata.

Gli atti sono rinviati al Governo affinché rilasci una nuova decisione conforme

al principio della parità di trattamento, assegnando al ricorrente la classe di

stipendio 6. Sulla denominazione della funzione e il numero esatto di aumenti

spetta all'autorità di nomina pronunciarsi.

6.

Dato l'esito, la

tassa di giustizia va posta a carico dello Stato, intervenuto a tutela dei

propri interessi pecuniari (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Esso verserà inoltre al

ricorrente congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm; cfr. STF 2C_1185/2016 del

7.

giugno 2018 consid. 6.2 con riferimenti).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

la

decisione del 4 luglio 2018 (n. 3153) del Consiglio di Stato è annullata nella

misura in cui ha promosso RI 1 nella funzione di capo cuochi/e e lo ha iscritto

nella classe 4 dell'organico con 12 aumenti;

1.2

gli atti

sono rinviati al Governo per nuova decisione ai sensi del consid. 5.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello Stato. Al ricorrente è

restituito l'anticipo versato. Lo Stato rifonderà inoltre al ricorrente fr.

1'000.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1

lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera