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Decisione

52.2018.359

Dipendente cantonale. Promozione da tassatore II a tassatore I secondo la nuova legge sugli stipendi

9 luglio 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I. Ai fini istruttori il giudice

delegato ha richiamato dalla Sezione delle risorse umane la proposta di

promozione del funzionario dirigente B__________. Il ricorrente non ha fatto

uso della facoltà concessagli di prendere posizione in merito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale è

data dall'art. 40 cpv. 1 della legge

sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip; RL 173.300) in combinazione con

l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei

docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del

ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in

ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dal

documento richiamato in corso di istruttoria, sul quale il ricorrente ha potuto

esprimersi (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. L'11 aprile 2016 il Governo

ha licenziato il messaggio n. 7181 concernente la revisione totale della

vLStip, con il quale si proponeva di attuare importanti modifiche nella

gestione del personale, tra l'altro con l'introduzione di un nuovo modello di

retribuzione più trasparente e rispettoso del principio di equità, in linea con

quanto la Confederazione e numerosi altri Cantoni già applicavano, mantenendo

la neutralità finanziaria a medio termine e nel contempo contribuendo ad

aumentare l'attrattività della funzione pubblica cantonale. In particolare,

sulla base di una valutazione analitica delle funzioni, il loro numero è stato

ridotto e, di principio, ad ogni funzione è stata fatta corrispondere una sola

classe di stipendio.

2.2. La nuova LStip è stata approvata dal Gran Consiglio il 23 gennaio 2017 ed

è entrata in vigore il 1° gennaio 2018, con abrogazione della precedente.

Secondo l'art. 2 cpv. 1 LStip l'elenco delle funzioni e la relativa

classificazione dei dipendenti dello Stato sono stabiliti dall'esecutivo

cantonale.

Richiamata quest'ultima disposizione, il

Governo ha emanato il nuovo regolamento concernente le funzioni e le

classificazioni dei dipendenti dello Stato del 10 luglio 2012 (RClass; RL

173.310), il quale distingue i dipendenti per funzione, separandoli in distinti

capitoli per ciascun Dipartimento al quale appartengono. A ciascuna funzione è attribuita di massima una classe di

organico esattamente definita. Dal canto suo l'art. 4 LStip stabilisce

le classi di stipendio dei dipendenti cantonali, fissando lo stipendio minimo e

quello massimo e definendo gli aumenti annui di ogni singola classe.

2.3. L'art. 15 LStip definisce la nozione di promozione che consiste nel

passaggio individuale da una funzione ad un'altra di grado superiore (cpv. 1).

Può avvenire, soggiunge il cpv. 2, a seguito di occupazione di una funzione

superiore resasi vacante (lett. a) oppure a seguito di mutamento significativo

dei compiti, sostanziato mediante una nuova valutazione analitica della

funzione (lett. b). L'art. 54 del regolamento dei dipendenti dello Stato

dell'11 luglio 2017 (RDSt; RL 173.110) precisa questi principi, disponendo inoltre

che le rivalutazioni individuali sono proposte dal funzionario dirigente,

mentre le promozioni di carriera possono avvenire su proposta della Sezione

delle risorse umane per i funzionari (cpv. 2). Le condizioni di promozione

della DDC sono stabilite nell'apposito regolamento, che il Consiglio di Stato

ha emanato il 12 dicembre 2017 (art. 54 cpv. 7 RDSt). Secondo l'art. 3 cpv. 1 Regolamento

DDC, il passaggio alla funzione di tassatore I in classe 5 avviene quando il tassatore

Considerandi

II ha raggiunto almeno 4 aumenti in classe 3 e a condizione che:

a) il tassatore/trice II o l'esattore/trice II abbia

superato positivamente il corso di legislazione fiscale - che comprende tutti i

corsi base organizzati dalla Divisione - rispettivamente non siano emerse delle

lacune nel contesto della completazione della formazione presso l'Ufficio di

attribuzione. Qualora il corso non sia organizzato per un periodo superiore ai

18.

mesi, il funzionario dirigente potrà valutare la promozione sulla base dell'esperienza

acquisita dal collaboratore;

b) nell'ultima valutazione periodica delle

prestazioni e del comportamento abbia conseguito al minimo la valutazione complessiva

«adeguato» (livello C);

c) il collaboratore abbia assunto o assumerà il ruolo

previsto dalla funzione superiore in base alla relativa descrizione della

funzione che indica le responsabilità accresciute aggiunte.

2.4

Le valutazioni preliminari operate dai funzionari

incaricati di vagliare preventivamente la bontà di una promozione non vincolano

evidentemente l'autorità di nomina. Una diversa conclusione, che attribuisse al

preavviso una valenza maggiore di quella di semplice atto preparatorio, non

entra in considerazione, poiché si tradurrebbe in un'inammissibile delega di competenze

che spettano esclusivamente al Governo quale autorità di nomina. Tuttavia, nella

misura in cui quest'ultimo intendesse scostarsene, raccolte eventuali ulteriori

informazioni che necessitassero per valutare compiutamente la situazione del

collaboratore, non potrà comunque prescindere dall'applicazione dei criteri di

cui si è esso stesso dotato e, laddove gli è riservato un margine di

apprezzamento nelle valutazioni, dall'esprimere un giudizio motivato, oggettivo

e pertinente, scevro da considerazioni estranee e rispettoso dei principi

fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riconducibili al divieto di

arbitrio, alla parità di trattamento e alla proporzionalità.

3.

3.1. Nel caso concreto le parti

non hanno obiezioni riguardo al fatto che il ricorrente potrebbe teoricamente

beneficiare della promozione a tassatore I per avere già conseguito il corso di

legislazione fiscale ed essere al beneficio della classe 3 con almeno 4

aumenti. Riguardo alle altre condizioni di promozione (art. 3 cpv. 1 lett. b e

c Regolamento DDC) si osserva quanto segue.

3.2

Il 6 dicembre 2017 B__________

ha sottoscritto la proposta di promozione del ricorrente con la seguente

motivazione:

Secondo la tabella degli agganci il sig. RI 1

sarà in classe 3 con 5 aumenti pertanto la condizione indicata nel Regolamento

concernenti le promozioni della DDC è data. Si segnala inoltre che ha assunto i

compiti specifici della funzione di tassatore I ed infine che ha dimostrato di

raggiungere gli obbiettivi quantitativi e qualitativi richiesti per il suo

avanzamento.

Senza dissentire dal contenuto di questa valutazione, il

Governo, basandosi sull'opinione contraria della direzione della DDC, della

quale non vi è alcuna traccia nell'incarto e invero senza sapere a che titolo è

stata interpellata, ha negato la promozione dell'insorgente, appellandosi alla

sua breve attività, iniziata solo il 1° marzo 2016 (cfr. risoluzione

impugnata, pag. 1 in fondo). Con la risposta al ricorso ha inoltre precisato

che le promozioni non costituiscono un diritto del dipendente. Le proposte

formulate dai funzionari dirigenti sono valutate dal Governo che non è tenuto a

recepirle acriticamente ma le pondera singolarmente. Nel caso che ci occupa ha

quindi ritenuto prematura la promozione del ricorrente.

3.3

La conclusione alla quale si giunge nella decisione impugnata non può

essere seguita. Con l'autorità cantonale si può certo convenire che di

principio non vi è un diritto alla promozione, né che questa è un automatismo

come lo è ad esempio l'aumento di stipendio annuale giusta l'art. 12 RDSt

(salvo il caso eccezionale di mancata concessione per inadempienza). Tuttavia, nella

misura in cui il collaboratore adempie tutti i requisiti di promozione fissati nel

Regolamento DDC proprio dal Governo, non si vede come la medesima possa essere

rifiutata senza cadere nell'arbitrio e nell'abuso del potere di apprezzamento. In

concreto, come emerge dalla proposta del funzionario dirigente del 6 dicembre

2017.

sopra riportata, il ricorrente è stato valutato dal suo funzionario

dirigente in merito alle prestazioni fornite ("ha dimostrato di

raggiungere gli obbiettivi quantitativi e qualitativi richiesti per il suo

avanzamento"), che si possono ritenere equivalenti almeno al livello C

(Adeguato) così come indicato all'art. 3 cpv. 1 lett. b Regolamento DDC.

Il fatto che il funzionario dirigente non si sia espresso esplicitamente nei

termini di livelli richiesti da questa norma non invalida il suo giudizio. Ciò

è semplicemente dovuto al fatto che la nuova Direttiva del Consiglio di Stato

sulla valuta-zione periodica degli impiegati del 13 settembre 2017, che ha

introdotto i livelli A (ottimo), B (buono), C (adeguato) e D (insufficiente) ai

quali fa riferimento la norma, è entrata in vigore posteriormente alla

valutazione eseguita. D'altronde, l'autorità di nomina a questo proposito non

spende una parola per sostenere il contrario, così come non avanza alcuna considerazione

negativa riguardo al comportamento del ricorrente. Nei confronti di

quest'ultimo è inoltre stato emesso un giudizio anche in merito alla sua capacità

di assumere i compiti specifici della funzione superiore (art. 3 cpv. 1 lett. c

Regolamento DDC; "ha assunto i compiti specifici della funzione di

tassatore I"). Anche a questo proposito l'autorità di nomina nulla ha

eccepito. Pertanto, occorre concludere che il ricorrente adempie a tutte le

condizioni elencate all'art. 3 cpv. 1 Regolamento DDC, per cui non vi è motivo

per negargli il passaggio alla funzione di tassatore I. D'altronde, il solo argomento

contrario addotto nella decisione impugnata, secondo cui l'insorgente non

avrebbe acquisito sufficiente esperienza per essere promosso, visto che svolge

la funzione di tassatore II solo dal 1° marzo 2016, non basta per ribaltare

questa conclusione. In realtà il Governo, facendo leva su questo motivo, introduce

un requisito supplementare all'unico fine di porre un limite al numero di collaboratori

che, in applicazione dei criteri di cui all'art. 3 cpv. 1 Regolamento DDC, sarebbero

nella posizione di passare alla funzione superiore, comportando così un eccesso

di promozioni. Questi intenti emergono con evidenza dalla documentazione

allegata con il ricorso (cfr. scambio di email tra funzionari della DDC, doc.

4). Tale modo di procedere non può essere tutelato poiché sfocia in un chiaro

abuso del potere di apprezzamento ed è passibile di creare insostenibili

disparità di trattamento, come tra l'altro rettamente rilevato dal ricorrente. Aspetto,

quest'ultimo, che è del resto passato sotto completo silenzio da parte

dell'autorità cantonale, che in questa sede ha evitato di confrontarsi con le

precise e dettagliate allegazioni ricorsuali in merito alla situazione di altri

colleghi che, in analoga posizione, hanno beneficiato della promozione già a

partire dal 1° gennaio 2018.

3.4

Ma quand'anche si volesse nella denegata

ipotesi accreditare la tesi del Consiglio di Stato di potersi basare sulla breve

esperienza per negare la promozione del

collaboratore, va os-servato che dalla descrizione della posizione del

tassatore I (doc. 15 del ricorrente) risulta, sotto il titolo A -

Formazione ed esperienza professionale - che la funzione di tassatore I

richiede un'esperienza professionale precedente nel settore pubblico o

privato, la cui durata deve essere compresa da 1 fino a 3 anni. Ora,

il ricorrente vanta un'esperienza nel medesimo settore di 1 anno e 9 mesi. In

assenza di elementi negativi che l'autorità di nomina non ha saputo portare

bensì, al contrario, in forza della valutazione positiva del funzionario

dirigente, sia da un punto di vista delle prestazioni svolte nella precedente

funzione (tassatore II), sia da un punto di vista della capacità di assunzione

dei compiti che la nuova funzione (tassatore I) richiede, a maggior ragione non

si giustifica di bloccare, per quel motivo, la promozione del ricorrente.

4.

4.1. Visto quanto precede, la

decisione impugnata è annullata e al

ricorrente è riconosciuta la promozione a tassatore I dal 1° gennaio 2018. Il

Consiglio di Stato provvederà a determinare l'esatta posizione del ricorrente nella

classe 5 della pianta organica dei dipendenti in applicazione dell'art. 2 cpv.

3.

Regolamento DDC, riconoscendogli la differenza di stipendio arretrato, comprensiva

di interessi del 5% sui singoli importi a decorrere dalla data in cui avrebbero

dovuto essere versati.

4.2

Visto l'esito del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria diventa

priva di oggetto. La tassa di giustizia segue la soccombenza ed è posta a

carico dello Stato, intervenuto a tutela dei propri interessi pecuniari (art.

47.

cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili al ricorrente, che non si è avvalso dell'assistenza di un

legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 4 luglio 2018 (n. 3162) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

al

ricorrente è attribuita la funzione di tassatore I a partire dal 1° gennaio

2018;

1.3

il Consiglio

di Stato provvederà a determinare l'esatta posizione del ricorrente nella

classe 5 della pianta organica dei dipendenti, riconoscendogli la differenza di

stipendio oltre agli interessi del 5% sui singoli importi a decorrere dalla

data in cui avrebbero dovuto essere versati.

2.

La domanda di assistenza

giudiziaria è priva di oggetto.

3.

La

tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello Stato.

4.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro

il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

), ritenuto che il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51

cpv. 1 lett. a e cpv. 4, art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La segretaria