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Decisione

52.2018.371

Sanzione disciplinare

6 novembre 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 16 aprile 2018 __________

ha segnalato alla Commissione di disciplina

degli avvocati (Commissione) la condotta tenuta dall'avv. RI 1, patrocinatrice

di suo marito nell'ambito di una procedura di separazione molto conflittuale. La

denunciante ha rimproverato diversi comportamenti, a suo dire scorretti, che la

legale avrebbe adottato nei suoi confronti e in generale nel quadro della

procedura (azioni di terrorismo psicologico, accordi con il proprio

legale in contrasto con il volere dei

clienti, ecc.). Per quanto qui interessa, __________ ha in particolare

biasimato la denunciata per aver violato le norme deontologiche che

vietano all'avvocato di contattare i testimoni. Nello specifico, l'avv. RI 1

avrebbe inviato alla figlia di primo letto della segnalante una lettera con cui

l'avrebbe invitata a negare di avere avuto una relazione promiscua con il marito

della madre.

b. Preso atto di tale

segnalazione, il 3 maggio 2018 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv.

RI 1un procedimento disciplinare per presunta violazione del dovere di cura e

diligenza, del divieto di portare attacchi alla controparte e delle norme che

regolano il contatto con i testimoni (art. 12 lett. a della legge federale

sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 [LLCA; RS 935.61],

16 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 [LAvv; RL 951.100]) e 1, 2,

7 e 24 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 [CSD]).

c. Chiamata a pronunciarsi in merito, l'interessata ha contestato ogni addebito

mosso contro di lei. In particolare, per quanto attiene alla presa di contatto

con la figlia della segnalante, ha affermato

di avere agito nel rispetto delle norme deontologiche e delle condizioni poste dalla giurisprudenza del Tribunale

federale e dalla dottrina, contestando che vi sia stato qualsivoglia

tentativo di influenzare la teste.

B. Con decisione del 18 luglio 2018

la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare

di fr. 600.- per i fatti segnalati da __________, che ha ritenuto solo in parte

costitutivi di una violazione delle regole

professionali. La precedente istanza ha in particolare concluso che la

denunciata fosse incorsa in una violazione delle norme che impongono

all'avvocato di evitare qualsiasi atto che potrebbe influenzare i testimoni. Dopo

aver espresso vari dubbi sul rispetto delle condizioni poste dalla

giurisprudenza federale per legittimare un contatto preliminare fra un avvocato

e un teste, la Commissione ha in ogni caso ritenuto che in concreto non fossero

stati ossequiati tutti quei provvedimenti formali che l'Alta Corte federale

impone al legale che intende rivolgersi al teste in via preliminare (non avendo

chiesto alla testimone di poterla incontrare, non avendola informata del fatto

che non era né obbligata a dar seguito al suo

invito, né a esprimersi nel merito, ecc.). Per il resto l'autorità

inferiore ha invece disatteso - siccome infondati - tutti gli altri addebiti

avanzati dalla denunciante. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della

media gravità dell'infrazione e dell'assenza di precedenti.

C. Avverso la predetta

decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento. L'insorgente contesta anzitutto che

la figlia di primo letto della segnalante possa essere considerata teste, ritenuto

come non sia mai stata citata in tale veste in alcuna causa. Critica la

Commissione per avere invece dato per acquisito che la testimone fosse stata

sentita nella procedura di separazione, dando verosimilmente per buona la tesi

della denunciante, senza minimamente verificarla. In ogni caso rileva come la

violazione di una norma deontologica debba essere suffragata da prove concrete

e non possa lasciare dei dubbi all'autorità preposta a sanzionarla. Pur

ammettendo di non aver indicato alla destinataria del suo scritto la

possibilità di un incontro, evidenzia di essersi resa disponibile per una

conferenza telefonica. Contesta infine di non averle lasciato la dovuta libertà

di esprimersi, sottolineando come la lettera non contenesse alcuna ingiunzione

a determinarsi in merito al suo contenuto.

D. In sede di risposta, la

Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi

integralmente nel provvedimento impugnato.

E. Non vi è stato un ulteriore

scambio di allegati, stante la rinuncia della ricorrente a presentare una

replica.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura

del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 3.2.1.1). Certa è la legittimazione attiva della

ricorrente, personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata, di

cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv.

1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. La legge federale

sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) garantisce la libera circolazione degli avvocati e

stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera (art. 1 LLCA). La normativa unifica e

disciplina in modo esaustivo a

livello federale taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in particolare

le regole professionali (art. 12-13) e le sanzioni disciplinari (art. 17; cfr.

Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati in: FF 1999, pag. 4983 segg., in particolare pag. 4984 e

5007, n. 172.2).

2.2

Giusta l'art. 12 lett. a LLCA, l'avvocato esercita la professione

con cura e diligenza. Tra i doveri che gli incombono vi è anche quello di

evitare di principio ogni atto che potrebbe comportare il pericolo di

influenzare i testimoni (cfr. art. 7 cpv. 1 CSD). In questo senso, contattare

privatamente una persona che potrebbe entrare in considerazione quale teste

appare problematico, poiché a tale comportamento è sempre collegato un pericolo

almeno astratto di influenzarla (Walter

Fellmann, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 22a ad art. 12). Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, la presa di contatto con un potenziale

testimone è solo eccezionalmente compatibile con il dovere dell'avvocato di

esercitare la professione con cura e diligenza e va effettuata con riserbo e prudenza.

In generale, infatti, l'accertamento dei fatti e l'escussione dei testimoni

competono al tribunale e non alle parti o ai loro patrocinatori (DTF 136 II 551

consid. 3.2.2 e rimandi). Di principio, l'audizione privata di testimoni è pertanto

ammessa soltanto se: (1) tale audizione risulta oggettivamente necessaria, (2) è

nell'interesse del mandante e (3) viene condotta in modo da evitare qualsiasi

influenza e garantire l'assenza d'interferenze nell'accertamento dei fatti da

parte del tribunale o dell'autorità inquirente (cfr. DTF 136 II 551 consid. 3.2.3

e 3.2.4; STF 2C_536/2018 del 25 febbraio 2019 consid. 2.3; cfr. anche Fellmann, op. cit., n. 23 ad art. 12).

Può in particolare costituire un motivo oggettivo che giustifica una presa di contatto con un potenziale testimone

la necessità di valutare le chances di successo di atti processuali

(quali ad esempio l'introduzione di una causa,

l'inoltro o il ritiro di un mezzo di ricorso o la presentazione di

richieste di prova); determinanti sono comunque le circostanze del caso

concreto.

Per evitare il pericolo di influenzare il potenziale teste rispettivamente per contrastare

l'apparenza di un'indebita interferenza, il Tribunale federale ritiene in

particolare che debbano essere adottate delle precauzioni (Vorsichtsmassnahmen).

In tal senso, l'avvocato deve rivolgersi per iscritto al teste, chiedendo di

poterlo incontrare, avvisandolo tuttavia che non è obbligato né a comparire, né

a testimoniare. Deve inoltre chiarire al teste nell'interesse di quale mandante

il colloquio dovrebbe avvenire. Il colloquio deve poi tenersi senza il mandante

e, per quanto possibile, nell'ufficio dell'avvocato, coinvolgendo se del caso

una terza persona quale testimone di quell'incontro. L'avvocato non può esercitare alcuna pressione sul testimone affinché

rilasci una determinata dichiarazione - o anche solo una qualsiasi - né può

minacciarlo di ripercussioni in caso di silenzio. Vietato è infine porre

domande suggestive (cfr. DTF 136 II 551 consid. 3.2.2 e rimandi dottrinali; STF

2C_536/2018 citata consid. 2.3,2C_909/2010 del 12 aprile 2011 consid.

2.

; Fellmann, op. cit., n. 23a ad

art. 12).

3.

3.1. In concreto, nella

decisione impugnata, la Commissione ha indicato di nutrire seri dubbi sul

rispetto da parte della denunciata delle tre condizioni che per giurisprudenza

devono essere cumulativamente osservate per legittimare un contatto preliminare

fra un avvocato e un teste. Pur ritenendo apparentemente date le prime due

(ossia quelle della necessità oggettiva e del contatto nell'interesse del

cliente), si è detta non del tutto convinta che fosse stata

rispettata quella relativa alla garanzia dell'assenza di interferenze

nell'accertamento dei fatti da parte del tribunale, nella misura in cui la

teste avrebbe dovuto essere sentita dal giudice e poteva quindi rappresentare

un'ingerenza contattarla prima, per il rilascio di una dichiarazione. In ogni

caso ha ritenuto che non fossero con chiara evidenza stati ossequiati tutti

quei provvedimenti formali che il Tribunale federale impone al legale se

intende rivolgersi al teste in via preliminare. La legale non avrebbe

segnatamente chiesto alla testimone di poterla incontrare e non l'avrebbe

informata del fatto che non era obbligata a dar seguito al suo invito, né a

pronunciarsi in merito; vista la

formulazione della lettera, non le avrebbe neppure lasciato la libertà di

esprimersi. Ne ha pertanto dedotto che la ricorrente fosse incorsa in una

violazione delle norme che impongono all'avvocato di evitare qualsiasi atto che

potrebbe influenzare i testimoni.

3.2

La ricorrente contesta tale conclusione, sostenendo anzitutto che

all'epoca in cui ha inviato la lettera (4 maggio 2016) la destinataria (che non

avrebbe peraltro mai risposto) non sarebbe stata testimone in alcuna

causa (e mai lo sarebbe stata neppure in seguito): sostiene pertanto che non

potrebbe esserle addebitata l'infrazione in questione. La tesi è priva di

fondamento.

Il principio secondo cui l'avvocato deve

evitare qualsiasi comportamento che potrebbe influenzare i testimoni si applica

infatti a ogni potenziale teste (potentiellen Zeugen; Person,

die als Zeuge in Betracht kommt), ovvero a tutte le persone

che potrebbero entrare in considerazione per essere sentite in qualità di

testimoni in una procedura giudiziaria (cfr. DTF 136 II 551 consid. 3.2; STF

2C_536/2018 citata consid. 2.2 e 2.3,2C_909/2010 citata consid. 2). In tal

senso, è innegabile che la figlia della segnalante che l'insorgente ha

interpellato rappresentava una possibile teste, non solo nel quadro della

citata procedura di divorzio (in cui l'avv. RI 1 l'ha poi indicata tra i mezzi

di prova, cfr. ricorso, pag. 4), ma anche in vista di un'eventuale causa penale

(cfr. osservazioni del 24 maggio 2018, pag. 4: l'informazione relativa alla

presunta relazione era oggettivamente indispensabile, anche al fine di

presentare poi la querela [...] e di poter valutare ex ante la fondatezza delle

accuse [...]).

Poco conta invece che, nella vertenza civile, la richiesta di sentire la teste non

sia per finire stata accolta dal Pretore e sia stata ritirata (cfr. ricorso,

pag. 4). Altrettanto irrilevante è il fatto che, nel momento in cui ha

inoltrato la denuncia (16 aprile 2018), la segnalante sapesse che sua figlia

non sarebbe mai stata chiamata a testimoniare. Quel che conta è infatti solo

che quest'ultima - nel momento in cui la ricorrente l'ha contattata - entrasse

in considerazione quale teste.

3.3

Ferma questa premessa, la valutazione della precedente istanza merita per

il resto sostanziale conferma.

In effetti, a prescindere dalla questione di sapere se lo scritto con cui

l'insorgente si è rivolta alla figlia della segnalante risultasse

oggettivamente necessario e nell'interesse del suo mandante, a giusta ragione

la precedente istanza ha ritenuto che la presa di contatto non fosse in ogni

caso avvenuta in modo da evitare qualsiasi influenza, in particolare che la

legale non avesse adottato tutte le precauzioni che la giurisprudenza esige

affinché un avvocato possa eccezionalmente prendere contatto con un potenziale

teste. Vero è che la ricorrente si è rivolta all'interessata per iscritto,

comunicandole di agire in rappresentanza del marito della madre. La stessa ha

tuttavia omesso di chiedere alla potenziale testimone di poterla incontrare e

di avvisarla espressamente che non era tenuta né a dar seguito alla

convocazione, né a rilasciarle qualsivoglia dichiarazione. In tal senso,

insufficiente è il fatto che la legale si sia limitata a dare la propria

disponibilità per una conferenza telefonica (nel caso volesse approfondire i

contenuti di questa mia), anche per ragioni pratiche (essendo la

destinataria residente all'estero). La richiesta non è poi avvenuta con quel

necessario riserbo che s'impone in simili circostanze: domandando all'interpellata

solo di confermare le affermazioni del suo mandante e di attestare

l'assoluta assenza di qualsiasi relazione promiscua fra lei e il marito di

Sua madre, la legale non le ha in particolare lasciato una sufficiente

libertà di esprimersi. Tanto meno l'ha resa attenta alla possibilità di non

rispondere affatto, su un tema oltretutto estremamente delicato, che poteva

invero anche porla in un conflitto di lealtà con le persone a lei vicine.

Avvertendola del fatto che vi erano in gioco la vita di due bambine e di un

padre che si difende strenuamente da imputazioni gravemente infamanti e

chiedendole un riscontro con una certa urgenza, ma anche ringraziandola per

quanto potrà fare, ha invece oggettivamente esposto l'eventuale testimone a

una certa pressione, ciò che è proprio contrario alla regola secondo cui un'audizione

privata deve comunque avvenire con ogni cautela e prudenza.

In conclusione, non avendo adottato tutte le precauzioni del caso e non avendo

quindi agito in una maniera atta a evitare ogni influenza sulla potenziale

teste - e, di riflesso, idonea a garantire un possibile accertamento dei fatti,

senza ingerenze, da parte delle autorità adite (e/o da adire) - l'insorgente è

innegabilmente incorsa in una violazione del dovere di esercitare la

professione con cura e diligenza sancito dall'art. 12 lett. a LLCA.

4.

Resta ora da verificare

l'entità della sanzione da infliggere alla ricorrente.

4.1

In caso di

violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari

seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa può

essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La

Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella

scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale

multa o della durata della sospensione dall'esercizio

della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi

della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la

sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e

della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero

di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo

che la sanzione disciplinare deve

raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto,

necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale

(cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS

311.

), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti e del

comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA

52.2015.68

del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178,

2183-2187; Tomas Poledna, in:

Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum

Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/

Ginevra 2011, ad art. 17, n. 23 segg.).

4.2

In concreto, la violazione commessa dalla ricorrente

dev'essere considerata di media gravità, a maggior ragione se si pon mente al

fatto che è stata perpetrata nell'ambito di una procedura di separazione molto

litigiosa e che il tema su cui è stata interpellata in via preventiva la teste

era estremamente delicato. Se non giova all'insorgente il fatto di non aver

mostrato segni di autocritica e di ravvedimento, depone per contro a suo favore

l'assenza di precedenti disciplinari. Tutto sommato pure a suo favore va

considerato che la ricorrente ha per finire rinunciato all'audizione della

destinataria del suo scritto, evitando così che l'influenza esercitata su di

lei potesse avere conseguenze concrete. Alla luce di tutto quanto precede, si

giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 600.- inflitta dalla

Commissione, per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata,

situata nella fascia inferiore di quanto previsto dalla norma, risulta tutto

sommato opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e

rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto

dell'incensuratezza dell'insorgente e appare sufficiente a richiamarla al

rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

5.

5.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

5.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta

a carico della ricorrente, secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera