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Decisione

52.2018.374

Retribuzione dei docenti cantonali. La decisione di non accordare piena retribuzione per le ore di insegnamento a classi con pochi allievi non poggia su alcuna base legale

17 luglio 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti decisivi sono noti.

2. La

retribuzione dei docenti cantonali è regolata anzitutto dalla legge sugli

stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip;

RL 173.300) che stabilisce gli stipendi, i supplementi e le indennità (art. 3 LStip).

In caso di grado d'occupazione parziale lo stipendio e le indennità previste

dalla LStip sono calcolati in proporzione all'attività prestata (art. 6 LStip).

L'onere di insegnamento settimanale dei docenti di scuola media superiore,

esclusi i docenti di educazione fisica, arti visive e musica strumentale, è di

24 ore-lezione settimanali (art. 5 cpv. 1 del regolamento sull'onere

d'insegnamento dei docenti del 23 maggio 2018; ROID; RL 406.150); quello dei

docenti a tempo parziale è adeguato di conseguenza (art. 1 ROID).

L'art. 5 cpv. 2 ROID prescrive inoltre che, al di fuori del predetto onere,

tutti i docenti di scuola media superiore:

a) sono tenuti a

partecipare alle riunioni dei collegi dei docenti, dei consigli di classe e dei

gruppi disciplinari;

b) sono tenuti a

partecipare agli incontri obbligatori con gli esperti di materia;

c) sono

tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione;

d) sono tenuti a

preparare, svolgere e assistere agli esami;

e) sono tenuti a

partecipare ai colloqui con i genitori o con gli allievi maggiorenni

organizzati dalla direzione di istituto e/o richiesti dagli interessati.

L'onere di insegnamento

del docente è quindi definito in proporzione alle ore-lezione prestate

settimanalmente, atteso che il tempo pieno corrisponde a 24 ore.

3. 3.1. La

ricorrente ha contestato la decisione con cui il Consiglio di Stato ha definito

il suo rapporto di impiego per l'anno scolastico 2018/2019 in 13/24 ore

settimanali - onere lavorativo su cui è calcolato il suo salario - pur esigendo

una prestazione effettiva superiore di due ore.

3.2. Dal canto suo, l'autorità di nomina ha difeso la propria decisione

appellandosi all'art. 55 cpv. 7 del regolamento delle scuole medie superiori secondo

cui l'insegnamento delle discipline greco e spagnolo in I classe e come opzione

specifica è offerto con un numero minimo di iscritti in I classe di 5 allievi

per il greco e di 15 allievi per lo spagnolo; se il numero degli iscritti è

inferiore al minimo, le direzioni di istituto hanno la facoltà di organizzare

gli insegnamenti facendo capo alla dotazione oraria dell'istituto, anche con un

numero di ore inferiore a quello indicato nel piano delle lezioni settimanali

per tutte le classi.

Ha inoltre sostenuto che le classi che seguono l'opzione specifica spagnolo in

terza e quarta al liceo di __________ contano 3 (recte 5),

rispettivamente 6 allievi. Essendo il carico di lavoro della ricorrente per

l'insegnamento di queste 8 ore settimanali minore rispetto a quello richiesto

in caso di classi numerose, si giustificherebbe di retribuire tale attività

soltanto per 3/4.

3.3. La citata norma regolamentare permette alle direzioni di istituto di

organizzare corsi di spagnolo anche per classi inferiori alla soglia minima di

15 allievi. Non stabilisce tuttavia la remunerazione spettante ai docenti

incaricati di impartire tali corsi. La stessa non costituisce, a non averne

dubbio, una valida base legale per definire l'onere lavorativo della ricorrente

diversamente da quanto previsto dalle normative applicabili che, come detto,

fissano lo stesso in funzione delle ore-lezione prestate. Gli impegni che i

docenti sono tenuti a osservare al di fuori delle lezioni non sono infatti

direttamente considerati nel calcolo della percentuale lavorativa (art. 5 cpv.

2 ROID). Nessun'altra normativa applicabile al caso di specie crea distinzioni

nella retribuzione dei docenti a dipendenza del numero di allievi. Per quanto

sia verosimile che un gruppo contenuto di alunni comporti un impegno minore per

la ricorrente nelle attività che è tenuta a svolgere al di fuori delle lezioni,

segnatamente la correzione di compiti e verifiche nonché i colloqui con i

genitori, tale criterio, con cui il Governo ha definito il suo onere

professionale, non è deducibile da alcuna base legale.

3.4. Non ci si può

inoltre esimere dal rilevare che, da quanto è possibile desumere dalle

frammentarie dichiarazioni del Governo al riguardo, tale parametro non sembra nemmeno

essere applicato in maniera uniforme laddove vi sono classi con meno di 15

allievi, ma (almeno per quanto attiene alla materia spagnolo) parrebbe

riservato al caso dell'insorgente, poiché l'unica a insegnare a gruppi di

massimo 6 allievi. Non è pertanto dato di sapere al di sotto di quale soglia il

Consiglio di Stato definisce l'onere lavorativo senza tenere conto di tutte le

ore-lezione effettivamente prestate. In ogni caso, l'eccezionalità della

situazione è determinata dalla scelta, senz'altro rispettabile, della direzione

dell'istituto di offrire l'insegnamento dello spagnolo malgrado l'assai scarsa

partecipazione, al fine di garantire percorsi di studi liceali differenziati.

Il fatto, addotto dall'autorità di nomina, che ciò generi costi supplementari,

non permette tuttavia di giustificare una remunerazione inferiore del docente.

3.5. Posto che la decisione governativa non è sorretta da alcuna base legale e

non può pertanto essere tutelata, non resta che adeguare la definizione

dell'onere lavorativo dell'insorgente alle ore effettivamente prestate durante

l'anno scolastico.

4. Visto quanto

precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che

il rapporto di impiego della ricorrente per l'anno scolastico 2018/2019 è

stabilito in 15/24 ore settimanali.

5. Dato

l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dello Stato che è intervenuto a

difesa dei propri interessi patrimoniali, soccombendo (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm).

Non si assegnano ripetibili all'insorgente che non le ha protestate (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza la

decisione dell'11 luglio 2018 (n. 3434) del

Consiglio di Stato è

riformata nel senso che il rapporto di impiego

della ricorrente per

l'anno scolastico 2018/2019 è stabilito in

15/24 ore

settimanali.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello Stato. Alla ricorrente è

restituito l'anticipo versato. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100), se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia

costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 segg. LTF). Il valore di causa

è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b

LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera