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Decisione

52.2018.378

Revoca della licenza di condurre di prova. Obbligo di sottoporsi a un esame di medicina del traffico

14 gennaio 2019Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, nato l'8

novembre 1994, è titolare di una licenza di condurre in prova dal febbraio

2014. Elettricista di professione, il 10

novembre 2014 gli è stata revocata la licenza per un periodo di tre mesi, per guida in stato d'inattitudine

sotto l'influsso di sostanze psicoattive (cannabis). Tale provvedimento è stato

in seguito modificato, commisurando

la durata della revoca in 4 mesi, per tener conto di un'ulteriore

infrazione per grave eccesso di velocità, che il ricorrente aveva commesso in

precedenza (cfr. decisione globale del 10 marzo 2015). La misura - ridotta a 3

mesi grazie alla partecipazione ad un corso di educazione stradale - è stata

scontata dal 2 settembre al 1° dicembre 2014.

B. a. Il 24 febbraio 2017, verso le ore 1.03, RI 1,

mentre circolava a Chiasso alla guida del veicolo __________, all'altezza

della rotatoria di __________, nell'affrontare una curva per lui piegante a destra,

in direzione di via __________, è andato a collidere frontalmente contro un

palo della luce. Ha in seguito abbandonato il luogo del sinistro, senza

osservare i doveri impostigli dalla legge in caso d'incidente e sottraendosi

agli accertamenti per la determinazione

dell'inattitudine alla guida che, date le circostanze, la polizia

avrebbe ordinato.

b. Interrogato nei giorni successivi dalla Polizia cantonale, RI 1 ha ammesso l'urto,

negando però di aver guidato sotto l'influsso di alcol o stupefacenti (cfr.

verbale interrogatorio del 4 marzo 2015). In quel contesto è stato sottoposto a

un'analisi delle urine, risultata positiva al THC-COOH (metabolita inattivo del

THC). Nuovamente sentito dalla Polizia, l'interessato ha dichiarato di fare un

uso quotidiano di cannabis, e meglio di un prodotto surrogato del tabacco contenente cannabidiolo (CBD) che avrebbe un

tenore ridotto di THC inferiore all'1% (cfr. verbale d'interrogatorio del 15

marzo 2015).

c. Preso atto del rapporto di polizia relativo all'accaduto, la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, ha avviato nei confronti dell'interessato un

procedimento amministrativo, raccogliendo le sue osservazioni. Il 9 maggio

2017, la stessa autorità ha risolto di annullargli con effetto immediato la licenza

di condurre in prova, stabilendo che una nuova licenza per allievo conducente potrà

essere rilasciata al più presto dal 24 febbraio 2018, solo sulla base di una

perizia di psicologia del traffico e di un rapporto peritale steso dal Centro del traffico attestanti la sua idoneità alla

guida. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 15a cpv. 4, 16c

cpv. 1 lett. a e d, 16c cpv. 2 lett. a della legge federale sulla

circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1

dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS

741.51).

C. a. Avverso

quest'ultimo provvedimento, RI 1 ha presentato un ricorso dinnanzi al Consiglio

di Stato.

b. Nel frattempo, con decreto del 27 aprile 2017, il competente Procuratore

pubblico - per i suddetti fatti occorsi il 24 febbraio 2017 - ha ritenuto

l'insorgente colpevole di guida in stato d'inattitudine, infrazione alle norme

della circolazione, elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla

guida e inosservanza dei doveri in caso d'incidente. Lo ha inoltre ritenuto

colpevole di contravvenzione alla legge

federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre

1951 (LStup; RS 812.121), per aver consumato almeno 150 g di marijuana tra il

31 ottobre 2015 e il 15 marzo 2017. Il magistrato ha quindi proposto una condanna

alla pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna (sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni), oltre al pagamento di una

multa di fr. 300.- (e alla revoca della sospensione condizionale di una

precedente pena).

c. Esperito il dibattimento, con sentenza del 24 maggio 2018 il giudice della

Pretura Penale ha prosciolto RI 1 dalle imputazioni di guida in stato d'inattitudine,

infrazione alle norme della circolazione e

contravvenzione alla LStup, dichiarandolo invece colpevole d'inosservanza dei doveri in caso d'incidente (art. 92

cpv. 1 e 51 LCStr) e di elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida (art. 91a

cpv. 1 LCStr), condannandolo alla pena pecuniaria di 20 aliquote da fr. 110.-

ciascuna (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni), nonché

alla multa di fr. 400.- (senza revoca della sospensione condizionale di una

precedente pena). Tale pronuncia è cresciuta in giudicato incontestata.

D. Ignaro di quest'ultimo

giudizio, il 13 giugno 2018 il Governo ha respinto l'impugnativa interposta

dall'insorgente contro la predetta risoluzione della Sezione della circolazione

(consid. Ca).

Prescindendo dall'esito del procedimento penale e fondandosi sulle risultanze

dell'inchiesta di polizia, l'Esecutivo cantonale - pur nutrendo dubbi sulla

capacità di guida del ricorrente al momento dei fatti occorsi il 24 febbraio 2017 - ha in sostanza considerato che all'interessato

fosse sicuramente imputabile quantomeno l'infrazione grave prevista dall'art.

16c cpv. 1 lett. d LCStr: abbandonando il luogo dell'incidente, egli si

sarebbe infatti chiaramente sottratto ai controlli (prova del sangue, analisi

dell'alito o altri esami) che, nelle circostanze concrete (ora dell'accaduto, attività

svolte, periodo carnevalesco, ecc.), la Polizia avrebbe ordinato. Visto il suo

precedente, il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che fossero dati gli estremi per annullare la licenza di condurre

in prova secondo l'art. 15a

cpv. 4 LCStr. Ha poi parimenti confermato le condizioni poste per la

riammissione alla guida, ritenendo giustificata sia la presentazione di una perizia di psicologia del traffico (in base

all'art. 15a cpv. 5 LCStr), sia l'obbligo di sottoporsi a un

esame di medicina del traffico (a fronte del sospetto di una sua inidoneità

alla guida, per il dichiarato consumo di canapa "light"; art. 15d

cpv. 1 LCStr).

E. Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato,

assieme alla decisione della Sezione della circolazione, che chiede di riformare

con un ammonimento.

Dopo aver rimproverato al Governo di aver

reso il suo giudizio senza attendere

la sentenza penale, l'insorgente rileva in sostanza che l'infrazione

commessa - nelle circostanze accertate dal Pretore penale - potrebbe tutt'al

più giustificare un ammonimento, avuto riguardo anche alla sua situazione

professionale.

Inammissibile sarebbe in ogni caso la condizione che gli impone di esibire una

perizia di medicina del traffico: venuta meno l'imputazione penale per consumo

di marijuana, a mente del ricorrente non potrebbe sussistere alcun dubbio sulla

sua idoneità alla guida. La canapa "light"

che assume non avrebbe effetti psicotropi; l'analisi delle urine, aggiunge, non

basterebbe per imputargli una guida in stato d'inattitudine (applicando i

valori di cui all'art. 34 dell'ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza

sul controllo della circolazione stradale del 22 maggio 2008; OOCCS-USTRA; RS

741.013.1). L'obbligo di sottoporsi a un siffatto esame medico sarebbe sproporzionato e oneroso, lesivo della dignità umana,

della vita privata e della libertà personale.

F. All'accoglimento

del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare

particolari osservazioni.

La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla

legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico

pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva

del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). L'incarto prodotto dall'istanza inferiore e i documenti

esibiti dal ricorrente, integrati dalla più volte citata sentenza del giudice

della Pretura penale del 24 maggio 2018, bastano per statuire sull'impugnativa.

L'incarto pretorile genericamente richiamato dall'insorgente non appare idoneo

a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.

2. 2.1. Per costante

giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a

ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi

dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF

139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II

103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dalla decisione

penale solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto

sconosciuti al giudice penale o che non sono stati presi in considerazione da

quest'ultimo, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato

diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto

contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in

particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II

447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il

procedimento amministrativo per

presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il

principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale,

nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio

penale (cfr. STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1,1C_67/2010 del

5 ottobre 2010 consid. 3.1-3.2, in: RtiD I-2011 n. 41).

Di regola, l'autorità amministrativa può

invece valutare autonomamente la fattispecie dal punto di vista giuridico, a

meno che le valutazioni giuridiche del magistrato penale dipendano fortemente

dall'apprezzamento di circostanze di cui egli ha una miglior conoscenza dell'autorità

amministrativa, in particolare per aver esperito un pubblico dibattimento

nell'ambito del quale ha sentito le parti o interrogato testimoni (cfr. DTF 136

Considerandi

II 447 consid. 3.1 e rimandi, 124 II 103

consid. 1c/bb; STF 1C_98/2017 del 2 luglio 2017 consid. 2.5,1C_345/2012 del 17

gennaio 2013 consid. 2.2,1C_43/2008 del 23 settembre 2008 consid. 4.2; cfr.

anche STA 52.2017.513 del 12 dicembre 2017 consid. 2, 52.2009.440 dell'8

febbraio 2010 consid. 2.1).

2.2

In concreto, come visto in narrativa,

il 24 febbraio 2017, RI 1, mentre circolava a Chiasso, nell'affrontare

una curva per lui piegante a destra, è andato a collidere frontalmente contro

un palo della luce, abbandonando in seguito il luogo del sinistro. A fronte di

questi eventi e sulla base delle risultanze dell'inchiesta, il Procuratore

pubblico ha emanato nei confronti del ricorrente il decreto d'accusa del 27

aprile 2017, ch'egli ha impugnato davanti al giudice della Pretura penale.

Quest'ultimo, indetto un pubblico dibattimento e sentito l'insorgente, lo ha prosciolto dalle imputazioni di guida in

stato d'inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e

contravvenzione alla LStup. Lo ha per contro dichiarato colpevole d'inosservanza

dei doveri in caso d'incidente (art. 92 cpv. 1 con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr)

- per aver abbandonato il luogo dell'incidente, senza osservare i doveri impostigli

dalla legge (senza avvisare il danneggiato, né la polizia) - e di elusione di

provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida (art. 91a cpv. 1

LCStr) - per essersi intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o a un

esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi

dal luogo dell'incidente, rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo

presumere, tenuto conto delle circostanze (dinamica

dei fatti, ora dell'incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente

la prova dell'alito o del sangue -, condannandolo come detto a una pena pecuniaria e a una multa (cfr. sentenza del

Pretore penale del 24 maggio 2018; cfr. supra, consid. Cc).

Ora, alla luce della giurisprudenza esposta, non vi è a questo punto ragione di

scostarsi da questi fatti, né dall'apprezzamento degli stessi da parte delle

autorità penali (cfr. infra, consid. 3.3), che hanno ormai statuito

sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Neppure il ricorrente, a

ben vedere, lo pretende. Poco conta invece che il Governo si sia pronunciato

senza attendere l'esito di quel procedimento (cfr. per i casi in cui è possibile:

DTF 121 II 214 consid. 3a, 119 Ib 158 consid. 2c/bb; STA 52.2018.233 del 5

luglio 2018 consid. 3.1 e rimandi). Qui basta rilevare come la precedente

istanza non abbia comunque reso un giudizio

che si pone in contrasto con quello penale. Non ha in particolare

considerato determinante alcuna delle imputazioni per le quali l'insorgente è

stato prosciolto (cfr. in particolare giudizio impugnato, consid. 4.3).

3.

3.1. La LCStr prevede una durata minima della

revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a;

medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato.

In particolare, commette un'infrazione grave chiunque intenzionalmente si

oppone o si sottrae alla prova del sangue, all'analisi dell'alito o ad un altro

esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o

lo sarà verosimilmente, o a un esame sanitario completivo oppure elude

lo scopo di tali provvedimenti (art. 16c cpv. 1 lett. d LCStr). In tal

caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno 12 mesi se nei

cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione

grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (cfr. art. 16c cpv.

2.

lett. c LCStr).

3.2

Per la licenza di condurre in prova fa stato il regime previsto dall'art.

15a LCStr, introdotto con la revisione entrata in vigore il 1° dicembre

2005.

Secondo l'art. 15a cpv. 1 LCStr, la licenza di

condurre acquisita la prima volta per motoveicoli o autoveicoli è rilasciata in

prova. Il periodo di prova è di tre anni ed è prorogato di un anno se il

titolare commette un'infrazione da cui consegue la revoca della licenza (cpv.

3). La licenza di condurre in prova scade con la seconda infrazione che

comporta la revoca della licenza (cpv. 4). Una nuova licenza di condurre può

essere rilasciata al più presto dopo un anno dall'infrazione e soltanto sulla

base di una perizia di psicologia del traffico che accerti l'idoneità alla

guida (cpv. 5).

Il permesso di condurre in prova impone ai nuovi conducenti di

dimostrare le loro attitudini pratiche in materia di guida per un periodo di

tre anni, prima che venga loro rilasciata la licenza di condurre definitiva.

Nel corso di questo periodo, i nuovi conducenti devono dar prova di un

comportamento irreprensibile nella circolazione. Il periodo di prova non è

superato con successo (e la licenza di condurre in prova decade) se, durante il

periodo di prova, è stata commessa una seconda infrazione comportante la revoca

della licenza di condurre (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la

modifica della legge federale sulla circolazione stradale del 31 marzo 1999, FF

1999.

3860; DTF 136 I 345 consid. 6.1; STF 1C_226/2012 del 28 agosto 2012

consid. 2.2 e rimandi). Come ha avuto modo di

chiarire il Tribunale federale, per i nuovi conducenti l'annullamento

del permesso in prova non dipende dalla gravità dell'infrazione. Determinante è

piuttosto la presenza di una prima infrazione che abbia comportato una revoca

(e la proroga del periodo di prova) e di una seconda infrazione che a sua volta

la determini (cfr. DTF 136 II 447 consid. 5.3; STF 1C_226/2012 citata consid.

2.

).

3.3

In concreto, dalle tavole processuali risulta che nel corso del 2014 il

ricorrente ha commesso un importante eccesso di velocità (superando di 31 km/h

il limite di 100 km/h vigente su un'autostrada) e, il 2 settembre 2014, ha

condotto un veicolo sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (art. 16c

cpv. 1 lett. c LCStr). Per tali infrazioni,

con decisione globale del 10 marzo 2015, la Sezione della circolazione

gli ha revocato la licenza di condurre in prova per 4 mesi (durata poi ridotta

a 3 mesi grazie alla partecipazione ad un corso di educazione stradale) e il periodo

di prova è stato prorogato di un anno (cfr. consid. A).

Come descritto poc'anzi (consid. 2.2), il 24 febbraio 2017 RI 1 è invece

incappato in un incidente stradale, abbandonando

il luogo del sinistro senza osservare i doveri impostigli dalla legge ed

eludendo i provvedimenti che la polizia, date le circostanze, avrebbe ordinato

per accertare una sua eventuale inattitudine alla guida. Già solo con quest'ultimo

comportamento, non vi è chi non veda come egli abbia commesso una nuova grave infrazione

ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. d LCStr. Il Tribunale non ha del

resto alcuna ragione per scostarsi dalle valutazioni giuridiche del Pretore

penale, che su questo punto ha ritenuto data l'esistenza del corrispondente

reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr (cfr. anche Cédric Mizel, Droit et pratique illustré

du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 502 e 690, nota n. 3371).

In simili evenienze, come rettamente

concluso dal Governo, la Sezione della circolazione non poteva pertanto che

annullargli la licenza di condurre in prova in ossequio all'art. 15a cpv. 4 LCStr (cfr. anche art. 35a

OAC). Per giurisprudenza bastano infatti due infrazioni comportanti la revoca

commesse durante il periodo di prova per adottare una siffatta misura (cfr. supra,

consid. 3.2), indipendentemente dalla sussistenza di

eventuali circostanze favorevoli ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LCStr. Ininfluente

è pertanto anche l'asserita necessità

professionale di condurre dell'insorgente. Cadono quindi nel vuoto tutte le

relative censure del ricorrente, al pari della sua pretesa di tramutare

il provvedimento in un semplice ammonimento.

4.

Posto

che in questa sede l'insorgente non contesta - a giusta ragione - la clausola con cui gli è stata richiesta la presentazione di una perizia di psicologia del

traffico (espressamente prevista dall'art. 15a cpv. 5 LCStr), resta da

verificare la legittimità della condizione con cui la Sezione della

circolazione gli ha imposto di sottoporsi a un esame di medicina del traffico,

al fine del rilascio di una nuova licenza per allievo conducente.

5.

5.1. In base all'art. 14

cpv. 1 LCStr i conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e

capaci di condurre. L'idoneità alla guida presuppone, tra l'altro, che il

conducente sia libero da ogni forma di dipendenza che pregiudichi la guida

sicura di veicoli a motore (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. c LCStr). Se il conducente soffre di una tale forma di

dipendenza, la licenza deve essere revocata (art. 16d cpv. 1 lett. b

LCStr). II Tribunale federale reputa affetto da tossicodipendenza

l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi

al volante di un veicolo in uno stato - durevole o temporaneo - pericoloso per

la circolazione. Nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il

consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso sia

suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato.

L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando l'interessato

non è più in grado di scindere l'uso della

droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che

si ponga al volante sotto l'influsso di queste sostanze (cfr. DTF 129 II 82

consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c, 124 II 559 consid. 3d). Secondo la

giurisprudenza, un regolare, ma controllato e moderato consumo di canapa non

porta in sé alla conclusione di inidoneità alla guida. A questo riguardo, sono

pure determinanti le abitudini di consumo del

conducente, i suoi precedenti, il suo comportamento nell'ambito della

circolazione stradale e la sua personalità (DTF 128 II 335 consid. 4a; STF

1C_487/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1,1C_111/2015 del 21 maggio 2015

consid. 4.4,1C_446/2012 del 26 aprile 2013 consid. 3.1).

5.2

Secondo l'art. 15d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità

alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La

norma elenca, in modo non esaustivo, una serie di esempi in cui l'idoneità alla

guida può suscitare dubbi (cfr. lett. a-e). Rientra in tali casi segnatamente la guida sotto l'influsso di stupefacenti o la

presenza a bordo di stupefacenti, che compromettono seriamente la capacità di

condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza (lett. b). Secondo

la giurisprudenza, qualora vi siano sospetti di una dipendenza dall'alcol o da stupefacenti, l'autorità

competente deve ordinare un chiarimento medico, in particolare laddove esistano

concreti elementi suscettibili di fare ritenere seriamente dubbia l'idoneità

alla guida del conducente interessato (cfr. STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2

e rimandi,1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1,1C_248/2011 del 30

gennaio 2012 consid. 4,1C_256/2011 del 22 settembre 2011 consid. 2.2). L'ordine

di sottoporsi a un accertamento dal profilo della medicina del traffico non

presuppone che il conducente abbia circolato sotto l'influsso di stupefacenti o

che simili sostanze siano state rinvenute a bordo del veicolo. Ciò in particolare

ove si consideri che, come visto, l'elenco dell'art.

15d cpv. 1 lett. a-e LCStr non è esaustivo (cfr. STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2,1C_111/2015

del 21 maggio 2015 consid. 4.6,1C_446/2012 del 26 aprile 2013 consid. 3.2).

5.3

In concreto, dagli atti risulta che RI 1 - a fronte dell'analisi

attestante la presenza nelle urine di THC-COOH (metabolita inattivo del THC;

cfr. rapporto di analisi dell'Istituto Alpino di Chimica e Tossicologia del 6

marzo 2017) - davanti alla Polizia ha

ammesso di fare un uso quotidiano di cannabis, e meglio di un prodotto surrogato del tabacco contenente

cannabidiolo (CBD), che avrebbe un tenore ridotto di THC inferiore all'1% (ogni

sera una sigaretta, cfr. verbale d'interrogatorio

del 15 marzo 2017). Alla luce di queste circostanze, la Sezione della

circolazione ha ritenuto necessario che il ricorrente, prima del rilascio di

una nuova licenza di condurre in prova, si

sottoponesse a una perizia di medicina del traffico, onde verificare l'esistenza

o meno di un quadro di abuso di sostanze tale da diminuire la sua

idoneità alla guida (cfr. risposta al Governo). Ad analoga conclusione è pure

approdato il Consiglio di Stato.

5.4

Ora, è anzitutto bene ricordare che, per giurisprudenza, un consumo

giornaliero di canapa che si protrae nel tempo non può essere considerato

occasionale, ma regolare e duraturo e, come tale, basta di regola a fondare dei

dubbi sull'idoneità alla guida (cfr. STA 52.2015.467 del 2 settembre 2016

consid. 4 confermata dalla STF 1C_487/2016 citata; cfr. anche sentenza del Tribunale cantonale di Friburgo del 17 febbraio

2016.

n. 603 2016 15). Ancorché la canapa rientri tra le "droghe leggere",

il suo uso in relazione al traffico stradale non va infatti sottovalutato (cfr.

anche Kai Knöpfli, Die heutige

Bedeutung und Praxis von Fahreignungsuntersuchungen, in: Strassenverkehrsrechts-Ta-gung 21.-22. Juni

2016, pag. 229 seg.), poiché comporta delle limitazioni sulla percezione, sulla

psicomotricità e sulle funzioni cognitive e affettive e, di conseguenza,

limita la capacità di condurre con sicurezza un veicolo (cfr. DTF 130 IV 32

consid. 5.2, 124 II 559 consid. 4a). In che

misura questi effetti siano ridotti dall'asserito uso di prodotti che

conterrebbero un quantitativo ridotto di THC non è questione che va

risolta in questa sede, ma approfondita nel contesto della perizia di medicina

del traffico. È infatti per principio in quella sede che vanno meglio chiarite

le reiterate abitudini di consumo di cannabis (contenente THC) del ricorrente (raccogliendo maggiori informazioni sui prodotti

consumati, quantitativi e grado di assiduità, nonché ulteriori analisi

di laboratorio). Tale uso non va inoltre considerato isolatamente, ma sempre

nell'anamnesi completa delle sostanze assunte dall'interessato (alcol,

medicamenti, droghe) e della coscienza del problema di scindere il consumo

dalla guida (cfr. Bruno Liniger,

Drogen, Medikamente und Fahreignung, in: Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung, Arbeitsgruppe

Verkehrsmedizin der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Berna 2005 pag. 37). Di regola, l'inidoneità va ammessa

allorquando un conducente non è più in grado di scindere l'uso della canapa dalla

guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si ponga al

volante sotto l'influsso di queste sostanze (che può risultare potenziato dal

concomitante uso di altre sostanze quali l'alcol, cfr. DTF 124 II 559 consid.

4b). A maggior ragione s'impongono in concreto tali deduzioni, ove si consideri

che l'insorgente non solo è stato perseguito

penalmente in passato per il consumo di marijuana ma - soprattutto - che la sua

breve carriera di nuovo conducente è come visto già stata offuscata da

una grave infrazione di guida sotto l'influsso di sostanze psicoattive

(cannabis). Perlomeno in quell'occasione

egli ha quindi dimostrato di non saper scindere l'uso di tali sostanze dalla

guida. Poco conta invece che il medesimo comportamento non gli possa essere

rimproverato per l'episodio occorsogli il 24 febbraio 2017 (per il quale resta invero l'appunto che, in tal

caso, un'inattitudine non avrebbe peraltro potuto essere stabilita mediante un

esame del sangue, visto che egli ha abbandonato il luogo del sinistro

rendendosi irreperibile). Giova poi rammentare che, nella circolazione

stradale, anche il consumo di prodotti con succedanei del tabacco contenenti

CBD e una quantità di THC inferiore all'1% può comportare il superamento

del valore di THC nel sangue consentito (1.5 microgrammi di THC per litro di

sangue; art. 34 OOCCS-USTRA) e rendere la persona inabile alla guida. Per tale

ragione - unitamente alla difficoltà di determinare il momento a partire dal

quale tale limite è superato - le autorità federali ritengono che le persone

che si immettono nella circolazione stradale dovrebbero astenersi dal

consumarli (cfr. direttiva dell'Ufficio federale della sanità pubblica, dell'Ufficio

federale della sicurezza alimentare e dell'Istituto svizzero dei prodotti

terapeutici Swissmedic "Prodotti contenenti CBD Cannabidiol - Panoramica e

Aiuto all'esecuzione", seconda versione aggiornata al 30 novembre 2018,

pag. 12). È comunque bene ricordare che, secondo il Tribunale federale, per le

sostanze di cui all'art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza sulle norme della circolazione

stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS

741.

) - fra cui il THC - i limiti quantitativi fissati dall'art. 34 OOCCS-USTRA

servono in primo luogo quale valore indicativo per il reato penale di guida in stato d'inattitudine (art. 91 cpv. 2 LCStr), mentre ai fini della verifica dell'idoneità

alla guida assumono solo un'importanza limitata (cfr. al riguardo: STF

1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.3,1C_365/2013 dell'8 gennaio 2014

consid. 4.3,1B_180/2012 del 24 maggio 2012 consid. 3.2).

5.5

Valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene quindi

che la condizione imposta dalla Sezione della circolazione e tutelata dal

Consiglio di Stato debba essere confermata. Essa si avvera mezzo appropriato e

non particolarmente incisivo per raccogliere dati utili nel contesto di un

processo inteso a determinare se sussistono le condizioni legali per il

rilascio della nuova licenza di condurre dell'insorgente, nel preminente

interesse della sicurezza della circolazione. Il provvedimento rispetta pienamente

il principio di proporzionalità e non incide in modo intollerabile né sulla dignità umana, né sulla libertà personale

dell'interessato, che egli invoca in modo del tutto generico. Da questo profilo, non porta ad altra conclusione neppure il

fatto che il rapporto peritale comporterà dei costi per il ricorrente (cfr. anche

art. 54 cpv. 1 del regolamento della legge cantonale di applicazione alla

legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999; RLALCStr;

RL 760.110). Si tratta infatti di un'inevitabile conseguenza per ogni

conducente cui spetta dimostrare la propria idoneità alla guida, dissipando i

dubbi suscitati al riguardo (cfr. STF 1C_378/2012 del 7 febbraio 2013 consid.

2.

; Hardy Landolt, in: Manfred Dähler/René Schaffhauser, Handbuch

Strassenverkehrsrecht, Basilea 2018, §6 n.

174.

e rimandi; Mizel, op.

cit., pag. 718 seg.; Philippe

Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via

Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 23 ad art. 15d).

6.

6.1. Sulla base di tutte le

considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto.

6.2

La richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio va

respinta, ritenuto che l'impugnativa appariva sin dall'inizio sprovvista della

possibilità di essere accolta (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300).

6.3

Dato l'esito, la tassa di giustizia, ridotta per tener conto della sua

precaria situazione economica, è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La domanda

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3.

La tassa di

giustizia di fr. 700.- è posta a carico del ricorrente.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera