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Decisione

52.2018.396

Concessione dell'attinenza comunale nell'ambito della naturalizzazione svizzera in via ordinaria

13 gennaio 2020Italiano21 min

agosto 2016 i cittadini afgani CO 2 (__________ 1997) e CO 1 (__________ 1999) -

Source ti.ch

Incarto n.

52.2018.396

Lugano

13 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo

sul ricorso del 4 settembre 2018 del

RI 1

rappresentato dal suo RA 1

contro

la risoluzione dell'11 luglio 2018 (n. 3477) del

Consiglio di Stato, che accoglie l'impugnativa inoltrata da CO 1 e CO 2

avverso la decisione del 18 dicembre 2017 del Consiglio comunale di __________

in materia di rifiuto della concessione dell'attinenza comunale;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Il 3 rispettivamente 4

agosto 2016 i cittadini afgani CO 2 (__________ 1997) e CO 1 (__________ 1999) -

entrati in Svizzera il 16 maggio 2010, titolari di un permesso di dimora e

residenti a __________ dal 1° novembre 2010 - hanno depositato presso la locale

cancelleria comunale una domanda, secondo la procedura ordinaria, volta ad

ottenere la cittadinanza svizzera, quella

cantonale e l'attinenza comunale per stranieri, allegando la

documentazione richiesta.

b. Esperite le formalità del caso volte a determinare il grado di idoneità degli istanti, il 20

luglio 2017 il Municipio di RA 1 ha licenziato i relativi messaggi (n. ________:

CO 1; n. __________: CO 2), proponendo la concessione dell'attinenza, che ha

poi demandato per esame alla Commissione

delle petizioni.

Dopo avere convocato i

candidati, la Commissione ha

allestito per entrambi un rapporto di minoranza, il 7 dicembre 2017, che

aderiva al messaggio municipale, e uno di maggioranza, l'11 dicembre 2017,

contrario alla concessione dell'attinenza comunale.

c. Riunitosi in seduta ordinaria

alla presenza di 27 membri su 30, il 18 dicembre 2017 il Consiglio

comunale di __________ ha respinto, dopo discussione e per alzata di mano, la

proposta municipale di concedere l'attinenza comunale a CO 1 con 15 voti contrari, 10 favorevoli e 2 astenuti, e a CO

2 con 16 voti contrari e 11 favorevoli.

Il 20 dicembre 2017, giorno

della pubblicazione all'albo della risoluzione comunale, il Municipio ha informato separatamente CO 1

e CO 2 della decisione del Legislativo.

B. Con un unico giudizio

dell'11 luglio 2018 il Consiglio di Stato ha accolto i gravami di CO 1 e CO 2 e

annullato la decisione del 18 dicembre 2017 del

Consiglio comunale di ________, rinviando gli atti all'Autorità inferiore per

nuova decisione.

Pur tenendo conto dell'importante margine di apprezzamento

che la legge riconosce agli organi comunali nell'ambito della valutazione della

domanda, l'Esecutivo cantonale ha rilevato che non vi erano elementi tali da

ritenere che CO 1 e CO 2 non fossero integrati nella comunità

svizzera e non si fossero familiarizzati con il modo di vita e gli usi e costumi elvetici, motivi posti alla base della decisione di

rifiuto. Adempiendo gli interessati tutte le condizioni imposte dalla

legge, li ha quindi considerati idonei all'ottenimento dell'attinenza comunale.

C. Contro il predetto giudicato

governativo il Comune di RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Sostiene che CO 1 e CO 2 non sono idonei all'ottenimento

dell'attinenza comunale, gli stessi denotando una mancanza di integrazione e

una scarsa familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri (scarsa

conoscenza della lingua italiana e delle attività culturali e sociali che si

svolgono sul territorio come pure dei principali eventi e festività di

carattere pubblico, nessuna idea del funzionamento delle istituzioni,

precarietà del curriculum formativo), e che la loro candidatura è stata

depositata per mere ragioni di convenienza.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa aderiscono il Presidente e

il Vicepresidente del Consiglio comunale di __________, mentre vi si oppongono

sia il Consiglio di Stato sia CO 1 e CO 2, questi ultimi con argomenti di cui

si dirà, se necessario, nell'ambito dei considerandi di diritto.

E. In fase di replica il Comune ricorrente si rimette al giudizio del

Tribunale, ciò che è stato pure postulato dal Presidente e dal Vicepresidente del Consiglio comunale, mentre le controparti non hanno presentato un

allegato di duplica.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo a statuire sulla presente causa discende dagli art.

208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) e

41a cpv. 2 della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale

dell'8 novembre 1994 (LCCit; RL 141.100). La legittimazione a ricorrere del Comune

di RI 1, in veste di corporazione di diritto pubblico, è data

invece dall'art. 209 lett. b LOC.

Il gravame, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre

2013 (LPAmm; RL 165.100), è quindi ricevibile in ordine. Ritenuto

che riguarda unicamente aspetti di natura giuridica, esso può essere deciso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Ai fini del presente giudizio, occorre

illustrare preliminarmente il quadro

legislativo che regola la naturalizzazione ordinaria nel nostro Paese.

2.1

Secondo l'art.

37.

cpv. 1 della Costituzione federale

della Confederazione Svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101), ha la cittadinanza svizzera chi possiede

una cittadinanza comunale e quella di un Cantone. Giusta l'art. 38 cpv. 2

Cost., la Confederazione emana prescrizioni

minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e

rilascia il relativo permesso.

2.2

La

legge federale sulla cittadinanza del 29 settembre 1952 (LCit; RS 141.0) - nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre

2017.

e quindi applicabile alla presente fattispecie in forza dell'art. 50 cpv.

2.

nLCit del 20 giugno 2014 - disciplina l'acquisto e la

perdita della cittadinanza svizzera.

L'art. 12 cpv. 1 LCit dispone che nella

procedura ordinaria - quale è quella in

oggetto - la cittadinanza svizzera si acquista mediante la

naturalizzazione in un Cantone e in un Comune.

Il richiedente è considerato idoneo

all'ottenimento della naturalizzazione, precisa l'art. 14 LCit, se si è

integrato nella comunità svizzera (a), si è familiarizzato con il modo di vita

e gli usi e costumi elvetici (b), si conforma al nostro ordine giuridico (c) e non

compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (d).

Secondo l'art. 15 LCit, lo straniero può chiedere

l'autorizzazione soltanto se ha risieduto nella Svizzera durante dodici anni,

di cui tre nel corso dei cinque anni che precedono la domanda (cpv. 1). Nel

calcolo dei dodici anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso

in Svizzera tra dieci e vent'anni compiuti è computato due volte (cpv. 2).

2.3

In Ticino, la naturalizzazione è disciplinata dalla LCCit

(nel caso di specie nella sua versione al momento del deposito della domanda,

cfr. art. 44 LCCit). La cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero

se ha risieduto nel Cantone durante cinque anni, adempie i requisiti per la

concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione e rispetta i

valori della Costituzione cantonale (art. 12 cpv. 1 LCCit).

Lo straniero che intende chiedere in via ordinaria la

cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale - e con ciò la cittadinanza

svizzera - deve presentare la sua domanda al Municipio del Comune di residenza,

utilizzando l'apposito modulo ufficiale e allegando i documenti previsti (art.

15.

cpv. 1 LCCit; cfr. anche art. 5 del regolamento della legge sulla

cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale [RLCCit, RL 141.110], nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre

2017.

giusta l'art. 32 nRLCCit).

Secondo l'art. 16 LCCit,

l'Autorità comunale verifica la ricevibilità della domanda e, allo scopo

di accertare l'idoneità del richiedente, procede a un esame atto a dare un

quadro completo della sua personalità e di quella dei membri minorenni della

sua famiglia, secondo i principi previsti dall'art. 14 LCit (cpv. 1). Essa deve

pure accertare, tramite esame, le sue conoscenze della lingua italiana, di

civica, di storia e di geografia svizzere e ticinesi come pure delle principali

norme penali che sarà chiamato a rispettare ed in particolare di quelle

relative all'integrità della persona, compreso il divieto di sottoporre

bambine, adolescenti e donne a mutilazioni di organi genitali (cpv. 2). Dall'accertamento

di cui al cpv. 2 è esonerato lo straniero che abbia frequentato la scuola media

o superiore ticinese (cpv. 3). Sotto questo profilo, l'art.

7.

cpv. 2 RLCCit precisa che è esonerato dall'esame lo straniero che abbia frequentato per

un ciclo completo, in una scuola pubblica o privata, la scuola media, il liceo

o la scuola di commercio ticinesi. L'esame è svolto da uno o più

esaminatori nominati dal municipio ogni quattro anni (art. 9 cpv. 1 RLCCit).

Secondo l'art. 10 RLCCit, tanto nell'esaminare quanto nel

decidere sull'idoneità del candidato, si deve tenere conto delle sue condizioni

sociali e del suo grado d'istruzione (cpv. 1). L'esito dell'esame si esprime

con un giudizio complessivo di sufficienza o di insufficienza; anche in caso di

esito negativo, il municipio sottopone la domanda all'assemblea o al consiglio

comunale, a meno che il candidato non chieda espressamente di voler ripetere l'esame;

il nuovo esame non può aver luogo prima che siano trascorsi sei mesi dal

precedente (cpv. 2). Il verbale dell'esame, con il suo esito, resta allegato

agli atti dell'incarto (cpv. 3).

Il Municipio assume per

mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro

ufficio pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro completo della

personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare,

per quanto si riferisce all'integrazione nella comunità ticinese, alla condotta, alle condizioni economiche e sociali,

come pure alle relazioni con il paese di origine (art. 6 cpv.

1.

RLCCit).

Conclusi gli

accertamenti, dispone l'art. 17 LCCit, il Legislativo comunale decide sulla

concessione dell'attinenza comunale (cpv. 1). Se la stessa è rifiutata, la procedura ha termine (cpv. 2). Il Municipio comunica in forma scritta al

richiedente il risultato della decisione dell'assemblea o del consiglio comunale (art. 4 cpv. 2 RLCCit,

giusta il rinvio di cui all'art. 8 RLCCit).

Concessa l'attinenza comunale, l'Autorità

cantonale trasmette la domanda a quella federale con il suo preavviso. L'Autorità

cantonale può effettuare ulteriori accertamenti (art. 18 LCCit).

Conferita l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione

federale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza

cantonale (art. 19 LCCit).

Sempre a livello cantonale,

l'art. 34 cpv. 4 LCCit sancisce che il richiedente

la cittadinanza cantonale ha diritto di prendere conoscenza degli atti inerenti

le procedure previste dalla legge e che lo concernono. Conclusi

gli accertamenti, soggiunge il capoverso 4 della medesima norma, l'autorità

competente deve darne comunicazione

all'istante, avvisandolo della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare, entro quindici

giorni, un complemento d'inchiesta, indicandone i motivi e i mezzi.

2.4

In Svizzera,

la procedura di naturalizzazione è pertanto applicata a

tre livelli e coinvolge la Confederazione, il Cantone e il Comune. La

competenza per la naturalizzazione spetta al

Cantone e al Comune, che possono prevedere condizioni

proprie oltre a quelle previste dal diritto federale.

2.5

Nel nostro Cantone, le decisioni in materia di attinenza comunale

sono prese dall'Assemblea (art. 13 cpv. 1 lett. n LOC) rispettivamente dal

Consiglio comunale, laddove è istituito (art. 42 cpv. 2 LOC), come è il caso a __________.

Conformemente all'art. 61 cpv. 1 LOC, le risoluzioni volte ad

accordare l'attinenza comunale sono prese a maggioranza dei votanti e devono

raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

L'art. 212 LOC dispone che le singole decisioni degli organi

comunali sono annullabili, tra l'altro, se contrarie a norme della

Costituzione, di legge o di regolamenti (lett. a) oppure quando fossero violate

formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti (lett. e).

2.6

Ritenuto che nella procedura

ordinaria di naturalizzazione lo straniero non dispone di un

diritto alla nazionalità svizzera, le Autorità amministrative competenti

in materia di cittadinanza godono di un certo potere discrezionale.

Il Tribunale federale ha comunque chiarito che le procedure di naturalizzazione non si svolgono

in un contesto privo di regole giuridiche e che le Autorità competenti a decidere in materia sono tenute ad agire in modo non arbitrario e non discriminatorio. Esse

devono quindi fare uso del vasto margine di apprezzamento di cui dispongono,

rispettando però i principi generali del diritto e tenendo conto del senso e dello scopo perseguiti dalla legislazione in

materia. Dal profilo materiale, le decisioni adottate in questo ambito

costituiscono pertanto degli atti concreti di applicazione della legge (DTF

129.

I 232 consid. 3.3).

3.

Ferme queste premesse di

ordine generale, la presente vertenza ruota ora attorno alla questione di

sapere se CO 1 e CO 2 possano essere considerati idonei all'ottenimento

dell'attinenza comunale.

Ciò che l'Autorità comunale nega, sulla base del rapporto di

maggioranza della Commissione delle petizioni, sostanzialmente perché i

candidati denoterebbero una certa mancanza di integrazione nel contesto sociale,

culturale ed istituzionale e una scarsa familiarità con il modo di vita e gli

usi e costumi svizzeri.

3.1

Come detto, l'art. 14 LCit dispone

che il richiedente è considerato idoneo all'ottenimento della

naturalizzazione, se si è integrato nella comunità svizzera (a), si è

familiarizzato con il modo di vita, gli usi e costumi elvetici

(b), si conforma al nostro ordine giuridico (c) e non compromette la sicurezza

interna o esterna della Svizzera (d).

L'elemento dell'integrazione nella comunità

svizzera sancito dall'art. 14 lett. a LCit designa l'accoglimento dello

straniero nella comunità locale e la sua disponibilità a inserirsi

nell'ambiente elvetico, senza per questo rinunciare ai suoi legami e

peculiarità culturali nonché alla sua nazionalità d'origine. Da questo

profilo, le assemblee comunali possono

esigere dal richiedente la naturalizzazione una "certa integrazione locale"

(DTF 138 I 242 consid. 5.3). Criterio determinante non è però l'esistenza di

un'affiliazione presso un'associazione o ad altre organizzazioni, in quanto misconoscerebbe

l'essenza dell'integrazione, che consiste appunto in un'assimilazione graduale

alle consuetudini svizzere. Risolutive risultano piuttosto le relazioni interpersonali nonché la partecipazione a

qualsiasi attività sociale all'interno del comune nell'ambito sportivo,

culturale, politico, formativo, o anche prestando del volontariato (STF

1D_2/2013 del 14 novembre 2013 consid. 3.3.2). Oltre alla

partecipazione alla vita economica, sociale e culturale, è richiesta

l'osservanza di regole di comportamento elementari che permettano una vita

societaria senza conflitti.

Per quanto riguarda la familiarità con il modo

di vita e gli usi e costumi svizzeri (art. 14 lett. b LCit), essa non deve

essere intesa nel senso di assimilazione, vale a dire della condizione posta

allo straniero di doversi adattare e adeguare in maniera completa alla realtà

elvetica. Il concetto deve piuttosto essere inteso nel senso di uno stato di

avanzata integrazione come pure di una conoscenza approfondita delle condizioni

di vita, del modo di pensare e degli atteggiamenti tipici degli svizzeri. Tale conoscenza si basa su uno

sviluppo quasi naturale affidato al libero apprezzamento del singolo straniero

che consiste nel collegare tra di loro elementi della cultura elvetica e di

quella straniera. Ne fanno parte la capacità di esprimersi in una lingua

nazionale (condizione adempiuta dal candidato che possiede le conoscenze

linguistiche necessarie per la vita quotidiana e ciò in conformità alla sua

situazione professionale e sociale) e le conoscenze relative alla vita pubblica

e sociale (inteso che non è opportuno esigere nozioni superiori a quelle

possedute dai cittadini svizzeri in una situazione personale paragonabile).

Per il rilascio dell'autorizzazione federale

alla naturalizzazione è pure necessario che il richiedente si conformi

all'ordine giuridico svizzero (art. 14 lett. c LCit). Ciò significa in sostanza

che l'interessato deve godere di una buona reputazione per quanto concerne

l'aspetto penale e in ordine all'esecuzione e al fallimento. Deve inoltre essere considerato il comportamento

assunto da quest'ultimo nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento

dei suoi obblighi. Infine, come previsto dall'art. 14 lett. d LCit, egli non

deve compromettere la sicurezza della Svizzera (vedi messaggio relativo alla

cittadinanza per giovani stranieri e alla revisione della legge sulla cittadinanza del 21 novembre 2001, FF 2.2.1.3; Michele Albertini, Procedura di

naturalizzazione: accertamento dell'idoneità dei richiedenti e tutela della

sfera privata, in: RtiD II-2007, pag. 364, con riferimenti).

3.2

RI 1, nato il __________ 1999 a __________

(Afghanistan), è entrato in Svizzera il 16 maggio 2010 ed è titolare di un

permesso di dimora. Come risulta dalle tavole processuali, egli risiede dal 1°

novembre 2010 con la famiglia a __________, dove ha frequentato la scuola

elementare fino al 2012 e poi tutto il ciclo di scuola media, conseguendo la

relativa licenza con una media del 4.33 nel giugno 2016.

Il resistente ha quindi frequentato buona parte delle scuole

dell'obbligo in Ticino, completando l'intero ciclo di scuola media con una nota

sufficiente in lingua italiana. Come ha indicato il Consiglio di Stato, pur considerando

qualche inevitabile lacuna legata al fatto che il candidato proviene comunque

da un Paese in cui il sistema linguistico non ha nessun legame con il nostro,

egli ne possiede le conoscenze necessarie per la vita quotidiana in

conformità alla sua situazione sociale e professionale, intrattenendo

normali rapporti con i suoi coetanei, il mondo del lavoro e la comunità.

In seguito, dopo avere iniziato un pretirocinio abbandonato

dopo pochi mesi, CO 1 ha intrapreso un apprendistato quale impiegato di

commercio presso la ditta ________ SA a __________, ciò che denota una sua partecipazione alla vita economica del nostro Paese. Non

permette ancora di sovvertire quanto precede il fatto che egli abbia abbandonato

il pretirocinio, tale circostanza non essendo estranea a molti giovani che

vivono in Ticino e questo indipendentemente dalle loro origini.

Dal profilo delle sue conoscenze di civica e geografia elvetica

e ticinese, rispettivamente della vita politica svizzera e _________, va rilevato

che, pur essendo stato esentato dall'obbligo dell'esame orale per avere

frequentato un ciclo completo di scuola media (cfr. art. 16 cpv. 3 LCCit e 7

cpv. 2 RLCCit), l'Autorità comunale lo ha comunque sottoposto, in due distinte

occasioni (8 giugno 2017: formulari 5.B e di procedura ordinaria; 24 novembre

2017: questionario speciale relativo all'integrazione, familiarità con il modo

di vita e gli usi e costumi svizzeri, compilato dal candidato e sottoscritto anche

da un'esaminatrice), a un colloquio e ad un esame nel corso dei quali gli sono

state poste tutta una serie di domande atte a determinare il suo grado di

familiarità con il modo di vita, gli usi e i costumi svizzeri a cui CO 1 ha

fornito delle risposte, come risulta dall'inserto di causa, che permettono di

affermare che le sue conoscenze in materia sono pienamente sufficienti. Da

questi atti risulta inoltre che il resistente, attivo nella squadra giovanile

di calcio del __________ dopo avere frequentato quella di __________, ha

sviluppato tutta una serie di normali relazioni con le persone da lui

conosciute e frequentate durante tutti questi anni, di modo che la sua

situazione non è così diversa rispetto a quella che tocca numerosi cittadini

svizzeri. Per quanto riguarda poi le motivazioni addotte dalla maggioranza della

Commissione delle petizioni nel rapporto dell'11 dicembre 2017 sulle presunte

insufficienti conoscenze del candidato relative alla vita pubblica e sociale riscontrate

in occasione del colloquio avvenuto il 6 novembre 2017, domande la cui portata

non è peraltro nota, le stesse non trovano alcun riscontro agli atti e non

permetterebbero comunque di confutare le risultanze emerse con le prove dell'8

giugno e 24 novembre 2017.

Il fatto poi che il candidato, il quale non ha rapporti con il

Paese d'origine, abbia motivato la propria richiesta di naturalizzazione al

fine di assolvere i propri obblighi militari cui è favorevole, non è certo in

contrasto con la sua volontà di vivere in Svizzera, dove risiede dall'età di 11

anni, e di partecipare alla vita economica, sociale e culturale del nostro

Paese.

Oltre a ciò il resistente gode di buona

reputazione per quanto concerne l'aspetto penale e dal profilo esecutivo, non

avendo né condanne iscritte nel suo casellario giudiziale né debiti sfociati in

attestati di carenza beni. Inoltre non ha mai compromesso la

sicurezza del nostro Paese.

Visto quanto precede bisogna pertanto concludere che CO 1 ha

sufficientemente dimostrato di adempiere tutti i requisiti di idoneità all'ottenimento della naturalizzazione previsti dagli art. 14

LCit e 12 LCCit.

3.3

CO 2, nata il __________ 1997 a __________

(Afghanistan), è entrata in Svizzera come il fratello Jawid il 16 maggio 2010

ed è titolare di un permesso di dimora. Essa risiede dal 1° novembre 2010 con

la famiglia a __________, dove ha frequentato il terzo e quarto anno di scuola

media (2010-2012). Come risulta dalle tavole processuali, dopo avere seguito un

pretirocinio di integrazione a __________ nel 2012-2013 e un semestre di

motivazione a __________ dal 2 settembre 2013 al 31 gennaio 2014, nel giugno

del 2014 essa ha ottenuto la licenza della scuola media per privatisti a __________.

La candidata ha quindi frequentato, come il fratello, parte

delle scuole dell'obbligo in Ticino, completando l'intero ciclo di scuola media

con una nota sufficiente in lingua italiana. Come ha indicato il Consiglio di

Stato, pur considerando qualche inevitabile lacuna legata al fatto che CO 2

proviene comunque da un Paese in cui il sistema linguistico non ha nessun

legame con il nostro, essa ne possiede le conoscenze necessarie

per la vita quotidiana in conformità alla sua situazione sociale e professionale,

intrattenendo normali rapporti con i suoi coetanei, il mondo del lavoro e la

comunità.

Conclusa la scuola dell'obbligo, CO 2 ha svolto un

apprendistato quale assistente di farmacia AFC durante gli anni scolastici

2014-2015 e 2015-2016 al Centro professionale commerciale di __________, che ha

in seguito abbandonato per intraprendere una nuova formazione professionale,

quale assistente d'ufficio, presso la scuola media di __________, ciò che

denota una sua partecipazione alla vita economica del nostro

Paese.

Non permette ancora di sovvertire quanto precede il fatto che

essa abbia modificato il proprio orientamento formativo-professionale, tale

circostanza non essendo estranea a molti giovani che vivono in Ticino e questo indipendentemente

dalle loro origini.

Dal profilo delle sue conoscenze di civica, storia, geografia

elvetica e ticinese, anch'essa è stata sottoposta l'8 giugno 2017 (formulari

5.B e di procedura ordinaria) e il 24 novembre 2017 (questionario speciale

relativo all'integrazione, familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi

svizzeri compilato dalla candidata e sottoscritto anche da un'esaminatrice) a

un colloquio e ad un esame, rispondendo correttamente a tutte le domande, come

risulta dall'inserto di causa, ciò che permette di affermare che le sue

conoscenze in materia sono pienamente sufficienti. Pur partecipando poco alle

manifestazioni promosse sul nostro territorio e pur non essendo iscritta a una

associazione locale, essa ha comunque sviluppato tutta una serie di normali

relazioni interpersonali, di modo che la sua situazione non è così diversa

rispetto a quella di molti cittadini svizzeri.

Inoltre la domanda di naturalizzazione della resistente, la

quale non ha rapporti con il Paese d'origine, non può essere riconducibile a

ragioni di mera convenienza, come pretende il rapporto commissionale di

maggioranza dell'11 dicembre 2017. Il fatto di avere motivato la richiesta allo

scopo di risiedere nel nostro Paese, che le piace, e per avere più possibilità

nel trovare un posto di lavoro, non contrasta con la sua volontà di vivere stabilmente

in Svizzera, dove risiede dall'età di 13 anni, e di partecipare alla vita

economica, sociale e culturale del nostro Paese.

Oltre a ciò la resistente gode di buona

reputazione per quanto concerne l'aspetto penale e dal profilo esecutivo, non

avendo né condanne iscritte nel suo casellario giudiziale né debiti sfociati in

attestati di carenza beni. Inoltre non ha mai compromesso la

sicurezza del nostro Paese.

Visto quanto precede bisogna pertanto concludere che pure CO

2.

ha sufficientemente dimostrato di adempiere tutti i requisiti di idoneità all'ottenimento della naturalizzazione previsti dagli art. 14

LCit e 12 LCCit.

4.

In conclusione, il

Consiglio di Stato ha esaminato con piena cognizione la vertenza, spiegando in

modo chiaro ed esaustivo i motivi per i quali ha accolto il gravame. Il Governo

ha liberamente valutato tutte le questioni di fatto e di diritto della causa,

considerando come il requisito

dell'integrazione che occorre soddisfare per ottenere l'attinenza comunale

fosse adempiuto nella presente fattispecie che, va ricordato, è decisa sulla

base delle norme in vigore fino al 31 dicembre 2017, prima dell'entrata in

vigore delle più restrittive norme della LCit e della LCCit.

Del resto, negare l'attinenza comunale allorquando sono

rispettate tutte le condizioni per il suo ottenimento violerebbe pure il

principio della forza derogatoria del diritto federale e relegherebbe la sua

concessione essenzialmente a un mero atto politico, ciò che è contrario a

quanto stabilito ormai da tempo dalla giurisprudenza del Tribunale federale.

5.

Stante tutto quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto respinto e

la decisione impugnata confermata, siccome immune da violazioni del

diritto.

Ritenuto che il Comune di RI 1 è comparso in causa per motivi

derivanti dalla sua funzione, non si prelevano né tasse né spese. Esso dovrà però rifondere ai resistenti CO 1 e CO 2, assistiti da un consulente giuridico, un'adeguata

indennità per ripetibili (art. 47 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano né tasse né

spese di giudizio.

3.

A CO 1 e a CO 2 il Comune di RI

1.

rifonderà a ciascuno un'indennità di fr.

300.–, complessivamente fr. 600.–, a titolo di ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere