52.2018.396
Concessione dell'attinenza comunale nell'ambito della naturalizzazione svizzera in via ordinaria
13 gennaio 2020Italiano21 min
agosto 2016 i cittadini afgani CO 2 (__________ 1997) e CO 1 (__________ 1999) -
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.396
Lugano
13 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Thierry Romanzini
statuendo
sul ricorso del 4 settembre 2018 del
RI 1
rappresentato dal suo RA 1
contro
la risoluzione dell'11 luglio 2018 (n. 3477) del
Consiglio di Stato, che accoglie l'impugnativa inoltrata da CO 1 e CO 2
avverso la decisione del 18 dicembre 2017 del Consiglio comunale di __________
in materia di rifiuto della concessione dell'attinenza comunale;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 3 rispettivamente 4
agosto 2016 i cittadini afgani CO 2 (__________ 1997) e CO 1 (__________ 1999) -
entrati in Svizzera il 16 maggio 2010, titolari di un permesso di dimora e
residenti a __________ dal 1° novembre 2010 - hanno depositato presso la locale
cancelleria comunale una domanda, secondo la procedura ordinaria, volta ad
ottenere la cittadinanza svizzera, quella
cantonale e l'attinenza comunale per stranieri, allegando la
documentazione richiesta.
b. Esperite le formalità del caso volte a determinare il grado di idoneità degli istanti, il 20
luglio 2017 il Municipio di RA 1 ha licenziato i relativi messaggi (n. ________:
CO 1; n. __________: CO 2), proponendo la concessione dell'attinenza, che ha
poi demandato per esame alla Commissione
delle petizioni.
Dopo avere convocato i
candidati, la Commissione ha
allestito per entrambi un rapporto di minoranza, il 7 dicembre 2017, che
aderiva al messaggio municipale, e uno di maggioranza, l'11 dicembre 2017,
contrario alla concessione dell'attinenza comunale.
c. Riunitosi in seduta ordinaria
alla presenza di 27 membri su 30, il 18 dicembre 2017 il Consiglio
comunale di __________ ha respinto, dopo discussione e per alzata di mano, la
proposta municipale di concedere l'attinenza comunale a CO 1 con 15 voti contrari, 10 favorevoli e 2 astenuti, e a CO
2 con 16 voti contrari e 11 favorevoli.
Il 20 dicembre 2017, giorno
della pubblicazione all'albo della risoluzione comunale, il Municipio ha informato separatamente CO 1
e CO 2 della decisione del Legislativo.
B. Con un unico giudizio
dell'11 luglio 2018 il Consiglio di Stato ha accolto i gravami di CO 1 e CO 2 e
annullato la decisione del 18 dicembre 2017 del
Consiglio comunale di ________, rinviando gli atti all'Autorità inferiore per
nuova decisione.
Pur tenendo conto dell'importante margine di apprezzamento
che la legge riconosce agli organi comunali nell'ambito della valutazione della
domanda, l'Esecutivo cantonale ha rilevato che non vi erano elementi tali da
ritenere che CO 1 e CO 2 non fossero integrati nella comunità
svizzera e non si fossero familiarizzati con il modo di vita e gli usi e costumi elvetici, motivi posti alla base della decisione di
rifiuto. Adempiendo gli interessati tutte le condizioni imposte dalla
legge, li ha quindi considerati idonei all'ottenimento dell'attinenza comunale.
C. Contro il predetto giudicato
governativo il Comune di RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Sostiene che CO 1 e CO 2 non sono idonei all'ottenimento
dell'attinenza comunale, gli stessi denotando una mancanza di integrazione e
una scarsa familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri (scarsa
conoscenza della lingua italiana e delle attività culturali e sociali che si
svolgono sul territorio come pure dei principali eventi e festività di
carattere pubblico, nessuna idea del funzionamento delle istituzioni,
precarietà del curriculum formativo), e che la loro candidatura è stata
depositata per mere ragioni di convenienza.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa aderiscono il Presidente e
il Vicepresidente del Consiglio comunale di __________, mentre vi si oppongono
sia il Consiglio di Stato sia CO 1 e CO 2, questi ultimi con argomenti di cui
si dirà, se necessario, nell'ambito dei considerandi di diritto.
E. In fase di replica il Comune ricorrente si rimette al giudizio del
Tribunale, ciò che è stato pure postulato dal Presidente e dal Vicepresidente del Consiglio comunale, mentre le controparti non hanno presentato un
allegato di duplica.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire sulla presente causa discende dagli art.
208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) e
41a cpv. 2 della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale
dell'8 novembre 1994 (LCCit; RL 141.100). La legittimazione a ricorrere del Comune
di RI 1, in veste di corporazione di diritto pubblico, è data
invece dall'art. 209 lett. b LOC.
Il gravame, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre
2013 (LPAmm; RL 165.100), è quindi ricevibile in ordine. Ritenuto
che riguarda unicamente aspetti di natura giuridica, esso può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
Ai fini del presente giudizio, occorre
illustrare preliminarmente il quadro
legislativo che regola la naturalizzazione ordinaria nel nostro Paese.
2.1
Secondo l'art.
37.
cpv. 1 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost.; RS 101), ha la cittadinanza svizzera chi possiede
una cittadinanza comunale e quella di un Cantone. Giusta l'art. 38 cpv. 2
Cost., la Confederazione emana prescrizioni
minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e
rilascia il relativo permesso.
2.2
La
legge federale sulla cittadinanza del 29 settembre 1952 (LCit; RS 141.0) - nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre
2017.
e quindi applicabile alla presente fattispecie in forza dell'art. 50 cpv.
2.
nLCit del 20 giugno 2014 - disciplina l'acquisto e la
perdita della cittadinanza svizzera.
L'art. 12 cpv. 1 LCit dispone che nella
procedura ordinaria - quale è quella in
oggetto - la cittadinanza svizzera si acquista mediante la
naturalizzazione in un Cantone e in un Comune.
Il richiedente è considerato idoneo
all'ottenimento della naturalizzazione, precisa l'art. 14 LCit, se si è
integrato nella comunità svizzera (a), si è familiarizzato con il modo di vita
e gli usi e costumi elvetici (b), si conforma al nostro ordine giuridico (c) e non
compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (d).
Secondo l'art. 15 LCit, lo straniero può chiedere
l'autorizzazione soltanto se ha risieduto nella Svizzera durante dodici anni,
di cui tre nel corso dei cinque anni che precedono la domanda (cpv. 1). Nel
calcolo dei dodici anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso
in Svizzera tra dieci e vent'anni compiuti è computato due volte (cpv. 2).
2.3
In Ticino, la naturalizzazione è disciplinata dalla LCCit
(nel caso di specie nella sua versione al momento del deposito della domanda,
cfr. art. 44 LCCit). La cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero
se ha risieduto nel Cantone durante cinque anni, adempie i requisiti per la
concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione e rispetta i
valori della Costituzione cantonale (art. 12 cpv. 1 LCCit).
Lo straniero che intende chiedere in via ordinaria la
cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale - e con ciò la cittadinanza
svizzera - deve presentare la sua domanda al Municipio del Comune di residenza,
utilizzando l'apposito modulo ufficiale e allegando i documenti previsti (art.
15.
cpv. 1 LCCit; cfr. anche art. 5 del regolamento della legge sulla
cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale [RLCCit, RL 141.110], nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre
2017.
giusta l'art. 32 nRLCCit).
Secondo l'art. 16 LCCit,
l'Autorità comunale verifica la ricevibilità della domanda e, allo scopo
di accertare l'idoneità del richiedente, procede a un esame atto a dare un
quadro completo della sua personalità e di quella dei membri minorenni della
sua famiglia, secondo i principi previsti dall'art. 14 LCit (cpv. 1). Essa deve
pure accertare, tramite esame, le sue conoscenze della lingua italiana, di
civica, di storia e di geografia svizzere e ticinesi come pure delle principali
norme penali che sarà chiamato a rispettare ed in particolare di quelle
relative all'integrità della persona, compreso il divieto di sottoporre
bambine, adolescenti e donne a mutilazioni di organi genitali (cpv. 2). Dall'accertamento
di cui al cpv. 2 è esonerato lo straniero che abbia frequentato la scuola media
o superiore ticinese (cpv. 3). Sotto questo profilo, l'art.
7.
cpv. 2 RLCCit precisa che è esonerato dall'esame lo straniero che abbia frequentato per
un ciclo completo, in una scuola pubblica o privata, la scuola media, il liceo
o la scuola di commercio ticinesi. L'esame è svolto da uno o più
esaminatori nominati dal municipio ogni quattro anni (art. 9 cpv. 1 RLCCit).
Secondo l'art. 10 RLCCit, tanto nell'esaminare quanto nel
decidere sull'idoneità del candidato, si deve tenere conto delle sue condizioni
sociali e del suo grado d'istruzione (cpv. 1). L'esito dell'esame si esprime
con un giudizio complessivo di sufficienza o di insufficienza; anche in caso di
esito negativo, il municipio sottopone la domanda all'assemblea o al consiglio
comunale, a meno che il candidato non chieda espressamente di voler ripetere l'esame;
il nuovo esame non può aver luogo prima che siano trascorsi sei mesi dal
precedente (cpv. 2). Il verbale dell'esame, con il suo esito, resta allegato
agli atti dell'incarto (cpv. 3).
Il Municipio assume per
mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro
ufficio pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro completo della
personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare,
per quanto si riferisce all'integrazione nella comunità ticinese, alla condotta, alle condizioni economiche e sociali,
come pure alle relazioni con il paese di origine (art. 6 cpv.
1.
RLCCit).
Conclusi gli
accertamenti, dispone l'art. 17 LCCit, il Legislativo comunale decide sulla
concessione dell'attinenza comunale (cpv. 1). Se la stessa è rifiutata, la procedura ha termine (cpv. 2). Il Municipio comunica in forma scritta al
richiedente il risultato della decisione dell'assemblea o del consiglio comunale (art. 4 cpv. 2 RLCCit,
giusta il rinvio di cui all'art. 8 RLCCit).
Concessa l'attinenza comunale, l'Autorità
cantonale trasmette la domanda a quella federale con il suo preavviso. L'Autorità
cantonale può effettuare ulteriori accertamenti (art. 18 LCCit).
Conferita l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione
federale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza
cantonale (art. 19 LCCit).
Sempre a livello cantonale,
l'art. 34 cpv. 4 LCCit sancisce che il richiedente
la cittadinanza cantonale ha diritto di prendere conoscenza degli atti inerenti
le procedure previste dalla legge e che lo concernono. Conclusi
gli accertamenti, soggiunge il capoverso 4 della medesima norma, l'autorità
competente deve darne comunicazione
all'istante, avvisandolo della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare, entro quindici
giorni, un complemento d'inchiesta, indicandone i motivi e i mezzi.
2.4
In Svizzera,
la procedura di naturalizzazione è pertanto applicata a
tre livelli e coinvolge la Confederazione, il Cantone e il Comune. La
competenza per la naturalizzazione spetta al
Cantone e al Comune, che possono prevedere condizioni
proprie oltre a quelle previste dal diritto federale.
2.5
Nel nostro Cantone, le decisioni in materia di attinenza comunale
sono prese dall'Assemblea (art. 13 cpv. 1 lett. n LOC) rispettivamente dal
Consiglio comunale, laddove è istituito (art. 42 cpv. 2 LOC), come è il caso a __________.
Conformemente all'art. 61 cpv. 1 LOC, le risoluzioni volte ad
accordare l'attinenza comunale sono prese a maggioranza dei votanti e devono
raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio.
L'art. 212 LOC dispone che le singole decisioni degli organi
comunali sono annullabili, tra l'altro, se contrarie a norme della
Costituzione, di legge o di regolamenti (lett. a) oppure quando fossero violate
formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti (lett. e).
2.6
Ritenuto che nella procedura
ordinaria di naturalizzazione lo straniero non dispone di un
diritto alla nazionalità svizzera, le Autorità amministrative competenti
in materia di cittadinanza godono di un certo potere discrezionale.
Il Tribunale federale ha comunque chiarito che le procedure di naturalizzazione non si svolgono
in un contesto privo di regole giuridiche e che le Autorità competenti a decidere in materia sono tenute ad agire in modo non arbitrario e non discriminatorio. Esse
devono quindi fare uso del vasto margine di apprezzamento di cui dispongono,
rispettando però i principi generali del diritto e tenendo conto del senso e dello scopo perseguiti dalla legislazione in
materia. Dal profilo materiale, le decisioni adottate in questo ambito
costituiscono pertanto degli atti concreti di applicazione della legge (DTF
129.
I 232 consid. 3.3).
3.
Ferme queste premesse di
ordine generale, la presente vertenza ruota ora attorno alla questione di
sapere se CO 1 e CO 2 possano essere considerati idonei all'ottenimento
dell'attinenza comunale.
Ciò che l'Autorità comunale nega, sulla base del rapporto di
maggioranza della Commissione delle petizioni, sostanzialmente perché i
candidati denoterebbero una certa mancanza di integrazione nel contesto sociale,
culturale ed istituzionale e una scarsa familiarità con il modo di vita e gli
usi e costumi svizzeri.
3.1
Come detto, l'art. 14 LCit dispone
che il richiedente è considerato idoneo all'ottenimento della
naturalizzazione, se si è integrato nella comunità svizzera (a), si è
familiarizzato con il modo di vita, gli usi e costumi elvetici
(b), si conforma al nostro ordine giuridico (c) e non compromette la sicurezza
interna o esterna della Svizzera (d).
L'elemento dell'integrazione nella comunità
svizzera sancito dall'art. 14 lett. a LCit designa l'accoglimento dello
straniero nella comunità locale e la sua disponibilità a inserirsi
nell'ambiente elvetico, senza per questo rinunciare ai suoi legami e
peculiarità culturali nonché alla sua nazionalità d'origine. Da questo
profilo, le assemblee comunali possono
esigere dal richiedente la naturalizzazione una "certa integrazione locale"
(DTF 138 I 242 consid. 5.3). Criterio determinante non è però l'esistenza di
un'affiliazione presso un'associazione o ad altre organizzazioni, in quanto misconoscerebbe
l'essenza dell'integrazione, che consiste appunto in un'assimilazione graduale
alle consuetudini svizzere. Risolutive risultano piuttosto le relazioni interpersonali nonché la partecipazione a
qualsiasi attività sociale all'interno del comune nell'ambito sportivo,
culturale, politico, formativo, o anche prestando del volontariato (STF
1D_2/2013 del 14 novembre 2013 consid. 3.3.2). Oltre alla
partecipazione alla vita economica, sociale e culturale, è richiesta
l'osservanza di regole di comportamento elementari che permettano una vita
societaria senza conflitti.
Per quanto riguarda la familiarità con il modo
di vita e gli usi e costumi svizzeri (art. 14 lett. b LCit), essa non deve
essere intesa nel senso di assimilazione, vale a dire della condizione posta
allo straniero di doversi adattare e adeguare in maniera completa alla realtà
elvetica. Il concetto deve piuttosto essere inteso nel senso di uno stato di
avanzata integrazione come pure di una conoscenza approfondita delle condizioni
di vita, del modo di pensare e degli atteggiamenti tipici degli svizzeri. Tale conoscenza si basa su uno
sviluppo quasi naturale affidato al libero apprezzamento del singolo straniero
che consiste nel collegare tra di loro elementi della cultura elvetica e di
quella straniera. Ne fanno parte la capacità di esprimersi in una lingua
nazionale (condizione adempiuta dal candidato che possiede le conoscenze
linguistiche necessarie per la vita quotidiana e ciò in conformità alla sua
situazione professionale e sociale) e le conoscenze relative alla vita pubblica
e sociale (inteso che non è opportuno esigere nozioni superiori a quelle
possedute dai cittadini svizzeri in una situazione personale paragonabile).
Per il rilascio dell'autorizzazione federale
alla naturalizzazione è pure necessario che il richiedente si conformi
all'ordine giuridico svizzero (art. 14 lett. c LCit). Ciò significa in sostanza
che l'interessato deve godere di una buona reputazione per quanto concerne
l'aspetto penale e in ordine all'esecuzione e al fallimento. Deve inoltre essere considerato il comportamento
assunto da quest'ultimo nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento
dei suoi obblighi. Infine, come previsto dall'art. 14 lett. d LCit, egli non
deve compromettere la sicurezza della Svizzera (vedi messaggio relativo alla
cittadinanza per giovani stranieri e alla revisione della legge sulla cittadinanza del 21 novembre 2001, FF 2.2.1.3; Michele Albertini, Procedura di
naturalizzazione: accertamento dell'idoneità dei richiedenti e tutela della
sfera privata, in: RtiD II-2007, pag. 364, con riferimenti).
3.2
RI 1, nato il __________ 1999 a __________
(Afghanistan), è entrato in Svizzera il 16 maggio 2010 ed è titolare di un
permesso di dimora. Come risulta dalle tavole processuali, egli risiede dal 1°
novembre 2010 con la famiglia a __________, dove ha frequentato la scuola
elementare fino al 2012 e poi tutto il ciclo di scuola media, conseguendo la
relativa licenza con una media del 4.33 nel giugno 2016.
Il resistente ha quindi frequentato buona parte delle scuole
dell'obbligo in Ticino, completando l'intero ciclo di scuola media con una nota
sufficiente in lingua italiana. Come ha indicato il Consiglio di Stato, pur considerando
qualche inevitabile lacuna legata al fatto che il candidato proviene comunque
da un Paese in cui il sistema linguistico non ha nessun legame con il nostro,
egli ne possiede le conoscenze necessarie per la vita quotidiana in
conformità alla sua situazione sociale e professionale, intrattenendo
normali rapporti con i suoi coetanei, il mondo del lavoro e la comunità.
In seguito, dopo avere iniziato un pretirocinio abbandonato
dopo pochi mesi, CO 1 ha intrapreso un apprendistato quale impiegato di
commercio presso la ditta ________ SA a __________, ciò che denota una sua partecipazione alla vita economica del nostro Paese. Non
permette ancora di sovvertire quanto precede il fatto che egli abbia abbandonato
il pretirocinio, tale circostanza non essendo estranea a molti giovani che
vivono in Ticino e questo indipendentemente dalle loro origini.
Dal profilo delle sue conoscenze di civica e geografia elvetica
e ticinese, rispettivamente della vita politica svizzera e _________, va rilevato
che, pur essendo stato esentato dall'obbligo dell'esame orale per avere
frequentato un ciclo completo di scuola media (cfr. art. 16 cpv. 3 LCCit e 7
cpv. 2 RLCCit), l'Autorità comunale lo ha comunque sottoposto, in due distinte
occasioni (8 giugno 2017: formulari 5.B e di procedura ordinaria; 24 novembre
2017: questionario speciale relativo all'integrazione, familiarità con il modo
di vita e gli usi e costumi svizzeri, compilato dal candidato e sottoscritto anche
da un'esaminatrice), a un colloquio e ad un esame nel corso dei quali gli sono
state poste tutta una serie di domande atte a determinare il suo grado di
familiarità con il modo di vita, gli usi e i costumi svizzeri a cui CO 1 ha
fornito delle risposte, come risulta dall'inserto di causa, che permettono di
affermare che le sue conoscenze in materia sono pienamente sufficienti. Da
questi atti risulta inoltre che il resistente, attivo nella squadra giovanile
di calcio del __________ dopo avere frequentato quella di __________, ha
sviluppato tutta una serie di normali relazioni con le persone da lui
conosciute e frequentate durante tutti questi anni, di modo che la sua
situazione non è così diversa rispetto a quella che tocca numerosi cittadini
svizzeri. Per quanto riguarda poi le motivazioni addotte dalla maggioranza della
Commissione delle petizioni nel rapporto dell'11 dicembre 2017 sulle presunte
insufficienti conoscenze del candidato relative alla vita pubblica e sociale riscontrate
in occasione del colloquio avvenuto il 6 novembre 2017, domande la cui portata
non è peraltro nota, le stesse non trovano alcun riscontro agli atti e non
permetterebbero comunque di confutare le risultanze emerse con le prove dell'8
giugno e 24 novembre 2017.
Il fatto poi che il candidato, il quale non ha rapporti con il
Paese d'origine, abbia motivato la propria richiesta di naturalizzazione al
fine di assolvere i propri obblighi militari cui è favorevole, non è certo in
contrasto con la sua volontà di vivere in Svizzera, dove risiede dall'età di 11
anni, e di partecipare alla vita economica, sociale e culturale del nostro
Paese.
Oltre a ciò il resistente gode di buona
reputazione per quanto concerne l'aspetto penale e dal profilo esecutivo, non
avendo né condanne iscritte nel suo casellario giudiziale né debiti sfociati in
attestati di carenza beni. Inoltre non ha mai compromesso la
sicurezza del nostro Paese.
Visto quanto precede bisogna pertanto concludere che CO 1 ha
sufficientemente dimostrato di adempiere tutti i requisiti di idoneità all'ottenimento della naturalizzazione previsti dagli art. 14
LCit e 12 LCCit.
3.3
CO 2, nata il __________ 1997 a __________
(Afghanistan), è entrata in Svizzera come il fratello Jawid il 16 maggio 2010
ed è titolare di un permesso di dimora. Essa risiede dal 1° novembre 2010 con
la famiglia a __________, dove ha frequentato il terzo e quarto anno di scuola
media (2010-2012). Come risulta dalle tavole processuali, dopo avere seguito un
pretirocinio di integrazione a __________ nel 2012-2013 e un semestre di
motivazione a __________ dal 2 settembre 2013 al 31 gennaio 2014, nel giugno
del 2014 essa ha ottenuto la licenza della scuola media per privatisti a __________.
La candidata ha quindi frequentato, come il fratello, parte
delle scuole dell'obbligo in Ticino, completando l'intero ciclo di scuola media
con una nota sufficiente in lingua italiana. Come ha indicato il Consiglio di
Stato, pur considerando qualche inevitabile lacuna legata al fatto che CO 2
proviene comunque da un Paese in cui il sistema linguistico non ha nessun
legame con il nostro, essa ne possiede le conoscenze necessarie
per la vita quotidiana in conformità alla sua situazione sociale e professionale,
intrattenendo normali rapporti con i suoi coetanei, il mondo del lavoro e la
comunità.
Conclusa la scuola dell'obbligo, CO 2 ha svolto un
apprendistato quale assistente di farmacia AFC durante gli anni scolastici
2014-2015 e 2015-2016 al Centro professionale commerciale di __________, che ha
in seguito abbandonato per intraprendere una nuova formazione professionale,
quale assistente d'ufficio, presso la scuola media di __________, ciò che
denota una sua partecipazione alla vita economica del nostro
Paese.
Non permette ancora di sovvertire quanto precede il fatto che
essa abbia modificato il proprio orientamento formativo-professionale, tale
circostanza non essendo estranea a molti giovani che vivono in Ticino e questo indipendentemente
dalle loro origini.
Dal profilo delle sue conoscenze di civica, storia, geografia
elvetica e ticinese, anch'essa è stata sottoposta l'8 giugno 2017 (formulari
5.B e di procedura ordinaria) e il 24 novembre 2017 (questionario speciale
relativo all'integrazione, familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi
svizzeri compilato dalla candidata e sottoscritto anche da un'esaminatrice) a
un colloquio e ad un esame, rispondendo correttamente a tutte le domande, come
risulta dall'inserto di causa, ciò che permette di affermare che le sue
conoscenze in materia sono pienamente sufficienti. Pur partecipando poco alle
manifestazioni promosse sul nostro territorio e pur non essendo iscritta a una
associazione locale, essa ha comunque sviluppato tutta una serie di normali
relazioni interpersonali, di modo che la sua situazione non è così diversa
rispetto a quella di molti cittadini svizzeri.
Inoltre la domanda di naturalizzazione della resistente, la
quale non ha rapporti con il Paese d'origine, non può essere riconducibile a
ragioni di mera convenienza, come pretende il rapporto commissionale di
maggioranza dell'11 dicembre 2017. Il fatto di avere motivato la richiesta allo
scopo di risiedere nel nostro Paese, che le piace, e per avere più possibilità
nel trovare un posto di lavoro, non contrasta con la sua volontà di vivere stabilmente
in Svizzera, dove risiede dall'età di 13 anni, e di partecipare alla vita
economica, sociale e culturale del nostro Paese.
Oltre a ciò la resistente gode di buona
reputazione per quanto concerne l'aspetto penale e dal profilo esecutivo, non
avendo né condanne iscritte nel suo casellario giudiziale né debiti sfociati in
attestati di carenza beni. Inoltre non ha mai compromesso la
sicurezza del nostro Paese.
Visto quanto precede bisogna pertanto concludere che pure CO
2.
ha sufficientemente dimostrato di adempiere tutti i requisiti di idoneità all'ottenimento della naturalizzazione previsti dagli art. 14
LCit e 12 LCCit.
4.
In conclusione, il
Consiglio di Stato ha esaminato con piena cognizione la vertenza, spiegando in
modo chiaro ed esaustivo i motivi per i quali ha accolto il gravame. Il Governo
ha liberamente valutato tutte le questioni di fatto e di diritto della causa,
considerando come il requisito
dell'integrazione che occorre soddisfare per ottenere l'attinenza comunale
fosse adempiuto nella presente fattispecie che, va ricordato, è decisa sulla
base delle norme in vigore fino al 31 dicembre 2017, prima dell'entrata in
vigore delle più restrittive norme della LCit e della LCCit.
Del resto, negare l'attinenza comunale allorquando sono
rispettate tutte le condizioni per il suo ottenimento violerebbe pure il
principio della forza derogatoria del diritto federale e relegherebbe la sua
concessione essenzialmente a un mero atto politico, ciò che è contrario a
quanto stabilito ormai da tempo dalla giurisprudenza del Tribunale federale.
5.
Stante tutto quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto respinto e
la decisione impugnata confermata, siccome immune da violazioni del
diritto.
Ritenuto che il Comune di RI 1 è comparso in causa per motivi
derivanti dalla sua funzione, non si prelevano né tasse né spese. Esso dovrà però rifondere ai resistenti CO 1 e CO 2, assistiti da un consulente giuridico, un'adeguata
indennità per ripetibili (art. 47 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano né tasse né
spese di giudizio.
3.
A CO 1 e a CO 2 il Comune di RI
1.
rifonderà a ciascuno un'indennità di fr.
300.–, complessivamente fr. 600.–, a titolo di ripetibili.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110).
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere