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Decisione

52.2018.397

Istanza di revisione inammissibile

19 settembre 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I 265, consid. 4.1) e riformatorio (art. 117 e 107 cpv. 2 LTF) - poiché

presenta molte affinità a livello di ordinamento procedurale con il ricorso in

materia di diritto pubblico e, diversamente

dal vecchio ricorso di diritto pubblico (art. 84 dell'abrogata legge federale

sull'organizzazione giudiziaria del

16 dicembre 1943; OG; CS 3 499), non dà avvio ad una procedura ricorsuale

indipendente, ma ne prosegue una già avviata dinnanzi alle autorità inferiori

(cd. funktionellen Instanzenzug; cfr. tra questi: Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n. 680, 1371, 1751 e rimandi; Giovanni

Biaggini, in Marcel Alexander Niggli/Peter Uebersax/Hans Wiprächtiger

[curatori], Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, II ed. Basilea 2011,

ad art. 113 n. 19; Bernard Corboz,

in: Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-Mau-rice

Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Commentaire de la LTF, II

ed., Berna 2014, ad art. 103 n. 13; Tschannen/Zimmerli/Müller,

op. cit., n. 298; cfr. sulla discussione: Alexander

Misic, Verfassungsbeschwerde - Das Bundesgericht und der subsidiäre Schutz

verfassungsmässiger Rechte [Art. 113-119 BGG], Zurigo 2011, pag. 67 segg.);

che nel caso concreto, nel momento in cui i coniugi __________ hanno introdotto

l'istanza di revisione in esame la decisione 10 agosto 2018 emanata dal giudice

delegato del Tribunale cantonale amministrativo

non era ancora passata in giudicato, poiché era pendente il termine per impugnarla dinnanzi al Tribunale federale;

che, già per questo motivo, l'istanza di revisione - proponibile unicamente

contro una sentenza passata in giudicato, qui non data - andrebbe dichiarata

irricevibile;

che, in ogni caso, a prescindere da questo

aspetto, occorre ricordare che la revisione è un rimedio sussidiario, che per

principio non può supplire a omissioni processuali imputabili alle parti: in

particolare, il rimedio non è dato quando la parte, facendo uso della

necessaria diligenza, poteva invocare il motivo di revisione nella procedura

sfociata nella decisione sul ricorso o impugnando quest'ultima con un rimedio

ordinario di diritto (cfr. per analogia art. 66 cpv. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss/Thurnherr/Brühl-Moser, op. cit., n. 1402; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n. 1340;

cfr. anche STF 1F_29/2012 del 20 novembre 2012 consid. 1.2);

che, per quanto di difficile comprensione,

le censure proposte dagli istanti appaiono inammissibili poiché in esse non è

ravvisabile nessuno dei motivi di revisione contemplati dall'art. 57

LPAmm;

che, per quanto è dato di capire, nel loro allegato gli istanti sembrano

sollevare delle critiche di natura più che altro appellatoria, che avrebbero dovuto se del caso essere proposte

nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale contro la decisione cantonale

contro la quale è diretta l'istanza;

che, pertanto, dato il contenuto, sostanzialmente di ricorso, dell'istanza inoltrata

dai coniugi __________ si impone di trasmettere la medesima per competenza al

Tribunale federale, affinché la tratti come un gravame (art. 6 cpv. 1 LPAmm);

che pure manifestamente irricevibili risultano poi le domande di risarcimento

formulate dai coniugi __________, la cui trattazione esula dalle competenze che

la legge attribuisce a questo Tribunale;

che, in simile circostanze, l'istanza di revisione s'avvera dunque

inammissibile anche per questo ulteriore motivo;

che la tassa di giustizia

e le spese seguono la soccombenza e sono quindi a carico degli istanti (art. 47

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. 1.1. L'istanza è

irricevibile.

1.2. La medesima viene trasmessa per competenza al Tribunale federale affinché

la esamini quale gravame contro la decisione n. 52.2018.289 del 10 agosto 2018

emanata dal giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico degli istanti, in solido.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera