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Decisione

52.2018.40

Passaggio al nuovo modello salariale di un dipendente cantonale. Attribuzione dello stipendio

22 maggio 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I. L'aggancio, nel 2018, alla funzione di ufficiale di stato civile II e l'inserimento

nella classe 5 con 9 aumenti (stipendio immediatamente superiore a quello

percepito al 31 dicembre 2017) sono pertanto corretti, già in applicazione di

questi semplici principi e meccanismi di transizione. A maggior ragione lo sono

se si considera la carriera professionale prevista per gli ufficiali di stato

civile secondo il nuovo RClass, nella versione sopra riportata dell'art. 54

cpv. 9. In effetti, la promozione a ufficiale I era prevista, secondo questa

norma, tra l'altro solo dopo aver ottenuto 12 aumenti, livello che l'insorgente

manifestamente non aveva raggiunto al momento determinante. Tutto quanto

considerato, le censure della ricorrente, che motiva il suo ricorso e fonda le

proprie asserzioni, erroneamente, solo sulla base del titolo ottenuto nel 2014,

si rivelano prive di ogni fondamento e la decisione di aggancio non può che essere

confermata siccome immune da violazioni del diritto e perfettamente conforme al

nuovo sistema salariale.

4. Questa conclusione si

impone anche esaminando la censura di violazione della parità di trattamento sollevata

dalla ricorrente, poiché essa, a suo dire, rispetto ai colleghi che come lei dispongono

del diploma federale e sono qualificati quali ufficiali I, sarebbe l'unica rimasta

nella categoria II.

Così come formulata, la

censura non adempie i requisiti di motivazione di cui all'art. 70 cpv. 1 LPAmm,

in applicazione dei quali non basta di certo accennare genericamente alla

situazione di altri collaboratori al fine di tracciare un possibile paragone

(tutto ancora da dimostrare) con la propria e pretendere un trattamento uguale.

In ogni caso, a questo proposito la ricorrente, pur patrocinata da un legale,

senza portare né offrire alcuna prova a sostegno delle proprie generiche argomentazioni,

si è focalizzata nuovamente a torto in modo riduttivo e unilaterale sul solo

diploma federale di cui disporrebbero i suoi colleghi ufficiali I per desumere

il diritto ad una sua nomina in questa stessa funzione, omettendo di

considerare tutti gli altri fatti pertinenti per la decisione da prendere. Si

ricorda qui all'insorgente che il principio di uguaglianza desunto dall'art. 8

cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile

1999 (Cost., RS 101) esige sì che i dipendenti che svolgono lo stesso lavoro

percepiscano la stessa retribuzione. Tuttavia, agli enti pubblici è per

principio riconosciuto un ampio margine discrezionale nell'allestimento degli

ordinamenti retributivi. L'autorità di ricorso deve allora imporsi un certo

riserbo quando si tratta non soltanto di paragonare due categorie d'aventi

diritto ma di giudicare un intero sistema di rimunerazione per evitare il

rischio di creare nuove disuguaglianze (DTF 129 I 161 consid. 3.2, 123 I 1

consid. 6b; STF 8C_158/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 5.2). Nel rispetto del

divieto d'arbitrio e del principio di uguaglianza, fra i molti fattori che

caratterizzano l'attività del singolo funzionario gli enti pubblici possono

scegliere gli aspetti che ritengono maggiormente qualificanti per definirne la retribuzione (DTF 141 II 411 consid. 6.1.1, 131 I

105 consid. 3.1 con riferimenti, 129 I

162 consid. 3.2, 125 I 71 consid. 2c/aa; STA 52.2016.541/543-545 del 18

settembre 2017 consid. 2). Censurabili sono

soltanto le distinzioni che, non fondandosi su motivi oggettivi e pertinenti, non

appaiono ragionevolmente sostenibili (STA 52.2012.184 del 28 novembre 2013

consid. 4.1; Vincent Martenet, L'égalité de

rémunération dans la fonction publique, AJP/PJA 1997, pag.

825 seg.). Per costante giurisprudenza,

l'art. 8 Cost. non risulta violato quando differenze di stipendio dipendono da

motivi oggettivi quali l'età, l'anzianità di servizio, l'esperienza, gli oneri

familiari, le qualifiche, il tipo e la durata della formazione, il tempo di

lavoro, le prestazioni, il tipo di mansioni oppure il grado di responsabilità

del dipendente, come può essere nel caso concreto (DTF 141 II 411 consid.

6.1.1, 139 I161 consid. 5.3.1, 138 I 321 consid. 3.3, 131 I 105, consid.

3.1, 123 I 1 consid. 6c). La censura, comunque

irricevibile siccome insufficientemente motivata, non reggerebbe nemmeno nel

merito già per queste ragioni, per cui ci si può esimere da ulteriori

approfondimenti.

5. La ricorrente, invocando il

principio della buona fede, ha infine sostenuto di meritare la qualifica di

ufficiale I anche per le rassicurazioni fornitele dal funzionario dirigente che,

in occasione dell'ottenimento dell'attestato federale, con e-mail del 21

novembre 2014 ha comunicato alla ricorrente (e ad una collega):

(…) Essendo il superamento dell'esame condizione di nomina, vi chiedo di farmi avere

copia dell'attestato, così che lo possa far proseguire alla Sezione delle

risorse umane.

La censura va d'acchito respinta poiché tale informazione, espressa in

termini generici e riferita unicamente ad una delle condizioni per la promozione

alla funzione superiore, non era suscettibile di far nascere nella ricorrente

alcuna legittima aspettativa. Oltre a ciò, il principio invocato (art. 9 Cost.)

presuppone, tra le altre condizioni, che l'informazione su cui l'amministrato

ha fatto affidamento emani dall'autorità competente a rilasciarla, o che il

cittadino poteva ritenere competente sulla base di fondati motivi. Condizione

che nel caso concreto fa difetto poiché la competenza di agganciare i

dipendenti al nuovo modello salariale fissando il relativo stipendio appartiene

all'autorità di nomina e non già al funzionario dirigente.

6. Visto quanto precede, nella

misura in cui è ricevibile il ricorso deve essere respinto. La tassa di

giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Nella misura

in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera