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Decisione

52.2018.402

Mancata ammission ealla frequentazione della scuola di agenti di custodia

14 novembre 2019Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I.

a. Mediante "osservazioni spontanee" dell'8 gennaio 2019

l'insorgente ha obiettato la censura riguardante il rapporto della dott. med. B__________,

annotando che quello redatto il 28 novembre 2018 dal proprio medico curante è

più attuale ed affidabile e deve quindi godere di maggiore credibilità.

b. Il Consiglio di Stato si è limitato dal canto suo a contestare tali

affermazioni, ribadendo quanto sostenuto nei suoi precedenti allegati scritti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 della

legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo

1995 (LORD; RL 173.100). In quanto concorrente deluso, l'insorgente è di principio

legittimato ad impugnare la decisione con cui il Consiglio di Stato, in esito a

pubblico concorso, non l'ha assunto alla funzione alla quale ambiva (art. 65

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100; messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione

totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

pag. 58). Il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm).

1.2. La domanda di annullamento della decisione è improponibile. Lo esclude

l'art. 89 cpv. 1 LPAmm, che in caso di (mancata) assunzione o (mancata) nomina

illegittima, impone al Tribunale cantonale amministrativo di limitarsi ad

accertarlo nella sentenza (cfr. messaggio n. 6645 citato, pagg. 58-59). Entro

questi limiti, il ricorso è ricevibile in ordine.

1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Per le ragioni che verranno meglio esposte in appresso,

non occorre ordinare una perizia medica come postulato dal ricorrente.

Considerandi

2.

2.1. I

dipendenti cantonali sono di regola assunti, mediante nomina (a tempo

indeterminato; art. 7 LORD) o incarico (a tempo determinato; art. 15 LORD), in

esito a pubblico concorso (art. 12 cpv. 1 LORD e 15 cpv. 2 LORD che prevede che

l'incarico è conferito secondo i presupposti e la procedura previsti per la

nomina). Per quanto riguarda la procedura di assunzione, l'art. 8 cpv. 1 LORD

dispone che la nomina è subordinata ai titoli di studio e ai requisiti di età,

di idoneità e di preparazione contemplati nella descrizione della funzione

individuale e pubblicati nel bando di concorso. Essa può essere subordinata

all'esito di una visita preventiva da parte di un medico di fiducia

dell'autorità di nomina che attesti l'idoneità psicofisica del candidato allo

svolgimento della funzione per la quale concorre (art. 8 cpv. 4 LORD).

2.2

Nella valutazione dell'idoneità dei concorrenti ad essere assunti

per occupare un posto messo a concorso, l'autorità di nomina è anzitutto vincolata

ai requisiti fissati dalla legge. Essa deve inoltre attenersi alle esigenze

ulteriormente stabilite dalle prescrizioni di gara (RtiD I-2015 n. 3 consid.

2).

Nella misura in cui

tale valutazione è rimessa all'apprezzamento, l'autorità è tenuta a esprimere

un giudizio fondato su criteri oggettivi e pertinenti, scevro da considerazioni

estranee e rispettoso dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di

quelli riconducibili alla parità di trattamento e alla proporzionalità.

Il suo giudizio, nella

misura in cui si fonda su apprezzamento, è sindacabile da parte del Tribunale

cantonale amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm. Censurabili sono unicamente le valutazioni

insostenibili, poiché integrano gli estremi della violazione del diritto sotto

il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).

In assenza di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo

dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve quindi

evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato dall'autorità di

nomina (cfr. messaggio n.

6645.

citato, pag. 59; Marco Borghi/Guido

Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61).

3.

Attraverso la

risoluzione governativa n. 4741 del 25 ottobre 2017 (Regolamento), il Consiglio

di Stato ha stabilito la procedura di selezione, assunzione e formazione degli

agenti di custodia e degli operatori di centrale per le Strutture carcerarie

del Cantone Ticino. L'art. 2 cpv. 1 del Regolamento prevede che il Consiglio di

Stato è competente per la definizione del numero delle assunzioni, l'incarico

degli agenti di custodia e degli operatori di centrale in formazione e la loro

nomina. Il Dipartimento delle istituzioni, soggiunge il cpv. 2, designa la

Commissione esaminatrice e propone al Consiglio di Stato l'incarico degli

agenti di custodia e degli operatori di centrale in formazione. La Commissione

esaminatrice elabora i rapporti destinati al Dipartimento delle istituzioni con

i risultati delle varie fasi di selezione. L'art. 3 del Regolamento enumera i

requisiti minimi che i candidati agenti di custodia o operatori di centrale in

formazione devono presentare per essere ammessi alla procedura di selezione

(AFC, cittadinanza svizzera, età 24-45 anni, nessuna procedura esecutiva in

corso non giustificata e assenza di ACB, condotta irreprensibile). La

Commissione esaminatrice sottopone i candidati che li soddisfano ad una serie

di prove di selezione (test fisici, prove di cultura generale e civica,

matematica/logica, italiano, competenze informatiche, test piscologici e

colloquio individuale) atte a verificare l'idoneità al ruolo di agente di

custodia e/o operatore di centrale (art. 4 cpv. 1 del Regolamento). Ognuna di

queste prove è selettiva e al termine delle stesse i candidati sono sottoposti

a un esame medico (cpv. 2). L'assunzione - dispone infine l'art. 5 del

Regolamento - avviene nella forma dell'incarico quale agente di custodia in

formazione o operatore di centrale in formazione, ai sensi dell'art.

15.

LORD.

4.

4.1. Il bando di

concorso richiedeva un buono stato generale di salute, in particolare

assenza di patologie che compromettono lo svolgimento regolare del lavoro di

Agente di custodia a turni, nell'intento di valutare l'idoneità del

candidato da un profilo medico. Tale requisito, al pari degli altri

fissati nell'avviso di concorso, doveva, all'evidenza, essere soddisfatto già

al momento dell'inoltro della candidatura. Lo prevedeva lo stesso avviso di

concorso, con tanto di evidenziatura in grassetto. Trattasi quindi di un

presupposto necessario per partecipare alla selezione e che avrebbe dovuto

essere verificato, tramite un esame medico, prima di confermare

l'assunzione (cfr. bando di concorso e art. 4 del Regolamento; vedi anche art.

8.

cpv. 4 LORD cui rinvia l'art. 15 cpv. 2 LORD).

Nel caso concreto, la Commissione d'esame ha ammesso il ricorrente alla

procedura di selezione. L'ha quindi sottoposto alle prove attitudinali e

psicologiche selettive, che ha superato con successo. Il ricorrente è stato

quindi sottoposto all'esame medico preannunciatogli e previsto dall'art. 4 cpv.

1.

del Regolamento.

4.2

Dalla valutazione medica del dott. med. S__________ emerge in maniera

chiara che il ricorrente è stato ritenuto abile alla professione di agente di

custodia dal punto di vista internistico/ortopedico (cfr. certificato medico

del 18 luglio 2018). Anche la dott. med. B__________, nel suo referto del 22

giugno 2018, ha stabilito che egli è idoneo alla posizione posta a concorso; a

differenza del medico fiduciario, essa ha tuttavia constatato, in aggiunta,

l'esistenza di importanti limiti funzionali (deve evitare attività pesanti,

in cui debba alzare dei pesi ripetutamente sopra i 15 kg o debba mantenere per

lunghi periodi delle posizioni statiche in posizione seduta e in posizione in

piedi, e avere la possibilità di cambiare posizione; non dovrebbe

svolgere attività con braccia sopra la testa, con continuata inclinazione del

capo ed evitare ripetute rotazioni e flessioni laterali del capo). Queste

restrizioni derivano soprattutto dai problemi di salute di natura cronica che

hanno necessitato una presa a carico da parte dell'AI dal gennaio 2011 al 21

marzo 2018 per misure nel contesto di una riqualifica professionale (da

costruttore di impianti di ventilazione a venditore con AFC) e che gli

consentono il regolare esercizio della professione unicamente con riserva. A

mente del medico del personale, non sono infatti da escludere eventuali

periodi di esacerbazione dei noti problemi di salute che potrebbero portare a

periodi di inabilità lavorativa intercorrenti. Il quadro clinico descritto l'8

maggio 2018 dal medico curante dell'insorgente, dott. med. R__________, mostra

una ricorrenza di problematiche di salute che, in passato, hanno ostacolato la sua

capacità lavorativa e che corroborano le conclusioni della dott. med. B__________

Nel suo certificato, il dott. med. R__________ ha infatti confermato di aver

curato l'insorgente per una grave cervico-brachialgia su importanti disturbi

degenerativi con discopatie multiple ed ernia discale, che hanno reso

necessario il suo ricovero presso la clinica Hildebrand nel 2012 come pure

l'adozione di misure AI nell'ambito di una riqualifica professionale quale

impiegato di vendita. Ha segnalato che una lombalgia (ora completamente

regredita) ha costretto l'insorgente ad un'incapacità lavorativa nel 2016 per

poche settimane e nel 2017 per due settimane, che nel passato egli ha sofferto

anche di emicrania con aura e che attualmente è in trattamento dermatologico

regolare per una psoriasi. In buona sostanza, il dott. med. R__________ ha

fornito un resoconto dello storico medico del ricorrente, chiarificandone il

trascorso di cure. Come rettamente sostenuto dalla dott. med. B__________ nella

sua nota di accertamento medico, egli non si è tuttavia espresso né sull'attuale

capacità lavorativa nella funzione di agente di custodia né sulle limitazioni

della funzionalità persistenti ed eventuali limitazioni lavorative da

osservare, e neppure sulla prognosi lavorativa a medio-lungo termine, come gli

era stato richiesto. Dal fatto che il dott. med. R__________ abbia confermato

che negli ultimi anni egli è divenuto asintomatico, questo anche

durante gli sforzi lavorativi non è certo lecito dedurre che le

limitazioni funzionali non sono più le stesse del 2011/2012, come pretende

a torto il ricorrente. Ora, anche

questo Tribunale è dell'avviso che il referto del medico del personale - che a

differenza degli altri professionisti ha espresso il proprio parere sulla base

di un attento esame anche dell'incarto AI (contenente un'esauriente perizia

pluridisciplinare e la descrizione del complesso iter di riqualifica eseguita

nel corso di sette anni) - sia il più completo e quello che rispecchia

correttamente lo stato di salute dell'insorgente. Poco importa che il medico

del personale l'abbia redatto senza neppure visitarlo. Nemmeno può essere

seguita la tesi dell'insorgente secondo cui l'accertamento medico della dott.

med. B__________ verterebbe su di una situazione ormai passata ed incompleta

ritenuto che i problemi di salute ivi rilevati interesserebbero solo il

passato. È invece vero il contrario, poiché proprio attraverso il certificato

medico del 20 novembre 2018 (prodotto in replica dal ricorrente), anche il suo

medico curante ha confermato l'esistenza delle limitazioni già evidenziate dalla

dott. med. B__________ (deve evitare attività pesanti ad esempio alzare pesi

ripetutamente superiori ai 15 kg, deve poter cambiare regolarmente la posizione

da seduta a eretta. Inoltre non deve svolgere attività con le braccia sopra la

testa in maniera ripetitiva e non deve rimanere con la posizione di

reclinazione e rotazione/flessione della testa), confermando con ciò che le

problematiche di natura cronica di cui soffriva in passato sono ancora di

attualità. In simili circostanze, non si può sostenere che la risoluzione governativa impugnata, fondata su un

parere internistico/ortopedico (dott. med. S__________) e su un referto basato

anche sugli atti della procedura di invalidità (dott. med. B__________), procederebbe

da un accertamento incompleto della

fattispecie. Questa conclusione si giustifica a maggior ragione alla

luce dell'ultimo certificato del dott. med. R__________ dove si conferma, da un

lato, le conclusioni del medico fiduciario circa l'abilità dell'insorgente alla

professione di agente di custodia dal punto di vista (meramente) internistico e

ortopedico, e dall'altro lato, la persistenza degli impedimenti funzionali

conseguenti alla grave cervico-brachialgia che erano stati accertati (nella

perizia SAM del 2012), evidenziati dal medico del personale per la funzione di

agente di custodia.

Nella decisione impugnata, che ha fatto proprio il preavviso negativo espresso

dalla Commissione esaminatrice non è dunque ravvisabile alcun eccesso nel potere

di apprezzamento, né vi sono indizi che lascino supporre che l'autorità di

nomina si sia lasciata guidare da elementi privi di pertinenza. Viste le

problematiche mediche del ricorrente e le limitazioni alle quali è sottoposto,

e considerata alla fin fine l'assenza di uno dei requisiti di assunzione, per

quanto opinabile possa apparire agli occhi dell'insorgente, non si vede in cosa

possa consistere la violazione del principio della proporzionalità. Se in più

si considera il ruolo delicato che gli agenti di custodia sono chiamati a

svolgere all'interno del carcere, anche in un'ottica di sicurezza per sé

stessi, per i colleghi, per i detenuti, oltre che per i terzi in generale, la

decisione di non assumerlo non può che essere confermata. Non porta a diversa conclusione

il fatto che egli sia attualmente attivo quale montatore di impianti di

ventilazione e che non sia (finora) mai stato assente.

5.

5.1. In esito

alle considerazioni che precedono il ricorso si rivela pertanto infondato e deve

essere respinto nella misura della sua ricevibilità.

5.2

La domanda di assistenza

giudiziaria e di gratuito patrocinio deve anch'essa essere respinta, già per il

fatto che il gravame appariva sin dall'inizio sprovvisto della possibilità di

esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge

sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; Lag;

RL 178.300).

5.3

La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto

soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2.

La domanda

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico del ricorrente.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

5.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera