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Decisione

52.2018.404

Assunzione di un apprendista di commercio presso un'amministrazone comunale

12 marzo 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2018.404

Lugano

12 marzo 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia

Verzasconi, presidente,

Matteo

Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia

Ponti

statuendo

sul ricorso del 7 settembre 2018 di

RI

2

rappresentata

da: RI 1

patrocinata

da: PA 1

contro

la

decisione del 22 agosto 2018 (n. 3583) del

Consiglio di Stato che ha respinto il suo gravame avverso la decisione del 21

marzo 2018 con cui il Municipio del CO 2 ha assunto CO 1 come

apprendista impiegata di commercio;

ritenuto, in

fatto

che il __________ il Municipio di CO 2 ha aperto il concorso per l'assunzione di un apprendista impiegato di

commercio per la cancelleria comunale (cfr. FU n. __________ pag. __________);

che la scadenza del concorso è stata fissata al 16 febbraio 2018, mentre

l'inizio del tirocinio era previsto per il 27 agosto 2018 o a data da

convenire;

che il bando di concorso annunciava tra le condizioni di partecipazione il

possesso della licenza di scuola media al termine dell'anno scolastico

2017/2018;

che al concorso hanno preso parte, tra gli

altri, RI 2 e CO 1;

che con scritto del 21 marzo 2018 il Municipio ha informato RI 2 di aver

preferito un altro concorrente indicandole via e termini di ricorso per

contestare tale decisione;

che RI 2, rappresentata dal padre, ha interposto ricorso dinanzi al Consiglio

di Stato contro la decisione con cui il Municipio ha assunto

un'apprendista sostenendo di essere più qualificata della candidata scelta;

che con decisione del 22 agosto 2018 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso; esso ha innanzitutto rilevato che al

momento della decisione municipale CO 1, candidata assunta dall'Esecutivo

comunale, non disponeva ancora della licenza di scuola media; ha

tuttavia considerato tale mancanza sanata con il conseguimento della stessa pendente

causa;

che il Governo ha pertanto tutelato la decisione municipale, ritenendo che la

candidata scelta disponesse di tutti i requisiti posti dal bando di concorso;

che RI 2, rappresentata dal padre, è insorta contro la decisione governativa

dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento; in via subordinata ha domandato il rinvio degli atti all'Esecutivo comunale per

nuova decisione, previo accertamento delle qualifiche personali dei

concorrenti;

che a mente della ricorrente, in estrema sintesi, la risoluzione sarebbe

arbitraria in quanto tutelerebbe un'assunzione gravemente viziata dall'assenza

di un requisito fondamentale della candidata;

che con decisione del 12 ottobre 2018 questo Tribunale ha accolto l'istanza del

Municipio di revocare l'effetto sospensivo al ricorso permettendo così a CO 1

di proseguire la formazione professionale nelle more della procedura;

che al gravame si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare

osservazioni;

che pure il Municipio di CO 2 ha sollecitato la reiezione dell'impugnativa

sostenendo che il bando di concorso richiedeva il possesso della licenza di

scuola media alla conclusione dell'anno scolastico 2017/2018, ancora in corso

al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle candidature; agli

aspiranti apprendisti era pertanto concesso di dimostrare l'adempimento di tale

requisito a posteriori;

che, ha soggiunto il Municipio, se la candidata scelta non avesse ottenuto la licenza, il relativo contratto di

tirocinio non sarebbe stato formalizzato;

che, con argomentazioni analoghe, anche CO 1, rappresentata dai

genitori, ha avversato il ricorso;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100);

la legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 165.100; art. 209 LOC); il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv.

1 LPAmm);

che la domanda della ricorrente di annullare la decisione municipale è inammissibile; lo esclude l'art. 89

cpv. 1 LPAmm che in caso di assunzione o nomina illegittima, impone al

Tribunale cantonale amministrativo di

limitarsi ad accertarlo nella sentenza (messaggio n. 6645 del 23 maggio

2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966, p. 59); entro questi limiti, il ricorso è

ricevibile in ordine;

che l'art. 126 cpv. 1 LOC subordina la

nomina dei dipendenti comunali all'esperimento di un concorso;

che il concorso si configura come un procedimento ordinato, mediante

il quale l'ente pubblico sollecita chiunque sia in possesso dei requisiti fissati dalla legge e dal bando a candidarsi

per occupare un determinato posto nell'amministrazione comunale; esso mira a permettere al datore di lavoro di individuare il

candidato più idoneo ad occupare il posto messo a concorso, assicurando nel

contempo la parità di trattamento tra i concorrenti; il concorso non conferisce

ai partecipanti alcun diritto di essere assunti; anche se soddisfano i

requisiti prestabiliti, i concorrenti non possono rivendicare né la nomina, né

l'incarico (cfr. RtiD I-2009 n. 2 consid. 1.2);

che nella valutazione dell'idoneità dei concorrenti a essere assunti per

occupare un posto messo a concorso, l'autorità di nomina è anzitutto vincolata

ai requisiti fissati dalla legge; essa deve inoltre attenersi alle esigenze

ulteriormente stabilite dalle prescrizioni di gara (STA 52.2013.327 del 13

gennaio 2014 in: RtiD I-2015 n. 3 consid. 2);

che nella misura in cui tale valutazione è rimessa all'apprezzamento,

l'autorità è tenuta a esprimere un giudizio fondato su criteri oggettivi e

pertinenti, scevro da considerazioni estranee alla materia e rispettoso dei

principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riconducibili alla

parità di trattamento e alla proporzionalità;

che il suo giudizio è

pertanto sindacabile da parte del Tribunale cantonale

amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm; censurabili sono

unicamente le valutazioni insostenibili, poiché integrano gli estremi della

violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere

(art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm); in assenza di una disposizione esplicita

che glielo conferisca, il controllo dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69

cpv. 2 LPAmm);

che il Tribunale deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a

quello esercitato dall'autorità di nomina (cfr. messaggio n. 6645

citato, p. 59; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61);

che nel caso concreto il Municipio, il 23 novembre 2017, ha pubblicato il bando di concorso per l'assunzione di

un apprendista che avrebbe dovuto iniziare il tirocinio a fine agosto

2018;

che l'avviso di concorso fissava il termine di inoltro delle candidature al 16

febbraio 2018 e poneva le seguenti condizioni di partecipazione:

Il concorso è aperto a tutti/e i/le cittadini/e

svizzeri/e o stranieri con permesso di domicilio C in possesso della licenza di

scuola media al termine dell'anno scolastico 2017/2018;

che quest'ultimo

requisito non doveva, all'evidenza, essere soddisfatto già al momento

dell'inoltro delle candidature; l'anno scolastico era in effetti ancora in

corso;

che avendo precisato che i candidati dovevano disporre della licenza al

termine dell'anno scolastico 2017/2018, il Municipio ha inteso specificare un presupposto necessario per

iniziare l'apprendistato, non già per partecipare alla selezione;

che, senza incorrere in violazioni del diritto, l'Esecutivo comunale si è premurato di procedere alla scelta

dell'apprendista con un certo anticipo rispetto alla data di inizio del

tirocinio;

che il mancato ottenimento della licenza media avrebbe semmai comportato la

revoca della decisione di assunzione;

che tale evenienza non si è comunque verificata nel caso di specie, avendo CO 1 terminato la scuola media con

successo;

che su questo aspetto la decisione municipale, conforme alle condizioni poste

dal bando di concorso, appare pienamente sostenibile;

che il ricorso si rileva pertanto infondato e va respinto nella misura della

sua ricevibilità;

che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm);

che non si assegnano

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera