52.2018.405
Istanza di revisione di una sentenza non ancora cresciuta in giudicato
17 dicembre 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.405
Lugano
17 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto
Peterhans
statuendo
sull'istanza di revisione del 10 settembre 2018 di
RI
1
contro
la
decisione del 29 agosto 2018 con cui il giudice delegato all'istruzione della
causa del Tribunale cantonale amministrativo ha stralciato dai ruoli il
ricorso inoltrato dall'insorgente l'11 aprile 2018 (inc. n. 52.2018.179);
ritenuto, in
fatto
che l'11 aprile 2018 RI
1 ha inoltrato davanti al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso avverso
la risoluzione del 7 marzo 2018 (n. 1049) del Consiglio di Stato che respingeva
la sua impugnativa in relazione all'approvazione del 13 giugno 2017 dei conti
consuntivi comunali dell'anno 2016 da parte del Legislativo di __________;
che con la replica del
27 agosto 2018 RI 1 ha dichiarato di ritirare il ricorso;
che, preso atto del
recesso dall'impugnativa, mediante giudizio del 29 agosto 2018 il giudice
delegato alla causa ha stralciato dai ruoli il ricorso di RI 1, ponendo a suo
carico la tassa di giustizia e le spese, seppur in misura ridotta, poiché in
quanto desistente doveva essere considerato soccombente;
che, con ricorso
assistito da una replica, RI 1 chiede ora al Tribunale di compiere una
revisione di questa sentenza nel senso di annullare il dispositivo nella misura
in cui gli vengono addossate le spese della procedura;
che a sostegno
della sua richiesta, l'istante adduce che la decisione in parola sarebbe
ingiusta, in quanto il giudice delegato si sarebbe limitato a valutare la forma
del ricorso, omettendo di tener conto - in sostanza - della fondatezza del suo
rimedio e del fatto che egli avrebbe agito negli interessi del Comune;
che la Sezione degli enti locali (SEL) non prende
posizione, mentre il Governo, senza formulare osservazioni, resiste al rimedio;
a identica conclusione perviene il Comune con argomenti che, ove necessario,
verranno discussi in appresso;
considerato, in
diritto
che secondo l'art.
57 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL
165.100) contro le decisioni cresciute in giudicato di un'autorità di
ricorso è dato il rimedio della revisione:
a) se la parte dimostra
che l'autorità non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti
o di determinate conclusioni;
b) se la parte adduce
fatti o mezzi di prova nuovi e rilevanti, che non ha potuto allegare, senza sua
colpa, nella precedente procedura;
c) se da un procedimento
penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a
pregiudizio dell'istante; non occorre che sia stata pronunciata una condanna
penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere
addotta in altro modo;
d) la parte prova che l'autorità
ha violato le norme sulla ricusazione;
che l'istanza di
revisione dev'essere proposta all'autorità di ricorso entro 30 giorni dalla
scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dall'intimazione
della decisione (art. 58 cpv. 1 LPAmm);
che l'ammissibilità di
un'istanza di revisione presuppone anzitutto che essa sia ricevibile in ordine;
che in base al chiaro testo dell'art. 57 LPAmm, il rimedio della revisione è dato unicamente contro le decisioni di
un'autorità di ricorso cresciute in giudicato; indipendentemente dal
motivo invocato il termine di revisione (30 giorni) decorre dunque solo
dalla crescita in giudicato formale della decisione (cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato del 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966, in: RVGC 2013-2014, vol. 3, pag. 1947
segg., 1977 ad 21.2);
che un giudizio non
acquisisce forza di cosa giudicata in senso formale finché può essere impugnato
con un rimedio di diritto ordinario o sino a quando un simile rimedio è
pendente (cfr. Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, IV ed. Berna 2014, n. 298; René A. Rhinow/ Hein-rich Koller/Christina
Kiss/Daniela Thurnherr/Denise Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht,
Fatti
III ed., Basilea 2014, n. 951 e 669 segg.; Alfred
Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, III ed., Zurigo 2013, n. 664);
che il Tribunale
federale ha in particolare stabilito che - ancorché sprovvisto per principio di
effetto sospensivo (art. 103 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110) - il ricorso in
materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) è un rimedio ordinario,
devolutivo e di regola riformatorio (art. 107 cpv. 2 LTF), che impedisce alla
decisione impugnata di passare in giudicato (cfr. DTF 138 II 169 consid.
3.3);
che nella dottrina la
natura del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) è
controversa; allineandosi a diversi autori (cfr. anche il Messaggio citato,
pag. 1977 nota 219), vi è da ritenere che sia anch'esso un rimedio ordinario - devolutivo (cfr. DTF 135 I 265 consid. 4.1) e
riformatorio (art. 117 e 107 cpv. 2 LTF) - poiché presenta molte
affinità a livello di ordinamento procedurale con il ricorso in materia di diritto pubblico e, diversamente dal vecchio
ricorso di diritto pubblico (art. 84 dell'abrogata legge federale
sull'organizzazione giudiziaria del
16 dicembre 1943; OG; CS 3 499), non dà avvio ad una procedura di ricorso indipendente,
ma ne prosegue una già avviata dinnanzi alle autorità inferiori (cd. funktionellen Instanzenzug; cfr. tra questi: Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n. 680, 1371, 1751 e rimandi; Giovanni
Biaggini, in: Marcel Alexander Niggli/Peter Uebersax/
Hans Wiprächtiger, Lorenz Kneubühler [curatori], Bundesgerichtsgesetz, Basler
Kommentar, III ed. Basilea 2018, ad art. 113 n. 19; Bernard Corboz, in: Bernard Corboz/Alain
Wurzburger/
Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florence
Aubry Girardin [curatori], Commentaire de la LTF, II ed., Berna 2014, ad
art. 103 n. 13; Tschannen/Zimmerli/Müller,
op. cit., n. 298; cfr. sulla discussione: Alexander Misic, Verfassungsbeschwerde -
Das Bundesgericht und der subsidiäre Schutz verfassungsmässiger Rechte [Art.
113-119 BGG], Zurigo 2011, pag. 67 segg.);
che nel caso concreto il 10 settembre 2018, momento in cui RI 1 ha
introdotto l'istanza di revisione in esame, la decisione del 29 agosto 2018
emanata dal giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo non era
ancora passata in giudicato, poiché era pendente il termine per impugnarla
dinnanzi al Tribunale federale;
che già per questo
motivo l'istanza di revisione - proponibile unicamente contro una sentenza
passata in giudicato, qui non data - andrebbe dichiarata irricevibile;
che, in ogni caso, a prescindere da questo aspetto, occorre ricordare
che la revisione è un rimedio sussidiario, che per principio non può supplire a
omissioni processuali imputabili alle parti: in particolare, il rimedio non è dato quando la parte, facendo uso della necessaria diligenza, poteva invocare il motivo
di revisione nella procedura sfociata nella decisione sul ricorso o impugnando
quest'ultima con un rimedio ordinario di diritto (cfr. per analogia art. 66 cpv. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss/Thurnherr/Brühl-Moser, op. cit., n. 1402; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n. 1340;
cfr. anche STF 1F_29/2012 del 20 novembre 2012 consid. 1.2);
che nei motivi addotti
dall'istante a sostegno della sua richiesta non è ravvisabile nessuno dei
motivi di revisione contemplati dall'art. 57 LPAmm;
che la critica
sollevata dall'insorgente è di natura appellatoria, che avrebbe dovuto se del
caso essere proposta nell'ambito di un ricorso davanti al Tribunale federale
contro la decisione cantonale contro la quale l'istanza è diretta;
che, pertanto, stante il contenuto sostanzialmente di ricorso
dell'istanza in esame, s'impone la sua trasmissione per competenza al
Tribunale federale, affinché la tratti come gravame (art. 6 cpv. 1 LPAmm);
che, ferme queste
premesse, l'istanza di revisione s'avvera dunque inammissibile e il ricorrente
deve essere considerato soccombente, ciò che comporta di porre a suo carico la
tassa di giustizia e le ripetibili (art. 47 e 49 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. L'istanza è
irricevibile.
§. Di conseguenza
essa viene trasmessa per competenza al Tribunale federale, affinché la esamini
quale gravame interposto contro la sentenza
52.2018.179 del 29 agosto 2018 del giudice delegato del Tribunale
cantonale amministrativo.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 300.- è posta in capo a RI 1, al quale dev'essere retrocesso
l'importo di fr. 200.- anticipato in eccesso. Egli rifonderà fr. 200.- al CO 2
per ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
vicecancelliere