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Decisione

52.2018.407

Ordine di demolire la piscina esterna

20 dicembre 2022Italiano23 min

devono essere fatte demolire quando questi abbia tempestivamente reclamato (cfr.,

Source ti.ch

Incarto n.

52.2018.407

Lugano

20

dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Mariano Morgani

statuendo

sul ricorso del 10 settembre 2018 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 27 giugno 2018 (n. 3089) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 13 novembre 2017 con la quale il Municipio di

Canobbio le ha ordinato di demolire la piscina esterna al PART. 1 di quel

Comune;

ritenuto, in

fatto

A. a. Il 29 maggio

T_________, allora comproprietario insieme a U_________ della PART. 1,

attribuito alla zona residenziale estensiva (R2) e all'epoca comprendente anche

la porzione di terreno successivamente (1° ottobre 2013) andata a formare la

PART. 2, ha chiesto al Municipio il permesso di costruire due abitazioni

unifamiliari contigue. Il progetto prevedeva di ubicare il blocco comprendente

le due abitazioni a 10.00 m dal limite del bosco e di mantenere l'orografia

nella parte sud alla quota originaria dei muri attuali di sostegno, previo

un leggero livellamento dell'andamento naturale del terreno (cfr. relazione

tecnica).

b. Raccolto l'avviso

favorevole (n. 84752 del 12 luglio 2013) dei Servizi generali del Dipartimento

del territorio, il 29 luglio 2013 il Municipio ha rilasciato la licenza

edilizia richiesta.

c. Il successivo 2

ottobre 2013, T_________ ha presentato una domanda di variante, chiedendo una

deroga alla distanza dal bosco, atteso che il blocco abitativo si sarebbe

situato a 9.16 m (lato est) rispettivamente a 9.24 m (lato ovest) dal limite

del bosco.

d. Raccolto l'avviso

favorevole (n. 86347 del 12 novembre 2013) dei Servizi generali del

Dipartimento del territorio e, segnatamente della Sezione forestale, in data 18

novembre 2013 l'Esecutivo comunale ha rilasciato il permesso postulato,

concedendo una deroga alla distanza dal bosco prescritta dall'art. 10 cpv. 8

delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR).

e. In occasione di due

controlli di cantiere effettuati il 15 settembre e il 6 ottobre 2016,

l'Autorità comunale ha costatato, tra le altre cose, che davanti all'abitazione

ubicata al PART. 1 si stava procedendo alla costruzione di una piscina, non

contemplata dai piani approvati.

Il 7 novembre 2016 il Municipio ha pertanto ordinato a T_________ d'inoltrare

una domanda di costruzione in sanatoria, disponendo al contempo la sospensione

cautelare dei lavori.

Il provvedimento è stato trasmesso anche a U_________, dal 1° ottobre 2013

proprietaria unica del PART. 1, la quale, il 17/21 novembre 2016, ha inoltrato

la domanda di costruzione a posteriori per il manufatto (5.85 x 3.15 m),

ubicato sul lato sud dell'immobile, a ca. 7.00 m dal limite dell'area

forestale.

f. La domanda,

pubblicata dal 2 al 16 dicembre 2016, non ha suscitato opposizioni da parte di

privati.

Con avviso cantonale

del 16 gennaio 2017 (n. 99683), i Servizi generali del Dipartimento del

territorio l'hanno invece preavvisata negativamente, ritenendo che, trovandosi

a 7.00 m di distanza dal limite boschivo accertato, la piscina si ponesse in

contrasto con l'art. 6 cpv. 1 della legge

cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo; RL 921.100).

Preso atto della

vincolante opposizione dipartimentale, il 30 gennaio 2017 il Municipio ha

negato la licenza in sanatoria.

g. Lo stesso giorno,

RI 1 è divenuta proprietaria del PART. 1.

B. a. Adito da

U_________, con giudizio del 6 settembre 2017 (n. 3953) il Consiglio di Stato

ne ha respinto il gravame, confermando il diniego del permesso a posteriori.

Rilevato come in base all'art. 6 cpv. 1 LCFo e all'art. 10 cpv. 8 NAPR la

distanza minima dal bosco fosse di principio pari a 10.00 m, il Governo ha

esaminato se l'opera potesse essere autorizzata ad altro titolo. Condividendo

le valutazioni espresse in sede di risposta dalla Sezione forestale, ha

anzitutto negato che la piscina potesse essere considerata una costruzione

accessoria. Con un volume di 36 m3 e una superficie di 18 m2 sarebbe

dannosa per le radici degli alberi e per il suolo in generale, segnatamente a

causa di possibili infiltrazioni di acqua clorata. Nessuna delle opere

menzionate all'Allegato 1 del regolamento della legge cantonale sulle foreste

del 22 ottobre 2002 (RLCFo; RL 921.110) le sarebbe paragonabile, essendo una

costruzione di un certo ingombro, permanente e soprattutto definitiva. Ha

pertanto reputato che l'art. 13b RLCFo, riferito alle distanze minime inferiori

per costruzioni minori o accessorie, non potesse trovare applicazione. Di

seguito, l'Esecutivo cantonale ha escluso che la piscina potesse beneficiare di

una deroga giusta l'art. 6 cpv. 1 seconda frase LCFo, non sussistendo alcuna

situazione eccezionale. Da ultimo, ha respinto le obiezioni sollevate

dall'interessata dal profilo della parità di trattamento nell'illegalità.

b. La decisione è cresciuta in giudicato

incontestata.

C. a. Il 19 ottobre 2017,

costatato che i lavori di costruzione della piscina erano stati ultimati in

spregio all'ordine di sospensione lavori del 7 novembre 2016, l'Esecutivo

comunale ha vietato a RI1, e a chiunque ne benefici, l'utilizzo della piscina e

ha ordinato di procedere alla sua immediata vuotatura.

b. Il successivo 13

novembre l'Autorità comunale ha inoltre ordinato alla nuova proprietaria di

demolire il manufatto, ripristinando la destinazione a giardino/prato. Il Municipio

ha considerato che la misura fosse sorretta dal prevalente interesse pubblico

al ripristino della legalità e fosse ossequiosa del principio di

proporzionalità. Ha aggiunto che, se fosse stato rispettato l'ordine di

sospensione lavori, la demolizione sarebbe risultata meno gravosa anche dal

profilo finanziario.

D. Con giudizio del 27

giugno 2018 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1

contro quest'ultima risoluzione municipale.

Preliminarmente, il Governo ha considerato che il Municipio avrebbe dovuto

concedere alla destinataria la possibilità di esprimersi prima di emanare

l'ordine. La conseguente lesione del suo diritto di essere sentita sarebbe

stata in ogni caso sanata col gravame. Ha poi respinto la censura riferita alla

carente motivazione della risoluzione municipale, atteso che - grazie alle

spiegazioni addotte dall'autorità in sede di risposta, alla documentazione agli

atti e a quella in suo possesso - l'interessata era stata in grado di

aggravarsi contro di essa con piena cognizione di causa. Nel merito, ha

reputato che a RI 1 fosse imputabile la malafede dei precedenti proprietari, i

quali, nonostante fosse stato emesso dal Municipio un ordine di sospensione

dei lavori (…) e dopo essersi visti negare la licenza edilizia in

sanatoria, (…) hanno comunque portato a termine i lavori. In

risposta ai tentativi di minimizzare la violazione materiale accertata con

decisione passata in giudicato e l'interesse pubblico a sostegno del

ripristino, l'Esecutivo cantonale ha sostenuto che le dimensioni della piscina

fossero tutt'altro che trascurabili e che la sua natura di opera sotterranea

fosse irrilevante. Ha aggiunto che il motivo del diniego della licenza non

era unicamente incentrato su motivazioni ecologiche, bensì (…) anche su

questioni di sicurezza. Per questa ragione, ha reputato che la possibilità

d'impiegare soluzioni alternative al cloro per il trattamento dell'acqua fosse

ininfluente. Il Consiglio di Stato ha pure indicato di non avere dubbi

in merito alla correttezza del limite del bosco accertato dalla Sezione

forestale nel 2004. Il Governo ha quindi analizzato il rispetto del principio

di proporzionalità, ritenendo che la demolizione fosse atta a ristabilire la

conformità col diritto e fosse sorretta dall'interesse pubblico prevalente al

ripristino della legalità e alla tutela del bosco.

E. Contro il predetto

giudizio governativo, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme all'ordine di ripristino

del 13 novembre 2017. In via subordinata, postula che il Municipio irroghi una

sanzione pecuniaria al posto della demolizione, rispettivamente che emani una

nuova decisione dopo completamento dell'istruttoria.

La ricorrente lamenta preliminarmente la violazione dei suoi diritti difensivi.

Censura nuovamente l'inadeguatezza della motivazione della risoluzione

municipale. Rimprovera al Consiglio di Stato di non aver esperito un

sopralluogo. Prosegue sostenendo che la decisione governativa sarebbe silente

su alcuni aspetti importanti, segnatamente sui costi della demolizione e sulle

contestazioni circa i pregiudizi per il bosco. Nel merito, l'insorgente

ribadisce che le misure di ripristino andavano imposte ai precedenti

proprietari del fondo, quali perturbatori per comportamento. Rimprovera al

Governo di non aver tenuto in debita considerazione la natura di costruzione

sotterranea della piscina. L'autorità di ricorso non avrebbe neppure dimostrato

l'esistenza di un particolare pregiudizio per il bosco o di problemi di

sicurezza per gli utenti della piscina. La ricorrente ripropone di seguito i

propri dubbi in merito all'attualità dell'accertamento del limite dell'area

forestale. Concludendo in favore dell'interesse pubblico al rispristino della

legalità e alla tutela del bosco, aggiunge, le istanze inferiori non avrebbero

tenuto in debita considerazione gli oneri a suo carico, la sua buona fede e

l'assenza di rischi per l'area forestale. Ritiene perciò perfezionata una

lesione del principio di proporzionalità; i vantaggi conseguiti con la

demolizione non compenserebbero difatti i costi del ripristino.

F. a.

All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare

particolari osservazioni.

A identica conclusione perviene il Municipio, con argomentazioni che saranno riprese,

nella misura del necessario, in seguito.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) conferma le precedenti comparse

scritte.

b. In replica e duplica le parti si riconfermano essenzialmente nelle

rispettive tesi e domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e

45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è

la legittimazione attiva della ricorrente, particolarmente toccata dal giudizio

impugnato (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1

LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto delle

contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali, in

particolar modo dai piani di progetto e dal materiale fotografico agli atti

nonché dalle immagini visibili su Google Map (cfr. a quest'ultimo

riguardo, STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5). Per i motivi

di cui si dirà nei considerandi seguenti, non occorre procedere ad

approfondimenti istruttori riguardanti i pregiudizi per il bosco e per la

sicurezza delle persone, il limite dell'area boschiva ecc. Non è neppure

necessario acquisire la documentazione inerente le precedenti procedure

edilizie che hanno interessato il PART. 1, peraltro almeno in parte già

contenuta nell'incarto del Governo (EDI.2018.9). Ciò detto, nemmeno il

sopralluogo sollecitato dalla ricorrente appare suscettibile di apportare al

Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della

controversia. Per gli stessi motivi la valutazione anticipata negativa operata

dall'Esecutivo cantonale circa la rilevanza di quest'ultimo mezzo di prova va

esente da critiche.

2. Diritto di

essere sentiti

2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per

iscritto. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto

di essere sentito disposto all'art. 34 LPAmm e ancorato all'art. 29 cpv. 2

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101), è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che

stanno alla base della decisione impugnata e se del caso di deferirla con piena

cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta

esercitare un suo controllo effettivo (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Una

motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato

scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. L'autorità non è

inoltre tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli

argomenti che le vengono sottoposti. Può infatti limitarsi ad affrontare le

sole allegazioni rilevanti, in quanto atte a influire sulla decisione, e

passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle che manifestamente non

reggono o che appaiono ininfluenti (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229

consid. 5.2, 130 II 530 consid. 4.3; STF 1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid.

2.2; Borghi/Corti, op. cit., ad

art. 26 n. 2a).

2.2. La ricorrente ripropone le critiche in merito alla pretesa inadeguatezza

della motivazione della risoluzione municipale, che l'avrebbe costretta a

ricorrere senza conoscere gli elementi oggetto delle valutazioni dell'autorità

comunale e senza sapere in che misura questi abbiano concorso alla decisione.

Il Municipio non vi avrebbe posto rimedio nemmeno con le successive prese di

posizione. Pur richiamando la tutela del bosco e l'interesse al ristabilimento

della legalità, non avrebbe infatti indagato gli interessi privati

dell'astretta. Tutto ciò avrebbe reso oltremodo difficile un riesame da parte

delle autorità di ricorso. La tesi non può essere seguita.

Con la risoluzione del 13 novembre 2017 la prima istanza ha richiamato il fatto

che la piscina fosse stata ultimata in difetto di un valido titolo

autorizzativo, in spregio all'ordine di sospensione lavori del 7 novembre 2016

e dopo che il 6 settembre 2017 il Governo aveva confermato il diniego della

licenza in sanatoria. Il Municipio ha poi ricordato che il principio della

legalità e quello di uguaglianza esigono che le costruzioni realizzate senza

autorizzazione, in contrasto con il diritto materiale, siano per principio

fatte rettificare o demolire e che ammettere il contrario

significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione

e far sorgere l'impressione che l'autorità non sia in grado o non voglia

esigerne il rispetto. Ha quindi ritenuto giustificata la demolizione in

quanto proporzionata e sorretta dal chiaro interesse pubblico al ripristino

della legalità. Ha evidenziato che se l'ordine di sospensione lavori fosse

stato rispettato la demolizione sarebbe risultata meno gravosa. Con la risposta

del 6 febbraio 2018 ha aggiunto che l'astretta non poteva invocare con successo

la propria buona fede e che a sorreggere l'ordine vi era pure la tutela del

bosco. Con la duplica del 12 aprile 2018 ha indicato che la proporzionalità

della demolizione non andava valutata unicamente in base agli oneri finanziari

per la proprietaria. Ora, nel complesso le motivazioni richiamate risultano

adeguate, posto che hanno consentito alla ricorrente di esercitare

compiutamente i suoi diritti difensivi, tutelando adeguatamente i suoi interessi.

Essa ha infatti inoltrato al Governo un gravame articolato e circostanziato e

ha poi presentato un altrettanto circostanziato allegato di replica. Ha altresì

avuto l'opportunità di ribadire le eccezioni ritenute pertinenti davanti a

questa Corte. Non si riscontra quindi alcuna lesione del suo diritto di essere

sentita.

2.3. La ricorrente critica pure la motivazione della decisione governativa,

reputandola silente sugli ingenti costi della demolizione e sulle sue eccezioni

circa l'assenza di pericoli per il bosco. Il Governo si sarebbe limitato a

ritenere gli interessi privati dell'astretta insuscettibili di sovvertire le

conclusioni del Municipio. In realtà, dal giudizio querelato risulta che il

Consiglio di Stato ha ritenuto il ripristino della legalità e la tutela del

bosco preponderanti rispetto agli interessi finanziari legati ai costi della

demolizione, visto pure che l'opera era stata edificata in malafede. Quanto ai

pregiudizi per il bosco, ha richiamato la propria precedente decisione e i

molteplici scopi perseguiti dalle norme sulla distanza dall'area forestale, tra

Fatti

i quali figura, oltre alla salvaguardia del suo valore ecologico, anche la

tutela di cose e persone dal rischio di caduta alberi. Ancorché a tratti

succinte, le motivazioni addotte appaiono sufficienti. Se queste ultime siano

pertinenti, è questione di merito che verrà esaminata in appresso.

3. 3.1. Secondo

l'art. 43 cpv. 1 LE, il Municipio ordina la demolizione o la rettifica delle

opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani

regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza

per l'interesse pubblico. Un'opera che lede in misura minima l'interesse

pubblico, ma che pregiudica quello del vicino, deve tuttavia essere fatta

demolire o rettificare quando questi abbia tempestivamente reclamato; resta

riservato il principio di proporzionalità (art. 43 cpv. 2 LE).

L'art.

44 cpv. 1 LE stabilisce dal canto suo che, ove la misura del ripristino risulti

impossibile o sproporzionata, il Municipio la sostituisce con una sanzione

pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di

natura economica che può derivare al contravventore. Tale sanzione, prosegue la

norma (cpv. 2), deve essere pronunciata dal Municipio, pena la decadenza, entro

un anno dall'accertamento della violazione, e in

tutti i casi entro dieci anni dal compimento dell'opera abusiva; la procedura

di ricorso interrompe la decorrenza dei termini.

3.2. Il principio della legalità e quello dell'uguaglianza

esigono che le costruzioni realizzate senza autorizzazione, in contrasto con il

diritto materiale, siano per principio fatte rettificare o demolire. Ammettere

il contrario significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la

sua violazione e far sorgere l'impressione che l'autorità non sia in grado o

non voglia esigerne il rispetto (cfr. Adelio

Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 1277 ad art. 43 LE).

I provvedimenti di ripristino devono tuttavia essere sorretti

da un adeguato interesse pubblico. Difformità oggettivamente irrilevanti da

questo profilo non giustificano interventi di demolizione o di rettifica (cfr.

STA 52.1996.68 del 4 giugno 1996 consid. 2.1 e riferimenti dottrinali ivi

citati). L'esigenza di ripristinare l'ordinamento giuridico violato non va

comunque valutata soltanto per rapporto all'interesse pubblico. Nella

ponderazione dei contrapposti interessi vanno in effetti tenuti nella debita

considerazione anche gli interessi dei vicini pregiudicati dall'opera abusiva.

In tale ottica, l'art. 43 cpv. 2 LE sancisce appunto che opere che ledono in

misura minima l'interesse pubblico, ma che pregiudicano quello del vicino,

devono essere fatte demolire quando questi abbia tempestivamente reclamato (cfr.,

a quest'ultimo proposito, Scolari,

op. cit., n. 1277 ad art. 43 LE). Anche in questi casi l'ordine di ripristino

deve comunque rispettare il principio di proporzionalità. Violazioni di entità

trascurabile dal profilo dell'interesse pubblico e che pregiudicano in misura

insignificante gli interessi del vicino, non possono quindi dar luogo a misura

di ripristino (STA 52.2006.36 del 26 luglio 2006 consid. 3.1, 52.1996.68 del 4

giugno 1996 consid. 2.2).

3.3. L'ordine di demolire o di rettificare un'opera edificata

senza permesso e per la quale un'autorizzazione non può essere rilasciata non è

di regola contrario al principio della proporzionalità.

La proporzionalità dell'ordine impartito va verificata

comparando, da un lato, gli oneri che il ripristino della situazione conforme

al diritto comporta per l'astretto e, dall'altro, i vantaggi che ne

deriverebbero per l'interesse pubblico e per quello dei vicini (cfr. fra le

tante: STA 52.2017.331 del 22 ottobre 2018 consid. 3.1). Anche il costruttore

in malafede può richiamarsi al principio della proporzionalità (cfr. STA

52.2002.214 del 7 febbraio 2006 consid. 5, STA 52.2004.109 del 10 settembre

2004 consid. 4). Chi pone l'autorità di fronte al fatto compiuto deve comunque

attendersi che essa si preoccupi maggiormente di ristabilire una situazione

conforme al diritto, piuttosto che degli inconvenienti, segnatamente economici,

che ne derivano per chi ha costruito (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6.4; STF

1C.167/2007 del 7 dicembre 2007 consid. 6.1, 1P.336/2003 del 23 luglio 2003

consid. 2.1, 1A.103/2002 del 22 gennaio 2003 consid. 4.2).

3.4. L'adozione di un provvedimento di ripristino

presuppone l'esistenza di una violazione materiale del diritto concretamente

applicabile, ovvero di una difformità non sanabile mediante il rilascio di un

permesso di costruzione a posteriori (cfr. Scolari, op. cit., n. 1287 ad art. 43 LE). L'accertamento

dell'esistenza e dei limiti di una simile violazione va di regola effettuato

nell'ambito di un procedimento di rilascio della licenza a posteriori, che il

proprietario dell'opera è sollecitato a promuovere inoltrando una domanda di

costruzione in sanatoria (cfr., sulle eccezioni a tale principio, fra tante, STA

52.2017.331 del 22 ottobre 2018 consid. 2.1).

Tale decisione di

accertamento è di principio vincolante. L'autorità non è tenuta a riesaminare la legalità dell'opera nell'ambito

della susseguente procedura di demolizione

(cfr. Magdalena Ruoss Fierz, Massnahmen gegen illegales

Bauen unter besonderer Berücksichtigung des zürcherischen Rechts, Zurigo 1999,

pag. 111 e segg.; BVR 1994 pag. 431 consid. 2). Questa regola trova tuttavia un'eccezione

quando siano fatte valere modifiche di fatto o di diritto rilevanti,

suscettibili - con buona probabilità - di legalizzare l'opera mediante l'inoltro

di un'istanza di riesame rispettivamente l'avvio di una nuova procedura volta

al rilascio del permesso (cfr. STF 1A.178/1992 del 15 ottobre 1993

in ZBl 95/1994 pag. 81 segg. consid. 2f;

Ruoss Fierz, op. cit., pag. 114;

BVR 1994 pag. 431 segg. consid. 3; cfr. anche sul diritto al riesame delle

decisioni: STA 52.2010.91 del 13 agosto 2010, consid. 2.3-2.6). Dal profilo del

principio della proporzionalità, in questi casi si giustifica la sospensione

della procedura di demolizione (cfr. STA 52.2011.147 del 31 maggio 2012 consid.

3.2).

4. 4.1. L'art. 17

cpv. 1 della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo; RS 921.0)

stabilisce il principio per cui le costruzioni e gli impianti in vicinanza della

foresta sono ammissibili soltanto se non ne pregiudicano la conservazione, la

cura e l'utilizzazione. I Cantoni, soggiunge il cpv. 2, prescrivono per

costruzioni ed impianti un'adeguata distanza minima dalla foresta, in funzione

della situazione di quest'ultima e dell'altezza prevedibile dei suoi alberi.

Le disposizioni sulle distanze dal bosco perseguono scopi molteplici. Quali

norme di polizia edilizia mirano a proteggere le costruzioni e gli impianti dal

pericolo di caduta degli alberi, dagli incendi, dall'umidità e dall'ombra; come

norme di polizia forestale tendono invece a

preservare il bosco dalle immissioni dannose provocate dagli edifici,

segnatamente proteggendolo dal fuoco e salvaguardandone il valore ecologico

(cfr. FF 1988 III 162; STF 1C_98/2016 del 1° settembre 2016 consid. 2.2,

1C_415/2014 del 1° ottobre 2015 consid. 2.5, 1A.305/1996 del 10 agosto 2000

consid. 4b, pubbl. in: RDAT I-2001 n. 75).

4.2. Nel Canton Ticino la distanza dal bosco

è disciplinata dall'art. 6 LCFo, norma che nella sua versione attuale -

entrata in vigore il 1° gennaio 2016 (insieme agli art. 13 segg. RLCFo) -

dispone che le costruzioni di superficie, interrate e sotterranee devono

rispettare la distanza minima dal bosco di 10 m (cpv. 1, primo periodo). In

casi eccezionali e con il consenso dell'autorità cantonale (avviso vincolante),

soggiunge la disposizione (cpv. 1, seconda frase), il Municipio può concedere

deroghe sino a 6 m dal bosco. Il cpv. 2 dell'art. 6 LCFo disciplina invece il

caso delle distanze inferiori per le costruzioni minori o accessorie. Sono

definite costruzioni minori o accessorie quelle costruzioni, o parti di

costruzione, che di regola per ingombro e destinazione non arrecano pregiudizio

alla conservazione, alla cura e all'utilizzazione del bosco (art. 13b cpv. 1

RLCFo). Le costruzioni minori o accessorie possono sorgere fino a 6.00 m,

rispettivamente 2.00 m, dal limite del bosco (art. 13b cpv. 2 RLCFo) secondo

quanto indicato nell'Allegato del RLCFo, che fornisce un elenco non esaustivo

di suddette opere (cfr. Sarah Socchi, Il

bosco accorcia le distanze, in: RtiD I-2016 pag. 279 segg., 299 segg., n.

3.4.4).

5. 5.1. In

concreto, l'esistenza di una violazione materiale del diritto, consistente nel

mancato rispetto della distanza minima dal bosco sancita all'art. 6 LCFo, è

stata accertata con decisione governativa del 6 settembre 2017, passata in

giudicato incontestata, che ha applicato la nuova normativa in vigore dal 1°

gennaio 2016. Secondo detto giudizio, l'avversata piscina - situata a ca. 7.00

m dall'area forestale - non rientra tra le costruzioni minori o accessorie di

cui all'Allegato del RLCFo, né potrebbe ottenere una deroga ai sensi degli art.

6 cpv. 1 LCFo e 13a RLCFo. Visto che non vi sono state nel frattempo modifiche

di fatto o di diritto rilevanti, suscettibili - con buona probabilità - di

legalizzare l'opera (cfr., tra tante, STF 1C_215/2014 dell'11 dicembre 2014

consid. 3.2 e 3.4, 1C_911/2013 del 19 novembre 2014 consid. 2.2.3), la sua

illegalità non può essere rimessa in discussione in questa sede. Si tratta

dunque di vedere se a giusta ragione il Municipio ha ordinato alla ricorrente

di demolire la piscina.

5.2. Per principio gli obblighi

fondati sul diritto edilizio (baurechtliche Pflichten) sono imponibili

ad ogni proprietario del fondo interessato. Gravano dunque anche i successori

in diritto (cfr. STA 52.2007.138 del 4 agosto 2011 consid. 2.1, parz. pubbl.

in: Athos Mecca/Daniel Ponti, Legge edilizia annotata, Locarno 2016,

pag. 286; Scolari, op. cit., ad

art. 43 LE n. 1307). In caso di

alienazione del fondo, l'ordine di ripristino può pertanto essere impartito

anche al nuovo proprietario quale successore del venditore (cfr. STA

52.2010.168 del 27 settembre 2010 consid. 2.3, parz. pubbl. in: Mecca/Ponti, op. cit., pag. 286; Scolari, op. cit., ad art. 43 LE n. 1307).

La ricorrente sostiene che l'autorità avrebbe dovuto intimare il provvedimento

ai precedenti proprietari. Dal momento che hanno costruito il controverso

impianto sarebbero infatti perturbatori per comportamento, mentre lei sarebbe

solamente perturbatrice per situazione. La tesi non può essere seguita. Dato

che aveva nel frattempo acquistato il PART. 1 ed era quindi successore in

diritto dei precedenti proprietari, originariamente perturbatori per

comportamento e per situazione, la decisione del Municipio di rivolgersi a lei

per ottenere la demolizione del manufatto non risulta lesiva del diritto. Con

l'acquisto del sedime, è infatti in primis l'insorgente ad avere il

potere di disposizione sul fondo. È dunque a lei che compete l'eventuale

obbligo di ripristinare il fondo, impregiudicata la sua facoltà di rivalersi

sui precedenti proprietari per i connessi inconvenienti economici.

5.3. In concreto, la

violazione materiale del diritto alla base del contestato provvedimento non è

invero trascurabile, atteso che concerne la disattenzione della distanza minima

(10.00 m) dal bosco. Dato che neppure lo stabile principale rispetta tale

distanza (cfr. deroga concessa il 18 novembre 2013), l'opera all'esame, situata

direttamente a ridosso di quest'ultimo, consolida e aggrava il contrasto con il

diritto. Di per sé, il controverso provvedimento risulta quindi sorretto dall'evidente

interesse pubblico al ristabilimento della legalità. Vero è che, nell'ambito

della ponderazione degli interessi in gioco, occorre anche considerare che

senz'altro particolarmente gravose ed incisive saranno le conseguenze derivanti

alla ricorrente dall'ordine in contestazione. Anche qualora si volesse ritenere

che la stima dei costi indicata (fr. 58'500.-; cfr. preventivo allegato alla

replica del 12 marzo 2018) sia verosimilmente esorbitante, è certo che la

rimozione della piscina e delle opere collegate implicherà, vista anche la

vicinanza/connessione con l'edificio principale, un aggravio economico non

indifferente. La piscina non è tuttavia stata realizzata per semplice

inavvertenza, ma in evidente e incontestabile malafede, i relativi lavori

essendo stati portati a termine in dispregio dell'ordine di sospenderli e del

diniego della licenza in sanatoria, ciò che, peraltro, ha evidentemente contribuito

ad aumentare i costi dell'eventuale ripristino. Di fronte ad un abuso tanto

plateale, commesso per di più in malafede, il controverso provvedimento non

appare per nulla sproporzionato. Qualsiasi intervento meno incisivo si

tradurrebbe in un'implicita accettazione dell'abuso perpetrato. Il peso

attribuito dal Municipio all'intesse pubblico riferito all'affermazione del

principio di legalità, ovvero al ripristino di una situazione conforme al

diritto, non risulta quindi eccessivo. Va da sé che in queste circostanze, non

essendo la demolizione né impossibile né sproporzionata, l'ordine di ripristino

non può essere surrogato da una sanzione pecuniaria.

6. 6.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

6.2. La tassa di

giustizia segue la soccombenza della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Quest'ultima rifonderà al Comune, assistito da un legale e privo di un ufficio

giuridico, una congrua indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, resta a carico della ricorrente.

L'insorgente rifonderà al Comune un identico importo (fr. 1'800.-) a titolo di

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il

vicecancelliere