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Decisione

52.2018.409

Sanzione disciplinare

7 agosto 2019Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 12 marzo 2018 l'avv.

B__________ ha inoltrato alla Commissione di disciplina degli avvocati

(Commissione) una formale segnalazione per il comportamento tenuto dall'avv. RI

1, nell'ambito di una causa civile pendente presso la Pretura di Lugano. La denunciante

ha in particolare rimproverato al segnalato, suo cugino, di essere incorso in

un palese conflitto d'interessi, per aver funto per anni da amministratore

unico e liquidatore della R__________ AG (su mandato che gli sarebbe stato

conferito dai suoi genitori azionisti, ovvero il dr. med. R__________ e la sua

seconda moglie M_______) e per patrocinare ora A______ (figlio di primo letto

di R__________), nella causa di collazione e riduzione, che quest'ultimo ha

promosso nei confronti suoi e di sua madre (nell'ambito della successione del

padre, frattanto deceduto). Procedura nell'ambito della quale il denunciato

contesta ora alcune disposizioni societarie prese in favore di M_______ (in

particolare in relazione alla compravendita di un fondo situato a __________) e

alcune operazioni di liquidazione della società. La denunciante ha inoltre

sostenuto che, anche dopo lo scioglimento della R__________ AG, il segnalato

avrebbe assunto mandati a favore dei suoi genitori.

b. Preso atto di tale segnalazione, il 14 marzo 2018 la Commissione ha aperto

nei confronti dell'avv. GRI 1 un procedimento disciplinare per presunta

violazione del divieto di conflitto d'interessi e del segreto professionale

(richiamando in particolare gli art. 12 lett. b, c e 13 della legge federale

sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000; LLCA; RS 935.61).

c. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito

mosso contro di lui. Pur ammettendo di aver assunto la carica di amministratore

unico e di liquidatore della R__________ AG, ha in sostanza sostenuto di aver

sempre agito solo quale uomo di paglia del dr. med. R__________ - a suo dire

azionista unico della società che gli aveva conferito tale incarico -

limitandosi a eseguire di volta in volta le sue istruzioni e sottoscrivere la

documentazione che gli veniva sottoposta (preparata dai commercialisti dello

zio), senza mai riceverne copia. In tal senso, ha pure negato di aver

utilizzato informazioni desumibili dalla sua attività in seno alla società. Ha

infine sottolineato di aver sempre solo assunto mandati a favore dello zio (anche

dopo lo scioglimento della società); mai a favore di M________.

B. Con decisione del 18

luglio 2018, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa

disciplinare di fr. 1'000.- per i fatti segnalati, che ha ritenuto in parte

costitutivi di una violazione delle regole professionali. Dopo aver ritenuto

non dimostrata l'assunzione di precedenti mandati (anche) a favore di M__________,

come pure la circostanza - contestata - che anche quest'ultima fosse azionista

della R__________ AG, la precedente istanza ha in sostanza considerato che il

denunciato fosse incorso in un conflitto di interessi, per aver utilizzato

informazioni coperte dal segreto professionale, inerenti ai suoi precedenti

mandati di amministratore unico e liquidatore della società, al fine di

avvantaggiare il suo nuovo cliente (A__________). Ha tra l'altro pure osservato

come non fosse credibile che, in tutti gli anni d'attività, il segnalato non

avesse avuto accesso alle informazioni inerenti all'amministrazione e agli

affari della società. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della

gravità dell'infrazione e del precedente disciplinare dell'interessato.

C. Avverso la predetta

decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Premesso che la precedente istanza avrebbe a suo dire "solo" messo in

dubbio l'esistenza di una violazione del segreto professionale, ma non un

conflitto d'interessi, l'insorgente contesta di essere incorso in una tale

violazione. Ribadisce di aver sempre agito in seno alla persona giuridica quale

uomo di paglia dello zio (aggiungendo peraltro che la società non

avrebbe svolto alcuna altra attività economica, se non quella di detenere il

fondo di __________). Sostiene che l'attività di amministratore unico non

rientri in quella "classica" svolta da un avvocato in regime di

monopolio e sfugga al segreto professionale, aggiungendo che nulla

dimostrerebbe che lo zio gli avesse conferito tale incarico nell'ambito di un

mandato professionale. Nega di aver sfruttato nell'attuale causa civile una

qualsiasi informazione appresa quale organo formale della società. Dei dati

utilizzati in quella procedura sarebbe venuto a conoscenza solo di recente,

grazie alla copia dell'atto di compravendita del 1999 che l'esecutore

testamentario ha consegnato agli eredi nel giugno 2016 e ai ragguagli che ha

potuto raccogliere (in merito al terreno e alla società) dal Comune di __________

e dallo stesso esecutore testamentario.

D. In sede di risposta la Commissione si è

riconfermata integralmente nel provvedimento impugnato, senza

particolari osservazioni.

E. Il ricorrente ha

rinunciato a presentare una replica, limitandosi a riaffermare le proprie

conclusioni e domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012

(LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente,

personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è

destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1

LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Giusta

l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi

del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o

privati. Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un

principio fondamentale della professione forense. È collegato alla clausola

generale dell'art. 12 lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la

professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito

dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130 II 87

consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA, che impone all'avvocato, senza limiti

di tempo e nei confronti di tutti, il segreto professionale su quanto gli è

stato confidato dai clienti a causa della sua professione (cfr. STF 1B_510/2018

del 14 marzo 2019 consid. 2.1 e rimandi).

2.2

Il dovere di fedeltà verso il mandante perdura anche dopo la fine di un rapporto contrattuale.

L'avvocato deve pertanto evitare conflitti d'interesse anche quando assume un

incarico contro un ex cliente. La portata dell'art. 12 lett. c LLCA non è quindi limitata a situazioni in cui si

tratterebbe di rappresentare nello stesso tempo interessi contrapposti. Unicamente a queste condizioni sono infatti realmente rispettate le finalità della normativa, che

tutela la fiducia del pubblico nei confronti degli avvocati e garantisce la

salvaguardia del segreto professionale (art. 13 LLCA; STF 2C_427/2009 del

25.

marzo 2010 consid. 2.2 e rinvii;2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.1 e rif.). La possibilità di agire in qualità di

patrocinatore contro un ex cliente deve essere verificata

dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del

singolo caso. In generale, egli può accettare il nuovo incarico soltanto se è

escluso che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a

conoscenza nell'ambito di un precedente mandato sotto garanzia del segreto

professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia precluso, è sufficiente che

sussista anche solo la possibilità di un

utilizzo, persino inconsapevole, delle conoscenze precedentemente acquisite

(cfr. STF 1B_510/2018 citata consid. 2.1 e rimandi). Deve perciò essere evitata

qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare un conflitto

d'interessi, di cui, in casi dubbi, va presunta l'esistenza. Nell'ambito

della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto della connessione e

del grado di identità tra l'oggetto del precedente e del nuovo mandato. La

probabilità di far capo a elementi appresi nello svolgimento dell'incarico

concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata l'attività del

legale per il primo cliente e più stretto il rapporto di fiducia instauratosi.

Importante è pure il tempo trascorso, benché anche

dopo anni possano riaffiorare ricordi di fatti apparentemente dimenticati

(cfr. STF 2C_427/2009 citata consid. 2.2 e rinvii;2A.535/2005 citata

consid. 3.2 e rif.; STA 52.2018.279 del 18 marzo 2019 consid. 2.3).

2.3

Questi principi valgono anche quando l'avvocato è intervenuto

precedentemente in altra veste. I doveri professionali dell'avvocato sanciti

nell'art. 12 LLCA, e segnatamente il dovere di fedeltà che discende dall'art.

12.

lett. c LLCA, vista la formulazione aperta della norma, non si riferiscono

soltanto al rapporto dell'avvocato con il proprio cliente, ma sono applicabili

all'intera attività professionale dell'avvocato, ovvero alla totalità dei suoi

atti professionali (cfr. DTF 131 I 223 consid. 3.4 e rif.) e quindi anche alla

sua ulteriore attività commerciale (cfr. STF 2C_407/2008 del 23 ottobre 2008

consid. 3.3 e rimandi; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna

2017, n. 411). Certo non ogni interesse divergente di persone con le quali

intrattiene dei rapporti commerciali fa insorgere un conflitto. Richiesta è

piuttosto l'esistenza di un legame che induca a ritenere che nell'ambito della

sua attività professionale egli tenga in considerazione gli interessi di questa

persona, cosicché risulti pregiudicata la tutela senza riserve degli interessi

del cliente. Per questa ragione, anche funzioni di organo di una società (ad

esempio l'attività quale membro di un consiglio d'amministrazione) sono

suscettibili di determinare un conflitto d'interessi (ritenuto in particolare

che quale organo formale o di fatto di una società deve in primo luogo

salvaguardare l'interesse della persona giuridica; cfr. art. 717 del codice

delle obbligazioni svizzero del 30 marzo 1911 [CO; RS 220]; Fellmann, op. cit., n. 347).

2.4

Il rischio di

incorrere in un conflitto di interessi non deve essere puramente astratto,

bensì concreto ancorché non materializzato. Non

è quindi necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato

in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr. DTF 135 II 145 consid.

9.

; STF 1B_510/2018 citata consid. 2.1 e rimandi; STA 52.2018.279

citata consid. 2.4 e rimandi).

2.5

I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati

in generale dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di

norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in

cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale,

costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole

professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la

profession d'avocat, Berna 2009, n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 11 del codice

svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD), giusta il quale l'avvocato

evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e

quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o

privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui l'avvocato non

deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore

di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o

vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando sorge un

conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale o

quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al

mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). L'art. 13 CSD

riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può accettare il mandato

di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente cliente

rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di precedenti

clienti potrebbe causare loro un pregiudizio.

3.

3.1. In

concreto, è incontestato che il ricorrente ha agito dal 1993 al 2000 quale

amministratore unico (e poi liquidatore, 2000-2001) della R__________ AG.

Stando alle sue sole tesi, tale incarico gli sarebbe stato conferito dal dr. med.

R__________, unico azionista, che nel 1993 si era affidato a lui, quale

giurista di famiglia. Nel corso degli anni, sostiene di aver sempre svolto il

suo ruolo in seno alla società quale uomo di paglia e persona di

fiducia dello zio, seguendo di volta in volta le istruzioni del suo mandante

e sottoscrivendo la documentazione già preparata che gli veniva sottoposta,

senza riceverne copia. In questa costellazione, si sarebbe inserita anche la

compravendita del fondo di __________ (mapp. __________). Dal rogito notarile

agli atti, risulta in particolare che il 9 luglio 1999 l'avv. RI 1, in veste di

amministratore unico, ha impegnato la R________ AG a vendere tale terreno a M________

(rappresentata dal marito R_______), per un prezzo di __________ di vecchie

Lire. Transazione, questa, che l'insorgente tuttavia ora contesta: nell'azione

di collazione e di riduzione avviata per conto dell'erede A__________, sostiene

in particolare che la compravendita sarebbe avvenuta a un prezzo manifestamente

di favore (visto anche il valore fiscale di 760 Euro/mq che, stando a

sue recenti informazioni, la società avrebbe comunicato all'ufficio tributi del

Comune italiano). Rimprovera inoltre al defunto zio e a sua moglie di aver

messo in atto degli stratagemmi, dichiarando regimi di matrimonio

variabili e lamenta pure l'assenza di riscontri su eventuali utili di

liquidazione della società (cfr. estratto petizione del 14 dicembre 2017 agli

atti).

3.2

Ora, a ragione la Commissione ha evidenziato come appaia poco credibile

che il ricorrente, nel contesto dei suoi mandati di amministratore unico e

liquidatore della R__________ AG, non avesse accesso alle informazioni inerenti

all'amministrazione e agli affari correnti della società, quali le disposizioni

prese a favore di M__________ e le operazioni di liquidazione. Ancorché per

ammettere un conflitto d'interessi la precedente istanza abbia soprattutto

messo l'accento sul problema dell'uso di tali informazioni, che ha ritenuto

coperte dal segreto professionale, nel contesto dell'attuale mandato a favore

dell'erede A__________, anche solo seguendo le tesi dell'insorgente, è

innegabile che egli versi - da più punti di vista - in una chiara situazione di

conflitto di interessi, e meglio tra quelli del suo attuale cliente e quelli

invece tutelati in passato, e perfino i propri.

3.3

Giova anzitutto ricordare che ai membri del consiglio di amministrazione

di una società anonima incombono una serie di obblighi di diritto commerciale.

Da questo profilo, nella misura in cui il ricorrente, così come afferma, si

fosse prestato ad alienare alla moglie dello zio azionista l'unico bene

immobile della R_______ AG a un prezzo nettamente inferiore a quello di

mercato, non v'è chi non veda come egli - prima ancora di quello dei coniugi __________

- stia ora mettendo in discussione il suo stesso agire quale organo della

società.

Per legge, l'amministratore unico non può infatti acconsentire a effettuare

prestazioni della società ad azionisti o persone loro vicine, che siano manifestamente

sproporzionate rispetto alla loro controprestazione (cfr. art. 678 cpv. 2 CO).

L'amministratore che procede a un trasferimento occulto di patrimonio (verdeckte

Vermögensverlagerung) incorre infatti in una possibile violazione delle

disposizioni del diritto commerciale sulla tutela del capitale della società

(cfr. Reto Heuberger, Die

verdeckte Gewinnausschüttung aus Sicht des Aktienrechts und des

Gewinnsteuerrechts, Berna 2001, pag. 38 seg. e 40 segg.) e sul divieto di

rimborso del capitale agli azionisti (cfr. art. 680 cpv. 2 CO; Heuberger, op. cit., pag. 32 segg.),

come pure delle norme sulla ripartizione delle competenze fra assemblea dei

soci e amministrazione (cfr. Heuberger,

op. cit., pag. 43 segg.). La transazione occulta di patrimonio all'azionista o

a una persona a lui vicina (mediante un negozio giuridico che prevede una

controprestazione manifestamente sproporzionata) è inoltre suscettibile di

ledere l'obbligo di diligenza e fedeltà dell'amministratore (cfr. art. 717 CO; Heuberger, op. cit., pag. 58 segg.). Ne

può quindi derivare una responsabilità civile dell'amministratore (cfr. art.

754.

CO), ma anche di natura penale (segnatamente per amministrazione infedele,

art. 158 cpv. 1 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP; RS 311.0];

cfr. Heuberger, op. cit., pag. 60;

Marie-Noëlle Zen Ruffinen/Marc Bauen,

Le conseil d'administration, II ed., Zurigo 2017, n. 228 seg.). A ciò si

aggiungono le possibili violazioni delle norme di diritto fiscale (che tendono

ad assicurare il mantenimento della doppia imposizione economica del

beneficiario dell'impresa, cfr. Jean-Luc

Chenaux/Alexandre Gachet, Commentaire romand, CO II, Basilea 2008, n. 15

e 100 segg. ad art. 678).

Contrariamente a quanto sembra assumere l'insorgente, il fatto di agire quale uomo

di paglia di un azionista (unico) non libera affatto l'amministratore

formale di una società dalle proprie responsabilità: anche l'avvocato che

assume tale ruolo a titolo fiduciario ha infatti i medesimi doveri di qualsiasi

altro membro del consiglio di amministrazione iscritto a registro di commercio.

Pur trovandosi in un duplice ordine di obblighi contrattuali e legali - nei

confronti del mandante fiduciante da un lato, e della società anonima dall'altro

- in caso di interessi divergenti, è pertanto tenuto a dare la priorità a

quelli della persona giuridica, rispettando la legge (cfr. Rolf Watter/Katja Roth Pellanda, Basler

Kommentar, OR II, V ed., Basilea 2016, n. 3 ad art. 716a; Martin Wernli/Marco A. Rizzi, Basler

Kommentar, OR II, n. 26 ad art. 707; Zen

Ruffinen/ Bauen, op. cit., n. 74 e 210; Peter

Forstmoser/Arthur Meier-Hayoz/Peter Nobel, Schweizerisches Aktienrecht,

Berna 1996, n. 175 segg.; cfr. inoltre, sull'avvocato quale amministratore a

titolo fiduciario, Rolf Watter/Sabina

Nüesch, Anwalt als Organ, in: Haftpflicht des Rechtsanwaltes, Zurigo

2006, pag. 40 segg.).

3.4

Ferme queste premesse, anche solo partendo dalle sue tesi, non è dato di

vedere come l'insorgente, dopo aver di fatto tutelato per anni i soli interessi

del dr. med. R__________, in particolare sottoscrivendo e avallando tutte le

operazioni e disposizioni della R__________ AG, secondo le sue istruzioni (cfr.

osservazioni dell'11 aprile 2018, ad es. pag. 5 e 7) - e perfino a costo di incorrere,

quale amministratore unico, in possibili violazioni di legge (cfr. supra,

consid. 3.3) -, possa ora assumere la difesa di un terzo, la cui posizione

è chiaramente contrapposta a quella del suo ex mandante (cfr. osservazioni

citate, pag. 7). È infatti chiaro che l'erede A__________ mira a contestare

quegli stessi atti effettivamente voluti dal defunto e che l'insorgente ha

compiuto quale organo formale - anche solo a titolo fiduciario (uomo di

paglia) - della società. Il mandato assunto a favore del cugino erede non è

quindi solo problematico perché, come essenzialmente osservato dalla precedente

istanza, il ricorrente ha utilizzato informazioni apprese in relazione ai

precedenti incarichi di amministratore e liquidatore. Ma lo è soprattutto

perché egli, essendo stato per oltre una decina d'anni anche avvocato di

fiducia del dr. med. R__________ - per il quale ha all'evidenza assunto

svariati mandati nel contesto della sua pratica professionale (cfr. citate osservazioni

dell'11 aprile 2018, pag. 5, 7 e 10; cfr. pure doc. 7, 9, 10, 12 e 13 allegati

alla segnalazione del 12 marzo 2018) -, non può, in spregio alla fiducia in lui

riposta, assumere il patrocinio di un terzo in una vertenza riguardante i

medesimi oggetti trattati in passato per suo conto (quali la compravendita del

fondo di __________). Vista l'identità della materia oggetto del contendere, l'ampiezza

dell'attività svolta, l'asserita stretta relazione di fiducia con lo zio e l'arco

di tempo sul quale è perdurata, sussiste infatti la concreta probabilità che

egli possa far capo alle conoscenze precedentemente acquisite, apprese magari

anche solo verbalmente e/o attraverso la lettura di carte (ad es. inerenti alla

situazione patrimoniale e societaria dello zio), e coperte dal segreto

professionale. In tal senso, poco conta che egli non avrebbe in passato

trattenuto copia degli atti visionati o che i dati finora utilizzati ai fini

della causa civile sarebbero stati "riappresi" grazie a documenti

(quali il rogito di compravendita) ricevuti da terzi (cfr. Walter Fellmann, in: Walter Fellmann/Gaudenz

G. Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, n. 108a seg. ad art. 12; Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und

standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo

2000, pag. 116 seg.; cfr. anche STA 52.2018.279 citata consid. 3.2). L'esistenza

di un conflitto di interessi non può certo dipendere dal grado di memoria e/o

attenzione che il singolo avvocato presta al proprio lavoro. Del resto, per

ammettere l'esistenza di un conflitto di interessi e precludere all'avvocato l'assunzione

di un nuovo mandato, come visto, basta che sussista anche solo la

possibilità di un uso, persino

inconsapevole, di quanto appreso nel contesto di un precedente mandato (cfr. supra,

consid. 2.2). Al ricorrente non giova inoltre sostenere che l'attività di

amministratore e liquidatore di una società non rientrerebbe in quella tipica

di un avvocato (coperta dal segreto professionale), visto che nel suo caso tale

attività risulta comunque inquadrata in un duplice rapporto di mandato, verso l'azionista

fiduciante da un lato e la società dall'altro.

A ciò aggiungasi che - a ben guardare - la tesi dell'uomo di

paglia che avrebbe compiuto atti potenzialmente contrari all'interesse

della società (per tutelare invece quelli del mandante azionista) non è affatto

priva di rischi per l'insorgente, ma anzi potrebbe addirittura porlo in un

ancor più complicato intreccio di interessi. In effetti, a fronte degli

obblighi che incombono in genere agli organi formali di una società anonima

(cfr. supra, consid. 3.3), egli potrebbe non essere più in grado di

adoperarsi completamente per il suo nuovo cliente, già solo per difendere se

stesso e il suo precedente operato in seno alla R__________ AG da eventuali

accuse e/o rimproveri (cfr. in tal senso: Fellmann, in: Fellmann/Zindel, op. cit., n. 92 seg. ad art.

12).

3.5

Ne discende che l'insorgente - a fronte

dell'attività svolta in passato per la R________ AG rispettivamente a favore

del defunto zio dr. med. R_______ - avrebbe dovuto verificare con maggiore

attenzione l'opportunità di patrocinare l'erede A__________ nell'attuale

vertenza civile, per giungere alla

conclusione che non poteva accettare il mandato, senza incappare nel concreto

rischio di un conflitto d'interessi. Tanto

più che, in casi dubbi, di una tale situazione va presunta l'esistenza (cfr.

STF 2C_427/2009 citata consid. 2.2,2A.594/2004 del 28 ottobre 2004

consid. 1.2). Avendo per contro assunto l'incarico e promosso la causa civile

così come sopradescritto, egli è incorso in una violazione dell'art. 12 lett. c

LLCA.

4.

Ferme queste premesse, resta da

verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

4.1

In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1

prevede le misure disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa

può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La Commissione gode di un certo

margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella

fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione

dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al

rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in

generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento

deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della

violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca

evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione

disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento

adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto

penale (cfr. art. 47 e 48 CP), l'autorità terrà in particolar modo conto anche

degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la

procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op.

cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in:

Fellmann/Zindel, op. cit., n. 23 segg. ad art. 17).

4.2

In

concreto, l'avv. RI 1 ha infranto in modo piuttosto grave una regola

professionale fondamentale. La violazione è tanto più pesante se solo si

considera che egli non ha solo creato una situazione in cui il rischio di

incorrere in un conflitto d'interessi era concreto, ma ha in pratica già

realizzato il suddetto rischio, avviando una causa civile in cui - in aperto

contrasto con gli interessi tutelati in passato - ha messo in discussione atti

giuridici e operazioni da lui stesso compiuti quale amministratore unico e

liquidatore della società, a cui incombevano invero precisi obblighi di diritto

commerciale. L'infrazione appare ancor più grave considerato che il ricorrente vanta una lunga esperienza professionale e avrebbe quindi dovuto

accorgersi della delicata situazione in cui si stava ponendo accettando il

nuovo mandato (a favore dell'erede A__________) rispettivamente avviando la

causa civile. Non giova inoltre all'insorgente il fatto di non aver mostrato

segni di autocritica e ravvedimento. Neppure si può trascurare che egli ha già

a suo carico un precedente disciplinare per violazione del divieto di conflitto

di interessi (cfr. STA 52.2014.396 dell'11 luglio 2016, che aveva confermato la

multa, pur riducendone l'importo a fr. 400.-). Alla luce di tutto quanto

esposto, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 1'000.- inflitta

dalla Commissione, per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata attorno

al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente

ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio

della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto del precedente disciplinare

del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi

deontologici che sono stati in concreto disattesi.

5.

5.1. Stante tutto quanto

precede, il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma della

decisione impugnata.

5.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta

a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

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