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Decisione

52.2018.42

DIpendenti pubblici. Aggancio al nuovo modello retributivo cantonale. Tutela dei diritti acquisiti e parità di trattamento

21 dicembre 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I cpv. 3 e 4 dell'art. 41

LStip devono quindi essere interpretati e applicati in relazione alle

disposizioni scaturite dall'approvazione del Preventivo 2016, e, più

precisamente, il cpv. 3 si applica ai dipendenti che avrebbero avuto diritto ad

un aumento o avanzamento nel primo semestre del 2016, il cpv. 4 a quelli che

invece l'avrebbero maturato nel secondo semestre di quell'anno, ai quali

tuttavia è stato negato per le misure di risparmio attuate, secondo quanto

stabilito nelle norme transitorie nel 2016 (BU 7/2016 e NAP 103/2015).

Sempre nello stesso messaggio della LStip così l'Esecutivo cantonale si

esprimeva in merito al salario determinante per il passaggio dalla vecchia alla

nuova scala stipendi (commento ad art. 41, pag. 23):

"La norma transitoria si prefigge

di illustrare le modalità d'inserimento dei dipendenti dopo l'entrata in vigore

della presente legge. Il salario versato a dicembre costituirà lo stipendio

determinante per posizionare il dipendente nella nuova scala stipendi."

In sede di discussione,

alcuni parlamentari avevano proposto di emendare l'art. 41 cpv. 3 e 4 LStip nel

senso di riconoscere al momento dell'aggancio al nuovo sistema quell'aumento

del quale i dipendenti avrebbero potuto beneficiare al 1° gennaio 2018 secondo

il vecchio modello salariale e a partire da quell'importo calcolare lo stipendio

sulla base della nuova scala. La proposta è tuttavia stata respinta poiché è

stata ritenuta contraria alle decisioni del Preventivo 2016 e avrebbe

comportato un mancato risparmio di circa 6.5 milioni di fr. La norma in

questione è quindi stata approvata così come da progetto di legge (cfr. verbali

del Gran Consiglio, anno 2016/2017, seduta XXVIII di giovedì 15 dicembre 2016,

ad art. 41 cpv. 3 e 4).

4. 4.1. Nel caso di specie,

dopo aver partecipato con successo alla formazione della scuola cantonale di

Polizia, il ricorrente è stato nominato quale Gendarme a partire dal 1°

luglio 2012 e, inserito nella classe 23. Ha proseguito nella medesima funzione

e classe per tre anni, beneficiando degli aumenti ordinari (automatici) nel

2013, nel 2014 e nel 2015 (art. 8 cpv. 1 in combinazione con l'art. 3 vLStip;

cfr. anche risoluzione governativa n. 839 del 4 marzo 2015 che regola i

percorsi di avanzamento degli agenti della Polizia cantonale). Il 1° luglio

2016 avrebbe dovuto ricevere la qualifica di Appuntato ma, come

ricordato in narrativa, la promozione è stata sospesa fino al 1° gennaio 2017 per

effetto

dell'allineamento delle date delle promozioni. Al passaggio dal precedente

sistema salariale a quello attualmente in vigore, egli rientrava dunque tra quei

dipendenti in carriera, con aumento maturato nel primo semestre del 2016 ed

effettivamente concessogli al 1° gennaio 2017 (NAP 103/2015 punto n. 3), per i

quali l'aggancio alla nuova normativa è avvenuto nel 2018 (art. 41 cpv. 3

LStip) sulla base dello stipendio al 31 dicembre 2017. Il ricorrente è quindi

stato correttamente inserito nella nuova classe 5 con 10 aumenti corrispondente

a fr. 80'313.- annui (classe immediatamente superiore al suo precedente reddito

di fr. 79'936.-). La decisione di ignorare l'ulteriore aumento che sarebbe

maturato dal 1° gennaio 2018 se la precedente normativa fosse rimasta in vigore

è perfettamente in linea con gli obiettivi di risparmio e di politica salariale

fissati dall'autorità cantonale (in particolare: sospensione di

aumenti/avanzamenti e passaggio al nuovo modello salariale con garanzia dello

stipendio percepito in precedenza), correttamente trasposti nell'art. 41 LStip.

Del resto, gli emendamenti avanzati in relazione ai cpv. 3 e 4 di questa norma,

che andavano nella direzione auspicata dal ricorrente, sono stati chiaramente

ed espressamente respinti dal Legislativo cantonale, poiché ritenuti contrari

alle misure di risparmio toccanti il personale statale. Pertanto, come per

tutti i dipendenti "agganciati" al 1° gennaio 2018, nel caso concreto

lo stipendio determinante per il passaggio al nuovo modello salariale è l'ultimo

percepito (31 dicembre 2017) e non prende rettamente in considerazione l'(ipotetico)

aumento secondo la cessata legge. Da questo punto di vista la decisione

governativa è quindi esente da ogni critica e deve essere confermata.

4.2. Anche la censura di violazione dei diritti acquisiti e del principio della

buona fede non può trovare accoglimento. Anzitutto, si osserva che di principio

le pretese pecuniarie dei dipendenti pubblici non fondano diritti acquisiti. Il

rapporto di lavoro è regolato dalla legislazione in vigore al momento

determinante e lo Stato è libero di rivedere unilateralmente in ogni momento la

politica di impiego e salariale. I dipendenti pubblici non possono contare sul

fatto che le disposizioni che regolano il loro statuto restino immutate nel

tempo. È possibile ammettere dei diritti acquisiti in questo ambito solo se la

legge regola una volta per tutte delle situazioni particolari, sottraendole

agli effetti dei cambia-

menti legislativi o, ancora, se sono state date assicurazioni precise in

occasione dell'assunzione (DTF 143 I 65 consid. 6.2 e riferimenti; STF

8D_4/2017 del 26 aprile 2018 consid. 5.2,8C_158/2016 del 2 febbraio 2017

consid. 6.2; Jasmin Malla in:

Wolfgang Portmann/Felix Uhlmann [ed.], Bundespersonalgesetz, Zurigo 2013, n. 12

ad art. 15), evenienze queste ultime, che chiaramente non si verificano in concreto,

né il ricorrente pretende invero il contrario. Nulla obbligava quindi lo Stato

ad assicurare ai dipendenti il medesimo trattamento salariale così come avvenuto

in precedenza, sicché nemmeno il principio della buona fede risulta in queste

circostanze, violato.

4.3. Non trova miglior sorte nemmeno la critica di violazione del principio

della parità di trattamento. Anzi, su questo punto il ricorso deve essere

dichiarato irricevibile dato che non adempie i requisiti di motivazione di cui

all'art. 70 cpv. 1 LPAmm. In effetti, non basta al ricorrente sollevare

genericamente la critica appoggiandosi su di una sola circolare di servizio

dove sono indicate le promozioni nella funzione di appuntato di alcuni

collaboratori della Polizia e nulla più per trarre beneficio per la sua

situazione. Ad ogni buon conto, si rileva che le situazioni che il ricorrente

vorrebbe paragonare in realtà non sono per nulla identiche, già solo per il

fatto, ricordato anche dal Consiglio di Stato in questa sede, che le promozioni

in questione concernono collaboratori del corpo di Polizia che, avendo iniziato

la scuola nel 2012, non sono stati toccati dai provvedimenti decisi nell'ambito

del Preventivo 2016 (sulla parità di trattamento in ambito salariale nel

settore del pubblico impiego cfr. DTF 143 II 65, 141 II 411, 131 I 105, 129 I 161; STA 52.2016.541/543-545 del 18 settembre

2017). Le carriere salariali hanno quindi subito un'evoluzione differente a

dipendenza dell'anzianità di servizio, degli avanzamenti o delle promozioni

rispettivamente dei blocchi delle medesime decisi a seguito di situazioni

congiunturali difficili o per ristrettezze finanziarie della collettività

pubblica, senza per questo determinare necessariamente una disparità di

trattamento contraria all'art. 8 della Costituzione federale del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101).

5. Visto quanto precede, nella

misura in cui è ammissibile il ricorso deve essere respinto. La tassa di

giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura

in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera