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Decisione

52.2018.420

Istanza di rettifica - ammissibilità

19 settembre 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso sul

Dispositivo

dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione (art. 62 cpv. 4 LPAmm);

che la rettifica di una decisione in base a questa norma - che si riallaccia

nella sua formulazione all'art. 69 cpv. 3 della legge federale sulla procedura

amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021; cfr. Messaggio n. 6645 del

23 maggio 2012 concernente la revisione

totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

in RVGC, Anno parlamentare 2013-2014, Vol. 3, pag. 1947 segg., 1979) - si

limita a veri e propri abbagli (quali imprecisioni di natura redazionale o di

calcolo); errori di accertamento, di fatto o di diritto alla base della

decisione non possono per contro essere emendati in via di rettifica (cfr. Reber Scherrer, op. cit, ad art. 69 n.

6; Stefan Vogel in: Christoph

Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das

Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 69 n. 22);

che con l'istanza in esame, RI 1 e RI 2 hanno principalmente chiesto una riduzione

degli oneri processuali, rispettivamente una diversa ripartizione dei medesimi;

che per quanto attiene alla commisurazione della tassa di giustizia di cui alla

STA 52.2017.276, gli istanti non fanno valere che il Tribunale sia incorso in

una svista, bensì censurano l'apprezzamento esercitato dalla Corte su questo

tema; la domanda di riduzione dell'importo in via di rettifica è pertanto

irricevibile;

che medesima conclusione va tratta per quanto attiene alla ripartizione delle

spese processuali stabilite dal Tribunale con la STA 52.2017.277; in ogni caso,

la medesima non è scaturita da alcun abbaglio e non vi è alcuna contraddizione né

con le motivazioni enunciate dalla Corte né con l'esito della causa

(parzialmente accolto), che impone di addossare gli oneri processuali a carico

delle parti in ragione del reciproco grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm); inoltre, non essendo i ricorrenti patrocinati da un legale, nemmeno

occorreva esprimersi circa la rifusione di indennità per ripetibili (art. 49 LPAmm);

che per quanto attiene alle ulteriori critiche contenute nell'istanza, si

rileva che le medesime non concernono il dispositivo delle decisioni, bensì le

motivazioni esposte nei considerandi; già per questo motivo le stesse sono inammissibili;

che va infine detto che non vi è alcun errore nella designazione dei ricorrenti

nella STA 52.2017.277 giacché essi hanno presentato, congiuntamente, un unico

atto di ricorso contro le due decisioni del Consiglio di Stato di cui si è

detto in narrativa;

che la domanda di

rettifica, manifestamente infondata, va pertanto respinta nella misura della

sua ricevibilità (art. 72 LPAmm);

che la tassa di giustizia per il presente giudizio è posta a carico degli

istanti (art. 47 cpv. 1 LPAmm);

che l'atto, in quanto contenente domande suscettibili di essere esaminate

nell'ambito di un ricorso dinanzi al Tribunale federale, va trasmesso per

competenza a quest'ultima autorità (art. 6 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. 1.1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'istanza è respinta.

1.2.

La medesima è trasmessa per competenza al Tribunale federale, affinché la esamini

quale gravame contro le decisioni n. 52.2017.276/277 del 17 agosto 2018 del

Tribunale cantonale amministrativo.

2. La

tassa di giustizia di fr. 400.- è posta a carico degli istanti in solido.

3. Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente

La vicecancelliera