52.2018.421
Annullamento sanzione disciplinare
24 dicembre 2019Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.421
Lugano
24 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo
sul ricorso del 17 settembre 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 16 agosto 2018 (n. 20.2018.6) con
cui la Commissione di disciplina notarile ha pronunciato nei confronti
dell'insorgente un avvertimento, a titolo di sanzione disciplinare;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 13 novembre 2012, il notaio __________ ha rogato
un contratto successorio con il quale _________ e la moglie ________ hanno
disposto del loro patrimonio prevedendo una sostituzione fedecommissaria a
favore dei lori figli e abiatici.
b. A seguito del decesso di __________, il 19 gennaio 2016 il notaio RI
1, su richiesta di __________, dei suoi tre figli e degli 11 suoi abiatici, ha
redatto nella forma dell'atto pubblico (rogito n. 318) un contratto
d'interpretazione al contratto successorio del 13.11.2012 e un contratto
di successione, allo scopo di risolvere alcune incertezze, rispettivamente
abrogare e sostituire determinate disposizioni del precedente atto. In
particolare con il contratto di successione le parti hanno stabilito che:
"2. I figli sono istituiti quali eredi
provvisori sulla rimanenza. La parte di eredità che non dovesse essere stata
consumata alla morte di ciascuno dei figli verrà devoluta, quale sostituzioni
fideicommissaria sulla rimanenza, ai rispettivi figli, cioè agli abiatici,
quali eredi sostituiti.
3. I figli sono esenti da ogni obbligo di garanzia, secondo l'art. 490
(quattrocentonovanta) cpv. 2 (due) del CCS.
4. Né i figli, né gli abiatici sollevano obiezioni di alcuna natura e con ciò
rinunciano, dopo essere stati resi edotti, da me notaio, sul diritto della
quota legittima, ad eventuali obiezioni in relazione alla parte legittima che
dovesse loro spettare."
B. a. A seguito di un'ispezione
notarile avvenuta il 13 ottobre 2017 presso lo studio delRI 1, con scritto
dell'11 gennaio 2018 le ispettrici notarili hanno segnalato alla Commissione di
disciplina notarile (Commissione) alcune anomalie in relazione al suddetto rogito.
In particolare, per quanto qui interessa, al notaio è stato rimproverato di
avere rogato il contratto successorio alla sola presenza di quattro parti (la
disponente e i suoi tre figli), mentre le altre 11 (gli abiatici della
disponente) erano rappresentate da una terza persona in base a 11 distinte
procure, che non avrebbero peraltro coperto l'integralità delle pattuizioni.
b. Preso atto della
segnalazione, il 17 maggio 2018 la Commissione ha aperto nei confronti del
notaio RI 1 un procedimento disciplinare.
Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito
mosso nei suoi confronti. Ha in particolare rilevato come la dottrina
maggioritaria ammetta che la parte a un contratto successorio che non dispone direttamente
per causa di morte della propria successione - come in concreto gli abiatici - possa
essere rappresentata mediante procura, contestando altresì che le procure in
questione non coprissero l'intero tenore dell'atto rogato.
C. Con decisione del 18 agosto
2018, la Commissione ha pronunciato nei confronti del notaio RI 1 un
avvertimento.
Secondo la precedente istanza, la possibilità - riconosciuta dalla dottrina
maggioritaria - per la parte a un contratto successorio di farsi rappresentare
sussisterebbe soltanto quando quest'ultima non dispone assumendo impegni
successori, ma è unicamente beneficiaria delle pattuizioni. Non quindi, come in
concreto, ai fini di una rinuncia al "diritto della quota legittima".
In ogni caso, ha aggiunto, le procure rilasciate dagli abiatici non prevedrebbero
una tale facoltà di rinuncia, con la
conseguenza che l'atto sarebbe comunque viziato. A prescindere dalle relative conseguenze
sul piano civile, la Commissione ha dunque constatato la violazione da
parte dell'interessato di norme che reggono l'attività notarile, e meglio degli
art. 468 e 512 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). La
sanzione è stata commisurata avuto riguardo all'assenza di precedenti in
materia disciplinare.
D. Avverso la predetta
decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente - che evidenzia come nel caso di specie non sia in discussione la
successione degli abiatici - ribadisce anzitutto che colui che rinuncia alla
sua parte nella successione altrui può farsi rappresentare nel relativo
contratto successorio. Precisa poi che in concreto gli abiatici non hanno rinunciato
alla loro quota legittima, ma soltanto a far valere obiezioni riguardo alle
nuove pattuizioni contrattuali (che modificano quelle contenute nel precedente
contratto successorio), come emergerebbe peraltro chiaramente dalla traduzione
dell'atto in lingua tedesca. Nella misura in cui riguarda gli abiatici, le
procure coprirebbero quindi interamente il contenuto dell'atto.
E. In sede di risposta, la
Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi nel
provvedimento impugnato.
F. L'insorgente ha rinunciato a
presentare una replica, limitandosi a riconfermarsi nel suo ricorso. Di
conseguenza, neppure la Commissione ha prodotto ulteriori comparse scritte.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL
952.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente
e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art.
104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame,
tempestivo (art. 104 LN e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine.
1.2. Il ricorso può essere
evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno l'insorgente
sollecita del resto l'assunzione di particolari mezzi di prova.
2. 2.1. La violazione dei
doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. Corollario della vigilanza assicurata dallo
Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di
preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità
disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr.
STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).
2.2. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013
(LN; RL 952.100) prevede la
repressione in via disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione
dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione
professionale, il suo onore in relazione agli obblighi professionali o la
fiducia che in lui ripone il pubblico. I doveri professionali del notaio non
sono solo quelli definiti come tali nella LN, bensì tutte le regole che il
notaio deve ossequiare nell'esercizio della sua attività, quali ad esempio le
norme riguardanti le singole procedure di istrumentazione (sentenza
Verwaltungsgericht Bern del 19 marzo 2013, in: ZBGR 95/2014 pag. 242 consid.
4.1 e rif.; Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014,
pag. 219 seg., n. 336 seg.).
2.3. La vigilanza sui notai viene esercitata dagli ispettori notarili, che
verificano la corretta applicazione delle norme
regolanti l'attività notarile
(cfr. art. 94 cpv. 1 e 2 LN). Gli ispettori
trasmettono i loro rapporti alla Commissione di disciplina notarile, la quale è
competente per eventualmente avviare un procedimento disciplinare (cfr. art. 94
cpv. 2 e 95 cpv. 1 LN).
3. L'art. 468 cpv. 1 CC
dispone che chi è capace di discernimento e ha
compiuto gli anni diciotto può concludere un contratto successorio in qualità
di disponente. Giusta l'art. 512 CC, il contratto successorio richiede
per la sua validità le forme del testamento pubblico (cpv. 1, che rimandano agli
art. 499 segg. CC). Le parti devono dichiarare simultaneamente la loro volontà
al funzionario e firmare l'atto alla presenza del funzionario stesso e dei due
testimoni (cpv. 2).
Se colui che dispone della propria eredità deve comparire personalmente, il
contraente - che non dispone del proprio patrimonio per causa di morte ma si
limita ad accettare la disposizione per causa di morte del de cujus - può
invece farsi rappresentare (cfr. STF 5A_325/2017 del 18 ottobre 2017 consid. 7.1.1.2 e rimandi; Stephanie
Hrubesch-Millauer, Der Erbvertrag im schweizerische Zivilgesetzbuch, in:
Stephan Wolf e altri, Der Erbvertrag aus rechtsvergleichender Sicht, Berna
2018, pag. 141 seg.).
Secondo la dottrina maggioritaria, ciò vale anche in caso di rinuncia d'eredità.
Anche in una tale costellazione, a disporre per causa di morte è infatti il
de cujus, mentre il rinunciante si limita ad accettare la disposizione (cfr.
Jürg Schmid, Notariats- und
Grundbuchrechtliche Aspekte im erbrechtlichen Umfeld, in: successio 2018, pag. 302; Stephan Wolf/Stephanie Hrubesch-Millauer, Grundriss
des schweizerischen Erbrechts, Berna 2017, n. 903; Pia Badertscher, ZGB Kommentar, III ed., Zurigo 2016, n. 13
ad art. 512; Roland Jeitziner/Peter Ruf,
Basler Kommentar, ZGB I, V ed. Basilea 2015, n. 8 ad art. 512 e rif.; Fiorenzo Cotti, in: Antoine
Eigenmann/Nicolas Rouiller [curatori], Commentaire du droit des successions,
Berna 2012, n. 1 e 16 ad art. 495; Peter
Weimar, in: Berner Kommentar, ZGB, Berna 2009, n. 8 ad art. 495).
4. 4.1. In concreto, come
accennato in narrativa, il 19 gennaio 2016 il notaio RI 1 ha redatto un atto
pubblico (rogito n. 318) avente per oggetto un contratto d'interpretazione
al contratto successorio del 13.11.2012 e un contratto di successione tra
__________ e i propri figli e nipoti. Con il primo, le parti hanno inteso risolvere
alcune incertezze relative all'interpretazione del primo atto. In
particolare, hanno convenuto che con una determinata clausola (n. VII) del
citato contratto del 2012 i coniugi __________ intendevano costituire una
sostituzione fideicommissaria sulla rimanenza, precisando che i figli,
quali eredi provvisori, possono disporre liberamente della rispettiva quota
ereditaria, risultante dalla successione di __________. La parte rimanente al
decesso di ciascuno dei figli verrà devoluta, nel senso di una sostituzione
fideicommissaria, ai rispettivi figli, ossia agli abiatici di _______, quali
eredi sostituiti (cfr. punto B.1); hanno inoltre concordato l'esenzione dei
figli dall'obbligo di garanzia ex art. 490 cpv. 2 CC (cfr. punto B.2).
Con il contratto di successione (punto C) - per quanto qui interessa -
le stesse parti hanno poi abrogato la citata clausola n. VII, sostituendola con
Fatti
i tre punti già riprodotti (consid. A), relativi alla sostituzione
fedecommissaria sulla rimanenza (n. 2), alla liberazione dei figli dall'obbligo
di garanzia (n. 3) e alla clausola (n. 4) per cui: "Né i figli, né gli
abiatici sollevano alcuna obiezione e con ciò rinunciano, dopo essere stati
resi edotti, da me notaio, sul diritto della quota legittima, ad eventuali
obiezioni in relazione alla parte legittima che dovesse loro spettare".
Dal rogito risulta che alla pubblicazione dell'atto erano presenti soltanto __________
e i suoi tre figli, mentre gli 11 abiatici erano rappresentati da una terza
persona, in forza di altrettante identiche procure (cfr. pag. 2-5 e inserti
A-M).
4.2. Con la decisione impugnata, la precedente istanza, pur prendendo atto dell'opinione
della dottrina maggioritaria (secondo cui solo il disponente deve comparire
personalmente, mentre il contraente di un contratto successorio può farsi
rappresentare), ha considerato che la rappresentanza è possibile unicamente
quando il contraente non dispone assumendo impegni successori, ma
risulta unicamente beneficiario delle pattuizioni. In concreto, posto che la
rinuncia ereditaria costituisce un atto dispositivo a carattere successorio di
natura personale, ha pertanto dedotto che la rappresentanza degli abiatici nel
contratto successorio ai fini della rinuncia al diritto della quota
legittima non fosse possibile. In ogni caso - ha soggiunto - le 11
identiche procure da loro rilasciate non avrebbero previsto una tale facoltà di
rinuncia. Ha quindi concluso che il notaio RI 1 fosse incorso in una violazione
di norme (gli art. 468 e 512 CC) che reggono l'attività notarile.
4.3.
4.3.1. Ora, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, va anzitutto
osservato che nulla impediva agli abiatici di farsi rappresentare
all'istrumentazione del rogito. Nella misura in cui nell'atto non hanno
disposto per causa di morte dei loro beni, come visto, i nipoti non erano
infatti tenuti a comparire personalmente. E ciò nemmeno nell'ipotesi - qui
comunque non data (cfr. infra) - in cui avessero rinunciato alla loro
quota legittima (cfr. supra, consid. 3).
4.3.2. Per quanto riguarda invece l'entità delle procure da loro rilasciate
(cfr. inserti citati), che sono pure state autenticate da un notaio, va
osservato che, stando al loro contenuto, esse includono espressamente l'accordo
sull'interpretazione della clausola n. VII del rogito del 2012 nel senso di una
sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza e la liberazione dei figli dall'obbligo
di prestare garanzie (ex art. 490 cpv. 2 CC). Coprono inoltre il contratto
successorio con la moglie, i figli e i nipoti del de cujus, che modifica
parzialmente il precedente contratto successorio, e meglio i punti n. 2 e 3
dell'atto in questione. Precisano inoltre che i nipoti, tra cui la parte
sottoscrivente, non sollevano alcuna obiezione in merito,
comprendendo così anche la prima parte del punto n. 4.
È ben vero ch'esse non contengono invece la specifica indicazione relativa alla
rinuncia alla parte legittima (di cui alla seconda parte del punto n. 4).
Al proposito, il ricorrente sostiene che tale rinuncia si riferisce in realtà solo
ai figli, ammettendo così implicitamente che, nella misura in cui menziona
anche gli abiatici, la clausola n. 4 contiene una formulazione perlomeno infelice,
se non addirittura impropria. Per quanto la suddetta clausola non brilli per
chiarezza, si deve nondimeno dar atto all'insorgente che la parte legittima
oggetto della rinuncia può effettivamente riferirsi soltanto alla porzione
legittima dei figli (Pflichtteilsrecht, nella versione tedesca del
rogito). Anzitutto perché, giusta l'art. 471 cifra 1 CC, la porzione legittima
spetta ai discendenti del de cujus, ovvero ai suoi figli
(salvo che siano premorti, evenienza in concreto manifestamente non realizzata
al momento dell'istrumentazione del rogito; cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar, ZGB II, V ed., Basilea
2015, n. 2 ad art. 457). Lo si deduce pure abbastanza chiaramente dalla
premessa (punto C.I) del contratto di successione, secondo cui a rinunciare
alla propria quota legittima sono i figli (lett. b), mentre la
partecipazione (anche) degli abiatici all'atto mira a escludere sin da subito
eventuali obiezioni a proposito dell'accordo concluso (lett. a). Lo corrobora
infine la posizione degli abiatici nella sostituzione fedecommissaria sulla
rimanenza, che non prevede per gli eredi sostituiti - in casu, gli abiatici -
alcun diritto a una quota legittima, ritenuto che la successione potrebbe anche
essere completamente intaccata dagli eredi istituiti (cfr. STF 5A_715/2015 del
14 aprile 2016 consid. 2.1; Philipp
Studhalter, ZGB Kommentar, III ed., Zurigo 2016, n. 12 ad art. 491; cfr.
pure Messaggio del 28 giugno 2006 concernente la modifica del codice civile
svizzero, FF 2006 pag. 6391, in particolare pag. 6492). Un abiatico avrebbe
diritto alla porzione legittima del proprio genitore soltanto qualora
quest'ultimo fosse premorto. In quel caso, infatti, egli gli subentrerebbe nella
successione e nel suo diritto alla quota legittima (cfr. DTF 133 III 309
consid. 5). In concreto, però, i figli della parte disponente hanno rinunciato
alla loro porzione legittima, con la conseguenza che, in assenza di contrarie
disposizioni nel contratto, tale rinuncia vale anche per i propri discendenti
(cfr. art. 495 cpv. 3 CC; cfr. DTF 108 II 288 consid. 2, 90 II 75 consid. 4a).
Nelle concrete circostanze, non si ravvisa quindi nessuna evenienza in cui gli
abiatici disporrebbero di una quota legittima cui poter semmai rinunciare. Ne
discende che la rinuncia alla parte legittima contenuta nel punto n. 4
non può che riferirsi ai figli, così come afferma il ricorrente: una diversa
interpretazione non avrebbe effettivamente alcun senso. Sebbene la clausola in
questione non vada del tutto esente da critiche (avuto in particolare riguardo
al rigore che in generale s'impone al notaio), per quanto opinabile possa
apparire, occorre dunque concludere che - nei termini in cui è stata
riscontrata dalla Commissione - la violazione degli art. 468 e 512 CC non
sussiste.
Si coglie tuttavia l'occasione per invitare il notaio a utilizzare in futuro
formulazioni maggiormente precise, che non si prestino - neanche in apparenza -
a fraintendimenti di sorta e non abbisognino d'interpretazione. Non va infatti
dimenticato che il ruolo del notaio è quello di redigere documenti che siano il
più precisi, chiari e completi possibile, ciò che è essenziale ai fini della
certezza dei rapporti giuridici (cfr. Moser,
op. cit., pag. 126, n. 208). Il notaio deve in particolare essere in grado di
dare adeguata veste giuridica alla volontà delle parti, preservandole da
pericoli e future difficoltà, una delle prerogative dell'atto pubblico essendo
del resto proprio quella di scongiurare azioni giudiziarie, evitando
insicurezze e litigi (cfr. Mario Postizzi,
L'attività ministeriale del notaio - Una lettura "a quadrifoglio",
vol. 20 collana gialla CFPG, Lugano 2016, pag. 3, 13 e 16).
5. 5.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente
annullamento della decisione impugnata.
5.2. Visto l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
All'insorgente va restituito l'importo di fr. 1'200.- versato a titolo di
anticipo delle presunte spese processuali.
Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), dal momento che il
ricorrente agisce quale avvocato in causa propria (Hansjörg Seiler in:
Hansjörg Seiler/ Nicolas von Werdt/ Andreas Güngerich/Niklaus
Oberholzer, Handkommentar zum
Bundesgerichtsgesetz, II ed., Berna 2015, n. 17 ad art. 68 e giurisprudenza
ivi citata; cfr. pure, fra tante: STA 52.2014.396 dell'11 luglio 2016 consid.
8).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
accolto.
§. Di conseguenza, la decisione del 16 agosto 2018 (n. 20.2018.6) della Commissione
di disciplina notarile è annullata.
Considerandi
2.
Non si
preleva alcuna tassa di giustizia. All'insorgente va restituito l'importo di fr.
1'200.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera