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Decisione

52.2018.421

Annullamento sanzione disciplinare

24 dicembre 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i tre punti già riprodotti (consid. A), relativi alla sostituzione

fedecommissaria sulla rimanenza (n. 2), alla liberazione dei figli dall'obbligo

di garanzia (n. 3) e alla clausola (n. 4) per cui: "Né i figli, né gli

abiatici sollevano alcuna obiezione e con ciò rinunciano, dopo essere stati

resi edotti, da me notaio, sul diritto della quota legittima, ad eventuali

obiezioni in relazione alla parte legittima che dovesse loro spettare".

Dal rogito risulta che alla pubblicazione dell'atto erano presenti soltanto __________

e i suoi tre figli, mentre gli 11 abiatici erano rappresentati da una terza

persona, in forza di altrettante identiche procure (cfr. pag. 2-5 e inserti

A-M).

4.2. Con la decisione impugnata, la precedente istanza, pur prendendo atto dell'opinione

della dottrina maggioritaria (secondo cui solo il disponente deve comparire

personalmente, mentre il contraente di un contratto successorio può farsi

rappresentare), ha considerato che la rappresentanza è possibile unicamente

quando il contraente non dispone assumendo impegni successori, ma

risulta unicamente beneficiario delle pattuizioni. In concreto, posto che la

rinuncia ereditaria costituisce un atto dispositivo a carattere successorio di

natura personale, ha pertanto dedotto che la rappresentanza degli abiatici nel

contratto successorio ai fini della rinuncia al diritto della quota

legittima non fosse possibile. In ogni caso - ha soggiunto - le 11

identiche procure da loro rilasciate non avrebbero previsto una tale facoltà di

rinuncia. Ha quindi concluso che il notaio RI 1 fosse incorso in una violazione

di norme (gli art. 468 e 512 CC) che reggono l'attività notarile.

4.3.

4.3.1. Ora, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, va anzitutto

osservato che nulla impediva agli abiatici di farsi rappresentare

all'istrumentazione del rogito. Nella misura in cui nell'atto non hanno

disposto per causa di morte dei loro beni, come visto, i nipoti non erano

infatti tenuti a comparire personalmente. E ciò nemmeno nell'ipotesi - qui

comunque non data (cfr. infra) - in cui avessero rinunciato alla loro

quota legittima (cfr. supra, consid. 3).

4.3.2. Per quanto riguarda invece l'entità delle procure da loro rilasciate

(cfr. inserti citati), che sono pure state autenticate da un notaio, va

osservato che, stando al loro contenuto, esse includono espressamente l'accordo

sull'interpretazione della clausola n. VII del rogito del 2012 nel senso di una

sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza e la liberazione dei figli dall'obbligo

di prestare garanzie (ex art. 490 cpv. 2 CC). Coprono inoltre il contratto

successorio con la moglie, i figli e i nipoti del de cujus, che modifica

parzialmente il precedente contratto successorio, e meglio i punti n. 2 e 3

dell'atto in questione. Precisano inoltre che i nipoti, tra cui la parte

sottoscrivente, non sollevano alcuna obiezione in merito,

comprendendo così anche la prima parte del punto n. 4.

È ben vero ch'esse non contengono invece la specifica indicazione relativa alla

rinuncia alla parte legittima (di cui alla seconda parte del punto n. 4).

Al proposito, il ricorrente sostiene che tale rinuncia si riferisce in realtà solo

ai figli, ammettendo così implicitamente che, nella misura in cui menziona

anche gli abiatici, la clausola n. 4 contiene una formulazione perlomeno infelice,

se non addirittura impropria. Per quanto la suddetta clausola non brilli per

chiarezza, si deve nondimeno dar atto all'insorgente che la parte legittima

oggetto della rinuncia può effettivamente riferirsi soltanto alla porzione

legittima dei figli (Pflichtteilsrecht, nella versione tedesca del

rogito). Anzitutto perché, giusta l'art. 471 cifra 1 CC, la porzione legittima

spetta ai discendenti del de cujus, ovvero ai suoi figli

(salvo che siano premorti, evenienza in concreto manifestamente non realizzata

al momento dell'istrumentazione del rogito; cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar, ZGB II, V ed., Basilea

2015, n. 2 ad art. 457). Lo si deduce pure abbastanza chiaramente dalla

premessa (punto C.I) del contratto di successione, secondo cui a rinunciare

alla propria quota legittima sono i figli (lett. b), mentre la

partecipazione (anche) degli abiatici all'atto mira a escludere sin da subito

eventuali obiezioni a proposito dell'accordo concluso (lett. a). Lo corrobora

infine la posizione degli abiatici nella sostituzione fedecommissaria sulla

rimanenza, che non prevede per gli eredi sostituiti - in casu, gli abiatici -

alcun diritto a una quota legittima, ritenuto che la successione potrebbe anche

essere completamente intaccata dagli eredi istituiti (cfr. STF 5A_715/2015 del

14 aprile 2016 consid. 2.1; Philipp

Studhalter, ZGB Kommentar, III ed., Zurigo 2016, n. 12 ad art. 491; cfr.

pure Messaggio del 28 giugno 2006 concernente la modifica del codice civile

svizzero, FF 2006 pag. 6391, in particolare pag. 6492). Un abiatico avrebbe

diritto alla porzione legittima del proprio genitore soltanto qualora

quest'ultimo fosse premorto. In quel caso, infatti, egli gli subentrerebbe nella

successione e nel suo diritto alla quota legittima (cfr. DTF 133 III 309

consid. 5). In concreto, però, i figli della parte disponente hanno rinunciato

alla loro porzione legittima, con la conseguenza che, in assenza di contrarie

disposizioni nel contratto, tale rinuncia vale anche per i propri discendenti

(cfr. art. 495 cpv. 3 CC; cfr. DTF 108 II 288 consid. 2, 90 II 75 consid. 4a).

Nelle concrete circostanze, non si ravvisa quindi nessuna evenienza in cui gli

abiatici disporrebbero di una quota legittima cui poter semmai rinunciare. Ne

discende che la rinuncia alla parte legittima contenuta nel punto n. 4

non può che riferirsi ai figli, così come afferma il ricorrente: una diversa

interpretazione non avrebbe effettivamente alcun senso. Sebbene la clausola in

questione non vada del tutto esente da critiche (avuto in particolare riguardo

al rigore che in generale s'impone al notaio), per quanto opinabile possa

apparire, occorre dunque concludere che - nei termini in cui è stata

riscontrata dalla Commissione - la violazione degli art. 468 e 512 CC non

sussiste.

Si coglie tuttavia l'occasione per invitare il notaio a utilizzare in futuro

formulazioni maggiormente precise, che non si prestino - neanche in apparenza -

a fraintendimenti di sorta e non abbisognino d'interpretazione. Non va infatti

dimenticato che il ruolo del notaio è quello di redigere documenti che siano il

più precisi, chiari e completi possibile, ciò che è essenziale ai fini della

certezza dei rapporti giuridici (cfr. Moser,

op. cit., pag. 126, n. 208). Il notaio deve in particolare essere in grado di

dare adeguata veste giuridica alla volontà delle parti, preservandole da

pericoli e future difficoltà, una delle prerogative dell'atto pubblico essendo

del resto proprio quella di scongiurare azioni giudiziarie, evitando

insicurezze e litigi (cfr. Mario Postizzi,

L'attività ministeriale del notaio - Una lettura "a quadrifoglio",

vol. 20 collana gialla CFPG, Lugano 2016, pag. 3, 13 e 16).

5. 5.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente

annullamento della decisione impugnata.

5.2. Visto l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

All'insorgente va restituito l'importo di fr. 1'200.- versato a titolo di

anticipo delle presunte spese processuali.

Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), dal momento che il

ricorrente agisce quale avvocato in causa propria (Hansjörg Seiler in:

Hansjörg Seiler/ Nicolas von Werdt/ Andreas Güngerich/Niklaus

Oberholzer, Handkommentar zum

Bundesgerichtsgesetz, II ed., Berna 2015, n. 17 ad art. 68 e giurisprudenza

ivi citata; cfr. pure, fra tante: STA 52.2014.396 dell'11 luglio 2016 consid.

8).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza, la decisione del 16 agosto 2018 (n. 20.2018.6) della Commissione

di disciplina notarile è annullata.

Considerandi

2.

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia. All'insorgente va restituito l'importo di fr.

1'200.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera