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Decisione

52.2018.432

Procedimento disciplinare. Ricusa

19 dicembre 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Preso atto di una

segnalazione di __________, il 24 aprile 2018 la Commissione di disciplina

degli avvocati (Commissione) ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1, qui ricorrente,

un procedimento disciplinare (inc. n. 222) per una possibile violazione di

determinati doveri professionali.

b. Nel termine assegnato per presentare osservazioni, il denunciato ha

formulato un'istanza di ricusa nei confronti del presidente della Commissione,

avv. __________, e dei due membri supplenti, avvocati __________ e __________,

chiamati a giudicare la segnalazione (cfr. atto di apertura del procedimento).

L'avv. RI 1 ha in particolare eccepito che essi sarebbero prevenuti nei suoi

confronti, poiché avrebbero partecipato alla decisione del 28 novembre 2016,

con cui la Commissione aveva deciso di non sanzionare l'avv. __________ (che

egli aveva denunciato per avergli rivolto un insulto, rivolgendosi a una sua segretaria).

Tale decisione, a suo dire errata dal profilo della valutazione delle prove,

sarebbe arbitraria e mostrerebbe un'evidente parzialità dei membri ricusati.

B. Con risoluzione del 20

giugno 2018 (n. 222), la Commissione, nella composizione degli avvocati __________

(presidente ad hoc), __________ (membro) e __________ (membro supplente), ha

respinto la predetta istanza. Tale decisione è stata tuttavia revocata il 2

luglio 2018, essendo sfuggito, a causa di un disguido di cancelleria

e di comunicazione, che il membro __________ si era in realtà astenuto.

C. Con risoluzione del 21

agosto 2018 (n. 222bis), la Commissione, composta dal presidente e dai due

membri supplenti ricusati, ha quindi nuovamente statuito sull'istanza di

ricusa, respingendola. Ricordati i principi applicabili alla materia, essa ha

in particolare ritenuto che il solo fatto che l'avv. __________ e i due

avvocati __________ e __________, quali membri della Commissione, avessero reso

una decisione non convincente per l'insorgente, in cui non aveva qualità di

parte, non bastasse per ammettere un motivo di prevenzione.

D. L'avv. RI 1 impugna

ora la predetta decisione davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo in via preliminare che sia dichiarata nulla e, nel merito,

annullata.

Riepilogati i fatti, il ricorrente avanza anzitutto delle critiche sulla prima

decisione del 20 giugno 2018, poi revocata, dubitando del fatto che l'avv. __________

- suo amico di lunga data - fosse effettivamente stato coinvolto e che la

Commissione avesse validamente deliberato. Contesta poi la risoluzione

impugnata, che ritiene nulla siccome emanata dagli stessi membri ricusati della

Commissione, che avrebbe invece dovuto nominare tre supplenti o demandare la

decisione a questo Tribunale. Ad ogni modo, ribadisce che la ricusa sarebbe del

tutto fondata per i motivi già addotti davanti alla Commissione, che

denoterebbero un'evidente prevenzione nei suoi confronti.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppone la Commissione, contestando le obiezioni sollevate dall'insorgente

con argomenti di cui si dirà, all'occorrenza, in appresso.

F. a. In sede di

replica, il ricorrente si è essenzialmente riconfermato nelle proprie

conclusioni e domande di giudizio, sviluppando ulteriormente le proprie tesi.

Di queste si riferirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

b. La Commissione ha rinunciato a presentare una duplica.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1

della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la

legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato

dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). Le prove sollecitate dal ricorrente (teste __________,

richiamo documenti concernenti l'adozione in via circolare della decisione del 20

giugno 2018, richiamo incarto disciplinare n. 146), come si vedrà più avanti,

non appaiono atte a portare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai

fini del giudizio.

Considerandi

2.

2.1. La ricusa di un membro di un'autorità non

giudiziaria - quale deve essere considerata la Commissione di disciplina, che è

l'autorità cantonale di sorveglianza cui spetta il potere disciplinare (cfr.

art. 7 cpv. 1 e 2 LAvv; cfr. DTF 126 I 228 consid. 2; STF 2C_238/2018

del 28 maggio 2018 consid. 4.3,2C_931/2015

del 12 ottobre 2016 consid. 5.2 e rimandi; RtiD II-2017 n. 62 consid.

2.

) - va determinata sulla scorta del

diritto procedurale applicabile, come pure dei principi stabiliti dall'art. 29

cpv. 1 Cost. (cfr. ad esempio, STF 5A_707/2011 del 28 novembre 2011 consid.

3.

). Questa norma dispone che, in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie

o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'art. 29 cpv. 1 Cost. permette

in particolare di esigere la ricusa dei membri di un'autorità amministrativa la

cui situazione o il cui comportamento è tale da far sorgere il dubbio sulla loro

imparzialità. Mira a evitare che delle circostanze estranee alla causa possano

influenzare una decisione a favore o detrimento della parte interessata. La

ricusa può imporsi anche se una prevenzione effettiva del membro dell'autorità

adita non può essere accertata. È sufficiente che le circostanze suscitino l'apparenza

di una prevenzione e facciano sorgere un dubbio di parzialità. Tuttavia devono

essere prese in considerazione solo circostanze oggettive; non sono invece

determinanti le impressioni puramente individuali di una delle persone

implicate (cfr. STF 2C_238/2018 citata consid. 4.2,2C_931/2015 citata consid.

5.1

e rimandi).

In linea generale, le disposizioni sulla ricusa sono meno severe per i membri

delle autorità amministrative che per le autorità giudiziarie. Diversamente dagli

art. 30 Cost. e 6 CEDU - applicabili solo ai tribunali - l'art. 29 cpv. 1 Cost.

non impone l'indipendenza e l'imparzialità come massima di organizzazione. Di

regola, le prese di posizione che s'iscrivono nel normale esercizio delle

funzioni governative, amministrative o di gestione o nei normali compiti di un'autorità

parte a una procedura - allorquando la stessa si esprime con il necessario

riserbo - non permettono di concludere per l'apparenza di una parzialità e di

giustificare una ricusa; diversamente, la procedura amministrative sarebbe privata

del suo senso (cfr. DTF 140 I 326 consid. 5.2, 137 II 431 consid. 5.3 e

rimandi). Un'autorità, o uno dei suoi membri, ha per contro il dovere di

ricusarsi allorquando vanta un interesse personale in relazione all'oggetto che

deve trattare, se manifesta espressamente la sua antipatia nei confronti di una

parte o se si è già formata un'opinione irremovibile ancor prima di aver preso

conoscenza di tutti i fatti pertinenti alla causa (cfr. STF 2C_238/2018 citata consid.

4.

,2C_931/2015 citata consid. 5.1 e rimandi).

2.2

La LPAmm - applicabile anche a tutte le procedure in prima istanza e su

ricorso rette dalla LAvv (cfr. art. 30 LAvv) - prevede all'art. 50, che le

persone a cui spetti di prendere o di preparare una decisione devono ricusarsi se:

a) hanno un interesse

personale nella causa o in altra vertenza su identica questione di diritto;

b) hanno partecipato alla

medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità,

patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore;

c) sono o sono

stati coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una

persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità

inferiore oppure se convivono di fatto con uno di loro;

d) sono parenti o affini

in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso con una

parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla

medesima causa come membro dell'autorità inferiore;

e) possono avere una

prevenzione nella causa, segnatamente in seguito a rapporti di stretta amicizia

o di personale inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore.

2.3

L'art. 52 cpv. 1 LPAmm dispone che la parte che intende chiedere la

ricusazione di una persona deve presentare un'istanza motivata all'autorità

superiore o all'autorità collegiale a cui tale persona appartiene non appena

viene a conoscenza del motivo di ricusazione. Giusta l'art. 53 cpv. 1 LPAmm, in

caso di contestazione, decide l'autorità superiore o, trattandosi di un membro

di un'autorità collegiale, questa stessa autorità in assenza del membro

ricusato. Di principio, una persona non può quindi partecipare alla decisione

sulla ricusa che lo concerne. Questa regola non è tuttavia assoluta: la

giurisprudenza del Tribunale federale ammette infatti che un'autorità possa

statuire essa medesima, con il concorso del membro ricusato, su domande abusive

o manifestamente infondate (cfr. DTF 129 III 445 consid. 4.2.2, 122 II 471

consid. 3a; STF 1C_96/2014 del 5 maggio 2014 consid. 2.4,2A.364/1995 del 14

febbraio 1997 consid. 3d in ZBl 99/1998 pag. 289; cfr. in tal senso anche art.

53.

cpv. 3 LPAmm, che permette espressamente al Consiglio di Stato e al

Tribunale cantonale amministrativo di statuire essi stessi su domande di ricusazione

in blocco o della maggioranza dei membri, manifestamente irricevibili o prive

di qualsiasi fondamento).

In materia di ricusa di membri di autorità giudiziarie, il Tribunale federale

ha in particolare costantemente ribadito che un giudice non può essere ricusato

per il semplice fatto che ha già preso decisioni che concernono la stessa

persona, in precedenti casi, a meno che vi siano altre circostanze che lo

facciano apparire prevenuto. Un'istanza di ricusa così formulata è

inammissibile e deve essere dichiarata irricevibile. La relativa decisione può

essere adottata dalla stessa autorità ricusata, anche se il diritto processuale

applicabile attribuisce la competenza per la procedura di ricusazione a un'altra

autorità (cfr. ad esempio STF 9C_121/2018 del 3 maggio 2018 consid. 1,

2C_853/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 2.1,2C_191/2013 del 29 luglio 2013 consid.

2.3

e rimandi).

3.

3.1. In

concreto, oggetto del contendere è unicamente la legittimità della decisione

del 21 agosto 2018 con cui la Commissione - composta dal presidente __________

e dai membri supplenti __________ e __________ - ha statuito sull'istanza di

ricusa inoltrata dal ricorrente. Non anche la precedente risoluzione del 20

giugno 2018, con cui la medesima autorità - in una diversa composizione, tra

cui figurava il membro astenuto __________ - si era già pronunciata su tale

domanda. Nella misura in cui sono volte a criticare tale provvedimento - che è

stato revocato il successivo 2 luglio 2018, senza dar luogo a contestazioni di

sorta - le censure dell'insorgente cadono quindi nel vuoto. Ecco perché non

occorre assumere particolari prove al riguardo, quali gli atti interni in

merito all'adozione in via circolare di tale risoluzione e/o ai disguidi di

cancelleria e di comunicazione che l'hanno viziata (così come spiegato dalla

Commissione, peraltro in modo plausibile).

3.2

Ciò detto, occorre quindi chiedersi se la Commissione, con il concorso dei

tre ricusati - che con l'astensione del membro __________ formavano la

maggioranza della Commissione (cfr. art. 7 cpv. 3 LAvv; cfr. anche la

composizione visibile sul sito del Cantone www.ti.ch) - poteva rigettare

direttamente la domanda di ricusa promossa dal ricorrente. Tale domanda, come

accennato in narrativa, è stata in pratica giustificata dal solo fatto che i predetti

avevano già partecipato in passato alla risoluzione del 28 novembre 2016 - non

condivisa dall'insorgente - con cui la Commissione non aveva sanzionato il

legale da lui denunciato, con l'accusa di averlo insultato (rivolgendosi a una

sua segretaria). Ora, a fronte di questi motivi, in analogia con la

giurisprudenza sopraesposta (cfr. supra, consid. 2.3), ben poteva la

Commissione evadere direttamente la domanda del ricorrente, manifestamente

infondata e che avrebbe finanche dovuto dichiarare irricevibile. A maggior

ragione se si considera che quel procedimento nemmeno lo riguardava

direttamente: la procedura di vigilanza disciplinare sugli avvocati persegue infatti

lo scopo di assicurare l'esercizio corretto della professione e di preservare

la fiducia del pubblico, non di difendere interessi privati dei singoli; di

regola, le decisioni delle autorità di vigilanza di non dar seguito alle segnalazioni

contro un avvocato non toccano quindi gli interessi degni di protezione del denunciante

(cfr. al riguardo: DTF 138 II 162 consid. 2.1.2; STF 2C_668/2017 del 29 agosto

2017.

consid. 2.4). Con la domanda di ricusa, il ricorrente non ha d'altra parte

addotto alcun altro motivo oggettivo, idoneo a suscitare l'apparenza di una

prevenzione e un dubbio di parzialità, tali non essendo manifestamente le sue

sommarie affermazioni secondo cui - con quella decisione - la Commissione

avrebbe leso i basilari principi della valutazione delle prove e confuso

la portata di un'allegazione di parte con la testimonianza di un teste neutro.

Per costante giurisprudenza infatti, un errore procedurale, d'apprezzamento o nell'applicazione

del diritto sostanziale - quand'anche fosse dimostrato - non fonda di per sé

un'apparenza di prevenzione. Diverso può semmai essere se un'autorità

amministrativa o giudiziaria ha commesso errori particolarmente grossolani o

ripetuti, che devono essere considerati come una lesione grave degli obblighi

della carica (cfr. DTF 116 Ia 135 consid. 3a, 115 Ia 400; STF 2C_629/2015 del

1° dicembre 2015 consid. 3.1). Ciò che non s'avvera chiaramente nella fattispecie,

considerato peraltro che, anche se in quel caso la Commissione fosse incorsa in

un errore nell'assunzione delle prove o nell'apprezzamento delle stesse secondo

libero convincimento (art. 25 cpv. 1 LPAmm), come sembra affermare il

ricorrente, ciò non basterebbe comunque per sospettare di una sua parzialità

per casi futuri (cfr. STF 2C_629/2015 citata consid. 3.1). Non spetta ad ogni

modo a questo Tribunale riesaminare ora quella decisione cresciuta in giudicato

(cfr. DTF 116 Ia 135 consid. 3a; STF 2C_629/2015 citata consid. 3.1).

Ne discende che il ricorso si rivela del tutto infondato e come tale va

respinto.

3.3

A titolo abbondanziale, si osserva che, quand'anche l'istanza rivolta

contro la maggioranza dei membri della Commissione fosse stata trasmessa a

questo Tribunale (quale autorità superiore, cfr. art. 53 cpv. 1 e 2 LPAmm), l'esito

non avrebbe all'evidenza potuto essere diverso. Anche se questa Corte avesse

riscontrato una violazione delle norme sulla ricusa, la stessa - per economia

processuale - avrebbe quindi comunque potuto essere ritenuta sanata in questa

sede (cfr. in tal senso, STF 1C_96/2014 del 5 maggio 2014 consid. 2.5,

2A.364/1995 citata consid. 4).

4.

4.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto.

4.2

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera