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Decisione

52.2018.433

Multa per violazione del regolamento comunale sul servizio raccolta rifiuti - principio in dubio pro reo

10 luglio 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 13 dicembre 2017, il

personale addetto ai servizi urbani del Comune di __________ ha rinvenuto

presso la piazza di raccolta dei rifiuti sita in via __________ un sacco non

ufficiale, depositato per terra fuori dai cassonetti, contenente dei rifiuti

tra cui un brandello di una pagina di un giornale quotidiano intestata a RI 1.

Il 3 gennaio 2018 il CO 1 ha notificato a quest'ultimo un rapporto di

contravvenzione per presunta violazione del regolamento comunale sulla raccolta

e smaltimento dei rifiuti del 16 marzo 2015 (RCRSR), assegnandogli un termine

di quindici giorni per formulare eventuali

osservazioni. Preso atto delle stesse, con decisione 18 gennaio 2018 l'esecutivo

comunale ha inflitto all'interessato una multa di fr. 150.-.

B. Con giudizio del 29

agosto 2018, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato da RI 1

avverso la suddetta decisione municipale. Esso ha ritenuto che, in assenza di

elementi oggettivi che potessero condurre ad una conclusione diversa, il

ritrovamento all'interno del sacco in questione del ritaglio di giornale con

indicato il nominativo e l'indirizzo del ricorrente, fosse motivo sufficiente

per attribuirgli la responsabilità dell'illecito.

C. Avverso quest'ultima

pronuncia, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento. Ribadisce di essere totalmente estraneo ai fatti contestatigli.

Sostiene di non transitare mai da __________ e di far sempre capo al servizio

di smaltimento dei rifiuti di __________, suo Comune di domicilio. Afferma poi

che il solo fatto che nel sacco rinvenuto sia stato trovato un brandello di

giornale con indicato il suo nome ed indirizzo non configura una prova

sufficiente della sua colpevolezza.

D. All'accoglimento del

gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione perviene il CO 1, con argomenti di cui si dirà, per quanto

necessario, in seguito.

E. In sede di replica RI

1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni e domande di giudizio. Sia il CO

1, che il Consiglio di Stato hanno invece rinunciato a presentare un allegato

di duplica.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 148 cpv. 3 e 208 cpv. 1

della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). Il

ricorrente, direttamente toccato dalla decisione impugnata è legittimato ad

agire in giudizio (art. 209 lett. b LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 213 cpv.

Considerandi

2.

LOC), è quindi ricevibile in ordine e può

essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.

).

2.

2.1. Giusta

l'art. 145 cpv. 1 LOC, il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai

regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui

applicazione gli è affidata. La multa è una pena pronunciata a titolo di

sanzione amministrativa contro un privato in ragione della violazione di

un'obbligazione di diritto pubblico. Essa rappresenta uno strumento coercitivo

conferito all'autorità per ottenere il rispetto della legge (Adelio Scolari,

Diritto amministrativo - parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n.1018 segg.).

La multa deve essere ancorata ad una base legale

e, visto il suo carattere prettamente repressivo, presuppone l'esistenza di una

colpa a carico del soggetto che con il suo comportamento ha infranto la legge (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann,

Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2016, n.1492 seg.; Max Imboden/René A. Rhinow,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. I, V ed., Basilea 1976, n. 49 B.

VI). Ciò significa che una multa può essere inflitta solo se la

colpevolezza è stata dimostrata in modo ineccepibile, ritenuto comunque che

l'onere della prova incombe all'autorità, a cui spetta l'obbligo di perseguire

il denunciato (René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990,

n. 49 B. VI).

2.2

Secondo l'art. 5 cpv. 2 RCRSR i rifiuti urbani riciclabili vanno

consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta organizzati dal Comune se non possono essere

consegnati nei punti vendita. Non

possono essere mischiati con altri rifiuti. Il cpv. 7 della medesima norma

prevede che è vietato depositare o abbandonare rifiuti di ogni genere

sul territorio comunale, immettere rifiuti, anche se triturati, nelle

canalizzazioni, come pure bruciare rifiuti. L'art. 8 RCRSR stabilisce che il

servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente

della popolazione del Comune e delle aziende ivi domiciliate e autorizzate a

far capo a questi servizi (cpv. 1); i rifiuti che non sono prodotti sul

territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi

servizi (cpv. 2). Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato

o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti

possono essere aperti e ispezionati a fini di controllo e accertamento da

incaricati del Municipio (art. 18 RCRSR). Le contravvenzioni commesse contro il

suddetto regolamento, nonché contro le disposizioni esecutive e le decisioni

emanate sulla base di quest'ultimo, vengono punite dal Municipio con una multa

fino a fr 10'000.- (art. 20 RCRSR).

3.

3.1. Certa la

base legale su cui si fonda la multa in questione, resta da chiarire se il Municipio

abbia sufficientemente dimostrato che il sacco rinvenuto in via __________ sia

stato effettivamente depositato dal ricorrente. A tal fine, l'esecutivo di __________

si è sostanzialmente basato sul ritrovamento al suo interno di un brandello di

una pagina del Corriere del Ticino, risalente al 3 aprile 2017, che riporta il

nominativo e l'indirizzo a RI 1 quale abbonato (cfr. fotografie agli atti).

Da parte sua il ricorrente ha sempre

contestato di essere l'autore materiale dell'infrazione rimproveratagli

e ha precisato che, a causa di problemi di salute, si sposta quasi unicamente

per recarsi al lavoro, lungo un tragitto che non prevede l'attraversamento di __________.

Afferma poi di disporre di un punto di raccolta dei rifiuti a ridosso della

propria abitazione e di fare regolare uso dell'ecocentro di __________. Il solo

fatto che nel sacco in questione sia stato trovato un frammento della pagina iniziale

di un quotidiano, risalente oltretutto a svariati mesi prima, non costituisce poi

una prova sufficiente per multarlo, non spettando in ogni caso a lui l'onere di

provare la sua innocenza.

3.2

Le prove addotte dal Municipio per dimostrare la colpevolezza

dell'insorgente sono alquanto inconsistenti. Il solo fatto che all'interno del

sacco dei rifiuti rinvenuto il 13 dicembre 2017 in via __________ vi fosse un

brandello di giornale intestato all'insorgente non permette ancora di dedurre

alcunché di risolutivo in merito all'autore materiale dell'infrazione commessa.

Gli elementi agli atti non forniscono d'altra parte alcuna indicazione utile

per stabilire quest'ultima circostanza. Al di là del brandello di quotidiano

menzionato, nulla è dato di sapere in merito agli altri rifiuti rinvenuti, ad

esempio se ve ne fossero altri cartacei e quali e in cosa consistessero quelli

non cartacei. Oltretutto la tesi difensiva avanzata dal ricorrente, per quanto

non trovi alcun particolare riscontro agli atti e sia in fondo difficilmente

comprovabile da parte sua, non appare di primo acchito completamente sprovvista

di qualsiasi verosimiglianza. Si deve infatti considerare che la carta di

giornale viene spesso riciclata per altri scopi, come potrebbe essere stato il

caso nella presente fattispecie da parte di terze persone sconosciute, visto

anche che il ritaglio in oggetto risaliva ad un'edizione del Corriere del

Ticino pubblicata più di 8 mesi prima del suo ritrovamento. Che il ricorrente

poi non sia solito transitare da __________ non può essere provato sostenendo

che questa località non si trova lungo il percorso che egli percorre per

recarsi e rientrare dal lavoro; alla stessa stregua però nemmeno il fatto che __________

si trovi lungo un'importante via di transito da e per l'Italia costituisce un

indizio per poter affermare che l'insorgente si sarebbe fermato in questo

Comune a depositare il sacco dei rifiuti in questione. Via __________ si trova

inoltre nelle immediate vicinanze del nucleo del paese, lontana dai principali

assi di transito.

Al che si giustifica di prosciogliere il ricorrente dagli addebiti che gli sono

stati mossi in virtù del principio "in dubio pro reo".

4.

4.1. In esito a

queste considerazioni il ricorso deve essere accolto. Di conseguenza sono

annullate la decisione del 29 agosto 2018 (n. 3976) del Consiglio di Stato e la

risoluzione del 18 gennaio 2018 del CO 1, da essa tutelata.

4.2

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47

cpv. 6 LPAmm). Il Comune di __________ rifonderà tuttavia al ricorrente,

assistito da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili di entrambe le

istanze (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza

la decisione del 29 agosto 2018 (n. 3976) del Consiglio di Stato e la

risoluzione del 18 gennaio 2018 del CO 1, sono annullate.

2.

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia. Ad RI 1 va restituita la somma di fr. 800.-

versata quale anticipo spese.

3.

Il Comune di

__________ rifonderà al ricorrente complessivamente fr. 1'800.- a titolo di

ripetibili per entrambe le sedi.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera