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Decisione

52.2018.434

Mancata promozione scolastica. Contestazione di una nota finale

21 dicembre 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I risultati così ricalcolati

ed esposti nella tabella soprastante condurrebbero a una nota media di 3.90, contro

quella di 3.63 ottenuta a partire dai voti concretamente assegnati. Ciò avrebbe

dovuto condurre la docente ad attribuire la nota 4 al ricorrente, senza sottoporlo

a una prova di recupero, come invece avvenuto.

3.2. A questo proposito, la docente ha spiegato che è sua abitudine fissare la

soglia della sufficienza al 60 rispettivamente al 70% e la scala delle note a

dipendenza della complessità dell'argomento e della prova.

Il metodo utilizzato dalla docente è stato ben illustrato dal Consiglio di direzione

in sede di risposta al gravame interposto dinanzi al Consiglio di Stato.

[…] l'attribuzione della nota si basa su una scala

lineare, che fa corrispondere il voto 6 al punteggio massimo e in cui lo scarto

corrispondente ad un punto nel voto viene fissato in modo equidistante

(approssimativamente 8 punti nelle prime due verifiche, 9 nella terza e 7 nella

quarta e nel recupero). Ovviamente questo modello richiede di fissare una soglia

(teorica) al di sotto della quale viene attribuito il voto minimo. Si tratta di

un modello dove gli scarti corrispondenti ad un punto non variano al di sopra e

al di sotto della soglia scelta per la sufficienza […].

Con riferimento alla

prima verifica, l'insegnante, dopo aver stabilito il massimo dei punti (54,

corrispondente alla nota 6) e fissato la sufficienza (4) a 38 punti, ha

calcolato che per ottenere la nota 5 occorrevano 46 punti (a metà tra 54 e 38).

La stessa ha quindi disposto le altre note, pure quelle al di sotto della sufficienza,

in misura equidistante tra loro, applicando lo stesso scarto (8 punti)

esistente tra le note 6 e 5, rispettivamente 5 e 4. Nella prima prova occorrevano

pertanto 30 punti per ottenere la nota 3; 34 per raggiungere 3.5.

La scelta di impiegare un

simile metodo di valutazione è rimessa al libero apprezzamento del docente, che

conosce il livello di difficoltà della verifica e fissa gli obiettivi agli

allievi. Purché sia applicato in modo univoco a tutta la classe, tale modello è

senz'altro sostenibile. Quello proposto dall'insorgente non è che uno degli attuabili

ed è oltretutto utilizzato, a dire del Consiglio di direzione, soltanto in

misura molto limitata.

3.3. Sia come sia, anche nell'ipotesi più favorevole all'insorgente, la media

delle note da esso calcolata nelle quattro predette verifiche non raggiungerebbe

la piena sufficienza. Sia nel primo sia nel secondo semestre questa ammonterebbe

infatti a 3.875, approssimata dall'insorgente a 3.90, e sarebbe già frutto di

arrotondamenti per eccesso dei singoli voti. Nulla permetterebbe pertanto di

concludere in favore di un manifesto errore di valutazione, non emergendo, a

fronte di queste prove scritte, il chiaro raggiungimento degli obiettivi

richiesti al termine della prima classe di liceo. Del tutto priva di pertinenza

è pertanto la tesi dell'insorgente secondo cui le prestazioni fornite durante

l'anno avrebbero dovuto dispensarlo dal sostenere la verifica di recupero. Questa,

anche a seguire le sue argomentazioni, avrebbe tuttalpiù dovuto confermare la

sua sufficiente preparazione.

4. Il ricorrente ha

contestato la valutazione della predetta verifica di recupero, segnalando in

particolare una disparità di trattamento data dalla correzione più generosa

della prova dell'allievo B__________.

4.1. L'insorgente ha innanzitutto criticato la valutazione della risposta alla

domanda n. 4 che, con riferimento a un estratto di documento riportato nella

prova, poneva il seguente quesito.

Che cosa stabilì il capitolare di Querzy?

Risposta ricorrente

Risposta B__________

Il capitolare di Querzy (877) emanato da Carlo il

Calvo permette l'eredità dei feudi

Il capitolare di Querzy stabilì praticamente

l'eredità dei feudi maggiori.

Nella correzione della

risposta dell'insorgente, la docente, accanto alla parola feudi ha

apposto la nota quali? e non ha assegnato alcun punto. Alla risposta

dell'altro alunno ha invece attribuito un punto. A mente del ricorrente la sua

risposta avrebbe meritato la medesima valutazione.

Su questo tema la decisione del Consiglio di direzione ha riportato la presa di

posizione della docente, secondo cui l'omissione del termine feudi maggiori

consiste in una lacuna sostanziale in quanto l'ereditarietà dei feudi minori

sarà stabilita nel 1037 da un altro documento, la Constitutio de feudis.

Vista questa precisazione, con cui il ricorrente non si è compiutamente

confrontato e che dimostra la lacunosità della risposta, non si può ritenere

che la correzione sia insostenibile.

4.2. L'insorgente ha inoltre criticato la correzione della risposta alla

domanda n. 7:

In quali aree si diffuse l'economia curtense?

Risposta ricorrente

Risposta B__________

L'economia curtense si diffuse nella parte centrale

d'europa (regno franco)

Il sistema curtense si diffuse in Renania, in

Inghilterra, nell'Italia settentrionale e in Francia.

L'insegnante ha

corretto la risposta del ricorrente apponendovi NO a margine, senza

assegnare alcun punto. Quella dell'altro allievo ha invece ottenuto 4 punti,

malgrado l'aggiunta del Nord dopo Francia.

Il ricorrente, ha spiegato la medesima, non identifica le quattro aree viste

in classe, si esprime con una terminologia vaga e dando una risposta imprecisa,

inoltre commette un errore concettuale paragonando l'Europa centrale con il

Regno franco, due realtà che coincidono solo molto relativamente. Oltre a ciò,

come visto in classe, il Regno franco, durante i quattro secoli della sua

esistenza, è stato un'entità territoriale in costante mutazione. La risposta

appare quindi incompleta e approssimativa, priva di contenuti pertinenti e con

errori sia di tipo concettuale sia di tipo ortografico e, per questi motivi, è

stata valutata con zero punti.

Anche questo giudizio della docente non può che essere tutelato in quanto

espressione corretta del suo potere d'apprezzamento. Non appare infatti lesivo

del diritto considerare totalmente errata la risposta, manifestamente carente a

dispetto di quella dell'altro allievo.

4.3. Da ultimo, il ricorrente ha criticato la valutazione in relazione alla

domanda n. 3c riferita al contenuto di un testo riportato nel lavoro scritto:

Che cosa sono i benefici?

Risposta ricorrente

Risposta B__________

Con benefici si intende vantaggi sociali, ed

economici all'interno del feudo e anche uno o più appezzamenti di terreno

I benefici chiesti dallo scrittore sono per esempio:

alloggio, vitto, protezione e remunerazione.

La docente ha corretto

quanto esposto dall'insorgente apponendo un punto di domanda dopo la parola sociali,

nonché un segno ~ a margine della risposta, e ha attribuito un punto.

L'allievo B__________ ha invece ottenuto due punti per la sua risposta.

Su questo aspetto, l'insegnante ha spiegato che la risposta di B__________

risulta nuovamente più pertinente, chiara e precisa di quella di RI 2, il primo

cerca di definire cosa viene chiesto a partire dal documento dell'esercitazione,

dimostrando così di contestualizzare lo scritto; mentre il secondo risponde in

maniera più confusa, senza collegarsi alla fonte e parlando genericamente di

vantaggi sociali ed economici senza riuscire a definirli. Inoltre, utilizzando

la locuzione congiuntiva "e anche" dimostra di non aver compreso che

gli appezzamenti di terreno possono essere annoverati tra i vantaggi economici,

che al contempo rappresentano anche dei vantaggi sociali.

Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, pure con riferimento a questa

domanda la correzione della docente regge la critica. Sostenibile è infatti

l'assegnazione di un punteggio parziale per una risposta che non appare del

tutto precisa.

4.4. Da respingere in quanto immotivata è la critica formulata in merito alla

valutazione della risposta alla domanda 3b, all'inizio della quarta pagina. La

generica affermazione secondo cui l'apposizione del simbolo ~ di fianco

alla stessa avrebbe dovuto comportare l'assegnazione di un punteggio almeno

parziale anziché nessun punto non può essere seguita in assenza di altri

elementi che permettano di dubitare della sostenibilità del giudizio

dell'insegnante.

4.5. Da quanto sopra esposto risulta che la nota 3.5 assegnata per la prova di

recupero non merita di essere ritoccata in quanto non discende da un uso

scorretto del potere di apprezzamento della docente.

5. In esito alle

considerazioni che precedono, dalle prove scritte emerge che il profitto del

ricorrente sull'arco dell'anno scolastico non raggiungerebbe la piena sufficienza

nemmeno applicando il metodo di valutazione da lui caldeggiato. L'assegnazione

della nota 3.5 per la materia di storia non viola pertanto il diritto. Nulla

lascia pensare che l'insegnante si sia lasciata guidare, nella sua valutazione,

da elementi senza alcuna relazione con le capacità dell'allievo né vi sono

indizi che permettano di dubitare della sua professionalità. Il giudizio

dell'insegnante, reso sulla base di verifiche scritte nonché sull'osservazione dell'insorgente

durante il corso dell'anno, non appare insomma insostenibile né altrimenti

lesivo del diritto, in particolare dell'invocato principio di proporzionalità.

Dato il mancato raggiungimento degli obiettivi richiesti al termine del periodo

di formazione, il ricorrente non può inoltre ragionevolmente esigere

l'assegnazione di una nota sufficiente appellandosi ai problemi di salute che

lo hanno costretto a registrare diverse ore di assenza dalle lezioni.

Confermata l'insufficienza nella materia di storia, la decisione di mancata

promozione del ricorrente, così come quelle delle istanze successive, non

possono che essere tutelate.

6. Il ricorso va

dunque respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

7. L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla

concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico

(cfr. art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera