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Decisione

52.2018.435

Licenza di condurre. Accertamento dell'idoneità alla guida e revoca a titolo preventivo

7 maggio 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. RI 1, classe 1941,

è titolare di una licenza di condurre.

b. Il 25 gennaio 2018,

il Dr. med. __________, FMH in medicina generale, nel quadro dei controlli

medici obbligatori a partire dai 70 anni, ha compilato il certificato medico

concernente l'idoneità alla guida della

conducente, segnalando un suo sospetto calo cognitivo (a livello

di malattie o condizioni aventi ripercussione sull'idoneità medica alla

guida). Considerando il risultato non chiaro, ha indicato la necessità di un'ulteriore

valutazione da parte di un medico riconosciuto di livello 3 (prospettando un

esame neuropsicologico e una visita oftalmologica).

c. Richiamato questo certificato, il 30 gennaio 2018 la Sezione della

circolazione, Servizio conducenti, ha invitato l'interessata a sottoporsi a una

tale valutazione, contattando uno dei medici attivi nel Cantone, che possiede

il riconoscimento di livello 3.

Con risposta del 6 marzo 2018, RI 1 ha tuttavia contestato il suddetto

rapporto, lamentando che la visita medica non sarebbe stata effettuata dal Dr.

med. __________, ma da un'altra dottoressa dello studio, non abilitata; ha

quindi chiesto di poter ripetere la visita con il proprio medico curante

(riconosciuto quale medico di livello 1).

d. A seguito di un ulteriore scambio di corrispondenza, così interpellato, con

scritto del 12 aprile 2018 il Dr. med. __________ ha confermato che la

conducente era stata visitata dalla sua collega in formazione, sotto la sua

supervisione, precisando di essersi occupato anche della valutazione del

successivo esame complementare (MOCA test). Avrebbe inoltre contattato anche il

medico curante della signora (che avrebbe avallato la loro decisione),

consigliando quindi nuovamente di procedere a una visita da parte di un medico

del traffico. Alla luce di tale scritto, il Servizio conducenti ha quindi

ribadito il proprio invito a RI 1, la quale ha però a sua volta riaffermato la

sua posizione, ritenendo in particolare nullo il certificato del medico che non

l'aveva vista personalmente.

B. Ricevuto l'incarto, il

6 giugno 2018 la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, premesso che vi

erano sufficienti e giustificati motivi per dubitare della sua idoneità, ha

assegnato a RI 1 un ultimo termine per sottoporsi alla verifica di medicina in

questione, prospettandole altrimenti una revoca preventiva del permesso di

guida.

Preso atto del rifiuto dell'interessata, il 25 giugno 2018 le ha quindi

revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo, subordinando

la riammissione alla presentazione di un rapporto medico attestante l'idoneità

alla guida redatto da un medico riconosciuto di livello 3. La decisione,

dichiarata immediatamente esecutiva, è stata resa sulla base degli art. 15d

e 16 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958

(LCStr; RS 741.01) nonché 5abis cpv. 1 lett. c e cpv. 3 e 30

dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS

741.51).

C. Con giudizio del 29

agosto 2018 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto da RI 1

avverso la suddetta decisione. Dopo aver lasciato planare più dubbi sull'operato

poco trasparente del Dr. med. __________, il Governo ha comunque ritenuto che

lo stato di salute dell'insorgente fosse stato esaminato da un medico, le cui

valutazioni - aventi perlomeno valore di una comunicazione ai sensi dell'art.

15d cpv. 1 lett. e LCStr - erano tali da far dubitare dell'idoneità alla

guida dell'interessata e giustificare l'ordine nei suoi confronti di sottoporsi

a un esame medico (di livello 3), ma anche, stante il suo rifiuto, la controversa

revoca a titolo preventivo del permesso di guida.

D. Avverso il predetto

giudizio, RI 1 insorge ora dinnanzi al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato. L'insorgente

rimprovera in sostanza al Governo di aver reso una decisione contraddittoria,

nella misura in cui avrebbe da un lato condiviso le sue critiche contro

il certificato del Dr. med. ________, ma dall'altro ritenuto che le valutazioni

in esso contenute, rese da un medico non abilitato e sconosciuto, bastassero a

fondare dei legittimi dubbi sulla sua idoneità alla guida. Aspetto, quest'ultimo

che non sarebbe invece oggetto del contendere, né del suo ricorso, con cui

contesterebbe semplicemente la validità della visita di controllo, che sarebbe

stata irresponsabilmente delegata a un terzo medico.

E. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi

nella propria decisione.

F. Dello scritto del Dr. med. __________ e della

dichiarazione della dottoressa __________ dell'8 aprile 2019 raccolti dal Tribunale,

come pure delle relative osservazioni formulate dalla ricorrente e dall'autorità

dipartimentale si dirà, per quanto occorre, più avanti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL

760.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, destinataria del

provvedimento impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il gravame è rivolto contro un giudizio che ha per oggetto una revoca a titolo preventivo, ovvero un

provvedimento cautelare, contro cui è dato ricorso entro il termine di 15

giorni (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 68 cpv. 2 LPAmm), e non di 30 giorni,

come erroneamente indicato in calce al giudizio impugnato. Considerato che il

ricorso, come si vedrà in appresso, va comunque respinto, può rimanere aperta

la questione di sapere se l'insorgente - che non dispone di particolari

conoscenze giuridiche, né risulta rappresentata da un legale - poteva

legittimamente fare affidamento su tale indicazione inesatta (cfr. DTF 135 III

374; STF 1C_248/2015 del 2 luglio 2015 consid. 2.3; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, n.

5a ad art. 26), insinuando l'impugnativa nel solo rispetto del termine di 30

giorni.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalla

documentazione di cui si è detto in narrativa (supra, consid. F).

Nessuno sollecita comunque l'assunzione di ulteriori prove.

Considerandi

2.

2.1. La licenza

di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali

stabilite per il suo rilascio non sono più adempite (cfr. art. 16 cpv. 1

LCStr). Presupposto essenziale per poter guidare un veicolo a motore è

l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 LCStr). Qualora questa non sia più data,

in base all'art. 16d LCStr, la licenza di condurre deve essere revocata

a tempo indeterminato.

2.2

L'art. 15d cpv. 2 LCStr (nella versione in vigore fino al 31

dicembre 2018) prevede che, dal compimento

dei 70 anni, i conducenti sono convocati ogni due anni dall'autorità cantonale

a una visita di controllo di un medico di fiducia (dal 1° gennaio di quest'anno,

la norma ha portato il limite anagrafico a 75 anni). Tale regola è ripresa dall'art.

27.

cpv. 1 lett. b OAC. Scopo di queste visite mediche è quello di

rilevare in modo sistematico nei conducenti più anziani il permanere della loro

idoneità alla guida (art. 16d LCStr). Per giurisprudenza tali controlli

risultano giustificati considerato in particolare che con il progressivo

avanzamento dell'età possono diminuire le attitudini fisiche e psichiche di una

persona, che le consentono di guidare con sicurezza un veicolo a motore (cfr. art.

14.

cpv. 2 lett. b LCStr; STF 1C_391/2012 dell'11 settembre 2012 consid. 3 e

rimandi).

L'art. 27 cpv. 2 OAC precisa che la visita di controllo di idoneità alla guida

(di conducenti ultrasettantenni) deve essere effettuata sotto la responsabilità

di un medico di cui all'art. 5abis, e meglio di un medico che

dispone del livello di riconoscimento 1 ai sensi della lett. a dell'art. 5abis

cpv. 1 OAC (ovvero che possiede le conoscenze e le capacità definite all'art. 5b

OAC e all'allegato 1bis). Se l'esame di verifica dell'idoneità

non consente di giungere a un risultato univoco, il medico può chiedere all'autorità

cantonale che un medico in possesso di riconoscimento di livello superiore

esegua un esame complementare; in questo caso è necessario il riconoscimento

almeno di livello 3 (cfr. art. 5j cpv. 1 OAC).

2.3

L'art. 15d cpv. 1 LCStr prevede dal canto suo che se sussistono

dubbi sull'idoneità alla guida di una

persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La norma elenca - in

modo non esaustivo - una serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può

suscitare dubbi (lett. a-e): rientra in tali casi segnatamente la

comunicazione di un medico attestante l'incapacità di una persona di condurre

con sicurezza un veicolo a motore a causa di una malattia fisica o psichica, di

un'infermità oppure di una dipendenza (lett. e). Il cpv. 3 dell'art. 15d

LCStr precisa che i medici sono liberati dal segreto professionale per quanto

attiene a siffatte comunicazioni e possono effettuarle direttamente all'autorità

cantonale competente in materia di circolazione stradale o all'autorità di

sorveglianza.

Qualora riceva una tale comunicazione di un medico - così come negli altri casi

previsti dall'art. 15d cpv. 1 LCStr - l'autorità deve di regola disporre una perizia specialistica, anche

se i dubbi in concreto non sono corroborati o sono di natura astratta (cfr. STF

1C_232/2018 del 13 agosto 2018 consid. 3.2; Jürg

Bickel, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Basilea 2014, n. 15

all'art. 15d; cfr. inoltre STF

1C_840/2013 del 16 aprile 2014 consid. 2.2; Cédric Mizel, Droit et

pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 66, 134 segg.; Philippe Weissenber-ger, Kommentar

Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via

Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 95 ad art. 15d). Per

l'art. 28a cpv. 2 lett. b OAC, nei casi dell'art. 15d cpv. 1

lett. e LCStr, il medico che effettuerà l'esame di verifica dell'idoneità deve

disporre almeno del riconoscimento di livello 3 (cfr. anche art. 5abis

cpv. 1 lett. c OAC).

2.4

Se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la

licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo (art. 30 OAC). Per

giurisprudenza, il permesso di condurre deve di regola essere revocato quando

viene ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico (cfr. DTF 125 II

396.

consid. 3; STF 1C_508/2016 del 18 aprile 2017 consid. 2.2,1C_339/2016

citata consid. 3.1,1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.7). In simili

evenienze, l'idoneità alla guida è infatti seriamente messa in dubbio e, dal

profilo della sicurezza della circolazione, non è ammissibile che al conducente

venga lasciato il permesso di condurre prima dell'esito degli accertamenti. A questo stadio, non occorre invece

che sia già comprovata l'inidoneità del conducente. Al contrario, l'autorità

deve limitarsi a fondare il proprio giudizio sugli elementi di cui dispone,

ritenuto che una valutazione globale di tutti i punti determinanti potrà

necessariamente avvenire solo al termine della procedura volta a chiarire l'idoneità

del conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2b, 122 II 359 consid. 3a; STF

1C_514/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 2.2,1C_339/2016 citata consid. 3.1;

cfr. pure Mizel, op. cit., pag. 68).

3.

3.1. In

concreto, come visto in narrativa, la Sezione della circolazione, fondandosi

sul certificato medico del Dr. med. ________ attestante un sospetto calo

cognitivo - constatato nel quadro di una visita medica per conducenti che hanno

compiuto il 70° anno di età -, ha revocato alla ricorrente la licenza di

condurre a titolo preventivo giusta l'art. 30 OAC, visto anche il suo rifiuto

di sottoporsi a un esame medico del traffico di livello 3. Decisione, questa,

che il Governo ha confermato, rilevando in pratica come la valutazione in esso

contenuta - anche se riferita a riscontri di un altro medico che ha valutato lo

stato di salute della conducente - avesse perlomeno valore di una comunicazione

ai sensi dell'art. 15d cpv. 1 lett. e LCStr e fosse tale da far dubitare

dell'idoneità alla guida dell'interessata.

Tale giudizio resiste alle critiche della ricorrente, che in questa sede

contesta la validità del certificato, poiché la visita sarebbe stata delegata a

un medico che non dispone del livello di riconoscimento 1.

3.2

È anzitutto incontestato e risulta dai documenti agli atti come pure dalle

dichiarazioni raccolte dal Tribunale che la ricorrente non è stata visitata

personalmente dal Dr. med. __________, ma dalla sua collega in formazione, e

meglio dal medico di famiglia __________,

che lavora nel suo studio con regolare autorizzazione rilasciata dall'Ufficio

di sanità. La visita, in base a quanto affermato da entrambi, è avvenuta

sotto la sorveglianza e supervisione del Dr. med. __________, che dispone del

livello di riconoscimento 1 ed è medico formatore FMH. Dai certificati e dalle

dichiarazioni risulta che la dottoressa __________ ha in particolare

somministrato all'insorgente un test di orientamento cognitivo (MOCA test), che

è risultato insufficiente, così come poi valutato anche dal Dr. med. __________

(cfr. dichiarazione di quest'ultimo del 12 aprile 2018 e suo scritto dell'8

aprile 2019 e dichiarazione della dottoressa __________ dell'8 aprile 2019).

3.3

Ora, ci si potrebbe effettivamente chiedere se un tale modo di procedere (consultazione

sotto sorveglianza e supervisione di un medico abilitato) basti per affermare

che l'insorgente sia stata sottoposta a una visita di controllo da parte di un

medico che dispone di un riconoscimento di livello 1 ai sensi dell'art. 15d

cpv. 2 LCStr. La questione, al di là delle considerazioni e dei dubbi lasciati

planare dall'Esecutivo cantonale, può tuttavia rimanere aperta poiché non

decisiva ai fini del presente giudizio. Come rilevato dal Governo, determinante

in concreto è infatti la circostanza che lo stato di salute della ricorrente (la

quale ha peraltro scelto di propria iniziativa lo studio medico del Dr. med. ______

e si è sottoposta all'esame della dottoressa senza eccepire alcunché) è stato

comunque valutato da un medico che - seppur con la supervisione di un altro

preposto che ne ha avallato l'operato - ha riscontrato un sospetto globale calo

cognitivo, a seguito di uno specifico test di screening, risultato

insufficiente (cfr. dichiarazioni citate), ciò che nemmeno l'insorgente contesta.

In queste circostanze, le conseguenti attestazioni del Dr. med. __________ -

confermate in questa sede anche dalla dottoressa __________ - non possono

essere ritenute "nulle" o prive di qualsiasi valore: come dedotto dal

Governo, esse vanno perlomeno assimilate a una comunicazione di un medico

ai sensi dell'art. 15d cpv. 1 lett. e LCStr, che solleva concreti dubbi

sulle attitudini fisiche e psichiche della ricorrente di guidare con sicurezza

un veicolo a motore. Tale conclusione - con cui l'insorgente neppure si

confronta - non appare in effetti insostenibile, ma corretta, ove solo si

consideri che simili informazioni all'autorità competente in materia di

circolazione stradale non sono riservate a medici che dispongono di un

determinato livello di riconoscimento giusta l'art. 5abis

OAC, ma possono di per sé provenire anche da altri medici che si sono chinati

sullo stato di salute di un conducente.

3.4

Ne discende che, a fronte di una tale comunicazione e dei sospetti

sollevati sull'inidoneità alla guida della ricorrente, ben poteva la Sezione

della circolazione disporre una perizia specialistica a cura di un medico di

livello 3, secondo quanto impongono gli art. 15d cpv. 1 LCStr e 28a

cpv. 2 lett. b OAC. Conforme al diritto è di riflesso pure la controversa

revoca a titolo preventivo (art. 30 OAC),

che l'autorità dipartimentale ha successivamente disposto nei suoi confronti.

Una tale misura, come visto, costituisce infatti la regola quando viene

ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico (cfr. supra,

consid. 2.4). A maggior ragione se si considera che, in concreto, l'insorgente

- al di là degli aspetti più che altro formali dell'attestato medico - nemmeno

si confronta, né contesta gli importanti indizi d'inattitudine a suo carico

(declino cognitivo), che esigono maggiori approfondimenti, peraltro finora

rifiutati.

Essendo seriamente messa in dubbio la sua

idoneità psicofisica, dal profilo della sicurezza della circolazione, non è quindi

ammissibile che le venga lasciato il permesso di condurre, prima dell'esito

della suddetta valutazione di medicina del traffico. Tanto più che una simile

misura tutela alla fin fine anche la conducente stessa (cfr. Mizel, op. cit., pag. 122). Va da sé che

qualora gli accertamenti a cura del medico maggiormente qualificato in medicina

del traffico dovessero confutare i seri dubbi sull'idoneità sin qui emersi, la

misura cautelare dovrà essere tempestivamente revocata.

3.5

In conclusione, questo Tribunale ritiene

che la controversa revoca a titolo

preventivo della licenza di condurre risulti proporzionata e giustificata. Il

giudizio impugnato deve di conseguenza essere confermato, siccome immune

da violazioni del diritto.

4.

Sulla base delle

considerazioni che precedono, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso

va pertanto respinto.

5.

Dato l'esito, la

tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art.

47.

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera