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Decisione

52.2018.439

Tassa di giustizia e ripetibili

20 novembre 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2018.439

Lugano

20 novembre 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Fulvio

Campello

assistito

dal vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo

sul ricorso del 26 settembre 2018 di

RI

1

contro

la

decisione del 5 settembre 2018 con cui il Consiglio di Stato accoglie

parzialmente l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione

del 12 febbraio 2018 del CO 1 in materia di trasferimento di domicilio (limitatamente

alla tassa di giustizia e alle ripetibili);

ritenuto, in

fatto

che con risoluzione del

12 febbraio 2018 (n. 1266) il CO 1 ha disposto la "partenza d'ufficio"

di RI 1 e del figlio __________ per __________, a far tempo dal 1° agosto 2015;

che il 5 settembre 2018

il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso presentato il 15 marzo

2018 da RI 1 avverso la decisione municipale;

che, pur confermando l'assenza delle condizioni per il mantenimento del domicilio

a __________, esso ha negato la sussistenza di validi motivi per l'applicazione

retroattiva del provvedimento;

che il Governo ha quindi disposto il trasferimento

del domicilio a decorrere dalla data della decisione del CO 1, addossando alla

ricorrente la tassa di giustizia di fr. 400.- proporzionalmente al suo grado di

soccombenza e le ripetibili di fr. 800.- in favore del Comune,

proporzionalmente al grado di soccombenza di quest'ultimo;

che RI 1 si aggrava ora dinanzi al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la tassa di giustizia sia

ripartita tra le parti in ragione di metà ciascuna e che non siano assegnate

ripetibili;

che essa censura il

fatto che le spese della procedura le siano state interamente addossate benché

il ricorso sia stato parzialmente accolto; ritiene poi ingiusto che "il

Comune si sia fatto rappresentare da un legale, quando la sottoscritta ha

dovuto agire da sola, non avendo i mezzi per permetterselo";

che il Consiglio di

Stato resiste al ricorso, senza formulare osservazioni; a identica conclusione

perviene il CO 1 con argomenti che, ove necessario, saranno discussi in seguito;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 della legge

organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) e la causa, che non pone

questioni di principio né è di rilevante importanza, può essere decisa nella

composizione di un giudice unico in applicazione dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione

giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100);

che la

legittimazione dell'insorgente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e il

ricorso, tempestivo (art. 213 cpv. 2 LOC), è

dunque ricevibile in ordine e può essere evaso in base agli

atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che a tenore dell'art.

47 cpv. 1 LPAmm l'autorità amministrativa può

applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene stabilita in

funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta

processuale e della situazione finanziaria delle parti; l'importo di

questa tassa oscilla tra fr. 100.- e fr. 5'000.- (procedimenti di carattere non

pecuniario) o fr. 30'000.- (procedimenti a carattere pecuniario); agli enti

pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico - prosegue

la norma (cpv. 6) - non vengono addossate spese processuali, riservate le

procedure in cui agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari;

che la tassa di giustizia va posta di regola a carico della parte soc­combente e deve rispettare i principi di copertura

dei costi e di equivalenza (Messaggio

concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966, n. 6645, in: RVGC anno parlamentare

2013/2014 pag. 1947 segg., pag 1971; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 2 ad art. 28);

che l'art. 49 cpv. 1

LPAmm dispone a sua volta che le autorità di ricorso condannano la parte

soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte per le spese

necessarie causate dalla controversia (ripetibili);

che soccombente ai sensi delle citate disposizioni è la parte che

propone un ricorso infondato o che resiste senza successo a un ricorso fondato

(RDAT 1986 n. 23; Borghi/Corti,

op. cit., n. 2 ad art. 31); ininfluente al riguardo è che i motivi alla base

della decisione siano di natura formale o materiale (cfr. Marcel Maillard in: Bernhard Waldmann/Philippe

Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, II ed., Zurigo/ Basilea/Ginevra 2016, n. 14 ad art. 63);

che per quanto riguarda

la tassa di giustizia, la norma - potestativa

- lascia all'autorità di ricorso un margine di manovra, censurabile davanti al Tribunale unicamente se integra gli estremi

dell'eccesso o dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett.

a LPAmm);

che l'assegnazione delle ripetibili, invece, non costituisce una semplice

facoltà dell'autorità giudicante, ma un preciso obbligo, desumibile dal testo dell'art. 49 cpv. 1 LPAmm

(STA 52.2015.18 del 29 aprile 2015); per quanto concerne l'importo,

invece, anche in questo caso l'autorità gode di un certo potere di

apprezzamento, censurabile davanti al Tribunale nei limiti descritti poc'anzi;

che, in concreto, con

la decisione impugnata il Consiglio di Stato ha (solo) parzialmente accolto il

ricorso di RI 1, nel senso che il trasferimento di domicilio è stato confermato

nel merito, ma differito negli effetti al momento della decisione del CO 1;

che, contrariamente a quanto

ritiene l'insorgente, il Governo non ha affatto posto la tassa di giustizia e

le ripetibili interamente a suo carico, ma le ha correttamente ripartite secondo

il grado di soccombenza dei partecipanti;

che, per quanto riguarda la tassa di giustizia, esso ha quindi semplicemente

esentato il Comune per la sua parte, in applicazione dell'art. 47 cpv. 6 LPAmm;

che, ritenuto che il

Comune di __________ si era fatto assistere da un patrocinatore, il Governo ha

inoltre correttamente disposto il versamento delle ripetibili in suo favore:

esso, infatti, né dispone di un servizio giuridico né è comparso in causa a

tutela di interessi pecuniari propri (art. 49 cpv. 2 LPAmm a contrario);

che a prescindere dai

motivi invocati, il fatto che una parte rinunci a farsi patrocinare non può

tradursi in un divieto per l'altra di far capo a un legale;

che RI 1, limitandosi a contestarne la ripartizione, non critica gli importi

esposti in quanto tali; né potrebbe farlo con successo: alla luce dell'incarto

trasmesso dal Governo che fa stato di una procedura sfociata in una decisione

di merito dopo un doppio scambio degli allegati essi appaiono adeguati,

senz'altro non costitutivi di abuso del potere di apprezzamento;

che la tassa di

giustizia di questa sede segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), mentre

non si giustifica l'assegnazione di ripetibili al Comune, poiché stante la

semplicità del quesito dedotto davanti al Tribunale, l'intervento di un legale

non può essere ritenuta una spesa necessaria (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 400.-, già anticipati dalla ricorrente, resta a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Il

giudice delegato

del

Tribunale cantonale amministrativo

Il vicecancelliere