52.2018.441
Diniego del rinnovo di un permesso di dimora per motivi di studio
7 febbraio 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.441
Lugano
7 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Reto
Peterhans
statuendo
sul ricorso del 26 settembre 2018 di
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la
risoluzione del 22 agosto 2018 (n. 3827) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 4 ottobre
2017 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, in
materia di rifiuto del rinnovo di un permesso di dimora per motivi di studio;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 7 luglio 2010 la
cittadina russa RI 1 (1990) ha chiesto alla Sezione della popolazione del
Dipartimento delle istituzioni, per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a
Mosca, un visto d'entrata, con il conseguente rilascio di un permesso di
dimora, allo scopo di frequentare il "Bachelor of Arts in Music
Performance" presso il Conservatorio della Svizzera italiana (CSI). Sua
madre avrebbe funto da garante. Tenuto conto di tali motivazioni, l'8 settembre
2010 è giunta in Svizzera e il 20 dicembre 2010 è stata posta al beneficio di
un permesso di dimora annuale per motivi di studio, in seguito più volte
rinnovato. L'interessata ha terminato la citata formazione nel 2014, in seguito
- presso il medesimo ateneo - ha frequentato il "Master of Arts in Music
Pedagogy", diplomandosi nel 2017.
B. Il 29 agosto 2017 RI 1
ha chiesto la proroga del permesso, allegando - tra l'altro - un attestato
della Facoltà di Teologia di Lugano, che confermava l'iscrizione
dell'interessata al ciclo di studi triennale denominato "Bachelor of
Theology FTL". Sollecitata dal Dipartimento a fornire ragguagli in merito
a questo prolungamento, RI 1 ha affermato di volere intraprendere il nuovo
percorso di studio al fine di aggiungere al proprio bagaglio culturale e alle conoscenze
acquisite in ambito musicale presso il CSI anche competenze di tipo religioso.
C. Il 4 ottobre 2017 la
Sezione della popolazione le ha negato il rinnovo del permesso di dimora,
fissando un termine al 3 dicembre 2017 per lasciare il territorio elvetico.
Dopo avere indicato che
l'interessata non ha alcun diritto all'ottenimento di un tale genere di
permesso, il Dipartimento ha rilevato che quest'ultimo era stato conseguito al
fine di frequentare il CSI. Le Sezione delle popolazione ha altresì rammentato
che RI 1 ha a più riprese firmato dichiarazioni in cui assicurava che al
termine della formazione presso il citato ateneo avrebbe lasciato la Svizzera,
mentre in un caso ha asserito che sarebbe rimpatriata indipendentemente
dall'esito degli studi. L'Autorità dipartimentale ha inoltre precisato che
l'autorizzazione postulata è rilasciata qualora non vi siano indizi che la
richiesta è formulata esclusivamente al fine di eludere le disposizioni in
materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, ritenendo nella fattispecie
non giustificata l'iscrizione ad un ulteriore percorso accademico presso la
Facoltà di Teologia di Lugano. La decisione è stata resa sulla base degli art.
3, 27, 64, 64d e 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre
2005 (dal 1° gennaio 2019 legge federale sugli stranieri e la loro
integrazione; LStrI; RS 142.20), nonché 6 cpv. 2, 23 e 24 dell'ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA;
RS 142.201).
D. Con giudizio del 22
agosto 2018 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1. Il
Governo ha in sostanza ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovare il
permesso di dimora all'interessata in virtù dei motivi addotti dal
Dipartimento, precisando inoltre come ella già dispone di una formazione
accademica, ragione per cui la precedenza nell'ottenimento di tale
autorizzazione andrebbe accordata a studenti desiderosi di acquisire un primo
diploma universitario. L'Esecutivo cantonale ha infine osservato come nella
fattispecie non vi sia una netta interconnessione tra gli studi già effettuati
e quelli desiderati e che nulla indica che questi ultimi non possano essere
svolti in Russia o in un altro Paese.
E. Contro la predetta
pronunzia governativa la soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e il rinnovo del permesso
di dimora per motivi di studio. RI 1 postula inoltre che al ricorso sia riconosciuto
l'effetto sospensivo.
La ricorrente sostiene che
la mancata proroga del permesso di dimora costituisce un esercizio abusivo del
potere di apprezzamento di cui gode l'Autorità preposta in materia di polizia
degli stranieri e risulta inadeguata. A suo dire i contingenti stabiliti dalla
Segreteria di Stato della migrazione per l'accoglimento di studenti stranieri
diplomatisi in Svizzera non sarebbero esauriti e la formazione desiderata
rappresenterebbe un'importante risorsa, trattandosi di un settore
caratterizzato da una penuria di specialisti.
F. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato,
senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della
legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone
straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art.
68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013
(LPAmm; RL 165.100) e presentato da una
persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 25 cpv. 1
LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. Giusta l'art. 27 cpv. 1 LStrI, lo straniero può essere ammesso in Svizzera
per seguire una formazione o un perfezionamento professionale se: la
direzione dell'istituto scolastico conferma che la formazione o la formazione
continua può essere intrapresa (lett. a); vi è a
disposizione un alloggio conforme ai suoi bisogni (lett. b); dispone dei mezzi finanziari necessari
(lett. c); e possiede il livello di formazione e i requisiti personali
necessari per seguire la formazione o la formazione continua previste (lett. d).
L'art. 23 cpv. 1 OASA
dispone che l'esistenza dei mezzi finanziari necessari per una formazione o una formazione continua (art. 27 cpv. 1
lett. c LStrI) può in particolare essere comprovata mediante: una dichiarazione d'impegno nonché una prova di reddito o di
patrimonio di una persona solvibile con
domicilio in Svizzera; gli stranieri devono essere titolari di un permesso di
dimora o di domicilio (lett. a); la conferma di una banca ammessa in Svizzera
concernente l'esistenza di sufficienti valori patrimoniali del richiedente (lett. b); l'assicurazione vincolante
di una congrua borsa di studio o di un congruo prestito per la formazione (lett.
c). L'art. 23 cpv. 2 OASA prevede che le condizioni
personali (art. 27 cpv. 1 lett. d LStrI) sono in particolare adempiute se non
vi sono precedenti soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze
che lascino presagire che la prevista formazione o formazione continua serva
esclusivamente a eludere le disposizioni in materia di ammissione e di
soggiorno degli stranieri. L'art. 23 cpv. 3 OASA soggiunge che i corsi di formazione o di formazione continua sono autorizzati di
regola per una durata massima di otto anni. Sono possibili deroghe per corsi di
formazione o di formazione continua mirati.
Le scuole
che offrono corsi di formazione o di formazione continua per stranieri devono
garantire una formazione o una formazione continua confacenti e il rispetto del
programma d'insegnamento. Le competenti autorità possono limitare a scuole
riconosciute l'ammissione in vista di una formazione o di una formazione
continua (art. 24 cpv. 1 OASA). Inoltre, il programma
d'insegnamento e la durata della formazione o della formazione continua devono
essere stabiliti (art. 24 cpv. 2 OASA) e la direzione
della scuola deve confermare che il candidato possiede la formazione e le
conoscenze linguistiche necessarie per seguire la formazione o la formazione
continua prevista (art. 24 cpv. 3 OASA).
Siccome il soggiorno a
scopo di formazione o di perfezionamento ha carattere temporaneo, lo straniero
deve offrire garanzie che lascerà la Svizzera una volta raggiunto l'obiettivo
del soggiorno, ovvero al termine della
formazione prestabilita (cfr. art. 5 cpv. 2 LStrI).
2.2
La
normativa testé esposta non conferisce tuttavia un diritto al rilascio
o al rinnovo di un permesso di dimora per motivi di studio. Nella presente fattispecie non esiste
inoltre alcun trattato multilaterale
o bilaterale tra la Svizzera e la Federazione Russa (o l'allora Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche), da cui potrebbe scaturire un diritto in tal senso in
favore della ricorrente.
Ne
discende dunque che le Autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono nell'applicazione
di questa disposizione di un ampio
potere discrezionale, che sono tenute
ad esercitare nel rispetto dei principi generali del diritto, tenendo
conto degli interessi pubblici e della situazione personale
nonché dell'integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStrI). Tale
margine di apprezzamento può essere censurato - perlomeno da parte di questo
Tribunale - soltanto quando il suo esercizio integra gli estremi dell'eccesso o
dell'abuso di potere e viola il principio della proporzionalità (cfr. DTF 112
Ib 478).
3.
3.1. Come
accennato in narrativa, RI 1 è entrata in Svizzera l'8 settembre 2010,
ottenendo un permesso di dimora annuale per motivi di studio, in seguito più
volte rinnovato fino al 31 agosto 2017, per frequentare - presso il CSI - dapprima
il corso di "Bachelor of Arts in Music Performance", terminato nel
2014.
e, in seguito, il "Master of Arts in Music Pedagogy", completato
con l'ottenimento del relativo diploma nel 2017.
Il 29 agosto 2017 la
ricorrente ha chiesto la proroga della sua autorizzazione di soggiorno,
allegando un attestato della Facoltà di Teologia di Lugano, che confermava la
sua iscrizione al ciclo di studi triennale (da concludere entro un termine
massimo di 6 anni) denominato "Bachelor of Theology FTL", iniziato
con l'anno scolastico 2017-2018. RI 1 ha altresì dichiarato di disporre dei
mezzi finanziari necessari, di un alloggio conveniente e che avrebbe lasciato
la Svizzera al termine degli studi. Invitata dal Dipartimento ad esprimersi, ha
specificato che nel corso della precedente formazione presso il CSI aveva avuto
la possibilità di svolgere attività legate alla musica sacra e che l'iscrizione
a questo nuovo percorso accademico è motivato dalla volontà di approfondire i
temi legati alla storia della musica, alla cultura in generale e alle
tradizioni religiose.
3.2
Benché la
ricorrente adempia le condizioni poste dall'art. 27 LStrI - che, è d'uopo
ricordarlo, è di natura potestativa ("Kann-Vorschrift") -, bisogna
considerare che l'Autorità dispone di un vasto margine di apprezzamento nel
rilascio e nel rinnovo di permessi di studio. Ora, sebbene non si intenda contestare
l'utilità che potrebbe rappresentare per l'interessata il corso che si prefigge
di frequentare in Svizzera e si comprendono le sue legittime aspirazioni a
volerlo seguire, si deve costatare che non vi sono ragioni specifiche e
sufficienti nella fattispecie che siano di natura tale da giustificare il
rinnovo del permesso sollecitato, tenuto pure conto della politica restrittiva
in materia di ammissione in ambito di autorizzazioni per motivi di studio che
le Autorità elvetiche perseguono. Giova altresì non perdere di vista il fatto
che, secondo un'invalsa prassi, la priorità è data ai giovani studenti
desiderosi di acquisire una prima formazione (cfr. tra le tante: STAF
F-6400/2016 del 27 aprile 2018 consid. 5.3.3, F-4422/2016 del 7 marzo 2017
consid. 7.2 e le referenze citate; istruzioni e commenti del settore degli
stranieri, emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione, stato al 1°
luglio 2018, n. 5.2.1). Come testé rilevato, nel caso in esame RI 1 ha invece
già portato a termine un percorso universitario completo presso il CSI,
composto di un Bachelor e di un Master. Oltre a ciò occorre osservare come non
è lontana dalla soglia di 30 anni, considerata in linea di principio come
limite massimo d'età per i soggiorni di formazione (cfr. ibidem) e si
trova in Svizzera dal 2010, ovvero da più di 8 anni (art. 23 cpv. 3 OASA). Come
rettamente evidenziato dal Consiglio di Stato, va pure considerato che
l'interessata non ha comprovato che il diploma desiderato non possa essere
conseguito anche in Patria o in un altro Paese.
4.
Visto quanto
precede, si deve pertanto concludere che la decisione censurata non procede da
un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'Autorità
in ordine alla valutazione dell'adeguatezza di un simile provvedimento. Esso
non disattende nemmeno il principio della proporzionalità ritenuto pure che
l'insorgente, oltre ad essere perfettamente cosciente della natura temporanea
del suo soggiorno e ad avere garantito a più riprese la propria partenza dalla
Svizzera, può senz'altro rientrare nel Paese d'origine, dove è nata e
cresciuta.
5.
Il ricorso va
dunque respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di
conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto.
6.
La tassa di giustizia
e le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente
(art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.-, già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere