Lexipedia

Decisione

52.2018.441

Diniego del rinnovo di un permesso di dimora per motivi di studio

7 febbraio 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 7 luglio 2010 la

cittadina russa RI 1 (1990) ha chiesto alla Sezione della popolazione del

Dipartimento delle istituzioni, per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a

Mosca, un visto d'entrata, con il conseguente rilascio di un permesso di

dimora, allo scopo di frequentare il "Bachelor of Arts in Music

Performance" presso il Conservatorio della Svizzera italiana (CSI). Sua

madre avrebbe funto da garante. Tenuto conto di tali motivazioni, l'8 settembre

2010 è giunta in Svizzera e il 20 dicembre 2010 è stata posta al beneficio di

un permesso di dimora annuale per motivi di studio, in seguito più volte

rinnovato. L'interessata ha terminato la citata formazione nel 2014, in seguito

- presso il medesimo ateneo - ha frequentato il "Master of Arts in Music

Pedagogy", diplomandosi nel 2017.

B. Il 29 agosto 2017 RI 1

ha chiesto la proroga del permesso, allegando - tra l'altro - un attestato

della Facoltà di Teologia di Lugano, che confermava l'iscrizione

dell'interessata al ciclo di studi triennale denominato "Bachelor of

Theology FTL". Sollecitata dal Dipartimento a fornire ragguagli in merito

a questo prolungamento, RI 1 ha affermato di volere intraprendere il nuovo

percorso di studio al fine di aggiungere al proprio bagaglio culturale e alle conoscenze

acquisite in ambito musicale presso il CSI anche competenze di tipo religioso.

C. Il 4 ottobre 2017 la

Sezione della popolazione le ha negato il rinnovo del permesso di dimora,

fissando un termine al 3 dicembre 2017 per lasciare il territorio elvetico.

Dopo avere indicato che

l'interessata non ha alcun diritto all'ottenimento di un tale genere di

permesso, il Dipartimento ha rilevato che quest'ultimo era stato conseguito al

fine di frequentare il CSI. Le Sezione delle popolazione ha altresì rammentato

che RI 1 ha a più riprese firmato dichiarazioni in cui assicurava che al

termine della formazione presso il citato ateneo avrebbe lasciato la Svizzera,

mentre in un caso ha asserito che sarebbe rimpatriata indipendentemente

dall'esito degli studi. L'Autorità dipartimentale ha inoltre precisato che

l'autorizzazione postulata è rilasciata qualora non vi siano indizi che la

richiesta è formulata esclusivamente al fine di eludere le disposizioni in

materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, ritenendo nella fattispecie

non giustificata l'iscrizione ad un ulteriore percorso accademico presso la

Facoltà di Teologia di Lugano. La decisione è stata resa sulla base degli art.

3, 27, 64, 64d e 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre

2005 (dal 1° gennaio 2019 legge federale sugli stranieri e la loro

integrazione; LStrI; RS 142.20), nonché 6 cpv. 2, 23 e 24 dell'ordinanza

sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA;

RS 142.201).

D. Con giudizio del 22

agosto 2018 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1. Il

Governo ha in sostanza ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovare il

permesso di dimora all'interessata in virtù dei motivi addotti dal

Dipartimento, precisando inoltre come ella già dispone di una formazione

accademica, ragione per cui la precedenza nell'ottenimento di tale

autorizzazione andrebbe accordata a studenti desiderosi di acquisire un primo

diploma universitario. L'Esecutivo cantonale ha infine osservato come nella

fattispecie non vi sia una netta interconnessione tra gli studi già effettuati

e quelli desiderati e che nulla indica che questi ultimi non possano essere

svolti in Russia o in un altro Paese.

E. Contro la predetta

pronunzia governativa la soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e il rinnovo del permesso

di dimora per motivi di studio. RI 1 postula inoltre che al ricorso sia riconosciuto

l'effetto sospensivo.

La ricorrente sostiene che

la mancata proroga del permesso di dimora costituisce un esercizio abusivo del

potere di apprezzamento di cui gode l'Autorità preposta in materia di polizia

degli stranieri e risulta inadeguata. A suo dire i contingenti stabiliti dalla

Segreteria di Stato della migrazione per l'accoglimento di studenti stranieri

diplomatisi in Svizzera non sarebbero esauriti e la formazione desiderata

rappresenterebbe un'importante risorsa, trattandosi di un settore

caratterizzato da una penuria di specialisti.

F. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato,

senza formulare particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della

legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone

straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art.

68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013

(LPAmm; RL 165.100) e presentato da una

persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è

pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 25 cpv. 1

LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Giusta l'art. 27 cpv. 1 LStrI, lo straniero può essere ammesso in Svizzera

per seguire una formazione o un perfezionamento professionale se: la

direzione dell'istituto scolastico conferma che la formazione o la formazione

continua può essere intrapresa (lett. a); vi è a

disposizione un alloggio conforme ai suoi bisogni (lett. b); dispone dei mezzi finanziari necessari

(lett. c); e possiede il livello di formazione e i requisiti personali

necessari per seguire la formazione o la formazione continua previste (lett. d).

L'art. 23 cpv. 1 OASA

dispone che l'esistenza dei mezzi finanziari necessari per una formazione o una formazione continua (art. 27 cpv. 1

lett. c LStrI) può in particolare essere comprovata mediante: una dichiarazione d'impegno nonché una prova di reddito o di

patrimonio di una persona solvibile con

domicilio in Svizzera; gli stranieri devono essere titolari di un permesso di

dimora o di domicilio (lett. a); la conferma di una banca ammessa in Svizzera

concernente l'esistenza di sufficienti valori patrimoniali del richiedente (lett. b); l'assicurazione vincolante

di una congrua borsa di studio o di un congruo prestito per la formazione (lett.

c). L'art. 23 cpv. 2 OASA prevede che le condizioni

personali (art. 27 cpv. 1 lett. d LStrI) sono in particolare adempiute se non

vi sono precedenti soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze

che lascino presagire che la prevista formazione o formazione continua serva

esclusivamente a eludere le disposizioni in materia di ammissione e di

soggiorno degli stranieri. L'art. 23 cpv. 3 OASA soggiunge che i corsi di formazione o di formazione continua sono autorizzati di

regola per una durata massima di otto anni. Sono possibili deroghe per corsi di

formazione o di formazione continua mirati.

Le scuole

che offrono corsi di formazione o di formazione continua per stranieri devono

garantire una formazione o una formazione continua confacenti e il rispetto del

programma d'insegnamento. Le competenti autorità possono limitare a scuole

riconosciute l'ammissione in vista di una formazione o di una formazione

continua (art. 24 cpv. 1 OASA). Inoltre, il programma

d'insegnamento e la durata della formazione o della formazione continua devono

essere stabiliti (art. 24 cpv. 2 OASA) e la direzione

della scuola deve confermare che il candidato possiede la formazione e le

conoscenze linguistiche necessarie per seguire la formazione o la formazione

continua prevista (art. 24 cpv. 3 OASA).

Siccome il soggiorno a

scopo di formazione o di perfezionamento ha carattere temporaneo, lo straniero

deve offrire garanzie che lascerà la Svizzera una volta raggiunto l'obiettivo

del soggiorno, ovvero al termine della

formazione prestabilita (cfr. art. 5 cpv. 2 LStrI).

2.2

La

normativa testé esposta non conferisce tuttavia un diritto al rilascio

o al rinnovo di un permesso di dimora per motivi di studio. Nella presente fattispecie non esiste

inoltre alcun trattato multilaterale

o bilaterale tra la Svizzera e la Federazione Russa (o l'allora Unione delle Repubbliche

Socialiste Sovietiche), da cui potrebbe scaturire un diritto in tal senso in

favore della ricorrente.

Ne

discende dunque che le Autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono nell'applicazione

di questa disposizione di un ampio

potere discrezionale, che sono tenute

ad esercitare nel rispetto dei principi generali del diritto, tenendo

conto degli interessi pubblici e della situazione personale

nonché dell'integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStrI). Tale

margine di apprezzamento può essere censurato - perlomeno da parte di questo

Tribunale - soltanto quando il suo esercizio integra gli estremi dell'eccesso o

dell'abuso di potere e viola il principio della proporzionalità (cfr. DTF 112

Ib 478).

3.

3.1. Come

accennato in narrativa, RI 1 è entrata in Svizzera l'8 settembre 2010,

ottenendo un permesso di dimora annuale per motivi di studio, in seguito più

volte rinnovato fino al 31 agosto 2017, per frequentare - presso il CSI - dapprima

il corso di "Bachelor of Arts in Music Performance", terminato nel

2014.

e, in seguito, il "Master of Arts in Music Pedagogy", completato

con l'ottenimento del relativo diploma nel 2017.

Il 29 agosto 2017 la

ricorrente ha chiesto la proroga della sua autorizzazione di soggiorno,

allegando un attestato della Facoltà di Teologia di Lugano, che confermava la

sua iscrizione al ciclo di studi triennale (da concludere entro un termine

massimo di 6 anni) denominato "Bachelor of Theology FTL", iniziato

con l'anno scolastico 2017-2018. RI 1 ha altresì dichiarato di disporre dei

mezzi finanziari necessari, di un alloggio conveniente e che avrebbe lasciato

la Svizzera al termine degli studi. Invitata dal Dipartimento ad esprimersi, ha

specificato che nel corso della precedente formazione presso il CSI aveva avuto

la possibilità di svolgere attività legate alla musica sacra e che l'iscrizione

a questo nuovo percorso accademico è motivato dalla volontà di approfondire i

temi legati alla storia della musica, alla cultura in generale e alle

tradizioni religiose.

3.2

Benché la

ricorrente adempia le condizioni poste dall'art. 27 LStrI - che, è d'uopo

ricordarlo, è di natura potestativa ("Kann-Vorschrift") -, bisogna

considerare che l'Autorità dispone di un vasto margine di apprezzamento nel

rilascio e nel rinnovo di permessi di studio. Ora, sebbene non si intenda contestare

l'utilità che potrebbe rappresentare per l'interessata il corso che si prefigge

di frequentare in Svizzera e si comprendono le sue legittime aspirazioni a

volerlo seguire, si deve costatare che non vi sono ragioni specifiche e

sufficienti nella fattispecie che siano di natura tale da giustificare il

rinnovo del permesso sollecitato, tenuto pure conto della politica restrittiva

in materia di ammissione in ambito di autorizzazioni per motivi di studio che

le Autorità elvetiche perseguono. Giova altresì non perdere di vista il fatto

che, secondo un'invalsa prassi, la priorità è data ai giovani studenti

desiderosi di acquisire una prima formazione (cfr. tra le tante: STAF

F-6400/2016 del 27 aprile 2018 consid. 5.3.3, F-4422/2016 del 7 marzo 2017

consid. 7.2 e le referenze citate; istruzioni e commenti del settore degli

stranieri, emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione, stato al 1°

luglio 2018, n. 5.2.1). Come testé rilevato, nel caso in esame RI 1 ha invece

già portato a termine un percorso universitario completo presso il CSI,

composto di un Bachelor e di un Master. Oltre a ciò occorre osservare come non

è lontana dalla soglia di 30 anni, considerata in linea di principio come

limite massimo d'età per i soggiorni di formazione (cfr. ibidem) e si

trova in Svizzera dal 2010, ovvero da più di 8 anni (art. 23 cpv. 3 OASA). Come

rettamente evidenziato dal Consiglio di Stato, va pure considerato che

l'interessata non ha comprovato che il diploma desiderato non possa essere

conseguito anche in Patria o in un altro Paese.

4.

Visto quanto

precede, si deve pertanto concludere che la decisione censurata non procede da

un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'Autorità

in ordine alla valutazione dell'adeguatezza di un simile provvedimento. Esso

non disattende nemmeno il principio della proporzionalità ritenuto pure che

l'insorgente, oltre ad essere perfettamente cosciente della natura temporanea

del suo soggiorno e ad avere garantito a più riprese la propria partenza dalla

Svizzera, può senz'altro rientrare nel Paese d'origine, dove è nata e

cresciuta.

5.

Il ricorso va

dunque respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di

conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto.

6.

La tassa di giustizia

e le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente

(art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.-, già anticipate dalla

ricorrente, rimangono a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere