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Decisione

52.2018.443

Revoca di un permesso di domicilio per motivi di ordine pubblico

18 dicembre 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il cittadino

colombiano RI 1 è entrato in Svizzera il 7 gennaio 2003 per vivere con la

madre, venendo posto, dapprima, al beneficio di un permesso di dimora e, dal 9

aprile 2004, di domicilio.

B. a. Durante il

soggiorno in questo paese RI 1, rimasto senza attività dal 30 aprile 2008 a

seguito della rescissione del contratto di tirocinio di montatore di riscaldamenti,

ha beneficiato di prestazioni assistenziali dal marzo 2013, accumulato diversi

debiti privati e interessato le autorità giudiziarie a più riprese.

b. Il 25 settembre 2015

la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni lo ha ammonito,

con l'avvertenza che se avesse commesso un'ulteriore infrazione all'ordine

pubblico o se la sua situazione debitoria si fosse aggravata, sarebbe stata presa

in esame la possibilità di emettere nei suoi confronti una decisione di revoca

del suo permesso di domicilio.

c. Il 7 aprile 2016 RI

1 è stato incarcerato e il 25 novembre 2016 la Corte delle assise criminali di

Lugano lo ha condannato a una pena detentiva di 16 mesi e a una multa di fr.

600.- per i reati di ripetute lesioni semplici, reiterate vie di fatto,

minaccia, infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli

stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS

812.121).

C. Preso atto della

condanna penale, il 21 febbraio 2017 l'autorità dipartimentale ha comunicato a RI

1 di volere rivalutare la continuazione del suo soggiorno in Svizzera e, dopo

avergli dato la possibilità di esprimersi al riguardo, con decisione del 19

aprile 2017 ha revocato il permesso di domicilio per motivi di ordine pubblico,

in ragione della situazione debitoria e del fatto di essere a carico

dell'assistenza pubblica, intimandogli di lasciare il territorio elvetico al

momento della scarcerazione.

D. Con giudizio del 22

agosto 2018 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa interposta contro di essa da RI 1.

Il Governo ha ritenuto che

vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di domicilio in virtù dei motivi

addotti dal Dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme al

principio della proporzionalità e esigibile il suo rientro nel Paese d'origine.

E. Contro la predetta

pronunzia il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo con ricorso del 26 settembre 2018, assistito da una replica,

chiedendone l'annullamento. In via subordinata egli postula di essere ammonito.

Il ricorrente contesta

di rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico elvetico. Sottolinea che i

reati determinanti per la condanna del 25 novembre 2016 sono stati commessi

sotto l'influsso di alcol e cocaina in un contesto personale difficile,

caratterizzato da una relazione sentimentale "patologica" con la

vittima, anch'essa a sua volta condannata. RI 1 evidenzia di avere tenuto un

comportamento corretto dopo la scarcerazione, avendo intrapreso un tirocinio

che gli permetterebbe di migliorare la sua situazione finanziaria e di fare

fronte ai debiti contratti. A mente del ricorrente il provvedimento querelato

non rispetterebbe il principio di proporzionalità e il diritto al rispetto

della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) in ragione del lungo e ininterrotto

soggiorno in Svizzera, Paese in cui vivono la madre, il fratello e la sorella, mentre

con la Colombia egli non intratterrebbe più contatti.

F. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato,

senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art.

9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di

persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in

oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm;

RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto

ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Giusta

l'art. 63 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr;

RS 142.20) il permesso di domicilio può essere revocato se sono adempiute le condizioni

di cui all'art. 62 lett. b LStr, cioè se lo straniero è stato condannato a una

pena detentiva di lunga durata (lett. a), se ha violato gravemente o espone a

pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o

costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera

(lett. b) oppure se dipende dall'aiuto sociale in maniera durevole e

considerevole (lett. c), ovvero per un importo superiore a fr. 80'000.- durante

un periodo di 5 anni (STF 2C_1018/2016 del 22 maggio 2017 consid. 4.1). Per

giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata

se è stata pronunciata per più di un anno (DTF 139 I 31 consid. 2.1, 137 II 297

consid. 3, 135 II 377 consid. 4.2). Una violazione della sicurezza e dell'ordine

pubblici è per contro data, in caso di mancato rispetto di prescrizioni di

legge e di decisioni delle autorità (art. 80 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza

sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007; OASA;

RS 142.201). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo

se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in

questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e

dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA).

3.

3.1. Durante il

suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha avuto modo di interessare le nostre autorità penali

e amministrative nei seguenti termini:

26.07.2010

DA del Ministero pubblico del Canton

Ticino: pena pecuniaria di 90 aliquote

giornaliere da fr. 30.- cadauna (per complessivi fr. 2'700.-) - sospesa

condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni - e multa di fr. 500.-, per infrazione

(01.05-02.06.2010) e contravvenzione alla LStup (01.12.2009-02.06.2010);

20.03.2013

DA 1074/2013 del Ministero pubblico del

Canton Ticino: pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (per complessivi fr. 150.-) -

sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni - e multa di fr.

50.

- per truffa (30.06.2012); non

revoca del beneficio della condizionale concessa con il DA del 26.07.2010, ma

ammonito formalmente;

19.08.2013

DA 3316/2013 del Ministero pubblico del

Canton Ticino: pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna

(per complessivi fr. 900.-) - sospesa condizionalmente con un periodo di prova

di 4 anni - pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al DA del 20.03.2013, per

infrazione (01.03-20.03.2013) e contravvenzione alla LStup (01.01-20.03.2013);

12.05.2014

DA 2120/2014 del Ministero pubblico del

Canton Ticino: multa di fr. 300.- per contravvenzione alla LStup (21.03.2013-16.04.2014);

30.06.2014

DA 2827/2014 del Ministero pubblico del

Canton Ticino: multa di fr. 100.- per contravvenzione alla legge federale sul

trasporto di viaggiatori del 20 marzo 2009 (LTV; RS 745.1) (13.02.2014);

25.09.2015

ammonimento

dipartimentale a causa dei suoi precedenti penali e dei debiti privati;

25.11.2016

sentenza

della Corte assise criminali di Lugano:

condanna alla pena detentiva di

16.

mesi e a una multa di fr. 600.-, per ripetute lesioni semplici (novembre

2015-12.12.2015 e 07.04.2016), reiterate vie di fatto (gennaio

2015-07.04.2016), minaccia (18.03 e 20.03.2016), infrazione (aprile

2015-07.04.2016) e contravvenzione alla LStup (agosto 2014-07.04.2016); revoca

della sospensione condizionale della pena pecuniaria di cui al DA del

19.08.2013

3.2

Esaminando i fatti

che hanno portato alla condanna del 25 novembre 2016 a 16 mesi di pena

privativa della libertà, si rileva che durante un periodo di tempo compreso tra

il gennaio 2015 e l'incarcerazione avvenuta il 7 aprile 2016 l'insorgente ha

ripetutamente esercitato violenza e minacciato l'allora compagna. Oltre a ciò -

tra l'aprile 2015 e l'arresto - egli ha alienato a vari acquirenti un

quantitativo di cocaina pari a 70 grammi, mentre a partire dall'agosto 2014 e fino

all'arresto ne ha consumati 46 grammi. Certo al momento dei fatti RI 1 si

trovava in stato di scemata imputabilità, ma dagli atti e in particolare dalla

perizia giudiziaria redatta dal dott. med. __________ (citata nelle decisioni

del Giudice dei provvedimenti coercitivi [GPC] del 15 marzo 2017 consid. 12

seg. e del 4 aprile 2017 consid. 12, agli atti) emerge un quadro poco

rassicurante, caratterizzato da una dipendenza da consumo di alcol e cocaina e

dal rischio di recidiva. Occorre altresì considerare che tali fatti non hanno

rappresentato atti isolati, avendo il ricorrente iniziato il suo percorso

delittuoso - seppure in un primo tempo caratterizzato da reati meno gravi -

poco dopo il raggiungimento della maggiore età, commettendo, tra l'altro,

infrazioni in materia di sostanze stupefacenti. Giova al proposito ricordare

che questi reati non vanno sottovalutati dal momento che toccano un settore

particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un pericolo

serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la lotta al

traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico

essenziale quale la salute pubblica. La protezione della collettività di fronte

allo sviluppo del mercato della droga costituisce quindi un interesse pubblico

preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli

stranieri coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi

provvedimenti di questo tipo (DTF 139 II 121 consid. 5.3; STF 2C_121/2014 del

17.

luglio 2014 consid. 3.2; STA 52.2017.243 del 5 novembre 2018 consid. 3.2).

3.3

Ritenuto che è

stato condannato a una pena privativa della libertà della durata di oltre un

anno, il ricorrente adempie i requisiti per la revoca previsti all'art. 63 cpv.

1.

lett. a LStr, motivo per cui non è necessario esaminare se il suo

comportamento sia tale da legittimare un provvedimento di revoca del suo

permesso di domicilio sulla base delle lett. b e c della medesima disposizione,

come rettamente rilevato dal Governo.

4.

A questo punto

occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione

della popolazione.

4.1

Nell'esercizio del

loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi

pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità

di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il

suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia

subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStr). Nel caso in cui il

provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi

dell'art. 8 CEDU, un analogo esame della proporzionalità va svolto anche

nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid.

4.

; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro

Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.). Sempre in base alla

giurisprudenza, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono

essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in

Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel

nostro Paese - circostanza che tuttavia non è realizzata nel caso in esame -

una simile misura non è esclusa e può essere adottata sia quando una persona si

sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a

sfondo sessuale o in relazione con il commercio di stupefacenti - sia quando il

soggetto in discussione si è reso punibile a più riprese (per un riassunto della

giurisprudenza al riguardo cfr. STF 2C_28/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3,

2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 3.3 e 2C_722/2010 del 3 maggio 2011

consid. 3.2, così come la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in

re Dalia contro Francia del 19 febbraio 1998, Recueil CourEDH 1998-I pag.76 §

50.

segg.). Pure in questo contesto, il primo criterio per valutare la gravità

della colpa e procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla

condanna inflitta (STF 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 3.4 e

2C_432/2011 del 13 ottobre 2011 consid. 3.1).

4.2

RI 1 vive

stabilmente nel nostro Paese dal 7 gennaio 2003, ovvero dall'età di quasi 12

anni. Pur tenendo conto che dal 19 aprile 2017, data dell'emanazione del

provvedimento dipartimentale qui litigioso, la sua presenza sul territorio

elvetico è solamente tollerata in attesa di un giudizio definitivo in merito al

destino del permesso di domicilio, è innegabile che il suo soggiorno vada

considerato di lunga durata. Ora se da una parte questa circostanza -

unitamente a quella che in Svizzera vivono la madre, il fratello, la sorella e

la compagna oltre al fatto che gli anni passati in questo Paese sono importanti

per la formazione e l'educazione di ogni individuo - ha un sicuro peso

nell'ambito della ponderazione degli elementi da valutare, dall'altra bisogna

tenere conto che con i suoi comportamenti egli ha dimostrato la propria

incapacità a conformarsi al nostro ordinamento giuridico, commettendo

ripetutamente reati in materia di sostanze stupefacenti e contro l'integrità

fisica altrui, nonostante i periodi di prova concessi dalle autorità penali, l'ammonimento

del 20 marzo 2013 e quello dipartimentale del 25 settembre 2015. Durante il

periodo di carcerazione il ricorrente ha mantenuto un comportamento

sostanzialmente corretto, con l'eccezione di un episodio del 27 febbraio 2017,

in cui egli ha "dato calci e pugni alla porta della cella e inveito con

insulti all'indirizzo dell'agente di custodia" (cfr. decisione del GPC del

15.

marzo 2017 consid. 13).

4.3

Sul piano

dell'integrazione in Svizzera occorre inoltre osservare che nel periodo

compreso tra il 30 aprile 2008 (data in cui ha avuto effetto lo scioglimento

del contratto di tirocinio dell'interessato) e il 7 aprile 2016 (giorno

dell'incarcerazione) l'insorgente non ha esercitato attività lucrative o

seguito una formazione, ma ha accumulato importanti debiti privati.

Dall'estratto dell'Ufficio di esecuzione del 4 settembre 2018 emerge che nei suoi

confronti vi erano 13 attestati di carenza beni per un totale di fr. 27'370.45,

mentre il totale delle esecuzioni pendenti ammontava a fr. 27'018.30. Inoltre a

partire dal marzo 2013 al febbraio 2017 egli ha percepito il versamento di

contributi assistenziali, cumulando un debito nei confronti dello Stato di fr.

36'503.55. Dagli atti si evince inoltre che prima dei fatti occorsi il 7 aprile

2016.

e che hanno portato al suo arresto, RI 1 "viveva quasi esclusivamente

di spaccio di cocaina" (cfr. decisione del GPC del 15 marzo 2017 consid. 12).

Certo dalla scarcerazione avvenuta il 6 agosto 2017, sembra che la situazione

personale dell'interessato sia migliorata, avendo egli iniziato un tirocinio

per divenire "addetto del pneumatico CFP", essendosi allontanato

dalla ex compagna (vittima dei reati di lesioni semplici, vie di fatto e

minaccia da egli perpetrati), con cui vi era un rapporto conflittuale, avendo

iniziato a rifonderle le spese legali sostenute per il processo sfociato nella

sentenza del 25 novembre 2016 e astenendosi dal commettere nuovi atti

delittuosi (ciò che comunque è lecito aspettarsi da qualsiasi cittadino).

Cionondimeno quanto precede non muta la valutazione globale in merito alla

mancata integrazione in Svizzera del ricorrente, del resto non vi sono prove

che egli si stia effettivamente astenendo dal consumo di cocaina e di alcol,

sostanze di cui egli risulta dipendente (cfr. ibid.), dato che non

risulta che egli abbia seguito una terapia di disintossicazione.

4.4

Il suo rientro in

Colombia, dove è nato e - da quando vive in Svizzera - è rientrato più volte per

rendere visita ai parenti ivi residenti, non comprometterà il suo riadattamento,

considerato come padroneggia la lingua del luogo, avendovi risieduto durante i

primi (quasi) 12 anni di vita, e ne conosce gli usi e i costumi. La giovane età

e l'educazione ricevuta in Svizzera potranno contribuire a facilitarne il

reinserimento. Del resto eventuali difficoltà di adattamento che egli dovrà

affrontare una volta giunto in Patria sono aspetti del tutto normali che

toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel

proprio Paese d'origine dopo un prolungato soggiorno all'estero.

4.5

In conclusione

un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere

proporzionata la decisione di revoca del permesso di domicilio adottato

dall'autorità inferiore. Tanto che il provvedimento non impedirà al ricorrente

di rendere visita ai suoi famigliari in Svizzera nell'ambito della normativa

vigente in materia di turisti.

5.

Va poi osservato

che RI 1 non può invocare la protezione dell'art. 8 CEDU che garantisce il

rispetto della vita famigliare, ritenuto che è maggiorenne, celibe, senza prole

e non risulta che si trovi in un rapporto di dipendenza verso la madre.

Condizioni, queste, che devono essere necessariamente adempiute per poter

applicare tale disposto convenzionale.

6.

In siffatte

circostanze il Dipartimento non ha pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili.

Inoltre la decisione censurata non precede da un esercizio abusivo del potere

di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri

in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la

medesima dev'essere confermata. Un semplice ammonimento non può quindi trovare

applicazione nella presente fattispecie.

7.

In esito alle

considerazioni che precedono il ricorso dev'essere respinto. La tassa di

giustizia è posta a carico del ricorrente in quanto soccombente, conformemente

all'art. 47 LPAmm.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dal

ricorrente, rimangono a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere