52.2018.443
Revoca di un permesso di domicilio per motivi di ordine pubblico
18 dicembre 2018Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.443
Lugano
18 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Reto
Peterhans
statuendo
sul ricorso del 26 settembre 2018 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la
risoluzione del 22 agosto 2018 (n. 3814) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 19 aprile
2017 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in
materia di revoca di un permesso di domicilio;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il cittadino
colombiano RI 1 è entrato in Svizzera il 7 gennaio 2003 per vivere con la
madre, venendo posto, dapprima, al beneficio di un permesso di dimora e, dal 9
aprile 2004, di domicilio.
B. a. Durante il
soggiorno in questo paese RI 1, rimasto senza attività dal 30 aprile 2008 a
seguito della rescissione del contratto di tirocinio di montatore di riscaldamenti,
ha beneficiato di prestazioni assistenziali dal marzo 2013, accumulato diversi
debiti privati e interessato le autorità giudiziarie a più riprese.
b. Il 25 settembre 2015
la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni lo ha ammonito,
con l'avvertenza che se avesse commesso un'ulteriore infrazione all'ordine
pubblico o se la sua situazione debitoria si fosse aggravata, sarebbe stata presa
in esame la possibilità di emettere nei suoi confronti una decisione di revoca
del suo permesso di domicilio.
c. Il 7 aprile 2016 RI
1 è stato incarcerato e il 25 novembre 2016 la Corte delle assise criminali di
Lugano lo ha condannato a una pena detentiva di 16 mesi e a una multa di fr.
600.- per i reati di ripetute lesioni semplici, reiterate vie di fatto,
minaccia, infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli
stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS
812.121).
C. Preso atto della
condanna penale, il 21 febbraio 2017 l'autorità dipartimentale ha comunicato a RI
1 di volere rivalutare la continuazione del suo soggiorno in Svizzera e, dopo
avergli dato la possibilità di esprimersi al riguardo, con decisione del 19
aprile 2017 ha revocato il permesso di domicilio per motivi di ordine pubblico,
in ragione della situazione debitoria e del fatto di essere a carico
dell'assistenza pubblica, intimandogli di lasciare il territorio elvetico al
momento della scarcerazione.
D. Con giudizio del 22
agosto 2018 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa interposta contro di essa da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che
vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di domicilio in virtù dei motivi
addotti dal Dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme al
principio della proporzionalità e esigibile il suo rientro nel Paese d'origine.
E. Contro la predetta
pronunzia il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo con ricorso del 26 settembre 2018, assistito da una replica,
chiedendone l'annullamento. In via subordinata egli postula di essere ammonito.
Il ricorrente contesta
di rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico elvetico. Sottolinea che i
reati determinanti per la condanna del 25 novembre 2016 sono stati commessi
sotto l'influsso di alcol e cocaina in un contesto personale difficile,
caratterizzato da una relazione sentimentale "patologica" con la
vittima, anch'essa a sua volta condannata. RI 1 evidenzia di avere tenuto un
comportamento corretto dopo la scarcerazione, avendo intrapreso un tirocinio
che gli permetterebbe di migliorare la sua situazione finanziaria e di fare
fronte ai debiti contratti. A mente del ricorrente il provvedimento querelato
non rispetterebbe il principio di proporzionalità e il diritto al rispetto
della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) in ragione del lungo e ininterrotto
soggiorno in Svizzera, Paese in cui vivono la madre, il fratello e la sorella, mentre
con la Colombia egli non intratterrebbe più contatti.
F. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato,
senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art.
9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di
persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in
oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm;
RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
Giusta
l'art. 63 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr;
RS 142.20) il permesso di domicilio può essere revocato se sono adempiute le condizioni
di cui all'art. 62 lett. b LStr, cioè se lo straniero è stato condannato a una
pena detentiva di lunga durata (lett. a), se ha violato gravemente o espone a
pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o
costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera
(lett. b) oppure se dipende dall'aiuto sociale in maniera durevole e
considerevole (lett. c), ovvero per un importo superiore a fr. 80'000.- durante
un periodo di 5 anni (STF 2C_1018/2016 del 22 maggio 2017 consid. 4.1). Per
giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata
se è stata pronunciata per più di un anno (DTF 139 I 31 consid. 2.1, 137 II 297
consid. 3, 135 II 377 consid. 4.2). Una violazione della sicurezza e dell'ordine
pubblici è per contro data, in caso di mancato rispetto di prescrizioni di
legge e di decisioni delle autorità (art. 80 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007; OASA;
RS 142.201). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo
se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in
questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e
dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA).
3.
3.1. Durante il
suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha avuto modo di interessare le nostre autorità penali
e amministrative nei seguenti termini:
26.07.2010
DA del Ministero pubblico del Canton
Ticino: pena pecuniaria di 90 aliquote
giornaliere da fr. 30.- cadauna (per complessivi fr. 2'700.-) - sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni - e multa di fr. 500.-, per infrazione
(01.05-02.06.2010) e contravvenzione alla LStup (01.12.2009-02.06.2010);
20.03.2013
DA 1074/2013 del Ministero pubblico del
Canton Ticino: pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (per complessivi fr. 150.-) -
sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni - e multa di fr.
50.
- per truffa (30.06.2012); non
revoca del beneficio della condizionale concessa con il DA del 26.07.2010, ma
ammonito formalmente;
19.08.2013
DA 3316/2013 del Ministero pubblico del
Canton Ticino: pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna
(per complessivi fr. 900.-) - sospesa condizionalmente con un periodo di prova
di 4 anni - pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al DA del 20.03.2013, per
infrazione (01.03-20.03.2013) e contravvenzione alla LStup (01.01-20.03.2013);
12.05.2014
DA 2120/2014 del Ministero pubblico del
Canton Ticino: multa di fr. 300.- per contravvenzione alla LStup (21.03.2013-16.04.2014);
30.06.2014
DA 2827/2014 del Ministero pubblico del
Canton Ticino: multa di fr. 100.- per contravvenzione alla legge federale sul
trasporto di viaggiatori del 20 marzo 2009 (LTV; RS 745.1) (13.02.2014);
25.09.2015
ammonimento
dipartimentale a causa dei suoi precedenti penali e dei debiti privati;
25.11.2016
sentenza
della Corte assise criminali di Lugano:
condanna alla pena detentiva di
16.
mesi e a una multa di fr. 600.-, per ripetute lesioni semplici (novembre
2015-12.12.2015 e 07.04.2016), reiterate vie di fatto (gennaio
2015-07.04.2016), minaccia (18.03 e 20.03.2016), infrazione (aprile
2015-07.04.2016) e contravvenzione alla LStup (agosto 2014-07.04.2016); revoca
della sospensione condizionale della pena pecuniaria di cui al DA del
19.08.2013
3.2
Esaminando i fatti
che hanno portato alla condanna del 25 novembre 2016 a 16 mesi di pena
privativa della libertà, si rileva che durante un periodo di tempo compreso tra
il gennaio 2015 e l'incarcerazione avvenuta il 7 aprile 2016 l'insorgente ha
ripetutamente esercitato violenza e minacciato l'allora compagna. Oltre a ciò -
tra l'aprile 2015 e l'arresto - egli ha alienato a vari acquirenti un
quantitativo di cocaina pari a 70 grammi, mentre a partire dall'agosto 2014 e fino
all'arresto ne ha consumati 46 grammi. Certo al momento dei fatti RI 1 si
trovava in stato di scemata imputabilità, ma dagli atti e in particolare dalla
perizia giudiziaria redatta dal dott. med. __________ (citata nelle decisioni
del Giudice dei provvedimenti coercitivi [GPC] del 15 marzo 2017 consid. 12
seg. e del 4 aprile 2017 consid. 12, agli atti) emerge un quadro poco
rassicurante, caratterizzato da una dipendenza da consumo di alcol e cocaina e
dal rischio di recidiva. Occorre altresì considerare che tali fatti non hanno
rappresentato atti isolati, avendo il ricorrente iniziato il suo percorso
delittuoso - seppure in un primo tempo caratterizzato da reati meno gravi -
poco dopo il raggiungimento della maggiore età, commettendo, tra l'altro,
infrazioni in materia di sostanze stupefacenti. Giova al proposito ricordare
che questi reati non vanno sottovalutati dal momento che toccano un settore
particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un pericolo
serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la lotta al
traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico
essenziale quale la salute pubblica. La protezione della collettività di fronte
allo sviluppo del mercato della droga costituisce quindi un interesse pubblico
preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli
stranieri coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi
provvedimenti di questo tipo (DTF 139 II 121 consid. 5.3; STF 2C_121/2014 del
17.
luglio 2014 consid. 3.2; STA 52.2017.243 del 5 novembre 2018 consid. 3.2).
3.3
Ritenuto che è
stato condannato a una pena privativa della libertà della durata di oltre un
anno, il ricorrente adempie i requisiti per la revoca previsti all'art. 63 cpv.
1.
lett. a LStr, motivo per cui non è necessario esaminare se il suo
comportamento sia tale da legittimare un provvedimento di revoca del suo
permesso di domicilio sulla base delle lett. b e c della medesima disposizione,
come rettamente rilevato dal Governo.
4.
A questo punto
occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione
della popolazione.
4.1
Nell'esercizio del
loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi
pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità
di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il
suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia
subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStr). Nel caso in cui il
provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi
dell'art. 8 CEDU, un analogo esame della proporzionalità va svolto anche
nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid.
4.
; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro
Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.). Sempre in base alla
giurisprudenza, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono
essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in
Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel
nostro Paese - circostanza che tuttavia non è realizzata nel caso in esame -
una simile misura non è esclusa e può essere adottata sia quando una persona si
sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a
sfondo sessuale o in relazione con il commercio di stupefacenti - sia quando il
soggetto in discussione si è reso punibile a più riprese (per un riassunto della
giurisprudenza al riguardo cfr. STF 2C_28/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3,
2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 3.3 e 2C_722/2010 del 3 maggio 2011
consid. 3.2, così come la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in
re Dalia contro Francia del 19 febbraio 1998, Recueil CourEDH 1998-I pag.76 §
50.
segg.). Pure in questo contesto, il primo criterio per valutare la gravità
della colpa e procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla
condanna inflitta (STF 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 3.4 e
2C_432/2011 del 13 ottobre 2011 consid. 3.1).
4.2
RI 1 vive
stabilmente nel nostro Paese dal 7 gennaio 2003, ovvero dall'età di quasi 12
anni. Pur tenendo conto che dal 19 aprile 2017, data dell'emanazione del
provvedimento dipartimentale qui litigioso, la sua presenza sul territorio
elvetico è solamente tollerata in attesa di un giudizio definitivo in merito al
destino del permesso di domicilio, è innegabile che il suo soggiorno vada
considerato di lunga durata. Ora se da una parte questa circostanza -
unitamente a quella che in Svizzera vivono la madre, il fratello, la sorella e
la compagna oltre al fatto che gli anni passati in questo Paese sono importanti
per la formazione e l'educazione di ogni individuo - ha un sicuro peso
nell'ambito della ponderazione degli elementi da valutare, dall'altra bisogna
tenere conto che con i suoi comportamenti egli ha dimostrato la propria
incapacità a conformarsi al nostro ordinamento giuridico, commettendo
ripetutamente reati in materia di sostanze stupefacenti e contro l'integrità
fisica altrui, nonostante i periodi di prova concessi dalle autorità penali, l'ammonimento
del 20 marzo 2013 e quello dipartimentale del 25 settembre 2015. Durante il
periodo di carcerazione il ricorrente ha mantenuto un comportamento
sostanzialmente corretto, con l'eccezione di un episodio del 27 febbraio 2017,
in cui egli ha "dato calci e pugni alla porta della cella e inveito con
insulti all'indirizzo dell'agente di custodia" (cfr. decisione del GPC del
15.
marzo 2017 consid. 13).
4.3
Sul piano
dell'integrazione in Svizzera occorre inoltre osservare che nel periodo
compreso tra il 30 aprile 2008 (data in cui ha avuto effetto lo scioglimento
del contratto di tirocinio dell'interessato) e il 7 aprile 2016 (giorno
dell'incarcerazione) l'insorgente non ha esercitato attività lucrative o
seguito una formazione, ma ha accumulato importanti debiti privati.
Dall'estratto dell'Ufficio di esecuzione del 4 settembre 2018 emerge che nei suoi
confronti vi erano 13 attestati di carenza beni per un totale di fr. 27'370.45,
mentre il totale delle esecuzioni pendenti ammontava a fr. 27'018.30. Inoltre a
partire dal marzo 2013 al febbraio 2017 egli ha percepito il versamento di
contributi assistenziali, cumulando un debito nei confronti dello Stato di fr.
36'503.55. Dagli atti si evince inoltre che prima dei fatti occorsi il 7 aprile
2016.
e che hanno portato al suo arresto, RI 1 "viveva quasi esclusivamente
di spaccio di cocaina" (cfr. decisione del GPC del 15 marzo 2017 consid. 12).
Certo dalla scarcerazione avvenuta il 6 agosto 2017, sembra che la situazione
personale dell'interessato sia migliorata, avendo egli iniziato un tirocinio
per divenire "addetto del pneumatico CFP", essendosi allontanato
dalla ex compagna (vittima dei reati di lesioni semplici, vie di fatto e
minaccia da egli perpetrati), con cui vi era un rapporto conflittuale, avendo
iniziato a rifonderle le spese legali sostenute per il processo sfociato nella
sentenza del 25 novembre 2016 e astenendosi dal commettere nuovi atti
delittuosi (ciò che comunque è lecito aspettarsi da qualsiasi cittadino).
Cionondimeno quanto precede non muta la valutazione globale in merito alla
mancata integrazione in Svizzera del ricorrente, del resto non vi sono prove
che egli si stia effettivamente astenendo dal consumo di cocaina e di alcol,
sostanze di cui egli risulta dipendente (cfr. ibid.), dato che non
risulta che egli abbia seguito una terapia di disintossicazione.
4.4
Il suo rientro in
Colombia, dove è nato e - da quando vive in Svizzera - è rientrato più volte per
rendere visita ai parenti ivi residenti, non comprometterà il suo riadattamento,
considerato come padroneggia la lingua del luogo, avendovi risieduto durante i
primi (quasi) 12 anni di vita, e ne conosce gli usi e i costumi. La giovane età
e l'educazione ricevuta in Svizzera potranno contribuire a facilitarne il
reinserimento. Del resto eventuali difficoltà di adattamento che egli dovrà
affrontare una volta giunto in Patria sono aspetti del tutto normali che
toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel
proprio Paese d'origine dopo un prolungato soggiorno all'estero.
4.5
In conclusione
un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere
proporzionata la decisione di revoca del permesso di domicilio adottato
dall'autorità inferiore. Tanto che il provvedimento non impedirà al ricorrente
di rendere visita ai suoi famigliari in Svizzera nell'ambito della normativa
vigente in materia di turisti.
5.
Va poi osservato
che RI 1 non può invocare la protezione dell'art. 8 CEDU che garantisce il
rispetto della vita famigliare, ritenuto che è maggiorenne, celibe, senza prole
e non risulta che si trovi in un rapporto di dipendenza verso la madre.
Condizioni, queste, che devono essere necessariamente adempiute per poter
applicare tale disposto convenzionale.
6.
In siffatte
circostanze il Dipartimento non ha pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili.
Inoltre la decisione censurata non precede da un esercizio abusivo del potere
di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri
in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la
medesima dev'essere confermata. Un semplice ammonimento non può quindi trovare
applicazione nella presente fattispecie.
7.
In esito alle
considerazioni che precedono il ricorso dev'essere respinto. La tassa di
giustizia è posta a carico del ricorrente in quanto soccombente, conformemente
all'art. 47 LPAmm.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere