52.2018.448
Assunzione di un dipendente pubblico cantonale. Ricorso carente di motivazioni e conclusioni
18 gennaio 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.448
Lugano
18 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia
Ponti
statuendo
sul ricorso del 26 settembre 2018 dell'
RI
1
contro
la
decisione del 22 agosto 2018 (n. 3747) del Consiglio di Stato che ha assunto
l'arch. CO 1 quale collaboratore scientifico presso l'Ufficio di vigilanza
sulle commesse pubbliche a __________;
ritenuto, in
fatto
che il __________ il
Dipartimento del territorio ha aperto il concorso per l'assunzione di un
collaboratore scientifico (con titolo accademico al 100%) presso l'Ufficio di
vigilanza sulle commesse pubbliche a __________ (FU __________, pag. __________
segg.);
che il bando di
concorso poneva i seguenti requisiti:
-
master o licenza in architettura,
diritto e/o ingegneria
-
adeguata conoscenza del diritto
nel settore delle commesse pubbliche
-
buone conoscenze delle lingue ufficiali
-
buone conoscenze dei programmi
usuali d'informatica
-
buone capacità di negoziazione, di
analisi, di sintesi e di redazione
-
capacità decisionali e didattiche,
spirito d'iniziativa e doti organizzative
-
buona adattabilità a lavoro in
condizioni di stress;
che al concorso hanno
partecipato, tra gli altri, l'avv. RI 1 e l'arch. CO 1;
che con decisione del
22 agosto 2018 il Consiglio di Stato ha nominato l'arch. CO 1 per il posto a
concorso;
che il 27 agosto 2018
la Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell'economia
ha informato l'avv. RI 1 che la scelta era ricaduta su un altro candidato;
che l'avv. RI 1 ha
impugnato la predetta risoluzione governativa dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo; previa richiesta di accedere agli atti, ha in particolare
osservato quanto segue:
(…) in principio ritengo di voler esaminare, riguardo alla predetta
procedura volta all'assegnazione di un posto di lavoro pubblico, gli elementi
di professionalità e di oggettività della stessa, nonché le garanzie su cui la
medesima procedura si è basata.
(…) durante la procedura di valutazione e selezione non è giunta alcuna informazione
allo scrivente: la Sezione delle risorse umane, a quanto pare, non si interessa
minimamente di simili procedure, se non in casi eccezionali; d'altra parte, a
mie precise richieste di informazioni, formulate via email all'Ufficio
direttamente interessato, sono giunte unicamente delle laconiche risposte senza
alcun tipo di reale contenuto. (…);
che con separato
scritto, l'insorgente ha chiesto di poter essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria;
che al ricorso si è
opposta la Sezione delle risorse umane, sostenendo la correttezza della nomina
dell'arch. CO 1, risultato il miglior candidato a seguito di un'attenta selezione,
nonché l'inidoneità del ricorrente ad assumere la funzione per mancanza di
esperienza nel settore delle commesse pubbliche;
che pure l'arch. CO 1 ha preso posizione chiedendo la conferma della decisione
governativa, osservando di adempiere pienamente ai requisiti richiesti per
l'assunzione del posto in discussione;
che con la replica il
ricorrente ha criticato l'operato, a suo dire poco trasparente, dei funzionari
della Sezione delle risorse umane;
che con la duplica la
Sezione delle risorse umane ha confermato la propria posizione;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
è data dall'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello
Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100); la legittimazione del
ricorrente, partecipante al concorso e destinatario della decisione impugnata è
data (art. 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
LPAmm; RL 165.100) e il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm); quanto
alle altre condizioni di ricevibilità del ricorso, si osserva quanto segue;
che per l'art. 70 cpv.
1 LPAmm il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei
mezzi di prova richiesti e la firma del ricorrente o del suo patrocinatore;
che tale norma sottolinea la necessità che la
motivazione del ricorso sia sufficiente e risponda cioè a quelle esigenze
minime che sono riassumibili nel principio generale secondo cui il ricorrente
deve esprimere in modo riconoscibile la propria intenzione di ottenere la
modifica di un atto e della sua portata giuridica (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Agno 1997, n. 3 ad art. 46 e riferimenti; André Moser, in Auer/Müller/Schindler,
VwVG, Berna 2008, n. 1 ad art. 52);
che invano si
cercheranno nella memoria ricorsuale sufficienti conclusioni del ricorrente
che, oltre a richiedere accesso agli atti, si limita a criticare genericamente
Fatti
i funzionari preposti alla conduzione della procedura di concorso, senza
spendere una sola parola sulla scelta di attribuire la funzione messa a concorso
a un altro candidato e senza avanzare alcuna domanda o richiesta di modifica
degli atti impugnati;
che nemmeno a fronte
della risposta della Sezione delle risorse umane, che ha diffusamente spiegato
le ragioni che hanno condotto il Governo a preferire il candidato nominato
allegando il preavviso di assunzione redatto dal funzionario incaricato, il ricorrente
ha addotto l'insostenibilità di questa scelta, limitandosi a generiche e
inconferenti critiche sull'operato dei funzionari;
che già per questi
motivi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile; lo stesso si rivela
comunque infondato anche nel merito;
che a questo proposito
si rileva che ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LORD, la nomina dei dipendenti
pubblici è subordinata ai titoli di studio e ai requisiti di età, di idoneità e
di preparazione contemplati nella descrizione della funzione individuale ed
esposti nel bando di concorso;
che nella decisione di
nomina o incarico l'autorità fruisce di un vasto margine di apprezzamento (STA
52.2009.260 del 30 settembre 2009), il cui controllo da parte di questo
Tribunale non è illimitato ma circoscritto alla verifica che l'autorità
decidente non abbia travalicato i limiti del suo potere discrezionale o non
l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto;
che il Tribunale deve
limitarsi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una
violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere
(art. 69 cpv. 1 LPAmm); ovvero nei casi in cui la decisione appare
insostenibile, priva di ragioni oggettive o fondata su considerazioni estranee
alla materia o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, come la
parità di trattamento o il divieto dell'arbitrio (Borghi/Corti, op. cit., n. 2d ad art. 61 LPamm);
che oltre a tali
limiti nell'esercizio del suo potere di apprezzamento, l'autorità di
nomina/incarico resta comunque vincolata alle disposizioni legali concretamente
applicabili e a quelle contenute nel bando che essa stessa ha emesso (RDAT
II-1991, n. 5);
che nel caso concreto,
per la posizione messa a concorso sono giunte trentadue candidature;
che dopo una prima
selezione meramente documentale, i funzionari preposti hanno sentito alcuni candidati
in occasione di un colloquio conoscitivo, in esito al quale sono stati
individuati tre concorrenti idonei e disponibili ad assumere la funzione;
che questi ultimi sono
stati convocati ad un secondo incontro, destinato a testare le loro conoscenze
tramite un esercizio di un'ora;
che l'arch. CO 1 è
stato l'unico a rispondere a tutte le domande e ha eseguito la prova con
risultato soddisfacente, dimostrandosi in definitiva il miglior candidato tra
quelli disponibili ad assumere la funzione; la sua candidatura è pertanto stata
preavvisata favorevolmente dai due funzionari dirigenti competenti;
che la risoluzione con
cui il medesimo è stato nominato poggia su ragioni oggettive e pertinenti, ben
motivate nel preavviso di assunzione versato agli atti, che l'insorgente
peraltro non ha contestato;
che non discendendo da
un esercizio scorretto del potere di apprezzamento riservato all'autorità di
nomina, la decisione merita piena tutela;
che, il ricorso deve
pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile;
che la domanda di
assistenza giudiziaria deve pure essere respinta in quanto il gravame non aveva
alcuna possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge
sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; RL
178.300); tuttavia, vista la situazione finanziaria allegata dal ricorrente, si
prescinde eccezionalmente dal prelievo della tassa di giustizia;
che non si assegnano
ripetibili all'arch. CO 1 non essendosi avvalso dell'assistenza di un legale
(art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura
in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si
preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera