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Decisione

52.2018.448

Assunzione di un dipendente pubblico cantonale. Ricorso carente di motivazioni e conclusioni

18 gennaio 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i funzionari preposti alla conduzione della procedura di concorso, senza

spendere una sola parola sulla scelta di attribuire la funzione messa a concorso

a un altro candidato e senza avanzare alcuna domanda o richiesta di modifica

degli atti impugnati;

che nemmeno a fronte

della risposta della Sezione delle risorse umane, che ha diffusamente spiegato

le ragioni che hanno condotto il Governo a preferire il candidato nominato

allegando il preavviso di assunzione redatto dal funzionario incaricato, il ricorrente

ha addotto l'insostenibilità di questa scelta, limitandosi a generiche e

inconferenti critiche sull'operato dei funzionari;

che già per questi

motivi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile; lo stesso si rivela

comunque infondato anche nel merito;

che a questo proposito

si rileva che ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LORD, la nomina dei dipendenti

pubblici è subordinata ai titoli di studio e ai requisiti di età, di idoneità e

di preparazione contemplati nella descrizione della funzione individuale ed

esposti nel bando di concorso;

che nella decisione di

nomina o incarico l'autorità fruisce di un vasto margine di apprezzamento (STA

52.2009.260 del 30 settembre 2009), il cui controllo da parte di questo

Tribunale non è illimitato ma circoscritto alla verifica che l'autorità

decidente non abbia travalicato i limiti del suo potere discrezionale o non

l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto;

che il Tribunale deve

limitarsi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una

violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere

(art. 69 cpv. 1 LPAmm); ovvero nei casi in cui la decisione appare

insostenibile, priva di ragioni oggettive o fondata su considerazioni estranee

alla materia o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, come la

parità di trattamento o il divieto dell'arbitrio (Borghi/Corti, op. cit., n. 2d ad art. 61 LPamm);

che oltre a tali

limiti nell'esercizio del suo potere di apprezzamento, l'autorità di

nomina/incarico resta comunque vincolata alle disposizioni legali concretamente

applicabili e a quelle contenute nel bando che essa stessa ha emesso (RDAT

II-1991, n. 5);

che nel caso concreto,

per la posizione messa a concorso sono giunte trentadue candidature;

che dopo una prima

selezione meramente documentale, i funzionari preposti hanno sentito alcuni candidati

in occasione di un colloquio conoscitivo, in esito al quale sono stati

individuati tre concorrenti idonei e disponibili ad assumere la funzione;

che questi ultimi sono

stati convocati ad un secondo incontro, destinato a testare le loro conoscenze

tramite un esercizio di un'ora;

che l'arch. CO 1 è

stato l'unico a rispondere a tutte le domande e ha eseguito la prova con

risultato soddisfacente, dimostrandosi in definitiva il miglior candidato tra

quelli disponibili ad assumere la funzione; la sua candidatura è pertanto stata

preavvisata favorevolmente dai due funzionari dirigenti competenti;

che la risoluzione con

cui il medesimo è stato nominato poggia su ragioni oggettive e pertinenti, ben

motivate nel preavviso di assunzione versato agli atti, che l'insorgente

peraltro non ha contestato;

che non discendendo da

un esercizio scorretto del potere di apprezzamento riservato all'autorità di

nomina, la decisione merita piena tutela;

che, il ricorso deve

pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile;

che la domanda di

assistenza giudiziaria deve pure essere respinta in quanto il gravame non aveva

alcuna possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge

sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; RL

178.300); tuttavia, vista la situazione finanziaria allegata dal ricorrente, si

prescinde eccezionalmente dal prelievo della tassa di giustizia;

che non si assegnano

ripetibili all'arch. CO 1 non essendosi avvalso dell'assistenza di un legale

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura

in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si

preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera