Lexipedia

Decisione

52.2018.458

Procedura di ammissione al bachelor SUPSI in fisioterapia. cfr. STF 2C_295/2019

14 febbraio 2019Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i candidati che hanno accesso all'esame orale (circa il doppio rispetto ai

posti a disposizione, quindi circa 60 studenti per 30 ammissioni definitive).

Esame attitudinale: la parte attitudinale dell'esame di graduatoria

consiste in un colloquio individuale che mira a sondare le motivazioni

personali, le rappresentazioni sulla professione e gli ambiti attuali di

attività. Dall'esame attitudinale viene stilata la graduatoria definitiva dei

candidati ammessi al Bachelor in Fisioterapia.

Per maggiori informazioni consultare le FAQ (vedi link

a lato).

dall'altro lato, alla

pagina dedicata alle FAQ, alla domanda in cosa consiste l'esame di graduatoria?, era fornita la seguente risposta.

L'esame di graduatoria del Bachelor in Ergoterapia e

Fisioterapia è suddiviso in una prima parte scritta ed una seconda parte orale.

All'esame orale accedono solo coloro che ottengono i migliori punteggi

all'esame scritto. In totale vengono ammessi all'esame orale un numero di

candidati all'incirca doppio rispetto a posti a disposizione (es. 60 ammissioni

all'esame orale di Fisioterapia da cui verranno selezionate le 30 ammissioni

definitive). Dalla somma dei punteggi ottenuti nell'esame scritto e nell'esame

orale si otterrà la graduatoria definitiva di accesso ai Bachelor in

Fisioterapia ed Ergoterapia.

Il direttore generale

della SUPSI ha spiegato che quest'ultima indicazione era scorretta e che il

dipartimento ha provveduto a rettificarla. In effetti le informazioni

pubblicate alla sezione ammissioni e iscrizioni lasciavano intendere che

(solo) i risultati del colloquio avrebbero determinato la graduatoria finale,

mentre le ulteriori precisazioni (FAQ) indicavano che il punteggio

ottenuto alla seconda prova sarebbe stato sommato a quello della prima. Malgrado

siano effettivamente state fornite informazioni in parte sbagliate in merito al

metodo di selezione, non vi sono motivi per ritenere che questo sia stato

modificato in corso di procedura. Alcun

indizio permette infatti di dubitare che la modalità seguita dal dipartimento

sia stata stabilita sin dall'inizio e applicata in modo univoco per tutti gli aspiranti studenti. Tale

modo di procedere in due fasi, ossia una prima scrematura sulla base di un

esame scritto e in seguito la selezione dei migliori candidati in esito a

una prova orale non appare insostenibile nella misura in cui si fonda su

criteri oggettivi, prestabiliti e applicati in modo uniforme agli esaminandi. La

presa in considerazione anche del risultato della prova scritta, ciò che

avrebbe senz'altro giovato al ricorrente, non è che una delle possibili

soluzioni praticabili. La scelta di un metodo piuttosto che di un altro è

tuttavia insindacabile da parte di questo Tribunale, a cui è precluso il

controllo dell'opportunità di simili decisioni (art. 69 cpv. 2 LPAmm).

Per quanto sia auspicabile che la SUPSI si doti al più presto e per mezzo di

strumenti adeguati di disposizioni chiare e precise circa le modalità di

svolgimento delle procedure di ammissione, nella concreta fattispecie non si

può dedurre che tale lacuna abbia pregiudicato la validità dell'esame né il

successo dell'insorgente. L'imprecisione non era in effetti suscettibile di

influenzare la sua preparazione alla prova. Che questa fosse strutturata nella

forma di un colloquio e destinata a valutare l'attitudine allo svolgimento

della professione era infatti cosa nota. Su questo punto il ricorso si avvera

pertanto infondato.

5. Resta da

esaminare se la valutazione dell'esame orale regge alla critica.

Dalla documentazione agli atti risulta che le esaminatrici hanno giudicato l'attitudine dell'insorgente a

intraprendere la formazione di fisioterapista sulla base di cinque criteri

predeterminati: (1) percezione della professione e realismo, (2) apertura verso

l'utenza, sensibilità, empatia e ascolto, (3) anticipazione, motivazione, senso

di realtà verso la formazione universitaria, (4) espressione verbale e

capacità di argomentazione, (5) percezione di sé: punti di forza, fragilità,

prospettive personali, modalità comunicative. Parametri di valutazione che non

appaiono insostenibili avuto riguardo dell'intento di selezionare i candidati

più motivati e inclini alla formazione. La valutazione dà atto dei punti di forza e delle debolezze emerse durante il

colloquio e il giudizio è motivato in relazione a ogni criterio. Su tali

argomentazioni, fornitegli già con lo scritto del 25 giugno 2018, il ricorrente

in questa sede non ha mosso puntuali

critiche, limitandosi a sostenere che le esaminatrici non avrebbero

tenuto debitamente conto della sua esperienza nel settore. Ciò contrasta

tuttavia con quanto emerge dal protocollo del colloquio, in cui le esaminatrici

hanno evidenziato tra gli aspetti forti il lavoro svolto dal ricorrente

presso uno studio fisioterapico, oltre all'esperienza in una casa anziani presso

cui si è occupato del trasporto dei degenti. Tanto è vero che nel criterio (1)

il ricorrente si è aggiudicato il massimo punteggio.

La valutazione, convenientemente motivata da due esaminatrici di indiscussa

competenza in esito a un colloquio in cui hanno potuto sondare l'attitudine del

ricorrente in base ad aspetti ritenuti determinanti per l'ammissione al

bachelor e sulla scorta di criteri e domande predeterminati, non può che essere

tutelata da questo Tribunale. La stessa non appare in effetti insostenibile né

altrimenti lesiva del diritto.

6. Visto quanto precede, il ricorso deve essere

respinto. Si può prescindere dal riformare il dispositivo della

decisione impugnata con cui il direttore generale ha a torto dichiarato il

gravame irricevibile anziché respingerlo nel merito poiché la modifica sarebbe priva

di ogni portata pratica.

Dal momento che il gravame non appariva del tutto sprovvisto di esito

favorevole (cfr. art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo

2011; LAG; RL 178.300) e che l'insorgente non dispone di mezzi

finanziari sufficienti per assumersi gli oneri della procedura e le spese di

patrocinio (art. 2 LAG), la sua domanda di assistenza giudiziaria deve essere

accolta. Si prescinde quindi dal prelievo di una tassa di giustizia e delle

spese (art. 47 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).

7. L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare formulata

con il ricorso.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La domanda

di assistenza giudiziaria è accolta.

3.

Non si

prelevano tassa di giustizia né spese.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico

(cfr. art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera