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Decisione

52.2018.472

Bando di concorso. Assoggettamento al CIAP. Violazione dell'obbligo di pubblicazione. Divieto di instaurare commesse pubbliche di durata indeterminata o rinnovabili un numero imprecisato di volte. L'e

17 gennaio 2019Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 18 settembre 2018

il Consorzio CO 1 ha indetto un pubblico concorso per l'aggiudicazione del

servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani, ingombranti e carta dal 1°

gennaio 2019 al 31 dicembre 2022 (FU __________ pag. __________ seg.). L'avviso

di gara informa che la gara è assoggettata alla legge sulle commesse pubbliche

del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e che la commessa sarà aggiudicata al

miglior offerente tenuto conto di quattro criteri, che il capitolato d'appalto (pag.

14, punto 8.1) suddivide poi in sotto criteri, stabilendo i relativi fattori di

ponderazione:

Percento

Peso

Nota

1

Prezzo

50

1.1 Importo dell'offerta (raccolta base RSU,

RI, RC)

1.2 Attendibilità dei prezzi (raccolta base RSU,

RI, RC)

80

20

1-6

1-6

Considerandi

2.

Ambiente

25.

2.1

Rispetto delle normative EURO

100.

1-6

3.

Referenze

20.

3.1

Tonnellate RSU raccolte negli anni 2014-2017

3.2

Tonnellate RI raccolte negli anni 2014-2017

3.3

Tonnellate R raccolte negli anni 2014-2017

50.

25.

25.

1-6

1-6

1-6

4.

Certificazioni Qualità/ambiente

5.

4.1

Certificato ISO 9'001 / 14'001

100.

1-6

Il capitolato d'appalto

precisa che il comprensorio di raccolta interessa i comuni di __________, __________

, __________ e __________. Il documento stabilisce inoltre che la durata del

contratto è di quattro anni e che in seguito il contratto potrà essere

rinnovato tacitamente di anno in anno, qualora non venga interposta disdetta da

una delle due parti contraenti, sei mesi prima della scadenza (pag. 5, punto

4.

).

Tra le disposizioni relative ai criteri di idoneità (pag. 13, punto 7), il

documento prescrive quanto segue:

7.4

Per l'esecuzione dei diversi tipi di servizio l'Assuntore dovrà

mettere a disposizione il personale e gli automezzi idonei al servizio e alla

circolazione sulle strade e sui percorsi (anche di larghezza minima; disporre

di almeno un autocarro a due assi per le strade di collina), indicate dagli

organi dei Comuni consorziati, preposti al controllo dei diversi tipi di

raccolta. L'offerente deve dimostrare di disporre al momento dell'offerta dei

mezzi e del personale necessario (vedi dichiarazioni parte C, punti 3 e 5).

B. Contro gli atti del

concorso è insorto RI 1, titolare della ditta individuale RI 1. Il ricorrente

ha innanzitutto sostenuto che, a fronte del suo importante valore, la commessa

dovrebbe essere assoggettata al concordato intercantonale sugli appalti

pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) anziché

solamente alla LCPubb. Inoltre, ha criticato la disposizione di gara secondo

cui il contratto, della durata iniziale di quattro anni, può essere tacitamente

rinnovato di anno in anno in mancanza di disdetta di una delle parti contraenti.

Oltre a ciò, la gara sarebbe impostata in modo da compromettere eccessivamente

la possibilità di partecipazione di numerosi potenziali concorrenti. L'Ente

banditore ha infatti promosso la procedura appena tre mesi prima della data di

inizio del servizio e imposto l'obbligo di disporre dei mezzi e del personale

necessario per la sua esecuzione sin dall'inoltro dell'offerta, senza tenere

conto dei tempi necessari per la fornitura degli automezzi e del loro

successivo equipaggiamento. A mente del ricorrente, inoltre, il sotto criterio

3.1

che, in quanto componente del criterio referenze, assegna un punteggio in

funzione del quantitativo totale di rifiuti solidi urbani raccolti negli anni

compresi tra il 2014 e il 2017, finirebbe per privilegiare in modo determinante

l'attuale assuntore del servizio, ponendolo nella condizione di poter modulare

a proprio piacimento il prezzo. Tale criterio di aggiudicazione, unito al

predetto obbligo di disporre di mezzi e personale al momento dell'inoltro

dell'offerta, nonché al divieto di consorzio e subappalto, limiterebbe in

maniera inammissibile la libera concorrenza senza alcuna giustificata ragione.

Infine, secondo l'insorgente il capitolato d'appalto sarebbe incompleto in

quanto non fornirebbe alcuna indicazione in relazione ai veicoli necessari.

C. Al gravame si è

opposto l'Ente banditore. In merito all'applicabilità del CIAP ha osservato che

un'errata indicazione nel bando non comporterebbe in ogni caso l'annullamento

del concorso, poiché i disposti del concordato sarebbero stati comunque ossequiati.

Ha inoltre difeso la disposizione che permette un rinnovo annuale del contratto

alla scadenza dello stesso, ritenuto che di regola all'inizio dell'ultimo anno

di servizio il Consorzio procede ad indire un nuovo concorso. Il committente ha

quindi sostenuto la necessità che i concorrenti dispongano dei mezzi e del personale

necessario già al momento dell'inoltro dell'offerta, ciò che permetterebbe di

confrontare e valutare le offerte su basi certe e garantirebbe che gli

offerenti siano in grado di eseguire la commessa. Per quanto attiene alle referenze,

l'ente banditore ha osservato che i criteri posti sono necessari a valutare la

capacità dei concorrenti di svolgere quanto richiesto, considerato pure i

notevoli quantitativi in gioco. Priva di ogni fondamento sarebbe inoltre la

censura relativa all'incompletezza del capitolato in punto alle caratteristiche

dei veicoli da utilizzare.

D. Con la replica e la

duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi con motivi di cui si dirà, per

quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. Come

rettamente rilevato dal ricorrente, dato il suo considerevole valore, la

commessa rientra nel settore dei trattati internazionali (cfr. Allegato 1 CIAP)

ed è sottoposta al CIAP in virtù del suo art. 6 cpv. 1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è quindi data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4

cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al

concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo

2001.

del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510).

1.2

In quanto titolare di una ditta individuale attiva nel settore della

commessa, il ricorrente è legittimato a contestare gli elementi del bando e i

relativi atti pubblicati dalla stazione appaltante (art. 15 cpv. 1bis lett. a

CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto

ricevibile in ordine.

1.3

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti

istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi sono noti.

2.

Il ricorrente ha

innanzitutto censurato l'impostazione della gara, segnalando, come detto, che

la stessa debba essere assoggettata alle regole del CIAP e non soltanto a

quelle della LCPubb, alla quale il bando di gara fa riferimento. Il

committente, dal canto suo, si è rimesso al Tribunale per quanto attiene al

merito della questione, segnalando tuttavia che una simile erronea indicazione

sarebbe priva di conseguenze, poiché sostanzialmente le condizioni di gara

risultano conformi al concordato. Sennonché, l'ente banditore dimentica che nel

settore sottoposto ai trattati internazionali, almeno un riassunto dell'avviso

di gara deve essere pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio

(FUSC) o su una piattaforma elettronica comune della Confederazione e dei

Cantoni (simap.ch; art. 8 cpv. 3 del regolamento di applicazione della legge

sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici

del 12 settembre 2006; RLCPubb/ CIAP; RL 730.110), ciò che nel caso concreto

non risulta essere avvenuto. Omettendo tale, necessaria, pubblicazione, il

committente ha violato il principio di trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett. c CIAP,

cfr. DTF 141 II 116 consid. 6). A fronte di una simile violazione, il Tribunale

non può che accogliere il ricorso e annullare il bando di concorso, affinché il

Consorzio proceda a una nuova, regolare, pubblicazione.

3.

Il bando di concorso è un

documento mediante il quale l'ente pubblico si rivolge ad una cerchia

più o meno indeterminata di potenziali interessati per invitarli ad inoltrare

offerte, rispettivamente candidature, per l'esecuzione di opere edili, per la

fornitura di beni mobili o per la prestazione di servizi. Esso costituisce un insieme di regole e di condizioni

che concretizzano e precisano il quadro procedurale predisposto dalla

legge ai fini dell'adozione del provvedimento

di aggiudicazione. L'avviso di concorso

e i relativi atti - comprendenti nel caso di specie un fascicolo composto da capitolato

d'appalto e modulo d'offerta - costituiscono la lex specialis

del procedimento e vincolano tanto l'ente banditore, quanto i concorrenti. Essi

devono rispettare la legge sulla quale si fonda il concorso e i principi generali

del diritto amministrativo, specie in correlazione all'ossequio delle regole

della buona fede e della parità di trattamento tra i concorrenti (DTF

125.

I 203 seg.; RDAT II-1997 n. 47; II-1994 n. 5; 1982 n. 14).

Per il resto, nella definizione dell'oggetto e delle condizioni di gara l'ente

banditore dispone di un margine discrezionale relativamente ampio, che

l'autorità di ricorso può censurare unicamente nella misura in cui il suo agire

integra gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il

profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 16 cpv. 1 lett. a CIAP).

Ipotesi, questa, che si verifica quando

quest'ultimo è esercitato in spregio dei principi fondamentali del diritto,

quali l'uguaglianza davanti alla legge, la legalità, la proporzionalità, la sicurezza

del diritto e la buona fede (DTF 119

Ib 452; RDAT I-1995 n. 14; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 413). In particolare, nell'ambito

di contestazioni dirette contro il bando e i relativi

documenti di gara, il Tribunale cantonale amministrativo non può sostituire

il proprio apprezzamento a quello dell'autorità che ha indetto il concorso, ma

deve limitarsi ad accertare che le varie clausole contemplate da questi atti

non siano insostenibili, in quanto fondate

su considerazioni estranee alla materia, sprovviste di valide ragioni o

altrimenti lesive dei diritti costituzionali (cfr. RtiD II-2011 n. 8 consid. 2;

STA 52.2017.42 del 24 aprile 2017 consid. 2, 52.2014.199 dell'8 settembre 2014

consid. 2).

4.

Il ricorrente ha

criticato la disposizione di gara secondo cui il contratto, della durata

iniziale di quattro anni, può essere tacitamente rinnovato di anno in anno in

mancanza di disdetta di una delle parti contraenti.

4.1

Il CIAP non vieta i contratti di durata

indeterminata. Nemmeno il regolamento cantonale disciplina espressamente la questione,

sebbene stabilendo come calcolare il valore della commessa in caso di simili

accordi (art. 5 cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP) non escluda l'esistenza degli

stessi.

Malgrado

non sia codificato, il divieto di instaurare commesse pubbliche di durata

indeterminata o rinnovabili un numero imprecisato di volte deve essere dedotto

direttamente dal principio della parità di trattamento, nonché dall'obbligo

imposto ai committenti di promuovere un'efficace e libera concorrenza (art. 1

cpv. 3 lett. a e b CIAP). Un contratto di durata imprecisata o rinnovabile "all'infinito"

finirebbe infatti per precludere in modo inammissibile l'accesso al mercato a

potenziali concorrenti ciò che, avuto riguardo alle finalità che si prefigge

l'ordinamento delle commesse pubbliche, non può essere tollerato (Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des

Vergaberechts, Zurigo 2012, n. 2566, nota 2333; Peter

Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen

Beschaffungsrechts, 2. ed., Zurigo 2013, n. 1097 segg.).

4.2

Nel caso di specie, l'ente banditore ha fissato la durata del servizio di

raccolta rifiuti in quattro anni, prevedendo tuttavia la possibilità di

rinnovare tacitamente il contratto di anno in anno. A ragione l'insorgente ha

censurato tale disposizione, che si rivela lesiva del diritto in quanto

contraria ai principi sopra esposti. La possibilità di rinnovo tacito del

contratto andrà pertanto omessa nel nuovo bando che il Consorzio pubblicherà o

limitata nel tempo in modo comunque tale da non violare i suddetti principi.

5.

5.1. L'insorgente

ha pure sostenuto che la gara sarebbe impostata in modo da compromettere

eccessivamente la possibilità di partecipazione di numerosi potenziali

concorrenti. L'Ente banditore ha infatti promosso la procedura appena tre mesi

prima della data di inizio del servizio e imposto l'obbligo di disporre dei

mezzi e del personale necessario per la sua esecuzione sin dall'inoltro

dell'offerta, senza tenere conto dei tempi necessari per la fornitura degli

automezzi e del loro successivo equipaggiamento.

5.2

Di norma il concorrente deve eseguire la commessa completa con il proprio

personale, i propri mezzi tecnici e le proprie competenze (art. 37 cpv. 1

RLCPubb/ CIAP). In decine di sentenze il Tribunale cantonale amministrativo ha

peraltro ricordato che se la lex specialis della gara non prevede diversamente

le prescrizioni concorsuali devono essere soddisfatte al momento della scadenza

del termine per l'insinuazione delle offerte, non essendo bastevole che siano

adempiute il giorno dell'aggiudicazione o addirittura soltanto all'atto

dell'esecuzione del contratto. In effetti, approdando a conclusione opposta si

disattenderebbe palesemente il principio della parità di trattamento e il

divieto di modificare le offerte dopo la loro apertura (cfr. pro multis, STA

52.2016.389

del 12 dicembre 2016 consid. 2.1). Conforme a questi principi, la contestata

disposizione di gara non è pertanto in alcun modo lesiva del diritto.

5.3

Per quanto attiene alle tempistiche imposte dal committente si rileva che

- pur non ravvisando motivi per credere che il medesimo abbia tardato a

pubblicare il concorso per ragioni insostenibili, concedendo così un lasso di

tempo effettivamente breve agli offerenti per procurarsi i mezzi necessari allo

svolgimento della commessa - il termine assegnato ai potenziali concorrenti per

presentare la propria offerta non soddisfa le esigenze poste dall'RLCPubb/CIAP

(art. 13 lett. c CIAP). Se per le commesse assoggettate alla LCPubb il

regolamento prevede un termine minimo di 30 giorni (art. 14 cpv. 1 lett. a

RLCPubb/CIAP), l'art. 15 cpv. 1 RLCPubb/CIAP esige che, nel settore sottoposto

ai trattati internazionali, tale termine non sia inferiore a quaranta giorni dalla

messa a disposizione dei documenti di gara. Nel caso concreto, il committente

ha previsto di trasmettere la documentazione ai concorrenti a decorrere dal 25

settembre 2018 e ha fissato la scadenza del concorso al 30 ottobre successivo.

Inferiore a quaranta giorni, il termine per inoltrare l'offerta è pertanto

insufficiente. Questo andrà pertanto modificato nel nuovo bando di concorso.

6.

A mente del

ricorrente, inoltre, il sotto criterio di aggiudicazione 3.1. che, in quanto

componente del criterio referenze, assegna un punteggio in funzione del

quantitativo totale di rifiuti solidi urbani raccolti negli anni compresi tra

il 2014 e il 2017 finirebbe per privilegiare in modo determinante l'attuale

assuntore del servizio, ponendolo nella condizione di poter modulare a proprio

piacimento il prezzo. Tale criterio di aggiudicazione, unito al predetto

obbligo di disporre di mezzi e personale al momento dell'inoltro dell'offerta,

nonché al divieto di consorzio e subappalto, limiterebbe in maniera

inammissibile la libera concorrenza senza alcuna giustificata ragione.

6.1

Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la

capacità tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso,

rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità

del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Dottrina e giurisprudenza

ammettono tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione,

in quanto atte a permettere al committente di esprimere indirettamente anche un

giudizio sulla qualità dell'offerta, in particolare nei casi in cui hanno

rilievo l'esperienza e la capacità professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid.

2.

-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla

dottrina; RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid.

3.

; cfr. inoltre Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3

ed., Zurigo 2013, n. 618 segg.; Martin

Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Friburgo 2008, pag. 64

segg.).

6.2

Nella scelta e nella definizione dei criteri d'aggiudicazione e dei

relativi fattori di ponderazione il committente fruisce di un'ampia latitudine

di giudizio, che è tenuto ad esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara. I criteri d'aggiudicazione

devono comunque essere fissati sulla base di parametri valutabili in modo oggettivo

e rispettare i principi generali che governano la materia (promozione di un'efficace

e libera concorrenza, nonché dell'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie

pubbliche; art. 1 lett. a e d CIAP).

6.3

La tesi

dell'insorgente non può essere seguita. Se è vero che l'ente banditore ha

previsto un sotto criterio destinato a valutare l'esperienza dei concorrenti in

funzione dei quantitativi di rifiuti solidi urbani raccolti in un determinato

periodo, ciò che senz'altro andrà a vantaggio di ditte attive da più tempo e con

mandati importanti, è pur vero che la ponderazione di tale criterio non appare

atta a porre il concorrente che dovesse ottenere la nota più alta in questo

campo in una posizione di assoluto vantaggio. Sul totale, tale sotto criterio

ha infatti un peso di appena il 10%, contro il 40% rappresentato dal sotto

criterio del prezzo. Nemmeno tenendo conto del criterio referenze nel suo

insieme, che rappresenta il 20% del punteggio, la disposizione di gara appare

lesiva del diritto. La ponderazione del criterio di aggiudicazione tendente a

valutare l'esperienza del concorrente sulla base della quantità del lavoro

svolto in passato non appare insomma insostenibile.

7.

Secondo

l'insorgente la libera concorrenza sarebbe ostacolata in maniera eccessiva dal

divieto di subappalto e consorzio, che impedirebbe a ditte più piccole di

compensare gli effetti delle altre prescrizioni. Soltanto l'attuale assuntore

del servizio sarebbe in effetti in grado di svolgere la commessa in proprio. Prova

ne sarebbe il fatto che, oltre al ricorrente, soltanto questa ditta ha partecipato

alla gara.

7.1

Il consorzio serve a creare sinergie tra gli offerenti, permettendo di

partecipare alla gara anche ad operatori economici che, qualora concorressero

da soli, non sarebbero in grado o avrebbero comunque minori probabilità di

conseguire l'aggiudicazione per insufficienza di mezzi e di capacità operative

(cfr. STA 52.2018.133 del 25 giugno 2018 consid. 3.1.1, 52.2004.354 del 30

novembre 2004 consid. 2.2).

Il divieto di subappalto, sancito dall'art. 24 LCPubb, ma non dal CIAP, è essenzialmente volto ad impedire

che l'aggiudicatario, che è valutato quantomeno dal profilo della sua idoneità

generale a partecipare alla gara, deleghi in

tutto o in parte l'esecuzione effettiva della commessa a terzi, da lui scelti

in modo autonomo, indipendentemente dal committente. Il divieto di subappalto

si giustifica specialmente nell'ambito

delle commesse edili e per prestazioni di servizio, nelle quali l'idoneità

tecnica, le capacità e le attitudini dell'aggiudicatario assumono particolare

rilevanza. Il divieto non è tuttavia assoluto. L'art. 36 RLCPubb/CIAP

stabilisce infatti che gli atti di gara possono prevedere la possibilità di

subappalto. Quanto alla giurisprudenza, in passato questo Tribunale ha già

avuto modo di evidenziare che anche nel caso in cui gli atti di gara ammettono

il subappalto, gli offerenti possono affidare a terzi solo lavori speciali,

d'importanza secondaria, mentre la prestazione principale e caratteristica

della commessa deve di principio essere eseguita in proprio dall'offerente

(art. 37 cpv. 1 RLCPubb/CIAP; RtiD I-2016 n. 13; STA 52.2017.316 del 14

febbraio 2018 consid. 2.3, 52.2016.442 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1).

7.2

La decisione di limitare o escludere il consorzio tra offerenti, come pure

quella di vietare il subappalto, rientrano nel quadro delle scelte che il

committente è chiamato preliminarmente a effettuare in ordine alla definizione

del profilo dei concorrenti entranti in considerazione ai fini

dell'aggiudicazione. Si tratta pertanto di decisioni che, per certi aspetti,

possono essere ricondotte al tema dell'idoneità dei concorrenti (art. 13 lett.

d CIAP e 10 cpv. 1 lett. j RLCPubb/CIAP; cfr. inoltre la STA 52.2004.354 citata

consid. 2.2). Anche nella definizione dei criteri di idoneità il committente

fruisce di un ampio potere discrezionale, che è tenuto a esercitare in funzione

delle particolarità della commessa oggetto della gara. Questi devono comunque

essere fissati sulla base di parametri oggettivi, apparire adeguatamente

rapportati all'importanza della commessa e rispettare i principi generali che

governano la materia. Essi non devono in particolare ostacolare un'efficace

concorrenza (art. 1 cpv. 3 lett. a CIAP). Analoghe considerazioni valgono nel

caso di decisioni volte a limitare o precludere ai concorrenti la possibilità

di consorziarsi per partecipare alla gara, come pure nel caso di quelle che ammettono

la facoltà di far capo a subappaltatori (cfr. STA 52.2018.133 citata consid.

3.

, 52.2006.153 del 18 maggio 2006 consid. 3.1, 52.2005.320-321 del 25 ottobre

2005.

consid. 2.3, 52.2004.354 citata consid. 2.3).

7.3

Nel caso

concreto, l'ente banditore ha escluso la possibilità per i concorrenti sia di

unirsi in consorzio sia di ricorrere al subappalto.

Per quanto attiene alla censura rivolta contro il divieto di subappalto, la

stessa è da respingere siccome immotivata. Il ricorrente non si è premurato di

sostanziare in che modo la facoltà di delegare quali opere avrebbe

concretamente favorito la concorrenza. Occorre in effetti tenere presente che

la prestazione principale e caratteristica della commessa - nel caso concreto,

la raccolta dei rifiuti - non potrebbe in alcun caso essere oggetto di

subappalto.

In relazione invece alla scelta di escludere il consorzio tra imprese il

committente non si è minimamente espresso. A fronte delle doglianze

dell'insorgente, che ha addotto che soltanto una ditta sarebbe in grado di

eseguire la commessa senza consorziarsi, dimostrando per di più che soltanto

due offerte compresa la propria sono giunte alla stazione appaltante, quest'ultima

non ha opposto alcun valido motivo a sostegno della sua decisione. Al Tribunale

non è dunque dato di sapere quali ragioni l'hanno guidata nella sua scelta e

non gli è pertanto possibile verificare se essa ha correttamente esercitato il

proprio potere d'apprezzamento. In assenza di ragionevoli e oggettivi motivi

che il committente ha omesso di addurre a difesa di una disposizione suscettibile

di ridurre il numero di potenziali concorrenti, al Tribunale non resta che

accertare l'insostenibilità della contestata condizione di gara. Il nuovo

concorso che l'ente appaltante indirà dovrà pertanto ammettere il consorzio tra

ditte.

8.

Infine, secondo

l'insorgente il capitolato d'appalto sarebbe incompleto in quanto non

fornirebbe alcuna indicazione in relazione ai veicoli necessari. In particolare

sui percorsi interessati dalla raccolta rifiuti vi sarebbero molte limitazioni

concernenti la portata massima di singole tratte stradali nonché l'altezza e la

larghezza massima dei veicoli. Il bando non specificherebbe tuttavia alcunché

in proposito.

Come rettamente rilevato dal committente, il capitolato, al capitolo 5

(disposizioni generali per il servizio raccolta rifiuti, pag. 11), fornisce

indicazioni in merito ai veicoli da utilizzare per il servizio appaltato, in

particolare ai punti 5.3 e 5.6. Quest'ultima disposizione precisa che le strade

di collina sono percorribili solo con autocarro a due assi. Analoga

prescrizione è ripresa più avanti, al punto 7.4, a pag. 13, in cui il

committente informa che l'Assuntore dovrà mettere a disposizione il

personale e gli automezzi idonei al servizio e alla circolazione sulle strade e

sui percorsi (anche di larghezza minima; disporre di almeno un autocarro a due

assi per le strade di collina), indicate dagli organi dei Comuni consorziati,

preposti al controllo dei diversi tipi di raccolta.

Il bando di concorso così come formulato non appare carente su questo aspetto, atteso

che, come documentato dal ricorrente con un plico di fotografie, un sopralluogo

sulle tratte indicate nelle mappe allegate al capitolato permette di rendersi

conto dei veicoli utilizzabili per lo svolgimento del servizio. Questa circostanza,

unita alla possibilità di richiedere informazioni al committente (cfr. avviso

di gara, punto 8), permette di concludere che il concorrente è messo nelle

condizioni di allestire convenientemente la propria offerta.

9.

Viste le ragioni

che precedono, il ricorso va accolto e il bando di concorso, comprendente la

documentazione di gara, annullato. Il committente provvederà a rinviare ai

concorrenti le offerte pervenutegli, senza aprirle.

10.

L'emanazione del presente giudizio

rende superflua l'evasione della domanda tendente alla concessione dell'effetto

sospensivo al gravame.

11.

La tassa di giustizia è posta a

carico del committente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Esso dovrà

inoltre rifondere all'insorgente, assistito da un legale, un congruo importo a

titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1

il bando del concorso indetto il 18 settembre 2018 dal Consorzio CO 1 per aggiudicare

il servizio di raccolta separata dei rifiuti per il periodo 2019 - 2022 è

annullato;

1.2

l'ente banditore rinvierà ai

concorrenti le offerte pervenutegli senza aprirle.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del Consorzio CO 1. Al ricorrente è

restituito l'anticipo versato. Il Consorzio CO 1 rifonderà fr. 2'000.-

all'insorgente a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera