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Decisione

52.2018.473

Licenza edilizia per un nuovo edificio unifamiliare

18 ottobre 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I muri di sostegno o i cigli superiori delle scarpate dei terrapieni,

precisa l'art. 20 cpv. 5 NAPR, possono essere sormontati da reti metalliche,

cancellate, parapetti o siepi di altezza massima 1 m.

L'art. 20 NAPR, stando al suo chiaro testo, disciplina sia l'altezza dei muri

di sostegno, sia i terrapieni e le loro scarpate, disponendo che il loro

ingombro verticale non può di regola oltrepassare m 1.50. Per i terreni in

pendio (> 30%) prevede nondimeno un supplemento di 1 m, purché sia garantito

un loro corretto inserimento (segnatamente mediante un adeguato mascheramento

con della vegetazione).

Queste regole si applicano anche alle opere di sistemazione del terreno formate

da vasche o blocchi prefabbricati, posati in file parallele sovrapposte a

incastro, che presentano un'inclinazione superiore a 45° sull'orizzontale. La

giurisprudenza ha infatti già avuto modo di stabilire che gli ingombri

verticali e le ripercussioni ingenerate da questo tipo di opere sul quadro del

paesaggio sono in effetti analoghe a quelle prodotte dai muri di sostegno (cfr.

STA 52.2008.34 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2.5).

2.2. In concreto, il progetto prevede di sistemare il pendio naturale con un

terrapieno, sostenuto a valle da una serie di vasche di cemento sovrapposte a

incastro, da rinverdire (cd. scarpata strutturata). Il nuovo edificio

sarà appoggiato su questo terrazzamento, sporgendo leggermente dal suo ciglio

(cfr. sezioni e facciate). Ora, è evidente che il terrapieno configura un'opera

di sistemazione del terreno. In quanto destinato a sorreggerlo, il manufatto

formato dalle vasche (inclinato più di 45°) è invece riconducibile a un muro di

sostegno. Non è quindi un edificio, ovvero un fabbricato che definisce degli

spazi, aperti o chiusi, destinati segnatamente a riparare persone e cose dalle

intemperie (cfr. STA 52.2012.137-142-167 del 13 novembre 2012 consid. 2.1, 52.2005.312

del 19 ottobre 2005 consid. 2). Tanto meno, come affermato dal Governo, una sua

parte costruttiva intrinseca. Lo stabile ben si distingue infatti dal

muro di vasche e il terrapieno sottostanti, che si estendono peraltro anche sul

lato nord del fondo. Basta guardare i piani per rendersene conto. I pannelli

solari applicati alla sommità del muro (ultime file di vasche) non permettono

evidentemente di giungere a una diversa conclu-

sione. Peraltro, davanti al Municipio, nemmeno l'istante in licenza aveva preteso

qualcosa di diverso (la scarpata rinverdita altro non è che una normale

scarpata di terra, cfr. licenza edilizia pag. 4). Ne discende che alle

opere in questione torna applicabile l'art. 20 NAPR, in particolare l'altezza

massima di m 2.50 (cfr. cpv. 2 e 4). Ora, è manifesto che, essendo alti più di

4 m, il muro di vasche e il terrapieno disattendono tale parametro. Da

questo profilo il progetto non può pertanto essere autorizzato, siccome

manifestamente lesivo delle NAPR.

Poco conta invece che l'altezza del nuovo edificio, cumulata a quella della

scarpata strutturata sottostante (cfr. art. 41 LE; RtiD II-2006 n. 18 consid.

3), rientrerebbe in quella massima (m 7 + 1.50) ammessa dagli art. 9 cpv. 2, 3

e 51 NAPR per le costruzioni principali in zona ZR, su terreni in pendio (>

30%). Tale circostanza non permette infatti di fare astrazione dall'ordinamento

che il legislatore comunale ha stabilito per le opere di sistemazione del

terreno che, come quelle in oggetto, non possono superare l'altezza di m 2.50 (nemmeno

se ricoperte di vegetazione). Analoga conclusione vale per l'art. 4 lett. c

NAPR. Questa norma - avente una chiara finalità paesaggistica (aspetti estetici

generali che vincolano l'edificazione dei fondi) - richiede unicamente che gli

edifici poggino su una base in muratura piena e non su dei pilastri in vista

(creando dei vuoti). La disposizione non permette quindi di alterare la

morfologia naturale dei pendii con opere di sistemazione alte più di m 2.50.

Ne deriva che il giudizio impugnato, già solo per questo motivo, non può essere

confermato.

3. Distanza dalle

strade

3.1. La distanza dalle strade è disciplinata dall'art. 13 NAPR, che distingue

tra la distanza delle costruzioni principali (cpv. 1) e quella delle

costruzioni accessorie o elementari dalle strade comunali (cpv. 2). In

particolare, secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. a NAPR, per le zone NN e ZR le

distanze delle costruzioni principali dalle strade, dai percorsi pedonali e dai

sentieri sono stabilite dalle linee di arretramento e di costruzione disegnate

nel piano.

L'art. 13 cpv. 2 NAPR prevede dal canto suo che qualora ciò non sia di

impedimento per la visibilità e per la sicurezza del traffico, il Municipio può

autorizzare la costruzione di edifici accessori all'interno delle linee di

arretramento delle strade comunali o sotto alle piazze di giro se ciò permette

l'uso razionale e parsimonioso dei fondi o un migliore loro inserimento nel

terreno (lett. a). In ogni caso il filo di gronda (canale compreso) o la

parte sporgente della costruzione devono essere tenuti ad una distanza minima

di 50 cm dal bordo esterno del campo stradale (bordo compreso; lett. b). Le

autorimesse e le pensiline di copertura dei posteggi possono essere costruite a

m 1.50 di distanza dal ciglio stradale delle strade comunali se i veicoli

possono entrare ed uscire tramite un piazzale di manovra proprio, di dimensioni

adeguate, o se la porta o il cancello eventuali sono apribili con telecomando

(lett. c).

Dall'art. 13 NAPR emerge che, per principio, tutte le costruzioni principali

devono attenersi alle linee di arretramento (o di costruzione) fissate dal

piano del traffico (cfr. anche art. 28 cpv. 3 della legge cantonale di applicazione della legge

federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 [LALPT; BU

1990, 365], vigente al momento dell'adozione del PR, che imponeva l'obbligo

di fissare tali linee). Possono invece anche sorgere all'interno degli

arretramenti delle strade comunali o sotto le relative piazze di giro - a

determinate condizioni (cfr. cpv. 2 lett. a-c NAPR) - le costruzioni

accessorie, ovvero le opere minori al servizio di un fabbricato principale

o un'attività primaria (che rispettino i requisiti posti dall'art. 8 cpv. 1

lett. a NAPR, e meglio: non siano destinate all'abitazione o al lavoro; siano

indipendenti dall'edificio principale e non superino l'altezza di 3 m, la

lunghezza di 12 m e la superficie di 75 m2). Analoga regola vale per

le costruzioni elementari (ossia quelle che, giusta l'art. 8 cpv.

1 lett. b NAPR, non superano la superficie di 10 m2 e l'altezza di

2.50 m). Per alcune opere, quali le autorimesse o le pensiline per i posteggi,

va nondimeno rispettata una distanza minima di m 1.50 dal ciglio stradale (cfr.

art. 13 cpv. 2 lett. c NAPR).

In assenza di una diversa disposizione, sono infine soggette alle distanze stabilite

dalle linee di arretramento le costruzioni sotterranee, non altrimenti

qualificabili come accessorie o elementari

(cfr. art. 42 cpv. 2 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9

dicembre 1992 [RLE; RL 705.110]; Adelio

Scolari, Commentario, Cadenazzo

1996, n. 1030 ad art. 25 LE).

3.2. In generale, il vigente piano del traffico fissa lungo la strada di

servizio s3 una linea di arretramento di 4 m a monte della strada e una di 2 m

a valle. L'entità ridotta di quest'ultima è da ricondurre all'orografia del

territorio: nelle aree con terreni in forte pendenza, sul lato verso valle

delle strade, l'arretramento è stato generalmente adattato per permettere un adeguato

inserimento delle costruzioni (cfr. risoluzione di approvazione del piano

regolatore di __________ del 20 ottobre 2009, pag. 34). Nel tratto di strada

che qui interessa - in corrispondenza della piazza di giro - il piano traccia

invece degli arretramenti che variano tra 2 e 4 m. Non v'è dubbio dell'entità

di tali arretramenti, agevolmente deducibile per misurazione dal piano del

traffico in scala 1:1000 (cfr. piano approvato il 20 ottobre 2009, che

corrisponde agli estratti grafici agli atti: doc. 5 allegato alla risposta del

resistente al Governo e doc. BB prodotto dai ricorrenti).

ESTRATTO PIANO DEL TRAFFICO

Invano il resistente si richiama alla tavola complementare inserita nel piano

del traffico relativa alla sezione tipo. Questa tavola - di carattere

indicativo - è solo destinata a fornire informazioni tecniche sugli elementi

che compongono la strada (cfr. art. 61 cpv. 2

NAPR). Nella misura in cui riprende anche elementi grafici rilevabili dal piano

- quali la dimensione della superficie stradale (m 3.50) e l'arretramento dal

ciglio stradale (m 2) - la stessa va trattata quale mera indicazione puntuale,

riferita al punto scelto per esemplificare la sezione tipo (cfr. Manuale per la

redazione dei piani del traffico edito dal Dipartimento del territorio,

dicembre 2002, pag. 12 e 31). Non quale modifica delle risultanze grafiche, che

possono all'evidenza divergere da punto a punto. Vincolanti sono insomma solo

le indicazioni grafiche riportate nel piano del traffico (cfr. anche Manuale citato,

pag. 12).

3.3. Ferme queste premesse, è certo che il nuovo edificio invade lo spazio

determinato dalle linee di arretramento fissate in corrispondenza della piazza

di giro, sia verso nord (ca. 4 m), sia verso ovest (ca. 2 m), così come

eccepiscono i ricorrenti (cfr. piano di cui al doc. BB). Insostenibile è l'opposta

conclusione a cui è pervenuto il Governo, senza confrontarsi con le vincolanti linee

riportate nel piano. Ne discende che il progetto viola l'art. 13 cpv. 1 lett. a

NAPR: anche da questo profilo, non poteva quindi essere autorizzato.

Non essendo riconducibile a una costruzione accessoria o elementare, la nuova

casa d'abitazione - ancorché situata al di sotto della piazza di giro - non

potrebbe invece beneficiare del particolare regime applicabile a questo genere

di opere (art. 13 cpv. 2 NAPR). Nessuno del resto lo pretende.

4. Stante quanto

precede, considerato che la controversa licenza edilizia non risulta conforme

al diritto già per i difetti sin qui illustrati, il giudizio impugnato deve

essere annullato, senza che si renda necessario esaminare le ulteriori

eccezioni sollevate dagli insorgenti.

5. 5.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la

contestata licenza e la decisione governativa che la conferma, siccome lesive

del diritto.

5.2. Dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico del resistente,

soccombente. Quest'ultimo rifonderà inoltre ai ricorrenti, assistiti da un

legale, adeguate ripetibili per entrambe le istanze (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Il

Comune non deve contribuire al pagamento degli oneri processuali, essendo

comparso in lite per esigenze di funzione e non per tutelare suoi interessi

pecuniari (cfr. art. 47 cpv. 6 LPAmm), rispettivamente non quale unico

antagonista (cfr. Marco Borghi/Guido

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n.

2b ad art. 31).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

accolto.

§. Di

conseguenza, sono annullate:

1.1. la decisione del 29 agosto 2018

(n. 3968) del Consiglio di Stato;

1.2. la licenza edilizia del 19

settembre 2017 rilasciata dal Municipio di Breggia a CO 1.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1, il quale è inoltre tenuto a

rifondere ai ricorrenti complessivi fr. 2'500.- a titolo di ripetibili per

entrambe le sedi.

RI 1va retrocesso l'importo di fr. 1'800.- versato a titolo di anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera