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Decisione

52.2018.477

Legge sul lavoro - Visita e consulenza mediche obbligatorie per il personale che svolge lavoro notturno duraturo

6 dicembre 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla

decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda

il suo ragionamento (DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II

266 consid. 3.2 e riferimenti; STA 52.2017.322 del 9 luglio 2018 consid. 2.2);

che per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando

l'autorità menziona brevemente le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un

senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella

situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali

possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232

consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4),

oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la

decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri

atti (STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2

febbraio 2000 consid. 2);

che nel caso concreto le indicazioni fornite nella querelata decisione

risultano senz'altro sufficienti dal profilo della motivazione; l'UIL ha

infatti chiaramente specificato che al personale sanitario impiegato presso un istituto ospedaliero o in una

clinica che svolge lavoro notturno regolare e periodico è applicabile l'art. 45

cpv. 1 lett. c OLL1; l'autorità ha poi elencato, a titolo di esempio, alcune

circostanze per cui ritiene che i lavoratori in questione siano soggetti a

sollecitazioni eccessive di natura fisica, psichica e mentale, precisando come

la SECO condivida tale conclusione;

che d'altronde nel suo gravame, inoltrato

per il tramite di uno sperimentato legale, l'insorgente è stato in grado di

contestare in maniera precisa e circostanziata la decisione qui avversata,

dimostrando in questo modo di averne

perfettamente compreso la portata;

che ai sensi dell'art. 17c cpv. 1 LL il lavoratore che svolge un lavoro

notturno duraturo ha diritto a una visita medica che attesti il suo stato di

salute e alla consulenza riguardo al modo di ridurre o evitare i problemi di salute connessi con il suo lavoro; l'ordinanza

disciplina i particolari e può dichiarare obbligatoria la visita medica

per determinati gruppi di lavoratori (cpv. 2);

che giusta l'art. 31 cpv. 1 OLL1 svolge lavoro

notturno regolare o periodico il lavoratore occupato durante venticinque notti

o più per anno civile; la visita medica comprende un controllo di base

dello stato di salute del lavoratore in questione; l'estensione della visita

dipende dal tipo di attività che il lavoratore deve esercitare e dai rischi sul

posto di lavoro; la SECO emana una guida per la visita medica e la consulenza

(art. 43 cpv. 1 OLL1);

che il lavoratore che lavora per venticinque notti o più nel corso di un anno

ha diritto, su richiesta, a una visita medica e alla consulenza; il lavoratore

può far valere il suo diritto alla visita medica e alla consulenza a intervalli regolari di due anni, il lavoratore può

far valere il suo diritto a intervalli di un anno dopo il compimento dei

quarantacinque anni (art. 44 OLL1);

che secondo l'art. 45 cpv. 1 OLL1 la visita medica e la consulenza sono obbligatorie,

tra l'altro, per i lavoratori che svolgono, regolarmente e periodicamente, un

lavoro notturno composto in gran parte di attività difficoltose o che sono

esposti a situazioni difficoltose e pericolose; sono considerate tali le

attività che impongono sollecitazioni eccessive di natura fisica, psichica e mentale

(lett. c); la visita medica e la consulenza precedono, la prima volta, l'inizio

dell'attività elencata nel cpv. 1 e successivamente si svolgono ogni due anni

(cpv. 2); il medico incaricato della visita comunica le sue conclusioni quanto

all'idoneità o all'inidoneità al lavoratore interessato, al datore di lavoro e

all'autorità competente (cpv. 3);

che, nel merito, il ricorrente sostiene che a

torto l'autorità ha ritenuto che il personale sanitario sia soggetto a

sollecitazioni eccessive di natura fisica, psichica e mentale; a suo dire, dai termini

utilizzati negli scritti della SECO si evincerebbe che non vi è un obbligo

incondizionato di far capo ogni due anni alla visita medica obbligatoria, tale conclusione configurerebbe unicamente

un'interpretazione dell'art. 45 cpv. 1 lett. c OLL1 che, essendo estensiva,

oltrepasserebbe i limiti del quadro definito dalla norma in questione e sarebbe

incompatibile con gli obblighi a cui il datore di lavoro è già sottoposto sulla

base dei contratti collettivi di lavoro esistenti per la categoria; l'insorgente

sostiene inoltre che i diritti dei lavoratori sarebbero maggiormente tutelati

dalla possibilità di richiedere una visita medica in ogni momento senza dover

attendere il termine di due anni, prassi sostenuta anche dall'associazione H+

Gli Ospedali Svizzeri (ente che raggruppa gli ospedali, le cliniche, gli

istituti di cura e di riabilitazione svizzeri), con il che il passaggio a un

sistema di visite mediche obbligatorie ogni due anni configurerebbe una misura

sproporzionata e non adeguata a raggiungere lo scopo di protezione dei

lavoratori;

che la tesi ricorsuale non può essere condivisa;

che, in primo luogo, i termini usati dalla SECO nei propri scritti sono

tutt'altro che generici; entrambe le comunicazioni specificano espressamente

che la visita medica è obbligatoria nel settore della salute quando viene

svolto lavoro notturno, poiché questa categoria

di lavoratori è soggetta a situazioni di difficoltà che possono avere un forte

impatto sulla salute del personale, ciò che è attestato da studi e sondaggi che

vengono citati; si rileva poi che da quanto riferisce l'autorità

superiore (cfr. doc. 6 ultimo paragrafo), l'applicazione obbligatoria di tale

misura nel settore specifico non ha dato adito a discussioni;

che l'autorità di prime cure ha chiaramente indicato alcuni dei motivi per cui

ritiene che la categoria in questione sia sottoposta a sollecitazioni eccessive

e nocive per la salute e meglio l'esposizione

a un elevato grado di responsabilità, a situazioni di costante tensione

mentale, all'esigenza di una continua elevata concentrazione, a situazioni

deplorabili per i pazienti;

che rispetto a tali motivazioni, senz'altro condivisibili e basate su studi

scientifici e sondaggi effettuati in materia, l'insorgente non si confronta in modo preciso: esso si limita a

negarle senza spiegare, anche solo sommariamente, per quale ragione il

personale sanitario non si troverebbe nelle circostanze indicate dall'autorità;

che, per contro, l'interpretazione fornita

dall'UIL e confortata dalla SECO, risulta perfettamente conforme al quadro

legislativo fissato dalle disposizioni citate; le norme contenute nella legge e

nell'ordinanza, di carattere generale e astratto, stabiliscono le condizioni per l'applicazione delle misure in

questione ai lavoratori che svolgono di notte attività difficoltose o

pericolose; spetta poi all'autorità d'esecuzione, in specie l'UIL con la

direzione dell'autorità superiore, determinare quali professioni adempiono alle

esigenze legali, fornendo le dovute spiegazioni, ciò che in concreto è avvenuto;

che sebbene le suddette circolari della SECO costituiscano delle semplici

direttive, il cui contenuto non è vincolante per le autorità giudiziarie,

questo Tribunale non intravvede alcun motivo per distanziarsene, ritenuto come

le stesse appaiano del tutto in linea con quanto prescritto dalle legge e dalle

relative ordinanze;

che, come rilevato dall'UIL in sede di risposta, del tutto ininfluente è il

fatto che esistano dei contratti collettivi di lavoro in vigore per la

categoria che fissano già una serie di obblighi a carico del datore di lavoro,

tra i quali misure volte alla tutela della salute dei lavoratori;

che in effetti l'applicazione della legislazione federale sul lavoro non può

certo essere preclusa o ostacolata dall'esistenza di misure che perseguono

medesimi o simili scopi, previste da altre regolamentazioni di diversa natura;

che lo scopo dei provvedimenti qui in

questione è quello di accertare l'idoneità al lavoro notturno del lavoratore

che svolge un'attività difficoltosa e

di sostenerlo nel tempo in modo da evitare o quantomeno ridurre i

problemi di salute connessi con il suo lavoro (art. 17c cpv. 1 LL, art.

43 cpv. 1 e 3 OLL1);

che la possibilità di richiedere una visita in ogni momento, prevista dal CCL

di riferimento, costituisce unicamente una misura in più rispetto a quelle espressamente

previste dalla legislazione federale, giusta la quale, che vi sia diritto o obbligo,

la visita medica e la consulenza intervengono

ogni due anni (art. 44 cpv. 2 e art. 45 cpv. 2 OLL1);

che ad ogni modo, visto lo scopo della legge e in particolare l'obiettivo che

la misura in questione si prefigge, appare necessario e adeguato pretendere che

i lavoratori con attività particolarmente

difficili che svolgono lavoro notturno vengano visitati prima

dell'inizio dell'attività al fine di stabilirne l'idoneità al tipo di impiego e

poi a scadenze regolari, a prescindere da una loro eventuale richiesta, in modo

tale da accertare costantemente il loro stato fisico e psichico, nonché da

permettere l'attuazione di strategie volte a limitare i rischi per la loro salute;

che in esito alle considerazioni che precedono il

ricorso dev'essere dunque respinto;

che l'emanazione della presente decisione rende superflua l'evasione della domanda

cautelare volta a concedere effetto sospensivo al gravame;

che si prescinde dal prelevare una tassa di giustizia, dato che l'Ente

ospedaliero non è intervenuto in causa a tutela dei propri interessi pecuniari

(art. 47 cpv. 6 LPAmm) e non si assegnano ripetibili, non essendoci parti

patrocinate vincenti (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

Non si

preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera