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Decisione

52.2018.481

Revoca di un permesso di domicilio UE/AELS per motivi di ordine pubblico (reati patrimoniali)

18 aprile 2019Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I ALC, a norma del quale i diritti conferiti dall'accordo possono essere

limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico,

pubblica sicurezza e sanità.

2.4. Secondo la giurisprudenza,

che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del

25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE)

ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), le deroghe alla libera

circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate

in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione della

legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine

pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e

sufficientemente grave di un interesse

fondamentale per la società (DTF 136 II 5 consid.

4.2). In applicazione dell'art. 5 allegato I ALC, una condanna penale va

di conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'accordo

solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento

personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid.

4.3, 130 II 176 consid.

3.4.1, 129 II 215 consid. 7.4

con rinvii alla giurisprudenza della CGUE). A dipendenza delle circostanze, già

la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una

simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della

minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà

altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine

pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente

nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa

appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di

recidiva (DTF 137 II 233 consid.

4.3.2, 136 II 5 consid. 4.2;

per una panoramica della giurisprudenza,

cfr. inoltre STF 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1).

2.5. Anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura

si giustifica soltanto quando è proporzionata.

Se poi un provvedimento

si giustifica, ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata

può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento

(art. 96 cpv. 2 LStrI). Sotto quest'ultimo aspetto giova ricordare che, benché l'ALC

sia silente in merito alla possibilità di ammonire i cittadini sottoposti alla

regolamentazione dell'accordo bilaterale in parola, il Tribunale federale ha

comunque sancito che l'art. 2 cpv. 2 LStrI - secondo cui la legge federale

sugli stranieri e la loro integrazione si applica ai cittadini comunitari

soltanto se l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni

più favorevoli - non costituisce un impedimento all'applicazione dell'art. 96

cpv. 2 LStrI anche nei loro confronti (cfr. STF 2C_902/2011 del 14 maggio 2012

consid. 3).

3. 3.1. Come

accennato in narrativa, con sentenza del 4 ottobre 2016 la Corte delle assise criminali ha condannato RI 1 alla pena

di detentiva di 2 anni e 6 mesi (di cui 24 mesi sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 2 anni), siccome riconosciuta colpevole di ripetuta

appropriazione indebita e riciclaggio di denaro aggravato.

Esaminando i fatti che

hanno portato alla condanna dell'insorgente,

si rileva che, per quanto concerne l'imputazione di ripetuta

appropriazione indebita, la ricorrente - agendo in qualità di amministratrice

unica della società __________ e in correità con l'ex compagno - nel periodo

compreso tra il 17 aprile 2014 e il 4 febbraio 2015 ha in più frangenti

impiegato indebitamente a profitto proprio e di terzi valori patrimoniali (affidati

dalle vittime al correo) pari a fr. 733'798.58. In riferimento invece

all'accusa di riciclaggio di denaro aggravato occorre osservare che tra il 17

aprile 2014 e il 30 marzo 2015, prelevando denaro contante, ha compiuto atti

suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la

confisca di complessivi fr. 348'204.33, sapendo o dovendo presumere che

provenivano da un crimine, ossia dalla ripetuta appropriazione indebita appena

descritta (cfr. sentenza della Corte delle assise criminali del 4 ottobre 2016,

pagg. 1 segg.).

Pur tenendo in considerazione il fatto che prima della citata condanna

la ricorrente era incensurata e che a seguito della scarcerazione avvenuta il

25 ottobre 2016 sembra non avere più interessato le autorità penali, bisogna tuttavia prendere atto che si è macchiata

di gravi atti delittuosi di natura pecuniaria, visto il lungo periodo in cui ha

agito e le importanti cifre in gioco. Inoltre, il fatto che non abbia messo in

pericolo la salute fisica e psichica altrui, non è determinante. Giova infatti

ricordare che anche i delitti patrimoniali possono giustificare una

limitazione dei diritti previsti anche dall'ALC (DTF 134 II 25 consid. 4.3.1; STF 2C_200/2013 del 16 luglio 2013 consid. 5.4,2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.1,

2C_680/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.3).

3.2. Benché la sentenza penale del 4 ottobre 2016 sia sostanzialmente

priva di motivazione scritta, il quadro che emerge dalla medesima dimostra

comunque che sull'arco di quasi 10 mesi l'insorgente si è servita della società

__________ - di cui era amministratrice

unica - al fine di utilizzare la citata ingente somma di denaro, affidata dalle vittime al correo __________, a suo

esclusivo profitto o in favore di terzi. Come si è visto ha altresì - in più

occasioni e in un intervallo temporale di quasi un anno - compiuto atti suscettibili di vanificare

l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di fr. 348'204.33,

frutto del precedente crimine di ripetuta

appropriazione indebita. Non si può dunque parlare di un atto isolato. Al

contrario è caduta nell'illecito per un lungo periodo di tempo, denotando un'innegabile

continuità e assiduità, viste le numerose operazioni fraudolente e l'alto

valore delle somme in questione, nonostante godesse di una situazione

finanziaria e personale stabile. Per questi motivi non è possibile escludere un

eventuale rischio di recidiva. Del

resto, non si dovrebbe nemmeno esigere che il rischio di commettere reati sia

nullo per rinunciare a un provvedimento di revoca di un permesso di

soggiorno ai sensi dell'ALC. Questo dipende infatti dalla gravità della potenziale infrazione:

tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio

di recidiva (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3, 130 II 176 consid. 4.3, 122 II 433 consid. 2 e 3). L'argomento secondo

cui avrebbe agito a causa della pressione psicologica esercitata dal correo,

nonché allora compagno (cfr. ricorso del 10 ottobre 2018, pag. 3) non

giustifica certo il suo agire. Dimostra piuttosto la possibile esistenza del

rischio che qualora si ritrovasse in un'analoga

situazione in futuro, ella potrebbe ricadere nuovamente nell'illecito.

Non permette di giungere a conclusioni più favorevoli per l'interessata il

fatto che la (lunga) pena detentiva

inflittale sia stata condizionalmente sospesa in ragione di 24 mesi, poiché

tale circostanza non impedisce ancora

la revoca del permesso (DTF 135 II 377 consid. 4.2; STF 2C_100/2010 del

19 luglio 2010 consid. 3.3 con rinvii). Non

bisogna dimenticare che il giudice penale considera primariamente la situazione

personale del condannato e le sue possibilità di risocializzazione, mentre

l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine

pubblici (DTF 129 II 215 consid. 3.2; STF 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010

consid. 4.2.2 e 2A.582/2006 del 26 febbraio 2007 consid. 3.6).

Inoltre la sua incensuratezza

prima degli atti delittuosi per i quali è stata condannata, come pure il

fatto che sia stata giudicata tramite la procedura abbreviata ai sensi degli

art. 358 segg. CPP - grazie all'accordo firmato con le parti lese - non vanno nuovamente considerati nel

presente giudizio, poiché di tali aspetti si è già tenuto conto nella

commisurazione della pena inflittale nell'ambito del procedimento penale (STF

2A.468/2000 del 16 marzo 2001 consid. 4a).

Certo, la ricorrente sembra essersi comportata in maniera corretta dopo

la scarcerazione avvenuta il 25 ottobre 2016, d'altra parte, però, una condotta ineccepibile è quanto ci si attende

da ogni persona. Del resto, secondo la prassi costante del Tribunale federale, anche l'atteggiamento tenuto durante la detenzione, come il fatto che una persona venga

rilasciata condizionalmente, non permette di concludere che il soggetto in questione non costituisca più un

pericolo per la società (DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; STF 2C_542/2009 del 15

dicembre 2009 consid. 3.3 con rinvii).

3.3. Alla luce di quanto precede, si deve quindi

convenire con il Consiglio di Stato che

l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente

grave per la società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5

allegato I ALC, tale da legittimare un provvedimento di revoca del suo permesso

di domicilio UE/AELS.

Ritenuto inoltre che l'interessata

è stata condannata a una pena privativa della libertà ampiamente superiore a un

anno, ovvero di lunga durata ai sensi della

menzionata giurisprudenza, ella adempie i requisiti per la revoca della sua

autorizzazione di domicilio sulla base dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI.

4. A questo punto

occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione

della popolazione.

4.1. Nell'esercizio del

loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi

pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità

di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, la

sua integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia

subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 cpv. 1 LStrI).

Nel caso in cui il

provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita

privata e familiare ai sensi dell'art. 8 della convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre

1950 (CEDU; RS 0.101), un analogo esame della proporzionalità va svolto anche

nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid.

4.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro

Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06 § 53 segg.).

Sempre in base alla

giurisprudenza, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono

essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in

Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel

nostro Paese - circostanza che tuttavia non è realizzata nel caso in esame -

una simile misura non è esclusa e può essere adottata sia quando una persona si

sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a

sfondo sessuale o in relazione con il commercio di stupefacenti - sia quando il

soggetto in discussione si è reso punibile a più riprese (per un riassunto della

giurisprudenza al riguardo cfr. STF 2C_28/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3,

2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 3.3 e 2C_722/2010 del 3 maggio 2011

consid. 3.2; così come la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in

re Dalia contro Francia del 19 febbraio 1998,

Recueil CourEDH 1998-I pag. 76 § 50 segg.). Pure in questo contesto, il

primo criterio per valutare la gravità della colpa e procedere alla

ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta (STF 2C_323/2012

del 6 settembre 2012 consid. 3.4 e 2C_432/2011 del 13 ottobre 2011 consid.

3.1).

4.2. RI 1 si è

stabilita in Svizzera il 2 febbraio 2010. Il suo soggiorno non può quindi

essere considerato di lunga durata, ritenuto che dal 14 dicembre 2016, giorno in cui l'Autorità dipartimentale le ha

revocato il permesso di domicilio, la sua presenza è soltanto tollerata in

attesa di una decisione definitiva riguardo alla procedura ricorsuale. Non si

può nemmeno affermare che si sia pienamente integrata nel nostro Paese,

nonostante prima degli atti delittuosi che hanno portato alla condanna del 4

ottobre 2016 avesse una situazione personale e professionale stabile. Del resto

questa circostanza non è le ha impedito di commettere, a 54 anni, le infrazioni

per le quali è stata pesantemente condannata, assumendosi perciò il rischio di

venire allontanata dal nostro territorio (cfr. STF 2C_695/2016 del 1° dicembre 2016 consid. 4.4.). Attualmente l'interessata non dispone di un impiego, ha a suo

carico alcuni debiti e la sua sussistenza è garantita dal versamento di

contributi assistenziali (cfr. documentazione inerente alla richiesta di

assistenza giudiziaria prodotta con il gravame del 10 ottobre 2018).

Nella vicina Penisola - dove è nata e cresciuta e ha risieduto sino al

2010 - la ricorrente possiede invece i

suoi principali legami sociali e culturali, e vivono pure i suoi più stretti

famigliari, ovvero la figlia e 4 fratelli che abitano in prossimità del confine

(cfr. verbale d'interrogatorio del 24 ottobre 2016 dinanzi alla Polizia

cantonale, pag. 2), di modo che il suo rientro in Italia è perfettamente esigibile.

Va osservato che prima di stabilirsi nel nostro Paese all'età di quasi 50 anni

ella abitava a __________ (provincia di __________), ovvero non distante dalla

frontiera elvetica. Del resto, le difficoltà di adattamento che dovrà affrontare una volta giunta

in Patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte

dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine.

Va poi osservato che RI

1 non può invocare la protezione dell'art. 8 CEDU che garantisce il rispetto

della vita familiare, ritenuto che è maggiorenne e non ha parenti residenti in

Svizzera. Condizioni, queste, che devono essere necessariamente adempiute per

poter applicare tale disposto convenzionale.

5. In siffatte circostanze il Dipartimento non ha

pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la

decisione censurata non precede da un esercizio abusivo del potere di

apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in

ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la

medesima deve essere confermata, risultando

senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità. Un semplice ammonimento

non può quindi trovare applicazione nella presente fattispecie.

6. 6.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque

essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata e di quella

dipartimentale da essa tutelata.

6.2. La

domanda di assistenza giudiziaria va pure respinta, già per il fatto che il

gravame appariva sin dall'inizio sprovvisto della possibilità di esito

favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300).

6.3. La tassa di giudizio è quindi posta a carico della

ricorrente in quanto soccombente conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.

Nella sua commisurazione si tiene comunque conto della sua situazione

finanziaria.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La domanda

di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Spese e

tassa di giustizia, per complessivi fr. 600.-, sono poste a carico della

ricorrente.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere