52.2018.481
Revoca di un permesso di domicilio UE/AELS per motivi di ordine pubblico (reati patrimoniali)
18 aprile 2019Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.481
Lugano
18 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Sarah Socchi, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto
Peterhans
statuendo
sul ricorso del 10 ottobre 2018 di
RI
1
rappresentata
da: RA 1
contro
la
risoluzione del 5 settembre 2018 (n. 4089) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la decisione con la quale il 14 dicembre 2016
la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni le ha
revocato il permesso di domicilio UE/AELS;
ritenuto, in
fatto
A. La cittadina italiana RI 1 (1960), già al
beneficio di un permesso per frontalieri UE/AELS, è giunta in Svizzera il 2 febbraio
2010, ottenendo dapprima un permesso di dimora UE/AELS e dall'11 maggio 2015 un'autorizzazione di domicilio
UE/AELS, con ultimo termine di controllo fissato per il 1° febbraio 2020.
B. a. Il 26 aprile 2016 RI 1 è stata arrestata
nell'ambito di un'inchiesta per reati di natura patrimoniale condotta
dal Ministero pubblico del Cantone Ticino. Con sentenza del 4 ottobre 2016 (emanata
secondo la procedura abbreviata prevista agli art. 358 segg. del codice di
diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre
2007; CPP; RS 312.0) la Corte delle assise criminali l'ha condannata a
una pena detentiva di 2 anni e 6 mesi - di cui 24 mesi sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di 2 anni - siccome ritenuta colpevole di ripetuta appropriazione
indebita e riciclaggio di denaro aggravato.
b. Preso atto della
condanna penale, il 27 ottobre 2016 la Sezione della popolazione del
Dipartimento delle istituzioni ha comunicato a RI 1 di voler rivalutare la
continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese e, dopo averle dato la
possibilità di esprimersi in merito, il 14 dicembre 2016 le ha revocato il permesso
di domicilio UE/AELS per motivi di ordine pubblico, fissandole un termine con
scadenza il 13 febbraio 2017 per lasciare il territorio elvetico.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 62 cpv. 1 lett. b, 63
cpv. 1 lett. a e b, 64, 64d e 96 della legge federale sugli stranieri
del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 legge federale sugli stranieri e la
loro integrazione; LStrI; RS 142.20) nonché 80 cpv. 2 dell'ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA;
RS 142.201), in vigore fino al 31 dicembre 2018.
C. Con giudizio del 5
settembre 2018 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto
che vi fossero gli estremi per revocarle il permesso di domicilio UE/AELS in
virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, considerando la decisione impugnata
conforme al principio della proporzionalità
ed esigibile il suo rientro nel Paese d'origine.
D. Contro la predetta
pronuncia governativa la soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la
concessione dell'assistenza giudiziaria.
La ricorrente contesta
di rappresentare attualmente una minaccia per l'ordine pubblico elvetico.
Sottolinea di essere stata incensurata fino alla condanna del 4 ottobre 2016 e
che i reati di ripetuta appropriazione indebita e riciclaggio di denaro
aggravato non le hanno portato alcun vantaggio economico, ma sono stati
commessi per conto dell'allora compagno nonché correo (tuttora latitante), il
quale esercitava su di lei forti pressioni psicologiche. Sostiene inoltre che la revoca del suo permesso di
domicilio UE/AELS sarebbe contraria al principio della proporzionalità, avendo avuto
modo di pentirsi durante la carcerazione, ciò che escluderebbe qualsiasi
rischio di recidiva.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato,
senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della
legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone
straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100).
Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata
a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. L'accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati
membri, sulla libera circolazione delle persone
del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), direttamente applicabile, si
rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della
Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare,
soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di
servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di
principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
In concreto la ricorrente, essendo cittadina italiana e titolare di un
documento di legittimazione valido, può prevalersi in linea di principio
del menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività lucrativa,
ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività
lucrativa (cfr. art. 2 cpv. 1 e 2 allegato I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2).
2.2. Dal profilo del
diritto interno, l'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI dispone che il permesso di
domicilio può essere revocato - tra l'altro - se lo straniero ha violato
gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o
all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della
Svizzera.
Una violazione
qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici è segnatamente data quando
gli atti compiuti dallo straniero in discussione ledono o compromettono dei
beni giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica, psichica o
sessuale; gravemente lesive dell'ordine e
della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI
possono però essere anche più violazioni di minore entità, prese nel loro
insieme. Sotto quest'ultimo profilo il criterio della gravità
qualificata della violazione dell'ordine pubblico può essere realizzato anche
con quegli atti contrari alle prescrizioni di legge e alle
decisioni delle autorità che per la loro ripetitività, nonostante gli
ammonimenti e le successive condanne, dimostrano che lo straniero non si lascia impressionare dalle
sanzioni inflittegli in sede penale e non intende o non è in grado di
rispettare l'ordine giuridico in futuro (DTF 137 II 297 consid. 3).
Una pena privativa della libertà, ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. b
LStrI, è considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno,
a prescindere dal fatto che la pena comminata sia
stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata
espiata (DTF 137 II 297 consid. 3, 135 II
377 consid. 4.2).
2.3. Siccome
il permesso di domicilio non è regolato nell'accordo sulla libera circolazione
delle persone e viene concesso in base alla legge federale sugli stranieri e la
loro integrazione, i motivi indicati sono validi anche per la revoca di
un'autorizzazione di domicilio UE/AELS (art. 2
cpv. 2 LStrI, art. 5 e 23 cpv. 2 dell'ordinanza sull'introduzione della libera
circolazione delle persone del 22 maggio 2002; OLCP; RS 142.203; STF
2C_831/2010 del 27 maggio 2011 consid. 2.2).
In simile contesto, assume ciò nondimeno rilievo l'art. 5 cpv. 1 allegato
Fatti
I ALC, a norma del quale i diritti conferiti dall'accordo possono essere
limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico,
pubblica sicurezza e sanità.
2.4. Secondo la giurisprudenza,
che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del
25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE)
ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), le deroghe alla libera
circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate
in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione della
legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine
pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e
sufficientemente grave di un interesse
fondamentale per la società (DTF 136 II 5 consid.
4.2). In applicazione dell'art. 5 allegato I ALC, una condanna penale va
di conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'accordo
solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento
personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid.
4.3, 130 II 176 consid.
3.4.1, 129 II 215 consid. 7.4
con rinvii alla giurisprudenza della CGUE). A dipendenza delle circostanze, già
la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una
simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della
minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà
altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine
pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente
nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa
appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di
recidiva (DTF 137 II 233 consid.
4.3.2, 136 II 5 consid. 4.2;
per una panoramica della giurisprudenza,
cfr. inoltre STF 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1).
2.5. Anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura
si giustifica soltanto quando è proporzionata.
Se poi un provvedimento
si giustifica, ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata
può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento
(art. 96 cpv. 2 LStrI). Sotto quest'ultimo aspetto giova ricordare che, benché l'ALC
sia silente in merito alla possibilità di ammonire i cittadini sottoposti alla
regolamentazione dell'accordo bilaterale in parola, il Tribunale federale ha
comunque sancito che l'art. 2 cpv. 2 LStrI - secondo cui la legge federale
sugli stranieri e la loro integrazione si applica ai cittadini comunitari
soltanto se l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni
più favorevoli - non costituisce un impedimento all'applicazione dell'art. 96
cpv. 2 LStrI anche nei loro confronti (cfr. STF 2C_902/2011 del 14 maggio 2012
consid. 3).
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, con sentenza del 4 ottobre 2016 la Corte delle assise criminali ha condannato RI 1 alla pena
di detentiva di 2 anni e 6 mesi (di cui 24 mesi sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni), siccome riconosciuta colpevole di ripetuta
appropriazione indebita e riciclaggio di denaro aggravato.
Esaminando i fatti che
hanno portato alla condanna dell'insorgente,
si rileva che, per quanto concerne l'imputazione di ripetuta
appropriazione indebita, la ricorrente - agendo in qualità di amministratrice
unica della società __________ e in correità con l'ex compagno - nel periodo
compreso tra il 17 aprile 2014 e il 4 febbraio 2015 ha in più frangenti
impiegato indebitamente a profitto proprio e di terzi valori patrimoniali (affidati
dalle vittime al correo) pari a fr. 733'798.58. In riferimento invece
all'accusa di riciclaggio di denaro aggravato occorre osservare che tra il 17
aprile 2014 e il 30 marzo 2015, prelevando denaro contante, ha compiuto atti
suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la
confisca di complessivi fr. 348'204.33, sapendo o dovendo presumere che
provenivano da un crimine, ossia dalla ripetuta appropriazione indebita appena
descritta (cfr. sentenza della Corte delle assise criminali del 4 ottobre 2016,
pagg. 1 segg.).
Pur tenendo in considerazione il fatto che prima della citata condanna
la ricorrente era incensurata e che a seguito della scarcerazione avvenuta il
25 ottobre 2016 sembra non avere più interessato le autorità penali, bisogna tuttavia prendere atto che si è macchiata
di gravi atti delittuosi di natura pecuniaria, visto il lungo periodo in cui ha
agito e le importanti cifre in gioco. Inoltre, il fatto che non abbia messo in
pericolo la salute fisica e psichica altrui, non è determinante. Giova infatti
ricordare che anche i delitti patrimoniali possono giustificare una
limitazione dei diritti previsti anche dall'ALC (DTF 134 II 25 consid. 4.3.1; STF 2C_200/2013 del 16 luglio 2013 consid. 5.4,2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.1,
2C_680/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.3).
3.2. Benché la sentenza penale del 4 ottobre 2016 sia sostanzialmente
priva di motivazione scritta, il quadro che emerge dalla medesima dimostra
comunque che sull'arco di quasi 10 mesi l'insorgente si è servita della società
__________ - di cui era amministratrice
unica - al fine di utilizzare la citata ingente somma di denaro, affidata dalle vittime al correo __________, a suo
esclusivo profitto o in favore di terzi. Come si è visto ha altresì - in più
occasioni e in un intervallo temporale di quasi un anno - compiuto atti suscettibili di vanificare
l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di fr. 348'204.33,
frutto del precedente crimine di ripetuta
appropriazione indebita. Non si può dunque parlare di un atto isolato. Al
contrario è caduta nell'illecito per un lungo periodo di tempo, denotando un'innegabile
continuità e assiduità, viste le numerose operazioni fraudolente e l'alto
valore delle somme in questione, nonostante godesse di una situazione
finanziaria e personale stabile. Per questi motivi non è possibile escludere un
eventuale rischio di recidiva. Del
resto, non si dovrebbe nemmeno esigere che il rischio di commettere reati sia
nullo per rinunciare a un provvedimento di revoca di un permesso di
soggiorno ai sensi dell'ALC. Questo dipende infatti dalla gravità della potenziale infrazione:
tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio
di recidiva (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3, 130 II 176 consid. 4.3, 122 II 433 consid. 2 e 3). L'argomento secondo
cui avrebbe agito a causa della pressione psicologica esercitata dal correo,
nonché allora compagno (cfr. ricorso del 10 ottobre 2018, pag. 3) non
giustifica certo il suo agire. Dimostra piuttosto la possibile esistenza del
rischio che qualora si ritrovasse in un'analoga
situazione in futuro, ella potrebbe ricadere nuovamente nell'illecito.
Non permette di giungere a conclusioni più favorevoli per l'interessata il
fatto che la (lunga) pena detentiva
inflittale sia stata condizionalmente sospesa in ragione di 24 mesi, poiché
tale circostanza non impedisce ancora
la revoca del permesso (DTF 135 II 377 consid. 4.2; STF 2C_100/2010 del
19 luglio 2010 consid. 3.3 con rinvii). Non
bisogna dimenticare che il giudice penale considera primariamente la situazione
personale del condannato e le sue possibilità di risocializzazione, mentre
l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine
pubblici (DTF 129 II 215 consid. 3.2; STF 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010
consid. 4.2.2 e 2A.582/2006 del 26 febbraio 2007 consid. 3.6).
Inoltre la sua incensuratezza
prima degli atti delittuosi per i quali è stata condannata, come pure il
fatto che sia stata giudicata tramite la procedura abbreviata ai sensi degli
art. 358 segg. CPP - grazie all'accordo firmato con le parti lese - non vanno nuovamente considerati nel
presente giudizio, poiché di tali aspetti si è già tenuto conto nella
commisurazione della pena inflittale nell'ambito del procedimento penale (STF
2A.468/2000 del 16 marzo 2001 consid. 4a).
Certo, la ricorrente sembra essersi comportata in maniera corretta dopo
la scarcerazione avvenuta il 25 ottobre 2016, d'altra parte, però, una condotta ineccepibile è quanto ci si attende
da ogni persona. Del resto, secondo la prassi costante del Tribunale federale, anche l'atteggiamento tenuto durante la detenzione, come il fatto che una persona venga
rilasciata condizionalmente, non permette di concludere che il soggetto in questione non costituisca più un
pericolo per la società (DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; STF 2C_542/2009 del 15
dicembre 2009 consid. 3.3 con rinvii).
3.3. Alla luce di quanto precede, si deve quindi
convenire con il Consiglio di Stato che
l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente
grave per la società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5
allegato I ALC, tale da legittimare un provvedimento di revoca del suo permesso
di domicilio UE/AELS.
Ritenuto inoltre che l'interessata
è stata condannata a una pena privativa della libertà ampiamente superiore a un
anno, ovvero di lunga durata ai sensi della
menzionata giurisprudenza, ella adempie i requisiti per la revoca della sua
autorizzazione di domicilio sulla base dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI.
4. A questo punto
occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione
della popolazione.
4.1. Nell'esercizio del
loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi
pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità
di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, la
sua integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia
subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 cpv. 1 LStrI).
Nel caso in cui il
provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita
privata e familiare ai sensi dell'art. 8 della convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre
1950 (CEDU; RS 0.101), un analogo esame della proporzionalità va svolto anche
nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid.
4.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro
Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06 § 53 segg.).
Sempre in base alla
giurisprudenza, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono
essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in
Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel
nostro Paese - circostanza che tuttavia non è realizzata nel caso in esame -
una simile misura non è esclusa e può essere adottata sia quando una persona si
sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a
sfondo sessuale o in relazione con il commercio di stupefacenti - sia quando il
soggetto in discussione si è reso punibile a più riprese (per un riassunto della
giurisprudenza al riguardo cfr. STF 2C_28/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3,
2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 3.3 e 2C_722/2010 del 3 maggio 2011
consid. 3.2; così come la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in
re Dalia contro Francia del 19 febbraio 1998,
Recueil CourEDH 1998-I pag. 76 § 50 segg.). Pure in questo contesto, il
primo criterio per valutare la gravità della colpa e procedere alla
ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta (STF 2C_323/2012
del 6 settembre 2012 consid. 3.4 e 2C_432/2011 del 13 ottobre 2011 consid.
3.1).
4.2. RI 1 si è
stabilita in Svizzera il 2 febbraio 2010. Il suo soggiorno non può quindi
essere considerato di lunga durata, ritenuto che dal 14 dicembre 2016, giorno in cui l'Autorità dipartimentale le ha
revocato il permesso di domicilio, la sua presenza è soltanto tollerata in
attesa di una decisione definitiva riguardo alla procedura ricorsuale. Non si
può nemmeno affermare che si sia pienamente integrata nel nostro Paese,
nonostante prima degli atti delittuosi che hanno portato alla condanna del 4
ottobre 2016 avesse una situazione personale e professionale stabile. Del resto
questa circostanza non è le ha impedito di commettere, a 54 anni, le infrazioni
per le quali è stata pesantemente condannata, assumendosi perciò il rischio di
venire allontanata dal nostro territorio (cfr. STF 2C_695/2016 del 1° dicembre 2016 consid. 4.4.). Attualmente l'interessata non dispone di un impiego, ha a suo
carico alcuni debiti e la sua sussistenza è garantita dal versamento di
contributi assistenziali (cfr. documentazione inerente alla richiesta di
assistenza giudiziaria prodotta con il gravame del 10 ottobre 2018).
Nella vicina Penisola - dove è nata e cresciuta e ha risieduto sino al
2010 - la ricorrente possiede invece i
suoi principali legami sociali e culturali, e vivono pure i suoi più stretti
famigliari, ovvero la figlia e 4 fratelli che abitano in prossimità del confine
(cfr. verbale d'interrogatorio del 24 ottobre 2016 dinanzi alla Polizia
cantonale, pag. 2), di modo che il suo rientro in Italia è perfettamente esigibile.
Va osservato che prima di stabilirsi nel nostro Paese all'età di quasi 50 anni
ella abitava a __________ (provincia di __________), ovvero non distante dalla
frontiera elvetica. Del resto, le difficoltà di adattamento che dovrà affrontare una volta giunta
in Patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte
dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine.
Va poi osservato che RI
1 non può invocare la protezione dell'art. 8 CEDU che garantisce il rispetto
della vita familiare, ritenuto che è maggiorenne e non ha parenti residenti in
Svizzera. Condizioni, queste, che devono essere necessariamente adempiute per
poter applicare tale disposto convenzionale.
5. In siffatte circostanze il Dipartimento non ha
pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la
decisione censurata non precede da un esercizio abusivo del potere di
apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in
ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la
medesima deve essere confermata, risultando
senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità. Un semplice ammonimento
non può quindi trovare applicazione nella presente fattispecie.
6. 6.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque
essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata e di quella
dipartimentale da essa tutelata.
6.2. La
domanda di assistenza giudiziaria va pure respinta, già per il fatto che il
gravame appariva sin dall'inizio sprovvisto della possibilità di esito
favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul
patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300).
6.3. La tassa di giudizio è quindi posta a carico della
ricorrente in quanto soccombente conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.
Nella sua commisurazione si tiene comunque conto della sua situazione
finanziaria.
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La domanda
di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Spese e
tassa di giustizia, per complessivi fr. 600.-, sono poste a carico della
ricorrente.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere