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Decisione

52.2018.482

Contributi di miglioria - imposizione di beni pubblici (strade, fiumi e edifici amministrativi)

29 dicembre 2021Italiano40 min

miglioria; cfr. mappale __________ di __________ per gli interventi 10-1/7, mappale

Source ti.ch

Incarto n.

52.2018.482

Lugano

29

dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo

sul ricorso del 10 ottobre 2018 di

Repubblica

e Cantone Ticino,

rappresentato

dal Dipartimento del territorio, Sezione

amministrativa immobiliare,

contro

la decisione del 7 settembre 2018 (30.2014.9) del

Tribunale di espropriazione prolata nell'ambito della procedura di

imposizione di contributi di miglioria avviata dal Comune di __________ per

le opere di messa in sicurezza dei corsi d'acqua nella sezione di __________;

ritenuto, in

fatto

A. A seguito di eventi alluvionali, susseguitisi nel

tempo, che hanno interessato la zona edificabile della sezione di __________ e

il comparto __________ della sezione di __________, il 27 marzo 2009 l'allora

Consiglio comunale di __________, facendo proprie le proposte contenute

nel messaggio municipale n. 13/2008 del 26 gennaio 2009, ha stanziato un

credito per la realizzazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza dei

corsi d'acqua __________, __________, __________ e affluente valle di __________.

Esso ha altresì autorizzato il Municipio a prelevare dei contributi di

miglioria fissando la quota a carico dei privati al 70% della spesa

determinante.

Dando seguito a quanto

deciso dal legislativo comunale, il Municipio di __________, istituito nel

frattempo in seguito alla fusione dei Comuni di __________, __________, __________

e __________, ha avviato la procedura di prelievo dei contributi di miglioria

per l'esecuzione delle opere previste, pubblicando il relativo prospetto dal 30

settembre al 29 ottobre 2013, previo invio di un avviso personale ai

proprietari interessati.

La Repubblica e Cantone Ticino è proprietaria dei mappali n.__________, __________,

__________ e __________ di __________ (__________) e dei mappali n. __________,

__________, __________ e __________ di __________ (__________). Per questi

fondi essa è stata assoggettata al pagamento di contributi di miglioria per

complessivi fr. 180'607.10. Mediante risoluzione del 29 aprile 2014 l'Esecutivo

comunale ha respinto il reclamo interposto dal Cantone avverso tali

imposizioni.

B. Con giudizio del 7

settembre 2018 il Tribunale di espropriazione ha a sua volta respinto

l'impugnativa inoltrata dalla Repubblica e Cantone Ticino contro quest'ultima

pronuncia municipale. Innanzitutto esso ha ritenuto fondato l'assoggettamento

delle proprietà in questione poiché avevano effettivamente tratto un vantaggio

particolare dalle opere di premunizione in oggetto. Nonostante le stesse

concernano alcune strade cantonali, dei riali e la sede della Scuola __________

- beni di principio inalienabili e insuscettibili di uso migliore - il

Tribunale ha considerato che le opere eseguite avevano eliminato o fortemente

ridotto per questi fondi i rischi legati alle alluvioni, ciò che costituisce un

vantaggio particolare nella misura in cui in questo modo sono stati così soppressi o drasticamente diminuiti inconvenienti e

oneri a carico del proprietario, nonché migliorato lo stato di sicurezza dei

fondi. L'autorità precedente ha poi confermato il metodo di riparto utilizzato

dall'esecutivo comunale ritenendo corretti i valori attribuiti alle proprietà

cantonali. Il Tribunale di espropriazione ha infine escluso che il

versamento del sussidio cantonale per l'esecuzione dei manufatti in esame desse

luogo a una forma di doppia imposizione a carico del Cantone.

C. Avverso quest'ultimo

giudizio, la Repubblica e Cantone Ticino insorge dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone annullamento e postulando che i fondi di sua

proprietà vengano esentati dal pagamento dei contributi di miglioria. Contesta,

in sostanza, che le proprietà cantonali traggano dalle opere di premunizione un

vantaggio particolare ed economico. Ribadisce anche in questa sede che i beni

di uso comune non possono beneficiare di alcun aumento di valore dalla

realizzazione delle opere pubbliche in oggetto poiché, a causa della loro

destinazione, sono inalienabili e inedificabili; inoltre attraverso l'assoggettamento

di beni di uso comune viene imposto un vantaggio di cui beneficia l'utenza e

non il singolo proprietario. Per i riali, ciò corrisponderebbe a imporre

l'oggetto stesso dell'investimento che determina il tributo in questione.

D'altronde mai in passato un Comune avrebbe emesso dei contributi di miglioria

a carico di strade pubbliche o corsi d'acqua, a comprova che il legislatore e

le autorità esecutive non hanno mai inteso assoggettare questi beni ad un

simile tributo. Contesta infine il metodo di riparto ed in particolare

l'applicazione del fattore attribuito alle strade che servono la zona

edificabile.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Tribunale di espropriazione, senza formulare

particolari osservazioni.

Alla medesima conclusione perviene il Municipio di __________ con

argomentazioni che verranno riprese, per quanto necessario, in appresso.

E. In sede di replica il

Cantone ha ulteriormente sviluppato le proprie argomentazioni, riconfermandosi

nella sua domanda di giudizio. Sia il Municipio di __________, che il Tribunale

d'espropriazione non hanno formulato osservazioni di duplica.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 13 cpv. 3a della legge sui contributi di

miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL 703.100). La legittimazione attiva dell'insorgente,

destinataria della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la

tempestività del gravame (art. 13 cpv. 3a LCM e art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono

certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. Il contributo di miglioria rappresenta una partecipazione del privato

alle spese per oneri o impianti eseguiti dallo Stato o dai Comuni o consorzi di

Comuni nell'interesse generale (pubblica utilità), che viene imposta alle

persone o gruppi di persone cui le opere o gli impianti procurano vantaggi

economici particolari. Costituisce uno dei mezzi di finanziamento di cui l'ente

pubblico dispone per l'adempimento dei

compiti affidatigli dalla legge, in particolare per l'urbanizzazione tempestiva

dei fondi di cui lo stesso è responsabile (STA 52.2013.103 del 23 luglio 2013

consid. 3.3.1, 52.2012.289 del 17 maggio 2013 consid. 2.2.1, 52.2011.299

del 19 luglio 2012 consid. 2.2.1, 52.2010.321 del 7 dicembre 2011 consid. 2.2.1; Adelio Scolari, Tasse

e contributi di miglioria, Bellinzona 2005, n. 159 e segg.; Marco Brenni/

Gianfranco Sciarini, Contributi di miglioria, applicazione secondo la nuova legge del

24.4.1990, in: RDAT 1993-II pag. 308).

2.2. Nel

Cantone Ticino la LCM stabilisce, tra l'altro, che i Comuni sono tenuti a

prelevare contributi siffatti per le opere che procurano vantaggi particolari

(art. 1 cpv. 1 LCM). Danno luogo a contributo, segnatamente, le opere di

premunizione e di bonifica, come i ripari contro le alluvioni, le frane, le

valanghe, i rimboschimenti e le piantagioni (art. 3 cpv. 1 lett. b). Il contributo è imponibile anche per il

miglioramento o ampliamento di un'opera esistente, esclusi i lavori di

manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCM). Un vantaggio particolare è presunto

specialmente quando la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto

della loro destinazione sono migliorate in modo evidente (art. 4 cpv. 1 lett. b

LCM), rispettivamente quando sono eliminati o ridotti inconvenienti e oneri

(art. 4 cpv. 1 lett. c LCM). Nella determinazione del vantaggio particolare si

devono considerare gli inconvenienti connessi all'opera ed eventuali

restrizioni di diritto pubblico gravanti i fondi (art. 4 cpv. 2 LCM). Sono

imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti,

compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio

particolare (art. 5 cpv. 1 LCM). Il contributo di miglioria è un debito

personale dovuto da colui che, in base alle risultanze del registro fondiario, risulta essere proprietario del fondo al momento

della pubblicazione del prospetto (art. 5 cpv. 2 LCM; RDAT II-1991 n. 55;

II-2005 n. 24). Per le opere di premunizione la quota a carico dei

proprietari è fissata in base al vantaggio particolare presumibile (art. 7 cpv.

2 LCM). La ripartizione tra gli interessati avviene in funzione del vantaggio

particolare (art. 8 cpv. 1 LCM) e si effettua, di regola, secondo la superficie

dei fondi e tenendo conto, per i terreni edificabili, del diverso indice di

sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM). Fattori di correzione e altri metodi di

computo sono applicabili se speciali circostanze lo giustificano, in

particolare se l'esistente edificazione non rende possibile un miglior

sfruttamento del terreno (art. 8 cpv. 3 LCM). Posto che l'entità del singolo

vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l'applicazione di

criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall'esperienza e

di facile applicazione e comprensione, purché rispettino i principi della

parità di trattamento e del divieto di arbitrio (STF 2P.264/2006 del 18 giugno

2007 consid. 5.4, 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 5.1 e rinvii). I beni

imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l'eventuale

suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM). La legge prevede poi che il

prospetto dei contributi è elaborato sulla base

del preventivo o del consuntivo dell'opera (art. 11 cpv. 1 LCM) e che esso

comprende l'elenco dei contribuenti, il piano del perimetro, gli elementi di

calcolo dei contributi, il loro ammontare e i termini per il loro pagamento

(art. 11 cpv. 2 lett. a-e LCM).

2.3. Come già rilevato

in più occasioni dal Tribunale federale, i Comuni ticinesi dispongono di grande

libertà nell'applicazione della legislazione cantonale sui contributi di

miglioria, segnata-mente nella determinazione del perimetro d'imposizione e nel

riparto dell'onere complessivo tra le varie proprietà. In tale ambito essi godono

pertanto di autonomia protetta (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 2.2

e rinvii). Perciò, in caso di contestazioni, il Tribunale di espropriazione

deve limitarsi a verificare che l'esercizio del potere d'apprezzamento da parte

dell'autorità di prime cure sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi

su considerazioni serie e pertinenti. I medesimi principi valgono anche per

questa Corte. Infatti, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è

proponibile contro la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del

potere d'apprezzamento, e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti

giuridicamente rilevanti (art. 69 cpv. 1 LPAmm). Il controllo

dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma

circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i

limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in

spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in

particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della

precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli

estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o

dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei

casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni

oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi

fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di

trattamento, al divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (DTF 104 Ia 206;

RDAT I-1994 n. 34; Ulrich Haefelin/Georg

Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San

Gallo 2020, n. 1148; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 407 segg.; Borghi/ Corti,

op. cit., ad art. 61, n. 2d).

3. 3.1. Come

accennato in narrativa, la ricorrente contesta gli argomenti sulla base dei

quali il Tribunale di espropriazione ha confermato l'assoggettamento delle

proprietà cantonali al prelievo di contributi di miglioria, ritenendo che non

vi sia in specie alcun vantaggio particolare per questi fondi. Essa sostiene

che i beni di uso comune, essendo inalienabili - rispettivamente senza valore

di mercato - e inedificabili, non possano beneficare di alcun aumento di valore

che giustifichi il contestato tributo; inoltre, visto l'uso comune di tali

proprietà, non vi sarebbe un vantaggio per il Cantone quanto piuttosto per i

loro utenti. In particolare poi per quanto attiene i riali, il fatto di

considerarli come dei beni imponibili equivale a tassare l'oggetto stesso

dell'investimento effettuato dal Comune. D'altronde, benché dottrina e

giurisprudenza ammettano l'imposizione di contributi di miglioria per i beni

patrimoniali e amministrativi in senso stretto, la legge non la prevede per i

beni demaniali di uso comune. Si tratterebbe nello specifico di un silenzio

qualificato del legislatore in linea con quanto espresso in materia dalla

dottrina e dalla giurisprudenza, le quali escluderebbero il sussistere di un

vantaggio particolare per beni come i riali e le strade. La ricorrente osserva

poi che l'esecuzione di opere volte a prevenire danni derivanti da eventi

naturali costituisce un compito fondamentale dell'ente pubblico, sancito a livello

pianificatorio da norme suscettibili di generare la responsabilità delle

autorità competenti; tuttavia, sempre a suo dire, nella STF 2C_767/2008 del 2

luglio 2009 il Tribunale federale avrebbe negato l'esistenza di un vantaggio

particolare nel caso in cui grazie alla realizzazione di un'opera di

premunizione il proprietario di un fondo si trovi liberato da possibili oneri

di risarcimento verso terzi. Sostiene altresì che nella prassi cantonale non vi

sarebbero mai stati casi di imposizione di contributi di miglioria a carico di

strade pubbliche o corsi d'acqua, a dimostrazione che il legislatore non abbia

mai voluto assoggettare questo tipo di beni; prassi che, quandanche la si

volesse ritenere illecita, siccome condivisa e pacifica, sarebbe vincolante per

le relazioni tra Cantone e Comuni. L'insorgente afferma infine che una strada

pubblica, che viene costruita secondo standard progrediti, dispone già delle

necessarie protezioni da acque e detriti.

3.2.

3.2.1. Anzitutto, come

giustamente rilevato dalla ricorrente, il Tribunale federale ha da tempo

stabilito che i beni del patrimonio amministrativo di una corporazione di

diritto pubblico possono essere assoggettati a oneri preferenziali in favore di

un altro ente pubblico (DTF 118 Ib 54 consid. 2b e 2c, 107 Ib 289 consid. 8a,

94 I 270 consid. 3; RDAT 1977 n. 70; STF 2C_1001/2020 consid. 2.4.3; Scolari, Tasse e contributi di

miglioria, n. 211; Scolari,

Diritto amministrativo, n. 477). Da un determinato intervento possono infatti

derivare vantaggi di natura economica al proprietario di un fondo

indipendentemente dal fatto che il medesimo sia assoggettato alle leggi di

mercato; non vi è dunque plausibile ragione di ritenere a priori esenti i fondi

appartenenti al patrimonio amministrativo dell'ente pubblico dall'imposizione

di contributi di miglioria, sempreché sia realizzato il requisito dell'esistenza

di un vantaggio speciale (RDAT 1977 n. 70). Inoltre, quando il tributo è

imposto in funzione del vantaggio economico in senso lato che il fondo ritrae

da un'opera pubblica, un utile non meramente virtuale di natura economica si concretizza

anche per i fondi appartenenti al patrimonio amministrativo di un ente pubblico.

Anche questi infatti devono essere urbanizzati per la loro edificazione e

l'esecuzione di un'opera di premunizione può ridurre in modo apprezzabile gli

oneri di manutenzione o di esercizio di edifici o impianti del patrimonio

amministrativo (DTF 107 Ib 289 consid. 8a). Garantendo la sicurezza di un bene

amministrativo se ne protegge l'esercizio e si evita all'ente pubblico il danno

patrimoniale che esso subirebbe in caso di rispristino (DTF 118 Ib 54 consid.

2b, 107 Ib 289 consid. 8a; RDAT 1977 n. 70; Scolari,

Tasse e contributi di miglioria, n. 211).

D'altronde l'attuale

legislazione cantonale va proprio in questa direzione. A differenza della

previgente legge sui contributi di miglioria dell'8 marzo 1977, che non

conteneva specifiche disposizioni in merito, l'art. 5 cpv. 1 LCM stabilisce

ormai che anche gli enti pubblici, che traggono un vantaggio particolare da un'opera,

sono imponibili. Il messaggio del Consiglio di Stato n. 2826 del 13 giugno 1984

concernente una nuova legge sui contributi di miglioria fa infatti esplicito

riferimento alla possibilità di assoggettare al tributo in parola i beni

immobili facenti parte del patrimonio amministrativo di un ente pubblico.

È vero che la dottrina

e la giurisprudenza, nonché i materiali legislativi appena citati si riferiscono

in generale al patrimonio amministrativo, senza fare alcun accenno specifico ai

beni di uso comune. Tuttavia non può essere seguita la ricorrente laddove

sostiene che da questo silenzio si possa dedurre che il legislatore abbia

inteso escludere quest'ultima categoria di beni dal campo di applicazione della

LCM. In primo luogo il chiaro testo di legge sancisce il principio generale

secondo cui anche gli enti pubblici sono imponibili senza specificare per quali

tipi di bene e ciò nonostante il messaggio governativo faccia riferimento al

patrimonio amministrativo (riprendendo letteralmente le tesi giurisprudenziali

sviluppate fino a quel momento). Va dunque osservato che, se la volontà del

legislatore fosse stata quella di limitare il prelievo di contributi di

miglioria su beni appartenenti al solo patrimonio finanziario e amministrativo,

escludendo pertanto i beni di uso comune, nella misura in cui esso stava

procedendo ad una modifica della previgente regolamentazione tesa appunto anche

a chiarire le possibilità di assoggettamento dei beni immobili di proprietà

degli enti pubblici, ne avrebbe fatto esplicita menzione nella formulazione del

disposto di legge; ciò che invece non è avvenuto. Tutto questo conduce quindi a

ritenere che semmai la volontà del legislatore fosse quella di prevedere l'assoggettamento

al tributo in parola di tutti i fondi che traggono vantaggio da un'opera ai

sensi dell'art. 3 cpv. 1 LCM, inclusi quelli degli enti pubblici e senza

riguardo alla loro classificazione.

A questo proposito si

deve inoltre considerare che anche la giurisprudenza del Tribunale federale va

in sostanza in questa direzione. Benché nel caso specifico confrontato con dei

beni di proprietà della Confederazione Svizzera, rispettivamente di suoi

istituti, prevalentemente appartenenti a patrimonio amministrativo, il

Tribunale federale ha più volte sottolineato che, ai fini del prelievo di

contributi di miglioria, determinante è unicamente stabilire se vi sia o no nel

caso concreto un vantaggio particolare per le proprietà immobiliari del

contribuente (DTF 118 Ib 54 consid. 2b, 107 Ib 289 consid. 8a; RDAT 1977 n.

70).

Ora, in concreto non vi

sono valide ragione per scostarsi da tale giurisprudenza quando, come nel caso

di specie, si è in presenza di beni del demanio pubblico artificiale. Sia i

fondi appartenenti al patrimonio amministrativo sia quelli di uso comune

servono direttamente all'adempimento di compiti pubblici, sono inalienabili

fintanto che persiste la loro particolare destinazione e soggiacciono entrambi

in parte alle regole del diritto pubblico e in parte a quelle di diritto

privato. La distinzione principale tra questi due tipi di beni consiste nelle

possibilità di accesso date al pubblico: se i beni di uso comune possono essere

liberamente utilizzati da chiunque conformemente alla loro destinazione

rispettando i diritti altrui (art. 9 della legge sul demanio pubblico del 18

marzo 1986; LDP; RL 720.100; cfr. Scolari,

Diritto amministrativo, n. 530; Thierry

Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurigo 2018, n. 188 e segg. e

n. 198 e segg.), i beni appartenenti al patrimonio amministrativo sono

innanzitutto a disposizione dell'amministrazione e l'accesso al pubblico è

limitato dall'uso al quale gli stessi sono destinati. In questo senso si distingue

tra beni che sono utilizzati dagli agenti pubblici e ai quali gli amministrati

hanno accesso solo in quanto necessario all'espletamento del compito pubblico

(ad esempio gli uffici dell'amministrazione) e quelli che sono regolarmente

utilizzati dagli amministrati, o da alcune categorie di questi, con

l'intervento di agenti pubblici (ad esempio scuole, ospedali e istallazioni

sportive; Tanquerel, op. cit., n.

194); è d'uopo osservare che l'uso da parte del pubblico dei beni di uso

comune, come le strade, non differisce più di quel tanto da quello di alcuni

beni amministrativi che, a determinate condizioni, sono comunque accessibili a

un numero indeterminato di utenti (ad esempio le piscine o le biblioteche).

Orbene tale distinzione non permette di concludere che, ai fini

dell'imposizione di contributi di miglioria, vi sia una sostanziale differenza

tra queste categorie di beni pubblici. In ogni caso, se c'è una differenza, la

stessa non appare tale da giustificare l'esenzione a priori dei beni di uso comune,

poiché l'accesso in linea di principio illimitato e gratuito a tali beni non

esclude che queste proprietà possano trarre beneficio dalla realizzazione di

determinate opere pubbliche. La loro specifica destinazione e le modalità d'utenza

da parte del pubblico, così come pure le possibilità di sfruttamento, dovranno

per contro, di volta in volta, essere presi in considerazione al fine di

determinare se e in che misura si sia in presenza di un vantaggio particolare,

suscettibile di giustificare il prelievo di contributi di miglioria.

Nulla muta al riguardo

il fatto che nessun Comune, né il Cantone, avrebbe mai imposto contributi di miglioria

sulle strade pubbliche o sui corsi d'acqua. Anzitutto, sebbene in un caso

concernente un altro Comune e nonostante la questione sia tutt'ora aperta dal

profilo materiale, a questo Tribunale è noto che nei confronti del Cantone

siano già state avanzate analoghe pretese (STA 52.2015.229 del 22 dicembre

2017). Ad ogni modo poi, quandanche così

fosse e si volesse ritenere che una pratica - illegale - si sia instaurata in

tal senso, il Cantone non potrebbe ancora pretendere di essere per questo

esentato, atteso che il suo mancato assoggettamento comporterebbe una lesione

del principio della parità di trattamento rispetto agli altri

proprietari di fondi che traggono anch'essi un vantaggio particolare dall'opera

pubblica e vengono di conseguenza imposti con contributi di miglioria.

3.2.2. In concreto si

tratta dunque di stabilire se i fondi di proprietà del Cantone, e meglio le

quattro strade cantonali (mappali __________ e __________ di __________ [__________]

e mappali __________ e __________ di __________ [__________]), i due riali (fondi

__________ e __________ di __________ [__________]) e il centro scolastico con

il suo posteggio (mappali __________ e __________ di __________ [__________]),

abbiano o no tratto vantaggio dalle opere eseguite dal Comune di __________. A

tal proposito si deve preliminarmente osservare che, in materia di contributi

di miglioria, il vantaggio che determina l'inclusione di un fondo o di un

comparto nel perimetro di imposizione deve adempiere due requisiti

fondamentali: essere "particolare" e di natura "economica".

Il vantaggio è "particolare" se concerne una cerchia ben determinata

di interessati, che traggono un beneficio specifico decisamente maggiore di

quello di cui fruisce in genere la collettività grazie all'attività dell'ente

pubblico. È poi "economico" se è realizzabile, ossia se può essere

convertito in denaro (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 4.2 e rinvii).

Per giurisprudenza consolidata un intervento di premunizione è un'opera per la

quale possono essere prelevati contributi di miglioria (art. 3 cpv. 1 lett. b

LCM) in quanto è suscettibile di apportare vantaggi particolari ai fondi

adiacenti (STF 2C_767/2008 del 2 luglio 2009 consid. 4.3; STA 52.2012.289 del

17 maggio 2013 consid. 4.2); vantaggio - presunto - che consiste segnatamente

nella soppressione o riduzione di un pericolo o di un danno che comporta dunque

l'eliminazione, anche solo parziale, di inconvenienti o oneri (art. 4 cpv. 1

lett. c LCM) quali la soppressione di pericolo come la caduta sassi, le

valanghe, gli allagamenti e le alluvioni e, di conseguenza, nel miglioramento

dello stato di sicurezza della zona (art. 4 cpv. 1 lett. b LCM; STF 2C_767/2008

del 2 luglio 2009 consid. 4.3; Scolari, Tasse

e contributi di miglioria, n. 271). In quest'ambito si può parlare di opere che

impediscono la diminuzione dei valori esistenti in quanto volte alla loro conservazione (Scolari,

Tasse e contributi di miglioria, n. 203 e, in particolare, n. 272 ove

l'autore afferma che devono essere inclusi nel perimetro di imposizione tutti i

fondi protetti dalle opere di premunizione, comprese le strade). La

presunzione legale sarà pertanto difficilmente reversibile nel suo principio:

contestabili saranno semmai i criteri di imposizione e l'ammontare del

contributo (Scolari, Tasse e

contributi di miglioria, n. 203 in fine).

Tornando al caso in

esame, dagli atti di causa emerge che il Comune di __________ ha realizzato una

serie di opere al fine di mettere in sicurezza i quattro sopracitati corsi

d'acqua che attraversano la zona edificabile delle sezioni di __________ e di __________.

Per quanto qui di interesse, per il riale __________ è stata realizzata una

nuova camera di trattenuta di materiale ed è stato incanalato un tratto di

fiume sino all'immissione di questo nel riale __________ (interventi 10-1/7).

Anche per quest'ultimo è stata costruita una nuova briglia di contenimento

(intervento 20-1), in prossimità della quale si è proceduto anche al

consolidamento degli argini con massi ciclopici (interventi 20-1 e 20-2); il

riale __________ è inoltre stato incanalato nella tratta lungo la linea

ferroviaria (intervento 20-4) ed è poi stato collegato al riale __________. Per

il riale __________, oltre alla realizzazione di due nuove camere di trattenuta

di materiale (interventi 30-1 e 30-3), è stato innalzato il cordolo lungo la

strada comunale via __________ (intervento 30-2), sono stati potenziati i punti

di attraversamento delle strade comunali via __________ e via __________

(intervento 30-4) e si è proceduto alla rinaturazione del tratto di fiume che

corre lungo il centro scolastico (di cui al mappale 3) sino alla linea

ferroviaria (interventi 30-5 e 30-6). È stato inoltre posato sotto la linea

ferroviaria un tubo (spinto, ovvero mediante trivellazione orizzontale senza

l'esecuzione di scavi all'interno del segmento) per permettere così alle acque dei

tre torrenti, convogliate nel riale __________, di attraversare la ferrovia in

un unico punto, con sbocco nel torrente __________ (intervento 30-8) mediante

un nuovo tracciato finale (in parte incanalato [intervento 30-11] e in parte a

cielo aperto con arginatura di massi ciclopici [intervento 30-12]).

Le proprietà cantonali

di cui ai mappali n. __________ e n. __________ di __________ (__________) e ai

mappali n. __________ e n. __________ di __________ (__________) sono occupati

da strade che intersecano, rispettivamente costeggiano, i riali __________, __________

e __________ e, dal profilo pianificatorio, erano stati inizialmente inseriti

(almeno per una parte della loro superficie) in zona di pericolo debole, medio

o elevato di alluvionamento; il mappale __________ inoltre presentava anche

punti di rischio elevato o medio di colate detritiche. Anche il centro

scolastico (di cui al mappale __________) e il suo posteggio (mappale __________)

presentavano dei pericoli d'inondazione di grado elevato, medio o debole (cfr.

carte dei pericoli prima degli interventi). In seguito alle opere realizzate

dal Comune tali pericoli sono stati eliminati o ridotti (cfr. carta dei

pericoli dopo l'esecuzione degli interventi), ciò che implica, di tutta

evidenza, che le opere di premunizione eseguite hanno influito in modo marcato

sulla sicurezza dei fondi ed eliminato o ridotto inconvenienti e oneri nella

misura in cui, quantomeno i costi di ripristino in caso di danni cagionati da

eventi naturali, vengono così risparmiati. Poco importa che le strade cantonali

siano già dotate di impianti di sicurezza, opere di protezione esterne e di

raccolta e evacuazione delle acque e quindi fossero già, almeno in parte, protette

dai danni causati da eventi naturali; anzitutto nonostante vi fossero già tali

elementi di protezione, come visto, le strade in svariati punti presentavano delle

zone di pericolo di alluvione e flusso detritico, rischi poi ridotti se non annullati

dall'intervento comunale. In ogni caso le misure tecniche adottate nell'ambito

della costruzione di queste strade non sono minimamente comparabili alle opere

di premunizione eseguite dal Comune. Ne discende pertanto che a ragione la precedente istanza di giudizio

ha confermato l'inserimento nel perimetro di imposizione dei sedimi

stradali in parola e del centro scolastico con il suo posteggio.

3.2.3. Un discorso

diverso meritano invece i mappali n. __________ e n. __________ di __________ (__________).

Queste proprietà cantonali corrispondono a due tratti del riale __________

nella parte alta della sezione di __________; sulla parte più a valle del

mappale __________ è stata eseguita una camera di trattenuta di materiale

(intervento 20-1) e sul fondo __________ le sponde del corso d'acqua sono state

consolidate mediante massi ciclopici. Ora, il Tribunale di espropriazione ha

ritenuto che anche i riali (invero una porzione del riale __________ composto

dai due precitati fondi) avrebbero tratto vantaggio dalle opere realizzate

poiché la costruzione di una nuova briglia di contenimento a monte del torrente

(intervento 20-1) ha permesso di garantire la sicurezza degli stessi favorendo

il normale deflusso delle acque e risparmiando così l'ente pubblico dal realizzare

interventi atti a impedire situazioni di pericolo. Questa tesi non può essere

condivisa. Anzitutto è da escludere che vi possa essere un vantaggio a favore

del Cantone per il fatto che esso sarebbe così esonerato dal dover realizzare

delle opere di sistemazione del riale __________, atteso che il compito di

adottare le misure tecniche di premunizione e risanamento volte, come in

specie, alla sicurezza delle zone edificabili spetta in prima battuta ai Comuni

(art. 12 cpv. 2 lett. b e art. 13 cpv. 2 lett. a della legge sui territori

interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017; RS 701.500; LTPNat). In

ogni caso poi non si può ritenere che tali riali fossero soggetti a pericoli di

inondazione, ma piuttosto che fossero essi stessi la fonte di rischio.

Circostanza, questa, che ha reso necessario intervenire con delle opere di sistemazione.

In caso di episodi alluvionali d'altronde non è il fiume in sé ad essere

danneggiato poiché le variazioni morfologiche, segnatamente quelle stagionali o

dovute a cambiamenti climatici, sono eventi del tutto normali per gli alvei

fluviali. Il letto del corso d'acqua può cambiare forma, dimensioni e

caratteristiche senza che ciò abbia impatto sul suo valore o sul regime

giuridico ad esso applicabile. Nemmeno eventuali interventi di ripristino a

seguito di eventi alluvionali, quandanche gli stessi fossero da attuare sul

sedime fluviale, possono in realtà dirsi a favore del corso d'acqua; gli

allagamenti, le erosioni di sponda e i flussi detritici sono di tutta evidenza

pericolose solo per le proprietà limitrofe al fiume, atteso che le acque di

quest'ultimo continueranno a defluire da monte a valle indipendentemente dal

tipo di flusso o dall'esistenza di ostacoli, rischiando però di arrecare dei

seri danni ai fondi siti nelle sue vicinanze. D'altra parte giusta l'art. 12

cpv. 1 LTPNat le adeguate misure di gestione del rischio, tra cui le opere di

premunizione, sono adottate sulla base del piano delle zone di pericolo (PZP) e

tenuto conto dei potenziali danni a persone e a beni materiali considerevoli

e il grado di rischio di ogni tipo di evento naturale è determinato in funzione

del pericolo che comporta per le persone e per le proprietà, considerato che il

rischio per gli individui si differenzia a seconda che questi ne siano esposti

o no all'interno di edifici (art. 5 del regolamento della legge sui territori

interessati da pericoli naturali dell'11 luglio 2017; RS 701.510; RLTPNat). In

zone inaccessibili alle persone e senza insediamenti, quali possono essere i

territori rocciosi di alta montagna, un'eventuale esondazione di un corso

d'acqua non avrebbe conseguenze rilevanti che giustifichino l'intervento

statale. Ne consegue dunque che, in assenza di un vantaggio particolare

derivante dalle opere di premunizione eseguite, i mappali __________ e __________

di __________ (__________) non possono essere inseriti nel perimetro di

imposizione. Già solo per questa ragione il ricorso deve essere parzialmente

accolto e la decisione municipale, così come quella del Tribunale di

espropriazione che la tutela, vanno riformate escludendo l'assoggettamento dei

suddetti fondi di proprietà del Cantone.

4. Appurato che le

proprietà cantonali sopra citate, ad eccezione dei due sedimi fluviali, hanno

effettivamente tratto beneficio dalle opere di premunizione realizzate dal

Comune di __________, occorre a questo punto verificare se la loro imposizione

sia avvenuta tenendo correttamente conto dell'effettivo vantaggio particolare

che ne è derivato.

4.1. Il metodo di

riparto della quota di contributi a carico dei proprietari è illustrato nella

relazione tecnica annessa al prospetto (allegato 1) e il Tribunale di

espropriazione ne ha brevemente riassunto il meccanismo al considerando 5.2

della sentenza impugnata. Da questo profilo emerge anzitutto che le spese

determinanti sono suddivise per intervento. Il comprensorio di imposizione

comprende tutti i mappali che risultano coinvolti da potenziale pericolo, sulla

base delle carte dei pericoli di alluvionamento e di flusso detritico fatte

allestire dal Comune, le quali attribuiscono i differenti gradi di rischio

secondo una combinazione dell'intensità del potenziale evento e della sua

probabilità di accadimento. Per ogni singolo mappale viene considerata la

superficie teorica massima interessata dai potenziali pericoli alla quale viene

applicato un fattore di adeguamento in funzione del grado di pericolo esistente

prima dell'intervento pubblico e del rischio residuo dopo l'esecuzione delle

opere, ciò che permette dunque di tener conto dell'ampiezza in mq delle

superfici risanate. Viene poi considerato un fattore di correzione basato

sull'indice di sfruttamento. Per quanto qui di interesse, ai mappali in zona

residenziale viene assegnato un coefficiente pari all'indice di sfruttamento previsto

dalle norme di applicazione del piano regolatore (fattori da 1.50 a 0.50); per

Fatti

i mappali a carattere industriale-commerciale, siano essi all'interno o fuori

dalla zona edificabile, e per la zona AP/EP delle Scuole __________, il

coefficiente è dato dal quoziente tra l'indice di edificabilità, che a sua

volta esprime il rapporto tra il volume fuori terra della costruzione e la

superficie edificabile, e l'altezza media di un piano ipotizzata di 3.25 metri.

Ai mappali edificati con abitazione primaria che figurano a PR fuori zona

edificabile, così come ai campi sportivi o alle zone prative AP/EP, è stato

considerato l'indice di sfruttamento della zona edificabile più prossima. Alle

strade, in considerazione dell'importanza che riveste la praticabilità delle

vie di comunicazione, sono stati assegnati dei valori virtuali corrispondenti a

1.50 se la strada serve una zona edificabile o edificata, rispettivamente di

0.50 se serve una zona non edificabile e non edificata; i posteggi, i piazzali

e i sentieri sono trattati come le strade. Per le zone agricole e per i riali è

stato applicato un fattore di 0.05; la zona boschiva viene infine trattata come

un terreno non edificabile con un fattore pari a zero.

4.2. Nel dettaglio, per

quanto attiene al fattore fis di 0.60 attribuito al centro

scolastico e al suo posteggio - ricavato a partire dall'indice di edificabilità

come per gli altri fondi che non dispongono di un indice di sfruttamento -

nemmeno il Cantone solleva, se non in modo del tutto generico, particolari

censure al riguardo. Anzitutto va considerato che il calcolo per il passaggio

dall'indice di edificabilità al fattore di sfruttamento è, tutto sommato,

condivisibile poiché basato su criteri oggettivi comunemente ammessi e

facilmente verificabili. Si tratta, in sostanza, di trasformare il volume fuori

terra (dividendo nel rapporto che determina l'indice di edificabilità) in

superficie utile lorda di modo da ottenere un valore comparabile all'indice di

sfruttamento (rapporto appunto tra la superficie utile lorda e quella

edificabile) e imporre tutte le proprietà sulla base del medesimo criterio; a

tal fine il volume fuori terra viene diviso per l'altezza media di un ipotetico

piano della costruzione. Ora, in concreto, tutti i fondi assoggettati per gli

interventi 30-3/5 hanno ricevuto quale fattore di correzione il coefficiente

0.50, ad eccezione dei mappali n. __________ e n. __________ per i quali è

stato previsto il fattore 0.60. Quest'ultimo valore è dovuto all'indice di

edificabilità del fondo su cui è sito l'edificio scolastico pari a 2.00, il

quale tiene conto appunto del volume massimo degli edifici in rapporto alla

superficie edificabile e che in specie riflette il fatto che si tratta di ampi

spazi destinati all'insegnamento pubblico con rilevanti possibilità di

sfruttamento. A titolo di paragone, per l'edificio scolastico e la palestra i

parametri edificatori prevedono la possibilità di erigere degli edifici con

un'altezza massima di 12.50 metri (cfr. art. 35 n. 2 NAPR di __________),

mentre per la zona residenziale estensiva - il cui indice di sfruttamento

massimo è di 0.50 - l'altezza massima delle costruzioni è di 8.50 metri. Né la

destinazione dell'immobile, di manifesto interesse pubblico, né il fatto che lo

stesso sia prevalentemente accessibile ad una ristretta cerchia di utenti

(studenti e insegnanti), permettono di giungere a diversa conclusione, atteso

come questi aspetti non pongono limiti alle potenzialità di sfruttamento

edilizio della proprietà cantonale e non permettono di rilevare, rispetto agli

altri fondi imposti, differenze tali da necessitare dei correttivi particolari

ai fini del calcolo del presente tributo. Si osserva poi che, a giusto titolo,

al posteggio di cui al mappale __________ di __________ (__________) è stato

applicato il medesimo coefficiente dell'edificio di pubblico interesse; l'area

di parcheggio - di natura privata - è infatti destinata a servire ed è

riservata agli utenti del centro scolastico (cfr RtiD II-2008 n. 17), ciò che

giustifica dunque l'applicazione dello stesso regime.

Se ne deve dunque concludere che, tenuto conto delle particolarità della

proprietà pubblica assoggettata, la differenza - minima - rispetto ai

coefficienti applicati alle altre proprietà imposte per il medesimo intervento,

si rivela del tutto giustificata e il metodo di riparto applicato

dall'esecutivo comunale va pertanto, su questo punto, confermato.

4.3.

4.3.1. In merito

all'imposizione delle strade cantonali va preliminarmente rilevato che il

Comune ha previsto per i terreni fuori zona edificabile e non edificati un

fattore di correzione zero, coefficiente applicato anche alle aree boschive

indipendentemente dal loro azzonamento (cfr. allegato 1, relazione tecnica pag.

12 ultimo paragrafo). Di conseguenza, nell'ambito del calcolo dei contributi di

miglioria dovuti per gli interventi 10-1/7, 20-1 e 30-1, alcuni fondi - benché

toccati dai pericoli di alluvionamento e flusso detritico - non sono stati

imposti (allegato 1A, spese determinanti e calcolo di dettaglio contributi di

miglioria; cfr. mappale __________ di __________ per gli interventi 10-1/7, mappale

__________ di __________ per l'intervento 20-1 e mappali __________ e __________

di __________ per l'intervento 30-1). Sennonché così facendo l'autorità

comunale non ha considerato che, come visto sopra (consid. 3.2), nell'ambito

dell'esecuzione di opere di premunizione, il vantaggio che dà luogo al prelievo

di contributi non si realizza unicamente sotto forma di un aumento del valore

venale della proprietà ma può consistere nella conservazione dei valori

esistenti. In caso, ad esempio, di rischio di erosione della sponda di un corso

d'acqua il danno causato dall'ablazione del terreno circostante l'alveo

(rispettivamente l'erosione delle pareti laterali di contenimento), comporta di

tutta evidenza una diminuzione del valore delle proprietà limitrofe,

indipendentemente dal fatto che queste siano o no edificabili/edificate, dovuta

all'arretramento delle sponde fluviali, alla possibile perdita di terreno e ai

danni alla vegetazione; inoltre eventuali costi di pulizia e ripristino possono

rendersi necessari anche per un fondo non edificabile e non edificato, così

come per una superficie boschiva. Con il suo agire, l'ente impositore ha

ritenuto che l'impossibilità di costruire su di un fondo annullerebbe il

vantaggio derivante dalle opere di premunizione. Volendo seguire il

ragionamento dell'autorità comunale, andava allora considerato che anche le

strade non sono, in linea di principio, edificabili, sicuramente non al pari

dei terreni destinati a tale scopo, e che esse non hanno un valore di mercato

(anche a livello di stima, esse sono valutate grosso modo al pari dei terreni

boschivi). Per i fondi edificabili, invece, oltre che eliminare gli

inconvenienti e gli oneri derivanti da eventuali eventi naturali, la miglior

protezione del territorio permette di conservare le possibilità edificatorie e,

di riflesso, di aumentare il valore della proprietà atteso che un fondo non esposto

a pericoli, o esposto in maniera limitata, è commercialmente più attrattivo di

una proprietà a rischio di esondazioni o di erosioni spondali. In questo senso

dunque l'autorità comunale avrebbe dovuto tenere debitamente conto dei limiti

edificatori che gravano questa categoria di beni di uso comune, ciò che invece

non ha fatto essendosi limitata a escludere i fondi inedificabili e inedificati

e ad imporre le strade con coefficienti addirittura superiori ai terreni in

zona edificabile. Il mancato assoggettamento delle zone boschive, le quali

traggono anch'esse un vantaggio dalle opere di premunizione, benché di tutta

evidenza in misura minore rispetto ai fondi edificabili o edificati, risulta

pertanto lesivo del principio di parità di trattamento; ne consegue dunque che

per gli interventi 10-1/7, 20-1 e 30-1 il contributo a carico del Cantone va ad

ogni modo ricalcolato tenendo conto dell'imposizione dei mappali forestali.

4.3.2. Si osserva poi che

la differenza tra il fattore fis di 1.50, applicato alle strade che

servono una zona edificabile o edificata, e quello di 0.50, per le vie che

collegano zone non edificabili e non edificate, è molto ampia e la spiegazione

fornita al riguardo dal Tribunale di espropriazione per spiegare questa grande

differenza è invero poco soddisfacente. La precedente autorità di giudizio ha

infatti ritenuto che ciò si giustificherebbe per il fatto che una strada che

serve una zona edificabile, oltre che a garantire l'accessibilità ai terreni,

grazie alle sue infrastrutture (quali le canalizzazioni) migliora lo stato di

urbanizzazione dei fondi e crea pertanto le premesse per la loro edificazione;

vi sarebbero inoltre differenze quanto al grado di lavorazione e finitura.

Seppur in parte condivisibile, il ragionamento esposto non considera tuttavia

che anche le strade che servono le zone non edificabili possono disporre di

infrastrutture quali le canalizzazioni e possono avere il medesimo grado di

lavorazione e finitura di quelle in zona residenziale; inoltre anche le zone non

edificabili e non edificate necessitano di essere collegate alla rete stradale,

ed eventualmente alle sue infrastrutture, per essere sfruttate (ad esempio un

terreno agricolo destinato alla viticoltura). Le strade pubbliche d'altronde, a

livello pianificatorio, non vengono classificate in base dell'azzonamento dei

sedimi da esse servite, ma piuttosto secondo la loro funzione; esse sono

inserite a Piano del traffico quali strade, distinguendo tuttalpiù a

seconda che si tratti di autostrade, strade principali, di collegamento, di

raccolta o di servizio, suddivisione che, ai sensi della LCM, serve piuttosto a

definire se le medesime costituiscano delle opere di urbanizzazione generale o

particolare. Tale distinzione, inoltre, non attiene al concetto di vantaggio

particolare - né tanto meno alle possibilità di sfruttamento - che i fondi

imposti, in questo caso le strade, traggono dalle opere di premunizione. Va poi

rilevato che, in concreto, alle strade cantonali oggetto di prelievo di

contributi è stato applicato il fattore 1.50 per i vari interventi eseguiti e

questo nonostante il fatto che dal piano delle zone (cfr. allegato I) risulti

che i sedimi stradali di cui ai mappali n. __________ e n. __________ di __________

non servono zone edificabili. Nessuna spiegazione è stata fornita al riguardo

dalle precedenti istanze, con il che non è dato di sapere se vi sia una ragione

che giustifichi tale modo di procedere. La questione, invero non di poco conto,

non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita, poiché il fattore fis

di 1.50 non può comunque essere confermato. Tale coefficiente infatti risulta

maggiore di quello applicato per i fondi situati nelle varie zone residenziali

(al pari unicamente con la zona di nucleo, nonostante sia ben noto che tali zone

soffrono di particolari limiti quanto alle possibilità di sfruttamento, cfr.

allegato F, art. 28.1 NAPR di __________ e art. 28 NAPR di __________). A

titolo di esempio, un fondo posto in zona residenziale intensiva, sul quale

dunque può essere costruito un edificio di 13 metri d'altezza (art. 28.4 NAPR

di __________), ha un indice di sfruttamento, e dunque un fattore di sfruttamento,

pari a 1.00. I beni di uso comune, così come i beni amministrativi degli enti

pubblici, sono destinati all'adempimento di compiti di diritto pubblico; a

differenza dei beni amministrativi poi, il demanio pubblico artificiale

comprende quelle opere create e/o vincolate dallo Stato per servire ad un uso

collettivo, in linea di principio, in maniera libera, uguale e gratuita per

tutti. Le strade di conseguenza non dispongono di alcun indice, sia esso di

sfruttamento o di edificabilità, poiché la specifica destinazione di questi

manufatti impedisce che siano applicabili loro tali concetti. Va pertanto

considerato che per le strade difficilmente si può supporre una possibilità di

miglior utilizzo e che l'accesso generale da parte del pubblico rappresenta in

questo caso un limite alle possibilità di sfruttamento atteso che il Cantone è

tenuto a garantire che le vie di comunicazione siano utilizzabili in sicurezza.

D'altra parte, va in specie scisso quello che è l'interesse - di carattere

pubblico e dunque di cui non beneficia il Cantone quanto piuttosto l'utenza -

all'esistenza di una rete viaria efficiente, funzionale e capillare, dal

vantaggio che invece il Cantone trae dalle opere di premunizione e che si

concretizza con il risparmio dei costi dovuti a possibili danni causati da

eventi naturali. Come visto anche dal profilo dell'edificabilità, a differenza

di quanto avviene per il centro scolastico, va considerato che le strade non

sono, in linea di principio, edificabili e che esse non hanno un valore di

mercato.

Ciò non significa che si

possa sottovalutare il vantaggio che questo tipo di opere di premunizione determina

anche per i sedimi stradali; è infatti innegabile che la soppressione del

rischio di danni causati alla strada e dunque dell'onere del ripristino, non è

certo un beneficio da poco e sicuramente risulta maggiore di quello tratto da

altri fondi, come ad esempio le aree boschive. Ad ogni modo, la decisione

dell'autorità comunale, di ritenere le strade maggiormente avvantaggiate dalle

opere di premunizione rispetto ai fondi edificabili, attribuendo alle prime un

fattore ben superiore rispetto ai coefficienti applicati ai secondi, senza dunque

tenere in debita considerazione i chiari limiti di sfruttamento dettati dal

tipo particolare di utilizzo e dall'evidente interesse pubblico che le vie di

comunicazione rappresentano, non può essere tutelata.

Se, come visto,

l'inalienabilità e l'inedificabilità dei beni di uso comune, la destinazione a

scopi di pubblico interesse e l'accesso al pubblico non attengono alla questione

dell'assoggettamento, ovvero all'esistenza di un vantaggio particolare, una

distribuzione della quota imponibile - equilibrata e rispettosa del principio

della parità di trattamento - esige per contro la tenuta in debita

considerazione delle peculiarità di questi fondi, ciò che l'autorità comunale

non ha fatto essendosi limitata ad attribuire alle strade il fattore di

correzione massimo. Per tale ragione, l'operato del Municipio di __________ si

rivela lesivo del principio di parità di trattamento e non può essere

condiviso. Le decisioni di imposizione relative ai mappali __________ e __________

di __________ (__________) e __________ e __________ di __________ (__________)

risultano viziate. Esse devono essere annullate e l'incarto retrocesso al Municipio

affinché ricalcoli i contributi fondandosi su di un piano di ripartizione

ossequioso dei principi legali e costituzionali applicabili in materia.

5. 5.1. Visto

quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto. Gli atti sono retrocessi al Municipio affinché proceda ad

allestire un nuovo calcolo dei precitati contributi ai sensi dei

considerandi.

5.2. La tassa di

giustizia e le spese sono poste a carico della Repubblica e Stato del Cantone

Ticino e del Comune di __________, entrambi intervenuti in causa a difesa dei

propri interessi finanziari, in ragione di 1/4 e 2/4 proporzionalmente al

rispettivo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili al Cantone, non avendone fatto richiesta, e al Comune, risultando

maggiormente soccombente.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. i dispositivi 1 e 2 della sentenza

30.2014.9 del 7 settembre 2018 del Tribunale di espropriazione sono riformati

come segue:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza la decisione del 29 aprile 2014 del Municipio di __________ è

annullata limitatamente ai contributi di miglioria a carico del Cantone per i

mappali __________, __________, __________ e __________ di __________ (__________)

e per i mappali __________ e __________ di __________ (__________). Per il

resto il gravame è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 600.-

e le spese di fr. 50.- sono poste per 1/4 a carico della ricorrente e per 3/4 a

carico del Comune di __________. Non si attribuiscono ripetibili.

1.2

gli atti sono retrocessi al Municipio

di __________ affinché proceda a ricalcolare ai sensi dei considerandi i

contributi di miglioria dovuti dal Cantone relativamente alle sopracitate

proprietà cantonali, basandosi su un nuovo piano di ripartizione rispettoso dei

principi legali e costituzionali ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giustizia e le spese, di complessivi

fr. 3'000.-, sono poste per 1/4 a carico della ricorrente e per 3/4 a carico

del Comune.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera