52.2018.482
Contributi di miglioria - imposizione di beni pubblici (strade, fiumi e edifici amministrativi)
29 dicembre 2021Italiano40 min
miglioria; cfr. mappale __________ di __________ per gli interventi 10-1/7, mappale
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.482
Lugano
29
dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo
sul ricorso del 10 ottobre 2018 di
Repubblica
e Cantone Ticino,
rappresentato
dal Dipartimento del territorio, Sezione
amministrativa immobiliare,
contro
la decisione del 7 settembre 2018 (30.2014.9) del
Tribunale di espropriazione prolata nell'ambito della procedura di
imposizione di contributi di miglioria avviata dal Comune di __________ per
le opere di messa in sicurezza dei corsi d'acqua nella sezione di __________;
ritenuto, in
fatto
A. A seguito di eventi alluvionali, susseguitisi nel
tempo, che hanno interessato la zona edificabile della sezione di __________ e
il comparto __________ della sezione di __________, il 27 marzo 2009 l'allora
Consiglio comunale di __________, facendo proprie le proposte contenute
nel messaggio municipale n. 13/2008 del 26 gennaio 2009, ha stanziato un
credito per la realizzazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza dei
corsi d'acqua __________, __________, __________ e affluente valle di __________.
Esso ha altresì autorizzato il Municipio a prelevare dei contributi di
miglioria fissando la quota a carico dei privati al 70% della spesa
determinante.
Dando seguito a quanto
deciso dal legislativo comunale, il Municipio di __________, istituito nel
frattempo in seguito alla fusione dei Comuni di __________, __________, __________
e __________, ha avviato la procedura di prelievo dei contributi di miglioria
per l'esecuzione delle opere previste, pubblicando il relativo prospetto dal 30
settembre al 29 ottobre 2013, previo invio di un avviso personale ai
proprietari interessati.
La Repubblica e Cantone Ticino è proprietaria dei mappali n.__________, __________,
__________ e __________ di __________ (__________) e dei mappali n. __________,
__________, __________ e __________ di __________ (__________). Per questi
fondi essa è stata assoggettata al pagamento di contributi di miglioria per
complessivi fr. 180'607.10. Mediante risoluzione del 29 aprile 2014 l'Esecutivo
comunale ha respinto il reclamo interposto dal Cantone avverso tali
imposizioni.
B. Con giudizio del 7
settembre 2018 il Tribunale di espropriazione ha a sua volta respinto
l'impugnativa inoltrata dalla Repubblica e Cantone Ticino contro quest'ultima
pronuncia municipale. Innanzitutto esso ha ritenuto fondato l'assoggettamento
delle proprietà in questione poiché avevano effettivamente tratto un vantaggio
particolare dalle opere di premunizione in oggetto. Nonostante le stesse
concernano alcune strade cantonali, dei riali e la sede della Scuola __________
- beni di principio inalienabili e insuscettibili di uso migliore - il
Tribunale ha considerato che le opere eseguite avevano eliminato o fortemente
ridotto per questi fondi i rischi legati alle alluvioni, ciò che costituisce un
vantaggio particolare nella misura in cui in questo modo sono stati così soppressi o drasticamente diminuiti inconvenienti e
oneri a carico del proprietario, nonché migliorato lo stato di sicurezza dei
fondi. L'autorità precedente ha poi confermato il metodo di riparto utilizzato
dall'esecutivo comunale ritenendo corretti i valori attribuiti alle proprietà
cantonali. Il Tribunale di espropriazione ha infine escluso che il
versamento del sussidio cantonale per l'esecuzione dei manufatti in esame desse
luogo a una forma di doppia imposizione a carico del Cantone.
C. Avverso quest'ultimo
giudizio, la Repubblica e Cantone Ticino insorge dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone annullamento e postulando che i fondi di sua
proprietà vengano esentati dal pagamento dei contributi di miglioria. Contesta,
in sostanza, che le proprietà cantonali traggano dalle opere di premunizione un
vantaggio particolare ed economico. Ribadisce anche in questa sede che i beni
di uso comune non possono beneficiare di alcun aumento di valore dalla
realizzazione delle opere pubbliche in oggetto poiché, a causa della loro
destinazione, sono inalienabili e inedificabili; inoltre attraverso l'assoggettamento
di beni di uso comune viene imposto un vantaggio di cui beneficia l'utenza e
non il singolo proprietario. Per i riali, ciò corrisponderebbe a imporre
l'oggetto stesso dell'investimento che determina il tributo in questione.
D'altronde mai in passato un Comune avrebbe emesso dei contributi di miglioria
a carico di strade pubbliche o corsi d'acqua, a comprova che il legislatore e
le autorità esecutive non hanno mai inteso assoggettare questi beni ad un
simile tributo. Contesta infine il metodo di riparto ed in particolare
l'applicazione del fattore attribuito alle strade che servono la zona
edificabile.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Tribunale di espropriazione, senza formulare
particolari osservazioni.
Alla medesima conclusione perviene il Municipio di __________ con
argomentazioni che verranno riprese, per quanto necessario, in appresso.
E. In sede di replica il
Cantone ha ulteriormente sviluppato le proprie argomentazioni, riconfermandosi
nella sua domanda di giudizio. Sia il Municipio di __________, che il Tribunale
d'espropriazione non hanno formulato osservazioni di duplica.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 13 cpv. 3a della legge sui contributi di
miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL 703.100). La legittimazione attiva dell'insorgente,
destinataria della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la
tempestività del gravame (art. 13 cpv. 3a LCM e art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono
certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Il contributo di miglioria rappresenta una partecipazione del privato
alle spese per oneri o impianti eseguiti dallo Stato o dai Comuni o consorzi di
Comuni nell'interesse generale (pubblica utilità), che viene imposta alle
persone o gruppi di persone cui le opere o gli impianti procurano vantaggi
economici particolari. Costituisce uno dei mezzi di finanziamento di cui l'ente
pubblico dispone per l'adempimento dei
compiti affidatigli dalla legge, in particolare per l'urbanizzazione tempestiva
dei fondi di cui lo stesso è responsabile (STA 52.2013.103 del 23 luglio 2013
consid. 3.3.1, 52.2012.289 del 17 maggio 2013 consid. 2.2.1, 52.2011.299
del 19 luglio 2012 consid. 2.2.1, 52.2010.321 del 7 dicembre 2011 consid. 2.2.1; Adelio Scolari, Tasse
e contributi di miglioria, Bellinzona 2005, n. 159 e segg.; Marco Brenni/
Gianfranco Sciarini, Contributi di miglioria, applicazione secondo la nuova legge del
24.4.1990, in: RDAT 1993-II pag. 308).
2.2. Nel
Cantone Ticino la LCM stabilisce, tra l'altro, che i Comuni sono tenuti a
prelevare contributi siffatti per le opere che procurano vantaggi particolari
(art. 1 cpv. 1 LCM). Danno luogo a contributo, segnatamente, le opere di
premunizione e di bonifica, come i ripari contro le alluvioni, le frane, le
valanghe, i rimboschimenti e le piantagioni (art. 3 cpv. 1 lett. b). Il contributo è imponibile anche per il
miglioramento o ampliamento di un'opera esistente, esclusi i lavori di
manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCM). Un vantaggio particolare è presunto
specialmente quando la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto
della loro destinazione sono migliorate in modo evidente (art. 4 cpv. 1 lett. b
LCM), rispettivamente quando sono eliminati o ridotti inconvenienti e oneri
(art. 4 cpv. 1 lett. c LCM). Nella determinazione del vantaggio particolare si
devono considerare gli inconvenienti connessi all'opera ed eventuali
restrizioni di diritto pubblico gravanti i fondi (art. 4 cpv. 2 LCM). Sono
imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti,
compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio
particolare (art. 5 cpv. 1 LCM). Il contributo di miglioria è un debito
personale dovuto da colui che, in base alle risultanze del registro fondiario, risulta essere proprietario del fondo al momento
della pubblicazione del prospetto (art. 5 cpv. 2 LCM; RDAT II-1991 n. 55;
II-2005 n. 24). Per le opere di premunizione la quota a carico dei
proprietari è fissata in base al vantaggio particolare presumibile (art. 7 cpv.
2 LCM). La ripartizione tra gli interessati avviene in funzione del vantaggio
particolare (art. 8 cpv. 1 LCM) e si effettua, di regola, secondo la superficie
dei fondi e tenendo conto, per i terreni edificabili, del diverso indice di
sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM). Fattori di correzione e altri metodi di
computo sono applicabili se speciali circostanze lo giustificano, in
particolare se l'esistente edificazione non rende possibile un miglior
sfruttamento del terreno (art. 8 cpv. 3 LCM). Posto che l'entità del singolo
vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l'applicazione di
criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall'esperienza e
di facile applicazione e comprensione, purché rispettino i principi della
parità di trattamento e del divieto di arbitrio (STF 2P.264/2006 del 18 giugno
2007 consid. 5.4, 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 5.1 e rinvii). I beni
imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l'eventuale
suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM). La legge prevede poi che il
prospetto dei contributi è elaborato sulla base
del preventivo o del consuntivo dell'opera (art. 11 cpv. 1 LCM) e che esso
comprende l'elenco dei contribuenti, il piano del perimetro, gli elementi di
calcolo dei contributi, il loro ammontare e i termini per il loro pagamento
(art. 11 cpv. 2 lett. a-e LCM).
2.3. Come già rilevato
in più occasioni dal Tribunale federale, i Comuni ticinesi dispongono di grande
libertà nell'applicazione della legislazione cantonale sui contributi di
miglioria, segnata-mente nella determinazione del perimetro d'imposizione e nel
riparto dell'onere complessivo tra le varie proprietà. In tale ambito essi godono
pertanto di autonomia protetta (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 2.2
e rinvii). Perciò, in caso di contestazioni, il Tribunale di espropriazione
deve limitarsi a verificare che l'esercizio del potere d'apprezzamento da parte
dell'autorità di prime cure sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi
su considerazioni serie e pertinenti. I medesimi principi valgono anche per
questa Corte. Infatti, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è
proponibile contro la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del
potere d'apprezzamento, e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti (art. 69 cpv. 1 LPAmm). Il controllo
dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma
circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i
limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in
spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in
particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della
precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli
estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o
dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei
casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni
oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi
fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di
trattamento, al divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (DTF 104 Ia 206;
RDAT I-1994 n. 34; Ulrich Haefelin/Georg
Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San
Gallo 2020, n. 1148; Adelio Scolari,
Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 407 segg.; Borghi/ Corti,
op. cit., ad art. 61, n. 2d).
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, la ricorrente contesta gli argomenti sulla base dei
quali il Tribunale di espropriazione ha confermato l'assoggettamento delle
proprietà cantonali al prelievo di contributi di miglioria, ritenendo che non
vi sia in specie alcun vantaggio particolare per questi fondi. Essa sostiene
che i beni di uso comune, essendo inalienabili - rispettivamente senza valore
di mercato - e inedificabili, non possano beneficare di alcun aumento di valore
che giustifichi il contestato tributo; inoltre, visto l'uso comune di tali
proprietà, non vi sarebbe un vantaggio per il Cantone quanto piuttosto per i
loro utenti. In particolare poi per quanto attiene i riali, il fatto di
considerarli come dei beni imponibili equivale a tassare l'oggetto stesso
dell'investimento effettuato dal Comune. D'altronde, benché dottrina e
giurisprudenza ammettano l'imposizione di contributi di miglioria per i beni
patrimoniali e amministrativi in senso stretto, la legge non la prevede per i
beni demaniali di uso comune. Si tratterebbe nello specifico di un silenzio
qualificato del legislatore in linea con quanto espresso in materia dalla
dottrina e dalla giurisprudenza, le quali escluderebbero il sussistere di un
vantaggio particolare per beni come i riali e le strade. La ricorrente osserva
poi che l'esecuzione di opere volte a prevenire danni derivanti da eventi
naturali costituisce un compito fondamentale dell'ente pubblico, sancito a livello
pianificatorio da norme suscettibili di generare la responsabilità delle
autorità competenti; tuttavia, sempre a suo dire, nella STF 2C_767/2008 del 2
luglio 2009 il Tribunale federale avrebbe negato l'esistenza di un vantaggio
particolare nel caso in cui grazie alla realizzazione di un'opera di
premunizione il proprietario di un fondo si trovi liberato da possibili oneri
di risarcimento verso terzi. Sostiene altresì che nella prassi cantonale non vi
sarebbero mai stati casi di imposizione di contributi di miglioria a carico di
strade pubbliche o corsi d'acqua, a dimostrazione che il legislatore non abbia
mai voluto assoggettare questo tipo di beni; prassi che, quandanche la si
volesse ritenere illecita, siccome condivisa e pacifica, sarebbe vincolante per
le relazioni tra Cantone e Comuni. L'insorgente afferma infine che una strada
pubblica, che viene costruita secondo standard progrediti, dispone già delle
necessarie protezioni da acque e detriti.
3.2.
3.2.1. Anzitutto, come
giustamente rilevato dalla ricorrente, il Tribunale federale ha da tempo
stabilito che i beni del patrimonio amministrativo di una corporazione di
diritto pubblico possono essere assoggettati a oneri preferenziali in favore di
un altro ente pubblico (DTF 118 Ib 54 consid. 2b e 2c, 107 Ib 289 consid. 8a,
94 I 270 consid. 3; RDAT 1977 n. 70; STF 2C_1001/2020 consid. 2.4.3; Scolari, Tasse e contributi di
miglioria, n. 211; Scolari,
Diritto amministrativo, n. 477). Da un determinato intervento possono infatti
derivare vantaggi di natura economica al proprietario di un fondo
indipendentemente dal fatto che il medesimo sia assoggettato alle leggi di
mercato; non vi è dunque plausibile ragione di ritenere a priori esenti i fondi
appartenenti al patrimonio amministrativo dell'ente pubblico dall'imposizione
di contributi di miglioria, sempreché sia realizzato il requisito dell'esistenza
di un vantaggio speciale (RDAT 1977 n. 70). Inoltre, quando il tributo è
imposto in funzione del vantaggio economico in senso lato che il fondo ritrae
da un'opera pubblica, un utile non meramente virtuale di natura economica si concretizza
anche per i fondi appartenenti al patrimonio amministrativo di un ente pubblico.
Anche questi infatti devono essere urbanizzati per la loro edificazione e
l'esecuzione di un'opera di premunizione può ridurre in modo apprezzabile gli
oneri di manutenzione o di esercizio di edifici o impianti del patrimonio
amministrativo (DTF 107 Ib 289 consid. 8a). Garantendo la sicurezza di un bene
amministrativo se ne protegge l'esercizio e si evita all'ente pubblico il danno
patrimoniale che esso subirebbe in caso di rispristino (DTF 118 Ib 54 consid.
2b, 107 Ib 289 consid. 8a; RDAT 1977 n. 70; Scolari,
Tasse e contributi di miglioria, n. 211).
D'altronde l'attuale
legislazione cantonale va proprio in questa direzione. A differenza della
previgente legge sui contributi di miglioria dell'8 marzo 1977, che non
conteneva specifiche disposizioni in merito, l'art. 5 cpv. 1 LCM stabilisce
ormai che anche gli enti pubblici, che traggono un vantaggio particolare da un'opera,
sono imponibili. Il messaggio del Consiglio di Stato n. 2826 del 13 giugno 1984
concernente una nuova legge sui contributi di miglioria fa infatti esplicito
riferimento alla possibilità di assoggettare al tributo in parola i beni
immobili facenti parte del patrimonio amministrativo di un ente pubblico.
È vero che la dottrina
e la giurisprudenza, nonché i materiali legislativi appena citati si riferiscono
in generale al patrimonio amministrativo, senza fare alcun accenno specifico ai
beni di uso comune. Tuttavia non può essere seguita la ricorrente laddove
sostiene che da questo silenzio si possa dedurre che il legislatore abbia
inteso escludere quest'ultima categoria di beni dal campo di applicazione della
LCM. In primo luogo il chiaro testo di legge sancisce il principio generale
secondo cui anche gli enti pubblici sono imponibili senza specificare per quali
tipi di bene e ciò nonostante il messaggio governativo faccia riferimento al
patrimonio amministrativo (riprendendo letteralmente le tesi giurisprudenziali
sviluppate fino a quel momento). Va dunque osservato che, se la volontà del
legislatore fosse stata quella di limitare il prelievo di contributi di
miglioria su beni appartenenti al solo patrimonio finanziario e amministrativo,
escludendo pertanto i beni di uso comune, nella misura in cui esso stava
procedendo ad una modifica della previgente regolamentazione tesa appunto anche
a chiarire le possibilità di assoggettamento dei beni immobili di proprietà
degli enti pubblici, ne avrebbe fatto esplicita menzione nella formulazione del
disposto di legge; ciò che invece non è avvenuto. Tutto questo conduce quindi a
ritenere che semmai la volontà del legislatore fosse quella di prevedere l'assoggettamento
al tributo in parola di tutti i fondi che traggono vantaggio da un'opera ai
sensi dell'art. 3 cpv. 1 LCM, inclusi quelli degli enti pubblici e senza
riguardo alla loro classificazione.
A questo proposito si
deve inoltre considerare che anche la giurisprudenza del Tribunale federale va
in sostanza in questa direzione. Benché nel caso specifico confrontato con dei
beni di proprietà della Confederazione Svizzera, rispettivamente di suoi
istituti, prevalentemente appartenenti a patrimonio amministrativo, il
Tribunale federale ha più volte sottolineato che, ai fini del prelievo di
contributi di miglioria, determinante è unicamente stabilire se vi sia o no nel
caso concreto un vantaggio particolare per le proprietà immobiliari del
contribuente (DTF 118 Ib 54 consid. 2b, 107 Ib 289 consid. 8a; RDAT 1977 n.
70).
Ora, in concreto non vi
sono valide ragione per scostarsi da tale giurisprudenza quando, come nel caso
di specie, si è in presenza di beni del demanio pubblico artificiale. Sia i
fondi appartenenti al patrimonio amministrativo sia quelli di uso comune
servono direttamente all'adempimento di compiti pubblici, sono inalienabili
fintanto che persiste la loro particolare destinazione e soggiacciono entrambi
in parte alle regole del diritto pubblico e in parte a quelle di diritto
privato. La distinzione principale tra questi due tipi di beni consiste nelle
possibilità di accesso date al pubblico: se i beni di uso comune possono essere
liberamente utilizzati da chiunque conformemente alla loro destinazione
rispettando i diritti altrui (art. 9 della legge sul demanio pubblico del 18
marzo 1986; LDP; RL 720.100; cfr. Scolari,
Diritto amministrativo, n. 530; Thierry
Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurigo 2018, n. 188 e segg. e
n. 198 e segg.), i beni appartenenti al patrimonio amministrativo sono
innanzitutto a disposizione dell'amministrazione e l'accesso al pubblico è
limitato dall'uso al quale gli stessi sono destinati. In questo senso si distingue
tra beni che sono utilizzati dagli agenti pubblici e ai quali gli amministrati
hanno accesso solo in quanto necessario all'espletamento del compito pubblico
(ad esempio gli uffici dell'amministrazione) e quelli che sono regolarmente
utilizzati dagli amministrati, o da alcune categorie di questi, con
l'intervento di agenti pubblici (ad esempio scuole, ospedali e istallazioni
sportive; Tanquerel, op. cit., n.
194); è d'uopo osservare che l'uso da parte del pubblico dei beni di uso
comune, come le strade, non differisce più di quel tanto da quello di alcuni
beni amministrativi che, a determinate condizioni, sono comunque accessibili a
un numero indeterminato di utenti (ad esempio le piscine o le biblioteche).
Orbene tale distinzione non permette di concludere che, ai fini
dell'imposizione di contributi di miglioria, vi sia una sostanziale differenza
tra queste categorie di beni pubblici. In ogni caso, se c'è una differenza, la
stessa non appare tale da giustificare l'esenzione a priori dei beni di uso comune,
poiché l'accesso in linea di principio illimitato e gratuito a tali beni non
esclude che queste proprietà possano trarre beneficio dalla realizzazione di
determinate opere pubbliche. La loro specifica destinazione e le modalità d'utenza
da parte del pubblico, così come pure le possibilità di sfruttamento, dovranno
per contro, di volta in volta, essere presi in considerazione al fine di
determinare se e in che misura si sia in presenza di un vantaggio particolare,
suscettibile di giustificare il prelievo di contributi di miglioria.
Nulla muta al riguardo
il fatto che nessun Comune, né il Cantone, avrebbe mai imposto contributi di miglioria
sulle strade pubbliche o sui corsi d'acqua. Anzitutto, sebbene in un caso
concernente un altro Comune e nonostante la questione sia tutt'ora aperta dal
profilo materiale, a questo Tribunale è noto che nei confronti del Cantone
siano già state avanzate analoghe pretese (STA 52.2015.229 del 22 dicembre
2017). Ad ogni modo poi, quandanche così
fosse e si volesse ritenere che una pratica - illegale - si sia instaurata in
tal senso, il Cantone non potrebbe ancora pretendere di essere per questo
esentato, atteso che il suo mancato assoggettamento comporterebbe una lesione
del principio della parità di trattamento rispetto agli altri
proprietari di fondi che traggono anch'essi un vantaggio particolare dall'opera
pubblica e vengono di conseguenza imposti con contributi di miglioria.
3.2.2. In concreto si
tratta dunque di stabilire se i fondi di proprietà del Cantone, e meglio le
quattro strade cantonali (mappali __________ e __________ di __________ [__________]
e mappali __________ e __________ di __________ [__________]), i due riali (fondi
__________ e __________ di __________ [__________]) e il centro scolastico con
il suo posteggio (mappali __________ e __________ di __________ [__________]),
abbiano o no tratto vantaggio dalle opere eseguite dal Comune di __________. A
tal proposito si deve preliminarmente osservare che, in materia di contributi
di miglioria, il vantaggio che determina l'inclusione di un fondo o di un
comparto nel perimetro di imposizione deve adempiere due requisiti
fondamentali: essere "particolare" e di natura "economica".
Il vantaggio è "particolare" se concerne una cerchia ben determinata
di interessati, che traggono un beneficio specifico decisamente maggiore di
quello di cui fruisce in genere la collettività grazie all'attività dell'ente
pubblico. È poi "economico" se è realizzabile, ossia se può essere
convertito in denaro (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 4.2 e rinvii).
Per giurisprudenza consolidata un intervento di premunizione è un'opera per la
quale possono essere prelevati contributi di miglioria (art. 3 cpv. 1 lett. b
LCM) in quanto è suscettibile di apportare vantaggi particolari ai fondi
adiacenti (STF 2C_767/2008 del 2 luglio 2009 consid. 4.3; STA 52.2012.289 del
17 maggio 2013 consid. 4.2); vantaggio - presunto - che consiste segnatamente
nella soppressione o riduzione di un pericolo o di un danno che comporta dunque
l'eliminazione, anche solo parziale, di inconvenienti o oneri (art. 4 cpv. 1
lett. c LCM) quali la soppressione di pericolo come la caduta sassi, le
valanghe, gli allagamenti e le alluvioni e, di conseguenza, nel miglioramento
dello stato di sicurezza della zona (art. 4 cpv. 1 lett. b LCM; STF 2C_767/2008
del 2 luglio 2009 consid. 4.3; Scolari, Tasse
e contributi di miglioria, n. 271). In quest'ambito si può parlare di opere che
impediscono la diminuzione dei valori esistenti in quanto volte alla loro conservazione (Scolari,
Tasse e contributi di miglioria, n. 203 e, in particolare, n. 272 ove
l'autore afferma che devono essere inclusi nel perimetro di imposizione tutti i
fondi protetti dalle opere di premunizione, comprese le strade). La
presunzione legale sarà pertanto difficilmente reversibile nel suo principio:
contestabili saranno semmai i criteri di imposizione e l'ammontare del
contributo (Scolari, Tasse e
contributi di miglioria, n. 203 in fine).
Tornando al caso in
esame, dagli atti di causa emerge che il Comune di __________ ha realizzato una
serie di opere al fine di mettere in sicurezza i quattro sopracitati corsi
d'acqua che attraversano la zona edificabile delle sezioni di __________ e di __________.
Per quanto qui di interesse, per il riale __________ è stata realizzata una
nuova camera di trattenuta di materiale ed è stato incanalato un tratto di
fiume sino all'immissione di questo nel riale __________ (interventi 10-1/7).
Anche per quest'ultimo è stata costruita una nuova briglia di contenimento
(intervento 20-1), in prossimità della quale si è proceduto anche al
consolidamento degli argini con massi ciclopici (interventi 20-1 e 20-2); il
riale __________ è inoltre stato incanalato nella tratta lungo la linea
ferroviaria (intervento 20-4) ed è poi stato collegato al riale __________. Per
il riale __________, oltre alla realizzazione di due nuove camere di trattenuta
di materiale (interventi 30-1 e 30-3), è stato innalzato il cordolo lungo la
strada comunale via __________ (intervento 30-2), sono stati potenziati i punti
di attraversamento delle strade comunali via __________ e via __________
(intervento 30-4) e si è proceduto alla rinaturazione del tratto di fiume che
corre lungo il centro scolastico (di cui al mappale 3) sino alla linea
ferroviaria (interventi 30-5 e 30-6). È stato inoltre posato sotto la linea
ferroviaria un tubo (spinto, ovvero mediante trivellazione orizzontale senza
l'esecuzione di scavi all'interno del segmento) per permettere così alle acque dei
tre torrenti, convogliate nel riale __________, di attraversare la ferrovia in
un unico punto, con sbocco nel torrente __________ (intervento 30-8) mediante
un nuovo tracciato finale (in parte incanalato [intervento 30-11] e in parte a
cielo aperto con arginatura di massi ciclopici [intervento 30-12]).
Le proprietà cantonali
di cui ai mappali n. __________ e n. __________ di __________ (__________) e ai
mappali n. __________ e n. __________ di __________ (__________) sono occupati
da strade che intersecano, rispettivamente costeggiano, i riali __________, __________
e __________ e, dal profilo pianificatorio, erano stati inizialmente inseriti
(almeno per una parte della loro superficie) in zona di pericolo debole, medio
o elevato di alluvionamento; il mappale __________ inoltre presentava anche
punti di rischio elevato o medio di colate detritiche. Anche il centro
scolastico (di cui al mappale __________) e il suo posteggio (mappale __________)
presentavano dei pericoli d'inondazione di grado elevato, medio o debole (cfr.
carte dei pericoli prima degli interventi). In seguito alle opere realizzate
dal Comune tali pericoli sono stati eliminati o ridotti (cfr. carta dei
pericoli dopo l'esecuzione degli interventi), ciò che implica, di tutta
evidenza, che le opere di premunizione eseguite hanno influito in modo marcato
sulla sicurezza dei fondi ed eliminato o ridotto inconvenienti e oneri nella
misura in cui, quantomeno i costi di ripristino in caso di danni cagionati da
eventi naturali, vengono così risparmiati. Poco importa che le strade cantonali
siano già dotate di impianti di sicurezza, opere di protezione esterne e di
raccolta e evacuazione delle acque e quindi fossero già, almeno in parte, protette
dai danni causati da eventi naturali; anzitutto nonostante vi fossero già tali
elementi di protezione, come visto, le strade in svariati punti presentavano delle
zone di pericolo di alluvione e flusso detritico, rischi poi ridotti se non annullati
dall'intervento comunale. In ogni caso le misure tecniche adottate nell'ambito
della costruzione di queste strade non sono minimamente comparabili alle opere
di premunizione eseguite dal Comune. Ne discende pertanto che a ragione la precedente istanza di giudizio
ha confermato l'inserimento nel perimetro di imposizione dei sedimi
stradali in parola e del centro scolastico con il suo posteggio.
3.2.3. Un discorso
diverso meritano invece i mappali n. __________ e n. __________ di __________ (__________).
Queste proprietà cantonali corrispondono a due tratti del riale __________
nella parte alta della sezione di __________; sulla parte più a valle del
mappale __________ è stata eseguita una camera di trattenuta di materiale
(intervento 20-1) e sul fondo __________ le sponde del corso d'acqua sono state
consolidate mediante massi ciclopici. Ora, il Tribunale di espropriazione ha
ritenuto che anche i riali (invero una porzione del riale __________ composto
dai due precitati fondi) avrebbero tratto vantaggio dalle opere realizzate
poiché la costruzione di una nuova briglia di contenimento a monte del torrente
(intervento 20-1) ha permesso di garantire la sicurezza degli stessi favorendo
il normale deflusso delle acque e risparmiando così l'ente pubblico dal realizzare
interventi atti a impedire situazioni di pericolo. Questa tesi non può essere
condivisa. Anzitutto è da escludere che vi possa essere un vantaggio a favore
del Cantone per il fatto che esso sarebbe così esonerato dal dover realizzare
delle opere di sistemazione del riale __________, atteso che il compito di
adottare le misure tecniche di premunizione e risanamento volte, come in
specie, alla sicurezza delle zone edificabili spetta in prima battuta ai Comuni
(art. 12 cpv. 2 lett. b e art. 13 cpv. 2 lett. a della legge sui territori
interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017; RS 701.500; LTPNat). In
ogni caso poi non si può ritenere che tali riali fossero soggetti a pericoli di
inondazione, ma piuttosto che fossero essi stessi la fonte di rischio.
Circostanza, questa, che ha reso necessario intervenire con delle opere di sistemazione.
In caso di episodi alluvionali d'altronde non è il fiume in sé ad essere
danneggiato poiché le variazioni morfologiche, segnatamente quelle stagionali o
dovute a cambiamenti climatici, sono eventi del tutto normali per gli alvei
fluviali. Il letto del corso d'acqua può cambiare forma, dimensioni e
caratteristiche senza che ciò abbia impatto sul suo valore o sul regime
giuridico ad esso applicabile. Nemmeno eventuali interventi di ripristino a
seguito di eventi alluvionali, quandanche gli stessi fossero da attuare sul
sedime fluviale, possono in realtà dirsi a favore del corso d'acqua; gli
allagamenti, le erosioni di sponda e i flussi detritici sono di tutta evidenza
pericolose solo per le proprietà limitrofe al fiume, atteso che le acque di
quest'ultimo continueranno a defluire da monte a valle indipendentemente dal
tipo di flusso o dall'esistenza di ostacoli, rischiando però di arrecare dei
seri danni ai fondi siti nelle sue vicinanze. D'altra parte giusta l'art. 12
cpv. 1 LTPNat le adeguate misure di gestione del rischio, tra cui le opere di
premunizione, sono adottate sulla base del piano delle zone di pericolo (PZP) e
tenuto conto dei potenziali danni a persone e a beni materiali considerevoli
e il grado di rischio di ogni tipo di evento naturale è determinato in funzione
del pericolo che comporta per le persone e per le proprietà, considerato che il
rischio per gli individui si differenzia a seconda che questi ne siano esposti
o no all'interno di edifici (art. 5 del regolamento della legge sui territori
interessati da pericoli naturali dell'11 luglio 2017; RS 701.510; RLTPNat). In
zone inaccessibili alle persone e senza insediamenti, quali possono essere i
territori rocciosi di alta montagna, un'eventuale esondazione di un corso
d'acqua non avrebbe conseguenze rilevanti che giustifichino l'intervento
statale. Ne consegue dunque che, in assenza di un vantaggio particolare
derivante dalle opere di premunizione eseguite, i mappali __________ e __________
di __________ (__________) non possono essere inseriti nel perimetro di
imposizione. Già solo per questa ragione il ricorso deve essere parzialmente
accolto e la decisione municipale, così come quella del Tribunale di
espropriazione che la tutela, vanno riformate escludendo l'assoggettamento dei
suddetti fondi di proprietà del Cantone.
4. Appurato che le
proprietà cantonali sopra citate, ad eccezione dei due sedimi fluviali, hanno
effettivamente tratto beneficio dalle opere di premunizione realizzate dal
Comune di __________, occorre a questo punto verificare se la loro imposizione
sia avvenuta tenendo correttamente conto dell'effettivo vantaggio particolare
che ne è derivato.
4.1. Il metodo di
riparto della quota di contributi a carico dei proprietari è illustrato nella
relazione tecnica annessa al prospetto (allegato 1) e il Tribunale di
espropriazione ne ha brevemente riassunto il meccanismo al considerando 5.2
della sentenza impugnata. Da questo profilo emerge anzitutto che le spese
determinanti sono suddivise per intervento. Il comprensorio di imposizione
comprende tutti i mappali che risultano coinvolti da potenziale pericolo, sulla
base delle carte dei pericoli di alluvionamento e di flusso detritico fatte
allestire dal Comune, le quali attribuiscono i differenti gradi di rischio
secondo una combinazione dell'intensità del potenziale evento e della sua
probabilità di accadimento. Per ogni singolo mappale viene considerata la
superficie teorica massima interessata dai potenziali pericoli alla quale viene
applicato un fattore di adeguamento in funzione del grado di pericolo esistente
prima dell'intervento pubblico e del rischio residuo dopo l'esecuzione delle
opere, ciò che permette dunque di tener conto dell'ampiezza in mq delle
superfici risanate. Viene poi considerato un fattore di correzione basato
sull'indice di sfruttamento. Per quanto qui di interesse, ai mappali in zona
residenziale viene assegnato un coefficiente pari all'indice di sfruttamento previsto
dalle norme di applicazione del piano regolatore (fattori da 1.50 a 0.50); per
Fatti
i mappali a carattere industriale-commerciale, siano essi all'interno o fuori
dalla zona edificabile, e per la zona AP/EP delle Scuole __________, il
coefficiente è dato dal quoziente tra l'indice di edificabilità, che a sua
volta esprime il rapporto tra il volume fuori terra della costruzione e la
superficie edificabile, e l'altezza media di un piano ipotizzata di 3.25 metri.
Ai mappali edificati con abitazione primaria che figurano a PR fuori zona
edificabile, così come ai campi sportivi o alle zone prative AP/EP, è stato
considerato l'indice di sfruttamento della zona edificabile più prossima. Alle
strade, in considerazione dell'importanza che riveste la praticabilità delle
vie di comunicazione, sono stati assegnati dei valori virtuali corrispondenti a
1.50 se la strada serve una zona edificabile o edificata, rispettivamente di
0.50 se serve una zona non edificabile e non edificata; i posteggi, i piazzali
e i sentieri sono trattati come le strade. Per le zone agricole e per i riali è
stato applicato un fattore di 0.05; la zona boschiva viene infine trattata come
un terreno non edificabile con un fattore pari a zero.
4.2. Nel dettaglio, per
quanto attiene al fattore fis di 0.60 attribuito al centro
scolastico e al suo posteggio - ricavato a partire dall'indice di edificabilità
come per gli altri fondi che non dispongono di un indice di sfruttamento -
nemmeno il Cantone solleva, se non in modo del tutto generico, particolari
censure al riguardo. Anzitutto va considerato che il calcolo per il passaggio
dall'indice di edificabilità al fattore di sfruttamento è, tutto sommato,
condivisibile poiché basato su criteri oggettivi comunemente ammessi e
facilmente verificabili. Si tratta, in sostanza, di trasformare il volume fuori
terra (dividendo nel rapporto che determina l'indice di edificabilità) in
superficie utile lorda di modo da ottenere un valore comparabile all'indice di
sfruttamento (rapporto appunto tra la superficie utile lorda e quella
edificabile) e imporre tutte le proprietà sulla base del medesimo criterio; a
tal fine il volume fuori terra viene diviso per l'altezza media di un ipotetico
piano della costruzione. Ora, in concreto, tutti i fondi assoggettati per gli
interventi 30-3/5 hanno ricevuto quale fattore di correzione il coefficiente
0.50, ad eccezione dei mappali n. __________ e n. __________ per i quali è
stato previsto il fattore 0.60. Quest'ultimo valore è dovuto all'indice di
edificabilità del fondo su cui è sito l'edificio scolastico pari a 2.00, il
quale tiene conto appunto del volume massimo degli edifici in rapporto alla
superficie edificabile e che in specie riflette il fatto che si tratta di ampi
spazi destinati all'insegnamento pubblico con rilevanti possibilità di
sfruttamento. A titolo di paragone, per l'edificio scolastico e la palestra i
parametri edificatori prevedono la possibilità di erigere degli edifici con
un'altezza massima di 12.50 metri (cfr. art. 35 n. 2 NAPR di __________),
mentre per la zona residenziale estensiva - il cui indice di sfruttamento
massimo è di 0.50 - l'altezza massima delle costruzioni è di 8.50 metri. Né la
destinazione dell'immobile, di manifesto interesse pubblico, né il fatto che lo
stesso sia prevalentemente accessibile ad una ristretta cerchia di utenti
(studenti e insegnanti), permettono di giungere a diversa conclusione, atteso
come questi aspetti non pongono limiti alle potenzialità di sfruttamento
edilizio della proprietà cantonale e non permettono di rilevare, rispetto agli
altri fondi imposti, differenze tali da necessitare dei correttivi particolari
ai fini del calcolo del presente tributo. Si osserva poi che, a giusto titolo,
al posteggio di cui al mappale __________ di __________ (__________) è stato
applicato il medesimo coefficiente dell'edificio di pubblico interesse; l'area
di parcheggio - di natura privata - è infatti destinata a servire ed è
riservata agli utenti del centro scolastico (cfr RtiD II-2008 n. 17), ciò che
giustifica dunque l'applicazione dello stesso regime.
Se ne deve dunque concludere che, tenuto conto delle particolarità della
proprietà pubblica assoggettata, la differenza - minima - rispetto ai
coefficienti applicati alle altre proprietà imposte per il medesimo intervento,
si rivela del tutto giustificata e il metodo di riparto applicato
dall'esecutivo comunale va pertanto, su questo punto, confermato.
4.3.
4.3.1. In merito
all'imposizione delle strade cantonali va preliminarmente rilevato che il
Comune ha previsto per i terreni fuori zona edificabile e non edificati un
fattore di correzione zero, coefficiente applicato anche alle aree boschive
indipendentemente dal loro azzonamento (cfr. allegato 1, relazione tecnica pag.
12 ultimo paragrafo). Di conseguenza, nell'ambito del calcolo dei contributi di
miglioria dovuti per gli interventi 10-1/7, 20-1 e 30-1, alcuni fondi - benché
toccati dai pericoli di alluvionamento e flusso detritico - non sono stati
imposti (allegato 1A, spese determinanti e calcolo di dettaglio contributi di
miglioria; cfr. mappale __________ di __________ per gli interventi 10-1/7, mappale
__________ di __________ per l'intervento 20-1 e mappali __________ e __________
di __________ per l'intervento 30-1). Sennonché così facendo l'autorità
comunale non ha considerato che, come visto sopra (consid. 3.2), nell'ambito
dell'esecuzione di opere di premunizione, il vantaggio che dà luogo al prelievo
di contributi non si realizza unicamente sotto forma di un aumento del valore
venale della proprietà ma può consistere nella conservazione dei valori
esistenti. In caso, ad esempio, di rischio di erosione della sponda di un corso
d'acqua il danno causato dall'ablazione del terreno circostante l'alveo
(rispettivamente l'erosione delle pareti laterali di contenimento), comporta di
tutta evidenza una diminuzione del valore delle proprietà limitrofe,
indipendentemente dal fatto che queste siano o no edificabili/edificate, dovuta
all'arretramento delle sponde fluviali, alla possibile perdita di terreno e ai
danni alla vegetazione; inoltre eventuali costi di pulizia e ripristino possono
rendersi necessari anche per un fondo non edificabile e non edificato, così
come per una superficie boschiva. Con il suo agire, l'ente impositore ha
ritenuto che l'impossibilità di costruire su di un fondo annullerebbe il
vantaggio derivante dalle opere di premunizione. Volendo seguire il
ragionamento dell'autorità comunale, andava allora considerato che anche le
strade non sono, in linea di principio, edificabili, sicuramente non al pari
dei terreni destinati a tale scopo, e che esse non hanno un valore di mercato
(anche a livello di stima, esse sono valutate grosso modo al pari dei terreni
boschivi). Per i fondi edificabili, invece, oltre che eliminare gli
inconvenienti e gli oneri derivanti da eventuali eventi naturali, la miglior
protezione del territorio permette di conservare le possibilità edificatorie e,
di riflesso, di aumentare il valore della proprietà atteso che un fondo non esposto
a pericoli, o esposto in maniera limitata, è commercialmente più attrattivo di
una proprietà a rischio di esondazioni o di erosioni spondali. In questo senso
dunque l'autorità comunale avrebbe dovuto tenere debitamente conto dei limiti
edificatori che gravano questa categoria di beni di uso comune, ciò che invece
non ha fatto essendosi limitata a escludere i fondi inedificabili e inedificati
e ad imporre le strade con coefficienti addirittura superiori ai terreni in
zona edificabile. Il mancato assoggettamento delle zone boschive, le quali
traggono anch'esse un vantaggio dalle opere di premunizione, benché di tutta
evidenza in misura minore rispetto ai fondi edificabili o edificati, risulta
pertanto lesivo del principio di parità di trattamento; ne consegue dunque che
per gli interventi 10-1/7, 20-1 e 30-1 il contributo a carico del Cantone va ad
ogni modo ricalcolato tenendo conto dell'imposizione dei mappali forestali.
4.3.2. Si osserva poi che
la differenza tra il fattore fis di 1.50, applicato alle strade che
servono una zona edificabile o edificata, e quello di 0.50, per le vie che
collegano zone non edificabili e non edificate, è molto ampia e la spiegazione
fornita al riguardo dal Tribunale di espropriazione per spiegare questa grande
differenza è invero poco soddisfacente. La precedente autorità di giudizio ha
infatti ritenuto che ciò si giustificherebbe per il fatto che una strada che
serve una zona edificabile, oltre che a garantire l'accessibilità ai terreni,
grazie alle sue infrastrutture (quali le canalizzazioni) migliora lo stato di
urbanizzazione dei fondi e crea pertanto le premesse per la loro edificazione;
vi sarebbero inoltre differenze quanto al grado di lavorazione e finitura.
Seppur in parte condivisibile, il ragionamento esposto non considera tuttavia
che anche le strade che servono le zone non edificabili possono disporre di
infrastrutture quali le canalizzazioni e possono avere il medesimo grado di
lavorazione e finitura di quelle in zona residenziale; inoltre anche le zone non
edificabili e non edificate necessitano di essere collegate alla rete stradale,
ed eventualmente alle sue infrastrutture, per essere sfruttate (ad esempio un
terreno agricolo destinato alla viticoltura). Le strade pubbliche d'altronde, a
livello pianificatorio, non vengono classificate in base dell'azzonamento dei
sedimi da esse servite, ma piuttosto secondo la loro funzione; esse sono
inserite a Piano del traffico quali strade, distinguendo tuttalpiù a
seconda che si tratti di autostrade, strade principali, di collegamento, di
raccolta o di servizio, suddivisione che, ai sensi della LCM, serve piuttosto a
definire se le medesime costituiscano delle opere di urbanizzazione generale o
particolare. Tale distinzione, inoltre, non attiene al concetto di vantaggio
particolare - né tanto meno alle possibilità di sfruttamento - che i fondi
imposti, in questo caso le strade, traggono dalle opere di premunizione. Va poi
rilevato che, in concreto, alle strade cantonali oggetto di prelievo di
contributi è stato applicato il fattore 1.50 per i vari interventi eseguiti e
questo nonostante il fatto che dal piano delle zone (cfr. allegato I) risulti
che i sedimi stradali di cui ai mappali n. __________ e n. __________ di __________
non servono zone edificabili. Nessuna spiegazione è stata fornita al riguardo
dalle precedenti istanze, con il che non è dato di sapere se vi sia una ragione
che giustifichi tale modo di procedere. La questione, invero non di poco conto,
non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita, poiché il fattore fis
di 1.50 non può comunque essere confermato. Tale coefficiente infatti risulta
maggiore di quello applicato per i fondi situati nelle varie zone residenziali
(al pari unicamente con la zona di nucleo, nonostante sia ben noto che tali zone
soffrono di particolari limiti quanto alle possibilità di sfruttamento, cfr.
allegato F, art. 28.1 NAPR di __________ e art. 28 NAPR di __________). A
titolo di esempio, un fondo posto in zona residenziale intensiva, sul quale
dunque può essere costruito un edificio di 13 metri d'altezza (art. 28.4 NAPR
di __________), ha un indice di sfruttamento, e dunque un fattore di sfruttamento,
pari a 1.00. I beni di uso comune, così come i beni amministrativi degli enti
pubblici, sono destinati all'adempimento di compiti di diritto pubblico; a
differenza dei beni amministrativi poi, il demanio pubblico artificiale
comprende quelle opere create e/o vincolate dallo Stato per servire ad un uso
collettivo, in linea di principio, in maniera libera, uguale e gratuita per
tutti. Le strade di conseguenza non dispongono di alcun indice, sia esso di
sfruttamento o di edificabilità, poiché la specifica destinazione di questi
manufatti impedisce che siano applicabili loro tali concetti. Va pertanto
considerato che per le strade difficilmente si può supporre una possibilità di
miglior utilizzo e che l'accesso generale da parte del pubblico rappresenta in
questo caso un limite alle possibilità di sfruttamento atteso che il Cantone è
tenuto a garantire che le vie di comunicazione siano utilizzabili in sicurezza.
D'altra parte, va in specie scisso quello che è l'interesse - di carattere
pubblico e dunque di cui non beneficia il Cantone quanto piuttosto l'utenza -
all'esistenza di una rete viaria efficiente, funzionale e capillare, dal
vantaggio che invece il Cantone trae dalle opere di premunizione e che si
concretizza con il risparmio dei costi dovuti a possibili danni causati da
eventi naturali. Come visto anche dal profilo dell'edificabilità, a differenza
di quanto avviene per il centro scolastico, va considerato che le strade non
sono, in linea di principio, edificabili e che esse non hanno un valore di
mercato.
Ciò non significa che si
possa sottovalutare il vantaggio che questo tipo di opere di premunizione determina
anche per i sedimi stradali; è infatti innegabile che la soppressione del
rischio di danni causati alla strada e dunque dell'onere del ripristino, non è
certo un beneficio da poco e sicuramente risulta maggiore di quello tratto da
altri fondi, come ad esempio le aree boschive. Ad ogni modo, la decisione
dell'autorità comunale, di ritenere le strade maggiormente avvantaggiate dalle
opere di premunizione rispetto ai fondi edificabili, attribuendo alle prime un
fattore ben superiore rispetto ai coefficienti applicati ai secondi, senza dunque
tenere in debita considerazione i chiari limiti di sfruttamento dettati dal
tipo particolare di utilizzo e dall'evidente interesse pubblico che le vie di
comunicazione rappresentano, non può essere tutelata.
Se, come visto,
l'inalienabilità e l'inedificabilità dei beni di uso comune, la destinazione a
scopi di pubblico interesse e l'accesso al pubblico non attengono alla questione
dell'assoggettamento, ovvero all'esistenza di un vantaggio particolare, una
distribuzione della quota imponibile - equilibrata e rispettosa del principio
della parità di trattamento - esige per contro la tenuta in debita
considerazione delle peculiarità di questi fondi, ciò che l'autorità comunale
non ha fatto essendosi limitata ad attribuire alle strade il fattore di
correzione massimo. Per tale ragione, l'operato del Municipio di __________ si
rivela lesivo del principio di parità di trattamento e non può essere
condiviso. Le decisioni di imposizione relative ai mappali __________ e __________
di __________ (__________) e __________ e __________ di __________ (__________)
risultano viziate. Esse devono essere annullate e l'incarto retrocesso al Municipio
affinché ricalcoli i contributi fondandosi su di un piano di ripartizione
ossequioso dei principi legali e costituzionali applicabili in materia.
5. 5.1. Visto
quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto. Gli atti sono retrocessi al Municipio affinché proceda ad
allestire un nuovo calcolo dei precitati contributi ai sensi dei
considerandi.
5.2. La tassa di
giustizia e le spese sono poste a carico della Repubblica e Stato del Cantone
Ticino e del Comune di __________, entrambi intervenuti in causa a difesa dei
propri interessi finanziari, in ragione di 1/4 e 2/4 proporzionalmente al
rispettivo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Non si assegnano
ripetibili al Cantone, non avendone fatto richiesta, e al Comune, risultando
maggiormente soccombente.
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. i dispositivi 1 e 2 della sentenza
30.2014.9 del 7 settembre 2018 del Tribunale di espropriazione sono riformati
come segue:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza la decisione del 29 aprile 2014 del Municipio di __________ è
annullata limitatamente ai contributi di miglioria a carico del Cantone per i
mappali __________, __________, __________ e __________ di __________ (__________)
e per i mappali __________ e __________ di __________ (__________). Per il
resto il gravame è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di fr. 600.-
e le spese di fr. 50.- sono poste per 1/4 a carico della ricorrente e per 3/4 a
carico del Comune di __________. Non si attribuiscono ripetibili.
1.2
gli atti sono retrocessi al Municipio
di __________ affinché proceda a ricalcolare ai sensi dei considerandi i
contributi di miglioria dovuti dal Cantone relativamente alle sopracitate
proprietà cantonali, basandosi su un nuovo piano di ripartizione rispettoso dei
principi legali e costituzionali ai sensi dei considerandi.
2.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi
fr. 3'000.-, sono poste per 1/4 a carico della ricorrente e per 3/4 a carico
del Comune.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera