52.2018.491
Accesso a documentazione legata all'acquisto di un fondo agricolo in base alla LIT
6 luglio 2020Italiano22 min
A. a. Con domanda del 17
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.491
Lugano
6
luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo
sul ricorso del 19 ottobre 2018 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 17 settembre 2018 (n. LIT.2016.6)
della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, che
respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del
25 ottobre 2016 della Sezione dell'agricoltura del Dipartimento delle finanze
e dell'economia, con cui è stato accordato alla CO 2 l'accesso parziale ai
documenti relativi all'autorizzazione d'acquisto dei mapp. n. __________ e __________
di __________, sezione di __________;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Con domanda del 17
marzo 2016 la CO 2 ha chiesto alla Sezione dell'agricoltura del Dipartimento
delle finanze e dell'economia l'accesso alla documentazione relativa alla
procedura di autorizzazione all'acquisto dei mapp. n. __________ e __________
di __________, sezione di __________, da parte di RI 1. L'istanza era fondata
sulla legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011
(LIT; RL 162.100).
b. L'11 aprile 2016 la
Sezione dell'agricoltura ha concesso al proprietario dei citati terreni la
possibilità di presentare le proprie osservazioni. RI 1 si è opposto, ritenendo
abusiva la domanda della CO 2, visto l'atteggiamento da essa tenuto nei suoi
confronti, nonché l'estraneità della fattispecie con gli scopi perseguiti
dall'associazione richiedente, e considerando gli atti in questione come
privati.
c. Fallito il
tentativo di mediazione e conciliazione dinanzi alla Commissione di mediazione
indipendente LIT e su richiesta di RI 1, il 25 ottobre 2016 la Sezione
dell'agricoltura ha reso una decisione formale concedendo l'accesso parziale
agli atti richiesti dalla CO 2, considerandoli documenti ufficiali ai sensi
dell'art. 8 cpv. 1 LIT ed escludendo la violazione della sfera privata del
proprietario dei fondi interessati.
B. Con decisione del 17
settembre 2018 la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la
trasparenza (CC-PDT) ha respinto il ricorso con cui RI 1 ha chiesto di negare
l'accesso ai documenti. Dopo avere escluso l'esistenza di una violazione del
diritto di essere sentito sollevata da quest'ultimo in merito alla motivazione
della decisione della Sezione dell'agricoltura, la CC-PDT ha condiviso
l'opinione dipartimentale, considerando gli atti oggetto della decisione della
Sezione dell'agricoltura come documenti ufficiali, indipendentemente dalla
voluminosità dell'incarto e dalla tempistica della richiesta. In merito al
carattere abusivo della domanda presentata dalla CO 2, l'autorità inferiore ha
ritenuto che le istanze ai sensi della LIT non devono essere motivate e di
conseguenza non occorre comprovare particolari interessi o dimostrare uno
scopo.
C. RI 1 insorge ora
dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, contestando la legittimazione
attiva della CO 2, postulando la congiunzione della causa con le altre
procedure avviate presso il Municipio di __________ e i Servizi generali del
Dipartimento del territorio, e chiedendo nel merito di negare l'accesso agli
incarti richiesti. In via subordinata domanda che la CC-PDT proceda a una
ponderazione delle informazioni a cui concedere l'accesso e stabilisca le
modalità con cui la CO 2 possa conservarle e divulgarle.
Nel merito sostiene
che la CC-PDT non avrebbe giudicato la questione confrontandosi con le
specificità del caso concreto, caratterizzato dalla volontà della richiedente
di condurre una campagna contro la sua persona e ritenuto che la richiesta di
accesso alla documentazione in questione sarebbe lesiva della sua sfera
privata. L'insorgente teme infatti che le informazioni contenute negli atti
richiesti - riguardanti in particolare i piani della sua abitazione -
potrebbero essere divulgate a terzi, aumentando così i rischi per la propria
sicurezza.
D. La CC-PDT resiste al
ricorso, senza formulare osservazioni. Alla medesima conclusione perviene la CO
2, con argomenti di cui si dirà in appresso. La Sezione dell'agricoltura si
riconferma nelle osservazioni presentate alla CC-PDT e si rimette al giudizio
del Tribunale cantonale amministrativo. La Commissione di mediazione
indipendente LIT non prende invece posizione.
E. In replica RI 1
ripropone il contenuto del gravame. Con la duplica la CO 2 risponde alle
argomentazioni del ricorrente, non opponendosi alla congiunzione delle
procedure legate alla presente fattispecie. La Commissione di mediazione
indipendente LIT non formula osservazioni, mentre la Sezione dell'agricoltura e
la CC-PDT rimangono silenti.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 20 cpv. 2 LIT. In
virtù del cpv. 3 della medesima norma, il procedimento è retto dalla legge
sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). La legittimazione attiva dell'insorgente è
certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm) e il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm),
può essere evaso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non occorre
procedere con l'unione delle procedure avviate dalla CO 2 dinanzi al Municipio
di __________ e ai Servizi generali del Dipartimento del territorio. Pur
trattandosi di fattispecie collegate e simili, esse concernono differenti
autorità, e in un caso la decisione in prima istanza ha avuto un esito
differente rispetto a quella della Sezione dell'agricoltura.
Considerandi
2.
2.1. RI 1 contesta in primo luogo la
legittimazione attiva della CO 2, poiché non vi sarebbe la prova che
l'Assemblea dei soci abbia avallato la richiesta di accesso alla documentazione
oggetto del procedimento, presentata dal suo vicepresidente.
2.2
L'art. 54 del codice civile svizzero
del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) prevede che le persone giuridiche hanno
l'esercizio dei diritti civili tosto che siano costituti gli organi a ciò
necessari conformemente alla legge ed agli statuti. Esse esercitano i loro
diritti civili per mezzo dei loro organi, i
quali sono chiamati ad esprimerne la volontà (cfr. art. 55 cpv. 1 CC).
Nell'ambito di una procedura giudiziaria, le persone giuridiche agiscono
per il tramite degli organi che le rappresentano. Il potere di rappresentanza
degli organi di una persona giuridica, rispettivamente dei suoi rappresentanti contrattuali, è determinato dalla
sua organizzazione nonché dalle disposizioni speciali relative alla
forma giuridica da essa adottata (cfr. Bruno
Cocchi/Francesco Trezzini/Giorgio A. Bernasconi, Commentario al codice
di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 236 seg.).
2.3
La CO 2 è un'associazione ai sensi degli art. 60 segg.
CC. Giusta l'art. 69 CC, la direzione - che, nella prassi, può assumere anche
altre denominazioni - ha il diritto e il dovere di curare gli interessi
dell'associazione e di rappresentarla secondo le facoltà concesse dagli
statuti.
La norma attribuisce
all'organo direttivo il diritto e il dovere di occuparsi della gestione
corrente e di rappresentare l'associazione.
Secondo dottrina e giurisprudenza,
per le associazioni non iscritte a registro
di commercio (cfr. art. 52 cpv. 2 CC) - qual è la CO 2 - ciascun membro della
direzione dispone del potere di rappresentanza, a meno che una limitazione
dello stesso sia stata altrimenti resa nota in modo adeguato. Dal profilo
materiale l'estensione del potere di rappresentanza è comunque circoscritta a
quegli atti (giuridici) che sono conformi allo scopo sociale (cfr. DTF 117 IV
437.
consid. 1c per il diritto di presentare querela; Anton Heini/Urs Scherrer, in: Basler Kommentar, ZGB I, VI ed., Basilea 2018,
ad art. 69 n. 32 segg.; Anton Heini/Wolfgang Portmann/Matthias Seemann, Grundriss
des Vereinsrechts, Basilea 2009, pag. 130 n. 414 seg.; Hans Michael Riemer, in: Berner Kommentar, ZGB, Das Personen-
recht, Berna 1990, ad art. 69 n. 67). In sostanza, ciascun membro dell'organo
direttivo di un'associazione non iscritta a registro di commercio può fare, in
nome della stessa, tutti gli atti conformi allo scopo sociale (Arthur Meier-Hayoz/Peter Forstmoser/
Rolf Sethe, Schweizerisches
Gesellschaftsrecht, XII ed., Berna 2018, § 20 n. 83; cfr., per
analogia, art. 718 cpv. 1 seconda proposizione e 718a cpv. 1 del codice
delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220).
2.4
Giusta l'art. 5
dello statuto della CO 2 del 21 maggio 2017 - dunque in vigore al momento
dell'inoltro del ricorso dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo - gli
organi sociali della stessa sono: l'Assemblea dei soci (lett. a), il Consiglio
direttivo (lett. b), l'Ufficio presidenziale (lett. c) e l'Ufficio di revisione
dei conti (lett. d). In base al citato statuto, il Consiglio direttivo è
formato da un minimo di 5 a un massimo di 15
membri, eletti dall'Assemblea ogni 3 anni e rieleggibili (art. 8 dello statuto). Il Consiglio direttivo è, in
generale, responsabile del buon funzionamento dell'associazione e,
segnatamente, prende le iniziative opportune per il conseguimento dello scopo
sociale decidendo - tra l'altro - se promuovere procedure di accesso a
decisioni degli Enti pubblici cantonali o comunali, ai sensi della LIT. Per il disbrigo degli affari correnti il
Consiglio direttivo nomina fra i suoi membri l'Ufficio presidenziale formato
dal presidente, dal vicepresidente e dal segretario ed eventualmente da altri
due membri del Consiglio direttivo, per un massimo di 5 membri (art. 9 dello statuto). __________, quale vicepresidente della CO 2, fa
parte dell'Ufficio presidenziale, ha inoltrato la domanda di accesso agli atti.
Il 25 luglio 2017 il Consiglio direttivo ha peraltro formalmente approvato la
presentazione di tale richiesta.
2.5
L'art. 9 dello
statuto menziona dunque esplicitamente quale compito del Consiglio direttivo
anche il promovimento di procedure in materia di LIT. Conseguentemente, in assenza di una diversa regolamentazione dei poteri
di firma iscritta a registro di commercio o altrimenti notificata, a ciascun suo membro, e quindi anche a __________
quale membro del Consiglio direttivo, dell'Ufficio presidenziale e vicepresidente dell'associazione medesima, compete
il potere di rappresentare (con firma individuale) la CO 2 e, dunque, di inoltrare per conto di
quest'ultima la richiesta di accesso agli atti alla Sezione dell'agricoltura
nonché di conferire mandato a PA 2, anch'egli membro del Consiglio direttivo,
di continuare la procedura dinanzi alla CC-PDT e in questa sede. Tanto basta per considerare che la CO 2 sia qui
legittimata. Diversamente da quanto inoltre preteso dall'insorgente non era
necessario dimostrare la volontà dell'organo supremo della CO 2 - ovvero
l'Assemblea dei soci - di procedere, poiché l'atto compiuto dal membro di
direzione legittimato a rappresentare l'associazione, ovvero da un suo organo,
esprime direttamente la volontà di quest'ultima (cfr. art. 55 CC; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,
pag. 237). Del resto, non vi era
motivo alcuno di dubitare della volontà (interna) della resistente di accedere
ai documenti richiesti e di continuare la procedura dinanzi alla CC-PDT e in
questa sede, posto che se la CO 2 non fosse stata d'accordo con l'introduzione
della richiesta per mano del suo vicepresidente, nulla le avrebbe impedito di
ritirarla. Come si è visto, il Consiglio direttivo dell'associazione ha invece
espressamente approvato l'agire del vicepresidente. Ferme queste premesse la
censura ricorsuale deve essere respinta.
3.
3.1. Nel Cantone Ticino l'informazione del
pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali è disciplinato dalla LIT, che
ha come scopo di garantire la libera informazione dell'opinione pubblica e
favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività
dello Stato (art. 1 cpv. 1 e 2 LIT). Con l'entrata in vigore della LIT il
principio secondo cui l'attività
delle autorità e delle loro amministrazioni è caratterizzata dalla segretezza
con riserva di pubblicità è stato sostituito con la regola della pubblicità con
riserva della segretezza (messaggio
del Consiglio di Stato relativo alla LIT del 19 novembre 2009 [n. 6296], non
pubblicato nella RVGC, ma reperibile in: www.ti.ch/gc, cap. I.2). La LIT si
applica - tra l'altro - alle Assemblee comunali, ai Consigli comunali e alle
loro commissioni, ai Municipi e alle
amministrazioni comunali (art. 2 cpv. 1 lett. d LIT).
3.2
Secondo l'art. 8
cpv. 1 LIT sono considerati documenti ufficiali tutte le informazioni in
possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate,
concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su un qualsiasi
supporto. Il secondo capoverso specifica che non sono considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è
terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da
un'autorità per scopi commerciali.
3.3
Tornando al caso
in esame, nessun dubbio può sorgere sul carattere di documento ufficiale degli atti a cui il 25 ottobre 2016 la Sezione
dell'agricoltura ha consentito l'accesso. Trattasi in particolare di quanto
segue:
- decisione della Sezione dell'agricoltura n. __________
del 6 aprile 2010;
- estratti della Camera di Commercio Industria e
Artigianato Agricoltura di __________;
- relazione di stima del dr. __________
del 16 giugno 2005,
pag. 5;
- perizia
stragiudiziale del geometra __________ del 30 maggio 2005, pagg. 1-8;
- valutazione
del prezzo esorbitante secondo la legge federale sul diritto fondiario rurale
del 4 ottobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11).
Contrariamente a
quanto indicato nel gravame i citati documenti non sono in relazione a una
domanda di costruzione, bensì a un procedimento di acquisto di un fondo
agricolo per il quale è stato necessario l'ottenimento dell'autorizzazione da
parte della Sezione dell'agricoltura. Non è condivisibile l'opinione dell'insorgente
secondo cui la CC-PDT non avrebbe dovuto includere in tale definizione anche i
documenti confidenziali riguardanti la sua sfera privata, compresi quelli
elaborati da terzi giunti alla Sezione dell'agricoltura. Come testé esposto
l'art. 8 cpv. 1 LIT comprende anche tali atti nella definizione, risultando
determinante il fatto che le informazioni siano comunicate all'autorità e
registrate allo scopo di espletare un compito pubblico (cfr. anche messaggio
LIT citato, n. 1 ad art. 8). Sapere poi se a tali documenti debba essere dato
accesso, vista la presenza di informazioni sensibili, è una questione che deve
essere valutata alla luce dei criteri posti dagli art. 10 segg. LIT.
4.
L'insorgente
ritiene inoltre che stante i motivi soggiacenti alla richiesta di accesso agli
atti, la domanda della CO 2 sarebbe abusiva.
4.1
Per l'art. 9 cpv. 1 LIT ogni persona ha il diritto
di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro
contenuto da parte dell'autorità. Essa, prosegue la norma, può consultare i
documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia; un diritto all'invio
di copie è riconosciuto se l'onere amministrativo non è sproporzionato e se la
persona interessata ne assume i costi (cpv. 2). Il medesimo disposto sancisce
anche che se un documento è pubblicato
in un organo ufficiale o su una pagina Internet del Cantone o di altri enti, corporazioni, società o
organismi sottoposti alla LIT, il diritto di consultazione è considerato
adempiuto (cpv. 4).
4.2
Per costante
giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove
un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il
medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 134 I 65 consid. 5.1).
Il divieto dell'abuso di diritto è componente del principio della buona fede (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann,
Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 722) previsto
dall'art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che impone allo Stato, alle autorità e ai
privati di agire nel suo rispetto. Il messaggio della LIT spiega che devono
essere considerate abusive e, pertanto, respinte in limine le domande di
accesso quando il richiedente vuole deliberatamente perturbare il funzionamento
dell'amministrazione o chiede ripetutamente e sistematicamente la comunicazione
di un documento che già ha potuto consultare in base alla legge sulla
trasparenza o in altro modo (n. 6 ad art. 13). D'altro canto, l'art. 13 cpv. 2
LIT pone esplicitamente il principio secondo cui la domanda di accesso non deve
essere motivata. Né, del resto, l'amministrazione può esigere che siano
indicate le ragioni che sottendono alla richiesta, non spettando all'autorità
di sindacarne l'utilità per il richiedente (STA 52.2015.477 del 12 dicembre
2017.
consid. 2.5, confermata dal Tribunale federale con decisione pubblicata
in: RtiD II-2018 n. 4).
4.3
Nel caso in esame
il ricorrente sostiene che la richiesta di accesso agli atti della CO 2 serva a
condurre una campagna nei suoi confronti e leda la sua sfera privata. Come
visto, i motivi alla base dell'istanza sono del tutto ininfluenti ai fini di
valutare l'ammissibilità della stessa. Deve altresì essere osservato che
nemmeno è possibile intravvedere in concreto un agire contrario al
funzionamento dell'amministrazione nella richiesta della CO 2, così come
ininfluente si rivela il fatto che la medesima sia stata inoltrata anni dopo l'acquisto
del fondo in questione. Non pertinenti risultano inoltre le considerazioni ricorsuali
inerenti le precedenti pubblicazioni delle domande di costruzione relative ai
mapp. n. __________ e __________ di __________, Sezione di __________,
trattandosi nella fattispecie unicamente dei documenti relativi alla procedura
di autorizzazione all'acquisto del fondo n. __________.
5.
RI 1 ritiene che
la documentazione richiesta contenga dati personali che lo riguardano; egli
sarebbe così toccato nella propria sfera privata. Chiede di conseguenza che gli
atti siano ritornati alla CC-PDT affinché proceda alla ponderazione delle
informazioni da concedere in virtù della LIT, sulla base delle indicazioni
fornite dallo scrivente Tribunale.
5.1
5.1.1
Il diritto
all'accesso a documenti ufficiali previsto dalla LIT non è assoluto. L'art. 10
cpv. 1 lett. e LIT permette di negarlo se ciò può ledere la sfera privata di
terzi, fermo restando che l'interesse pubblico all'accesso può eccezionalmente
prevalere. Secondo l'art. 14 cpv. 2 del regolamento della LIT del 5 settembre
2012.
(RLIT; RL 162.110) ciò è il caso se la pubblicazione risponde a un
particolare e urgente bisogno di informazione da parte del pubblico, in special
modo in seguito a nuovi eventi (lett. a), se la pubblicazione serve a tutelare
interessi pubblici specifici, segnatamente l'ordine pubblico, la sicurezza o la
salute pubblica (lett. b) oppure se la persona, la cui sfera privata potrebbe
essere lesa dalla pubblicazione, ha un rapporto di diritto o di fatto con una
delle autorità sottoposte alla legge, dalla quale ricava vantaggi considerevoli
(lett. c).
5.1.2
La legge,
tuttavia, non chiarisce cosa si deve intendere per sfera privata. Il messaggio
relativo alla LIT spiega comunque che la definizione e la delimitazione di
questo concetto devono essere dedotte dal
testo dell'art. 13 Cost., concernente la protezione della sfera privata, e dell'art.
28.
CC, relativo alla protezione della personalità contro lesioni
illecite (n. 7.2. ad art. 10). Le nozioni di sfera privata e di protezione
della personalità sono infatti connesse e il ricorso a un concetto unico è
imprescindibile per assicurare il coordinamento necessario nell'applicazione
della legislazione sulla trasparenza e di quella sulla protezione dei dati (ibidem).
5.1.3
Per l'art. 13
cpv. 1 Cost. ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue
relazioni via posta e telecomunicazioni. Questo diritto, dunque, concerne un
vasto ventaglio di comportamenti, atteggiamenti o manifestazioni di ciò che il
privato considera parte del proprio mondo: dall'integrità fisica ai
comportamenti sessuali, passando dalle relazioni sociali e la comunicazione con
terzi (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel
Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, III ed., Berna 2013,
n. 382). Inoltre, il secondo capoverso dell'art. 13 Cost. stabilisce che ognuno
ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. Si
tratta del cosiddetto diritto all'autodeterminazione informativa, secondo cui
ogni persona oggetto del trattamento estraneo, statale o privato che sia, di
informazioni che la concernono deve poter decidere se e per quale scopo i suoi
dati personali possono essere elaborati (DTF 144 II 77 consid. 5.2). La nozione
di elaborazione comprende, sotto il profilo della protezione dei dati, anche la
comunicazione, ovvero l'accesso, la trasmissione e la pubblicazione di dati
personali (ibidem).
5.1.4
Secondo l'art.
28.
cpv. 2 CC una lesione della personalità è illecita quando non è giustificata
dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o
privato, oppure dalla legge. Per quanto qui interessa, il privato non deve
sentirsi costantemente osservato, ma entro certi limiti deve poter stabilire
autonomamente chi può avere quali informazioni che lo concernono,
rispettivamente quali eventi e caratteristiche personali debbano rimanere
sconosciute a determinati terzi o al pubblico in generale (Regina E. Aebi-Müller, in: Peter
Breitschmid/Alexandra Jungo [curatori], Handkommentar zum Schweizer Privat-
recht, Personen- und Familienrecht - Partnerschaftsgesetz, III ed., Zurigo/Basilea/Ginevra
2016, n. 23 ad art. 28 CC).
5.2
5.2.1
L'art. 12 cpv. 1 LIT prevede che i documenti ufficiali che
contengono dati personali - ovvero indicazioni o informazioni che direttamente
o indirettamente permettono di identificare una persona fisica o giuridica
(cfr. art. 4 cpv. 1 della legge cantonale sulla protezione dei dati personali
del 9 marzo 1987; LPDP; RL 163.100; messaggio LIT citato, n. 3 ad art. 12) - devono, se possibile,
essere resi anonimi prima di essere consultati. Se la domanda di accesso
concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, prosegue la norma (cpv. 2), si applicano le disposizioni
della LPDP. Ciò è il caso quando la domanda porta proprio sulla pubblicazione
di dati personali oppure se l'anonimizzazione cagiona un carico amministrativo
sproporzionato (DTF 144 II 77 consid. 5.1; STF 1C_50/2015 del 5 febbraio 2016
consid. 5.2.2). L'anonimizzazione del documento deve avvenire sempre, anche se
la sua pubblicazione non lede in apparenza la sfera privata di terzi (messaggio
LIT citato, n. 4 ad art. 12).
5.2.2
L'art. 11 cpv. 2 LPDP, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2013 (BU 2012, 426; cfr. messaggio LIT citato, n. 7 ad art. 12),
stabilisce che l'organo responsabile può trasmettere dati personali anche
d'ufficio o in virtù della LIT se i dati personali da trasmettere sono in
rapporto con l'adempimento di compiti pubblici (lett. a) e se sussiste un
interesse pubblico preponderante alla loro pubblicazione (lett. b). Nell'ambito
della LIT l'adempimento della prima condizione risulta già dalla definizione
stessa di documento ufficiale di cui all'art. 8 cpv. 1 LIT (cfr.
anche
DTF 144 II 91 consid. 4.4).
5.3
A prescindere dal rapporto esistente tra l'art. 10
cpv. 1 lett. e LIT e l'art. 11 cpv. 2 LPDP combinato con l'art. 12 cpv. 2 LIT, la
loro applicazione conduce l'autorità
a compiere una ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco,
conferendole un certo potere di apprezzamento (RtiD II-2018 n.4 consid. 4.4; DTF 142 II 340 consid. 4.3 riferito alla
legislazione federale analoga; cfr. inoltre DTAF A-3649/2014 del 25
gennaio 2016 consid. 8.3.1 con rinvio a Bertil
Cottier/Rainer J.Schweizer/Nina Widmer, in: Stephan C. Brunner/Luzius Mader [curatori], Öffentlichkeitsgesetz, Berna 2008, n. 50 ad art. 7), censurabile davanti al Tribunale unicamente nella misura in
cui procede da un eccesso o abuso del suo esercizio (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).
5.4
L'autorità deve
sempre tener conto del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.), concretizzato
dall'art. 11 LIT, il quale prevede una
gradualità del diniego di accesso puro e semplice, specificando che esso può
anche solo essere limitato (cpv. 1), differito (cpv. 2) o condizionato
(cpv. 3). La limitazione si applica unicamente alle parti del documento la cui
diffusione può compromettere gli interessi pubblici o privati previsti
dall'art. 10 LIT; in questi casi l'autorità
può nondimeno rifiutare l'accesso all'intero documento ove lo stralcio
delle parti inaccessibili ne deformi il senso e la portata. Il differimento può
avvenire quando i motivi che giustificano l'inaccessibilità sono temporanei.
Infine, l'accesso può essere vincolato a condizioni od oneri a tutela degli
interessi pubblici o privati dell'art. 10 LIT.
5.5
Da ultimo, quando si tratta di concedere l'accesso a documenti
ufficiali che contengono dati personali di terzi, deve essere svolta una
procedura plurifase (cfr. DTF 142 II 340 consid. 4.6). In un primo momento l'autorità
è chiamata a valutare se una pubblicazione dei dati entra in linea di
conto. In un secondo tempo, se ciò non appare
escluso, essa deve dare la possibilità ai terzi interessati di esprimersi,
prima di prendere la decisione (art. 14 cpv. 1 LIT).
5.6
Tornando al caso
in esame occorre osservare che la Sezione dell'agricoltura ha già provveduto a
eseguire una scelta degli atti a cui può essere dato accesso tenendo conto
della richiesta della CO 2 e dell'esigenza di proteggere la sfera privata
dell'insorgente. Tale approccio è stato in seguito confermato dalla CC-PDT, che
ha richiamato l'incarto dalla Sezione dell'agricoltura potendo di conseguenza
verificarne la composizione e disponendo l'anonimizzazione dei contenuti
accessibili, la quale non si avvera come comportante un carico amministrativo
sproporzionato.
Contrariamente a
quanto sostenuto nell'impugnativa, per quanto concerne la procedura di
autorizzazione all'acquisto del terreno agricolo in questione, le autorità
inferiori hanno infatti limitato ai documenti elencati in precedenza (cfr.
supra consid. 3.3.) l'accesso richiesto dalla CO 2. Non si è quindi
trattato di un accoglimento della richiesta sprovvisto di una valutazione in
merito al contenuto di tali atti, i quali - invero anche senza anonimizzazione
- non concernono dati sensibili per cui deve essere garantita la segretezza,
come per esempio i piani dell'abitazione del ricorrente.
La valutazione
effettuata dalla Sezione dell'agricoltura e dalla CC-PDT regge dunque alle
critiche formulate da RI 1 e merita pertanto la conferma.
6.
6.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il gravame deve essere respinto, con
la conseguente conferma della decisione della CC-PDT qui impugnata.
6.2
Le cause inerenti
l'accesso ai documenti ufficiali sono di principio gratuite, ciò che si estende
anche alla procedura di mediazione e di decisione di cui agli art. 18 e 19 LIT,
ma che non concerne invece i ricorsi presentati alla CC-PDT e al Tribunale
cantonale amministrativo secondo l'art. 20 LIT (cfr. messaggio LIT citato, n. 3
ad art. 16). Il fatto che la CC-PDT abbia rinunciato - senza motivare tale
scelta - a percepire una tassa di giustizia, non conduce questa Corte a fare
altrettanto. Di conseguenza la tassa di giustizia è posta in capo a RI 1 (art.
47.
cpv. 1 LPAmm), il quale dovrà inoltre versare alla CO 2 le ripetibili di
questa sede (art. 49 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.-, già anticipate
dall'insorgente, rimangono a suo carico.
3.
RI 1
rifonderà alla CO 2 l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
5.
Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere