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Decisione

52.2018.491

Accesso a documentazione legata all'acquisto di un fondo agricolo in base alla LIT

6 luglio 2020Italiano22 min

A. a. Con domanda del 17

Source ti.ch

Incarto n.

52.2018.491

Lugano

6

luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo

sul ricorso del 19 ottobre 2018 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 17 settembre 2018 (n. LIT.2016.6)

della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, che

respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del

25 ottobre 2016 della Sezione dell'agricoltura del Dipartimento delle finanze

e dell'economia, con cui è stato accordato alla CO 2 l'accesso parziale ai

documenti relativi all'autorizzazione d'acquisto dei mapp. n. __________ e __________

di __________, sezione di __________;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Con domanda del 17

marzo 2016 la CO 2 ha chiesto alla Sezione dell'agricoltura del Dipartimento

delle finanze e dell'economia l'accesso alla documentazione relativa alla

procedura di autorizzazione all'acquisto dei mapp. n. __________ e __________

di __________, sezione di __________, da parte di RI 1. L'istanza era fondata

sulla legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011

(LIT; RL 162.100).

b. L'11 aprile 2016 la

Sezione dell'agricoltura ha concesso al proprietario dei citati terreni la

possibilità di presentare le proprie osservazioni. RI 1 si è opposto, ritenendo

abusiva la domanda della CO 2, visto l'atteggiamento da essa tenuto nei suoi

confronti, nonché l'estraneità della fattispecie con gli scopi perseguiti

dall'associazione richiedente, e considerando gli atti in questione come

privati.

c. Fallito il

tentativo di mediazione e conciliazione dinanzi alla Commissione di mediazione

indipendente LIT e su richiesta di RI 1, il 25 ottobre 2016 la Sezione

dell'agricoltura ha reso una decisione formale concedendo l'accesso parziale

agli atti richiesti dalla CO 2, considerandoli documenti ufficiali ai sensi

dell'art. 8 cpv. 1 LIT ed escludendo la violazione della sfera privata del

proprietario dei fondi interessati.

B. Con decisione del 17

settembre 2018 la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la

trasparenza (CC-PDT) ha respinto il ricorso con cui RI 1 ha chiesto di negare

l'accesso ai documenti. Dopo avere escluso l'esistenza di una violazione del

diritto di essere sentito sollevata da quest'ultimo in merito alla motivazione

della decisione della Sezione dell'agricoltura, la CC-PDT ha condiviso

l'opinione dipartimentale, considerando gli atti oggetto della decisione della

Sezione dell'agricoltura come documenti ufficiali, indipendentemente dalla

voluminosità dell'incarto e dalla tempistica della richiesta. In merito al

carattere abusivo della domanda presentata dalla CO 2, l'autorità inferiore ha

ritenuto che le istanze ai sensi della LIT non devono essere motivate e di

conseguenza non occorre comprovare particolari interessi o dimostrare uno

scopo.

C. RI 1 insorge ora

dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, contestando la legittimazione

attiva della CO 2, postulando la congiunzione della causa con le altre

procedure avviate presso il Municipio di __________ e i Servizi generali del

Dipartimento del territorio, e chiedendo nel merito di negare l'accesso agli

incarti richiesti. In via subordinata domanda che la CC-PDT proceda a una

ponderazione delle informazioni a cui concedere l'accesso e stabilisca le

modalità con cui la CO 2 possa conservarle e divulgarle.

Nel merito sostiene

che la CC-PDT non avrebbe giudicato la questione confrontandosi con le

specificità del caso concreto, caratterizzato dalla volontà della richiedente

di condurre una campagna contro la sua persona e ritenuto che la richiesta di

accesso alla documentazione in questione sarebbe lesiva della sua sfera

privata. L'insorgente teme infatti che le informazioni contenute negli atti

richiesti - riguardanti in particolare i piani della sua abitazione -

potrebbero essere divulgate a terzi, aumentando così i rischi per la propria

sicurezza.

D. La CC-PDT resiste al

ricorso, senza formulare osservazioni. Alla medesima conclusione perviene la CO

2, con argomenti di cui si dirà in appresso. La Sezione dell'agricoltura si

riconferma nelle osservazioni presentate alla CC-PDT e si rimette al giudizio

del Tribunale cantonale amministrativo. La Commissione di mediazione

indipendente LIT non prende invece posizione.

E. In replica RI 1

ripropone il contenuto del gravame. Con la duplica la CO 2 risponde alle

argomentazioni del ricorrente, non opponendosi alla congiunzione delle

procedure legate alla presente fattispecie. La Commissione di mediazione

indipendente LIT non formula osservazioni, mentre la Sezione dell'agricoltura e

la CC-PDT rimangono silenti.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 20 cpv. 2 LIT. In

virtù del cpv. 3 della medesima norma, il procedimento è retto dalla legge

sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). La legittimazione attiva dell'insorgente è

certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm) e il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm),

può essere evaso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non occorre

procedere con l'unione delle procedure avviate dalla CO 2 dinanzi al Municipio

di __________ e ai Servizi generali del Dipartimento del territorio. Pur

trattandosi di fattispecie collegate e simili, esse concernono differenti

autorità, e in un caso la decisione in prima istanza ha avuto un esito

differente rispetto a quella della Sezione dell'agricoltura.

Considerandi

2.

2.1. RI 1 contesta in primo luogo la

legittimazione attiva della CO 2, poiché non vi sarebbe la prova che

l'Assemblea dei soci abbia avallato la richiesta di accesso alla documentazione

oggetto del procedimento, presentata dal suo vicepresidente.

2.2

L'art. 54 del codice civile svizzero

del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) prevede che le persone giuridiche hanno

l'esercizio dei diritti civili tosto che siano costituti gli organi a ciò

necessari conformemente alla legge ed agli statuti. Esse esercitano i loro

diritti civili per mezzo dei loro organi, i

quali sono chiamati ad esprimerne la volontà (cfr. art. 55 cpv. 1 CC).

Nell'ambito di una procedura giudiziaria, le persone giuridiche agiscono

per il tramite degli organi che le rappresentano. Il potere di rappresentanza

degli organi di una persona giuridica, rispettivamente dei suoi rappresentanti contrattuali, è determinato dalla

sua organizzazione nonché dalle disposizioni speciali relative alla

forma giuridica da essa adottata (cfr. Bruno

Cocchi/Francesco Trezzini/Giorgio A. Bernasconi, Commentario al codice

di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 236 seg.).

2.3

La CO 2 è un'associazione ai sensi degli art. 60 segg.

CC. Giusta l'art. 69 CC, la direzione - che, nella prassi, può assumere anche

altre denominazioni - ha il diritto e il dovere di curare gli interessi

dell'associazione e di rappresentarla secondo le facoltà concesse dagli

statuti.

La norma attribuisce

all'organo direttivo il diritto e il dovere di occuparsi della gestione

corrente e di rappresentare l'associazione.

Secondo dottrina e giurisprudenza,

per le associazioni non iscritte a registro

di commercio (cfr. art. 52 cpv. 2 CC) - qual è la CO 2 - ciascun membro della

direzione dispone del potere di rappresentanza, a meno che una limitazione

dello stesso sia stata altrimenti resa nota in modo adeguato. Dal profilo

materiale l'estensione del potere di rappresentanza è comunque circoscritta a

quegli atti (giuridici) che sono conformi allo scopo sociale (cfr. DTF 117 IV

437.

consid. 1c per il diritto di presentare querela; Anton Heini/Urs Scherrer, in: Basler Kommentar, ZGB I, VI ed., Basilea 2018,

ad art. 69 n. 32 segg.; Anton Heini/Wolfgang Portmann/Matthias Seemann, Grundriss

des Vereinsrechts, Basilea 2009, pag. 130 n. 414 seg.; Hans Michael Riemer, in: Berner Kommentar, ZGB, Das Personen-

recht, Berna 1990, ad art. 69 n. 67). In sostanza, ciascun membro dell'organo

direttivo di un'associazione non iscritta a registro di commercio può fare, in

nome della stessa, tutti gli atti conformi allo scopo sociale (Arthur Meier-Hayoz/Peter Forstmoser/

Rolf Sethe, Schweizerisches

Gesellschaftsrecht, XII ed., Berna 2018, § 20 n. 83; cfr., per

analogia, art. 718 cpv. 1 seconda proposizione e 718a cpv. 1 del codice

delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220).

2.4

Giusta l'art. 5

dello statuto della CO 2 del 21 maggio 2017 - dunque in vigore al momento

dell'inoltro del ricorso dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo - gli

organi sociali della stessa sono: l'Assemblea dei soci (lett. a), il Consiglio

direttivo (lett. b), l'Ufficio presidenziale (lett. c) e l'Ufficio di revisione

dei conti (lett. d). In base al citato statuto, il Consiglio direttivo è

formato da un minimo di 5 a un massimo di 15

membri, eletti dall'Assemblea ogni 3 anni e rieleggibili (art. 8 dello statuto). Il Consiglio direttivo è, in

generale, responsabile del buon funzionamento dell'associazione e,

segnatamente, prende le iniziative opportune per il conseguimento dello scopo

sociale decidendo - tra l'altro - se promuovere procedure di accesso a

decisioni degli Enti pubblici cantonali o comunali, ai sensi della LIT. Per il disbrigo degli affari correnti il

Consiglio direttivo nomina fra i suoi membri l'Ufficio presidenziale formato

dal presidente, dal vicepresidente e dal segretario ed eventualmente da altri

due membri del Consiglio direttivo, per un massimo di 5 membri (art. 9 dello statuto). __________, quale vicepresidente della CO 2, fa

parte dell'Ufficio presidenziale, ha inoltrato la domanda di accesso agli atti.

Il 25 luglio 2017 il Consiglio direttivo ha peraltro formalmente approvato la

presentazione di tale richiesta.

2.5

L'art. 9 dello

statuto menziona dunque esplicitamente quale compito del Consiglio direttivo

anche il promovimento di procedure in materia di LIT. Conseguentemente, in assenza di una diversa regolamentazione dei poteri

di firma iscritta a registro di commercio o altrimenti notificata, a ciascun suo membro, e quindi anche a __________

quale membro del Consiglio direttivo, dell'Ufficio presidenziale e vicepresidente dell'associazione medesima, compete

il potere di rappresentare (con firma individuale) la CO 2 e, dunque, di inoltrare per conto di

quest'ultima la richiesta di accesso agli atti alla Sezione dell'agricoltura

nonché di conferire mandato a PA 2, anch'egli membro del Consiglio direttivo,

di continuare la procedura dinanzi alla CC-PDT e in questa sede. Tanto basta per considerare che la CO 2 sia qui

legittimata. Diversamente da quanto inoltre preteso dall'insorgente non era

necessario dimostrare la volontà dell'organo supremo della CO 2 - ovvero

l'Assemblea dei soci - di procedere, poiché l'atto compiuto dal membro di

direzione legittimato a rappresentare l'associazione, ovvero da un suo organo,

esprime direttamente la volontà di quest'ultima (cfr. art. 55 CC; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,

pag. 237). Del resto, non vi era

motivo alcuno di dubitare della volontà (interna) della resistente di accedere

ai documenti richiesti e di continuare la procedura dinanzi alla CC-PDT e in

questa sede, posto che se la CO 2 non fosse stata d'accordo con l'introduzione

della richiesta per mano del suo vicepresidente, nulla le avrebbe impedito di

ritirarla. Come si è visto, il Consiglio direttivo dell'associazione ha invece

espressamente approvato l'agire del vicepresidente. Ferme queste premesse la

censura ricorsuale deve essere respinta.

3.

3.1. Nel Cantone Ticino l'informazione del

pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali è disciplinato dalla LIT, che

ha come scopo di garantire la libera informazione dell'opinione pubblica e

favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività

dello Stato (art. 1 cpv. 1 e 2 LIT). Con l'entrata in vigore della LIT il

principio secondo cui l'attività

delle autorità e delle loro amministrazioni è caratterizzata dalla segretezza

con riserva di pubblicità è stato sostituito con la regola della pubblicità con

riserva della segretezza (messaggio

del Consiglio di Stato relativo alla LIT del 19 novembre 2009 [n. 6296], non

pubblicato nella RVGC, ma reperibile in: www.ti.ch/gc, cap. I.2). La LIT si

applica - tra l'altro - alle Assemblee comunali, ai Consigli comunali e alle

loro commissioni, ai Municipi e alle

amministrazioni comunali (art. 2 cpv. 1 lett. d LIT).

3.2

Secondo l'art. 8

cpv. 1 LIT sono considerati documenti ufficiali tutte le informazioni in

possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate,

concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su un qualsiasi

supporto. Il secondo capoverso specifica che non sono considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è

terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da

un'autorità per scopi commerciali.

3.3

Tornando al caso

in esame, nessun dubbio può sorgere sul carattere di documento ufficiale degli atti a cui il 25 ottobre 2016 la Sezione

dell'agricoltura ha consentito l'accesso. Trattasi in particolare di quanto

segue:

- decisione della Sezione dell'agricoltura n. __________

del 6 aprile 2010;

- estratti della Camera di Commercio Industria e

Artigianato Agricoltura di __________;

- relazione di stima del dr. __________

del 16 giugno 2005,

pag. 5;

- perizia

stragiudiziale del geometra __________ del 30 maggio 2005, pagg. 1-8;

- valutazione

del prezzo esorbitante secondo la legge federale sul diritto fondiario rurale

del 4 ottobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11).

Contrariamente a

quanto indicato nel gravame i citati documenti non sono in relazione a una

domanda di costruzione, bensì a un procedimento di acquisto di un fondo

agricolo per il quale è stato necessario l'ottenimento dell'autorizzazione da

parte della Sezione dell'agricoltura. Non è condivisibile l'opinione dell'insorgente

secondo cui la CC-PDT non avrebbe dovuto includere in tale definizione anche i

documenti confidenziali riguardanti la sua sfera privata, compresi quelli

elaborati da terzi giunti alla Sezione dell'agricoltura. Come testé esposto

l'art. 8 cpv. 1 LIT comprende anche tali atti nella definizione, risultando

determinante il fatto che le informazioni siano comunicate all'autorità e

registrate allo scopo di espletare un compito pubblico (cfr. anche messaggio

LIT citato, n. 1 ad art. 8). Sapere poi se a tali documenti debba essere dato

accesso, vista la presenza di informazioni sensibili, è una questione che deve

essere valutata alla luce dei criteri posti dagli art. 10 segg. LIT.

4.

L'insorgente

ritiene inoltre che stante i motivi soggiacenti alla richiesta di accesso agli

atti, la domanda della CO 2 sarebbe abusiva.

4.1

Per l'art. 9 cpv. 1 LIT ogni persona ha il diritto

di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro

contenuto da parte dell'autorità. Essa, prosegue la norma, può consultare i

documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia; un diritto all'invio

di copie è riconosciuto se l'onere amministrativo non è sproporzionato e se la

persona interessata ne assume i costi (cpv. 2). Il medesimo disposto sancisce

anche che se un documento è pubblicato

in un organo ufficiale o su una pagina Internet del Cantone o di altri enti, corporazioni, società o

organismi sottoposti alla LIT, il diritto di consultazione è considerato

adempiuto (cpv. 4).

4.2

Per costante

giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove

un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il

medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 134 I 65 consid. 5.1).

Il divieto dell'abuso di diritto è componente del principio della buona fede (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann,

Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 722) previsto

dall'art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che impone allo Stato, alle autorità e ai

privati di agire nel suo rispetto. Il messaggio della LIT spiega che devono

essere considerate abusive e, pertanto, respinte in limine le domande di

accesso quando il richiedente vuole deliberatamente perturbare il funzionamento

dell'amministrazione o chiede ripetutamente e sistematicamente la comunicazione

di un documento che già ha potuto consultare in base alla legge sulla

trasparenza o in altro modo (n. 6 ad art. 13). D'altro canto, l'art. 13 cpv. 2

LIT pone esplicitamente il principio secondo cui la domanda di accesso non deve

essere motivata. Né, del resto, l'amministrazione può esigere che siano

indicate le ragioni che sottendono alla richiesta, non spettando all'autorità

di sindacarne l'utilità per il richiedente (STA 52.2015.477 del 12 dicembre

2017.

consid. 2.5, confermata dal Tribunale federale con decisione pubblicata

in: RtiD II-2018 n. 4).

4.3

Nel caso in esame

il ricorrente sostiene che la richiesta di accesso agli atti della CO 2 serva a

condurre una campagna nei suoi confronti e leda la sua sfera privata. Come

visto, i motivi alla base dell'istanza sono del tutto ininfluenti ai fini di

valutare l'ammissibilità della stessa. Deve altresì essere osservato che

nemmeno è possibile intravvedere in concreto un agire contrario al

funzionamento dell'amministrazione nella richiesta della CO 2, così come

ininfluente si rivela il fatto che la medesima sia stata inoltrata anni dopo l'acquisto

del fondo in questione. Non pertinenti risultano inoltre le considerazioni ricorsuali

inerenti le precedenti pubblicazioni delle domande di costruzione relative ai

mapp. n. __________ e __________ di __________, Sezione di __________,

trattandosi nella fattispecie unicamente dei documenti relativi alla procedura

di autorizzazione all'acquisto del fondo n. __________.

5.

RI 1 ritiene che

la documentazione richiesta contenga dati personali che lo riguardano; egli

sarebbe così toccato nella propria sfera privata. Chiede di conseguenza che gli

atti siano ritornati alla CC-PDT affinché proceda alla ponderazione delle

informazioni da concedere in virtù della LIT, sulla base delle indicazioni

fornite dallo scrivente Tribunale.

5.1

5.1.1

Il diritto

all'accesso a documenti ufficiali previsto dalla LIT non è assoluto. L'art. 10

cpv. 1 lett. e LIT permette di negarlo se ciò può ledere la sfera privata di

terzi, fermo restando che l'interesse pubblico all'accesso può eccezionalmente

prevalere. Secondo l'art. 14 cpv. 2 del regolamento della LIT del 5 settembre

2012.

(RLIT; RL 162.110) ciò è il caso se la pubblicazione risponde a un

particolare e urgente bisogno di informazione da parte del pubblico, in special

modo in seguito a nuovi eventi (lett. a), se la pubblicazione serve a tutelare

interessi pubblici specifici, segnatamente l'ordine pubblico, la sicurezza o la

salute pubblica (lett. b) oppure se la persona, la cui sfera privata potrebbe

essere lesa dalla pubblicazione, ha un rapporto di diritto o di fatto con una

delle autorità sottoposte alla legge, dalla quale ricava vantaggi considerevoli

(lett. c).

5.1.2

La legge,

tuttavia, non chiarisce cosa si deve intendere per sfera privata. Il messaggio

relativo alla LIT spiega comunque che la definizione e la delimitazione di

questo concetto devono essere dedotte dal

testo dell'art. 13 Cost., concernente la protezione della sfera privata, e dell'art.

28.

CC, relativo alla protezione della personalità contro lesioni

illecite (n. 7.2. ad art. 10). Le nozioni di sfera privata e di protezione

della personalità sono infatti connesse e il ricorso a un concetto unico è

imprescindibile per assicurare il coordinamento necessario nell'applicazione

della legislazione sulla trasparenza e di quella sulla protezione dei dati (ibidem).

5.1.3

Per l'art. 13

cpv. 1 Cost. ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,

della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue

relazioni via posta e telecomunicazioni. Questo diritto, dunque, concerne un

vasto ventaglio di comportamenti, atteggiamenti o manifestazioni di ciò che il

privato considera parte del proprio mondo: dall'integrità fisica ai

comportamenti sessuali, passando dalle relazioni sociali e la comunicazione con

terzi (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel

Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, III ed., Berna 2013,

n. 382). Inoltre, il secondo capoverso dell'art. 13 Cost. stabilisce che ognuno

ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. Si

tratta del cosiddetto diritto all'autodeterminazione informativa, secondo cui

ogni persona oggetto del trattamento estraneo, statale o privato che sia, di

informazioni che la concernono deve poter decidere se e per quale scopo i suoi

dati personali possono essere elaborati (DTF 144 II 77 consid. 5.2). La nozione

di elaborazione comprende, sotto il profilo della protezione dei dati, anche la

comunicazione, ovvero l'accesso, la trasmissione e la pubblicazione di dati

personali (ibidem).

5.1.4

Secondo l'art.

28.

cpv. 2 CC una lesione della personalità è illecita quando non è giustificata

dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o

privato, oppure dalla legge. Per quanto qui interessa, il privato non deve

sentirsi costantemente osservato, ma entro certi limiti deve poter stabilire

autonomamente chi può avere quali informazioni che lo concernono,

rispettivamente quali eventi e caratteristiche personali debbano rimanere

sconosciute a determinati terzi o al pubblico in generale (Regina E. Aebi-Müller, in: Peter

Breitschmid/Alexandra Jungo [curatori], Handkommentar zum Schweizer Privat-

recht, Personen- und Familienrecht - Partnerschaftsgesetz, III ed., Zurigo/Basilea/Ginevra

2016, n. 23 ad art. 28 CC).

5.2

5.2.1

L'art. 12 cpv. 1 LIT prevede che i documenti ufficiali che

contengono dati personali - ovvero indicazioni o informazioni che direttamente

o indirettamente permettono di identificare una persona fisica o giuridica

(cfr. art. 4 cpv. 1 della legge cantonale sulla protezione dei dati personali

del 9 marzo 1987; LPDP; RL 163.100; messaggio LIT citato, n. 3 ad art. 12) - devono, se possibile,

essere resi anonimi prima di essere consultati. Se la domanda di accesso

concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, prosegue la norma (cpv. 2), si applicano le disposizioni

della LPDP. Ciò è il caso quando la domanda porta proprio sulla pubblicazione

di dati personali oppure se l'anonimizzazione cagiona un carico amministrativo

sproporzionato (DTF 144 II 77 consid. 5.1; STF 1C_50/2015 del 5 febbraio 2016

consid. 5.2.2). L'anonimizzazione del documento deve avvenire sempre, anche se

la sua pubblicazione non lede in apparenza la sfera privata di terzi (messaggio

LIT citato, n. 4 ad art. 12).

5.2.2

L'art. 11 cpv. 2 LPDP, nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2013 (BU 2012, 426; cfr. messaggio LIT citato, n. 7 ad art. 12),

stabilisce che l'organo responsabile può trasmettere dati personali anche

d'ufficio o in virtù della LIT se i dati personali da trasmettere sono in

rapporto con l'adempimento di compiti pubblici (lett. a) e se sussiste un

interesse pubblico preponderante alla loro pubblicazione (lett. b). Nell'ambito

della LIT l'adempimento della prima condizione risulta già dalla definizione

stessa di documento ufficiale di cui all'art. 8 cpv. 1 LIT (cfr.

anche

DTF 144 II 91 consid. 4.4).

5.3

A prescindere dal rapporto esistente tra l'art. 10

cpv. 1 lett. e LIT e l'art. 11 cpv. 2 LPDP combinato con l'art. 12 cpv. 2 LIT, la

loro applicazione conduce l'autorità

a compiere una ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco,

conferendole un certo potere di apprezzamento (RtiD II-2018 n.4 consid. 4.4; DTF 142 II 340 consid. 4.3 riferito alla

legislazione federale analoga; cfr. inoltre DTAF A-3649/2014 del 25

gennaio 2016 consid. 8.3.1 con rinvio a Bertil

Cottier/Rainer J.Schweizer/Nina Widmer, in: Stephan C. Brunner/Luzius Mader [curatori], Öffentlichkeitsgesetz, Berna 2008, n. 50 ad art. 7), censurabile davanti al Tribunale unicamente nella misura in

cui procede da un eccesso o abuso del suo esercizio (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).

5.4

L'autorità deve

sempre tener conto del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.), concretizzato

dall'art. 11 LIT, il quale prevede una

gradualità del diniego di accesso puro e semplice, specificando che esso può

anche solo essere limitato (cpv. 1), differito (cpv. 2) o condizionato

(cpv. 3). La limitazione si applica unicamente alle parti del documento la cui

diffusione può compromettere gli interessi pubblici o privati previsti

dall'art. 10 LIT; in questi casi l'autorità

può nondimeno rifiutare l'accesso all'intero documento ove lo stralcio

delle parti inaccessibili ne deformi il senso e la portata. Il differimento può

avvenire quando i motivi che giustificano l'inaccessibilità sono temporanei.

Infine, l'accesso può essere vincolato a condizioni od oneri a tutela degli

interessi pubblici o privati dell'art. 10 LIT.

5.5

Da ultimo, quando si tratta di concedere l'accesso a documenti

ufficiali che contengono dati personali di terzi, deve essere svolta una

procedura plurifase (cfr. DTF 142 II 340 consid. 4.6). In un primo momento l'autorità

è chiamata a valutare se una pubblicazione dei dati entra in linea di

conto. In un secondo tempo, se ciò non appare

escluso, essa deve dare la possibilità ai terzi interessati di esprimersi,

prima di prendere la decisione (art. 14 cpv. 1 LIT).

5.6

Tornando al caso

in esame occorre osservare che la Sezione dell'agricoltura ha già provveduto a

eseguire una scelta degli atti a cui può essere dato accesso tenendo conto

della richiesta della CO 2 e dell'esigenza di proteggere la sfera privata

dell'insorgente. Tale approccio è stato in seguito confermato dalla CC-PDT, che

ha richiamato l'incarto dalla Sezione dell'agricoltura potendo di conseguenza

verificarne la composizione e disponendo l'anonimizzazione dei contenuti

accessibili, la quale non si avvera come comportante un carico amministrativo

sproporzionato.

Contrariamente a

quanto sostenuto nell'impugnativa, per quanto concerne la procedura di

autorizzazione all'acquisto del terreno agricolo in questione, le autorità

inferiori hanno infatti limitato ai documenti elencati in precedenza (cfr.

supra consid. 3.3.) l'accesso richiesto dalla CO 2. Non si è quindi

trattato di un accoglimento della richiesta sprovvisto di una valutazione in

merito al contenuto di tali atti, i quali - invero anche senza anonimizzazione

- non concernono dati sensibili per cui deve essere garantita la segretezza,

come per esempio i piani dell'abitazione del ricorrente.

La valutazione

effettuata dalla Sezione dell'agricoltura e dalla CC-PDT regge dunque alle

critiche formulate da RI 1 e merita pertanto la conferma.

6.

6.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono il gravame deve essere respinto, con

la conseguente conferma della decisione della CC-PDT qui impugnata.

6.2

Le cause inerenti

l'accesso ai documenti ufficiali sono di principio gratuite, ciò che si estende

anche alla procedura di mediazione e di decisione di cui agli art. 18 e 19 LIT,

ma che non concerne invece i ricorsi presentati alla CC-PDT e al Tribunale

cantonale amministrativo secondo l'art. 20 LIT (cfr. messaggio LIT citato, n. 3

ad art. 16). Il fatto che la CC-PDT abbia rinunciato - senza motivare tale

scelta - a percepire una tassa di giustizia, non conduce questa Corte a fare

altrettanto. Di conseguenza la tassa di giustizia è posta in capo a RI 1 (art.

47.

cpv. 1 LPAmm), il quale dovrà inoltre versare alla CO 2 le ripetibili di

questa sede (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.-, già anticipate

dall'insorgente, rimangono a suo carico.

3.

RI 1

rifonderà alla CO 2 l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere