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Decisione

52.2018.494

Restituzione dell'effetto sospensivo a un ricorso contro il provvedimento, dichiarato immediatamente esecutivo dal Municipio, di anticipare l'orario di chiusura di un locale notturno

18 aprile 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i locali notturni possono aprire dalle ore 19:00 e devono chiudere entro le

05:00 (cpv. 3). Il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi, possono rimanere

aperti fino alle ore 06.00 (cpv. 3bis). Il Municipio può regolare la

chiusura dei locali notturni tra le ore 03:00 e le 06:00 (cpv. 4; cfr. pure l'analogo

art. 3 lett. d dell'ordinanza municipale sugli esercizi alberghieri e sulla

ristorazione del 28 agosto 2017).

L'art. 16 Lear stabilisce soltanto i limiti

estremi degli orari d'apertura degli esercizi

pubblici. La definizione dell'orario

concretamente praticato dal singolo esercizio pubblico è di principio lasciata

al gerente responsabile, che deve notificarla al municipio (art. 27 cpv. 1

lett. a Lear, art. 71 cpv. 1 del regolamento della Lear del 16 marzo 2011;

RLear; RL 942.110). Contrariamente a quanto il

tenore letterale delle norme induce a ritenere, questi disposti non

conferiscono al singolo locale notturno il diritto di aprire senz'altro dopo le

19.00 o di rimanere in ogni caso aperto sino alle 05.00, rispettivamente alle

06.00, secondo il volere del gerente. Come già rilevato in relazione alla previgente

LEsPubb, gli orari d'apertura e di chiusura del singolo esercizio pubblico costituiscono

in effetti modalità d'utilizzazione di un impianto ai sensi degli art. 7 cpv. 7

della legge federale sulla protezione dell'ambiente

del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) e 2 cpv. 1 dell'ordinanza contro

l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41), che assumono

particolare rilevanza dal profilo ambientale a causa delle emissioni

direttamente prodotte o indotte per il tramite dei suoi avventori (DTF 123 II

325). Il diritto di tenere aperto il locale notturno nei limiti d'orario fissati

dalla legge sussiste quindi soltanto nella misura in cui si concilia con le esigenze

poste dalla LPAmb (cfr., tra tante, STA 52.2003.247 del 10 settembre 2003

consid. 2.1.). Aspetto, quest'ultimo, che di principio dev'essere

preventivamente definito in occasione del rilascio del permesso di costruzione per

i nuovi esercizi pubblici (cfr., sulla nozione, DTF 123 II 325 consid. 4c/cc; Anne-Christi-ne

Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de

l'environnement, Zurigo 2002, pag. 302) e per quelli modificati (cfr. art. 8

OIF), mentre che, per quanto concerne gli esercizi pubblici esistenti,

può dar luogo a provvedimenti di risanamento, qualora risulti che le

prescrizioni della LPAmb non siano soddisfatte (art. 16 LPAmb e 13 OIF; cfr.,

tra tante, STA 52.2003.247 del 10 settembre 2003 consid. 2.2. e 2.3.). Da questo

profilo, l'entrata in vigore della Lear non ha prodotto alcun cambiamento (cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato relativo alla Lear del 1° aprile 2009 [n.

6193], commento ad art. 17 e 18; cfr. pure citato Messaggio del Consiglio di

Stato del 24 febbraio 2017 [n. 7289], commento ad art. 16).

2.3. Le turbative

(foniche) connesse con il funzionamento di un esercizio pubblico possono dunque

dare adito sia a misure volte a salvaguardare

i cosiddetti beni di polizia, quali l'ordine e la quiete pubblici, sia a

provvedimenti basati sulla legislazione ambientale, tesi a prevenire o risanare

un disturbo all'ambiente. Si tratta, sostanzialmente, di due complessi

indipendenti di norme, la cui applicazione consente di regolamentare,

rispettivamente di ridurre, efficacemente le molestie derivanti dall'esercizio

di un locale pubblico, senza dover far capo a un rimedio di natura sussidiaria,

quale la clausola generale di polizia. Lo stesso Tribunale federale ha costantemente confermato il principio secondo cui la normativa federale

in materia di protezione dell'ambiente e, in particolare, in materia di

protezione dal rumore, non impedisce affatto ai Cantoni (o ai Comuni) di emanare

disposizioni a tutela della quiete pubblica, così come di altri beni di

polizia, e ciò anche quando le norme in

questione hanno per effetto di limitare le emissioni nocive (STF 2C_464/2017 del 17 settembre 2018 consid. 4.3.2,2C_1017/2011 dell'8 maggio 2012 consid.

4.4,2C_378/2008 del 20 febbraio 2009 consid. 3.2, sempre

con ulteriori rinvii alla giurisprudenza del TF, tra cui alla DTF 119 Ia 378, relativa a un caso

ticinese). Ciò detto, per principio è la normativa ambientale a tornare

applicabile laddove il disturbo fonico che s'intende prevenire o risanare è ascrivibile all'impianto in quanto

tale (ciò è il caso non solo degli impianti tecnici in uso, ma anche del rumore

comportamentale generato dai suoi utenti all'interno dello spazio esterno

ristretto di sua pertinenza) e tocca soprattutto i confinanti e i

vicini. Sono invece piuttosto le specifiche norme

(cantonali o comunali) che concretizzano l'art. 107 LOC a entrare in

considerazione laddove si tratta di tutelare la quiete pubblica da disturbi

che, pur essendo indirettamente riconducibili al funzionamento dell'esercizio

pubblico, si verificano in un raggio più ampio, che sfugge alla responsabilità

del gerente (cfr. art. 21a cpv. 1 Lear; citato Messaggio del Consiglio

di Stato del 24 febbraio 2017 [n. 7289],

commento ad art. 21a), e/o

provengono da comportamenti imprevedibili e occasionali (schiamazzi, canti

smodati ecc.), comprendenti sovente inconvenienti di altra natura (cd.

littering, danneggiamenti, comportamenti contrari all'ordine pubblico e al

pudore ecc.), suscettibili di turbare la tranquillità (anche) di una cerchia

più allargata della popolazione (cfr. STF 2C_921/2012 del 21 marzo 2013 consid.

4 segg., parz. pubbl. in ZBJV 149/2013, pag. 524 segg.,2C_378/2008 citata, consid. 3.3.2).

3. 3.1. Nel caso concreto, per

quanto consta a questo Tribunale, il complesso immobiliare __________ e la

relativa discoteca, situati in una zona mista a destinazione residenziale e

commerciale, esistono da molti anni. Sicuramente da ben prima del 1° gennaio

1985, data dell'entrata in vigore della LPAmb. Si tratta dunque di un impianto

fisso esistente, suscettibile, se del caso, di essere risanato ai sensi degli

art. 16 LPAmb e 13 OIF, a meno che sia stato successivamente oggetto di modifiche così

importanti da esigere che sia sottoposto al medesimo regime

giuridico cui sono subordinati gli impianti fissi nuovi (cfr.

DTF 141 II 483 consid. 3.3.3, 125

Considerandi

II 643 consid. 17a, 123 II 325 consid. 4c/aa, 116 Ib 435 consid. 5d/bb; Favre, op. cit.,

pag. 303 seg.). Evenienza, quest'ultima, che non osterebbe comunque,

datene le condizioni, a una sua messa in conformità con le disposizioni legali

ambientali in materia di limitazione delle emissioni/immissioni (cfr. STF

1C_177/2011 del 9 febbraio 2012 consid. 4.2,1C_283/2007 del 20 febbraio 2008

consid. 2.2; STA 52.2016.253 del 25 agosto 2017 consid. 3.4.). Ciò detto, dal

profilo della legislazione edilizia, gli orari d'esercizio del locale notturno

in questione non hanno mai formato oggetto, per quanto noto a questa Corte,

d'autorizzazione. Nessuno del resto lo pretende. Prima della controversa

decisione, la discoteca chiudeva alle 05:00. Lo riconosce lo stesso ricorrente

(cfr. ricorso del 23 ottobre 2018, pag. 2). È evidente che le resistenti

vorrebbero poter continuare a farlo, poiché altrimenti non si sarebbero opposte

all'ordine municipale. Richiamati i rapporti di polizia e i vari reclami

ricevuti per disturbo della quiete pubblica, il 28 agosto 2018 l'Esecutivo

comunale ha imposto di anticipare da subito la chiusura del locale alle 03.00.

Ora, tale limitazione dell'orario d'esercizio, disposta a tempo indeterminato,

configura - a non averne dubbio - un provvedimento volto a salvaguardare il

mantenimento dell'ordine e della quiete pubblici, emanato dall'autorità

comunale in veste di polizia locale. Lo si deduce dal fatto che l'ordine di

chiudere anticipatamente il locale è stato fondato, segnatamente, sugli art.

107.

LOC, 23 RALOC e art. 16 cpv. 4 Lear. Lo si evince altresì dalla circostanza

che la contestata limitazione dell'orario di apertura non è (stata) motivata dal

superamento dei valori limite d'esposizione al rumore (semmai)

applicabili alla fattispecie, rispettivamente

della soglia del tollerabile stabilita, data la particolare natura delle immissioni,

in conformità dell'art. 15 LPAmb, e, quindi, dalla volontà di ripristinare una

situazione conforme alle disposizioni della LPAmb, riducendo, mediante

l'imposizione di prescrizioni d'esercizio, le immissioni foniche derivanti

direttamente dall'attività del locale notturno, quanto piuttosto dall'intenzione

- considerati, da un lato, gli episodi segnalati da numerosi cittadini e in

parte constatati anche dalla polizia (cfr. scritti, rapporti e fotografie agli

atti) di disturbo della quiete pubblica (con schiamazzi, canti e riproduzione

di musica) e di altri comportamenti sconvenienti (ubriachezza, insulti,

sporcizia ecc.) causati dagli avventori su una porzione importante del

territorio comunale, non limitata alle immediate adiacenze dell'esercizio

pubblico in questione, e, dall'altro, gli

infruttuosi tentativi di contenere questi fenomeni mediante il dispositivo d'ordine

allargato concordato con il gerente (che include il dispiegamento di agenti di

sicurezza privati già a partire dalla stazione) - di assicurare il rispetto

dell'ordine e della quiete pubblici, tutelando non solo i confinanti/vicini, ma

una parte più ampia della cittadinanza

esposta ai citati inconvenienti.

3.2

Ferme queste

premesse, controversa in questa sede non è la legittimità della decisione

municipale in quanto tale, su cui dovrà esprimersi (in prima battuta) il

Governo, bensì quella della decisione con cui il Presidente del Consiglio di

Stato ha accolto la domanda provvisionale di ripristinare l'effetto sospensivo

al ricorso presentato dalle resistenti avverso l'ordine municipale di

anticipare la chiusura di due ore, ovvero di imporre la chiusura alle ore 03:00

anziché alle 05:00.

3.2.1

Giusta l'art. 71 LPAmm, il ricorso ha effetto

sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti. In questo caso, soggiunge la norma, il

ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso o

al giudice delegato la sospensione della decisione. Di regola, le decisioni

dell'autorità amministrativa non

sono immediatamente esecutive. Lo diventano soltanto al momento in cui scadono

inutilizzati i termini di ricorso previsti dal diritto cantonale. La legge

stessa o l'autorità decidente possono tuttavia eccezionalmente disporre che la

decisione sia immediatamente esecutiva e che un eventuale ricorso non esplichi

effetto sospensivo. Un tipico caso d'applicazione è quello delle misure provvisionali:

l'art. 37 cpv. 4 LPAmm stabilisce infatti espressamente che esse sono immediatamente

esecutive.

3.2.2

L'effetto sospensivo conferito per

legge al ricorso ha come conseguenza che la decisione impugnata non esplica di

norma alcun effetto fintanto che i termini di ricorso non sono scaduti, rispettivamente,

qualora un gravame venga inoltrato, durante la successiva procedura ricorsuale.

Comporta, quindi, che l'esecu-tività e l'efficacia della decisione vengono

rinviate, lasciando inalterata, perlomeno momentaneamente, la situazione

giuridica esistente. La ragione di ciò consiste nel fatto che, per principio,

le decisioni sono soggette a una verifica giudiziaria prima di (poter)

diventare vincolanti ed essere messe in esecuzione. Posto che l'effetto sospensivo

del ricorso costituisce la regola, la sua revoca preventiva configura l'eccezione.

Non può pertanto avvenire a piacimento e presuppone, così come la

concessione di tale effetto al ricorso proposto contro la decisione dichiarata

immediatamente esecutiva, una ponderazione concreta degli interessi contrapposti.

L'esecutività immediata si giustifica quando i motivi a favore di una sollecita

attuazione della decisione prevalgono su quelli che spingono per la soluzione

contraria. Nell'ambito di tale valutazione, l'autorità decidente beneficia di

un ampio margine d'apprezzamento (DTF 129 II 286 consid. 3; cfr. pure Hansjörg Seiler in: Bernhard

Waldmann/Philip­pe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, II ed.,

Zurigo 2016, ad art. 55 n. 92; Regina

Kiener in: Alain Griffel [curatore], Kommentar VRG, III ed., Zurigo

2016, ad § 25 n. 26; Kiener in:

Christoph Auer/Mar-kus Müller/Benjamin Schindler

[curatori], Kommentar VwVG, Zurigo 2008, ad art. 55 n. 15 seg.). Secondo giurisprudenza e dottrina,

per giustificare l'esecutività immediata, devono sussistere motivi convincenti.

Non è invece richiesta la presenza di circostanze del tutto eccezionali. Quali

validi motivi entrano in considerazione interessi sia pubblici che privati.

Inoltre, è necessario che un grave pregiudizio possa subentrare, qualora l'effetto

sospensivo non venisse revocato. Un tale pregiudizio è ravvisabile, ad esempio,

in un'imminente, grave violazione dei cd. beni di polizia. Come detto, gli interessi contrapposti in

gioco vanno ponderati. In tale ambito,

si tratta pure di valutare a quale delle parti in lite appaia più

giustificato far sopportare gli inconvenienti derivanti dalla durata del

procedimento, la gravità degli stessi e la probabilità che subentrino

effettivamente. Si può inoltre tenere conto del probabile esito della lite,

qualora non sussistano dubbi circa lo stesso (RtiD I-2009 n. 6 consid. 2.2; Seiler, op. cit., ad art. 55 n. 94 e 96;

Kiener, Kommentar VRG, ad § 25 n.

26.

e 28; idem, Kommentar VwVG, ad art. 55 n. 16).

3.2.3

Il giudizio

sulla revoca o sulla concessione dell'effetto sospensivo, oltre ad essere un

giudizio d'apparenza, è, come accennato, il

frutto dell'esercizio del potere d'apprezzamento dell'autorità

decidente, chiamata a soppesare nel concreto caso i contrapposti interessi

pubblici e privati. La verifica dell'esercizio di un tale potere da parte del Presidente del Governo è pertanto limitata

alla violazione del diritto, in particolare sotto il profilo dell'abuso

e dell'eccesso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). Il Tribunale cantonale

amministrativo deve quindi evitare di sostituire il suo

apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, limitandosi a controllare che

la decisione impugnata sia sorretta da motivi pertinenti e non disattenda i

principi generali del diritto, segnatamente quello di proporzionalità (cfr. STA

52.2011.180

del 20 maggio 2001, 52.2009.277 del 7

settembre 2009 consid. 2.2.).

3.2.4

Nel caso concreto,

il Presidente del Consiglio di Stato ha deciso di privare d'efficacia il

provvedimento adottato dal Municipio, sospendendone l'esecutività grazie alla

restituzione dell'effetto sospensivo all'impugnativa inoltrata dalle resistenti.

Tenuto anche conto degli eventi già programmati sino a dicembre 2018, egli ha

in sostanza ritenuto giustificato che nelle more del giudizio il locale

notturno potesse continuare a restare aperto sino alle 05:00. In particolare,

ponderando gli interessi contrapposti ha considerato

che il rischio di un'irrimediabile compromissione dell'interesse economico

dei ricorrenti appare manifestamente dato (…) ciò che non è il

caso per il contrapposto interesse pubblico. La deduzione regge tutto

sommato alle critiche. Per quanto opinabile, non è insostenibile. Posto che la

decisione municipale che limita a tempo indeterminato l'orario di apertura

imponendo la chiusura del locale alle 03:00 anziché alle 05:00 non è una misura

cautelare dichiarata dalla legge immediatamente esecutiva, la revoca preventiva

dell'effetto sospensivo al ricorso interposto contro tale provvedimento

costituisce l'eccezione. Spetta pertanto al Municipio dimostrare che

l'interesse pubblico all'immediata esecutività dell'ordine di chiusura prevale

sull'interesse del destinatario a sospenderne gli effetti fintanto che non è passato

in giudicato (STA 52.2009.277-293 del 7 settembre 2009 consid. 4.1.4.). In

particolare, per giustificarne l'esecutività

immediata, è necessario dimostrare che sussistono motivi convincenti, rispettivamente

che un grave pregiudizio può verosimilmente subentrare, qualora l'effetto

sospensivo non venisse revocato. Nella fattispecie, la decisione del 28 agosto

2018.

non spiega in modo specifico le ragioni alla base del provvedimento di

revoca. Con le osservazioni del 27 settembre 2018 alla richiesta di conferimento

dell'effetto sospensivo, l'Esecutivo comunale ha invece indicato di aver

ritenuto prevalente, dopo attenta ponderazione degli interessi in gioco, la

tutela della quiete notturna dei cittadini che risiedono in una zona

residenziale alla quale è attribuito il GdS II. La decisione, ha inoltre

precisato il Municipio, sarebbe conforme al principio di proporzionalità (…)

atteso che è stata adottata dopo che le misure intraprese dai ricorrenti non

hanno sortito gli auspicati effetti. La levata (recte: il

conferimento) dell'effetto sospensivo comporterebbe in pratica il perdurare

di una situazione di enorme disagio. Benché comprensibile, la spiegazione

non permette di ritenere che il Presidente del Consiglio di Stato abbia

abusato del potere d'apprezzamento che la legge gli riserva in tema di

conferimento dell'effetto sospensivo ad un ricorso interposto contro un provvedimento

dichiarato immediatamente esecutivo dal Municipio. La quiete notturna costituisce infatti soltanto uno

tra i molti beni di polizia. È senz'altro importante, ma lo stesso ordine

giuridico non sanziona la sua violazione in modo altrettanto grave come con

altri beni di polizia. In presenza di importanti interessi economici contrari,

evidenti nel caso del provvedimento in discussione, la revoca dell'effetto

sospensivo richiede quindi che vi sia da attendersi con alta verosimiglianza

una grave perturbazione della quiete pubblica. A questo stadio, non basta

dunque che degli episodi di disturbo della quiete pubblica siano occorsi in

passato, persino ripetutamente. È bensì necessario che anche in futuro sia

altamente prevedibile che dei gravi fenomeni di comportamento inurbano si

ripetano. Ora, già per loro natura, questi fenomeni non sono costanti e

regolari, dipendono in grande misura dalle persone e dalle situazioni

contingenti. Anche il loro grado d'intensità è per forza di cose variabile. Se

è certo che una chiusura anticipata di due ore comporterà una perdita

finanziaria non trascurabile, ravvisabile non soltanto nelle minori

consumazioni, ma anche nel fatto che una parte della clientela potrebbe optare

per analoghe strutture aperte più a lungo, non è altrettanto sicuro, come

sembra aver considerato il Presidente del Governo, che i disturbi alla quiete

pubblica avvengano regolarmente e con la stessa intensità. Dagli stessi

rapporti di polizia agli atti si evince in effetti che, in occasione degli interventi

e controlli effettuati, sovente non sono state ravvisate turbative tali da giustificare

l'irrogazione di una contravvenzione per disturbo alla quiete pubblica (cfr.

rapporti del 30 luglio 2018, del 26 settembre 2017, del 12 settembre 2017, del

20.

agosto 2017, del 20 ottobre 2016). Gli stessi organi

comunali, in taluni scritti (cfr. mail dell'11 dicembre 2017 del segretario

comunale, scritti del 20 dicembre 2016 e del 19 luglio 2016 del Municipio) danno

atto del fatto che in certi periodi non vi sono stati problemi di ordine pubblico.

Nelle circostanze descritte, non appare dunque irragionevole che, perlomeno a

questo stadio della procedura, il Presidente del Governo abbia ritenuto che l'interesse

privato delle resistenti fosse prevalente su quello generale all'immediata

esecutività dell'ordine di chiusura anticipata (cfr., per un esito simile,

sentenza del 23 gennaio 2002 del Tribunale amministrativo del Cantone di

Zurigo, VB.2001.00408, consid. 3). Questo

anche tenuto conto del fatto che, come si evince dai citati rapporti di

polizia, il servizio d'ordine concordato è sempre stato presente nei luoghi

stabiliti, per cui al gerente non può essere rimproverato di non aver fatto il

possibile per evitare eccessive turbative (cfr. Kiener, Kommentar VRG, ad § 25 n. 28). Del resto, la controversa decisione presidenziale

non lede il diritto soltanto perché, alla luce delle molestie segnalate

da numerosi cittadini, una diversa valutazione, favorevole all'insorgente,

avrebbe potuto apparire altrettanto sostenibile, o addirittura preferibile. Ciò detto, impregiudicato

l'esame di merito che il Governo è tenuto a fare, il ricorso va respinto.

4.

4.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

4.2

Dato l'esito, non si preleva alcuna tassa di

giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm). RI 1 rifonderà tuttavia alle resistenti,

assistite da un legale, congrue ripetibili per questa istanza (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia. RI 1 verserà alle resistenti l'importo di

fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera