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Decisione

52.2018.496

Ripristino di un permesso di domicilio - partenza dalla Svizzera

12 dicembre 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

52.2018.496

Lugano

12 dicembre 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo

Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Elisa

Bagnaia

statuendo

sul ricorso del 24 ottobre 2018 di

RI

1

agente per sé e per i figli R__________, F__________ e A__________;

rappresentato

da: RA 1

contro

la

decisione del 19 settembre 2018 (n. 4335) del Consiglio di Stato che respinge

il gravame inoltrato da RI 1 avverso la risoluzione dell'11 ottobre 2017 con

cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, ha respinto

la domanda di quest'ultimo volta ad ottenere il ripristino del suo permesso

di domicilio;

ritenuto, in

fatto

che il cittadino italiano RI

1 (1963) è giunto in Svizzera il 1° luglio 1964, dove dopo alcuni anni gli è

stato rilasciato un permesso di domicilio;

che egli ha convissuto con la cittadina uzbeka E__________ (1977), al beneficio

dal 3 agosto 2011 di un permesso di dimora annuale

nell'ambito della normativa prevista per un cosiddetto "caso personale

particolarmente grave", rilasciatole per permetterle di vivere presso il

proprio compagno;

che dalla loro unione sono nati i figli F__________ (2011), R__________ (2013) e

A__________ (2018), tutti cittadini italiani per filiazione e titolari di un

permesso di domicilio UE/AELS;

che il 7 giugno 2013, RI 1 è stato arrestato in Italia, dove in seguito è stato

incarcerato, e i suoi averi in Svizzera bloccati;

che nel mese di novembre del 2016, nei confronti di RI 1 è stata revocata ogni

misura limitativa della sua libertà personale, ragione per la quale il 15

dicembre successivo è rientrato in Svizzera;

che nel frattempo, rispondendo ad una richiesta di informazioni inoltrata dallo

stesso RI 1, il 24 novembre 2016 l'Ufficio della migrazione gli ha comunicato

che in base agli atti in suo possesso quest'ultimo risultava sprovvisto di

qualsiasi permesso di soggiorno in Ticino, dato che il 10 maggio 2013 era partito

per l'estero senza compilare alcuna notifica personale;

che preso atto di ciò, il 3 gennaio 2017 RI 1 ha chiesto alla Sezione della

popolazione il ripristino del suo permesso di domicilio;

che dopo avere istruito la pratica e avere dato modo all'interessato di

esprimersi, con decisione dell'11 ottobre 2017 la Sezione della popolazione ha

respinto tale domanda e si è pure rifiutata di prorogare la validità del

permesso di domicilio dei figli, nel frattempo scaduto;

che l'autorità di prime cure ha rilevato che, nella misura in cui il permesso

di domicilio di cui RI 1 era titolare era decaduto in seguito al suo prolungato

soggiorno all'estero, lo stesso non poteva più essergli ripristinato; inoltre

quest'ultimo risultava essere a carico dell'assistenza, era oberato dai debiti

e aveva in corso vari procedimenti penali sia in Svizzera che in Italia;

che in merito alle autorizzazioni di soggiorno dei figli è stato considerato

come le medesime, derivando dal permesso del padre, non potevano essere

mantenute ulteriormente;

che con giudizio del 19 settembre 2018 il Consiglio di Stato ha confermato la

predetta risoluzione dipartimentale, respingendo il ricorso inoltrato contro la

stessa da RI 1;

che L'Esecutivo cantonale ha in sostanza ribadito i motivi posti a fondamento

della decisione dipartimentale impugnata;

che avverso quest'ultima pronuncia RI 1, agendo per sé e per conto dei figli R__________,

F__________ e A__________, insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino del proprio permesso di

domicilio e il mantenimento di quello rilasciato alla propria prole;

che egli riconosce di avere risieduto in Italia per oltre tre anni e mezzo

senza avere fatto richiesta alla competente autorità di poter conservare la

propria autorizzazione di soggiorno: sostiene comunque di non avere mai avuto l'intenzione

di trasferire durante questo periodo il centro dei propri interessi all'estero,

prova ne è che in Ticino hanno continuato a vivere la moglie e i figli; sottolinea

inoltre come la sua assenza dalla Svizzera non sia stata determinata dalla

propria volontà, ma dal fatto che era stato posto in stato di detenzione a __________;

che infine, pur ammettendo di essere oggetto di varie inchieste penali, contesta

di essere una minaccia per l'ordine pubblico;

che all'accoglimento del gravame si oppongono sia il Governo che la Sezione

della popolazione;

che in sede di replica, RI 1 si è limitato a riconfermarsi nelle proprie tesi e

domande di giudizio;

che non è stata richiesta una duplica;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone

straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100);

che il gravame, tempestivo giusta

l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100)

e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 65 cpv.

1 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che l'autorizzazione di domicilio UE/AELS è un permesso che non è in quanto

tale previsto dall'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità

europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone

del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), di principio applicabile alla

fattispecie in forza della nazionalità italiana dell'insorgente;

che giusta l'art. 5 dell'ordinanza

sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002

(OLCP; RS 142.203), esso viene rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS

così come ai loro familiari in virtù dell'art. 34 della legge federale sugli stranieri

del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e degli art. 60-63 dell'ordinanza

sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA;

RS 142.201), nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla

Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4);

che, in quanto silente in merito al rilascio del permesso di domicilio UE/AELS

- così come ad una revoca dello stesso, che è pure regolata dalla LStr (art. 23

cpv. 2 OLCP) - l'Accordo sulla libera circolazione

delle persone non può, tuttavia, essere trascurato; in relazione alla

decadenza delle carte di soggiorno UE/AELS - tra le quali rientra anche il

permesso qui in discussione (art. 4 segg. OLCP) - esso prevede in effetti

espressamente che le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi

consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non ne

infirmano la validità (cfr. art. 6 cpv. 5, 12 cpv. 5 e 24 cpv. 6 Allegato I

ALC);

che, fatta eccezione per la possibilità di

chiedere di poter mantenere il

permesso oltre il termine legale - facoltà non accordata dall'ALC, su cui però

in questa sede non verte più la fattispecie - quanto previsto dall'Accordo

sulla libera circolazione delle persone è peraltro equivalente a ciò che

prescrive sia l'art. 61 cpv. 2 LStr - che riprende il tenore dell'art. 9 cpv. 3

lett. c dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri

del 26 marzo 1931 (LDDS; Messaggio relativo alla legge federale sugli

stranieri, FF 2002 3327 segg. n. 2.9.2; STF 2C_19/2012 del 26 settembre 2012

consid. 4;2C_853/2010 del 22 marzo 2011 consid. 5.1) - sia la cifra 3 della

Dichiarazione del 5 maggio 1934 (RS 0.142.114.541.3) concernente l'applicazione

del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio

1868 (RS 0.142.114.541);

che in modo analogo ai

menzionati disposti dell'ALC, anche le norme citate prevedono infatti che, in

mancanza di un annuncio esplicito o di una

richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio decade dopo sei mesi dalla

partenza dalla Svizzera (ancora con riferimento all'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS,

cfr. STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1,2A.464/1999 del 19

giugno 2000 consid. 4); in questi casi non vi è spazio per una ponderazione di

interessi: determinante è soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia

effettivamente dimorato all'estero per oltre sei mesi oppure oltre il periodo

accordatogli con il permesso di assenza (STF 2C_454/2012 del 29 maggio 2012 consid.

Considerandi

2.

);

che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata quando ancora era in vigore la LDDS e

oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 cpv. 1 OASA, tale fattispecie è

però realizzata anche se lo straniero si assenta regolarmente dalla Svizzera durante

un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei

mesi previsti dalla legge, per motivi di visita, turismo o affari;

che al pari di un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure

quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è animato dal

desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib 369

consid. 2c pag. 372; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1);

che, nella fattispecie concreta, è incontestato che il ricorrente è

stato arrestato il 7 maggio 2013 a __________ ed è rimasto astretto alle strutture carcerarie italiane sino al mese di

novembre del 2016, dopo di che, verso la metà del successivo mese di

dicembre ha potuto fare rientro in Svizzera;

che, di conseguenza,

essendo stato assente dal territorio elvetico per oltre sei mesi, il suo permesso

di domicilio ha perso inesorabilmente

ogni validità nel mese di novembre del 2013, per cui egli non può

chiederne ora il ripristino;

che non porta a diversa conclusione il fatto che egli non abbia potuto

continuare a soggiornare nel nostro Paese a causa della sua incarcerazione in

Italia e, quindi, per ragioni indipendenti dalla sua volontà;

che,

per giurisprudenza, non sono infatti di rilievo i motivi che attengono al

trasferimento del domicilio rispettivamente al luogo ove lo straniero conserva

il centro dei propri interessi, in quanto il legislatore per ragioni pratiche

ha scelto due concetti semplici e formali: la notifica della partenza e la

residenza effettiva all'estero (DTF 120 Ib 369 consid. 2c, 112 Ib 1 consid. 2a;

Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du

Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997, pag. 325

e seg.);

che la suddetta conclusione si giustifica anche perché lo stesso insorgente

ammette di non avere annunciato alle autorità cantonali in materia di polizia

degli stranieri la sua prolungata assenza all'estero e di non avere formulato per

tempo alcuna richiesta di mantenimento del permesso;

che alla luce di quanto precede, nella misura in cui

concerne il ricorrente RI 1, la decisione del Consiglio di Stato sfugge a

qualsiasi critica: la stessa, oltre che a risultare sufficientemente e pertinentemente motivata, si fonda su degli elementi

di fatto accertati in modo del tutto corretto e, a giusto titolo, fa astrazione

da qualsiasi considerazione circa il rispetto o meno del principio della

proporzionalità, che, come visto sopra, non trova alcuno spazio allorquando

sono riunite le condizioni stabilite dalla legge per considerare decaduto un

permesso di soggiorno in seguito a prolungata assenza all'estero del suo titolare;

che, in simili circostanze, nemmeno si pone la questione di sapere se egli

rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico;

che per quanto attiene alla situazione dei figli F__________ e R__________ occorre considerare che quest'ultimi

sono stati posti al beneficio di un permesso di domicilio UE/AELS (con

data di scadenza al 23 agosto 2017) in virtù della medesima autorizzazione di

cui era titolare il padre al momento della loro nascita; con il decadimento di

quest'ultimo permesso, anche la loro facoltà di risiedere in Svizzera è venuta

meno;

che per questo aspetto essi non possono nemmeno più appoggiarsi sulla madre dal

momento che con decisione del 12 gennaio

2015.

della Sezione della popolazione, confermata in ultima battuta da questo

Tribunale mediante giudizio del 31 ottobre 2016 (cfr. inc. STA

52.2015

), alla medesima non è più stato rinnovato il permesso di dimora;

che dal canto suo invece il figlio A__________, nato il 5 ottobre 2018, non

dispone di alcun permesso visto che alla sua nascita né il padre, né la madre

erano ancora in possesso di un qualsiasi carta di soggiorno per poter risiedere

in Svizzera;

che oltretutto si deve considerare che F__________, R__________ e A__________

sono tutti ancora in tenera età e non possono invocare nessuna

disposizione dell'ALC per esigere che sia rilasciata loro un'autorizzazione di

soggiorno in Svizzera, non rientrando in nessuna delle categorie previste

dall'art. 24 Allegato I ALC (giusta il rinvio dell'art. 6 ALC), il quale

disciplina il soggiorno delle persone che non esercitano attività lucrativa;

che essi - unitamente ai genitori - sono a carico dell'assistenza pubblica e,

non disponendo di mezzi finanziari sufficienti per il loro mantenimento non

possono essere considerati né dei redditieri né, data la loro giovanissima età,

degli studenti che frequenta un istituto per seguirvi a titolo principale una

formazione professionale giusta il cpv. 4 dell'art. 24 Allegato I ALC (cfr. STF

2A.768/2006 del 23 aprile 2007 consid. 3);

che in esito alle

considerazioni che precedono il ricorso dev'essere dunque respinto;

che tasse e spese di giustizia

seguono la soccombenza (art. 47 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia e le spese di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera