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Decisione

52.2018.498

Revoca di 12 mesi della licenza di condurre a seguito di un'infrazione grave (ebrietà)

5 novembre 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

12 mesi in base all'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr - in ragione della precedente

revoca del 2012 per un'infrazione grave - ha poi

confermato la misura disposta dall'autorità di prime cure, ritenendola non solo

giustificata, ma addirittura generosa;

che avverso quest'ultimo giudizio il soccombente si aggrava ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo;

che, pur riconoscendo l'infrazione, il ricorrente ritiene eccessiva la durata

della revoca, di cui chiede sostanzialmente una riduzione, lamentandone le

ripercussioni sulla sua situazione professionale (difficoltà nella ricerca di un impiego) e finanziaria già precaria (dipendenza

dall'aiuto sociale) e dichiarandosi disposto a sottoporsi ad esami del

sangue mensili per comprovare la sua astinenza;

che è stato richiamato l'incarto, ma non sono state chieste osservazioni alle

controparti, stante la manifesta infondatezza del gravame (cfr. art. 72 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di

applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa

sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100);

che certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente

toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 LPAmm);

che il gravame, tempestivo (art. 10

cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è

pertanto ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che l'insorgente non discute l'infrazione, ma si limita a contestare la durata

della revoca, che ritiene eccessiva alla luce delle difficoltà che una misura

tanto incisiva comporterebbe per lui sul piano professionale e finanziario;

che tali censure, alquanto generiche, sono manifestamente infondate;

che le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le

quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe

disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) compor-tano la revoca della

licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr);

che per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le

circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione

dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità

professionale a fare uso del veicolo, la durata minima della revoca non potendo

tuttavia essere ridotta (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr);

che la nuova LCStr prevede una durata minima

della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.

16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato;

che commette in particolare un'infrazione grave colui che guida un

veicolo a motore in stato di ebrietà qualificata (art. 16c cpv. 1 lett.

b LCStr);

che, in tal caso, la licenza di condurre deve essere

revocata per almeno 12 mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata

revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni

medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr);

che, in concreto, dalle tavole processuali emerge che il 10 dicembre

2011 RI 1 si è reso autore di un'infrazione grave (circolazione in stato di ebrietà)

per la quale il 16 febbraio 2012 la Sezione della circolazione gli ha revocato

la licenza di condurre per la durata di 12 mesi ex art. 16c cpv. 2 lett.

c LCStr;

che la misura è stata scontata dal 28 giugno 2012 al 27 giugno 2013;

che il 12 maggio 2018 - ovvero prima dello scadere dei cinque anni dalla

restituzione della patente (cfr., in proposito, DTF 136 II 447 consid. 5.3 e

rif.) - l'insorgente si è nuovamente reso autore di un'infrazione grave (art.

16c cpv. 1 lett. b LCStr), pure questa volta per avere circolato in

stato di ebrietà qualificata (0.57 mg/l);

che il fatto di essere nuovamente incorso in un'infrazione grave a distanza di

meno di cinque anni dalla scadenza di una pregressa misura amministrativa

inflittagli per un reato di pari importanza fa sì che gli debbano essere

applicate le norme relative alla durata minima della revoca in caso di

reiterazione (sistema a cascata) previste dal nuovo diritto;

che ne deriva che il provvedimento di revoca di 12 mesi disposto dalla Sezione

della circolazione e tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere

ulteriormente confermato da questo Tribunale;

che una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa

del principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo

previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione di cui l'insorgente

si è macchiato (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr);

che non è possibile scendere sotto il suddetto minimo legale neppure in

presenza di una effettiva necessità professionale di condurre un veicolo (qui

in ogni caso non comprovata, ritenuto peraltro che nulla impedisce al

ricorrente, attualmente in cerca di lavoro, di utilizzare per gli spostamenti

indispensabili allo svolgimento della sua attività i mezzi pubblici; cfr. STF

1C_442/2017 del 26 aprile 2018 consid. 3.4 e

riferimenti);

che le circostanze del

singolo caso ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LCStr possono infatti essere

considerate solo fino alla durata minima della revoca, tale essendo la scelta

chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in

fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2;

STF

1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con

numerosi rinvii);

che, stante quanto precede, l'impugnativa deve essere d'acchito respinta,

in quanto manifestamente infondata;

che, dato l'esito, la tassa di giustizia - ridotta in considerazione della sua

precaria situazione finanziaria (cfr. decisioni di concessione di prestazioni

assistenziali, allegate al ricorso) - segue la soccombenza del ricorrente (art.

47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia, di fr. 400.-, è posta a carico del ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La

vicecancelliera