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Decisione

52.2018.500

Docente cantonale. Salario determinante per il passaggio al nuovo sistema retributivo

6 novembre 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il 2008/2009 in aggiunta al precedente) e ciò si è ripercosso su tutta la sua

carriera salariale che avrebbe dovuto presentarsi, correttamente, in questo

modo:

anno scolastico classe stipendio aumenti osservazioni

2007/2008 a dipendenza dei 0 art.

7 cpv. 3 vLstip

2008/2009 gradi scolastici 1 art.

7 cpv. 3 vLStip

2009/2010 dove era attivo 2

2010/2011 il ricorrente 3

2011/2012 4

2012/2013 5

2013/2014 6

2014/2015 7

2015/2016 8

2016/2017 8 blocco

per misure risparmio

2017/2018 9

che pertanto la decisione impugnata, che tiene conto solo di 7 aumenti invece

che di 9 non è corretta;

che su questo punto il

ricorso deve quindi essere accolto; non si oppone a questa conclusione il fatto

che il ricorrente non abbia suo tempo contestato la sua posizione salariale:

considerata la soverchiante posizione del datore di lavoro, nel caso concreto

l'odierno atteggiamento del ricorrente non appare contrario alle regole della

buona fede (cfr. al proposito STA 52.2012.273 del 16 settembre 2014 consid.

1.2);

che l'insorgente ha

pure chiesto il riconoscimento retroattivo dei mancati scatti d'anzianità a

partire dall'anno 2008/2009 (…) con i relativi cambiamenti salariali per

gli anni seguenti fino ad oggi; la richiesta non è proponibile in questa

sede poiché, concernendo pretese salariali precedenti al 1° settembre 2018,

esula dal contesto della vertenza e andava proposta in prima battuta al

Consiglio di Stato (art. 40 cpv. 1 LStip);

che visto quanto precede

il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata

nella misura in cui il Governo ha iscritto il ricorrente nella classe di

stipendio 9 con 8 aumenti; l'incarto è rinviato al Consiglio di Stato affinché

decida nuovamente l'aggancio del dipendente considerando al momento

determinante 9 aumenti anziché 7 ed evada la pretesa salariale del ricorrente

di beneficiare degli aumenti annuali a decorrere dall'anno 2008/2009;

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente e dello Stato, in

proporzione del rispettivo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione del 26 settembre

2018 del Consiglio di Stato è annullata.

1.2. Gli atti sono rinviati al

Consiglio di Stato per nuova decisione al senso dei considerandi.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1200.- è posta a carico del ricorrente e dello Stato nella

misura di 1/2 ciascuno. Al ricorrente è restituito l'importo di fr. 600.-

versato in eccesso.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1

lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera