52.2018.500
Docente cantonale. Salario determinante per il passaggio al nuovo sistema retributivo
6 novembre 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.500
Lugano
6 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo
sul ricorso del 25 ottobre 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 26 settembre 2018 (n. 4487) del
Consiglio di Stato che gli ha attribuito la funzione di docente SP con titolo
accademico (BA o MA) e lo ha iscritto nella classe 9 dell'organico dei
dipendenti con 8 aumenti a partire dal 1° settembre 2018;
ritenuto, in
fatto
che RI 1 è stato assunto alle dipendenze dello Stato a partire
dall'anno scolastico 2007/2008 quale docente di scuola media e di scuola professionale 3; per queste funzioni l'ordinamento
retributivo dei dipendenti statali a quel momento in vigore prevedeva
rispettivamente le classificazioni 30-31 e 31-32 dell'organico;
che il suo stipendio iniziale è stato fissato
tenendo in considerazioni gli importi delle classi 28 e 29, al minimo, in
applicazione della norma secondo cui nel caso di candidati di giovane età,
con scarsa esperienza o previsti per compiti che richiedono un
periodo di introduzione, il Consiglio di Stato può stabilire, per due anni al
massimo, uno stipendio fino a due classi inferiore rispetto a quello minimo
previsto per la funzione (art. 7 cpv. 3 della legge sugli stipendi degli
impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954; vLStip; BU 1954, 255);
che per gli anni
scolastici 2008/2009 e 2009/2010 egli ha beneficiato degli usuali avanzamenti
di classe, rimanendo tuttavia al minimo perché gli aumenti ordinari non gli
sono stati riconosciuti; solo a partire dall'anno scolastico 2010/2011 gli è
stato concesso un primo aumento, e così di seguito per gli anni successivi, ad
eccezione del 2016 in cui vi è stato un blocco degli aumenti per le misure di
risparmio per tutti i dipendenti decise in occasione del Preventivo 2016;
pertanto, nel 2017 egli beneficiava di 7 aumenti nelle rispettive classi di
stipendio;
che l'11 aprile 2016 il
Governo ha licenziato il messaggio n. 7181 concernente la revisione totale
della vLStip, con il quale si proponeva di attuare importanti modifiche nella
gestione del personale, tra l'altro con l'introduzione di un nuovo modello di
retribuzione; la nuova legge sugli stipendi
è stata approvata dal Gran Consiglio il 23 gennaio 2017 ed è entrata in vigore
il 1° gennaio 2018 (LStip; RL 173.300), con abrogazione della precedente;
che RI 1 è stato informato dalla direzione scolastica del suo prevedibile
aggancio al nuovo modello salariale a partire dall'anno scolastico 2018/2019; facendo
uso della possibilità di presentare osservazioni, con email dell'11 settembre
2018 egli ha chiesto alla Sezione amministrativa i motivi per cui egli sarebbe
stato agganciato sulla base di soli 7 aumenti;
che in risposta la Sezione amministrativa ha confermato la correttezza della
sua progressione salariale; l'interessato, dal canto suo, ha ribadito che lo
stipendio del primo e del secondo anno inferiore di due classi rispetto a
quanto previsto normalmente per la funzione da lui svolta non avrebbe dovuto
comportare anche il rifiuto di concedergli gli aumenti ordinari; la Sezione
amministrativa, infine, ha richiamato il meccanismo di aggancio alla nuova
normativa e confermato l'impossibilità di rivedere il salario stabilito al
momento dell'assunzione;
che con risoluzione del
26 settembre 2018 il Consiglio di Stato ha attribuito a RI 1 la nuova funzione
di Docente SP con titolo accademico (BA o MA) e lo ha iscritto nella classe 9
dell'organico con 8 aumenti;
che avverso la menzionata risoluzione governativa RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo al quale ha chiesto
di concedergli retroattivamente gli scatti a suo dire ingiustamente trattenuti
a partire dall'anno scolastico 2008/
2009 e di agganciarlo nella classe di
stipendio 9 con 10 aumenti a partire dal mese di settembre 2018;
che, pur non mettendo in discussione il suo inserimento nelle due classi
inferiori al momento della sua assunzione, verificandosi le condizioni di cui
all'art. 7 cpv. 3 LStip, il ricorrente ha invece sostenuto che il mancato
riconoscimento degli aumenti già a partire dal secondo anno di attività non
poggerebbe su alcuna base legale;
che al ricorso si è
opposto il Consiglio di Stato, ribadendo le argomentazioni già sviluppate dalla
Sezione amministrativa e comunicate all'interessato;
che in replica e in
duplica le parti hanno affinato le rispettive antitetiche posizioni, con
argomentazioni e domande di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso;
Considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in
combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati
dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100); la
legittimazione attiva del ricorrente è
certa (art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100); il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm); i fatti decisivi sono noti;
che, come accennato in
narrativa, il ricorrente ritiene che l'art. 7 cpv. 3 vLStip concedeva allo
Stato solo la facoltà di attribuire al dipendente di giovane età o di scarsa
esperienza, per due anni al massimo dall'assunzione, due classi di stipendio in
meno rispetto alla classificazione prevista nel rispettivo regolamento; questa
norma non riguardava invece gli aumenti annuali che rimanevano così garantiti
anche nei casi di classificazione inferiore;
che la tesi dell'insorgente
merita tutela;
che in effetti l'art. 7 cpv. 3 vLStip non faceva alcuna menzione di
un contemporaneo blocco degli aumenti che erano invece riconosciuti quale
diritto per tutti i dipendenti, senza distinzione di sorta, secondo quanto
stabilito dall'art. 8 cpv. 1 vLStip;
che pertanto, a torto al ricorrente sono
stati trattenuti gli aumenti annuali (1 per l'anno scolastico 2007/2008, 1 per
Fatti
il 2008/2009 in aggiunta al precedente) e ciò si è ripercosso su tutta la sua
carriera salariale che avrebbe dovuto presentarsi, correttamente, in questo
modo:
anno scolastico classe stipendio aumenti osservazioni
2007/2008 a dipendenza dei 0 art.
7 cpv. 3 vLstip
2008/2009 gradi scolastici 1 art.
7 cpv. 3 vLStip
2009/2010 dove era attivo 2
2010/2011 il ricorrente 3
2011/2012 4
2012/2013 5
2013/2014 6
2014/2015 7
2015/2016 8
2016/2017 8 blocco
per misure risparmio
2017/2018 9
che pertanto la decisione impugnata, che tiene conto solo di 7 aumenti invece
che di 9 non è corretta;
che su questo punto il
ricorso deve quindi essere accolto; non si oppone a questa conclusione il fatto
che il ricorrente non abbia suo tempo contestato la sua posizione salariale:
considerata la soverchiante posizione del datore di lavoro, nel caso concreto
l'odierno atteggiamento del ricorrente non appare contrario alle regole della
buona fede (cfr. al proposito STA 52.2012.273 del 16 settembre 2014 consid.
1.2);
che l'insorgente ha
pure chiesto il riconoscimento retroattivo dei mancati scatti d'anzianità a
partire dall'anno 2008/2009 (…) con i relativi cambiamenti salariali per
gli anni seguenti fino ad oggi; la richiesta non è proponibile in questa
sede poiché, concernendo pretese salariali precedenti al 1° settembre 2018,
esula dal contesto della vertenza e andava proposta in prima battuta al
Consiglio di Stato (art. 40 cpv. 1 LStip);
che visto quanto precede
il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata
nella misura in cui il Governo ha iscritto il ricorrente nella classe di
stipendio 9 con 8 aumenti; l'incarto è rinviato al Consiglio di Stato affinché
decida nuovamente l'aggancio del dipendente considerando al momento
determinante 9 aumenti anziché 7 ed evada la pretesa salariale del ricorrente
di beneficiare degli aumenti annuali a decorrere dall'anno 2008/2009;
che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente e dello Stato, in
proporzione del rispettivo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 26 settembre
2018 del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. Gli atti sono rinviati al
Consiglio di Stato per nuova decisione al senso dei considerandi.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1200.- è posta a carico del ricorrente e dello Stato nella
misura di 1/2 ciascuno. Al ricorrente è restituito l'importo di fr. 600.-
versato in eccesso.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;
RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1
lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera