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Decisione

52.2018.501

Passaggio al nuovo modello salariale di un dipendente cantonale. Rinvio degli atti al Governo affinché entri nel merito di una domanda di rivalutazione della funzione

9 dicembre 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I 195 consid. 2.3.2 con rinvii);

che dallo scarno

incarto prodotto dalla Sezione amministrativa a questo Tribunale non risulta

che il ricorrente sia stato effettivamente messo al corrente dei cambiamenti in

atto al sistema salariale, né in occasione della modifica "tecnica" e

temporanea della sua funzione prima della trasposizione della sua posizione

nella nuova pianta organica dei dipendenti, né, per quanto qui interessa, prima

dell'emanazione della decisione di aggancio ora impugnata;

che solo con la

presente impugnativa egli ha quindi potuto prendere posizione sulla nuova classificazione,

da esso ritenuta errata; ha quindi preteso per la prima volta in questa sede un

miglior trattamento salariale, fornendo elementi concreti e svariata documentazione

che attesterebbe l'entità dei suoi compiti e delle sue responsabilità, in particolare

facendo un confronto con le sue collaboratrici;

che l'autorità inferiore ha sbrigativamente respinto le rivendicazioni del

ricorrente siccome estranee alla procedura di aggancio, considerata quale

semplice operazione di mero collocamento tecnico che prescinderebbe da

un'analisi della sua carriera;

che, come rilevato anche dalla Sezione amministrativa, le richieste ricorsuali

sono effettivamente da considerare quale domanda di rivalutazione della

funzione ai sensi degli art. 15 e 17 LStip;

che anche nell'ambito della procedura di transizione dal precedente all'attuale

sistema retributivo, al dipendente non può essere preclusa la possibilità di

far rivalutare la propria funzione; a torto l'autorità di nomina ha quindi liquidato

la richiesta ricorsuale con la motivazione secondo cui la decisione di aggancio

qui contestata sarebbe il risultato di una semplice operazione di mero

collocamento tecnico nel nuovo organico dei dipendenti statali; a maggior ragione in considerazione del fatto che,

se le argomentazioni ricorsuali dovessero rivelarsi fondate, il ricorrente

potrebbe conseguire una modifica della sua posizione nell'organico dei

dipendenti statali;

che la violazione in cui è incorsa la precedente istanza non può ritenersi

sanata in questa sede, viste le precise contestazioni riportate per la prima

volta dinanzi all'autorità ricorsuale che abbisognano di ulteriori approfondimenti

prima di essere avallate o respinte con la dovuta cognizione di causa; non sta

al Tribunale supplire alle carenze nell'accertamento dei fatti della precedente

istanza (art. 86 cpv. 2 LPAmm);

che pertanto il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata;

l'incarto è rinviato al Consiglio di Stato affinché si pronunci preliminarmente

sulla richiesta di rivalutazione della funzione del ricorrente, una volta

accertate le sue precise mansioni, le specifiche responsabilità da esso assunte

in seno all'Ufficio lingue e stage e le peculiarità della sua attività anche

per rapporto alle incombenze delle altre collaboratrici dell'Ufficio; dopo avergli consentito di esercitare correttamente

il suo diritto di essere sentito, esso deciderà nuovamente sulla

classificazione e sullo stipendio del ricorrente a far tempo dal 1° settembre

2018 emanando una decisione debitamente motivata;

che, parimenti, l'autorità di nomina si chinerà pure sulla domanda avanzata del

ricorrente per la prima volta in replica di concedergli un importo finanziario

per i mancati supplementi di stipendio dal 2008;

che le spese sono poste a carico dello Stato, soccombente (art. 47 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza la

decisione impugnata è annullata. L'incarto è rinviato al Consiglio di Stato per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico dello Stato. L'importo di fr. 1'800.-

anticipato dal ricorrente gli è restituito.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1

lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera