Lexipedia

Decisione

52.2018.519

Commessa pubblica. Annullamento della gara in seguito al ricorso

12 marzo 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i quali, in funzione della loro oggettiva

gravità, non si possa ragionevolmente esigere che il committente proceda

all'aggiudicazione. In quest'ordine di idee, l'art. 55 RLCPubb/CIAP permette al

committente di indire una nuova procedura di aggiudicazione o di rinunciare

totalmente o parzialmente alla commessa, escluso ogni obbligo di risarcimento

in particolare quando, alternativamente: (a) nessuna delle offerte presentate risponde

ai criteri e alle esigenze tecniche fissate nei documenti di gara, (b) si può contare

su offerte più convenienti a seguito del mutamento delle condizioni

tecniche-quadro o viene a mancare il principio della concorrenza, (c) il

progetto viene modificato in modo sostanziale, (d) le offerte valide presentate

superano manifestamente il limite dei crediti allocati.

Suscettibili di giustificare una rinuncia all'aggiudicazione

sono in definitiva tutte quelle circostanze che, valutate dal profilo degli

scopi perseguiti dalla LCPubb, permettono di considerare un'interruzione della procedura compatibile con

gli obblighi che l'apertura del concorso ingenera in capo al committente (RDAT

II-2001 n. 41 pag. 169 segg.). La giurisprudenza federale, dal canto

suo, ritiene che il committente possa interrompere la procedura di aggiudicazione

se il provvedimento è giustificato da motivi oggettivi e non mira a

discriminare deliberatamente taluni concorrenti; la loro prevedibilità non è di

alcun rilievo (DTF 134 II 193 consid. 2.3). Più concretamente, tra i motivi che

possono entrare in linea di conto ai fini di una legittima rinuncia

all'aggiudicazione vi sono i vizi essenziali

di procedura, rispettivamente di impostazione della gara (sentenza del

Tribunale del Canton Friborgo 602 2008-123/125 du 14 janvier 2009

in BR 2009, S36, pag. 89; Stefan Suter,

Der Abbruch des Vergabeverfahrens, Basel 2010, n. 182 segg.).

3.2. Il committente ha

invocato la pos. 238.300 del capitolato con cui, richiamato l'art. 34 LCPubb,

si è riservato di non deliberare i lavori qualora l'importo dell'offerta non

fosse coperto dal credito o il rapporto costo-beneficio non fosse più

sostenibile.

Per la realizzazione dell'intera infrastruttura di ormeggio dei natanti il Consiglio

comunale di CO 2 ha accordato un credito di fr. 530'000.-. Dal relativo

messaggio municipale emerge che la spesa destinata alla fornitura e alla posa

dell'impianto è stata stimata in fr. 250'000.- IVA esclusa e comprendeva le

seguenti voci:

Fornitura e posa di 2 passerelle a snodo fr.

16'000.-

Fornitura e posa del pontile galleggiante fr.

116'000.-

Fornitura e posa di 8 pali battuti per ancoraggio impianto

ormeggi fr.

27'000.-

Fornitura e posa dei materiali per ormeggi fr.

29'000.-

Fornitura e posa dei finger fr.

62'000.-

Con il rapporto del 19

novembre 2018 lo studio di ingegneria incaricato dal committente ha spiegato

che per calcolare l'effettivo credito a disposizione per la fornitura oggetto

della commessa, dall'importo complessivo di fr. 250'000.- occorre innanzitutto

dedurre fr. 29'000.- destinati alla fornitura e alla posa di materiale per

ormeggio, poiché riferiti a corpi morti e catene che non saranno realizzati

e che in effetti non sono contemplati nel capitolato. Inoltre, ha soggiunto

l'ing. __________ nella sua relazione, avendo deciso di separare l'aggiudicazione

della fornitura e quella della posa, bisogna necessariamente scorporare quanto

già appaltato per queste ultime prestazioni, ossia fr. 48'000.- IVA compresa.

Il consulente del committente ha quindi calcolato che il credito a disposizione

per la commessa in oggetto assomma a fr. 190'680.- IVA compresa. A fronte di

questi dati, che la ricorrente non ha contestato, emerge con evidenza che il

prezzo offerto da quest'ultima (fr. 380'908.-) corrisponde a quasi il doppio del

credito a disposizione del committente. Del resto, appare già d'acchito esorbitante

se posto in confronto al credito complessivo di fr. 250'000.- IVA esclusa

inizialmente destinato non solo alla fornitura ma anche alla posa

dell'impianto. In queste circostanze, la decisione di rinunciare a deliberare la

commessa all'unica offerta rimasta in gara appellandosi alla riserva di cui

alla pos. 238.300 del capitolato, nonché agli art. 34 LCPubb e 55 lett. d

RLCPubb/CIAP non può che apparire sostenibile: la stessa è senz'altro retta da

ragioni oggettive e rispettosa del principio secondo cui l'ente pubblico è

tenuto a promuovere un uso parsimonioso delle proprie risorse finanziarie (art.

1 lett. d LCPubb).

4. Visto quanto

precede, il ricorso va respinto nella misura in cui non è divenuto privo

d'oggetto.

La tassa di giustizia è posta a carico del committente e della ricorrente in

ragione del loro reciproco grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

L'insorgente dovrà inoltre versare un importo ridotto a titolo di ripetibili al

Comune di CO 2, nonché alla CO 1, che ha resistito al ricorso limitatamente

alla domanda tendente all'aggiudicazione in favore della ricorrente (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

5. L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta alla

concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura

in cui non è divenuto privo d'oggetto il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della ricorrente e del Comune di CO 2

in ragione di un mezzo ciascuno. Alla ricorrente è restituito l'importo di fr.

2'000.- anticipato in eccesso.

3.

La ricorrente verserà al Comune di CO 2 e alla CO 1

fr. 800.- ciascuno a titolo di ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera