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Decisione

52.2018.525

Accesso a documentazione in materia edilizia in base alla LIT

14 novembre 2019Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti sostengono che la richiesta discenda dallo scopo di raccogliere

informazioni su di loro in considerazione del contenzioso concernente l'edificazione

della __________. Ora, tuttavia e come visto, i motivi alla base della domanda

sono del tutto ininfluenti ai fini di valutare l'ammissibilità della stessa.

Nulla muta al riguardo il fatto che il documento ufficiale richiesto sia stato

allestito dall'autorità o dal privato cittadino. Né l'autorità comunale ha

eccepito alcunché circa un eventuale comportamento abusivo da parte di CO 1 e CO

2. Sicché nemmeno è possibile intravvedere nel concreto un agire contrario al

funzionamento dell'amministrazione nei termini appena evocati.

5. I ricorrenti

invocano l'art. 10 della legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di

protezione affini del 9 ottobre 1992 (LDA; RS 231.1), secondo cui l'autore ha

il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà

utilizzata; in particolare ritengono che occorra il consenso dell'autore per

allestire una nuova copia del documento, per metterlo in circolazione o per

diffonderlo in altro modo. Siccome tale autorizzazione non è stata data, i

documenti non possono né essere fotocopiati né essere consegnati a terzi.

5.1. L'art. 9 cpv. 3

LIT specifica che l'utilizzazione dei documenti ufficiali è sottoposta alla

legislazione sulla proprietà intellettuale. Tale formulazione è il frutto di

una proposta di modifica della maggioranza della Commissione della

legislazione, volta - tra l'altro - proprio a specificare che questa riserva si

riferisce non alla consultazione, ma solo all'utilizzazione dei documenti

protetti dal diritto d'autore (Rapporto di maggioranza al Messaggio LIT del 14

dicembre 2010 [n. 6296 R1], pag. 5). Di regola, al più tardi con la rimessa dei

documenti all'autorità, l'autore esercita il suo diritto alla prima

pubblicazione, siccome rende l'opera accessibile a un numero rilevante di

persone non appartenenti alla sua cerchia privata (cfr. art. 9 cpv. 2 e 3 LDA).

Ciò che legittima l'uso privato dell'opera e, di riflesso, la possibilità per l'autorità

di permetterne non solo la consultazione in base al principio di trasparenza,

ma anche l'estrazione di fotocopie (Messaggio, loc. cit.; art. 19 cpv. 1

e 2 LDA; cfr. anche: Messaggio, Commento n. 4.2. ad art. 9; in questo senso: Denis Barrelet, Le principe de

transparence et les exigences du droit d'auteur, in: Medialex 2003 pag. 155

segg., cap. III.1). La questione dell'(ulteriore) utilizzo che intende fare il destinatario

delle copie resta comunque regolata in base ai principi generali del diritto d'autore

(ibidem; inoltre: Urs Steimen

in: Urs Maurer-Lambrou/Gabor P. Blechta [curatori], Basler Kommentar,

Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, III ed., Basilea 2014; Pascal Mahon/Olivier Gonin, in: Stephan

C. Brunner/Luzius Mader [curatori], Öffentlichkeitsgesetz, Berna 2008, n. 55

segg. ad art. 6).

5.2. In concreto, sotto il profilo del diritto d'autore nulla osta in linea di

principio all'accesso e al rilascio di copie degli atti delle domande di

costruzione. Infatti, con la rimessa dei piani all'autorità nell'ambito di una

procedura edilizia vi è da ritenere che l'opera sia stata pubblicata. La

censura va dunque respinta. Giova comunque sottolineare che l'art. 5 cpv. 2

dell'ordinanza sul principio di trasparenza dell'amministrazione del 24 maggio

2006 (OTras; RS 152.31) prevede che se il documento è protetto dal diritto d'autore,

l'autorità rammenta al richiedente le relative limitazioni d'utilizzo. Anche se

analoga norma non è prevista dall'ordinanza cantonale, nulla vieta all'autorità

che rilascia copie di documenti protetti dal diritto d'autore di attirare l'attenzione

del richiedente sulle limitazioni dell'utilizzo che potrà farne; ciò è anzi

auspicabile (cfr. sul tema: Barrelet,

op.cit., cap. VI).

6. I ricorrenti

sostengono, infine, che la documentazione richiesta contiene dati personali relativi

a persone ben identificabili; essi sarebbero così toccati nella loro sfera

privata. Sottolineano il rischio che tali informazioni possano finire in mani

sbagliate una volta uscite dalla custodia dell'Autorità. Siccome gli istanti

non potrebbero vantare alcun interesse degno di protezione e tantomeno uno

pubblico preponderante sul diritto di rispetto alla sfera privata, l'accesso

agli atti andrebbe negato.

7. 7.1.

7.1.1. Il diritto all'accesso a documenti ufficiali previsto dalla LIT non è

assoluto. L'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT permette di negarlo se ciò può ledere la

sfera privata di terzi, fermo restando che l'interesse pubblico all'accesso può

eccezionalmente prevalere. Secondo l'art. 14 cpv. 2 del regolamento della LIT

del 5 settembre 2012 (RLIT; RL 162.110) ciò è il caso se la pubblicazione risponde

a un particolare e urgente bisogno di informazione da parte del pubblico, in special

modo in seguito a nuovi eventi (lett. a), se la pubblicazione serve a tutelare

interessi pubblici specifici, segnatamente l'ordine pubblico, la sicurezza o la

salute pubblica (lett. b) oppure se la persona, la cui sfera privata potrebbe

essere lesa dalla pubblicazione, ha un rapporto di diritto o di fatto con una

delle autorità sottoposte alla legge, dalla quale ricava vantaggi considerevoli

(lett. c).

7.1.2. La legge,

tuttavia, non chiarisce cosa si deve intendere per sfera privata. Il messaggio

relativo alla LIT spiega comunque che la definizione e la delimitazione di

questo concetto devono essere dedotte dal

testo dell'art. 13 Cost., concernente la protezione della sfera privata, e dell'art.

28 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210),

relativo alla protezione della personalità contro lesioni illecite (messaggio

cit., n. 7.2.). Le nozioni di sfera privata e di protezione della personalità

sono infatti connesse e il ricorso a un concetto unico è imprescindibile per

assicurare il coordinamento necessario nell'applicazione della legislazione

sulla trasparenza e di quella sulla protezione dei dati (ibidem).

7.1.3. Per l'art. 13

cpv. 1 Cost. ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,

della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue

relazioni via posta e telecomunicazioni. Questo diritto, dunque, concerne un

vasto ventaglio di comportamenti, atteggiamenti o manifestazioni di ciò che il

privato considera parte del proprio mondo: dall'integrità fisica ai

comportamenti sessuali, passando dalle relazioni sociali e la comunicazione con

terzi (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel

Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, III ed., Berna 2013,

n. 382). Inoltre, il secondo capoverso dell'art. 13 Cost. stabilisce che ognuno

ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. Si

tratta del cosiddetto diritto all'autodeterminazione informativa, secondo cui

ogni persona oggetto del trattamento estraneo, statale o privato che sia, d'informazioni

che la concernono deve poter decidere se e per quale scopo i suoi dati

personali possono essere elaborati (DTF 144 II 77 consid. 5.2. i.f.). La

nozione di elaborazione comprende, sotto il profilo della protezione dei dati,

anche la comunicazione, ovvero l'accesso, la trasmissione e la pubblicazione di

dati personali (ibidem).

7.1.4. Secondo l'art.

28 cpv. 2 CC una lesione della personalità è illecita quando non è giustificata

dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o

privato, oppure dalla legge. Per quanto qui interessa, il privato non deve

sentirsi costantemente osservato, ma entro certi limiti deve poter stabilire

autonomamente chi può avere quali informazioni che lo concernono,

rispettivamente quali eventi e caratteristiche personali debbano rimanere

sconosciute a determinati terzi o al pubblico in generale (Regina E. Aebi-Müller in: Peter

Breitschmid/Alexandra Jungo [curatori], Handkommentar zum Schweizer

Privatrecht, Personen- und Familienrecht - Partnerschaftsgesetz,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 23 ad art. 28 CC).

7.2.

7.2.1. L'art. 12 cpv. 1 LIT prevede che i documenti

ufficiali che contengono dati personali - ovvero indicazioni o informazioni che

direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona fisica o

giuridica (cfr. art. 4 cpv. 1 della legge cantonale sulla protezione dei dati

personali del 9 marzo 1987; LPDP; RL 163.100; messaggio cit., n. 3 ad art. 12) - devono, se possibile,

essere resi anonimi prima di essere consultati. Se la domanda di accesso

concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, prosegue la norma (cpv. 2), si applicano le disposizioni

della LPDP. Ciò è il caso quando la domanda porta proprio sulla pubblicazione

di dati personali oppure se l'anonimizzazione cagiona un carico amministrativo

sproporzionato (DTF 144 II 77 consid. 5.1; STF 1C_50/2015 del 5 febbraio 2016

consid. 5.2.2). L'anonimizzazione del documento deve avvenire sempre, anche se

la sua pubblicazione non lede in apparenza la sfera privata di terzi

(messaggio, loc. cit., n. 4).

7.2.2. L'art. 11 cpv. 2

LPDP, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2013 (BU 2012, 426; cfr.

Messaggio cit. n. 7 ad art. 12), stabilisce che l'organo responsabile può

trasmettere dati personali anche d'ufficio o in virtù della LIT se i dati

personali da trasmettere sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici

(lett. a) e se sussiste un interesse pubblico preponderante alla loro

pubblicazione (lett. b). Nell'ambito della LIT, l'adempimento della prima

condizione risulta già dalla definizione stessa di documento ufficiale di cui

all'art. 8 cpv. 1 LIT (cfr. anche: DTF 144 II 91 consid. 4.4).

7.3. A prescindere dal rapporto esistente tra l'art. 10 cpv. 1 lett. e

LIT e l'art. 11 cpv. 2 LPDP combinato con l'art. 12 cpv. 2 LIT, la loro

applicazione conduce l'autorità a

compiere una ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco,

conferendole un certo potere di apprezzamento (RtiD II-2018 n.4 consid. 4.4; DTF 142 II 340 consid. 4.3. riferito alla

legislazione federale analoga; inoltre: DTAF A-3649/2014 del 25 gennaio

2016 consid. 8.3.1 con rinvio a Bertil

Cottier/Rainer J.Schweizer/Nina Widmer in: Stephan C. Brunner/Luzius Mader [curatori],

Öffentlichkeitsgesetz, Berna 2008, n. 50 ad art. 7), censurabile davanti al Tribunale unicamente nella misura in

cui procede da un eccesso o abuso del suo esercizio (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).

7.4. L'autorità deve

sempre tener conto del principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.),

concretizzato dall'art. 11 LIT, il quale

prevede una gradualità del diniego d'accesso puro e semplice, specificando che

esso può anche solo essere limitato (cpv. 1), differito (cpv. 2) o

condizionato (cpv. 3). La limitazione si applica unicamente alle parti del

documento la cui diffusione può compromettere gli interessi pubblici o privati

previsti dall'art. 10 LIT; in questi casi l'autorità

può nondimeno rifiutare l'accesso all'intero documento ove lo stralcio

delle parti inaccessibili ne deformi il senso e la portata. Il differimento può

avvenire quando i motivi che giustificano l'inaccessibilità sono temporanei. In

fine, l'accesso può essere vincolato a condizioni od oneri a tutela degli

interessi pubblici o privati dell'art. 10 LIT.

7.5. Da ultimo, quando si tratta di concedere l'accesso a documenti

ufficiali che contengono dati personali di terzi, dev'essere svolta una

procedura plurifase (cfr. DTF 142 II 340 consid. 4.6). In un primo momento l'autorità

è chiamata a valutare se una pubblicazione dei dati entra in linea di

conto. In un secondo tempo, se ciò non appare

escluso, essa deve dare la possibilità ai terzi interessati di esprimersi,

prima di prendere la decisione (art. 14 cpv. 1 LIT).

8. 8.1. Alla

luce di quanto appena illustrato, l'accesso agli atti delle domande di

costruzione (la cui procedura è terminata) relative a un determinato fondo pone

diversi problemi dal profilo della tutela della sfera privata e, in

particolare, della protezione dei dati personali. Oltre alle informazioni

risultanti dalla domanda di costruzione e dai vari atti che compongono l'incarto

edilizio, possono esservi compresi anche dati relativi alle opposizioni o a

eventuali procedure giudiziarie. In questi casi un'anonimizzazione efficace,

ovvero atta a rendere impossibile risalire all'identità delle persone

interessate se non con uno sforzo eccezionale (DTF 144 II 91 consid. 4.3), può

anche risultare non solo onerosa per l'amministrazione, ma anche difficilmente

attuabile sia perché la persona richiedente dispone già di alcune informazioni

che gli permettono facilmente di risalire all'identità, per esempio, del

beneficiario della licenza, sia per la natura stessa della documentazione

richiesta (piani ecc.). Tuttavia, il quesito di sapere se un'anonimizzazione

entra in linea di conto dev'essere sempre affrontata in concreto e non può

avvenire in astratto, poiché la composizione dell'incarto può variare molto.

Occorre poi considerare che per effetto dell'art. 970 cpv. 2 CC solo il nome

del proprietario attuale è in sostanza liberamente accessibile, mentre per conoscere

l'identità dei proprietari precedenti occorre rendere verosimile un interesse

secondo l'art. 970 cpv. 1 CC (cfr. Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Tome I, V ed., Berna

2012, n. 581b).

8.2. Ferme queste

premesse, il Municipio cui viene presentata la domanda nei termini appena

descritti deve innanzitutto verificare se sussiste un'eccezione al diritto di

accesso secondo l'art. 10 cpv. 1 LIT. Nel contempo, l'Esecutivo comunale deve

esaminare la possibilità di anonimizzare i dati personali contenuti nell'incarto.

Se l'anonimizzazione è possibile, esso può limitarsi a raccogliere la presa di

posizione da parte del proprietario dell'immobile, valutando inoltre se

circostanze eccezionali giustifichino di sentire eventuali altre persone (per

esempio gli occupanti dello stabile), perché possano esprimersi in merito alla

tutela della sfera privata. Se per contro un'anonimizzazione non è possibile e

l'autorità prevede di accordare comunque l'accesso, deve in linea di principio

consultare anche le persone dei cui dati personali si tratta (art. 14 LIT). In

ogni caso, salvo ritenga di poter concedere un accesso senza restrizione, ciò

che presume l'accordo delle persone consultate (art. 15 cpv. 3 LIT), l'autorità

deve rendere una presa di posizione motivata, in relazione al caso concreto,

soppesando gli interessi pubblici e privati in gioco (art. 15 cpv. 4 LIT).

9. 9.1. Nel caso in

esame il Municipio di CO 3 non ha proceduto nel modo appena descritto o,

comunque, questo non risulta dagli atti. In ogni caso, esso ha motivato la

propria decisione limitandosi a riportare uno stralcio della decisione della

CC-PDT citata in precedenza (supra, A.c.). A torto, pertanto, quest'ultima

ha considerato che l'Esecutivo comunale non avesse né ecceduto né abusato del

potere di apprezzamento. In realtà, il Municipio non ne ha fatto

sufficientemente uso, ciò che è lesivo del diritto.

9.2. Vero è che la

CC-PDT, che gode di pieno potere cognitivo, avrebbe potuto - anche alla luce

del fatto che i ricorrenti non avevano invocato una lesione del loro diritto di

essere sentiti - sanare il vizio di motivazione. Ciò che però a sua volta ha

fatto solo in astratto, senza chinarsi sul caso concreto. Emblematico il fatto

che nemmeno abbia richiamato dal Municipio gli atti che questo intendeva

rendere accessibili. Nulla è dato di sapere su cosa esattamente contenga l'incarto

edilizio messo a disposizione.

9.3. Sebbene a ragione la CC-PDT abbia rilevato come gli insorgenti non

avessero particolarmente motivato la loro obiezione, ciò non la dispensava

comunque dal verificare almeno di quali documenti in concreto si trattasse. Ciò

anche alla luce del fatto che - contrariamente a quanto sembra ritenere la

CC-PDT- non per forza gli atti in parola sono tutti stati oggetto di

pubblicazione, potendo in taluni casi l'autorità rinunciarvi (cfr. art. 12 cpv.

3 LE); il certificato di abitabilità comunque non viene pubblicato né lo sono eventuali

opposizioni.

9.4. Non spettando al

Tribunale di porre rimedio alle carenze istruttorie delle istanze inferiori, l'incarto

dev'essere retrocesso alla CC-PDT per nuova decisione, previo completamento

dell'istruttoria.

10. 10.1. In definitiva, il ricorso

dev'essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata. Secondo la giurisprudenza il rinvio dell'incarto

all'istanza precedente per procedere a complementi istruttori, con esito

aperto, comporta che chi ricorre

venga considerato vincente (STA 52.2016.438/440 del 5 aprile 2018 con rinvio a

STF 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1.). Soccombenti, di conseguenza,

sono RA 1 e CO 2.

Malgrado quest'ultimo abbia omesso

di prendere posizione in questa sede, non può

sottrarsi all'obbligo di pagare le spese processuali, avendo anch'egli

sottoscritto la richiesta di accesso ai documenti che ha originato la vertenza.

Egli, inoltre, ha resistito all'accoglimento dell'impugnativa davanti alla

Commissione LIT.

10.2. La procedura di accesso ai documenti ufficiali è di

principio gratuita, ciò che si estende anche alla procedura di mediazione e di

decisione di cui agli art. 18 e 19 LIT, ma non concerne invece i ricorsi

presentati alla CC-PDT e al Tribunale cantonale amministrativo secondo l'art.

20 LIT (cfr. Messaggio cit., n. 3 ad art. 16). Il fatto che la CC-PDT abbia

rinunciato - senza motivare tale scelta - a percepire una tassa di giustizia,

non conduce questa Corte a fare altrettanto. Pertanto, la tassa di giustizia è

posta in capo a CO 1 e CO 2 (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essi

dovranno inoltre versare ai ricorrenti le ripetibili di questa sede (art. 49

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la

decisione della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la

trasparenza impugnata è annullata;

1.2. gli atti

sono retrocessi alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la

trasparenza affinché, completata l'istruttoria, renda una nuova decisione.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.- è posta a carico di RA 1 e CO 2, i quali rifonderanno

agli insorgenti complessivamente pari importo per ripetibili. Ai ricorrenti è

retrocesso l'importo di fr. 1000.- versato quale anticipo spese.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere