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Decisione

52.2018.526

Irricevibilità di un ricorso inviato via fax - firma originale

4 dicembre 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

di un rimedio giuridico per fax implica il difetto della firma autografa,

ovvero di un elemento essenziale del gravame, che deve essere presentato entro

il termine d'impugnazione, non potendo entrare in linea di conto la fissazione

di un termine perentorio per sanare un tale vizio; l'Esecutivo cantonale ha

inoltre ritenuto che il rappresentante dell'interessato non aveva comprovato il

conferimento del mandato, non avendo prodotto alcuna procura;

che con scritto datato

29 ottobre 2018 (consegnato alle Poste italiane il 31 ottobre successivo) RI 1 insorge

dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sostenendo - per quanto qui

d'interesse - di avere inviato l'impugnativa al Consiglio di Stato tramite

e-mail il 14 (recte: 24) maggio 2017 e, a seguito dell'ordinanza

governativa del 2 giugno successivo, di avere sanato "l'anomalia"

della mancanza della firma, considerando - tra l'altro - che nella citata

ordinanza l'Esecutivo si sarebbe riferito unicamente alla sottoscrizione del

gravame, non alla sua spedizione in originale;

che all'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato,

senza formulare particolari osservazioni;

che in replica RI 1 si

limita a riconfermarsi nelle proprie argomentazioni ricorsuali, producendo una

dichiarazione del suo datore di lavoro;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo, e per esso del giudice delegato alla causa

(art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006;

LOG; RL 177.100), è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla

legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998

(LALPS; RL 143.100);

che la legittimazione

a ricorrere dell'insorgente, destinatario materiale del giudizio impugnato, è

certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm);

che per contro sussistono

forti dubbi circa la tempestività ex art. 68 cpv. 1 LPAmm del presente gravame,

il quale, benché datato 29 ottobre 2018, è stato consegnato alle Poste italiane

unicamente il 31 ottobre successivo; sia come sia, la questione può rimanere

indecisa poiché il ricorso deve essere respinto per i motivi che seguono;

che innanzitutto occorre rilevare che oggetto

della presente vertenza è unicamente la questione di sapere se è a torto o a

ragione che il Consiglio di Stato ha respinto in ordine l'impugnativa

inoltrata dall'insorgente;

che nella misura in

cui quest'ultimo solleva nella presente sede anche delle argomentazioni

riferite al merito della decisione con cui la Sezione della popolazione gli ha

negato il rilascio di un permesso di lavoro per frontalieri UE/AELS, le stesse

appaiono inammissibili; infatti, dichiarando irricevibile

il ricorso, il Governo non si è neppure chinato sul merito della

controversia;

che ai sensi dell'art.

10 cpv. 1 LPAmm gli allegati devono essere scritti in lingua italiana, firmati

dalle parti o dai loro patrocinatori e consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo

di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o

consolare svizzera;

che l'art. 70 cpv. 1 LPAmm precisa - tra l'altro -

che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi

di prova richiesti e la firma del ricorrente o del suo patrocinatore;

che la giurisprudenza non riconosce il telefax come

strumento di trasmissione - e quindi di inoltro - di un atto processuale,

in quanto sull'allegato ricevuto dall'autorità fa difetto la firma in originale

del ricorrente (cfr. Marco Borghi/Guido

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2

ad art. 8; Frank Seethaler/Fabia Bochsler,

Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n.

23 ad art. 52 con rinvii; Laurent Merz,

Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2011, n. 35 ad art .42, tutti

con rinvii alla prassi; DTF 142 IV 299 consid. 1.1);

che inoltre chi

trasmette un ricorso via telefax è sin dall'inizio consapevole che lo stesso

non rispetta i requisiti legali formali: non ci si trova dunque di fronte ad

una semplice dimenticanza, ossia ad

un'omissione involontaria della firma, ipotesi nella quale l'autorità è

tenuta a fissare all'interessato un breve termine per ripresentare l'atto

debitamente sottoscritto in ossequio al divieto di eccesso di formalismo (cfr. Seethaler/Bochsler, op. cit., n. 115 ad

art. 52; Merz, ibidem,

entrambe con rinvii alla prassi);

che, come accennato in

narrativa, con ordinanza del 2 giugno 2017 il Consiglio di Stato ha nondimeno

informato RI 1 che il suo ricorso doveva essere firmato da lui stesso o dal suo

patrocinatore ai sensi dell'art. 70 LPAmm e lo ha invitato a provvedere

ritornando l'allegato debitamente firmato entro un termine di 5 giorni,

precisando che se tale termine fosse scaduto infruttuoso, il gravame sarebbe

stato dichiarato irricevibile giusta l'art. 12 cpv. 1 LPAmm;

che il ricorrente ha

sì sottoscritto, per il tramite del suo patrocinatore, l'atto ricorsuale in

questione ma si è limitato a ritrasmettere al Governo tale documento unicamente

via fax, circostanza, questa, che, alla luce di quanto sopra esposto, comporta

indubbiamente l'irricevibilità del medesimo, difettando della firma in

originale;

che il ricorrente in

questa sede riconosce questa sua omissione: egli sostiene però che nulla gli

può essere rimproverato poiché nella sua ordinanza del 2 giugno 2017 il Governo

aveva fatto "esplicito ed esclusivo riferimento alla sottoscrizione del

ricorso non alla sua spedizione in originale" (cfr. ricorso datato 29 ottobre 2018, pag. 2); inoltre, a mente dell'insorgente,

l'Esecutivo cantonale avrebbe dovuto e potuto informarlo che tra le cause di

irricevibilità vi era anche quella della mancata spedizione di una copia cartacea

dell'allegato ricorsuale;

che queste

argomentazioni sono prive di pregio e devono essere respinte;

che in effetti già dinanzi alla precedente istanza di ricorso l'insorgente era

rappresentato da un avvocato, ovvero da una persona che avrebbe dovuto

conoscere le norme procedurali applicabili al procedimento avviato e le

conseguenze relative al mancato rispetto delle stesse;

che, sebbene il predetto decreto governativo facesse riferimento unicamente

alla questione della mancata sottoscrizione del gravame, il patrocinatore del

ricorrente, proprio perché persona cognita di diritto, non poteva ignorare che

tra i requisiti di ricevibilità di tale atto processuale ci fosse anche quello

che impone che il medesimo arrechi la firma originale della parte che agisce in

giudizio o del suo rappresentante, ciò che fa sì che il telefax non costituisce

un valido strumento di inoltro di un atto processuale;

che in ogni caso, quand'anche

egli non fosse stato a conoscenza delle regole che disciplinano l'ordinamento

processuale amministrativo vigente nel Cantone Ticino, spettava a quest'ultimo,

in virtù dei propri doveri professionali, informarsi in proposito attraverso la

preventiva consultazione dei testi legislativi e della relativa giurisprudenza;

che a questo proposito giova infatti rammentare che l'ignoranza della legge non

protegge il singolo dal profilo della buona fede (cfr. Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002,

n. 652);

che il ricorrente non poteva dedurre alcunché riguardo alla ricevibilità del

proprio gravame dal fatto che il 27 giugno 2017 il Servizio dei ricorsi del

Consiglio di Stato gli aveva chiesto di versare la somma di fr. 600.- a titolo

di anticipo delle spese processuali;

che infatti l'art. 72 LPAmm, che permette all'autorità di ricorso di dichiarare

irricevibile un gravame immediatamente dopo la sua ricezione, è una norma di

carattere potestativo: essa non impedisce dunque all'istanza ricorsuale adita

di pervenire alla medesima conclusione dopo avere chiesto alla parte insorgente

l'anticipo delle presunte spese processuali e avere portato a termine lo

scambio degli allegati;

che, sulla scorta di quanto precede, il gravame

deve essere respinto, poiché infondato;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza del ricorrente

(art. 47 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le

spese, di fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente, al quale va restituita

la somma di fr. 200.-, versata in eccesso a titolo di anticipo delle presunte

spese processuali.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Il vicecancelliere